Segnale stradale, l’omessa indicazione sul retro dell’ordinanza di apposizione non ne determina l’illegittimità

L’omessa indicazione sul retro del segnale verticale degli estremi dell’ordinanza di apposizione non determina che il segnale sia illegittimo e, pertanto, non esonera il conducente dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che tale omissione non comporta nemmeno «l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare ex plurimis».

  Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da una società contro una sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. In particolare, con il ricorso, la società denuncia l'omessa pronuncia sulla questione preliminare riguardo la genericità della contestazione per la mancata indicazione del provvedimento istitutivo della ZTL. La doglianza è inammissibile. Affinché si possa ritenere che gli automobilisti abbiano un dovere di comportamento derogatorio rispetto ai principi generali fissati in tema di circolazione, infatti, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, cioè che ci sia un provvedimento dell'autorità competente impositiva dell'obbligo e la pubblicizzazione del suddetto obbligo mediante la segnaletica predefinita dalla legge, «con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce» Cass. numero 3660/2009 . Per quanto riguarda la segnaletica stradale, inoltre, l'omessa indicazione sul retro del segnale verticale degli estremi dell'ordinanza di apposizione, non determina che il segnale sia illegittimo e, pertanto, non esonera il conducente dall'obbligo di rispettarne la prescrizione. Quindi, tale omissione non comporta nemmeno «l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare ex plurimis» Cass. numero 12431/2010 . Il conducente, quindi, è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale, fermo restando che l'obbligatorietà della prescrizione resta «condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto», circostanza che è avvenuta nella fattispecie in esame. Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Orilia – Relatore Varrone Rilevato che 1. La società omissis snc ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2. La Prefettura di R. - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Considerato che 1. Con due motivi di ricorso si contesta la omessa pronuncia sulla questione preliminare circa la genericità della contestazione per mancata indicazione del provvedimento istitutivo della zona a traffico illimitato e la mancanza di prova circa l'esistenza di tale provvedimento. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. I motivi sono manifestamente inammissibili. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce. Sez. 2, Sentenza numero 3660 del 13/02/2009. Inoltre In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'articolo 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 e successive modificazioni - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare ex plurimis Sez. 2, Sentenza numero 12431 del 20/05/2010. In sostanza l'automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale fermo restando che l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto cosa che nella specie è avvenuta. 3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4. La società ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in quanto il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale discussione del ricorso. 6. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.