Sanzione definitiva per l’uomo sotto processo. Confermato l’obbligo di pagare duecento euro di ammenda e di versare un adeguato ristoro economico alla donna da lui presa di mira a colpi di telefonate. Palese l’intromissione messa da lui in atto nella sfera di libertà della donna.
Catalogabile come molestia in piena regola la condotta consistita nel tempestare di telefonate lo smartphone di una persona. Irrilevante il fatto che quest'ultima abbia evitato quasi sempre di rispondere. Ricostruita nei dettagli la vicenda, in Tribunale l'uomo sotto processo viene condannato a pagare duecento euro di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di molestie nei confronti di una donna. In sostanza, l'uomo ha effettuato «continue telefonate sull'utenza del cellulare della donna». A margine, poi, i giudici del Tribunale obbligano l'uomo anche a risarcire i danni riportati dalla donna. Col ricorso in Cassazione il legale dell'uomo prova a ridimensionare i fatti, ponendo in evidenza, in prima battuta, che «dai tabulati emerge che il numero di telefonate indirizzate all'utenza della persona offesa è nettamente inferiore a quanto da ella asserito». Impossibile, quindi, sempre secondo il legale, «ritenersi integrata quella concentrazione tale da configurare il reato di molestie». In questa ottica, poi, il legale aggiunge un ulteriore elemento, spiegando che «le telefonate che hanno avuto una durata tale da permettere un'effettiva conversazione fra i due interlocutori sono solo quattro, distribuite nell'arco di un mese», mentre «in tutti gli altri casi l'uomo ha effettuato dei meri tentativi di chiamate» e, in particolar modo, in una giornata «l'uomo ha effettuato quarantasette chiamate alle quali la donna non ha risposto non perché volesse evitare l'uomo, bensì perché era impegnata in un'altra chiamata e, di conseguenza, la sua utenza risultava occupata». Infine, il legale aggiunge che «l'uomo non intendeva arrecare turbamento alla donna» e che «è impossibile affermare che le chiamate avvenissero per biasimevoli motivi», poiché l'uomo contattava la donna «al fine di ottenere dei documenti che avrebbero dovuto essergli consegnati dal defunto marito della donna». Per i giudici della Cassazione, però, tutte le obiezioni difensive sono fragili, a fronte dei dettagli della vicenda. Inutile il riferimento ai tabulati telefonici , inutile la sottolineatura, in chiave difensiva, del fatto che «le indicazioni di contatto tra le utenze non corrispondono ad effettive conversazioni tra l'uomo e la donna». Su questo punto i magistrati ribattono sottolineando «le numerose telefonate indirizzate dall'uomo alla donna, come riscontrate dai tabulati telefonici» e precisano poi che «il dato che parte di tali contatti non abbia prodotto effettive conversazioni non elide la molestia arrecata dall'uomo mediante l'uso del telefono», potendo attribuirsi tale dato alla «scelta della donna di non rispondere». Ciò però non fa venire meno «il carattere di petulanza» nella condotta tenuta dall'uomo, palesemente «invasiva dell'altrui sfera privata». I giudici pongono poi in evidenza «la protrazione della condotta antigiuridica per un apprezzabile lasso di tempo». Impossibile perciò ridimensionare la gravità della posizione dell'uomo, viste «le ripetute chiamate» da lui effettuate, in tre giornate differenti, alla donna e caratterizzate da «un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella sfera di libertà» della donna.
