«In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'articolo 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente».
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Caia volto ad ottenere il riconoscimento della suddetta indennità, perché riteneva la domanda amministrativa inidonea in quanto corredata da un certificato che recava dei segni di spunta sull'insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione. Caia ricorre in Cassazione, denunciando la violazione del d.l. numero 78/2009, ritenendo che il Tribunale abbia sbagliato a considerare improponibile la domanda giudiziale per la non idoneità della domanda amministrativa. La doglianza è fondata. In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, infatti, «al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'articolo 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente». Pertanto, la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo «non costituisce requisito ostativo dell'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento», non potendo «l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex articolo 111 Cost.» Cass. numero 24896/2019 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Presidente Leone – De Felice Rilevato che il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione ad ATPO ex articolo 445 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da N.C. , diretto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa, in quanto corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, attestante che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento la cassazione della sentenza è domandata da N.C. sulla base di un unico motivo l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso è stata depositata proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio. Considerato che con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, parte ricorrente contesta Violazione del D.L. numero 78 del 2009, convertito in L. numero 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile rectius improponibile la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento richiamando la giurisprudenza di legittimità sostiene che nel caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa ove mancante dei segni di spunta delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la domanda va comunque dichiarata proponibile il motivo è fondato la questione è stata risolta da questa Corte nel senso indicato dalla ricorrente, mediante l'affermazione del seguente principio di diritto In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'articolo 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex articolo 111 Cost. Così, ad esempio, Cass. numero 24896 e Cass. numero 30419 del 2019 in definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice, il quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.