Difesa di più parti nel processo: una parcella “problematica”

Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, d.m. n.55/2014, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino ad un massimo di dieci soggetti. In ogni caso, la facoltà di aumentare la parcella è attribuita al potere discrezionale del giudice.

In una complessa causa relativa alla divisione di immobili tra fratelli, la Corte di Cassazione ha avuto l'occasione di pronunciarsi sul compenso dell'avvocato che in un processo assiste più soggetti che ricoprono la medesima posizione processuale. In particolare, la Corte richiama l'articolo 4, comma 2, D.M. numero 55/2014, in base al quale «quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti». Alla luce del contenuto della citata disposizione, la Corte enuncia il seguente principio di diritto «l'articolo 4, comma 2, D.M. numero 55/2014, facendo esplicito riferimento a soggetti e non a parti ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice di regola tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dalla identità della posizione processuale, che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, anagrafare ognuno d'essi e far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi , senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte».

Presidente Bellini – Relatore Grasso Fatto e diritto ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti - per effetto della successione legittima dei loro genitori e di alcuni fratelli si instaurò una comunione ereditaria immobiliare fra M.B., M.P., M.G., M.M. e M.A. dopo un primo accordo di divisione del 1985, non formalizzato, continuati i contrasti fra le parti nel successivo ventennio, il 22/3/2005 le stesse sottoscrissero una convenzione transattiva divisionale, con allegate planimetrie, provvedendo ad assegnarsi i lotti specificati nel predetto contratto, dichiarandosi vicendevolmente soddisfatte incaricarono, inoltre, di comune accordo, lo svolgimento delle conseguenti attività di frazionamento e localizzazione dei confini l'ing. A.L. concluse le operazioni predette M.A. non intese firmare il tipo di frazionamento predisposto dal tecnico, nè provvide a versare i previsti conguagli - di conseguenza gli altri eredi la citarono in giudizio chiedendo che, dichiarata l'autenticità delle firme apposte al contratto di transazione, ne fosse ordinata la trascrizione e, espletata consulenza tecnica, fosse determinato l'esatto confine dei lotti, condannandosi la convenuta a risarcire il danno e a rimborsare le spese in via di subordine, gli attori chiesero procedersi in ogni caso allo scioglimento della comunione ereditaria - il Tribunale, in accoglimento della domanda, dispose la trascrizione del contratto, dichiarò che i confini erano quelli indicati dal ctu e condannò la convenuta a rifondere le spese e a sopportare il costo della ctu nella misura del 50%, ponendo l'altro 50% a carico degli attori - la Corte d'appello di Brescia, adita da M.A., la quale aveva lamentato, con i due proposti motivi, erroneità e contraddittorietà della motivazione di primo grado in ordine all'accertamento dei confini e violazione dell'articolo 91 c.p.c., rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese del grado, fatta applicazione dell'aumento del 20% previsto dal D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 2, per l'assistenza a sette parti appellate con identica posizione processuale. - M.A. ricorre sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria B.C., Mo.Gi.Fr., M.F. e M.N., eredi di M.B., deceduto in corso di causa, C.A., M.V., M.O.M., eredi di M.G., deceduto in corso di causa, nonché G.F., Gu.Sa., G.S., R.L. e R.M. resistono con controricorso. Osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia Vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., numero 5, determinativo di error in procedendo consistito nell'omessa pronuncia di merito su una domanda di accertamento di confini, ritualmente proposta, fondata su un accordo divisionale corredato di rilievo planimetrici riproducenti le mappe catastali”. Nello sviluppo del motivo la ricorrente precisa che Il vizio motivazionale verte sul fatto decisivo e discusso dalle parti e, in particolare, sollevato dalla convenuta M.A. la quale nel proprio atto d'appello afferma che la contraddittorietà rinvenibile nella sentenza del Tribunale è data dalla circostanza che il giudice di primo grado da un lato ritiene non sia ammissibile la richiesta di procedere alla redazione del frazionamento tra i detti mappali sulla base dello stato di fatto e dall'altro ritiene erroneamente che, invece, il Ctu si sia attenuto alle mappe catastali . La pronuncia della Corte d'appello, prosegue la ricorrente, era irrimediabilmente viziata dallo omesso esame di un tema di fatto decisivo, quale quello rappresentato dalla volontà delle parti come espressa nell'accordo di scioglimento della comunione ereditaria in data 22 marzo 2005 di procedere all'assegnazione dei rispettivi lotti individuando gli stessi con riferimento alle planimetrie allegate all'accordo riproducenti, per l'appunto, le mappe catastali . In definitiva la Corte d'appello, secondo l'assunto, aveva omesso di prendere posizione sulla dedotta contraddittorietà della sentenza di primo grado, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., numero 5, avendo rigettato la domanda sul mero ed insufficiente rilievo della sua infondatezza perché il criterio di attenersi alle mappe catastali non emergerebbe dall'accordo”. 