Sanzione amministrativa e morte sopravvenuta dell’opponente nel corso del giudizio: come vanno regolate le spese di lite?

«In caso di sopravvenuto decesso del ricorrente nel corso di un giudizio di opposizione ad una sanzione pecuniaria amministrativa, il ripristino della bilateralità del rapporto processuale con gli eredi è necessaria solo al fine di dichiarare la cessata materia del contendere. Ma estintasi la sanzione amministrativa per la morte dell’autore della violazione, l’erede - seppur parte processuale ex articolo 110 c.p.c. - è destinatario solo di una pronuncia in rito di cessata materia del contendere, ma non può mai rispondere delle spese del giudizio, poiché egli non è succeduto nel lato passivo sostanziale del rapporto giuridico sanzionatorio».

La vicenda processuale. Nel 2009 Tizia proponeva ricorso innanzi al Tribunale opponendo una ordinanza ingiunzione per violazioni edilizie. La domanda veniva accolta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute all'infrazione ex l. numero 689/1981 . L'Amministrazione proponeva gravame. Nel corso del processo di secondo grado, Tizia decedeva. Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi di Tizia, che si costituivano in detta qualità. Il procedimento veniva definito con sentenza che dichiarava la cessata materia del contendere per l'intervenuta morte dell'opponente, condannando però gli eredi alle spese del doppio grado di giudizio. In effetti, la Corte distrettuale regolava le spese in virtù del criterio della soccombenza virtuale, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione fatta propria dagli eredi a fronte del carattere permanente e non già istantaneo della violazione edilizia in questione. Gli eredi ricorrono per cassazione. La posizione dei ricorrenti. Gli eredi si affidano a tre motivi di ricorso che possono così essere riassunti. Primo agli eredi è intrasmissibile l'obbligo di pagare la sanzione visto il carattere personale dell'illecito amministrativo. La sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva comporta l'impossibilità di pronunciarsi sui motivi dell'opposizione, anche solo ai meri fini della soccombenza virtuale. Secondo dalla intrasmissibilità dell'obbligazione de qua , discende anche il mancato interesse da parte della P.A. di riassumere il giudizio nei confronti degli eredi. L'appello, dunque, doveva essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto disinteresse dell'appellante. Terzo estintosi l'illecito amministrativo con la morte del suo autore-opponente, vien meno anche l'oggetto stesso della giurisdizione, tanto che non può configurarsi alcuna soccombenza dell'erede del trasgressore. La decisione della Corte di Cassazione. La Suprema Corte accoglie i motivi di ricorso. La morte dell'autore della violazione amministrativa comporta, proprio per il principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva e l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dalla P.A. Cass. civ., numero 27650/2018 , numero 6737/2016 , numero 5880/2007 . La sanzione cfr. articolo 7 l. numero 689/1981 non si trasmette agli eredi l'ordinanza ingiunzione diviene inefficace e il giudice adito deve dichiarare la cessata materia del contendere. Il problema – che poi è il focus della pronuncia – verte su un profilo più specifico come vanno regolate le spese di lite? Nessuna pronuncia sulle spese? Le spese sono da compensare? Oppure poste a carico degli eredi? Ed ancora sono da porre a carico della P.A? Un primo richiamo è alla pronuncia resa dalla Cassazione, con ordinanza numero 29577/2021 , secondo cui «in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione» pertanto, «ai sensi dell' articolo 7 l. numero 689/1981 , non si trasmette agli eredi» discendendo così «la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex articolo 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza». Detto altrimenti, la statuizione sulle spese di lite non può esser resa quando la morte sia intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, perché il decesso impedisce di procedere oltre non consentendo di formulare una «prognosi virtuale di sorta sull'epilogo». I Giudici approfondiscono questo tema e appuntano la loro attenzione sul rapporto che sussiste tra il giudizio di merito e le spese di lite. Il principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. richiede la «consequenzialità logico-giuridica tra le due pronunce». La soccombenza virtuale poggia su un nesso di causalità di cui la matrice la responsabilità preprocessuale. Occorre individuare chi ha provocato la lite, proprio perché la soccombenza virtuale è un criterio applicativo del principio di causalità cfr. Cass. civ., numero 1005/2020 e numero 30857/2018 . Ciò posto, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, una volta che il principio di soccombenza oggettivo non possa essere applicato, non essendovi un vincitore a cui attribuire il “ victum ” della lite, il principio di causalità ne prende il posto in via di correttivo. In conclusione. Per la Cassazione la Corte distrettuale ha errato nello statuire sulle spese di lite. L'errore è sia di natura sostanziale che processuale. Sotto il primo profilo, la morte dell'autore della violazione amministrativa determina il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa ed applicare il relativo regime sanzionatorio. Sopravviene una radicale cesura sia del rapporto sanzionatorio, ma anche di quello processuale poiché il giudizio non può pervenire ad una decisione di merito. Il processo ex articolo 110 c.p.c. è destinato ad esser proseguito dall'erede oppure ad essere riassunto nei suoi confronti, ma è destinato a concludersi in rito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Dirimente è che l'erede seppur parte processuale non è succeduto nella situazione soggettiva sostanziale del de cuius opponente. Il ripristino della bilateralità del rapporto processuale con l'erede è necessario solo al fine di dichiarare la cessata materia del contendere. Ma estintasi la sanzione amministrativa per la morte dell'opponente, l'erede - seppur come detto parte processuale - è destinatario solo di una pronuncia in rito di cessata materia del contendere, ma non può mai rispondere delle spese del giudizio, poiché egli non è succeduto nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio.

