«Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'articolo 50 d.lgs. numero 270/1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'articolo 1-bis del dl. numero 134/2008, conv., con modif., dalla l. numero 166/2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro [ ]».
«[ ] Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito. Con l'ordinanza del 14 giugno 2022, numero 19146, la Cassazione conferma il pregresso orientamento in ordine alla conservazione dell'efficacia dei contratti stipulati con una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria all'epoca in bonis, rilevando la necessità di un'espressa dichiarazione del commissario ai fini del trasferimento della relativa obbligazione in capo alla procedura stessa». Il caso. Con riferimento ad una prestazione svolta nell'ambito di un contratto di allibo in favore di società poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, viene promossa insinuazione allo stato passivo per l'asserito credito derivante dal suddetto contratto e trasporto di materiali, costituito dalla differenza tra le prestazioni di allibo effettivamente fornite dalla società istante ed il quantitativo minimo garantito dall'accordo tra le parti denominato in gergo contrattuale “Shortfall” . La domanda viene rigettata dal giudice delegato e tale decisione è confermata in sede di opposizione in tale procedimento, il particolare, il Tribunale ha rilevato che, non avendo il Commissario manifestato la volontà espressa di subentrare nel rapporto contrattuale di allibo e trasporto merci, scioltosi con la dichiarazione del Commissario stesso, non era dovuto la differenza dovuta per il quantitativo mancante rispetto al minimo garantito annuo in adempimento di quanto previsto dall'art 7 comma 4 del contratto di allibo in essere tra le parti, essendo lo “Shortfall” non un remunerazione di una prestazione negoziale effettivamente resa ma una penale posta a carico dell'ordinante, per non avere adempiuto all'obbligazione di commissionare l'allibo e il trasporto per il quantitativo minimo contrattualmente previsto. Avverso la decisione poc'anzi richiamata viene promosso ricorso per Cassazione per il riconoscimento dell'asserito credito in parola. Il contratto di allibo fattispecie e disciplina. L'ordinanza in commento richiama il contratto di allibo termine che indica la manovra di alleggerimento di una nave, per carichi, sfusi su battelli di minore dimensione al fine di ridurre il perso e consentire l'attracco al molo e di trasporto materiale, oggetto di obbligazione tra la società istante e la società attualmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. L'allibo è una nozione recepita nell'ordinamento dall'articolo 3 numero 3 DM 3 maggio 1984 e dall'articolo 1 lett. aa d.m. 2 agosto 2007, entrambi emanati in tema di trasporto delle merci pericolose allo stato gassoso, ovvero di oli minerali, laddove l'allibo è - per l'appunto - definito quale trasferimento di tutto o parte del carico da una nave all'altra, quando esse sono ormeggiate una accanto all'altra . Tale attività, peraltro, può essere svolta anche per evenienze diverse dallo scarico delle merci testé indicate, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, ivi dunque compresa l'ipotesi del porto, dove la profondità dei fondali non consenta l'accesso di navi di grande stazza, soprattutto se a pieno carico, con conseguente necessità di procedere all'allibo ogniqualvolta la nave giunge in prossimità delle acque portuali. Contratti pendenti e amministrazione straordinaria la regola generale. Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'articolo 50, comma 2, del d.lgs. numero 270/1999, come successivamente interpretato, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura. Da un lato, quindi, detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa. Scioglimento dai contratti e poteri del commissario. La facoltà sopra richiamata, in capo al commissario straordinario, di sciogliersi dai contratti ancora inseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura, non costituisce manifestazione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, ma espressione di un diritto potestativo di natura privatistica, coessenziale agli strumenti di gestione ed indirizzo dei rapporti patrimoniali dell'imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi. Si tratta, a ben vedere, di una delle ipotesi previste dall'articolo 1372 c.c., a norma del quale lo scioglimento del contratto può conseguire, oltre che al mutuo consenso delle parti, anche alle cause ammesse dalla legge , tra cui rientrano quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza. Scioglimento dei contratti ineseguiti e credito derivante dal mancato adempimento. Fermo quanto precede in merito alla prosecuzione o scioglimento dei contratti nella fase di amministrazione straordinaria, è opportuno verificare la procedura di rivendicazione dei crediti relativi alla parte dei contratti effettivamente eseguiti. Ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 270/1999, a tali crediti si applica la disciplina degli articolo 72 e seguenti della l. fall. e, in particolare, secondo il comma 4, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. In caso di fallimento – o, analogamente, in caso di amministrazione straordinaria - nei contratti a esecuzione continuata o periodica, determinandosi con l'apertura della procedura la sospensione degli effetti del contratto, lo scioglimento ha effetto a partire dalla dichiarazione di fallimento e questo anche se la volontà di sciogliersi viene espressa dal curatore in un momento successivo. Al contrario, nella procedura in esame, in forza del principio della continuità di esecuzione dei contratti al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di impresa, i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettuati maturati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e la decisione del Commissario di scioglimento del contratto vanno pagati in prededuzione. Mancato subentro, contratto di allibo e minimo garantito. Nel caso di specie, da parte istante non è stata promossa l'insinuazione per il pagamento delle prestazioni di trasporto effettivamente eseguite, ma per ottenere il pagamento del “minimo garantito” c.d. Shortfall, come visto in precedenza . Tale credito, peraltro, non è stato riconosciuto in quanto di natura sostanzialmente risarcitoria e di clausola penale, che trova ragione e fondamento in una espressa clausola contrattuale non opponibile alla procedura per effetto dell'esercizio da parte della Commissario del potere di caducazione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Poiché, infatti, non vi è stato subentro da parte del Commissario nel contratto, anzi l'organo della procedura ha esercitato il potere di scioglimento, deve essere riconosciuto – in prededuzione - il credito circoscritto alla sola remunerazione delle prestazioni di trasporto effettivamente rese in favore dell'amministrazione straordinaria dopo l'apertura della procedura ma non l'ulteriore importo, in ragione del mancato subentro e della natura del credito in questione.
Presidente Genovese - Relatore Crolla Fatti di causa 1. La soc. omissis srl successivamente incorporata in omissis spa e denominata per brevità omissis propose domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria per l'importo di Euro 2.750.185,11, oltre interessi, in prededuzione, D.Lgs. numero 270 del 1999, ex articolo 52 con il privilegio di cui all'articolo 561 c.numero o in subordine in via chirografaria per l'asserito credito derivante dal contratto di allibo termine contrattuale derivante dalla manovra di alleggerimento di una nave, per carichi, sfusi su battelli di minore dimensione al fine di ridurre il perso e consentire l'attracco al molo e trasporto di materiali, costituito dalla differenza tra le prestazioni di allibo fornite dalla omissis in favore della Lucchini e il quantitativo minimo garantito dall'articolo 4 del contratto per il periodo 7 febbraio-28 luglio 2014 denominato in gergo contrattuale Shortfall . 2. Il Giudice Delegato, recependo le conclusioni del commissario, non ammise il credito sull'opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Livorno, con decreto numero 3205/2016 del 5/3/2015, ha rigettato il ricorso rilevando che, non avendo il Commissario manifestato la volontà espressa di subentare nel rapporto contrattuale di allibo e trasporto merci, scioltosi con la dichiarazione del Commissario resa in data 28/7/2014, non era dovuto alla omissis la differenza dovuta per il quantitativo mancante rispetto al minimo garantito annuo in adempimento di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del contratto di allibo essendo lo Shortfall non un remunerazione di una prestazione negoziale effettivamente resa ma una penale posta a carico dell'ordinante, per non avere adempiuto all'obbligazione di commissionare l'allibo e il trasporto per il quantitativo minimo contrattualmente previsto. 3. omissis spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. L'Amministrazione Straordinaria ha svolto le proprie difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c., articolo 115,116 e 135 c.p.c., L.Fall., articolo 99, comma 11 in relazione agli articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 4 si sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme di legge che presiedono l'interpretazione del contratto in particolare non sarebbero stati correttamente valutati l'elemento letterale del contratto e il comportamento successivo tenuto dalle parti contrattuali che non lasciano dubbi di sorta circa la qualificazione dello Schortfall quale componente del corrispettivo e non come una penale. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 50 nonché della L.Fall., articolo 72 e del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 51 in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 si argomenta a che il giudice di merito ha errato nel non aver attribuito vigenza provvisoria al contratto, e quindi all'obbligazione, ivi contenuta, di pagamento della differenza tra il corrispettivo delle operazioni di allibo effettuate e del quantitativo annuale minimo annualmente garantito, sino alla data in cui il Commissario ha esercitato il suo potere di scioglimento dal rapporto contrattuale b che non vi è stata pronuncia domanda di collocazione del credito in privilegio ex articolo 561 cod. nav c che, anche a voler considerare lo Schortfall una clausola penale, si tratterebbe di una forma di risarcimento dei danni per fatti autonomi ed anteriori allo scioglimento del contratto ma successivi alla declaratoria di apertura della procedura e, pertanto ai sensi della L.Fall., articolo 72, comma 4, il danneggiato ben avrebbe potuto insinuarsi per far valere tale voce di danno. 1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 20, 50 e 52 nonché della L.Fall., articolo 111 e del D.L. numero 134 del 2008, articolo 1 bis nr 166, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, per non aver il Tribunale riconosciuto la prededucibilità del credito per prestazioni, remunerate contrattualmente dallo Schortfall , sorto dopo l'apertura della procedura. 1.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina delle spese di lite alla luce delle argomentazioni spese nei precedenti motivi. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale . 2.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge articolo 1362 c.c. e ss. , contrapporre una diversa è più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale cfr. Cass. S.U numero 1914/2016 . Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa Cass. numero 10554 del 2010 e numero 25728 del 2013 . 2.3 Si e', infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra sentenze 20 novembre 2009, numero 24539, 18 novembre 2013, numero 25861, e 4 marzo 2014, numero 5016 . 2.4 Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver esaminato la clausola di cui all'articolo 4 del contratto del 15/11/2001, in forza della quale si conveniva che il servizio di allibo e rifornimento di materiale e materie prime destinate agli impianti produttivi delle Lucchini doveva essere garantito per un quantitativo minimo per ciascun anno m/t 500.000 all'anno per un corrispettivo di 8 m/t ha escluso l'opponibilità alla procedura di tale disciplina per effetto della dichiarazione scioglimento dal contratto del Commissario. In assenza di un espresso subentro nel contratto da parte dell'Amministrazione Straordinaria è stato, infatti, riconosciuto alla omissis il credito, in prededuzione, limitatamente alle prestazioni di allibo e trasporto, funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa, effettivamente eseguite nel periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale e sino alla dichiarazione di scioglimento del contratto. 2.5 Il Tribunale, disattendendo il contrario assunto del creditore, ha escluso che il minimo garantito previsto dal contratto potesse essere considerato alla stregua di una remunerazione di una prestazione effettivamente resa alla amministrazione straordinaria essendo al contrario una penale prevista a carico della Lucchini per non aver adempiuto alle obbligazioni di commissionare l'allibo e il trasporto per il quantitativo minimo contrattualmente previsto . 2.6 Il decreto opposto, quindi, con motivazione congrua e priva di contraddizioni e di vizi logici, ha qualificato la Shortfall minimo garantito , come clausola penale con la quale si liquidava, preventivamente e forfettariamente, un danno che omissis divenuta omissis veniva a subire a fronte dell'inadempimento da parte del committente nel non assicurare quantitativi minimi. 2.7 Si tratta di un'interpretazione plausibile e non irragionevole sicché il motivo è nel suo complesso rivolto a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 3. Il secondo e il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati. 3.1 E' opportuno ricordare che il D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 50 dispone che 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti b se sot omissis osto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario . La L. 27 ottobre 2008, numero 166, articolo 1-bis di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 agosto 2008, numero 134 , ha sancito che La disposizione di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, numero 270, articolo 50, comma 2 va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 51, commi 1 e 2 . 