«Costituisce reato, a norma del combinato disposto degli r.d. numero 773 del 18 giugno 1931 articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante l'omessa comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità dei clienti da parte degli alberghi. Il GIP, infatti, aveva dichiarato con sentenza il non doversi procedere, perché il fatto non costituisce reato, nei confronti di un gestore di una struttura ricettizia che aveva omesso di comunicare all'Autorità di pubblica sicurezza le suddette informazioni. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia propone ricorso in Cassazione contro la pronuncia del GIP ed eccepisce l'inosservanza dell'articolo 2 TULPS, affermando che l'articolo 3 d.lgs. numero 79/2011 abbia abrogato la l. numero 135/2001, senza però che tale abrogazione abbia influito sull'articolo 109 TULPS, con «conseguente punibilità del fatto contestato ai sensi dell'articolo 17 del TULPS». Il ricorso è fondato. Infatti, la l. numero 135/2001 ha riscritto l'articolo 109 TULPS e «non ha previsto alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa, determinando in tal modo l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'articolo 17 TULPS», con la conseguenza che «l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo è rimasto penalmente rilevante alla luce della disposizione sussidiaria di cui all'articolo 17 del TULPS» Cass. numero 37145/2005 . Poi, con il d.lgs. numero 79/2011 è stata abrogata la l. 135/2001, ma «la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta affatto l'eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'articolo 109 TULPS, che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con il d.l. numero 97/1995 che prevedeva la sanzione amministrativa». Pertanto, per effetto del combinato disposto degli articolo 17 e 109, comma 3, del TULPS, l'omessa comunicazione dei dati dei clienti alle Questure è da ritenersi ancora penalmente rilevante. Cass. numero 32777/2014 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e afferma il seguente principio di diritto «costituisce reato, a norma del combinato disposto degli R.D. numero 773 del 18 giugno 1931 articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».
Presidente Petruzzellis – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'11 agosto 2020, con cui il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nei confronti di Z.M. , indagato del reato di cui agli R.D. numero 773 del 1931 Tulps , articolo 17 e 109, a lui contestato perché, quale gestore delle strutture recettive site in … omissis e omissis , ometteva di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ivi alloggiate, ovvero due a omissis e 4 a omissis in … il omissis . 2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente eccepisce l'inosservanza dell'articolo 2 del Tulps, evidenziando che il D.L. numero 97 del 1995, convertito dalla L. numero 203 del 1995, aveva depenalizzato la violazione in esame, prevedendo una sola sanzione amministrativa, mentre la L. numero 135 del 2001 ha modificato l'articolo 109 del Tulps, senza prevedere alcuna sanzione, determinando perciò l'applicazione della sanzione penale sussidiaria dell'articolo 17 del Tulps in seguito, l' D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 3, ha abrogato la L. numero 135 del 2001, ma tale abrogazione non influito sulle modifiche apportate all'articolo 109, che dunque deve ritenersi tuttora vigente nella formulazione del 2001, con conseguente punibilità del fatto contestato ai sensi dell'articolo 17 del Tulps. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La questione sottesa all'odierna impugnazione è stata già affrontata da questa Corte, dovendosi richiamare sul punto la condivisa affermazione Sez. 1, numero 35573 del 17/11/2020, Rv. 280057 e Sez. 1, numero 42565 del 06/11/2008, Rv. 241720 , secondo cui integra l'ipotesi di reato di cui agli articolo 17 e 109, del Tulps, la condotta di omessa comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. Si è in particolare evidenziato, con la prima delle due pronunce sopra richiamate, che, quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109 Tulps, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo hanno determinato negli anni non poche incertezze applicative. Il D.Lgs. numero 480 del 1994, articolo 4, aveva infatti modificato il comma 4 dell'articolo 109 Tulps, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera con l'intervenuto del D.L. numero 97 del 1995, convertito dalla L. 203 del 1995 riordino della materia del turismo, spettacolo e sport si disponeva la modifica dell'articolo 109 commi primo, terzo e quarto, Tulps, quest'ultimo comma ancora modificato con la previsione di un'unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. La L. numero 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto per intero Ìarticolo 109 Tulps in tre commi e non ha previsto alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa, determinando in tal modo l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'articolo 17 Tulps, con la conseguenza che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 3, numero 37145 del 07/07/2005, Rv. 232474 e Sez. 1, numero 42565 del 06/11/2008, Rv. 241720 , l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo è rimasto penalmente rilevante alla luce della disposizione sussidiaria di cui all'articolo 17 del Tulps, avendo la L. numero 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. numero 97 del 1995. Con il D.Lgs. numero 79 del 2011 codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo , è stata abrogata la L. 135 del 2001. Tuttavia, come chiarito da questa Corte nella citata sentenza numero 35573 del 2020, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta affatto l'eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'articolo 109 Tulps, che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con il D.L. numero 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa. Ciò trova conferma anche nel fatto che il successivo D.L. numero 201 del 2011, convertito dalla L. numero 214 del 2011, nel prevedere la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture recettive, ha modificato il solo comma 3 dell'articolo 109 del Tulps, facendo riferimento al testo di tale norma formulato dalla L. numero 135 del 2001 che, quindi, ha considerato vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione. 2. Deve pertanto concludersi che la condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti alle Questure entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, per effetto del combinato disposto degli articolo 17 e 109 comma 3 del Tulps, è ancora penalmente rilevante, a differenza del mero ritardo nella consegna dei dati, che invece non costituisce più reato Sez. 1, numero 32777 del 09/04/2014, Rv. 260535 . Del resto, Ìarticolo 19 bis, comma 1, del D.L. numero 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. numero 132 del 2018, ha disposto che l'articolo 109 Tulps si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni , così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto costituisce reato, a norma del combinato disposto degli R.D. numero 773 del 18 giugno 1931 articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.