Il legame frutto dell’appartenenza alla stessa congregazione religiosa rende più gravi gli abusi sessuali dell’adulto sul ragazzino

Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare le acclarate condotte tenute da un uomo. A certificarne la gravità è non solo l’età adolescenziale della vittima ma anche il legame frutto della comune appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova.

Impossibile mettere in discussione la gravità degli abusi sessuali compiuti da un uomo su un ragazzino approfittando del legame creatosi e consolidatosi soprattutto grazie alla comune appartenenza alla congregazione religiosa – quella dei Testimoni di Geova, in questo caso –. Due le violenze sessuali subite dalla giovanissima vittima , che aveva 14 anni all'epoca del primo episodio e 15 anni appena compiuti all'epoca del secondo episodio. Sufficientemente chiaro il quadro venuto alla luce grazie al drammatico racconto fatto dal ragazzo e confermato dalla confessione dell'uomo – Tizio – che ha perpetrato gli abusi e che, di conseguenza, viene condannato, prima in Tribunale e poi in appello, per il reato di violenza sessuale. Col ricorso in Cassazione il legale di Italo non mette in discussione i fatti addebitati al suo cliente, ma lamenta il mancato riconoscimento della attenuante prevista per i fatti di minore gravità. In questa ottica egli contesta la valutazione compiuta in appello e osserva che i giudici di secondo grado hanno «escluso la sussistenza di un rapporto di parentela» tra Tizio e il ragazzino, ma, allo stesso tempo, hanno posto in evidenza un presunto «affidamento riposto dal minorenne nell'adulto, in ragione di una pregressa conoscenza e della loro comune appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova ». E così «si è valorizzato, in maniera erronea», sostiene il legale, «un presunto tradimento della fiducia, assai difficilmente ipotizzabile rispetto a un ragazzo di oltre 14 anni, perciò ben orientato, e destinatario, peraltro, di molestie sessuali reiterate» da parte di Tizio. Per i Giudici della Cassazione, però, le obiezioni proposte dal legale dell'uomo sotto processo non hanno solidità. Ciò significa che non può essere messa in discussione la gravità delle violenze sessuali subite dal ragazzino. In particolare, i magistrati, richiamando le valutazioni compiute in appello, sottolineano il peso specifico dell'«età adolescenziale del soggetto abusato – che aveva 14 anni allorquando fu perpetrata in suo danno la prima violenza, e 15 anni, da poco compiuti, in occasione della seconda violenza –» e del « forte vincolo che legava da tempo la sua famiglia a Tizio», vincolo «ascrivibile alla comune appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova». In questa ottica va collocata poi «la strumentalizzazione , da parte di Tizio, del rapporto di fiducia instauratosi con i genitori del ragazzino», tanto che, non a caso, essi «in un primo momento non cedettero al racconto dell'accaduto fatto dal figlio». Per completare il quadro, infine, i Giudici pongono in evidenza «l' inganno escogitato dall'uomo per incontrare una seconda volta la giovane vittima e sottoporla nuovamente a violenza sessuale», comportamento, questo, «indicativo di furbizia ed esecrabile ostinazione». In ultimo, infine, non può essere ignorata, osservano i Giudici, «la confessione resa dall'uomo nel corso dell'interrogatorio di garanzia», confessione sintomatica, all'evidenza, della sua «piena consapevolezza dell'illiceità delle condotte abusanti reiteratamente tenute» nei confronti del ragazzo.

Presidente Sarno – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10/09/2021 la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta del precedente 22/05/2020 con cui S.F.G. , in esito a giudizio abbreviato, era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di violenza sessuale pluriaggravata continuata e condannato alle pene ritenute di giustizia, rideterminando la pena principale in senso meno afflittivo giusta la valutazione delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea per la durata massima. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del S. , avv.to F.V., che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell' articolo 173 disp. att. c.p.p. . 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b ed e , violazione di legge in relazione a quanto previsto dall' articolo 609-bis c.p. , comma 3 e vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di denegata applicazione dell'attenuante del fatto di minore gravità. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, sebbene avesse escluso la sussistenza di un rapporto di parentela tra l'imputato e la vittima, aveva finito col fondare la mancata concessione dell'indicata attenuante ad effetto speciale sull'affidamento da quest'ultima riposto nell'agente, in ragione di una pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova , valorizzando in tal modo, in maniera del tutto erronea, un presunto tradimento della fiducia , assai difficilmente ipotizzabile rispetto a un soggetto ultraquattordicenne e perciò ben orientato, destinatario, peraltro, di molestie sessuali reiterate. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui al D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. numero 176 del 2020 , i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. numero 105 del 2021, articolo 7, convertito dalla L. numero 126 del 2021 e, ancora, dal D.L. numero 228 del 2021, articolo 16, convertito dalla L. numero 15 del 2022 . Considerato in diritto 1. Il ricorso presentato nell'interesse di S.F.G. è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall' articolo 609-bis c.p. , comma 3 e vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di denegata applicazione dell'attenuante del fatto di minore gravità, sostenendo che, riconosciuta l'insussistenza di un rapporto di parentela tra le parti, si era giustificata la mancata concessione dell'indicata attenuante ad effetto speciale con l'affidamento riposto nell'imputato dalla parte lesa per effetto della pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei omissis , con conseguente erronea valorizzazione di un presunto tradimento della fiducia , che difficilmente si sarebbe potuto ipotizzare con riguardo a un soggetto ultraquattordicenne, ben orientato e vittima già in passato di attenzioni moleste rivoltegli dallo stesso agente. Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, la Corte di appello di Torino abbia esposto, con argomentazioni logiche e coerenti rinvenibili alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata , le ragioni fondanti la decisione assunta, che ha indicato nell'età adolescenziale del soggetto abusato che aveva quattordici anni allorquando fu perpetrata in suo danno la prima violenza e quindici anni da poco compiuti in occasione della seconda , nel forte vincolo che legava da tempo la famiglia della vittima e l'imputato ascrivibile alla comune appartenenza alla confessione dei omissis , nella strumentalizzazione, da parte di quest'ultimo, del rapporto di fiducia instauratosi con i genitori del minore che, in un primo momento, non a caso, non credettero al racconto dell'accaduto fatto dal figlio , nell'inganno escogitato dallo stesso per incontrare una seconda volta la vittima e sottoporla nuovamente a violenza sessuale indicativo di callidità ed esecrabile pervicacia e nella confessione resa nel corso dell'interrogatorio di garanzia all'evidenza sintomatico della piena consapevolezza dell'illiceità delle condotte abusanti reiteratamente tenute . La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, sorretta da un impianto motivazionale congruo e del tutto scevro da contraddizioni, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno, risolvendosi, oltretutto, nella mera riproposizione di lamentazioni illo tempore prospettate con il primo motivo di appello. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell' articolo 591 c.p.p. , comma 1, lett. c , all'inammissibilità dell'impugnazione così, ex multis, Sez. 2, numero 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, numero 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, numero 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, numero 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 25384901 . Tanto chiarito, deve altresì evidenziarsi che la decisione gravata non presenta neanche il dedotto vizio di violazione di legge, conformandosi la denegata concessione dell'indicata attenuante ad effetto speciale all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall' articolo 609-bis c.p. , comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici in tal senso, Sez. 3, numero 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, numero 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516-01 e Sez. 3, numero 23913 del 14/05/2015, C., Rv. 259196-01 . 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale numero 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52 , che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati, in quanto imposto dalla legge. Motivazione semplificata.