Cade l’accusa nei confronti dell’uomo finito sotto processo a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri. Impossibile, visto il contesto, sostenere che egli abbia utilizzato la propria pistola nei pressi di un centro abitato. Impossibile, secondo i Giudici, anche ipotizzare un pericolo per la pubblica incolumità.
Nessuna condanna per l'appassionato di armi che improvvisa una sorta di poligono di tiro all'aperto nell'appezzamento di terreno di proprietà della suocera. Irrilevante il fatto che egli abbia sparato diversi colpi con la propria pistola a poca distanza da una strada rurale. A far finire sotto accusa l'uomo è il controllo effettuato dai carabinieri a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini in merito ad alcuni colpi di arma da fuoco registrati in una frazione in provincia di Grosseto. Il quadro probatorio, fondato soprattutto sul resoconto fornito dai militari dell'Arma, è ritenuto inequivocabile dai giudici del Tribunale, i quali condannano l'uomo per il reato di «esplosioni pericolose», avendo egli nell'aprile del 2019 «sparato, senza licenza e nelle adiacenze di un luogo abitato, diversi colpi di arma da fuoco con una pistola». I Giudici sottolineano che l'uomo, «titolare di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo», era stato sorpreso ad «esercitarsi con una pistola , di sua proprietà e regolarmente denunciata, all'interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera, dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio». E ciò consente, sempre secondo i giudici, di escludere che «nell'occasione l'uomo abbia svolto l'attività ludico-sportiva in condizioni di massima sicurezza», poiché «l' area di tiro predisposta – sebbene collocata all'interno della proprietà della suocera – era, di fatto, aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona». In sostanza, «chiunque si sarebbe potuto avvicinare all'area degli spari con le relative pericolose conseguenze», spiegano i giudici del Tribunale, i quali aggiungono che «l'area dove l'uomo si era esercitato era collocata nelle adiacenze della abitazione della suocera, con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all'area di tiro ed essere così attinto dai colpi». Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l'uomo prova a fornire una lettura diversa dell'episodio. In questa ottica egli sottolinea che il suo cliente «si è recato, il giorno dell'evento, nel campo recintato posto nelle vicinanze della casa rurale della suocera ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza ai lati c'erano cataste di legna ed egli ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera». Impossibile , sostiene il legale, parlare di «centro abitato», come previsto dal Codice Penale in merito al reato di «esplosioni pericolose», e, allo stesso tempo, impossibile ipotizzare l'esistenza di un « concreto pericolo per la pubblica incolumità». La linea difensiva convince appieno i Giudici della Cassazione. I magistrati ricordano, in premessa, che il Codice Penale prevede che «la condotta» meritevole di sanzione – «lo sparo effettuato da un'arma da fuoco», in questo caso – «sia compiuta in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa». Invece, nell'episodio verificatosi in provincia di Grosseto è palese, rilevano i giudici, che «i colpi di pistola sono stati esplosi in campagna, in un luogo posto in prossimità di una strada rurale», e quindi «non in uno dei luoghi indicati» dal Codice Penale. Allo stesso tempo, dal quadro probatorio non è possibile evincersi che il fatto «abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato», ossia «la vita e l'incolumità fisica riferibili ad un numero indeterminato di persone». Impossibile, quindi, la condanna nei confronti dell'uomo, che ha anche il diritto, concludono i Giudici, di ottenere la restituzione della pistola che gli era stata confiscata dopo l'intervento dei carabinieri.
Presidente Bricchetti – Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato F.M. colpevole del reato di cui all' articolo 703 c.p. , per avere, senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco il giorno 22 aprile … in … con la stessa sentenza il Tribunale ha invece assolto il F. dalla imputazione di avere portato illegalmente in luogo la pistola cal. 22 B.B., con matricola numero omissis , perché il fatto non sussiste e ha infine ordinato la confisca della stessa arma. 2. In particolare il Tribunale ha osservato che poteva ritenersi pacifico che il F. , titolare di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, il 22 aprile … si stava esercitando con la sopra indicata pistola, di sua proprietà e regolarmente denunciata, all'interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera sito in … , frazione di omissis , dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio. I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco, avevano individuato il punto in cui l'imputato si stava esercitando con la pistola poco prima del loro arrivo ed avevano rinvenuto due bossoli calibro 22 sul terreno. 2.1. Il Giudice ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che, nell'occasione, il F. abbia svolto l'attività ludico sportiva in condizioni di massima sicurezza ritenendo che l'area di tiro predisposta - sebbene collocata all'interno della proprietà della suocera - di fatto era aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona in modo tale che chiunque si sarebbe potuto avvicinare all'area degli spari con le relative pericolose conseguenze inoltre, l'area dove l'imputato si era esercitato era nelle adiacenze della abitazione della suocera con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all'area di tiro ed essere così attinto dai colpi. 2.2. Il Tribunale ha invece pronunciato assoluzione rispetto all'altra imputazione non essendo stato dimostrato il porto in luogo pubblico dell'arma. 3. Avverso tale sentenza F.M. , per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , la illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento ai fatti accertati in dibattimento e comunque indiscutibili a conferma che l'imputato il giorno dell'evento i si è recato nel campo recintato poste nelle vicinanze della casa rurale della suocera ii ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza iii a suoi lati c'erano cataste di legna e ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera. 3.2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell' articolo 703 c.p. , considerato che tale norma incriminatrice è relativa al centro abitato, mentre il luogo dei fatti tale non è come confermato dalle testimonianze della suocera e del giardiniere sig. F. . 3.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , la decisione per violazione dell' articolo 703 c.p. , e dell'articolo 3 del codice della strada D.Lgs. numero 30 aprile 1992, numero 285 per avere dato una erronea definizione del concetto di centro abitato che è comunque distinto e differente rispetto al luogo abitato. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato articolo 703 c.p. , in quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie. 3.5. Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , e articolo 703 c.p. , la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso. 3.6. Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all' articolo 703 c.p. . 3.7. Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti è aperta alla caccia. 3.8. L'ottavo motivo censura, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b e dell' articolo 703 c.p. , il travisamento dei fatti e 1 erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi. 3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell'arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi del L. numero 152 del 22 maggio 1975, articolo 6 . Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. La contravvenzione prevista dall' articolo 703 c.p. , richiede che la condotta nella specie, lo sparo effettuato da un'arma da fuoco sia compiuta in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa . 2.1. Nel caso in esame, i colpi di pistola sono stati esplosi in campagna , in luogo posto in prossimità distanza non meglio precisata di una strada rurale non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice. Nè dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato la vita e l'incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti cfr. Cass. I, 22.9.2006, numero 37384 , Rv. 235082 . 3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste consegue la revoca della confisca dell'arma con restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca la confisca dell'arma e dispone la restituzione della stessa all'avente diritto.