La strana vicenda dell’adeguamento dei massimali assicurativi

I massimali operanti per i sinistri con danni alle persone, anche di competenza del F.G.V.S., avvenuti fra il 1° gennaio 2006 data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni ed il 23 novembre 2007, sono quelli previsti dalla normativa comunitaria, ovvero pari ad € 2.500.00,00.

Per quelli accaduti fra il 24 novembre 2007 data di entrata in vigore del d. lgs. numero 198/2007 e il 10 dicembre 2009, invece, torna in vigore il limite di € 775.000,00 di cui al D.P.R. del 1993, nonostante la sua abrogazione, con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni . Per quelli avvenuti fra l'11 dicembre 2009 ed il 10 giugno 2012, invece, tornano ad applicarsi i massimali pari ad € 2.500.000,00 che poi sono definitivamente raddoppiati, per i sinistri avvenuti a partire dal 11 giugno 2012. Con la sentenza numero 19425/22, depositata il 16 giugno 2022, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affrontato il complesso tema del massimale da applicare ai sinistri avvenuti prima dell'11 giugno 2012 , fra cui quelli di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il fatto. All'origine della fattispecie processuale c'è la tragica vicenda che aveva visto il decesso di un uomo che, a bordo della sua bicicletta era stato travolto ed ucciso dal conducente di un veicolo, rimasto ignoto. I figli e la moglie del defunto agivano, in primo grado, per ottenere il riconoscimento e la conseguente liquidazione dei danni patrimoniali e non , mentre si costituiva la società assicuratrice, designata quale gestionaria del Fondo di Garanzia Vittime della Strada , opponendo agli attori il limite di capienza del massimale stabilito con il vigente D.P.R. del 19 aprile 1993. Con successivo e separato atto di citazione, si costituivano i fratelli del defunto, chiedendo anch'essi la liquidazione del danno non patrimoniale. I giudizi venivano riuniti e le domande attoree erano accolte, sebbene in misura inferiore a quanto originariamente chiesto dagli stessi. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla compagnia assicuratrice, ma il contenuto della decisione era sostanzialmente confermato, anche dai giudici dell'Appello, con l'eccezione del mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro, in favore dei figli, che gli era stato riconosciuto in primo grado. Avverso tale pronuncia la compagnia assicuratrice proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. L'ondivago adeguamento dell'importo dei massimali. La Terza Sezione della Suprema Corte, con la pronuncia esaminata, è tornata su una questione già precedentemente dibattuta, discostandosi dal recente orientamento fornito dalla Sesta Sezione della stessa Corte Cass. numero 17893/2020 e fornendo un'interpretazione normativa totalmente differente. La citata sentenza, intervenendo sullo stesso argomento, aveva stabilito che, per effetto della modifica dell' articolo 128 del Codice delle Assicurazioni , operata dal d. lgs. numero 198/2007 , a far data dall'11 dicembre 2009, l'importo del massimale applicabile ai sinistri con danni alle persone, anche di competenza del F.G.V.S., doveva essere innalzato dagli originari € 775.000,00 ad € 2.500.000,00 mentre per tutti i sinistri antecedenti a tale data, il massimale rimaneva quello originario. La Terza Sezione, invece, giunge a concludere che i massimali operanti per i sinistri con danni alle persone, anche di competenza del F.G.V.S., avvenuti fra il 01 gennaio 2006 data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni ed il 23 novembre 2007, sono quelli previsti dalla normativa comunitaria, ovvero pari ad € 2.500.00,00. Per quelli accaduti fra il 24 novembre 2007 data di entrata in vigore del d. lgs. numero 198/2007 e il 10 dicembre 2009, invece, torna in vigore il limite di € 775.000,00 di cui al D.P.R. del 1993, nonostante la sua abrogazione, con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni . Per quelli avvenuti fra l'11 dicembre 2009 ed il 10 giugno 2012, invece, tornano ad applicarsi i massimali pari ad € 2.500.000,00 che poi sono definitivamente raddoppiati, per i sinistri avvenuti a partire dal 11 giugno 2012. La lacunosa produzione normativa. L'incredibile vicenda normativa, legata all'ondivaga applicazione dei massimali assicurativi, offre alla Suprema Corte la possibilità di far luce su un processo di produzione normativa a dir poco cervellotico, da parte del legislatore. Quest'ultimo, dopo aver inizialmente, adeguato le norme nazionali a quelle comunitaria, con l'emanazione del Codice delle Assicurazioni , è intervenuto, dopo poco più di un anno, con un complesso intervento riformatore che, nel disporre un graduale innalzamento di massimali, fino a raggiungere la somma di 5.000.000,00 a partire dal 11 giugno 2012. Tale obiettivo doveva essere raggiunto attraverso vari step temporali, nella cui individuazione, però, il legislatore ha maldestramente lasciato una lacuna normativa, il cui effetto è stato quello di riportare in vigore, per una breve finestra temporale di circa due anni, i massimali minimi, di cui all'abrogata normativa del D.P.R. del 1993. Gli effetti sperequativi degli errori del legislatore. Al di là della bizzarria normativa, il vero fulcro del problema è l'evidente ed ingiustificata sperequazione venutasi a creare per alcuni soggetti che, in ragione del solo fatto di essere rimasti vittima di un sinistro stradale ricompreso nella finestra temporale sbagliata, beneficiano di una copertura assicurativa nettamente inferiore a quella garantita a tutte le altre vittime di sinistri, avvenuti sia prima che dopo tale intervallo di tempo e ciò, inoltre, con evidente violazione delle norme comunitarie.

Presidente e Estensore Frasca Fatti di causa 1. La omissis s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro C.O. nato il omissis , L.M., C.D.M., C.G., L.M.M., C.M. e C.O. nato il omissis , nonché contro C.O.J. e contro B.G. e C.C Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 26 settembre 2018 con la quale la Corte di Appello di Bari ha parzialmente accolto l'appello di omissis avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Foggia. 2. La vicenda di cui è processo iniziava con atto di citazione del novembre 2009, con cui C.O., C.O., C.O.J. e L.M., quest'ultima anche quale legale rappresentante della figlia minore C.D.M., convenivano davanti al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di omissis , l' omissis , nella qualità di impresa territorialmente designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Gli attori, esponendo che in data omissis il loro congiunto, C.C.D. padre di C.O.J., C.O., C.O. e C.D.M. e marito della L.M. , alla guida della propria biTcicletta, era stato investito da un veicolo non identificato decedendo a seguito dell'impatto, chiedevano che il Tribunale condannasse la omissis a risarcire loro il complessivo importo di Euro 1.739.691,45, oltre rivalutazione e interessi legali. 2.1. Si costituiva l' omissis , eccependo l'improponibilità delle domande per difetto della sussistenza delle condizioni dell' articolo 283 lettera A del Codice delle Assicurazioni e la loro infondatezza nel merito, nonché contestando il quantum della pretesa attorea ed opponendo comunque il limite del massimale unico di legge di Euro 774.635,85 stabilito con il D.P.R. 19 aprile 1993 ed operante nei confronti di tutti gli aventi causa del de cuius. Con ordinanza del 16 settembre 2010 il Tribunale disponeva il pagamento di una provvisionale a carico della omissis di complessivi Euro 350.520,05. 2.2. In relazione al medesimo sinistro, con successivo atto di citazione del 3 febbraio 2011, C.G. e C.A., fratelli non conviventi del de cuius, convenivano la OMISSIS davanti allo stesso Tribunale, chiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento per danno non patrimoniale iure proprio di Euro 100.000,00 in favore di ciascuno di essi, oltre rivalutazione e interessi legali. Anche in tale secondo giudizio si costituiva la omissis Spa, chiedendone preliminarmente la riunione a quello precedentemente incoato e svolgendo le medesime difese. 2.3. I giudizi venivano riuniti con ordinanza resa alla udienza del 19 gennaio 2012 e, ritenute dal tribunale utilizzabili le prove già acquisite nel primo prova per testi e produzione documentale , la causa veniva ulteriormente istruita a mezzo di prova testimoniale. Nelle more dello svolgimento dei procedimenti riuniti decedeva il Sig. C.A. e si costituivano in prosecuzione i suoi aventi causa B.G., C.C., C.M. e C.O., C.O. figli e L.M.M., moglie. 2.4. Con sentenza del 2014 il Tribunale di Foggia, subentrato nella trattazione a seguito della soppressione della sezione distaccata di omissis accoglieva la domanda, dichiarando che il sinistro era avvenuto per colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato e liquidando il danno subito dai congiunti, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in complessivi Euro 200.000,00 per la figlia minore C.D.M. Euro 130.000,00 per il figlio C.O.J. Euro 130.000,00 per il figlio C.O., C.O. Euro 200.000,00 per la moglie L.M. Euro 80.000,00 per ciascuno dei due fratelli per danno. Il Tribunale liquidava altresì a C.O.J. l'importo di Euro 3.150,00 a titolo di danno patrimoniale iure proprio danno emergente spese funerarie riconosceva, inoltre, a titolo di danno patrimoniale futuro lucro cessante e prendendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale, l'importo di Euro 137.920,65 da suddividere equamente tra la moglie e i figli del de cuius Euro 34.480,16 per ciascuno . Inoltre, liquidava gli interessi compensativi al tasso legale. 