La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla prededucibilità del credito per IMU in una procedura fallimentare.
La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'impugnazione proposta avverso il decreto del giudice delegato che respingeva il reclamo proposto dal creditore ipotecario contro un piano di riparto parziale che prevedeva la distribuzione del canone di locazione di un compendio immobiliare costituito da due immobili, l'uno gravato da ipoteca fondiaria, l'altro gravato da ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi. In particolare, il creditore fondiario reclamante ovvero la banca contesta l'accantonamento specifico sulla quota di sua spettanza, costituita delle rendite dell'immobile ipotecato alle quali si estende il diritto di prelazione, delle somme dovute per il pagamento dell'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento, invocando, a tal fine, l'applicazione dell'articolo 111-bis, comma 2, l. fall., che esclude il soddisfacimento dei crediti prededucibili sul ricavato della liquidazione dei beni assoggettati a pegno ed ipoteca destinato ai creditori garantiti. Il ricorso, tuttavia, è infondato. Secondo i Giudici, infatti, l'articolo 111-bis, comma 2, l. fall., che prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili con il ricavato della liquidazione fallimentare, tenuto conto delle cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, va letto in rapporto all'articolo 111-ter, comma 2, l. fall., che prescrive al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico. Quest'ultima previsione non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota di spese generali in quanto sostenute nell'interesse dei creditori. Pertanto, tra le «uscite di carattere specifico» contemplate dall'articolo 111-ter, comma 3, l.fall. rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come l'IMU, «costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo». Ciò premesso, dunque, la Corte rigetta il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto «in base alla lettura combinata degli articolo 111,111-bis e 111-ter l.fall., l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell'articolo 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca».
Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato in fatto che 1. - Il Tribunale di Milano, con decreto dell'11 giugno 2015, ha rigettato il reclamo L. Fall., ex articolo 26, proposto da BNL avverso il decreto del Giudice delegato al Fallimento […] s.r.l. che aveva, a sua volta, respinto il reclamo L. Fall., ex articolo 36, proposto da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. di seguito BNL contro il progetto di ripartizione parziale, predisposto dal curatore ai sensi della L. Fall., articolo 110, dei canoni di locazione versati dal conduttore del complesso immobiliare acquisito al Fallimento, costituito da un capannone gravato da ipoteca fondiaria di BNL e oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dalla banca prima del fallimento , da una cabina Enel e da un edificio destinato ad abitazione del custode gravati da ipoteca iscritta da Equitalia Nord s.p.a. . Per quanto rileva in questa sede, il curatore nel progetto aveva imputato i canoni riscossi per l'80% al capannone e per il 20% all'abitazione, prevendendone l'attribuzione nella corrispondente misura a BNL e ad Equitalia, previo accantonamento del 30% sulla sola somma spettante a BNL, per il futuro pagamento dell'IMU maturata sul capannone dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. 1.2. -Il Tribunale, disattendendo la contraria tesi della reclamante, ha ritenuto che il credito prededucibile dell'erario per IMU, costituente una spesa di natura fiscale specificamente inerente l'immobile sul quale BNL aveva iscritto ipoteca, risultante dal conto speciale di cui alla L. Fall., articolo 111 ter, dovesse gravare sul ricavato del bene oggetto di garanzia . 1.2. - BNL ha proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto, ex articolo 111 Cost., comma 7, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. 1.3. - Il Fallimento […] ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto difese. Considerato in diritto che 2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso, per difetto dei requisiti di definitività trattandosi di riparto parziale e di decisorietà trattandosi di accantonamenti prudenziali del decreto impugnato in questa sede. 2.1. - Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito che, in tema di riparto parziale, il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo L. Fall., ex articolo 110, comma 4, - nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dalla L. Fall., articolo 113 - si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività, con la conseguenza che, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, Cass. Sez. U, 24068/2019 conf. Cass. 977/2021 . 2.2. - Anche nel caso di specie i suddetti caratteri sussistono, in quanto le statuizioni impugnate vertono sulla imputabilità al ricavato dalla sola vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca fondiaria di BNL di spese pacificamente prededucibili, e dunque incidono sul diritto di credito di BNL che, una volta diventato esecutivo il piano di ripartizione parziale, non potrebbe più opporsi alla detrazione dell'IMU dalle somme sulle quali ha diritto di soddisfarsi con prelazione. 