Non spetta al figlio l’azione di simulazione per la tutela dei diritti successori se il padre è ancora in vita

È esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rappresentanza ad agire per l’accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell’apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 19149, depositata il 14 giugno 2022. Il fatto . L'attrice conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale territorialmente competente due coniugi per ottenere la pronuncia di declaratoria della nullità, per simulazione assoluta rispetto ad un terzo, degli accordi di natura patrimoniale tra di loro intercorsi in sede di separazione consensuale omologata, ovvero la declaratoria della nullità di tali accordi per mancanza di causa, difetto di forma ove qualificati come liberalità e per frode alla legge, essendo, in realtà, finalizzati alla dismissione di risorse economiche per il più adeguato mantenimento della figlia minore nata dalla relazione extraconiugale intercorsa tra la stessa attrice ed il convenuto e alla sottrazione di quei beni alle aspettative ereditarie di quest'ultima. La moglie convenuta proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. Per quanto interessa, tutte le domande venivano rigettate con compensazione delle spese di lite l'attrice, tuttavia, proponeva tempestivo appello mentre i convenuti si costituivano in sede di gravame rispettivamente, il marito per dichiarare di non opporsi alle domande dell'attrice e la moglie, chiedendo la riforma del rigetto della domanda risarcitoria. La Corte distrettuale, ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice, rigettava sia l'appello principale che quello incidentale con compensazione integrale delle spese di giudizio del grado. L'attrice proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale mentre la moglie convenuta replicava, a sua volta, con controricorso e ricorso incidentale il marito depositava controricorso. La decisione della Corte. I Giudici, pertanto, pronunciando sul ricorso, dichiaravano che il giudizio non poteva essere iniziato o proseguito per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, restando così assorbito l'esame dei motivi di ricorso principale della stessa ricorrente, nonché del ricorso incidentale del marito, sostanzialmente adesivo al ricorso principale stante la sua posizione di convenuto nell'originario giudizio e del ricorso incidentale della moglie. Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario procedere in via preliminare alla verifica della sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente a promuovere il giudizio oggetto di causa, tema rispetto al quale, puntualizzano – non si era formato alcun giudicato – contrariamente a quanto assunto invece dalla stessa ricorrente, atteso che lo stesso era stato ampiamente affrontato dalla Corte di merito, oltre che essere stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Secondo i Giudici, per un corretto inquadramento della questione è opportuno rammentare che la controversia in esame concerne l'azione di simulazione assoluta proposta dal “terzo”, ossia la ricorrente, madre della minore, figlia nata da una relazione extraconiugale con il convenuto, avverso la separazione consensuale con pattuizioni economiche intervenuta tra quest'ultimo e sua moglie, con la quale il primo aveva disposto in favore della seconda consistenti trasferimenti immobiliari, assumendo che né la separazione personale, né il trasferimento immobiliare era stato realmente voluto dai due coniugi. Sempre nell'ambito della simulazione, questa volta relativa, si colloca l'impugnazione del trasferimento immobiliare con cui la ricorrente deduceva che questo avrebbe dissimulato un atto di liberalità nullo per difetto della forma richiesta per la donazione. La Corte distrettuale, proseguono i giudici di legittimità, ha affermato che «l'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto di guisa che, quando tale diritto non risulti configurabile o comunque pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto» ed ha ritenuto distinguere – attesa la prospettazione della possibile incidenza dell'atto in questione sull'obbligo al mantenimento della figlia e i suoi diritti successori – i due profili da un lato, le aspettative successorie della minore e, dall'altro, il diritto al mantenimento paterno. E su questo aspetto ha correttamente escluso che il figlio legittimario potesse far valere le aspettative successorie prima della morte del genitore e dell'accettazione dell'eredità mediante l'esercizio della simulazione. Invece, soffermandosi sul tema del diritto al