2.5. Sull'appello di omissis e nella costituzione dei danneggiati la Corte di Appello di Bari, rigettati gli altri motivi di appello, con la sentenza qui impugnata, ha accolto solo il terzo escludendo per C.O.J. e C.O., C.O. il riconoscimento del danno patrimoniale futuro lucro cessante . 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' omissis sulla base di due motivi. Al ricorso hanno resistito gli intimati con i separati controricorsi indicati in epigrafe. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. numero 176 del 18 dicembre 2020 , con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo motivo ed il rigetto del ricorso per il resto. Le parti hanno depositato memoria. Questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2729 e 2054 c.comma , comma 2 in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 3. . L'illustrazione esordisce con il richiamare, riproducendola, la motivazione della sentenza impugnata quanto al primo paragrafo indicato con il numero 1 dei motivi della decisione . Esso ha il seguente tenore Con il primo motivo omissis lamenta l'erroneità della sentenza per non avere fatto applicazione per la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 art, 2054 cod. civ - Conseguentemente la condanna dell'inglese determinata andava e va percentualmente ridotta nella misura del 50% degli importi effettivamente spettanti agli aventi diritto . Il motivo non appare fondato. E' infatti stato acclarato, nel giudizio, che la bicicletta condotta dal sig. C.C.D. sia stata tamponata dal veicolo rimasto sconosciuto. Appare assorbente, sul punto, il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale dell' OMISSIS , che testualmente afferma che dai successivi rilievi planimetrici e dalla ispezione delle tracce lasciate sul luogo del sinistro, si poteva ricostruire che il suddetto C.C.D. stava percorrendo, a bordo del velocipede meglio indicato al punto 1 del predetto rapporto, la omissis con direzione di marcia da omissis verso omissis . Procedeva a destra e, giunto all'altezza della chilometrica 41,500, veniva urtato violentemente da altro veicolo. Quest'ultimo, rimasto ignoto e condotto da persona ignorata, procedeva sulla OMISSIS con la stessa direzione di marcia del velocipede giunto all'altezza del chilometro 41,500 circa, per cause al momento non meglio accertate, investiva il veicolo che lo precedeva, dandosi subito dopo alla fuga . Pertanto, seppure non si sia individuato il punto d'urto, gli accertamenti della polizia locale, liberamente valutabili dal Giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie Cass., 38/2014 consentono di stabilire che la bicicletta condotta dal Sig. C.C.D. ed il veicolo rimasto sconosciuto percorrevano la strada nella medesima direzione. Seppure l'incidente non è stato direttamente visto da alcun testimone, vi sono le dichiarazioni dei testimoni che confermano la violenza dell'urto, la velocità dell'autovettura rimasta sconosciuta e la condotta illecita del suo conducente il quale, invece di fermarsi per prestare soccorso, si allontanava repentinamente dal luogo dell'incidente vedasi dichiarazioni dei testi D.T. e M., che quel giorno erano intenti alla potatura degli olivi in un fondo nei pressi del luogo del sinistro . Pertanto, secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la presunzione di pari responsabilità prevista dall' articolo 2054 c.comma , non opera in caso di tamponamento, a meno che il tamponato non dimostri che la collisione è avvenuta per cause a lui in tutto o in parte non imputabili Corte di Cassazione, III civile, Sentenza 17-10-2016 numero 20916 . Nella presente questione, tale dimostrazione non è stata data, poiché il tamponante è rimasto sconosciuto, peraltro omettendo ogni soccorso. A ciò si aggiungono le gravissime conseguenze dell'impatto, la cui violenza ha determinato la morte immediata del sig. C.C.D. ed addirittura la menomazione del corpo, ciò che ha fatto presumere una velocità eccessiva ed una condotta per tutto imprudente del conducente dell'auto rimasto ignoto. . Dopo siffatta riproduzione, si ricorda riproducendo in nota parte del contenuto della comparsa di costituzione che nel costituirsi in giudizio l' OMISSIS aveva contestato che il sinistro fosse stato cagionato da un pirata della strada ed in subordine concluso per l'applicazione dell'articolo 20534 c.c., comma 2, a pag. 3, mentre il primo giudice aveva ritenuto l'incidente ascrivibile ad un conducente non identificato e dichiarato l'integrale responsabilità della convenuta. Si rileva, quindi, anche qui con riproduzione in nota, che con il primo motivo di appello si era dedotto che, anche nel presupposto che il sinistro avesse coinvolto un conducente non identificato, si sa4ebbe dovuto fare applicazione dell' articolo 2054, comma 2, c.comma e si rileva che la corte territoriale avrebbe rigettato l'appello sul punto dell'an debeatur erroneamente e arbitrariamente desumendo dalla violenza dell'urto, dalla velocità dell'autovettura e dall'omesso soccorso che la bicicletta sia stata tamponata dal veicolo rimasto sconosciuto , mentre nessuno aveva potuto riferire la causa e le modalità dell'incidente e non poteva essere legittimamente consentito di ritenere in via di presunzione, oltre che la circostanza di una avvenuta collisione ta i mezzi, anche la esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato, erroneamente motivando con il richiamo alle modalità del sinistro ipotizzate dagli Agenti nel loro rapporto, ed alla testimonianza di D.T.R. e di M.V. che non hanno assistito all'incidente la decisione assunta . Si procede, quindi, previa evocazione dei precedenti di questa Corte di cui a Cass. numero 19485 del 2017 e di quelli da essa richiamati cioè Cass. nnumero 17457 del 2007 e 17535 del 2008 assumendo che la corte di merito avrebbe motivato un ragionamento presuntivo senza rispettare i canoni della precisione e della concordanza. In particolare, quanto alla c.d. precisione - dopo averne evocato la nozione, siccome fissata dai detti precedenti - si sostiene che nello specifico il C.C.D. potrebbe anche - a breve distanza - essersi improvvisamente spostato verso il centro strada o aver improvvisamente effettuato una manovra di inversione di marcia e ciò perché il de cuius si trovava alla guida di un velocipede da corsa - vale a dire di un mezzo fragile ed instabile e sarebbe verosimile che mantenesse una certa velocità e che, a seguito della collisione, il mezzo - per tali sue caratteristiche - si sia proiettato fuori strada in maniera tale che, nella caduta insieme con il suo mezzo, al C.C.D. ne derivassero gravi lesioni . Si asserisce, quindi, che anche riguardando gli indizi in parola secondo il principio dell'inferenza probabilistica, non vi sarebbe univocità precisione e gravità nel far ritenere più probabile che il veicolo sconosciuto abbia tamponato la bicicletta . Con riguardo alla c.d. concordanza - anche qui dopo averne evocato la nozione - si sostiene che il comportamento assolutamente deprecabile di chi si allontani dal luogo di un sinistro può essere dovuto a molteplici ingiustificate ragioni, come di chi avendovi assistito teme di trovarsi implicato ovvero di chi, pur essendo incolpevole, non si ferma temendo che gli vengano addebitate responsabilità . Si sostiene, poi, che se si aggiunge il fatto che i testimoni nulla hanno visto e riferito di utile ai fini della ricostruzione del sinistro essi neppure si erano resi conto che potesse essersi verificato un incidente -cfr. docomma 5 verbale di assunzione prove testi all'udienza del 13 gennaio 2011 verbale che viene prodotto emergerebbe un complessivo quadro indiziario decisamente carente e non univocamente idoneo a dimostrare che il veicolo sconosciuto abbia tamponato la bicicletta sulla quale viaggiava il C.C.D. . Si argomenta di seguito a che il ragionamento presuntivo della Corte territoriale sarebbe dunque viziato poiché infrangerebbe le regole dell'inferenza probabilistica univoca sotto i profili indicati. Inoltre vi sarebbero elementi probatori dissonanti che non avrebbero consentito l'assunzione dei fatti concreti sotto i tre caratteri individuatori della presunzione ex articolo 2729 c.comma , b che ciò che si trova scritto nel rapporto degli agenti non potrebbe rappresentare neppure una valutazione, non avendo essi rilevato alcun elemento obiettivo che potesse giustificare la loro ricostruzione , cioè quella nel senso di un investimento da tergo, e ciò perché non si conoscerebbe il punto d'urto, che sarebbe stato il dato essenziale per procedere ad una ricostruzione delle modalità dell'incidente c che nella comunicazione della notizia di reato fatta alla Procura della Repubblica di Foggia si era scritto che non sono state rinvenute sull'asfalto della sede stradale tracce che consentissero l'esatta individuazione del punto d'urto e nel rapporto redatto dalla Polizia locale dell'unione dei comuni del tavoliere meridionale risultava evidenziato che sulla sede stradale non veniva rilevata traccia alcuna che potesse mettere in condizione gli scriventi di risalire al presunto punto d'urto d che neppure utili elementi nel senso ritenuto dalla Corte barese si sarebbero potuti trarre dalla violenza dell'urto e dalla velocità, rimasta peraltro mai accertata. Sarebbe dunque evidente che la corte territoriale è incorsa nella violazione del divieto della c.d. praesumptio de presunto, dal momento che il globale ragionamento presuntivo operato dal giudice di appello non è stato ispirato ai criteri della certezza e della concretezza cfr. Cass. numero 1044 del 1995 e Cass. numero 1415 del 2006 , né ha trovato fondamento in convergenti circostanze di fatto oggettivamente rilevate, e, quindi, note e accertate, ma si è basato solo su mere supposizioni e congetture . Sulla base di tale deduzione si sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere operante la presunzione di cui al comma 2 dell'articolo 2054, che deve trovare applicazione quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro . 