Questo quanto deciso della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso azionato da un Condominio nei confronti dell’ex coniuge del proprietario di un appartamento di uno stabile di Bari per la riscossione delle spese condominiali.
Un Condominio di Bari proponeva ricorso per Cassazione per una causa riguardante la ripartizione delle spese condominiali. Nella vicenda presa in esame dai Giudici, il Tribunale di Bari aveva accolto l'Appello di una donna, quale mera assegnataria della casa familiare, avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei confronti dell'appellante per il pagamento delle spese condominiali. Il Tribunale pugliese aveva ritenuto fondato l'Appello relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la donna mera assegnataria della casa familiare, di proprietà invece del suo ex marito. Pertanto, il Condominio proponeva ricorso per Cassazione, dichiarato poi inammissibile. La decisione di secondo grado si basava sull'assunto che le deliberazioni assembleari con le quali vengono ripartite le spese di un Condominio siano azionabili soltanto nei confronti dei condomini, essendo gli unici legittimati a partecipare all'assemblea e avendo il relativo diritto di voto. Ricorda infatti il Collegio che «il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori … , in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche a terzi, è … un diritto personale di godimento “sui generis”, sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell'amministratore condominiale … volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune, restando esclusa un'azione nei confronti dell'assegnatario della singola unità immobiliare» Cass. numero 11096/2022, numero 13603/2004 e numero 20448/2014 . A supporto della decisione, la Corte di Cassazione ha affermato che «l'amministratore ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto di godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis». Alla luce di questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.
Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Il omissis ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza numero 2641/2021 del Tribunale di Bari, pubblicata il 6 luglio 2021. 2. Resiste con controricorso Q.A.M 3. Il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto da Q.A.M. avverso la sentenza numero 38/2020 del Giudice di Pace di Putignano, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei confronti dell'appellante per il pagamento delle spese condominiali. Il Tribunale di Bari ha ritenuto fondato il motivo di appello di Q.A.M. relativo al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie avanzate dal Condominio, essendo l'appellante mera assegnataria della casa familiare - di proprietà esclusiva del coniuge - a seguito di separazione personale. Il giudice di secondo grado ha osservato che le deliberazioni assembleari con cui vengono ripartite le spese condominiali sono azionabili soltanto nei confronti dei soggetti condomini, in quanto unici legittimati a partecipare all'assemblea medesima esercitando il diritto di voto. Precisava ulteriormente il giudice del gravame che il soggetto assegnatario della casa coniugale acquista un semplice diritto di godimento sul bene il che impedirebbe peraltro l'applicabilità del disposto dell'articolo 67 disp. att. c.c., u.c. , inidoneo a far gravare sull'assegnatario medesimo l'obbligo di pagamento delle spese condominiali. Secondo il Tribunale, il principio per cui le spese condominiali concernenti la casa familiare oggetto di provvedimento di assegnazione restano a carico dell'assegnatario spiega i propri effetti solo nei rapporti interni tra i coniugi, senza rivestire rilevanza alcuna nei confronti del condominio. Il Tribunale ha perciò riformato la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo intimato dal Condominio, che è stato altresì condannato a rimborsare le spese processuali del doppio grado di giudizio. 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 1 , il presidente ha fissato l'adunanza della Camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. 5. Devono in primo luogo essere superate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. Quanto al presunto vizio della delibera assembleare di autorizzazione al promovimento del ricorso per cassazione del 31 agosto 2021, l'eccezione è per molti versi priva di fondamento 1 al fine di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'amministratore per riscuotere i contributi occorrenti per le parti o i servizi comuni, ai sensi dell'articolo 1130 c.c., numero 3 , non occorre l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex articolo 1131 c.c., commi 2 e 3 2 la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale, da far valere a norma dell'articolo 1137 c.c., e nel termine perentorio ivi previsto 3 in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo a partecipare all'assemblea, nè, quindi, la legittimazione a lamentare l'annullabilità della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. Quanto alla dedotta mancanza dell'esposizione sommaria ex articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 3, risultano nel ricorso sufficientemente narrati i fatti sostanziali e processuali della vicenda, quanto meno nei limiti funzionali alla comprensione dei motivi nonché alla verifica della pertinenza e fondatezza delle censure proposte. 