Presidente Menna – Relatore Cosentino Fatti di causa Con ricorso del 12.1.2009 S.V. proponeva innanzi al Tribunale di Nola opposizione all'ordinanza d'ingiunzione numero 257/08, emessa dal Direttore dell'Ente Parco Nazionale del omissis per violazioni edilizie. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza di ingiunzione per essere prescritto, ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 28, comma 1, il diritto di riscuotere le somme dovute per l'infrazione. Proposto appello, il processo di secondo grado era interrotto per la morte di S.V Riassunto il processo nei confronti degli eredi di quest'ultima, si costituiva in giudizio, in detta qualità, G.D Quindi, la causa era definita dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza numero 4959/17, che dichiarava cessata la materia del contendere per la morte dell'opponente, condannava gli eredi di lei alle spese di primo grado e il solo G.D. alle spese del giudizio d'appello. In particolare, e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale regolava le spese in base al criterio della soccombenza virtuale, poiché riteneva infondata l'eccezione di prescrizione dato il carattere permanente, e non già istantaneo, della violazione edilizia contestata. Avverso detta pronuncia G.D. e G., entrambi quali eredi di S.V., propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Ente Parco Nazionale del omissis è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex articolo 380 bis.1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 7, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, poiché l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagare la sanzione è corollario del carattere personale dell'illecito amministrativo ed importa l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza ingiuntiva, ostando, così, alla pronuncia sui motivi d'opposizione, anche solo ai fini della soccombenza virtuale. 2. - Il secondo mezzo espone la violazione o falsa applicazione dell' articolo 100 c.p.c. , per carenza d'interesse ad agire, e dell' articolo 112 c.p.c. . L'Ente opposto, si sostiene, proprio a cagione dell'intrasmissibilità dell'obbligazione in oggetto, non aveva interesse a riassumere il giudizio nei confronti dell'erede dell'originaria opponente sicché, cessata la materia del contendere - soluzione, questa, pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto dell'interesse dell'appellante. 3. - Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 91 c.p.c. , e, ancora, della L. numero 689 del 1981, articolo 7, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 4. Parte ricorrente afferma che, estinguendosi l'illecito amministrativo con la morte del suo autore, viene meno l'oggetto stesso della giurisdizione, per cui non può neppure configurarsi una soccombenza dell'erede del trasgressore. 4. - Tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per il loro carattere complementare, sono fondati nel senso e nei termini che seguono. Sia la sentenza impugnata sia i motivi di ricorso richiamano, correttamente, la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la morte dell'autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva e l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata la quale, ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 7, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex articolo 372 c.p.c. cfr. nnumero 27650/18, 6737/16, 22199/10 e 5880/07 . Meno ferma nella giurisprudenza di questa Corte la soluzione in punto di spese di lite, ora non regolate ovvero compensate perché la morte, sopravvenuta alla pronuncia del provvedimento impugnato è stata dichiarata e documentata solo in sede di legittimità come nelle pronunce nnumero 27650/18, 6737/16, 22199/10, 13113/03 e 6048/93 ora compensate altrimenti cfr. numero 21265/20, in ragione del rilievo officioso, da parte della Corte di cassazione, dell'inammissibilità del ricorso prodotto dall'Amministrazione numero 5743/04, in cui pure la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli eredi dell'ingiunto, deceduto nelle more del giudizio di merito e numero 10244/99, caso analogo, ma in cui la Corte si è limitata a pronunciare la cessazione della materia del contendere ora, infine, poste a carico dell'Amministrazione ricorrente v. numero 5717/11, in una fattispecie in cui la morte era avvenuta prima della notifica del ricorso per cassazione . Solo nella recente ordinanza numero 29577/21, dichiarativa della cessazione della materia del contendere per la morte dell'autore dell'infrazione nel corso del giudizio di legittimità, il regolamento delle spese è stato