1.1. Il motivo, ad avviso del Collegio, si deve ritenere inammissibile. La critica che si svolge nel motivo, per sostenere che la corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione di presunzioni - pur evocando in parte qua pertinente giurisprudenza sul modo di dedurre la violazione dell' articolo 2729 c.comma - presenta un evidente difetto, che implica appunto l'inammissibilità del motivo. 1.2. Invero, il ragionamento della corte territoriale, se anche - pur non evocativo del paradigma dell' articolo 2729 c.comma né espressamente né attraverso l'uso di affermazioni evidenzino indirettamente la sua applicazione - oggettivamente lo si apprezzi e lo si consideri frutto di valutazioni riconducibili a detta norma e ciò in particolare quando evoca il prudente apprezzamento, tuttavia si fonda su contenuti del rapporto di incidente stradale, rappresentati dai rilievi planimetrici e dell'ispezione delle tracce lasciate sul luogo del sinistro, e, dunque, quando poi svolge il ragionamento inferenziale criticato dalla ricorrente lo fonda su di essi, evidentemente considerati ed assunti nella loro interezza. Ora, può dirsi che una motivazione di tale inferenza non appaia espressa, nel senso che non la si spiega, ma se ne assume la derivazione dall'apprezzamento di quelle risultanze. Senonché, parte ricorrente, avendo scelto di criticare la motivazione della sentenza impugnata non già come motivazione apparente ai sensi dell' articolo 132 c.p.comma , comma 2, numero 4, come avrebbe potuto fare lamentando l'assenza di spiegazione, bensì come erroneamente applicativa di presunzioni ed avendo incentrato la critica - sulla base dell'evocata giurisprudenza, che trova conferma e legittimazione ulteriore in Cass., Sez. Unumero , numero 1785 del 2018 vedi la sua motivazione sub paragrafi nnumero 4 e ss., non massimati sul punto -sulla dimostrazione dell'erronea applicazione dei precetti di precisione, gravità e concordanza, avrebbe dovuto farlo individuando il fatto così come sussunto dalla sentenza, cioè con riferimento ai rilievi planimetrici ed alle risultanze dell'ispezione nella loro interezza. Invece, non lo ha fatto e nemmeno ha proceduto a tale completa individuazione nel ragionare della falsa applicazione del precetto normativo dell' articolo 2729 c.comma , ha omesso completamente di considerare i detti rilievi planimetrici ed il tenore dell'ispezione cosa che, come s'e' detto, avrebbe dovuto fare nella loro interezza, il che ne avrebbe supposto l'evidenziazione e, dunque, pur scegliendo di sussumere il fatto apprezzato dalla corte territoriale sotto la norma dell' articolo 2729 c.comma , lo ha fatto senza considerarlo come effettivamente identificato dalla stessa anche sulla base delle dette risultanze. Ne consegue che la critica svolta, riconducibile alla nozione della c.d. falsa applicazione vizio di sussunzione quanto ai parametri della precisione, gravità e concordanza non risulta correlata al fatto come apprezzato dalla corte e dunque la considerazione di quanto indicato come erroneamente apprezzato in termini di precisione, gravità e concordanza risulta non corrispondente a ciò che ha effettivamente e complessivamente apprezzato il giudice di merito. Peraltro, la considerazione sul fatto che la vittima potrebbe avere fatto un'inversione di marcia, che è l'unica rilevante avuto riguardo alla circostanza decisiva per la non applicazione della presunzione di cui all' articolo 2054 c.comma , comma 2, cioè l'essere stata la dinamica quella del tamponamento, risulta frutto di una valutazione e non di un dato certo ed anzi a monte di una valutazione del tutto priva di basi, in quanto non desunta, come avrebbe dovuto essere, dalle risultanze planimetriche e dell'ispezione che la corte di merito dice di avere considerato. D'altro canto, i passi evocati nell'illustrazione del motivo pag. 1314 quanto ai documenti 3 e 4, indicati come prodotti in questa sede, non sono in alcun modo idonei ad individuare i rilievi planimetrici evocati dall'ispezione, dato che si riportano solo due brevi periodi che alludono alla mancata individuazione del punto d'urto e considerato che l'allusione ai rilievi planimetrici svolti per un sinistro non può certo essere correlata solo al punto d'urto. Dunque, la censura ai sensi dell' articolo 2729 c.comma non è adeguata alla motivazione ed è pertanto inammissibile alla stregua del principio di diritto risalente di cui a Cass. numero 359 del 2005 , ribadito in motivazione espressa non massimata da Cass., Sez. Unumero , numero 7074 del 2017 . 1.3. Si deve, poi, aggiungere che nella parte evocativa delle dichiarazioni dei testimoni, peraltro del tutto generica, si sollecitano valutazioni della quaestio facti esorbitanti dalla denuncia della violazione dell' articolo 2729 c.comma e che l'evocazione del principio del divieto della c.d. praesumptio de presunto, in disparte ogni valutazione sulla sua esattezza che non è qui il caso di discutere , risulta non spiegata e generica. 1.4. Per completezza, il Collegio rileva, altresì, che non ricorrono le condizioni per poter alla stregua e secondo gli insegnamenti di Cass., Sez. Unumero , numero 17931 del 2013 apprezzare il motivo ai sensi dell' articolo 132, comma 2, numero 4 c.p.comma come ha fatto nella sostanza il P.G. Se il Collegio procedesse in tal senso integrerebbe l'illustrazione del motivo, che ha un preciso snodo espositivo nei sensi indicati, e non procederebbe soltanto all'apprezzamento di quanto dedotto alla stregua della stessa, bensì farebbe luogo alla rilevazione di una censura di ufficio, al di là di quanto chiesto anche indirettamente dalla ricorrente. In particolare, alla stregua della richiamata decisione delle Sezioni Unite, difettano le minime condizioni di chiarezza espositiva idonee a consentire, sulla base del dedotto, la riqualificazione del motivo. 2. Con il secondo motivo si propongono due censure, sostanzialmente apprezzabili come due distinti motivi in nesso di oggettiva subordinazione. 2.1. Con una prima censura si denuncia nullità della sentenza per violazione dell' articolo 101 c.p.comma , comma 2, in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 4 . Sulla premessa che la ricorrente aveva eccepito in primo grado l'esistenza del massimale di Euro 774.635,85, di cui al D.P.R. numero 19 aprile 1993, vigente al momento dell'evento dannoso e che il primo giudice, senza porre in discussione l'applicabilità dello stesso, aveva però ritenuto che dovesse trovare applicazione per il doppio, si sostiene che con l'appello di tanto ci si era doluti e si lamenta che la sentenza impugnata, con una c.d. sentenza a sorpresa abbia a torto rigettato il gravame e, dopo avere richiamato le norme degli articolo 291,283 e 128 del Codice delle Assicurazioni , abbia ritenuto suscettibile di applicazione diretta la direttiva comunitaria 2055/14/CE e quindi applicabili al caso di specie gli importi minimi di copertura stabiliti dalla norma comunitaria , facendo il ragionamento che il comma 3 dell'articolo 128 originario recitava e' comunque assicurato il rispetto dei massimali previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario e che pur essendo il recepimento della direttiva avvenuto ad opera del D.Lgs. numero 198 del 2007 successivo al sinistro si dovesse fare riferimento alla disposizione comunitaria e applicare il massimale più alto da essa previsto. Si sostiene - evocando Cass. numero 9318 del 2016 - che in tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in una nullità per avere rilevato d'ufficio una questione non dedotta dalle parti senza assegnare loro un termine per il deposito in cancelleria di memorie e, dunque, violando la regola dell' articolo 183, comma 3, c.p.comma che, prima della introduzione dell' articolo 101 c.p.comma , comma 2, da parte della L. numero 69 del 2009 , dava fondamento al divieto di sentenze a sorpresa. 2.2. Questa prima censura, che - come rilevato - ha la sostanza di un motivo autonomo, è priva di fondamento la corte territoriale ha solo provveduto a rilevare e risolvere a torto o a ragione una quaestio iuris, mentre il comma 2 dell'articolo 101 concerne le quaestiones miste iuris e facti come da consolidata giurisprudenza di questa Corte ex multis Cass. ord. numero 30716 del 2018 Cass. numero 25504 del 2013 . Vedi, inoltre, Cass., Sez. Unumero , numero 20935 del 2009 sulla tutela in sede di legittimità della rilevazione officiosa a sorpresa di una questione di puro diritto . 