La S.C. sull’equa riparazione

«In tema di equa riparazione, l'articolo 1-ter, comma 1, l. numero 89/2001 deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro […]».

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione da parte di G.D.A., per l'inosservanza del termine di ragionevole durata della controversia di lavoro da lui promossa dinanzi il Tribunale di Messina per ottenere l'assunzione coattiva quale appartenente ad una categoria protetta ex l. numero 68/1999. Il Collegio ricorda a riguardo che «non rientrano nel perimetro di applicazione dell'articolo 1-ter l. numero 89/2001 i processi come quelli del rito del lavoro nei quali non opera la distinzione tra ordinario e sommario e ogni udienza è per sua natura di discussione orale con lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione. In tali casi, infatti, il rimedio preventivo rappresentato dall'istanza di decisione a seguito di trattazione orale non può avere alcuna effettiva funzione acceleratoria essendo già prevista quale modalità ordinaria di trattazione delle cause». Inoltre, secondo la giurisprudenza della CEDU «ai fini della “effettività” dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti è la prevenzione. Ciò comporta che, rispetto all'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole, imposto dall'articolo 6, paragrafo 1, CEDU agli Stati contraenti, alle eventuali carenze del sistema giudiziario può sopperire nella maniera più efficace un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti. Tale ricorso è da preferire ad un rimedio meramente risarcitorio, ma è “effettivo” soltanto nella misura in cui rende più sollecita la decisione da parte del tribunale interessato ed è adeguato solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva» sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, e, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro Irlanda . Anche la Consulta, con la sentenza numero 121/2020, ha ritenuto i rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla l. numero 208/2015 «riconducibili alla categoria dei rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga, in quanto consistenti non già nella proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒, ma nella proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato». Ne consegue che «in tema di equa riparazione, l'articolo 1-ter, comma 1, della l. numero 89/2001 deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto a seguito della modifica dell'articolo 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'articolo 53, comma 2, d.l. numero 112/2008, conv., con modif., dalla l. numero 133/2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge – è già previsto che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'articolo 281-sexies c.p.c.».