Presidente Mogini – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30/4/2021 il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha condannato P.G. alla pena dell'ammenda di Euro 200,00 per il reato di cui agli articolo 81 e 660 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per petulanza e altro biasimevole motivo, aveva molestato ripetutamente R.G. mediante continue telefonate sull'utenza del cellulare della medesima, commesso in omissis , con permanenza. L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, costituitasi parte civile. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. omissis , adducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell' articolo 660 c.p. e travisamento della prova, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla qualificazione della condotta in termini di molestia. Il giudice ha fondato la decisione sull'analisi dei tabulati telefonici che risulta, tuttavia, errata in realtà, dai tabulati emerge che il numero di telefonate indirizzate dall'imputato all'utenza della persona offesa è nettamente inferiore a quanto aveva asserito la R., al punto che non può ritenersi integrata quella concentrazione tale da configurare il reato di cui all' articolo 660 c.p. Le telefonate che hanno avuto una durata tale da permettere un'effettiva conversazione fra i due interlocutori sono solo quattro, distribuite nell'arco di un mese in tutti gli altri casi l'imputato ha effettuato dei meri tentativi di chiamate e, in particolar modo, in data 26 giugno 2017 sono state effettuate 47 chiamate alle quali la R. non ha risposto non perché volesse evitare l'imputato, bensì perché era impegnata in un'altra chiamata e, di conseguenza, la sua utenza risultava occupata. Il ricorrente denuncia, inoltre, che difetterebbe l'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato non intendeva arrecare turbamento alla persona offesa, nè è possibile affermare che le chiamate avvenissero per biasimevoli motivi infatti, P. contattava la R. al fine di ottenere dei documenti che avrebbero dovuto essere consegnati a costui dal defunto marito della donna. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'erronea applicazione dell' articolo 131 bis c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa all'abitualità della condotta. Il Tribunale di Roma non ha inteso applicare la causa di non punibilità richiamando la natura plurima delle condotte dell'imputato non è tuttavia possibile comprendere il percorso logico seguito nell'accertare l'abitualità della condotta, poiché il giudice si è limitato a riferire ragioni apodittiche, omettendo di illustrare come potrebbero costituire una molestia le telefonate dell'8 giugno 2017 o del 6 luglio 2017. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si basa su motivi manifestamente infondati, ovvero per la gran parte di natura fattuale e rivalutativa, e lamenta vizi argomentativi insussistenti. 1.1. Il ricorrente deduce il travisamento dei tabulati telefonici, in quanto le indicazioni di contatto tra le utenze di interesse ivi riportate non corrisponderebbero ad effettive conversazioni tra l'imputato e la persona offesa. L'impugnata sentenza, premessa una dettagliata ricostruzione delle vicende pregresse tra l'imputato ed il defunto marito della parte civile, con gli strascichi residuati inter partes, compreso il coinvolgimento del dirigente amministrativo della R., ha ritenuto integrata la fattispecie di reato, in quanto ha attribuito rilievo alle numerose telefonate indirizzate dal P. alla R. come riscontrate dai tabulati telefonici ed asseverate dalla testimonianza della stessa parte civile. Il dato che parte di tali contatti non abbia prodotto effettive conversazioni non elide la molestia arrecata mediante l'uso del telefono, potendo attribuirsi alla scelta della R. di non rispondere, ma non per questo perdendo il carattere di petulanza riconosciuto nella vicenda, intesa come invasività dell'altrui sfera privata. La petulanza è una delle caratteristiche costitutive della contravvenzione in esame, per tale intendendosi un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà Sez. 1, numero 6064 del 6/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397 , che deve ricorrere nella struttura stessa del reato in tal senso la petulanza attiene al perimetro della condotta penalmente rilevante, ed è antecedente alla verifica dell'elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà Sez. 1, numero 11755 del 01/10/1991, Poli, Rv. 188987 . Il giudice di merito, nel suo discrezionale apprezzamento degli elementi fattuali della vicenda, ha sottolineato la protrazione della condotta antigiuridica per un apprezzabile lasso di tempo, leggendola anche nel concreto contesto, culminato addirittura nella ricerca della R. sul posto di lavoro è stato altresì illustrato l'elemento psichico del reato, rimarcandosi che l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine legittimo, nonché il perseguimento effettivo di detto fine con modalità non legali, non escludono la consapevolezza della idoneità della condotta a molestare o disturbare il soggetto passivo. In tali apprezzamenti di merito, supportati da motivazione congrua e logica, nonché aderente alle risultanze probatorie, non è ravvisabile alcuno dei denunciati vizi di legittimità. Di contro, il ricorso si impernia su annotazioni in fatto che postulano una revisione del giudizio valutativo espresso dal giudice e quindi esorbitano dall'ambito riservato a questa Corte di legittimità. 1.2. Il secondo motivo contesta la valutazione di esclusione della causa di non punibilità ex articolo 131 bis c.p. ed è manifestamente infondato. Le occasioni di indesiderato approccio telefonico non si riducono ai 48 contatti del giorno 26/6/2017, essendovi anche le ripetute chiamate dei giorni 8/6 e 6/7/2017, come risulta dalla deposizione dell'operante P.L., sicché la notazione del giudice circa la natura plurima delle condotte risulta fondata in fatto e corretta in diritto, alla luce degli arresti di questa Corte che hanno affermato che per integrare il delitto di molestie commesso per petulanza è richiesto un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato Sez. 1, numero 6064 del 06/12/2017, cit. Sez. 1, numero 6908 del 24/11/2011, Zigrino, Rv. 252063 Sez. 1, numero 29933 del 08/07/2010, Arena, Rv. 247960 . Tali rilievi circa l'abitualità della condotta giustificano l'esclusione della possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità prevista dall' articolo 131 bis c.p. , il cui testo esclude espressamente dal suo ambito di applicazione il comportamento abituale. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale numero 186 del 2000 . L'imputato è altresì tenuto alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile costituita per la rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile R.G., spese che liquida in complessivi Euro 3.510, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.