3. Con la seconda censura si prospetta Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 291 C.d.A. per aver fatto applicazione di un doppio massimale di legge superando il limite del massimale applicabile -omessa riduzione proporzionale dei diritti per sorte capitale a ciascuno spettanti in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 3. . Anche questa censura - espressamente proposta in via subordinata alla prima, conforme alla sua oggettività - ha, come s'e' rilevato, natura di vero e proprio autonomo motivo. Essa è così illustrata. 3.1. In prima battuta si sostiene che la corte pugliese, nel postulare l'applicabilità dei limiti minimi del massimale previsti dalla normativa comunitaria sulla base del comma 3 dell'articolo 128 del CdA evidentemente assunto nel suo testo originario, pur non dicendolo la sentenza , sarebbe partita da un presupposto sbagliato, cioè quello dell'abrogazione del D.P.R. numero 19 aprile 1993 da parte dell'articolo 354 del CdA. Al contrario, tale norma non avrebbe effettivamente abrogato automaticamente tutte le precedenti disposizioni pur dichiarate abrogate espressamente nel comma 1, perché nel comma 4, aveva previsto un regime transitorio, stabilendo che Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 . Ne deriverebbe che, in forza di tale disposizione, in relazione al sinistro di cui è processo, sarebbe stato vigente il massimale previsto dal D.P.R. 1993 nell'attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 128 del CdA, il quale in sostanza - non lo si dice, ma è questo l'assunto sostanziale - sarebbe stato riconducibile alla nozione dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie . Detta vigenza, in base all'articolo 355 commi 1 e 2 CdA, cui rinvia l'articolo 354 comma 4, si sostiene che si sarebbe protratta fino al 1 gennaio 2008, cioè per 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice. Tanto evidenzierebbe l'infondatezza del ragionamento svolto dalla corte pugliese. 3.2. In secondo luogo, si sostiene che la prescrizione la si definisce monito del rispetto delle norme comunitarie, fatta all'articolo 128, comma 3, CdA sempre nel testo originario andrebbe letta come diretta al contenuto dell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 1 , di modo che sarebbe stata da rispettare dal legislatore del regolamento. Sarebbe stato quest'ultimo a dovere rispettare i massimali minimi previsti dalle norme comunitarie e così - non lo sì dice, ma lo si suppone - si spiegherebbe il comma 3 . 3.3. Sotto un terzo profilo si sostiene che non sarebbe stata possibile la diretta applicazione della disposizione dell'ordinamento comunitario, in quanto essa non sarebbe stata self executing, come rivelerebbe il confronto fra la previsione del testo originario della direttiva 84/5/CEE ed il testo modificato dalla direttiva 5/14/CEE, nel quale la lettera a del comma 2 dell'articolo 1, così come modificato con l'uso della congiunzione disgiuntiva o avrebbe lasciato allo Stato la facoltà di scegliere fra due massimali alternativi minimi quello di Euro 1.000.000,00 per vittime oppure quello di Euro 5.000.000,00 per sinistro . Secondo la ricorrente tale interpretazione troverebbe conferma nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 15376 per 2009, della quale si riporta un passo motivazionale, facendone discendere - con un non spiegato argomento a contrario anche da Cass. numero 2186 del 2014 - che non sarebbe consentito applicare il massimale maggiore là dove il legislatore non aveva ancora esercitato l'opzione tra le due ipotesi prefigurate dalla disciplina comunitaria. 3.4. Sotto altro ulteriore profilo si sostiene che il comma 2, ultimo capoverso, dell'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE prevedeva che entro 30 mesi dalla data di attuazione della Direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo e che lo Stato Italiano, con il D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007 , ha previsto la decorrenza di questi massimali intermedi dalla data dell'11 Dicembre 2009, così rispettando il termine di 30 mesi dall'11 gennaio 2007, che - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della direttiva costituiva appunto il termine per l'attuazione essendo la norma rubricata proprio Attuazione - onde alla data del sinistro non era ancora scaduto il termine per aumentare gli importi di garanzia di cui al D.P.R. 1993 ad almeno la metà dei livelli previsti all'articolo 1 comma 2, lett. a e b della direttiva 2005/14/CE, di modo che anche per tali ragioni non era consentita l'applicazione diretta della disposizione comunitaria fatta dalla sentenza impugnata. Si evidenzia ancora che, opinando diversamente, si determinerebbe il paradosso per cui alle vittime dei sinistri avvenuti prima dell'attuazione della direttiva ad opera del D.Lgs. numero numero 198 del 2007 verrebbe riconosciuto un massimale più alto di quello riconosciuto alle vittime di incidenti avvenuti successivamente all'attuazione della direttiva, con buona pace anche dell' articolo 3 Cost. e pertanto avrebbe errato la Corte di appello di Bari a ritenere che tali disposizioni fossero applicabili direttamente prima che fossero legittimamente e gradatamente recepite nell'ordinamento giuridico italiano. 3.5. Con un ultimo argomento, si sostiene che non si potrebbe ragionevolmente ritenere che il rinvio alle norme comunitarie nell'articolo 128 del CdA si intende alludere al comma 3 sia stato fatto tout court ed a prescindere dal termine di attuazione della direttiva . Secondo la ricorrente tanto si giustificherebbe perché a la direttiva lasciava ancora un margine discrezionalità agli stati membri che ne impediva la diretta applicazione, atteso che la norma in questione attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà dell'introduzione graduale - e quindi non immediata - dell'aggiornamento degli importi minimi di copertura e l'eventuale fissazione di importi intermedi , fermo il limite dei 30 mesi per dare attuazione completa la norma comunitaria b la previsione di tale adeguamento graduale perderebbe di senso se la norma de qua, attraverso il rinvio, ne avesse imposto ex abrupto l'immediata applicazione principio di conservazione del senso della norma ed il monito di cui all'articolo 128 andrebbe letto si ripete l'argomento già prima enunciato con riferimento al regolamento, nel senso cioè che sarebbe stato quest'ultimo che avrebbe dovuto rispettare i massimali minimi previsti dalle norme comunitarie c l'articolo 354 CdA non ha abrogato le precedenti disposizioni ma contiene nel comma 4 la previsione del regime transitorio, che sarebbe compatibile con l'interpretazione contraria a quella data dalla corte di appello barese d dal complesso delle norme regolatrici emergerebbe con chiarezza che l'intervento del Fondo di Garanzia non si configura come un vero e proprio rapporto assicurativo, bensì come un intervento a carattere solidaristico ed eccezionale, onde i limiti oggettivi e soggettivi posti dalla legge e primo fra tutti il limite alla complessiva esposizione del Fondo di Garanzia, rappresentato dal limite del massimale di legge applicabile, ma anche da una serie di altre previsioni vengono evocate quella di talune franchigie, della irrisarcibilità di taluni danni, quella di dal requisito della vivenza a carico della vittima perché venga risarcito il danno patrimoniale nel caso della lettera a dell'articolo 283 CdA, etc. , di modo che il carattere eccezionale delle norme non ne consentirebbe un'applicazione estensiva e nemmeno retroattiva e i limiti del massimale sarebbero invalicabili, essendo l'obbligazione dell'assicuratore scaturente dalla legge e la certezza della misura del massimale sarebbe elemento indispensabile all'assicuratore per la determinazione dei premi e delle riserve in ossequio al principio della sana e prudente gestione ex articolo 3, 5 e 183 CdA, costituente asse portante del sistema e dell'impresa assicurativa. Per tutte le complessive ragioni esposte si sollecita la cassazione della sentenza impugnata. 4. Tanto premesso, va rilevato anzitutto che l'esame della seconda censura comporta la rilevanza di una decisione che nella materia che essa attinge è stata adottata da questa Corte dopo la proposizione del ricorso si tratta di Cass. ord. numero 17893 del 2020 . Di tale decisione, massimata nel senso che in materia di assicurazione per r.c.a., l'aumento dell'importo minimo del massimale di legge di cui all' articolo 128, comma 5, cod. ass. - incrementato da 0,77 a 2,5 milioni di Euro dall' articolo 1 del D.Lgs. numero 198 del 2007 - opera dall'11 dicembre 2009 anche con riguardo alle obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in ragione del rinvio dell' articolo 283 cod. ass. al citato articolo 128 . , appare opportuno riportare la parte di motivazione che ha giustificato l'affermazione di tale principio di diritto. 