Presidente Manna – Relatore Varrone Fatti di causa 1. D.G. proponeva domanda di equa riparazione nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per l'inosservanza del termine di ragionevole durata della controversia di lavoro da lui promossa dinanzi il Tribunale di Messina per ottenere l'assunzione coattiva quale appartenente ad una categoria protetta ex L. numero 68 del 1999. 2. Il magistrato designato rigettava il ricorso rilevando l'inammissibilità della domanda di indennizzo in quanto proposta senza previo esperimento dei rimedi preventivi di cui alla L. numero 89 del 2001, articolo 1 ter. 3. Avverso tale provvedimento Gaspare D. proponeva opposizione deducendo che i rimedi preventivi non potevano applicarsi al rito del lavoro in cui ogni udienza era destinata alla discussione orale. 4. Si costituiva il Ministero della giustizia chiedendo di dichiarare l'opposizione inammissibile. 5. La Corte d'Appello di Messina rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto. In particolare, secondo la Corte d'Appello anche nelle controversie di lavoro come nelle altre cause trattate con il medesimo rito speciale era consentito alla parte di proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. funzionale ad ottenere la deliberazione a verbale della causa ed evitare che il giudicante potesse, ritenendo la complessità della controversia, assegnarsi un termine per il deposito della sentenza. In tal senso, dunque, poteva ritenersi configurabile la detta istanza, ove formulata almeno sei mesi prima della scadenza del normale termine triennale di durata del giudizio di primo grado, quale rimedio preventivo avverso la protrazione del giudizio, al di là del termine medesimo e, quindi, quale presupposto di ammissibilità della domanda di equa riparazione. 6. D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso. 7. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. 8. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione della L. numero 89 del 2001, articolo 1 bis, articolo 1 ter, articolo 2, comma 1, e articolo 429 c.p.c. e di ogni altra normativa collegata nella misura in cui la Corte ha ritenuto l'articolo 281 sexies c.p.c. applicabile al rito del lavoro anche a seguito della riforma dell'articolo 429 c.p.c. Secondo il ricorrente poiché l'articolo 429 c.p.c. prevede che il giudice, esaurita la discussione orale udite le conclusioni delle parti, pronunci sentenza con cui definisce giudizio non trova applicazione il rimedio preventivo visto che la discussione orale e la decisione immediata sono insite nella procedura del rito del lavoro. Il nuovo testo dell'articolo 429 c.p.c. si differenzia dal precedente prevedendo espressamente la possibilità di dare lettura del dispositivo della esposizione delle ragioni di fatto di diritto della discussione, consentendo solo in caso di particolare complessità delle controversie di fissare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza. Se, dunque, la motivazione la lettura della motivazione in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo della regola non vi sarebbe alcuna possibilità di sollecitatoria per la parte. In altri termini l'applicabilità dell'articolo 281 sexies c.p.c. al rito del lavoro riguardava solo la vecchia formulazione dell'articolo 429 c.p.c. mentre con la nuova formulazione lo schema procedurale e già previsto da tale ultima disposizione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione della L. numero 89 del 2001, articolo 1 bis, articolo 1 ter, articolo 2, comma 1, e articolo 429 c.p.c. e di ogni altra normativa collegata nella misura in cui la Corte ha ritenuto l'eventuale applicazione dell'articolo 281 sexies c.p.c. al rito del lavoro quale strumento avente efficacia acceleratoria del processo anche a seguito della riforma dell'articolo 429 c.p.c. Secondo il ricorrente i rimedi preventivi sono ammissibili e addirittura preferibili quando siano effettivi nel senso di velocizzare la decisione del giudice. Nel caso di specie la richiesta di trattazione ex articolo 281 sexies c.p.c. ammesso che fosse ammissibile non avrebbe aggiunto alcunché alla ordinaria procedura prevista dalla legge. 3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati. L'articolo 1 ter, comma 1, della L. numero 89 del 2001 prevede tra i rimedi preventivi del processo civile che Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis . La medesima L. numero 89 del 2001, articolo 2 a sua volta, prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal chi non abbia esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter. 3.1 L'articolo 1 ter sopra citato deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si riferisce al rito del lavoro in quanto l'articolo 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. numero 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. numero 133 del 2008 - applicabile ratione temporis - già prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'articolo 281 sexies c.p.c In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto nell'articolo 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica dell'articolo 429 c.p.c., comma 1, disposta del D.L. numero 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. numero 133 del 2008 applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, il dies a quo di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'articolo 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , atteso che tale lettura in udienza equivale a pubblicazione, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2, e non ostandovi la diposizione dell'articolo 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione del termine di differimento previsto dall'articolo 429 c.p.c., comma 1, seconda parte che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità Sez. 3, Ord. numero 14724 del 2018 . 3.2 Ne consegue che non rientrano nel perimetro di applicazione della L. numero 89 del 2001, articolo 1 ter i processi come quelli del rito del lavoro nei quali non opera la distinzione tra ordinario e sommario e ogni udienza è per sua natura di discussione orale con lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione. In tali casi, infatti, il rimedio preventivo rappresentato dall'istanza di decisione a seguito di trattazione orale non può avere alcuna effettiva funzione acceleratoria essendo già prevista quale modalità ordinaria di trattazione delle cause. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare che L'eterogeneità delle ipotesi previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento non è ricondotta a unità dalla L. numero 89 del 2001 che deve necessariamente interpretarsi alla stregua dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza Europea Sez. 2, Ord. numero 29708 del 2020 . In tal senso, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte EDU, per la quale, ai fini della effettività dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti è la prevenzione. Ciò comporta che, rispetto all'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole, imposto dall'articolo 6, paragrafo 1, CEDU agli Stati contraenti, alle eventuali carenze del sistema giudiziario può sopperire nella maniera più efficace un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti. Tale ricorso è da preferire ad un rimedio meramente risarcitorio, ma è effettivo soltanto nella misura in cui rende più sollecita la decisione da parte del tribunale interessato ed è adeguato solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, e, più di recente, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro Irlanda . 3.3 La stessa Corte Costituzionale nella sentenza numero 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla L. numero 208 del 2015 L. numero 89 del 2001, articolo 1-ter, comma 1 quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, ha ritenuto gli stessi, per l'effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, riconducibili alla categoria dei rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga , in quanto consistenti non già nella proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera prenotazione della decisione - che si riduce ad un adempimento puramente formale - , ma nella proposizione di possibili, e concreti, modelli procedimentali alternativi , volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato . Nella specie manca il modello procedimentale alternativo cui fa riferimento la Corte Costituzionale, il che rende palese l'assenza di effetto acceleratorio dell'istanza ex articolo 281 sexies c.p.c. nel rito del lavoro. 4. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto In tema di equa riparazione, la L. numero 89 del 2001, articolo 1 ter, comma 1, deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto a seguito della modifica dell'articolo 429 c.p.c., comma 1, disposta dal D.L. numero 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. numero 133 del 2008 applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge - è già previsto che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'articolo 281 sexies c.p.c 5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.