Rimborso spese legali: quando si applica la ritenuta?

La parte soccombente, in caso di delega all'incasso, deve rifondere le spese processuali direttamente al difensore di controparte non distrattario, con applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 d.P.R. numero 600/73, a meno che quest’ultimo non sia già stato pagato. In ogni caso, il sostituto d’imposta ha l’onere di chiedere la documentazione relativa all'avvenuto pagamento delle somme Risp. AE 20 maggio 2022 numero 286 .  

È quanto chiarito dall’Agenza delle Entrate in risposta al quesito posto da una società risultata soccombente in un giudizio civile.   In particolare, con la risposta 20 maggio 2022 numero 286 l’Agenzia delle Entrate puntualizza che l’articolo 25, comma 1, d.P.R. numero 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF sui compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La stessa Agenzia delle Entrate, in passato, ha individuato i casi di esonero dalla ritenuta che si verificano quando «le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa» Ris. AE 15 marzo 2019 numero 35/E .    Con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate precisa che il sostituto di imposta parte soccombente può farsi rilasciare dal difensore della parte vincitrice «oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale».   Pertanto, qualora il pagamento da parte del cliente nei confronti del difensore sia già avvenuto, la restituzione degli importi per effetto della condanna alle spese «ha l'effetto di ristorare la parte vittoriosa dell'onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore». Tuttavia, il sostituto d’imposta ha l’onere di chiedere la documentazione alla controparte relativa all'avvenuto pagamento delle somme.

Risp. AE 20 maggio 2022, numero 286