8. Con riferimento invece, all'appello incidentale proposto dalla UnipolSai, la Corte d'appello osservò che - il sinistro si era verificato il 21 settembre 2008 - a quella data il massimale di legge stabilito dall' articolo 128 codice delle assicurazioni era pari a Euro 774.685,55 infatti l'aumento del suddetto massimale ad Euro 2.500.000 fu disposto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 numero 198 , con decorrenza dall'11 dicembre 2009. La Corte d'appello, pertanto, per quanto in questa sede ancora rileva, lasciò ferma la liquidazione del danno e la ripartizione delle colpe come compiuta dal primo giudice dichiarò che l'importo del massimale minimo di legge era pari all'epoca del sinistro ad Euro 774.685,55 aggiunse che tale massimale andava ripartito tra i vari danneggiati ai sensi dell' articolo 291 cod. ass. , con la condanna degli stessi appellanti principali eredi . e degli altri appellati eredi . alla restituzione a favore della UnipolSai, nella qualità detta, del maggior importo percetto e risultante non dovuto rispetto a quanto dalla stessa corrisposto per compulsum in ottemperanza della sentenza di primo grado OMISSIS . 9.2. - Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che, all'epoca del sinistro, il massimale di legge per i sinistri indennizzabili dal Fondo di garanzia per le vittime della strada era di 2,5 milioni di Euro, e non di 774.685,35 Euro, come invece ritenuto dalla Corte d'appello. Sostengono, al riguardo, che il D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007 , il quale elevò il massimale minimo di legge dell'assicurazione r.c.a., sarebbe entrato in vigore immediatamente per i sinistri indennizzabili dal Fondo di garanzia, e quindi era già vigente alla data del sinistro, cioè il 21.9.2008. 9.3. - Il motivo è infondato. Il massimale di legge per le obbligazioni del Fondo di garanzia per le vittime della strada è previsto dall' articolo 283 cod. ass. , il quale rinvia all'articolo 128 dello stesso codice. L'articolo 128 è stato modificato dal D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007, articolo 1, che è stato pubblicato sulla Gazz. uff. del 9 novembre 2007, ed è entrato in vigore il 24.11.2007. Per effetto della modifica, l' articolo 128, comma 5, cod. ass. , stabilisce che alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1 , ovvero 2,5 milioni di Euro. E' dunque evidente che solo dall'11 dicembre 2009 il massimale del Fondo di garanzia è salito da 0,77 a 2,5 milioni di Euro. La conclusione è confermata dal medesimo D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007, articolo 3, che ha disposto l'abrogazione del D.P.R. contenente i vecchi massimali soltanto dalla data di applicazione di cui all'articolo 1, comma 4 , e cioè dall'11 dicembre 2009. Tale norma abrogatrice non fa nessuna distinzione tra l'ipotesi in cui il sinistro debba essere indennizzato da un assicuratore, e quella in cui il risarcimento sia a carico del Fondo di garanzia, così confermando che anche per quest'ultimo solo dall'11.12.2009 è divenuto operativo l'aumento del massimale minimo. . 4.1. Se il Collegio condividesse la conclusione raggiunta dalla decisione appena ricordata la censura in esame risulterebbe priva di fondamento, perché detta decisione ha espressamente avallato l'idea che prima della data indicata il massimale fosse quello di cui al D.P.R. 1993 esso non viene citato, ma l'importo cui si fa riferimento è proprio quello da esso stabilito. Il Collegio ritiene, viceversa, che un'analisi della normativa rilevante e della sua evoluzione non consenta di condividere integralmente la riferita decisione e ciò, lo si anticipa per quanto attiene ai sinistri da risarcire in base a contratti assicurativi stipulati fra il 1 gennaio 2006 e l'entrata in vigore del D.Lgs. numero 198 del 2007 purché verificatisi entro tale data, nonché per i sinistri con conducente non identificato verificatisi fra il 1 gennaio 2006 e detta data di entrata in vigore del citato D.Lgs. numero 4.2. E' necessaria a questo punto un'analisi della normativa rilevante, su cui, del resto, si è diffusa la ricorrente e cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata. Occorre partire dalla norma del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 128, nel testo vigente prima del D.Lgs. numero 198 del 2007 , che è quello che ratione temporis deve trovare applicazione per essere il sinistro avvenuto l' OMISSIS . La norma, sotto la rubrica massimale di garanzia , aveva il seguente tenore 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. 2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito I'ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica. 3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. . La norma venne modificata dal già citato D.Lgs. numero 198 del 2007 , recante Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE , 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Il D.Lgs. venne pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, numero 261, S.O. Esso, con l'articolo 1, rubricato Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 recante Codice delle assicurazioni private , così dispose nel suo comma 4 4. Il D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 128, è cosi sostituito 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi a nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad Euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime b nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad Euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. 2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro I'll giugno 2012. 3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice Europeo dei prezzi al consumo IPC E , previsto dal regolamento CE numero 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di Euro 10.000. 4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. 5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1. . . La norma, come si vede, superò il sistema del regolamento previsto dal testo precedente regolamento che non era stato mai emanato sostituendolo con massimali fissati da essa stessa, sebbene da applicare gradualmente. Va rilevato a questo punto che successivamente il D.Lgs. numero 198 del 2007, articolo 3, a sua volta nel comma 1, sotto la rubrica Norme abrogate , ebbe a disporre che l. Dalla data di applicazione dei massimali dell'articolo 1 comma 4 è abrogato il D.P.R. del 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 1993 questa norma risulta avere espressamente disposto l'abrogazione del D.P.R. 1993, sebbene a far tempo da una data che andava dall'interprete ricostruita interpretando il rinvio indicativo della data di applicazione . Va, poi, considerato il testo dell' articolo 283 del Codice delle Assicurazioni , in vigore dal 24 novembre 2007 sempre per effetto delle modifiche disposte dal D.Lgs. numero 198 del 2007 . Esso è il seguente 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui a il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato b il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione c il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente d il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria d-bis il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb , e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff , numero 4-bis , lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione d-ter il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo Lettera aggiunta dal D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007, articolo 1, comma 9, lett. a . 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a , il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di Euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b , d-bis e d-ter il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c , il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d , il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose comma così modificato dal D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007, articolo 1, comma 9, lett. b 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a , il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b , c , d , d-bis e d-ter , il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno comma così modificato dall'articolo 1, comma 9, lett. c , D.Lgs. numero 6 novembre 2007, numero 198 . 5 . Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a . L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile. . Il testo originario dell'articolo 283 - rimasto in vigore dal 1 gennaio 2006 al 23 novembre 2007, cioè precedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 198 del 6 novembre 2007 , - viceversa così disponeva 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui a il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato b il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione c il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente d il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a , il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b , il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di Euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c , il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d , il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a , il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b , c e d , il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. 5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a . L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile. . 