3. - Con l'unico motivo di ricorso BNL denuncia violazione della L. Fall., articolo 111 bis, comma 2, e articolo 111 ter, comma 3, nonché degli articolo 2808 e 2865 c.c. La ricorrente sostiene che sul credito ipotecario possono prevalere, ai sensi dell'articolo 2777 c.c., comma 1, solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex articolo 2770 c.c., tra le quali non rientra l'IMU e non anche i crediti prededucibili, stante l'espressa disposizione della L. Fall., articolo 111 bis, comma 2, sulla quale non inciderebbe la L. Fall., articolo 111 ter, comma 3, norma estranea al tema della gradazione dei crediti nella specie disciplinata dall'articolo 2865 c.c., che estende la prelazione ipotecaria ex articolo 2808 c.c., ai frutti maturati nel corso della procedura esecutiva che detterebbe un mero criterio contabile da rispettare per consentire le opportune verifiche in merito al rispetto dei criteri di prelazione dei crediti . 3.1. - Il motivo è infondato. 4. - Lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentare che, costituendo il paradigma sostanziale della disciplina dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato. La L. Fall., articolo 111, norma generale sull'ordine di distribuzione dell'intero attivo fallimentare - ellitticamente descritto come somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ma evidentemente riferito, proprio per la sua portata generale, a tutte le componenti della massa attiva, come più analiticamente descritte nel successivo L. Fall., articolo 111 ter, commi 1 e 2, - pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi da graduare al loro interno secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione ed infine i creditori chirografari. La L. Fall., articolo 111 bis, norma generale sulla disciplina dei crediti prededucibili, dispone tra l'altro, al comma 2, che essi vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti . L'articolo 111-ter, che disciplina in dettaglio i conti speciali , dopo aver descritto ai primi due commi la composizione della massa liquida attiva, immobiliare costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili , dei loro frutti e pertinenze nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme e mobiliare costituita da tutte le altre entrate , impone al curatore, al comma 3, di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale . 4.1. - Orbene, la L. Fall., articolo 111 bis, comma 2, non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione dell'intero ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione della L. Fall., articolo 111, comma 1, nnumero 1 e 2 , ma prevede, significativamente, l'esclusione solo per la parte destinata ai creditori garantiti , ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre la L. Fall., articolo 111 ter, comma 3, posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale. 4.2. – La L. Fall., articolo 111 ter, comma 3 non è dunque, come assume il ricorrente, una norma di natura meramente contabile , ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l'apparente antinomia generata dalla L. Fall., articolo 111 e 111 bis essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l'imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione maggiorato delle entrate delle uscite di carattere specifico - ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite di carattere generale della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. 4.3. - In altri termini, la parte destinata in via esclusiva ai creditori garantiti - e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore - è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc. i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura. 4.4. - Alla luce di tali premesse, risulta evidente che tra le uscite di carattere specifico contemplate dalla L. Fall., articolo 111 ter, comma 3, rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come nel caso di specie l'IMU, costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo. 4.5. - È appena il caso di aggiungere che tali regole valgono anche per il creditore fondiario, in quanto titolare di un privilegio di carattere meramente processuale e perciò soggetto non solo al concorso formale, ma anche al concorso sostanziale, come testimonia il secondo periodo della L. Fall., articolo 110, comma 1, in base al quale nel progetto di ripartizione sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51 , sicché solo con l'esecutività del piano di riparto viene a cristallizzarsi in sede concorsuale l'attribuzione provvisoria conseguita in sede esecutiva immobiliare. 4.6. - Che questa sia la corretta interpretazione di sistema è testimoniato non solo dalla diffusa applicazione, nella prassi, dei criteri sopra divisati cfr., ex plurimis, Trib. Milano 11 aprile 2022, Trib. Bari 3 giugno 2021, Trib. Como 8 dicembre 2019 ma anche dalla migliore esplicitazione contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di prossima applicazione D.Lgs. 12 gennaio 2019, numero 14, e successive modifiche , il cui L. Fall., articolo 222, comma 2, nel ripetere le disposizioni dell'attuale L. Fall., articolo 111 bis, comma 2, aggiunge provvidamente salvo il disposto dell'articolo 223 corrispondente al vigente L. Fall., articolo 111 ter , rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un'aliquota di quelle generali. 5. - Va quindi formulato il seguente principio di diritto In base alla lettura combinata della L. Fall., articolo 111,111 bis e 111 ter, l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una uscita di carattere specifico , a norma della L. Fall., articolo 111 ter, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca . 6. - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. 7. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.