1.1. La doglianza risulta palesemente inammissibile. La ricorrente invoca, all'evidenza, un improprio riesame di merito. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di doppia conforme trovando applicazione ratione temporis , l'articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Sez. 2, numero 5528, 10/03/2014, Rv. 630359 coni., ex multis, Cass. nnumero 19001/2016, 26714/2016 , evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. In disparte è appena il caso di soggiungere che l'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, numero 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie S.U. numero 8053, 7/4/2014, Rv. 629831 . Nè, tantomeno le valutazioni giuridiche, nella specie concernenti l'interpretazione di un negozio giuridico. 2. I tre successivi motivi, con i quali viene, rispettivamente, denunciata falsa interpretazione dell'articolo 91 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c. e, infine, violazione e falsa applicazione del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, concernono il capo del regolamento delle spese. La ricorrente sostiene a di essere stata erroneamente giudicata soccombente, nonostante non si fosse opposta allo scioglimento della comunione b che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dall'appellante di ripartizione tra ognuno dei condividendi e non per parti processuali delle spese della Ctu” c di avere la sentenza erroneamente considerato, al fine di disporre aumento del 20%, ai sensi dell'articolo 4 cit., le controparti con identica posizione in numero di sette, nel mentre le stesse dovevano considerarsi quattro, poiché gli appellati G.S., Gu.Sa. e G.F. erano subentrati alla madre, originaria condividente, M.P., mentre R.M. e R.L. erano, a loro volta, subentrati a M.M. d inoltre, la Corte d'appello non aveva tenuto conto del contenuto del citato articolo 4, comma 4, il quale prevede di regola la riduzione del 30%, ove non emerga la necessità di specifiche e distinte questioni in fatto e in diritto. 2.1. L'insieme censuratorio è infondato. 2.1.1. Quanto ai primi due profili non può seriamente mettersi in dubbio la qualità di soccombente della ricorrente, essendo del tutto irrilevante la sua sbandierata volontà di rispettare l'accordo, poiché proprio sull'applicazione di quell'accordo essa dissentì, così costringendo gli altri comunisti a citarla in giudizio. Di conseguenza correttamente il Giudice ha posto a suo carico le spese in applicazione del principio di causalità cfr., da ultimo, ex multis, Cass. numero 21823/2021 , avendo, essa anzi beneficiato in primo grado della compensazione della metà delle spese di ctu, essendo stata posta l'altra metà a carico degli attori. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa Sez. 1, numero 13229, 16/6/2011, numero 618273 . 2.1.2. Quanto terzo profilo occorre rilevare quanto appresso. Il D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 2, dispone che Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti . Il contenuto della disposizione impone enunciarsi il principio di diritto seguente il D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 2, facendo esplicito riferimento a soggetti e non a parti ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice di regola tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dalla identità della posizione processuale, che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, anagrafare ognuno d'essi e far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi , senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte . 2.1.3. Quanto al quarto profilo occorre rilevare quanto appresso. Dispone il comma 4 dell'articolo in esame Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento . Il confronto fra il secondo e il comma 4, porta all'enunciazione del seguente principio di diritto Non sussiste univoca corrispondenza tra l'ipotesi contemplata dal comma 2, di più soggetti aventi la stessa posizione processuale e quella contemplata dal comma 4, che, ritaglia dalla prima categoria la ipotesi in cui non occorra affrontare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto . Da ciò consegue che l'aumento per il numero dei soggetti non implica di necessità la previa riduzione del 30%, potendo una tale evenienza ricorrere o meno. L'individuazione, infine del sussistere della condizione per operare la riduzione non può che essere di esclusivo appannaggio discrezionale del giudice del merito, come peraltro, l'ipotesi dell'aumento per il numero dei soggetti difesi, siccome si trae dall'inciso di regola . Decisione, pertanto, non sindacabile in questa sede . 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suo insieme. 4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 5. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.