La traditio rei è costituita dall’accreditamento sul c/c del mutuatario, pertanto il precetto resta valido titolo esecutivo. Per la verifica della usurarietà il tasso di interesse corrispettivo e moratorio sono autonomi.
Il fatto. Il Tribunale di Trapani, in data 14.3.2022 ha emesso la sentenza numero 256, in un giudizio di opposizione a precetto relativo ad un mutuo fondiario ipotecario, in cui venivano sollevate tre importanti contestazioni a il superamento del limite di finanziabilità ex articolo 38 Tub b la mancata traditio rei e dunque il mancato perfezionamento del contratto con richiesta di non ritenere valido il precetto quale titolo esecutivo c l'usurarietà nel mutuo. Nel mutuo fondiario ipotecario il superamento del limite di finanziabilità va provato. Il Magistrato siciliano -richiamando la sentenza della Cass. numero 4117/22 - ha precisato che la violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex articolo 38 Tub e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell'immobile al momento della valutazione iniziale da parte della Banca, va provata e non può essere semplicemente affermata. La prova offerta dal mutuatario, non ritenuta idonea, era relativa al valore dell'immobile non già al momento della stipula, ma a 12 anni dopo, quando «il bene risulta descritto come non utilizzato e con vistosa presenza di infiltrazioni da omessa manutenzione». L'accreditamento sul c/c del mutuatario è la “ traditio rei ” il precetto resta valido titolo esecutivo. Il Magistrato trapanese ha chiarito che l'accreditamento della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuante, costituisce un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Fa di più il Magistrato, in linea con la Cass. numero 11116/1992 , motivando che l'accreditamento della somma data in mutuo sul c/c del mutuatario, determina da un lato la fuoriuscita della somma oggetto del mutuo dal patrimonio del mutuante e, dall'altro, l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario. In maniera chiara il Magistrato trapanese, evocando la sent.numero 2483/2001, ha affermato che l'accreditamento in c/c bancario equivale alla traditio rei -intervenuta in specie con relativa quietanza-, momento in cui il contratto di mutuo si perfeziona e, dunque, nasce l'obbligo del mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma ex contractu . Pertanto, il precetto opposto resta valido titolo esecutivo. Per la verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario, il tasso corrispettivo e moratorio sono autonomi e non cumulabili. In linea con i più recenti arresti giurisprudenziali tra cui la sent. numero 9237/2020 della Corte di Cassazione , il Magistrato ha rilevato la non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e moratorio nel contratto di mutuo oggetto di contestazione ed ha precisato che “i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nella presente fase di merito la parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario del 14.01.2008 per superamento del limite di finanziabilità così come meglio esposto in narrativa - e per l'effetto dichiarare estinta In presente procedura esecutiva in subordine accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo, perché condizionato e per l'effetto, dichiarare la conseguente inefficacia dell'esecuzione promossa dal creditore procedente. In ulteriore subordine dichiarare I'usurarietà del contratto di mutuo de quo e conseguentemente dichiarare indebiti e non percepibili gli interessi moratori richiesti sulla somma ingiunta Si è costituita la parte opposta, rivendicando la legittimità e correttezza del proprio operalo sia in fase genetica che esecutiva, ribadendo di avere provveduto a prelevare la sola somma capitale residua del mutuo, al netto degli interessi corrispettivi e moratori corrisposti dal mutuario sulle 54 rate onorate, contestando anche le deduzioni in fatto ed in diritto come operate e spiegando a sua volta le seguenti conclusioni - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o inaccoglibile ed in ogni caso rigettare In proposta opposizione -nella denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo fondiario dovesse essere dichiarato estinto, ritenere e dichiarare la conversione del contratto nullo in contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell' articolo 1424 cod. civ - condannare la parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio. La causa veniva istruita con CTU contabile e indi avviata a decisione. Tanto