La previsione di «transitorietà» della disciplina del pasto del personale navigante «sino alla definizione a livello CCNL», contenuta nell’accordo collettivo territoriale del settore navigazione di R.F.I. del 3 aprile 2001, deve essere interpretata nel senso di cessazione della sua efficacia all’entrata in vigore della nuova disciplina speciale di settore con l’accordo aziendale del 23 giugno 2004 e non generale del CCNL 16 aprile 2003 [ ].
[ ] In applicazione del principio di prevalenza, nel rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale del criterio, non già di gerarchia né di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali e pertanto di maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 17939, depositata il 1° giugno 2022. Il caso. La Corte di Appello di Catania accoglieva il gravame di una nota società ferroviaria avverso la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva riconosciuto, a taluni suoi dipendenti, il diritto ai ticket restaurant nel periodo compreso tra il 1° agosto 2003 ed il 30 giugno 2004. In particolare, la Corte di merito riteneva la cessazione dell'efficacia di un accordo territoriale del 2001, sottoscritto tra la società e le parti sociali nella vigenza del CCNL del 1998, a seguito dell'entrata in vigore appunto, in data 1° agosto 2003 del CCNL del 16 aprile 2003, il quale – attesa la natura dichiaratamente «transitoria» dell'accordo territoriale «in attesa della disciplina che dovrà essere prevista dal futuro CCNL» - recava una propria specifica disciplina in materia di buoni pasto. Contro tale pronuncia i lavoratori ricorrevano alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Le clausole degli accordi sindacali si interpretano le une per mezzo delle altre. In particolare, e per quanto qui interessa, i ricorrenti lamentavano l'erronea applicazione degli articolo 1362, 1363 e 1367 c.c. , per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato l' efficacia dell' accordo territoriale sino alla mera stipulazione di un nuovo CCNL, anziché di una regolamentazione speciale del particolare ambito oggetto di causa nella specie intervenuta con accordo aziendale del giugno 2004 . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. In particolare, la Corte premette come, in termini generali, a differenza di quanto avviene per i CCNL, i contratti collettivi aziendali possono essere censurati solo sulla base di un «canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione» risultando necessaria, ai fini dell'ammissibilità della relativa doglianza, la «specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti […] del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o della loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti». In altri termini, prosegue la Cassazione, l' interpretazione del contratto collettivo aziendale «costituisce un'attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione», risultando peraltro necessaria «la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si sia discostato dagli stessi». Con particolare riferimento ai contratti collettivi, inoltre, il criterio logico-sistematico di cui all' articolo 1363 c.c. assume ancor più rilievo rispetto agli altri contratti di diritto comune, «sicché, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della loro interpretazione letterale, si impone il ricorso anche al criterio stabilito dall' articolo 1363 c.c. , per desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa […] non potendo il giudice […] arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole […] poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale». CCNL e CIA hanno pari dignità . Ed è sulla base di questi principi che la Cassazione accoglie il ricorso in quanto, nel suo avviso, l'interpretazione offerta dai Giudici di merito dell'accordo territoriale del 2001 «è sindacabile in sede di legittimità per la sua implausibilità [….] sotto il profilo di violazione dei criteri ermeneutici scrutinati, per la non corretta osservanza del rapporto tra contratto collettivo nazionale e aziendale , regolato , in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline, secondo il criterio di competenza e di specialità , nella prevalenza della fonte collettiva più vicina agli interessi disciplinati, nei limiti della normativa inderogabile di legge». Implausibilità dovuta al fatto che i Giudici di merito non avevano «collegato in modo immediato e diretto […] la previsione di transitorietà alla sopravvenienza di una nuova disciplina speciale di settore e non già generale». Conclusione questa resa obbligata alla luce del peculiare rapporto tra contratto nazionale e contratto aziendale, in virtù del quale «l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale».