4.2. Ebbene, l'analisi delle norme che si sono riportate suggerisce il convincimento che il motivo sia privo di fondamento sulla base dell'esegesi che si deve fare dell' articolo 128 comma 3 del C.d.A. , vigente al momento del sinistro. Invero, quel testo, quanto al comma 3 il quale disponeva, come sì è ricordato che e' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario , si presta ad una sola lettura ed essa non è quella sostenuta dalla ricorrente. Il testo è stato vigente dal 1 gennaio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 209 del 2005 come disposto dall'articolo 355 di quest'ultimo sino al 24 novembre 2007, data in cui è entrato in vigore - come s'e' già rilevato - il D.Lgs. numero 198 del 2007 e' il decimoquinto giorno dalla pubblicazione avvenuta il 9 novembre . La lettura sostenuta dalla ricorrente è - come si è visto - nel senso che il già evocato comma 3 sia solo un precetto rivolto al regolamento del Ministro dell'Industria da adottarsi su proposta dell'ISVAP, cui alludeva il comma 1 dello stesso articolo 128. Questa lettura e', però, priva di pregio. 4.2.1. In primo luogo, si deve rilevare che, poiché all'epoca naturalmente vigeva già la direttiva 2005/14/CE entrata in vigore l'11 giugno 2005 ed D.Lgs. numero 209 del 2005 ne aveva rappresentato l'attuazione, il testo del comma 1 a sua volta rappresentava una modalità di attuazione dei principi della direttiva sulla misura minima dei massimali. Là dove il comma 1 affidava al regolamento da adottarsi dal Ministero delle Attività Produttive il compito di fissare il massimale cosa che, evidentemente, sarebbe dovuta avvenire nel termine di attuazione fissato dalla direttiva vedi articolo 1, comma 2, secondo e quarto capoverso della stessa, i quali disponevano Ove opportuno, gli Stati possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data dell'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive dei Consiglio 77/166/CEE, 84/5/CEE , 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di presente paragrafo. Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto Ndr testo originale non comprensibile transitorio ne informano la Commissione ed indicano la durata del Ndr testo originale non comprensibile transitorio. Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo. e come si vedrà di seguito, lo stesso D.Lgs. teneva conto di ciò , risulta palese che il meccanismo di cui al comma 1 e, dunque, la fonte normativa ivi prevista e dunque l'Autorità delegata ad adottarla, necessariamente avrebbero dovuto rispettare la direttiva e semmai con il gradualismo consentito dalla disposizione richiamata con quel meccanismo, infatti, il legislatore del D.Lgs. numero aveva inteso dare ad essa applicazione, sicché necessariamente il risultato di quel meccanismo, cioè il regolamento, avrebbe dovuto rispettare il massimale minimo. Risulta allora evidente che, se il comma 3 si interpretasse nel senso che avrebbe dettato una prescrizione da osservarsi dal Ministero nell'adozione del regolamento, avrebbe enunciato - al di là del dato comunque rilevante in senso contrario dell'assenza di riferimenti testuali che indicassero il Ministero come destinatario della prescrizione - un precetto del tutto inutile, perché già presente nel comma 1. Il comma 3 sarebbe stato, in definitiva, una inutile ripetizione del disposto del comma 1. La circostanza della previsione di massimali minimi alternativi da parte della direttiva, d'altro canto, non assumeva rilievo a favore dell'esegesi che si critica, perché allo stesso modo il regolamento nell'attuare la direttiva avrebbe dovuto sciogliere l'alternativa di cui alla lettera a comma 2 dell'articolo 1 della direttiva 2005/14/CEE. 4.2.2. In secondo luogo, si deve considerare che l'articolo 128, comma 1, aveva una duplice efficacia precettiva la prima assumeva come termine di riferimento i contratti e, dunque, era una prescrizione somministrata a carico dei contraenti stipulanti il contratto di assicurazione obbligatoria. Imponeva loro di stipulare i contratti nell'osservanza di quanto stabilito dal regolamento , naturalmente a far tempo da quando fosse stato adottato. La norma, però, conteneva anche un precetto imposto ad un'autorità amministrativa, il Ministro per l'attività produttiva, cioè quello di adottare il regolamento per la fissazione del massimale con una fonte espressione di fenomeno di delegificazione. Il primo precetto, atteso il condizionamento all'emanazione del regolamento, era, a ben vedere, privo di efficacia immediata, giacché si sarebbe dovuto osservare solo a far tempo dall'emissione del regolamento. Regolava, dunque, i contratti stipulati dopo di essa. Il secondo precetto invece era di immediata efficacia, implicando il dovere del Ministro di adottare il regolamento all'esito della proposta dell'ISVAP. Ebbene, sul primo versante l'assunzione come oggetto di disciplina dei contratti e il differimento dell'efficacia del precetto imposto per la loro stipulazione al momento in cui fosse intervenuto il regolamento, evidenziava che l'interprete - leggendo solo il comma 1 dell'articolo 128 dovesse interrogarsi sui contenuti da rispettare per i contratti da stipulare a far tempo dal 1 gennaio 2006, cioè dalla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni e fino all'adozione del regolamento. Lo stesso interprete, passando oltre nella lettura delle norma, a questo punto trovava una risposta, agevole anche in relazione al suo tenore letterale, proprio nel comma 3. La trovava nel senso che con l'espressione e' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizione dell'ordinamento comunitario , il legislatore avesse voluto dettare una prescrizione per i contratti stipulati nelle more dell'emanazione del regolamento, cioè che i contraenti di tali contratti dovessero osservare i massimali minimi dettati dalla direttiva, cioè in pratica scegliere una delle due alternative indicate dall'articolo 1, comma 2, lett. a della direttiva ma anche della b per i danni a cose . In pratica il comma 3 dell'articolo 128 ebbe allora l'effetto di disporre l'immediata applicazione dei massimali minimi comunitari per i contratti stipulati prima dell'adozione del regolamento, con una rinuncia del legislatore italiano ad avvalersi dei termini di attuazione fino a quella adozione. Il fatto che il legislatore non abbia alluso ai contratti nel comma 3, magari facendo riferimento ai contratti conclusi prima dell'emanazione del regolamento, non appare rilevante, una volta considerato che l'oggetto di disciplina nel comma 1 è individuato nei contratti. Semmai, l'uso dell'avverbio comunque si giustifica considerando che la disciplina dettata dall'articolo 128, in quanto genericamente indicante come oggetto di disciplina il massimale di garanzia , si prestava a comprendere anche la fattispecie della irrilevanza del contratto, cioè sia il caso del sinistro cagionato da veicolo non identificato, sia le altre ipotesi di sinistro da garantire dal Fondo per le vittime della strada. Nell'ottica esegetica appena indicata, che, come detto, è l'unica possibile, atteso che altrimenti il comma 3 non avrebbe avuto senso e non l'avrebbe avuto in particolare se inteso come prescrizione all'autorità che doveva adottare il regolamento, si deve allora ritenere che il significato del disposto normativo del comma 3, era da intendere come impositivo di una prescrizione per i contratti comunque stipulati dopo il 1 gennaio 2006 e fino a che il regolamento di cui al comma 1 non fosse stato emanato tali contratti avrebbero dovuto osservare i limiti minimi indicati - per quanto riguarda i danni alle persone, che qui interessano -dall'articolo 1, comma 2, lett. a della direttiva, cioè o quello di 1.000.000 di Euro a sinistro o quello di 5.000.000 di Euro totali. Questa conclusione non trovava alcun ostacolo in altre norme coeve dell'articolo 128 nel testo che qui si è considerato. 4.2.3. In primo luogo, non ne trovava nel testo originario della norma che regolava la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cioè l'articolo 283 del CdA. nelle ipotesi indicate dal comma 1 e, quindi, nei commi 3 e 4 individuava il massimale. Il richiamo - in funzione della determinazione del massimale contenuto nel comma 3 della stessa norma all'articolo 128 quanto al caso della lettera a del comma 1 dello stesso articolo 283 cioè al sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato ma analogo ragionamento è possibile per le ipotesi delle lettere b , c e d , considerate nel comma 4 dell'articolo 283 , sebbene rivolto letteralmente e genericamente al regolamento di cui all'articolo 128 testo originario, non poteva che intendersi come rinvio totale , cioè esteso anche al comma 3 di quella norma, in quanto disciplinante gli obblighi della contrattazione fino all'emanazione del regolamento. Con la conseguenza che, nel caso di sinistri cagionati da veicolo non identificato verificatisi nella vigenza dell'articolo 283 e, dunque, dal 1 gennaio 2006, si sarebbe dovuto ritenere applicabile - fino a quando fosse mancato il regolamento - il comma 3 dell'articolo 128, inteso nel senso che si è indicato poco sopra. Il quale, dunque, secondo ‘esegesi appena proposta, si risolveva in una sorta di immediata applicazione anche nel caso di responsabilità, ex articolo 291 del Codice, del FVS, dei limiti minimi fino alla sopravvenienza del regolamento si è già detto che cospirava in tal senso l'avverbio comunque . Questa conclusione - cioè del rinvio totale all'articolo 128 - appariva obbligata, una volta considerato che il regolamento restava una fonte normativa da emanarsi e dunque nelle more vi doveva essere una disciplina che individuasse i massimali applicabili al FGV. Il richiamo al regolamento di cui all'articolo 128 nel testo originario del comma 3 ma anche del 4 dell'articolo 283, pur evocando solo il regolamento, doveva necessariamente prestarsi - per evidenti ragioni sistematiche - alla prospettata lettura, nel senso cioè di un richiamo totalitario e dunque esteso al comma 3 dell'articolo 128, cioè alla situazione di mancata emanazione del regolamento. E ciò, ferma la valenza del comunque , per la ragione che l'articolo 128, quando disciplinava il massimale da applicarsi ai contratti poneva un vincolo al contenuto della contrattazione, cioè alla stipula dei contratti futuri, e dunque una regola che non poteva non operare anche là dove individuare il contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del Codice non fosse stato possibile per essere rimasto il veicolo non identificato, secondo la lettera a , oppure carente di copertura assicurativa, secondo la lettera b del comma 1 dell'articolo 283 analogo discorso poteva farsi per le altre due situazioni di cui al comma 1, quelle delle lettere c e d , nelle quali al contratto , pur individuato come stipulato dopo il 1 gennaio 2006, non fosse possibile fare riferimento . 