Si deve annullare la delibera dell’assemblea di Condominio nel caso ci sia un difetto di ricezione dell’avviso di convocazione

Accolta dal Tribunale di Roma la richiesta di una condomina che richiedeva l’annullamento dell’assemblea di Condominio per difetto di ricezione dell’avviso di convocazione.

Un Condominio veniva citato in giudizio da una donna chiedendo in via preliminare l'annullamento della delibera condominiale per la violazione delle forme di convocazione. Secondo la condomina la violazione commessa era quella riguardante la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale. La domanda della parte attrice è stata accolta. Nel caso in esame infatti, il Condominio non ha assolto tale onere probatorio, limitandosi a produrre copia della raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile. Ricorda il Tribunale di Roma che in materia di Condomino si debba sempre fare riferimento all'articolo 1136 c.c. secondo il quale l'assemblea non può deliberare se non verifica che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione e pertanto ogni condomino ha il diritto di essere messo nelle condizioni di farlo, ricevendo l'avviso di convocazione nel termine previsto. Non solo poi l'avviso deve essere inviato, ma anche ricevuto dal condomino Cass. numero 5769/1985 . A tal proposito il Tribunale ha anche rammentato che dal 2011, grazie al processo di liberalizzazione del mercato postale, l'avviso di convocazione dell'assemblea di Condominio può avvenire anche tramite servizio postale privato. Nel caso di specie, però la raccomandata era stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità. Tale notifica, dunque, deve considerarsi nulla e non in grado di comprovare l'effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell'avviso di convocazione. Pertanto, la delibera assembleare deve essere annullata per difetto di ricezione dell'avviso di convocazione della stessa.

Giudice Corbo Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora omissis conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Condominio Via omissis per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1 in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della delibera condominiale del 19 gennaio 2018 per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come meglio specificati nel corpo dell'atto 2 in via principale e nel merito annullare la delibera condominiale del 19 gennaio 2018, in quanto convocata in violazione delle forme previste dall'articolo 66, comma 3, disp. att. c.c.”. Instauratasi la lite, si costituiva il Condominio Via omissis chiedendo “in via principale ed assoluta, accertata l'assoluta infondatezza delle eccezioni e deduzioni tutte proposte per le ragioni indicate in narrativa, rigettare la domanda di parte attrice con conseguente condanna della medesima parte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. La causa, istruita in via meramente documentale, all'udienza del 03.12.20 veniva dal giudice trattenuta in decisione assegnando alle parti termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive. Tanto premesso, la domanda deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. L'attrice impugna la delibera del 19 gennaio 2018 lamentando di non aver ricevuto la convocazione per la relativa assemblea. Sul punto va ricordato che, in materia di condominio, la disposizione di cui all'articolo 1136 co. VI c.c. –secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione – comporta che ogni condomino ha diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di farlo ricevendo l'avviso di convocazione nel termine indicato dall'articolo 66 disp. att. c.c., se non è previsto un termine pattizio maggiore Cass. 22.11.1985, numero 5769 il vizio derivante dall'omessa convocazione, incidendo sulla corretta formazione della volontà collegiale, comporta l'annullabilità della delibera, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 4806/2005 , e la prova dell'avvenuta convocazione entro tale termine spetta al condominio. Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito Cass. numero 5769/1985 , proprio alla luce della ratio della norma, che mira ad assicurare la conoscenza, o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno. Il Condominio non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a produrre la copia di una raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile. Si deve evidenziare che d.lgs. 58/2011 affida, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale , cioè a omissis Spa, i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890, e successive modificazioni ed i servizi inerenti le notificazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, cioè il Codice della Strada. Per quanto riguarda, invece, le raccomandate inviate dagli operatori postali privati, va riconosciuta l'equivalenza giuridica rispetto a quelle inviate da omissis in quanto, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. numero 261/1999, le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale Cass. numero 2886 del 22 gennaio 2014 . Il d.lgs. 58/2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale, consentendo ai fornitori di servizi postali privati la possibilità di raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali fino a due chili. Pertanto, gli operatori postali privati che siano in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale rilasciate dal Ministero dello Sviluppo economico possono fornire i servizi di cui al titolo abilitativo conseguito e non compresi tra quelli riservati, in esclusiva, a omissis , come sopra specificati sul punto, tuttavia, nel caso di specie, non vi sono state specifiche contestazioni . Per tali ragioni, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può essere inviato dall'amministratore di condominio, o dai condòmini autoconvocatisi, anche tramite servizio postale privato. Bisogna però distinguere, anche alla luce dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità se l'atto viene consegnato al portiere che si “dichiara” addetto alle notifiche, l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad indicare che ha effettuato ricerche sulle persone incaricate a ricevere l'atto è necessario e sufficiente che egli indichi nella relata che il portiere si è dichiarato addetto alla ricezione qualora, il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto quale specificamente “addetto” alle notifiche, dichiarandosi incaricato dal destinatario di tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario procedente, ricorre la presunzione legale iuris tantum della qualità dichiarata. Detta presunzione abbisogna, per essere vinta, di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza della prova in discorso comporta l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'articolo 139 c.p.c. e non di quella speciale, fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione al portiere o al vicino. Solo in caso di notifica a mani del “portiere” che riceva l'atto in tale sua qualità e senza uno specifico incarico del destinatario, come nel caso di specie, invece, è richiesta l'indicazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. Cass. civ. sent. numero 366/2005 sent. numero 11882/2002 sent. numero 14191/2000 sent. numero 5706/1999 . Ebbene nel caso di specie, la raccomandata è stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità. Non compaiono, tuttavia, note in ordine alla ricerca e al mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. Tale notifica, dunque, in assenza di tali presupposti, deve considerarsi nulla e non in grado di comprovare l'effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell'avviso di convocazione. Per tali ragioni, la delibera va annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Condanna il Condominio a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 630,00 per esborsi comprensivi di contributo unificato e spese di mediazione , € 2.980,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario al 15 % per spese generali.