Presidente Raimondi – Relatore Patti Fatto 1. Con sentenza 12 aprile 2019, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra … . s.p.a. e B.G., + ALTRI OMESSI e ha rigettato le domande degli altri lavoratori appellati, intese ad ottenere il trattamento dell'accordo tra la società datrice e i sindacati del 3 aprile 2001 anche nel periodo dall'1 agosto 2003 al 30 giugno 2004 così riformando la sentenza di primo grado, che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle posizioni dei lavoratori che avevano conciliato la controversia in sede sindacale, aveva invece riconosciuto ad ogni lavoratore la somme corrispondenti a 175 buoni pasto per il periodo dal 1 agosto 2003 al 29 febbraio 2004 e a 28 buoni pasto per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno 2004. 2. Contrariamente al tribunale, la Corte etnea ha ritenuto la cessazione di efficacia dell'accordo territoriale del 3 aprile 2001, sottoscritto dalla società datrice con le parti sociali nella vigenza del CCNL del personale delle ferrovie del 6 febbraio 1998, a seguito dell'intervenuta dismissione del servizio di mensa a bordo delle navi traghetto sulle quali prestavano servizio i lavoratori, per effetto della stipulazione del CCNL del 16 aprile 2003. 3. Essa ha ciò argomentato dal tenore letterale della previsione, in quanto di natura transitoria in attesa della disciplina che dovrà essere prevista nel futuro CCNL , confermato dal comportamento successivo delle parti e dalla disciplina del nuovo CCNL di erogazione dei pasti nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi alternativi articolo 46 , di rinvio al p.to 2 dell'articolo , per la difficoltà di una regolamentazione generale, alla contrattazione aziendale per le più specifiche modalità applicative in particolare, contenute nell'accordo aziendale del 23 giugno 2004. In correlazione con l'articolo 19 dell'accordo di confluenza del 19 aprile 2003, esso ha così stabilito la possibilità, per il personale impiegato a bordo delle navi, di richiedere l'erogazione di un ticket restaurant del valore di Euro 6,20 per l'eventuale acquisto di un cestino da viaggio , in alternativa al buono da ritirare direttamente nelle mense aziendali per la consumazione del relativo pasto P. 70 non essendo contestata la possibilità di consumazione del pasto nella mensa aziendale sita nella stazione centrale di Messina nei pressi dell'imbarcadero. 4. Con atto notificato il 14 16 ottobre 2019, i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso. 5. Le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. . 6. I lavoratori Ba.Or., F.R. e R.F. hanno comunicato rinunce i primi due nell'ambito di una conciliazione in sede sindacale con la compensazione delle spese tra le parti. 7. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8bis, inserito da L. conv. numero 176 del 2020 , nel senso della cessazione della materia del contendere per F.R., R.F. e Ba.Or. e per il resto di accoglimento del ricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, occorre dato atto delle suindicate rinunce, comportanti la cessazione della materia del contendere tra i lavoratori Ba.Or., F.R. e R.F. e . s.p.a., con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 2. Con il primo motivo, i lavoratori deducono violazione dell'articolo unico dell'accordo collettivo speciale del settore navigazione di . del 3 aprile 2001, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l'efficacia dell'accordo territoriale, chiaramente inteso a porre una disciplina transitoria del pasto del personale navigante di ., fino alla stipulazione mera di un nuovo CCNL in data 16 aprile 2003 con efficacia dal 10 agosto 2003 , anziché di una nuova disciplina di questo particolare ambito. I ricorrenti denunciano una non corretta applicazione dei canoni interpretativi dell' articolo 1362 c.c. di letteralità transitorietà di una tale disciplina che avrà validità sino alla definizione a livello CCNL e dell' articolo 1363 c.c. , di interpretazione sistematica, in riferimento agli articolo 27 CCNL del 16 febbraio 1998, 46 CCNL del 16 aprile 2003, 19 CCNL aziendale del 19 aprile 2003 e comma 10 dell'accordo territoriale del 23 giugno 2004, dovendo detta previsione essere letta in riferimento alla sopravvenienza di una disciplina speciale di settore e non generale, di mero rinvio ad una a livello aziendale, regolante le specifiche modalità applicative. 