mantenimento, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che dovesse essere confermata l'ammissibilità dell'azione di simulazione da parte del convenuto sull'erroneo presupposto che quest'ultima avesse agito non solo iure proprio , ma anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale. È incontroverso invece che l'azione di simulazione sia stata proposta dall'attrice in qualità di terzo giacché risulta, altresì, accertato dalla Corte di merito – e non contestato – che la stessa non era creditrice delle parti contraenti. Nel caso di specie, la legittimazione attiva della ricorrente, dedotta dalla Corte di appello sic et simpliciter dalla prospettazione del diritto al mantenimento della minore, diritto rispetto al quale ha ravvisato il diritto di agire e la legittimazione attiva della madre nella prospettiva di una difesa frazionata e differita del credito della figlia, peraltro, già attuale e certo, anche se da definire di conseguenza all'accertamento della simulazione. Tale statuizione, secondo i Giudici di legittimità, va invece riformata perché non conforme ai principi dettati dall' articolo 1415, comma 2, c.c. , atteso che nulla risulta essere stato dedotto e provato dall'attrice, né tanto meno accertato, circa l'eventuale inosservanza totale o parziale dell'obbligo di mantenimento della figlia gravante sul genitore naturale o, a maggior ragione, circa la negativa incidenza dell'accordo separativo in questione sul diritto al mantenimento rispetto, da un lato, alle disponibilità economiche e patrimoniali residue del padre e/o alla eventuale incapienza e, dall'altro, alle specifiche ed attuali necessità economiche connaturate alle esigenze della figlia, tale da configurare, per l'appunto, un pregiudizio anche potenziale concretamente individuato. In conclusione. I Giudici, quindi, concludono affermando che la fattispecie in esame, così come accertata dalla Corte di Appello, è tale da non poter essere assunta nella disciplina dettata dall' articolo 1415, comma 2, c.c. , dovendosi, per converso, riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto che si assume simulato.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Ritenuto che Con atto di citazione in data 12/3/2014, P.A. convenne in giudizio O.A. e C.M.T. dinanzi al Tribunale di Verona per ottenere la pronuncia di declaratoria della nullità, per simulazione assoluta rispetto a un terzo, degli accordi di natura patrimoniale pattuiti dai convenuti in sede di separazione consensuale omologata con decreto in data omissis , ovvero declaratoria della nullità di tali accordi per mancanza di causa, difetto di forma ove qualificati come liberalità e per frode alla legge, essendo in realtà finalizzati alla dismissione di risorse economiche per il più adeguato mantenimento della figlia minore Pr. nata il omissis dalla relazione tra la P. ed il convenuto O., che aveva riconosciuto la figlia nel omissis e alla sottrazione di quei beni alle aspettative ereditarie della minore. C. propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. Per quanto interessa, tutte le domande vennero rigettate con compensazione delle spese di lite P. presentò tempestivo appello dinanzi alla Corte di appello di Venezia gli appellati si costituirono per dichiarare - O. - di non opporsi alle domande della P. e - C. - chiedendo la riforma del rigetto della domanda risarcitoria. La Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta la legittimazione attiva di P., ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale, con compensazione integrale delle spese di giudizio del grado. P.A. ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi, avverso la sentenza di appello C.M.T. ha replicato a sua volta con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico mezzo, in riferimento al quale P. ha depositato controricorso. O.A. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con cinque mezzi al quale C.M.T. ha replicato a sua volta con controricorso. P. e C. hanno depositato memorie. Considerato che 1.1. Il ricorso principale svolto da P. è articolato in sei mezzi. 1.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 711 c.p.c. e articolo 1414 c.c. e ss., per avere la sentenza impugnata circoscritto l'accertamento della simulazione ai patti relativi ai trasferimenti immobiliari senza averlo esteso alla separazione consensuale omologata. 1.3. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, dai quali, a parere della ricorrente, avrebbero potuto desumersi elementi idonei a ritenere provata la simulazione. 1.