espressamente escluso in quanto il decesso, impedendo di procedere oltre, non consentiva di formulare una prognosi virtuale di sorta sull'epilogo . Tale pronuncia, pur nella sua concisione sul punto, richiama - ma per derogarvi - il principio generale seguito dalla costante giurisprudenza di questa Corte nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, allorché le spese di lite sono allocate in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale, mediante un giudizio d'impronta delibatoria sul merito della domanda v. per una sua recente applicazione, S.U. numero 25478/21 . Ciò posto, se si considera che tra merito e spese di lite intercede un nesso di accessorietà riconducibile, secondo la dottrina, all' articolo 31 c.p.c. , e che, pertanto, il principio della soccombenza di cui all' articolo 91 c.p.c. , richiede la consequenzialità logico-giuridica tra le due pronunce, la c.d. soccombenza virtuale, lungi dal rappresentarne un continuum sia pure soltanto ipotetico , vi deroga per ragioni di causalità o, se si preferisce, di responsabilità preprocessuale , volte a individuare la parte la cui condotta ha provocato la lite la soccombenza virtuale, quale criterio applicativo del principio di causalità, si conferma espressamente in alcuni precedenti di questa Corte Suprema cfr. nnumero 1005/20 e 30857/18 . Si tratta, allora, di verificare se anche nel caso delle opposizioni a sanzione amministrativa, una volta che il principio di soccombenza in senso oggettivo non possa operare, non essendovi un victor cui attribuire il victum secondo la nota formula per cui victus victori , il principio di causalità - che ne costituisce il correttivo di natura soggettiva - ne debba prendere il posto. 4.1. - Ad avviso del Collegio la risposta è negativa per due concomitanti ragioni, una sostanziale e l'altra processuale. 4.1.1. - Quanto alla prima, deve osservarsi che, come affermato da S.U. numero 22082/17, n el nostro ordinamento l'illecito amministrativo nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato. La norma della L. numero 689 del 1981, articolo 7, in base alla quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, era presente tal quale nei rispettivi articolo 4, delle L. numero 317 del 1967 , e L. numero 706 del 1975 , e si coordina oggi con il principio della natura personale della responsabilità amministrativa L. numero 689 del 1981, articolo 3, comma 1 , al pari e a somiglianza di quella penale articolo 27 Cost. , comma 1 . Pertanto, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall' articolo 150 c.p. , nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna . 4.1.2. - Accomunate dalla medesima ratio legis, personalità e intrasmissibilità della sanzione predicano che in caso di morte dell'autore dell'illecito amministrativo si verifichi una radicale cesura non solo nel rapporto sanzionatorio, ma anche in quello processuale - e si passa, così, ad esporre la seconda ragione -, poiché il processo non può più pervenire ad una decisione di merito. Per comprendere quest'ultima affermazione occorre riflettere sulla natura della successione nel processo, ai sensi dell' articolo 110 c.p.c. , norma che sia in dottrina che in giurisprudenza è oggetto di una duplice lettura. 4.1.2.1. - La prima considera che l' articolo 110 c.p.c. , secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione così nnumero 10065/03 e 9357/92, rispettivamente, in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlata, e riguardo ad un'azione di disconoscimento della paternità, dovendosi escludere, in forza dell' articolo 246 c.c. , in caso di morte del genitore, la legittimazione di soggetti diversi da ascendenti e discendenti, la mancanza dei quali rende improseguibile l'azione da parte del collaterale dell'originario attore, ancorché ne sia erede . In senso analogo, si è affermato in altro precedente che quando oggetto della controversia sia lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta dopo la notificazione della sentenza di primo grado e durante la decorrenza del termine di cui all' articolo 325 c.p.c. , non dà luogo al fenomeno processuale della interruzione di tale termine, ma, determinando lo scioglimento del matrimonio per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio ancorché emessa, nell'ipotesi, su domanda congiunta dei coniugi , fa cessare la materia del contendere e rende inammissibile il gravame eventualmente proposto. Pertanto, qualora venga in contestazione che il matrimonio non si sia sciolto per divorzio, ma per la morte di uno dei coniugi intervenuta prima del passaggio in giudicato della decisione giudiziale, dovrà