3. Con il secondo, essi deducono violazione dell' articolo 1362 c.c. , per inosservanza del canone di interpretazione letterale dell'accordo territoriale del 3 aprile 2001 in riferimento alla previsione di transitorietà della disciplina per la fruizione del pasto del personale navigante di . fino all'entrata in vigore, non già semplicemente di un nuovo CCNL, ma di una nuova disciplina speciale di settore. 4. Con il terzo motivo, i lavoratori deducono violazione degli articolo 1362 e 1367 c.c. , per non avere la Corte territoriale apprezzato correttamente la volontà delle parti, né l'efficacia del contratto nell'interpretare l'accordo territoriale del 3 aprile 2001, rendendone, con la ravvisata sua sopravvenuta inefficacia per effetto del CCNL 16 aprile 2003 recante una regolamentazione di carattere generale ricalcante quella del CCNL del 16 febbraio 1998 , la previsione di una disciplina speciale sostanzialmente inutile dovendo invece essere istituita una relazione di continuità, secondo l'esatta interpretazione del Tribunale, tra i due accordi del 3 aprile 2001 e del 23 giugno 2004. 5. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati. 6. Per una corretta individuazione sistematica dell'ambito di sindacato di questa Corte rispetto alle fonti contrattuali collettive di diverso livello denunciate CCNL e accordi territoriali idest aziendali , giova ribadire che in sede di legittimità i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, denunciati di violazione o falsa applicazione ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 come modificato dal D.Lgs. numero 40 del 2006, articolo 2 , sono oggetto di diretta interpretazione per la loro parificazione sul piano processuale a quella delle norme di diritto, in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale articolo 1362 ss. c.c. ossia, quale criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione senza necessità, per l'ammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti Cass. 19 marzo 2014, numero 6335 Cass. 9 settembre 2014, numero 18946 Cass. 28 maggio 2018, numero 13265 Cass. 18 novembre 2019, numero 29893 Cass. 12 aprile 2021, numero 9583 come invece per i contratti collettivi aziendali. 6.1. Con una recente sentenza Cass. 25 gennaio 2022, numero 2173 , questa Corte ha ribadito il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un'attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si sia discostato dagli stessi Cass. numero 4178 del 2007 Cass. numero 1754 del 2006 la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione non dovendo, peraltro, l'interpretazione data dal giudice al contratto, per essere insindacabile in sede di legittimità sotto entrambi i profili, essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle interpretazioni plausibili sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni plausibili , non è consentito alla parte, che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra Cass. numero 10131 del 2006 . 7. Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, pur sempre costituendo il criterio letterale previsto dall' articolo 1362 c.c. il punto di avvio per una ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune Cass. 9 marzo 2005, numero 5140 sicché, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio di interpretazione letterale delle clausole, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematico stabilito dall' articolo 1363 c.c. , per desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti Cass. 14 aprile 2006, numero 8876 Cass. 30 gennaio 2018, numero 2267 non potendo allora il giudice, nell'interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole , poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza Cass. 14 aprile 2006, numero 8876 Cass. 30 gennaio 2018, numero 2267 . Questi principi, consolidati nell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, sono stati più recentemente ribaditi Cass. 18 novembre 2019, numero 29893 , in motivazione sub p.to 3. . 