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2727 e 2729 c.c. per essersi limitata la sentenza impugnata a negare valore indiziario della simulazione a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi. 1.5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell' articolo 115 c.p.c. o, comunque, del diritto alla prova, per non avere la sentenza impugnata consentito a P. di offrire ulteriori elementi di riscontro del disegno simulatorio dando corso alle istanze istruttorie dedotte. 1.6. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1418, 1325, 1343, 1344 1345 e 782 forma della donazione c.c., per non avere la sentenza impugnata, per l'eventualità di esclusione della simulazione, rilevato gli ulteriori profili di nullità attinenti alla separazione consensuale e il trasferimento patrimoniale, rappresentati dalla violazione di norme imperative e/o della mancanza di causa e/o dall'illiceità della causa, e/o dalla frode alla legge e/o dalla sussistenza di un motivo illecito comune ad entrambi i coniugi e/o dalla mancanza di forma. 1.7. Con il sesto motivo, condizionato, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 316,316 - bis e 320 c.c. o, comunque, della normativa in materia di legittimazione ad agire del genitore di figlio minore, per non avere, la sentenza impugnata, considerato che P.A. aveva agito non solo iure proprio, ma anche facendo valere la qualità di genitore. 2.1. Il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, svolto da O. è articolato in cinque mezzi. 2.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale O., dopo aver premesso che P. aveva sostenuto la simulazione della separazione, oltre che dei patti patrimoniali che risultavano stipulati in relazione alla stessa, ed avere ricordato di avere aderito alle domande di P. chiedendone l'accoglimento, si duole che la Corte di appello, avendo ammesso che la P. poteva agire quale terzo per far valere la simulazione, avesse poi circoscritto l'indagine sulla simulazione ai patti di natura patrimoniale, facendo leva sulle domande dedotte in giudizio. Quindi, censura il capo della sentenza nella parte in cui non ha accertato la simulazione della separazione quale presupposto del medesimo vizio in relazione agli accordi patrimoniali ivi contenuti. 2.3. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi che avrebbero condotto, nella prospettazione del ricorrente, all'accoglimento della domanda di simulazione. 2.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articolo 2727 e 2729 c.c. e la violazione dell' articolo 1417 c.c. , lamentando la mancata valutazione complessiva degli indizi della simulazione, considerati, invece, singolarmente. 2.5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articolo 1417 e 2730 c.c. e la mancata ammissione dell'interrogatorio formale deferitogli dalla P 2.6. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli articolo 1417 e 1322 autonomia contrattuale c.c., l'applicabilità dell' articolo 1322 c.c. e l'immeritevolezza degli interessi sottesi alla separazione. 3.1. Il ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso di P. è svolto da C. con un unico mezzo. La ricorrente incidentale critica la statuizione in ragione della quale la Corte di appello ha ritenuto ammissibile non solo l'azione revocatoria ma anche l'azione di simulazione limitatamene agli effetti che si ripercuotono sui loro diritti, ai sensi dell' articolo 1415 c.c. ed ha esaminato la domanda proposta da P., concernente la richiesta di declaratoria di nullità dei trasferimenti immobiliari conclusi contestualmente all'accordo negoziale di separazione. 4.1. E' necessario procedere in via preliminare alla verifica della sussistenza della legittimazione attiva di P.A. a promuovere il giudizio per cui è causa, tema rispetto al quale non si è formato alcun giudicato - contrariamente a quanto assume la P. nel ricorso - atteso che lo stesso è stato ampiamente affrontato dalla Corte di appello fol. 11-15 del ricorso , anche se erroneamente risolto in senso positivo, ed è stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. 4.2. Va rammentato, in proposito, che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione Cass. numero 7776/2017 Cass. numero 11744/2018 Cass. numero 29505/2020 Cass. numero 23721/2021 , perché mira a prevenire l'adozione di una sentenza inutiliter data. Invero, la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione ne consegue che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa e che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti Cass. Sez. U. numero 2951 del 16/02/2016 . 4.3. Nel caso in esame, decidendo sul ricorso, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di P.A. per le ragioni di seguito precisate. 