premesso, si osserva quanto segue. In ordine alla prima censura attinente la dedotta violazione dell' art 38 TUB , va rilevato come neppure in questa fase la parte opponente abbia aggiunto elementi utili a sostenere la labialmente affermata divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell'immobile, al momento della valutazione iniziale da parte della Banca. Carenza tanto più rilevante, e preclusiva di un apposito approfondimento peritale, ove si consideri da un lato, la produzione da parte della Banca della perizia prodotta dalla stessa parte opponente, rivelativa di un valore ben superiore a quello finanziato dall'altro, il fatto che la perizia svolta in fase esecutiva il cui fascicolo telematico è visibile ex art 186 disp. Att. c.p.comma rende conto del valore del bene non al 2008 ma al 2020, anno io cui il bene risulta descritto come non utilizzato e con vistosa presenza di infiltrazioni da omessa manutenzione v. CTU depositata nel fascomma esecomma 115/17 . Tutto ciò, in disparte dalla considerazione per cui neppure può dirsi stabilmente acquisita nella giurisprudenza di legittimità la tesi favorevole alla nullità sostenuta dalla parte opponente, come chiaramente emerge dalle considerazioni contenute nella recente pronuncia del S.C., numero 4117/22. Quanto alla seconda censura, afferente la dedotta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della natura di titolo esecutivo al contratto azionato, va osservato preliminarmente che a prescindere dal progressivo sfumarsi dei contorti del requisito della realità dei mutui nella giurisprudenza del S.C. anche ai fini di cui all' articolo 474 cc . - cfr. già Cass. numero 25569 del 30/11/2011 , numero 18325 del 2014 e numero 17194 del 27/08/2015 - l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario è fatto idoneo a costituire un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, ancorché il conto sia intrattenuto presso lo stesso mutuante. Esso vale, pertanto, a determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario Cass. 12 ottobre 1992 numero 11116 . Non può conseguentemente disconoscersi l'equivalenza dell'accredito in conto corrente bancario ad una traditio rei cfr. Cass. 21 febbraio 2001 numero 2483 , che perfeziona il contratto di mutuo e fa sorgere l'obbligo del mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma con i tempi e secondo le modalità concordati. Nel caso di specie, come già correttamente osservato dal giudice della esecuzione, la traditio risulta intervenuta, con relativa quietanza ed infatti anche la stessa costituzione in garanzia si colloca successivamente ad essa. Quanto, infine, alla dedotta usurarietà, possono richiamarsi le conclusioni del nominato CTU, supportate dai necessari rilievi di specifica competenza. Il CTU ha descritto l'operazione effettuata il mutuo fondiario risulta concesso per l'importo di € 110.000 in data 14/01/2008 dalla BB al Sig. AA che contestualmente alla stipula rilascia quietanza in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento . Innanzitutto, per quanto rileva nella presente sede, va detto che linearmente il CTU ha ricostruito i termini contrattuali, risultati determinati e determinabili secondo parametri oggettivi. Inoltre, il nominato consulente ha escluso qualsiasi profilo di usura per il tasso corrispettivo dall'esame della consulenza risulta inoltre ampiamente sotto soglia anche il tasso di mora non si riscontra usura né in riferimento alle condizioni corrispettive, che evidenziano un tasso effettivo del 7.74% rispetto a una soglia del 9.12%. né in riferimento alle condizioni di mora, tasso di mora del 9.20% inferiore al tasso soglia determinato del 12.27% . Del resto, come pure recentemente confermato dal S.C. v. Cass. numero 9237/2020 , in tema di conseguenze della eventuale nullità parziale , pur avendo gli interessi corrispettivi e moratori l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono sostituendo gli uni agli altri, dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. Pertanto, dovendo disattendere anche le censure esposte rispetto le pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere respinta. Le spese di lite e di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita - respinge la proposta opposizione - condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.738,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex articolo 2 d.m. 55/1 4 nella misura del 15% - pone a carico della parte opponente le spese di CTU.