8. Nel caso di specie, la Corte etnea ha erroneamente ritenuto la cessazione di efficacia dell'accordo territoriale del 3 aprile 2001, per effetto della stipulazione del CCNL del 16 aprile 2003, in base ad una lettura ermeneutica non corretta della previsione della natura transitoria dell'accordo aziendale fino ad un futuro CCNL tout court, omettendo una più attenta considerazione del decisivo dato interpretativo di transitorietà , in relazione alla disciplina per la fruizione del pasto del personale navigante, non applicando il canone di letteralità articolo 1362 c.c. dell'inequivoco tenore del testo transitorietà di una tale disciplina che avrà validità sino alla definizione a livello CCNL , in combinazione con quello di interpretazione sistematica 1363 c.c. , in riferimento agli articolo 27 CCNL del 16 febbraio 1998, 46 CCNL 16 aprile 2003, 19 CCNL aziendale del 19 aprile 2003 e comma 10 dell'accordo territoriale del 23 giugno 2004. 8 .1. La Corte territoriale non ha collegato in modo immediato e diretto, come avrebbe invece dovuto, la previsione di transitorietà alla sopravvenienza di una nuova disciplina speciale di settore come avvenuto con il punto 10 dell'accordo aziendale del 23 giugno 2004 e non già generale, per giunta contenente un esplicito rinvio proprio sotto questo profilo alla contrattazione aziendale articolo 46 CCNL 16 aprile 2003, al p.to 2 . D'altro canto, l'articolo 46 citato è sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 27 CCNL del 16 febbraio 1998, che a propria volta aveva pure rinviato al punto 4 dell'allegato G alla contrattazione aziendale, intervenuta appunto con l'accordo del 3 aprile 2001, per la dismissione del servizio di mensa a bordo delle navi traghetto sulle quali prestavano servizio gli odierni lavoratori. E pertanto non ha istituito quella relazione di continuità di disciplina tra i due accordi aziendali del 3 aprile 2001 e del 23 giugno 2004, che invece deve essere stabilita. 9. Alla luce delle premesse poste di rispettivo sindacato del giudice di merito e di legittimità, appare chiaro che l'interpretazione degli accordi aziendali spetta, anche in questo caso, alla Corte di merito. Nella specie, tuttavia, essa è sindacabile in sede di legittimità, per la sua implausibilità Cass. 22 giugno 2017, numero 15471 sotto il profilo di violazione dei criteri ermeneutici scrutinati, per la non corretta osservanza del rapporto tra contratto collettivo nazionale e aziendale, regolato, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline, secondo il criterio di competenza e di specialità, nella prevalenza della fonte collettiva più vicina agli interessi disciplinati, nei limiti della normativa inderogabile di legge. 10. L'indirizzo interpretativo di questa Corte è infatti consolidato trovando applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato Cass. 26 maggio 2008, numero 13544 Cass. 13 gennaio 2016, numero 355 Cass. 6 aprile 2017, numero 8892 , e meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, nel ritenere che il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati e', nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili Cass. 19 febbraio 1988, numero 1759 , che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali Cass. 18 settembre 2007, numero 19351 . Ebbene, in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall' articolo 1322 c.c. , i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell' articolo 2077 c.c. , fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello Cass. 18 maggio 2010, numero 12098 sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale Cass. 2 marzo 2021, numero 5651 . 11 . Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora la cessazione della materia del contendere tra i lavoratori F.R., R.F. e Ba.Or. e . s.p.a., con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti nel resto, l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto La previsione di transitorietà della disciplina del pasto del personale navigante sino alla definizione a livello CCNL , contenuta nell'accordo collettivo territoriale del settore navigazione di . del 3 aprile 2001, deve essere interpretata nel senso di cessazione della sua efficacia all'entrata in vigore della nuova disciplina speciale di settore con l'accordo aziendale del 23 giugno 2004 e non generale del CCNL 16 aprile 2003 in applicazione del principio di prevalenza, nel rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale del criterio, non già di gerarchia né di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali e pertanto di maggiore prossimità, in ragione di una reciproca auonomia delle due discipline . P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra F.R., R.F. e Ba.Or. e . s.p.a., compensando interamente le spese del giudizio tra le parti. Accoglie nel resto il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.