La prescrizione del diritto al compenso dell’agente sportivo

L’articolo 1, comma 373, della legge 27/12/2017, numero 205, ha istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” dando vita così, per la prima volta in Italia, attraverso una legge dello Stato alla professione di Agente Sportivo.

La professione di Agente Sportivo. Inquadramento normativo L'istituzione con legge di un registro tenuto da un Ente Pubblico qual è il CONI, al quale ci si iscrive all'esito del superamento di due esami, rappresenta una rivoluzione copernicana nell'ambito di una professione ambitissima fino a quel momento regolamentata, eccetto un periodo di completa deregulation, solo ed esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo. La lettura coordinata ed integrata delle norme dello Stato, dei regolamenti del CONI e delle singole federazioni offre diversi spunti di riflessione e di studio.   Il termine di prescrizione indicato nel Regolamento F.I.G.C. In particolare, desta interesse l'indicazione del termine di prescrizione del diritto al compenso maturato dall'agente sportivo introdotto dall'articolo 21, punto 9, Regolamento Agenti FIGC sia nella stesura del 2020 che in quella del 2022 attualmente vigente v. Comunicato Ufficiale FIGC numero 227/A del 25/04/22 «9. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato». Termine non contemplato negli altri regolamenti delle discipline sportive professionistiche riconosciute dal CONI quali il basket, il pugilato, il ciclismo ed il golf. L'articolo 1, comma 373, della l. numero 205/17 non contiene alcuna disposizione circa il termine di prescrizione del diritto al compenso dell'Agente Sportivo né “delega” a normative di grado inferiore la disciplina dell'istituto. Si legge infatti nella seconda parte della norma in questione «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo». Nessun DPCM – se ne sono succeduti 4 in data 23/03/18, 10/08/2018, 27/06/19 e 24/02/20 – tratta dell'argomento né avrebbe potuto utilmente farlo, non essendoci alcuna legge che “deleghi” tale potere non essendo la materia tra quelle indicate nell'articolo 1 comma 373 della l. numero 205/17.   Il termine di prescrizione previsto dalla legge. Elaborazioni giurisprudenziali Fonte esclusiva di determinazione del termine di prescrizione di un diritto è indiscutibilmente la legge e il diritto al compenso maturato dall'agente sportivo non fa certo eccezione. Il riferimento resta il codice civile. Dice l'articolo 2934, comma 1, c.c. «[I]. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge». La disciplina imposta dalla legge è particolarmente rigida ed è sottratta all'autonomia delle parti come è chiaramente disposto all'articolo 2936 c.c. «[I]. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione». Acclarato che alcun regolamento né alcun atto di autonomia delle parti possono stabilire il termine di prescrizione per il diritto al compenso dell'Agente Sportivo resta da individuare quale sia effettivamente detto termine. Per poter rispondere al quesito occorre inquadrare la figura dell'Agente Sportivo in ambito civilistico. La previsione per legge di un Registro tenuto dal CONI – ente pubblico – nel quale devono obbligatoriamente essere iscritti coloro che svolgono la professione di Agente Sportivo inquadra detta figura nell'ambito delle norme contenute nel libro V, titolo III, capo II del Codice Civile e più specificamente negli articolo 2229 e ss Il contratto che lega l'Agente Sportivo al suo cliente – atleta o società – ha ad oggetto una “prestazione d'opera intellettuale” articolo 2230 c.c. che si sviluppa secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera. Il predetto inquadramento sembrerebbe in un primo momento assoggettare il diritto al compenso maturato dall'Agente Sportivo alla disciplina della prescrizione c.d. presuntiva di cui all'articolo 2956, numero 2, c.c Per la verità, come affermato da diversi autori in dottrina v. Bigliazzi Geri ed altri in Diritto Civile, UTET e ribadito in giurisprudenza tra le tante vedi Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, numero 17071 Cassazione civile sez. I, 14/03/2018, numero 6245 la prescrizione presuntiva non è un modo di estinzione dell'obbligazione come la prescrizione “ordinaria” ma si risolve nell'inversione dell'onere della prova in sede processuale. In buona sostanza il debitore deve solo dimostrare il decorso del termine mentre è il creditore che ha l'onere di provare che non è stato pagato e può farlo solo ed esclusivamente con il deferimento del giuramento decisorio. Non sono ammessi altri mezzi di prova tranne l'esplicito riconoscimento del debitore in sede giudiziale di non aver adempiuto al pagamento o la contestazione, sempre da parte del debitore, dell'esistenza del credito stesso. Ma per ciò che concerne il compenso dell'Agente Sportivo bisogna considerare un elemento di estrema importanza. Il contratto tra l'Agente ed il suo assistito è un contratto che deve essere necessariamente stipulato in forma scritta a pena di nullità v. articolo 1, comma 373, l. numero 205/17 ripreso sia nei successivi DPCM che nel Regolamento CONI e delle singole Federazioni . In esso è sempre stabilito anche il compenso dell'Agente o quantomeno la sua determinazione in percentuale sui compensi lordi dell'atleta a o sul valore attribuito all'atleta in sede di trasferimento. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la presunzione di pagamento prevista dagli articolo 2954,2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, né rilascio di quietanza scritta, mentre non opera quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto Cass. Civ. sez. II, 12/01/2022, numero 789 Cass. Civ. 10379/2018 Cass. Civ. 11145/2012 Cass. Civ. 8200/2006 Cass. Civ. 1304/1995 Cass. Civ. 244/1971 . In ragione di quanto sopra è lecito ritenere, pur in assenza di espressa disposizione normativa ma in forza di costante interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, che il diritto al compenso spettante all'Agente Sportivo si prescrive, ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., nel termine ordinario di dieci anni.   La decorrenza del termine di prescrizione È importante altresì stabilire da quando decorra il termine affinchè maturi la prescrizione sia ordinaria che presuntiva. Come detto in precedenza il contratto che lega l'Agente Sportivo alla società o all'atleta prevede il compimento di una certa attività specificamente descritta nella legge e nei Regolamenti CONI e delle singole Federazioni. Esso ha una durata massima di anni due non rinnovabile tacitamente. La prestazione si esaurisce, quindi, alla scadenza del contratto e il termine di decorrenza della prescrizione coincide con detta scadenza. Non ha alcun rilievo l'accordo circa il pagamento “a rate” essendo quest'ultimo un modo di adempimento dell'obbligazione che non determina autonomamente il decorso del termine prescrizionale. Quindi non deve tenersi a riferimento la scadenza della singola rata bensì solo la scadenza del vincolo contrattuale.