3.2 Si afferma, quindi, la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d'insolvenza, sia a seguito dell'apertura dell'amministrazione straordinaria al commissario viene attribuito il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto, ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest'ultimo continua dunque ad avere esecuzione un subingresso della procedura nel contratto può configurarsi, pertanto, solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dall'organo della procedura. 3.3 Risulta di tutta evidenza come una simile disciplina si diversifichi in maniera sensibile da quella fallimentare attualmente in vigore che prevede la sospensione ex lege del rapporto finché il curatore non decida di subentravi o di sciogliersene. 3.4 Le ragioni di tale diversità di trattamento risiedono nella difforme natura del fallimento e dell'amministrazione straordinaria strettamente liquidatoria e satisfattiva, nel primo caso recuperatoria e comunque conservativa nel secondo, da attuarsi attraverso la continuazione dell'attività d'impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla cessione articolo 27, comma 2, lett. a e/o di ristrutturazione volta al risanamento articolo 27, comma 2, lett. b . 3.5 La giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario Cfr. Cass. 3193/20161195/2018 . 3.6 Nella fattispecie in esame non solo il subentro nel contratto di allibo e traporto non è stato esplicitamente manifestato dal Commissario ma è pacifico che l'organo della procedura abbia espressamente manifestato la contraria volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale. 3.7 Ciò premesso, la sorte dei diritti del contraente in bonis che ha continuato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto prima dello scioglimento del rapporto è disciplinata dal D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 51. 3.8 Tale disposizione stabilisce che i diritti dell'altro contraente , sorti anteriormente allo scioglimento, sono regolamentati dalle disposizioni di cui alla L.Fall., articolo 72 e segg 3.9 la L.Fall., articolo 72, comma 4, a sua volta, stabilisce che in caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno . 3.10 In caso di fallimento, quindi, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, determinandosi con l'apertura della procedura la sospensione degli effetti del contratto, lo scioglimento ha effetto a partire dalla dichiarazione di fallimento e questo anche se la volontà di sciogliersi viene espressa dal curatore in un momento successivo. 3.11 Diversamente, nella procedura di amministrazione straordinaria, operando per le ragioni suesposte il principio opposto delle continuità di esecuzione dei contratti, i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettuati maturati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e la decisione del Commissario di scioglimento del contratto vanno pagati in prededuzione ai sensi del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 52 a tenore del quale i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma della L.Fall., articolo 111, comma 1, numero 1 anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria . 3.12 Orbene, poiché non vi è stato subentro da parte del Commissario nel contratto, anzi l'organo della procedura ha esercitato il potere di scioglimento, può certamente riconoscersi, in prededuzione, al ricorrente il credito circoscritto alla sola remunerazione delle prestazioni di trasporto effettivamente rese in favore dell'Amministrazione Straordinaria dopo l'apertura della procedura. 3.13 Ciò in quanto, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli articolo 1378,1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata. 3.14 Va, tuttavia, rilevato che con la domanda di insinuazione al passivo la omissis successivamente incorporata nella omissis non ha chiesto il pagamento delle prestazioni di trasporto effettivamente eseguite, ma ha preteso il pagamento del minimo garantito tale credito correttamente non è stato riconosciuto nell'an stante la natura risarcitoria che trova ragione e fondamento in una espressa clausola contrattuale non opponibile alla procedura per effetto dell'esercizio da parte della Commissario del potere di caducazione delle obbligazioni nascenti dal contratto. 3.15 Del resto secondo la previsione dell'articolo 72, comma 4 l'esercizio della facoltà di scioglimento dal contratto esclude qualsiasi diritto al risarcimento dei danni per la cessazione del rapporto contrattuale per la considerazione che l'esercizio di tale potere non può in alcun modo essere equiparato ad un inadempimento. 4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non si configura come una vera e propria censura rivolta al provvedimento impugnato ma si risolve in un auspicio che la Corte, annullando il decreto del Tribunale di Livorno, ponga le spese a carico della controricorrente. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 20.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.