5.1. Per un corretto inquadramento della questione, è opportuno rammentare che la controversia in esame concerne l'azione di simulazione assoluta proposta dal terzo P.A., madre di Pr., figlia nata fuori dal matrimonio da una relazione extraconiugale con O.A., avverso la separazione consensuale con pattuizioni economiche intervenuta tra O.A. e la moglie C.M.T. ed omologata in data omissis , con la quale il primo aveva disposto in favore della seconda consistenti trasferimenti immobiliari, assumendo che né la separazione personale, né il trasferimento immobiliare era stato realmente voluto dai due coniugi. Sempre nell'ambito dell'azione di simulazione, questa volta relativa, si colloca l'impugnazione del trasferimento immobiliare con cui la ricorrente ha dedotto che questo avrebbe dissimulato un atto di liberalità nullo per difetto della forma richiesta per la donazione. 5.2. La Corte di merito - al fine di circoscrivere il thema decidendum - ha puntualizzato che le domande del giudizio erano espressamente intese ad ottenere una pronuncia di nullità dei trasferimenti immobiliari contestuali all'accordo negoziale di separazione per simulazione assoluta, per mancanza di forma se inteso il trasferimento come un atto di liberalità e per mancanza di causa. Ha precisato, di contro, che la domanda di inefficacia delle disposizioni di natura patrimoniale contenute negli accordi di separazione nei riguardi della minore Pr. e della madre non risultava argomentata né espressa in primo grado, né tantomeno in appello, poiché ve ne era solo un accenno nel contesto dell'atto di appello ed ancora, che la nullità dell'accordo di separazione per frode alla legge o violazione di norme imperative o ancora per motivo illecito comune ai coniugi - che prescindessero da un presupposto accordo simulatorio - non era stata del pari già rappresentata nel corso del giudizio di primo grado e non era rilevabile d'ufficio, dovendosi necessariamente coordinare con i vizi dell'accordo tempestivamente denunciati dalle parti interessate. 5.3. Tornando al tema della proponibilità dell'azione di simulazione da parte di terzi , la Corte di merito ha affermato che questi, ai sensi dell' articolo 1415 c.c. , possono far valere la simulazione limitatamente agli effetti che si ripercuotono sui propri diritti fol. 12 della sent. imp. . 5.4. La Corte di appello ha, quindi, affermato che L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto di guisa che, quando tale diritto non risulti configurabile o comunque pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto. fol. 13 della sent. imp. ed ha ritenuto di distinguere - attesa la prospettazione della possibile incidenza dell'atto in questione sull'obbligo al mantenimento della figlia e sui diritti successori di quest'ultima - i due profili da un lato, le aspettative successorie di Pr. e, dall'altro, il diritto al mantenimento paterno. 5.5. E, sul primo aspetto, ha rettamente escluso che il figlio legittimario potesse far valere le aspettative successorie, prima della morte del genitore e dell'accettazione dell'eredità, mediante l'esercizio dell'azione di simulazione. 5.6. Invece, soffermandosi sul tema del diritto al mantenimento, la Corte di merito ha ritenuto che dovesse essere confermata la ammissibilità dell'azione di simulazione da parte della P Invero, pur avendo sottolineato che mancava una coeva proposizione della domanda attorea di definizione dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della figlia Pr., rispetto al quale si sarebbe posto come strumentale il recupero dei beni paterni ceduti alla moglie, la cui proposizione era stata riservata all'esito della causa, la Corte lagunare ha, ugualmente ravvisato la legittimazione materna. All'uopo, ha osservato che la figlia non era un terzo qualsiasi ed ha ravvisato l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della madre, nella prospettiva di una difesa frazionata e differita del credito della figlia - a dire della Corte di merito - già attuale e certo, anche se da definire di conseguenza all'accertamento della simulazione fol.14 della sent. imp. , facendo leva anche sulla previsione normativa che riconosce ai terzi la possibilità di far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti articolo 1415 c.c. , comma 2 , senza espresso riferimento ai crediti. 5.7. La Corte di merito, ravvisata la legittimazione ad agire di P., ha, quindi, proceduto, alla disamina delle risultanze istruttorie e probatorie, pervenendo al rigetto nel merito dell'appello proposto dalla odierna ricorrente. 6.1. La statuizione con cui è stata riconosciuta la legittimazione attiva di P. nel giudizio de quo è errata e va emendata. 