essere proposta apposita domanda, in primo grado, per l'accertamento della situazione controversa, non potendo la stessa essere formulata in un atto d'impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto così, numero 5664/96 contra, numero 9592/92 . Dunque, secondo detto orientamento, l' articolo 110 c.p.c. , regola la fattispecie della successione a titolo universale nel processo, così come l' articolo 111 c.p.c. , disciplina quella della successione a titolo particolare. Pertanto, ove la successione ereditaria non contempli il trasferimento anche del diritto controverso, per la natura personalissima del diritto, neppure la legittimazione ad agire o contraddire si trasferisce all'erede, che non può essere considerato giusta parte sol perché tale ad altri e non contesi effetti. La conseguenza è che il giudizio diviene non proseguibile e, specularmente, insuscettibile di riassunzione, questa non potendo attingere ad altro se non, appunto, ad una declaratoria d'improseguibilità del processo. 4.1.2.2. - Il secondo indirizzo intende l'articolo 110 c.p.c., come deputato essenzialmente a ripristinare la necessaria bilateralità del rapporto processuale, venuta meno a seguito della morte della persona fisica, con la conseguenza che la legitimatio ad processum si trasmette all'erede indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale e dal trasferimento mortis causa della posizione soggettiva inerente. Ne deriva che, escluso quest'ultimo effetto in base alle norme di diritto sostanziale che vi presiedono, il processo può essere proseguito dall'erede o riassunto nei confronti di lui, ma è destinato a concludersi in rito, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. In questo senso, si è affermato che avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, e ammissibile l'appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere nella causa di divorzio, ormai priva di oggetto, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno, per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell' articolo 149 c.c. nel giudizio d'impugnazione, gli eredi della parte deceduta sono legittimati processuali ex articolo 110 c.p.c. , in qualità di successori universali della parte deceduta, anche se ad essi non sia trasmesso o non sia trasmissibile il diritto controverso numero 16801/09 conforme, numero 1079/21 . Tale orientamento ha quale principale conseguenza che gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione numero 779/97 conforme, 8452/95 . 4.1.3. - Quest'ultimo indirizzo è da preferire, non solo perché maggiormente conforme alla lettera dell' articolo 110 c.p.c. , che regola la successione nel processo e non nel diritto che ne forma l'oggetto sostanziale, ma anche in quanto presenta l'indiscutibile vantaggio di consentire alla parte che ne abbia interesse di ottenere comunque una pronuncia conclusiva del giudizio, anche nel caso in cui - come nella specie - non vi sia stata successione nella situazione soggettiva sostanziale. Lì dove, per contro, l'improseguibilità, configurandosi quale effetto automatico non mediato dall'accertamento e dalla pronuncia dichiarativa del giudice, questa essendo essenzialmente iterativa di un effetto già prodottosi, pone la parte che, ciò non di meno, riattivi il processo, in condizioni di doverne risponderne verso l'altra, esponendosi così alla possibile condanna alle spese in applicazione del principio di causalità. 4.1.4. - Nello specifico, il giudice d'appello mostra di aver - condivisibilmente - ritenuto necessario il ripristino della bilateralità del rapporto processuale al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ma è incorso in errore allorché da tale effetto, derivante dall'estinzione della sanzione per la morte dell'opponente, non ha tratto la logica conseguenza, ossia che l'erede, sebbene parte processuale nei cui confronti legittimamente è stata emessa la pronuncia in rito, non può rispondere delle spese del giudizio, poiché egli non è succeduto nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio. Ne consegue che, inapplicabile l' articolo 91 c.p.c. , per difetto sia di soccombenza sia di responsabilità preprocessuale, il carico delle spese resta regolato dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 8, comma 1, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie. 5. - La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio quanto al capo relativo alle spese. 6. - Sussistono giusti motivi, attesa la sia pur parziale novità della questione, per dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese. Dichiara irripetibili le spese di cassazione.