4.2.4. Il regime della responsabilità del Fondo così individuato si dovrebbe considerare rimasto vigente dal 1 gennaio 2006 sino all'intervento della sostituzione dell'articolo 128 con un nuovo testo da parte del comma 4 del D.Lgs. numero 197 del 2007 e, pertanto, sino al 23 novembre 2007 sia i contratti stipulati in detto lasso di tempo, sebbene per i sinistri verificatisi in esso si spiegherà di seguito tale precisazione , sia i sinistri coperti dalla garanzia del FVS verificatisi nello stesso lasso di tempo sarebbero stati dunque regolati dal comma 3 dell'articolo 128 testo originario per come interpretato. 4.2.5. Proseguendo nella verifica va considerato che ‘esegesi e la tesi esposta non possono essere oppugnate evocando la circostanza che l' articolo 3 del D.Lgs. numero 198 del 2007 abbia disposto l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei massimali secondo la nuova disciplina dell'articolo 128 stesso, del D.P.R. numero 19 marzo 1993, che stabiliva il massimale di Euro 774.635,85. La formulazione della norma - Dalla data di applicazione dei massimali di cui all'articolo 1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 2 luglio 1993 - è equivoca non ci si riferisce direttamente al testo del nuovo articolo 128, come si sarebbe potuto fare, bensì all'articolo 1, comma 4, che dispose appunto la sostituzione dell'articolo 128. Dunque, non c'e' un dato espresso che, con riferimento al suo nuovo testo possa dire se si sia inteso fare riferimento al momento finale di applicazione dei massimali, quello indicato nel comma 2, oppure a quello intermedio del comma 5. Stante l'evidente incompatibilità dell'applicazione del comma 5 con la permanenza del D.P.R. si dovrebbe ritenere senz'altro che esso si dovesse e si debba identificare proprio con il disposto di quel comma. Chiarito il momento finale dell'operare dell'abrogazione ed individuatolo, secondo quanto risulta dal comma 5 dell'articolo 128 nuovo testo, nell'11 dicembre 2009, v'e' da domandarsi qual era l'àmbito di applicazione della permanenza dell'efficacia del D.P.R. così sancita fino a quella data con il disporre un differimento dell'abrogazione. La prima risposta che viene da dare è che, se il legislatore del D.Lgs. 198 del 2007 ebbe a disporre siffatta abrogazione differita, il D.P.R. doveva essere ancora vigente ed efficace nel momento in cui il D.Lgs. entrò in vigore, cioè al 24 novembre 2007. Altrimenti il legislatore del D.Lgs. non avrebbe potuto abrogarlo, sebbene in via differita fino alla data indicata. Ciò non toglie che occorra verificare se il D.P.R. 1993 fosse effettivamente vigente ed efficace, cioè dispiegasse la sua forza regolatrice ancora il 24 novembre 2007. La risposta che deve darsi è negativa. Lo è innanzitutto se si condivide l'interpretazione proposta del testo originario dell'articolo 128 e particolarmente del comma 3 chi avesse letto la norma ed in particolare questo comma, come s'e' già detto, non poteva che ritenere che per i contratti assicurativi stipulati dopo il 1 gennaio 2006 e per i sinistri di pertinenza del FGS inerenti a contratti stipulati dopo quella data o verificatisi dopo di essa - nel caso di veicolo privo di copertura o non identificato - avendo il comma 3 disposto nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, l'applicazione dei minimi comunitari risultanti dalla direttiva, il vecchio D.P.R. numero fosse divenuto inapplicabile e ciò a prescindere dalla sua formale abrogazione. Senonché, la lettura sistematica del D.Lgs. numero 209 del 2005 evidenziava che il D.P.R. numero , ad avviso del Collegio, doveva già ritenersi abrogato a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs., sicché l'oscura disposizione dell' articolo 3 del D.Lgs. numero 198 del 2007 può soltanto, in modo certamente poco confacente ad una tecnica legislativa ottimale, averlo riportato in temporaneo vigore, essendo stata dal legislatore abbandonata la logica del vecchio articolo 128, imperniata sulla previsione del non ancora esercitato potere regolamentare e nell'attesa del suo esercizio della applicabilità immediata dei limiti comunitari minimi. 4.2.5. La dimostrazione che il D.P.R. numero venne abrogato dal 1 gennaio 2006 dal D.Lgs. suppone a questo punto la considerazione dell' articolo 354 del D.Lgs. 209 del 2005 , che deve farsi al lume del disposto dell'articolo 128 testo originario. Conviene anche qui richiamare innanzitutto, per le parti che interessano, il testo vigente, in vigore dal 30 giugno 2015, il quale, sotto la rubrica Norme espressamente abrogate , dispone nel comma 1 che 1. Fermo quanto disposto dalla L. numero 59 del 15 marzo 1997, articolo 20, comma 3, lettera b , nel testo sostituito dall' articolo 1 della L. 23 luglio 2003, numero 229 , sono o restano abrogati una serie di fonti normative e fra esse, per quanto qui interessa, indica il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 2 luglio 1993 . L'articolo 354 dispone poi nei commi successivi al primo in questi termini per quanto rileva ai fini della presente motivazione 2. I regolamenti emanati dall'IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. omissis 6. L'IVASS, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla L. 23 luglio 2003, numero 229 , adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale. 7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori. . Va ricordato che nella norma la parola ISVAP è stata sostituita dalla parola IVASS , ai sensi di quanto disposto dall' articolo 1, comma 213, D.Lgs. numero 74 del 12 maggio 2015 . Come si vede, il testo attuale, nel comma 4, prevede una sorta di ultrattività delle norme abrogato, là dove stabilisce che Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 . Ai fini della presente decisione ed anche alla data di intervento della sostituzione dell'articolo 128 operata dal D.Lgs. numero 198 del 2007 , ed avuto riguardo all'epoca del sinistro di cui è causa, il testo dell'articolo 354 che viene in rilievo è il testo originario dell'articolo 354, che è rimasto vigente dal 1 gennaio 2006 al 2 giugno 2008, cioè fino a che non sono intervenute le modifiche apportate dal D.L. numero 3 giugno 2008, numero 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, numero 129 . A tali modifiche ne sono succedute altre, disposte, particolarmente quanto al comma 4, dall' articolo 16, comma 1, del D.L. numero 207 del 2008 , convertito, con modificazioni, nella L. numero 14 del 2009 , poi ancora dall' articolo 23, comma 12, del D.L. numero 78 del 2009 , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 102 del 2009 ed in fine dall' articolo 9 del D.L. numero 194 del 2009 , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 25 del 2010 tali successive modifiche non rilevano qui, dato che il sinistro è occorso nel 2007 e ciò che si deve considerare è dunque la prima modifica, quella del D.L. numero 97 del 2008 , nel senso che il sinistro ebbe a verificarsi nella situazione normativa ad essa antecedente. Ebbene, il testo originario dell'articolo 354, vigente all'epoca del sinistro di cui è processo, disponeva nel comma 1, che 1. Fermo quanto disposto dal L. numero 59 del 15 marzo 1997, articolo 20, comma 3, lettera b , nel testo sostituito dall' articolo 1 della L. numero 229 del 23 luglio 2003 , sono o restano abrogati gli stessi testi normativi che figurano nel testo vigente, ivi compreso - per quello che qui interessa - il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 2 luglio 1993 . Nei commi successivi disponeva invece in questi termini 2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. OMISSIS 6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla L. 23 luglio 2003, numero 229 , adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale. 7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori. . Occorre, poi, considerare l' articolo 355 del Codice delle Assicurazioni , che, nel testo in vigore dal 1 gennaio 2006 e sotto la rubrica entrata in vigore così disponeva l. Il presente codice entra in vigore il 1 gennaio 2006. 