6.2. A differenza di quanto sostiene nel ricorso la P., la Corte di merito ha considerato che questa aveva agito non solo iure proprio, ma anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale. 6.3. E' incontroverso inoltre che l'azione di simulazione sia stata proposta dalla P. in qualità di terzo, giacché risulta altresì accertato dalla Corte di merito - e non contestato - che la stessa non era creditrice delle parti contraenti dunque, è alla stregua del dettato dell' articolo 1415 c.c. , comma 2, secondo il quale I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti , che deve essere accertata la ricorrenza della necessaria legittimatio ad causam dell'attrice. 6.4. Orbene, per l'applicazione dell' articolo 1415 c.c. , comma 2, sono richiesti congiuntamente tre elementi i il soggetto che può agire a tutela deve essere terzo ii l'oggetto della tutela è la titolarità di diritti iii il contratto simulato deve pregiudicare questi diritti. - Quanto al primo elemento, va considerato che la nozione di terzo, come è stato affermato anche dalla dottrina, per la sua connaturata genericità, deve essere di volta in volta precisata, nell'ambito dell'azione di simulazione, con riguardo al caso di specie, dato che non è possibile concepire un terzo a prescindere dall'individuazione delle parti dell'accordo simulatorio vi sono terzi che potrebbero avere interesse a far valere la realtà sull'apparenza e terzi che, avendo fatto affidamento sull'efficacia del negozio simulato, potrebbero avere interesse a far prevalere l'apparenza sulla realtà. Si ritengono genericamente terzi tutti coloro che non hanno partecipato all'accordo simulatorio ed in specie, nell'ambito di più ampia casistica a i successori a titolo particolare b coloro che sono divenuti parti del rapporto per atto inter vivos come gli acquirenti della cosa locata riguardo al contratto di locazione precedentemente intervenuto tra venditore e conduttore c i cessionari del contratto d i cessionari d'azienda in ordine ai contratti stipulati per il suo esercizio dal cedente. Tra i terzi che possono essere tutelati dall' articolo 1415 c.c. , comma 2, sono di regola annoverati - nell'ambito, sempre, di più ampia casistica - gli aventi causa del simulato alienante, i coeredi aventi diritto alla collazione i legittimari dell'apparente venditore defunto, che agiscono per la reintegrazione o il recupero della quota di riserva lesa dalla donazione dissimulata Cass. numero 7048/2008 Cass. numero 14590/2003 Cass. numero 11286/2002 Cass. numero 5519/1998 Cass. numero 1999/1987 . E' stato considerato terzo anche il coniuge, in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli articolo 1415 c.c. , comma 2, e articolo 1417 c.c. , rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall' articolo 177 c.c. , comma 1, lett. a Cass. 1737/2013 Cass. numero 13634/2015 . Sono stati considerati, inoltre, terzi legittimati all'azione di simulazione a il coniuge istante per l'assegno di divorzio, interessato a far valere la simulazione di atti che occultino la reale situazione patrimoniale dell'obbligato b il debitore ceduto interessato a far valere la simulazione della cessione allo scopo di opporre al creditore reale la compensazione, non opponibile al creditore fittizio. - Quanto alla titolarità del diritto, va considerato che il pregiudizio deve incidere sui diritti propri dei terzi e non su delle mere aspettative seppure di diritto o su dei diritti futuri in proposito, è stata esclusa la legittimazione del figlio ad agire per l'accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell'apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto Cass. numero 4023/2007 Cass. numero 2085/2002 Cass. numero 2968/1987 . - Quanto alla ricorrenza del pregiudizio, decisivo ai fini dell'applicazione dell' articolo 1415 c.c. , comma 2, va considerato che questo si configura quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o l'esercizio del diritto da parte del terzo. Va tuttavia rimarcato, che è il terzo a dover dimostrare che il contratto simulato renda impossibile o più difficile l'esercizio del suo diritto ed il relativo accertamento resta presupposto indefettibile dell'azione di simulazione. 6.5. In sintesi, come già affermato da questa Corte, con principio a cui si intende dare continuità, L'articolo 1415 c.p.c., comma 2, legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. Cass. numero 29923/2020 in precedenza, Cass. numero 4023/2007 Cass. numero 6651/2005 . 