6. Il primo motivo del ricorso del omissis denuncia la nullità della sentenza per l'asserita violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, e dell'articolo 111 Cost., in quanto la motivazione della pronuncia impugnata dovrebbe ritenersi meramente apparente. Il secondo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 1104 e 1123 c.c., dell'articolo 63 disp. att. c.c., nonché dei principi e delle norme che disciplinano il condominio . La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esclusa dall'obbligo di pagamento delle spese condominiali l'assegnataria della casa familiare. Viene altresì ravvisata la contraddittorietà del contegno processuale di Q.A.M., la quale, pur affermandosi non condomina, ha proceduto in corso di lite, come in distinti giudizi, ad eccepire vizi delle delibere assembleari e delle tabelle millesimali. Il terzo motivo allega contestualmente la violazione e falsa applicazione degli articolo 1104,1123 e 1218 c.c., dell'articolo 63 disp. att. c.c., e dei principi e norme che regolano la comunione e il condominio , nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si ribadisce che l'assegnatario deve ritenersi soggetto sul quale incombono le spese relative alla manutenzione e all'uso del bene e si richiamano le statuizioni rese nei procedimenti di separazione e di divorzio. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 1104,1123 e 1218 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Si lamenta la mancata considerazione di una raccomandata datata 1 ottobre 2015, che avrebbe avuto valore pienamente confessorio della posizione di obbligata verso il Condominio della signora Q. nel medesimo senso avrebbe deposto un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da quest'ultima nei confronti del condominio e che si è concluso con esito sfavorevole per la sig.ra Q. come risulta dalla relativa consulenza che è agli atti del procedimento di primo grado . I primi quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili, non superando lo scrutinio ex articolo 360 bis c.p.c., numero 1. La sentenza del Tribunale di Bari contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione adottata. Secondo costante orientamento di questa Corte, l'amministratore del condominio ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli articolo 1118 e 1123 c.c., e dell'articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un'azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare contro il quale può invece agire in risoluzione il locatore, ove si tratti di oneri posti a carico del locatario sulla base del rapporto contrattuale fra loro intercorrente , tant'è che si afferma risolutivamente che di fronte al condominio esistono solo i condomini Cass. 25 ottobre 2018, numero 27162 Cass. 9 dicembre 2009, numero 25781 Cass. 3 febbraio 1994, numero 1104 . Per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è, quindi, passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede Cass. 25 ottobre 2018, numero 27162 Cass. 9 ottobre 2017, numero 23621 . Non ha alcun rilievo, perciò, quanto il ricorrente sostiene ancora nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, secondo cui agli occhi del Condominio si era determinato il giustificato convincimento che le due situazioni assegnataria e condomina coincidano questa argomentazione contrasta con quanto questa Corte sostiene univocamente a far tempo almeno dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 5035 del 2002. Ora, è corretto affermare che, per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile per esempio, spese di manutenzione straordinaria Cass. 24 luglio 2000, numero 9689 . L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare , spese che, - in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - vanno a carico del coniuge assegnatario Cass. 22 febbraio 2006, numero 3836 Cass. 19 settembre 2005, numero 18476 Cass. 30 luglio 1997, numero 7127 Cass. 3 giugno 1994, numero 5374 . Il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti , in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche ai terzi, è tuttavia un diritto personale di godimento sui generis Cass. Sez. Unite 26 luglio 2002, numero 11096 Cass. Sez. Unite 21 luglio 2004, numero 13603 Cass. Sez. Unite 29 settembre 2014, numero 20448 , sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell'amministratore condominiale - ai sensi dell'articolo 1123 c.c., dell'articolo 1130c.c., numero 3, e dell'articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 - volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dell'assegnatario della singola unità immobiliare. Nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, il ricorrente, assumendo che i principi affermati, ad esempio, nella richiamata sentenza numero 18476 del 2005 smentiscono clamorosamente la proposta del relatore, dimostra di confondere il profilo del rapporto corrente tra l'assegnatario della casa familiare e il proprietario dell'immobile assegnato ed il diverso profilo del rapporto corrente tra condominio e condomino tenuto al pagamento dei contributi. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis . Va poi aggiunto, con riguardo al quarto motivo di ricorso, che l'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . La censura è invece formulata senza rispettare le previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, e dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, in quanto il ricorrente non indica il dato , testuale o extratestuale, da cui i fatti lettera raccomandata e provvedimento di ATP risultano esistenti, il come e il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti nè la loro decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa nella specie, titolarità del diritto di condominio della unità immobiliare sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., in ordine alla mancata compensazione delle spese conseguente al rigetto del motivo di appello sub C . Anche questo motivo è inammissibile, essendo pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, numero 14989 . Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.