2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. omissis . . Come si vede il D.P.R. 1993 figurava come espressamente abrogato anche dal comma 1 della norma dell'articolo 354 nel testo originario e tale testo conteneva un comma 4 di contenuto sostanzialmente identico, per quello che interessa, a quello attuale in esso si faceva riferimento alla vigenza delle norme abrogate in attesa dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e si fissava per la conservata perdurante vigenza il termine finale di cui al comma 2 dell'articolo 355. Tale termine era di ventiquattro mesi dal 1 gennaio 2006, data di entrata in vigore del C.d.S. e, dunque, sarebbe dovuto durare fino al 31 dicembre 2007. Ebbene non può ritenersi che il comma 4 del testo originario dell'articolo 354 avesse conservato la vigenza del D.P.R. 1993 fino a quella data, comprendendolo tra la normativa che abbisognava dell'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie . Per ritenerlo si dovrebbe reputare che, con riferimento alla vigenza del D.P.R. numero , fra detti provvedimenti fosse da comprendere il regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 128. La compatibilità del differimento dell'efficacia dell'abrogazione del D.P.R. numero e, dunque, della sua ultrattività fino al 31 dicembre 2007 era, infatti, ostacolata proprio dall'esegesi del comma 3 dell'articolo 128, per come ricostruita sopra. Stante la già sostenuta efficacia immediata della disposizione del comma 3 in attesa dell'emanazione del regolamento, il regolamento certamente da adottarsi entro il 31 dicembre 2007 - non poteva considerarsi rientrare fra i provvedimenti cui faceva riferimento il comma 4. Ne' una lettura del testo dell'articolo 354 originario nel senso che implicasse, tramite il comma 4, l'ultrattività del D.P.R. 1993 potrebbe sostenersi sulla base di una sorta di convalida di tale esegesi da parte del legislatore del D.Lgs. numero 198 del 2007 , là dove reiterò l'abrogazione in realtà già avvenuta ed efficace e dunque non differita - all'atto della sostituzione dell'articolo 128, sopprimendo il potere regolamentare previsto dal comma 1 del testo originario e prevedendo nel disposto del nuovo articolo 128 una gradualismo nell'applicazione dei massimali fissati direttamente dalla norma. La suggestione della reiterazione dell'abrogazione che emerge dal testo deve, infatti, fare i conti con il fatto che il legislatore del D.Lgs. numero 198 del 2007 lasciò immutata l'abrogazione già disposta nell'articolo 354 del CdA, la quale, come s'e' detto ormai più volte era da ritenersi immediata in ragione della incompatibilità di una permanenza fino all'emanazione del regolamento desumibile dal testo dello stesso articolo 128 e particolarmente dal comma 3. D'altro canto, lo stesso legislatore del 2007 avrebbe avuto la possibilità, se questo fosse stato il suo scopo, di adottare una norma chiara di interpretazione autentica, anche indiretta, in senso contrario a quanto risultava antecedentemente dal testo dell'articolo 128 che andava a modificare e dall'esegesi di esso in sistema con l'articolo 354 e particolarmente con il suo comma 4, ma avrebbe dovuto dire che quella norma nel testo originario si interpretava nel senso che il D.P.R. numero era rimasto in vigore in ragione della previsione del potere regolamentare e ciò nonostante il tenore del comma 3 del quale avrebbe dovuto dare, sempre nell'àmbito dell'interpretazione autentica, ‘esegesi nel senso che dettava una norma per l'esercizio del potere regolamentare . Il legislatore del D.Lgs. numero 198 del 2007 non ritenne di farlo ed allora, di fronte al chiaro disposto dell'articolo 128 e dell'articolo 354 rimasti vigenti fino al 24 novembre 2007, il disposto dell' articolo 3 del D.Lgs. numero 198 del 2007 , là dove reitera un'abrogazione che già vi era stata, può solo avere avuto il valore di ripristinare fino alla data indicata dal comma 5 dell'articolo 128 nuovo testo, l'efficacia del D.P.R. 1993 già abrogato, ma ciò certamente per l'avvenire, cioè per i contratti stipulati a far tempo dal 24 novembre 2007, per i contratti pure stipulati da tale data in relazione ai quali venisse in rilievo la responsabilità del FVS e per i sinistri con veicolo privo di assicurazione o non identificato occorsi a partire sempre da tale data. 4.2.6. Occorre a questo punto domandarsi se, in relazione a contratti stipulati nelle more fra il 1 gennaio 2006 ed il 23 novembre 2007, i quali dovevano osservare i massimali minimi di cui alla direttiva, secondo ‘esegesi sopra sostenuta, possa assegnarsi un qualche rilievo alla sopravvenienza normativa di cui al citato articolo 3, cioè al ripristino dell'efficacia del D.P.R. in relazione a sinistri coperti da quei contratti ma verificatisi dal 24 novembre 2007. Ci si deve domandare, cioè, se il richiamo in vigore del D.P.R. 1993 e dei massimali ivi previsti abbia innanzitutto spiegato effetti su eventuali previsioni contrattuali rimaste silenti sul piano dell'individuazione del massimale e, dunque, integrate dal comma 3 dell'articolo 198 fino al 23 novembre 2007. La risposta dev'essere positiva la norma del D.Lgs. numero 198 del 2007, articolo 3, provvedendo per l'avvenire, era idonea ad incidere sulle vicende del contratto assicurativo successive alla sua entrata in vigore. Una risposta opposta si sarebbe, invece, dovuta dare per il caso di eventuali contratti che avessero espressamente fatto riferimento ai limiti minimi comunitari, in applicazione del comma 3 dell'articolo 128 testo originario e ciò in mancanza di una previsione normativa che determinasse per detti contratti la sostituzione della clausola contrattuale. Per quanto attiene alla responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, viceversa, l'incidenza del richiamo in vigore del D.P.R. 1993 non poteva che essere piena e, dunque, riguardare i sinistri avvenuti dal 24 novembre 2007. 4.2.7. Poiché il sinistro di cui è causa è avvenuto nella vigenza del testo originario dell'articolo 128 il terzo motivo si deve, conclusivamente, rigettare, in quanto trovavano applicazione diretta al sinistro i limiti indicati nell'articolo 1, comma 2, lett. a , della Direttiva 2005/14/CE. 4.2.8. Le complessive considerazioni svolte consentono di enunciare i seguenti principi di diritto A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 209 del 2005 il 1 gennaio 2006, il D.P.R. numero 19 aprile 1993 recante i minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti venne abrogato dall'articolo 354 dello stesso D.Lgs. numero con effetto immediato, dovendosi escludere che - in forza del comma 4 dello stesso articolo 354 - ne fosse stata conservata la vigenza fino all'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 1 dell'articolo 128 del D.Lgs. numero e in mancanza fino alla scadenza del termine indicato dal comma 2 dell'articolo 355. Una siffatta ultrattività non era compatibile con il testo originario dell'articolo 128, in quanto il comma 3 di tale norma aveva previsto comunque il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni comunitarie cioè quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, lett. a , della Direttiva 2005/14/CE e dunque l'immediata loro operatività in attesa dell'esercizio del potere regolamentare. All' articolo 3 del D.Lgs. numero 198 del 2007 , là dove dispose, dopo che con il suo articolo 1 il D.Lgs. numero aveva disposto la sostituzione dell'articolo 128 testo originario con il testo attuale, che alla data di applicazione dei massimali di cui all'articolo 1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 2 luglio 1993 , deve attribuirsi in conseguenza l'effetto di avere richiamato in vigore tale D.P.R. numero e ciò fino alla scadenza del termine indicato nel comma 5 dell'articolo 128 nuovo testo I massimali operanti per i contratti assicurativi stipulati fra il 1 gennaio 2006 ed il 23 novembre 2007 cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 198 del 2007 e del nuovo testo dell' articolo 128 del C.d.A. , in relazione ai sinistri occorsi entro quel periodo, ed i massimali operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in relazione a contratti stipulati in quel lasso di tempo e per sinistri occorsi nello stesso lasso di tempo, nonché per sinistri provocati da veicolo privo di copertura o non identificato occorsi durante il medesimo lasso di tempo sempre di pertinenza del detto Fondo, si dovevano individuare a norma del comma 3 dell'articolo 128 testo originario, cioè nel limite minimo di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a della Direttiva 2005/14/CEE In relazione ai contratti stipulati nel suddetto lasso di tempo ed ancora in corso, in mancanza di espressa previsione dell'applicazione dei limiti minimi comunitari, per i sinistri verificatisi a far tempo dal 24 novembre 2007 e fino al 10 dicembre 2009 operavano i massimali indicati dal D.P.R. numero 19 aprile 1993, per i sinistri verificatisi dall'11 dicembre sino al 10 giugno 2012 il limite del comma 5 dell'articolo 128, per quelli successivi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 128 Per i sinistri di pertinenza del F.G.V. occorsi dal 24 novembre 2007, operavano gradatamente i limiti appena indicati . 5. Il ricorso e', conclusivamente, rigettato. La novità ed oggettiva incertezza della questione esaminata con il sostanziale terzo motivo giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002 , nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, numero 228 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. numero 228 del 24 dicembre 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13.