Non è necessario il decreto prefettizio per gli autovelox gestiti dalla polizia stradale

La Corte di Cassazione ha affermato che per le apparecchiature elettroniche automatiche che hanno bisogno per il loro funzionamento del supporto di agenti della polizia stradale non sia necessario il decreto autorizzativo prefettizio, essenziale solo per gli autovelox fissi.

Il Tribunale di Rovigo rigettava l'Appello proposto da un Comune veneto avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione proposta da un uomo nei confronti di un verbale che gli aveva contestato il superamento del limite di velocità oltre quello dei 50 km/h lungo una strada extraurbana secondaria. Nello specifico, il Tribunale affermava che il verbale oggetto di causa che aveva rilevato l'eccesso di velocità per mezzo di un autovelox, non solo fosse illegittimo mancando del tutto gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo, ma che lo fosse anche in quanto non erano presenti riferimenti al decreto dall'articolo 4 l. numero 168/2002. Pertanto, il Comune italiano proponeva ricorso per Cassazione, censurando la parte della sentenza che non aveva tenuto conto che il dispositivo elettronico che aveva rilevato l'infrazione dell'uomo fosse gestito direttamente dagli agenti della polizia stradale e fosse pertanto nella loro piena disponibilità, senza quindi necessitare di alcuna autorizzazione prefettizia. Il ricorso è fondato. Preliminarmente ricorda il Collegio in tema di sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di velocità accertati con autovelox che «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile» Cass. numero 24214/2018 . Tuttavia, la Corte specifica anche che questo saldo principio valga solo nel caso in cui si tratti di postazioni fisse e automatiche di rilevamento delle infrazioni, che possono essere effettivamente installate solo a seguito di autorizzazione prefettizia. Nel caso in esame invece, queste regole non sono valide, dal momento in cui l'utilizzo degli autovelox nei centri urbani è consentito anche con postazioni mobili e alla presenza di accertatori di polizia, senza che sia pertanto necessario alcun decreto del prefetto affinché la sanzione sia legittima. Alla luce della disamina della Corte di Cassazione, il ricorso deve essere quindi accolto.

Presidente Orilia - Relatore Dongiacomo  Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello del Comune di omissis avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione proposta da R.M. nei confronti del verbale che gli aveva contestato la violazione dell'articolo 147 C.d.S., comma 8, per aver circolato alla velocità di 63 km/h e, quindi, oltre il limite di velocità fissato a 50 km/h. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox lungo una strada extraurbana secondaria è illegittimo qualora non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza presidio sulla strada in questione, ha ritenuto che il verbale opposto fosse illegittimo sul rilievo che lo stesso non contiene alcun riferimento al decreto prefettizio previsto dalla L. numero 168 del 2002, articolo 4, nè agli estremi per la sua identificazione ed, in ogni caso, che il decreto prefettizio, depositato dall'opponente, non indica la strada in cui sarebbe stata commessa l'infrazione contestata tra quelle in cui è ammessa l'installazione dell'autovelox, con la conseguente possibilità di una contestazione non immediata. 1.3. Il Comune di omissis , con ricorso notificato il 15/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 22/4/2021. 1.4. R.M. è rimasto intimato. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, conv. in L. numero 168 del 2002, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox lungo una strada extraurbana secondaria deve indicare gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, il dispositivo che ha rilevato l'eccesso di velocità da parte dell'opponente, come si evince dalla lettura del relativo verbale, era gestito direttamente dagli agenti di polizia e nella loro piena disponibilità. 2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile Cass. numero 24214 del 2018 . 2.3. Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. Il D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, conv. dalla L. numero 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione. 2.4. Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare senza presidio apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità Cass. numero 16622 del 2019, in motiv. Cass. numero 776 del 2021, in motiv. . 2.5. L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità e cioè gli autovelox nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia Cass. numero 16622 del 2019 , senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio necessario solo ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità Cass. numero 776 del 2021 del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. 2.6. In tal caso, peraltro, come emerge dall'articolo 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e , la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell' accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo , il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari . 3. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.