6.6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ravvisato la legittimazione attiva della ricorrente, deducendola sic et simpliciter dalla prospettazione del diritto al mantenimento della figlia Pr., diritto rispetto al quale ha ravvisato l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della madre nella prospettiva di una difesa frazionata e differita del credito della figlia, peraltro già attuale e certo, anche se da definire di conseguenza all'accertamento della simulazione fol. 13/14 della sent. imp. . 6.7. Orbene tale statuizione va riformata perché non è conforme ai principi enunciati. 6.8. Essa, infatti, non si fonda sulla ricorrenza di un pregiudizio al diritto al mantenimento, né di altro pregiudizio ad altro diritto. In proposito, è decisivo osservare che, nonostante la separazione consensuale omologata ed il trasferimento immobiliare di cui si discute - così come il conseguente depauperamento dell' O. - risalgano al omissis , la minore sia nata nel omissis e sia stata riconosciuta dal padre nel omissis , e l'azione di simulazione sia stata proposta nel omissis , nulla risulta essere stato dedotto e provato dalla P., né tanto meno accertato, circa l'eventuale inosservanza totale o parziale dell'obbligo di mantenimento della figlia gravante sul genitore naturale o, a maggior ragione, circa la negativa incidenza dell'accordo separativo in questione sul diritto al mantenimento rispetto, da un lato, alle disponibilità economiche e patrimoniali residue del padre e/o alla eventuale incapienza e, dall'altro, alle specifiche ed attuali necessità economiche connaturate alle esigenze della figlia, tale da configurare, per l'appunto, un pregiudizio, anche potenziale, concretamente individuato tantomeno, risulta essere stata proposta da P. alcuna azione giudiziaria volta a conseguire la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Va aggiunto che non risulta essere stato dedotto e provato dalla P., né tanto meno accertato, alcun altro tipo di pregiudizio. Ed infatti, la Corte di appello - a prescindere dall'oscuro riferimento al credito già attuale e certo della figlia che non trova alcun chiarimento e/o giustificazione motivazionale nell'ambito della decisione, ove è anche detto che la P. agisce, quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale, come terzo e non come creditrice, e che non sarebbe, comunque, sufficiente ad integrare il pregiudizio - nel riconoscere la legittimazione attiva di P. prospetta, in realtà, solo una positiva aspettativa creditoria connessa alla possibile ricostituzione di un più ampio asset proprietario paterno, piuttosto che il pregiudizio subito dal diritto filiale al mantenimento, tanto è vero che dà atto che la stessa ricorrente si è riservata eventuali azioni giudiziarie solo all'esito dell'azione di simulazione. Orbene, come già si è detto e qui ribadito, è esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rappresentanza, ad agire per l'accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell'apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto Cass. numero 4023/2007 Cass. numero 2085/2002 Cass. numero 2968/1987 . 6.9. Ne consegue che la fattispecie in esame, così come accertata dalla Corte di appello, è tale da non poter essere sussunta nella disciplina dettata dall' articolo 1415 c.c. , comma 2, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto che si assume simulato. 6.10. Pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarato che il giudizio non poteva essere iniziato o proseguito per difetto di legittimazione attiva della ricorrente P Resta assorbito l'esame dei motivi del ricorso principale di P., del ricorso incidentale di O., sostanzialmente adesivo al ricorso principale stante la sua posizione di convenuto nell'originario giudizio, e del ricorso incidentale condizionato di C 7. In conclusione, decidendo sul ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere iniziata e proseguita per difetto di interesse. Restano assorbiti il ricorso incidentale adesivo svolto da O. ed il ricorso incidentale condizionato proposto da C Vanno confermate le statuizioni sulle spese dei due gradi di merito vanno condannati i ricorrenti principale ed incidentale adesivo, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso principale. P.Q.M. La Corte, - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché la causa non poteva essere iniziata e proseguita per difetto di interesse - conferma le statuizioni sulle spese dei due gradi di merito e condanna la ricorrente principale P.A. ed il ricorrente incidentale O.A., in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di C.M.T., che liquida in Euro 8.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge - dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.