Ai dipendenti pubblici le spese legali sono rimborsabili solo nel caso in cui sia stata accertata la loro innocenza

Il TAR per la Regione Lazio ha deciso su un ricorso avente ad oggetto la restituzione delle spese legali sostenute da un dipendete pubblico per un procedimento penale a suo carico.

Con sentenza dello scorso febbraio, il TAR della Regione Lazio decideva sul ricorso proposto da un militare avente ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute nel corso di un lungo procedimento penale. Il TAR laziale ha innanzitutto specificato che «le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità». Infatti, nel caso di spese legali sostenute da un dipendente pubblico, il diritto al rimborso è previsto quando non sussistano conflitti di interesse. Nello specifico il suddetto diritto al rimborso, per essere restituito, deve presupporre che costituisca manifestazione del principio generale di difesa, ossia idoneo a tutelare l'interesse del dipendente pubblico, nonché l'immagine dell'amministrazione per conto della quale abbia agito. La ratio che regola il rimborso delle spese, è quella di «evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere», occorrendo pertanto uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio. Alla luce di queste considerazioni, il TAR per la Regione Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte respinto.

Presidente Panzironi – Estensore Mangia Fatto e diritto 1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 gennaio 2013, il ricorrente - in qualità di 1° Maresciallo Lgt. dell' omissis , in congedo - chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, e, conseguentemente, la declaratoria del suo diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa di un complesso e lungo procedimento penale, conclusosi con la sentenza numero 491 del 19 marzo 2007 del Tribunale Penale di Roma. In particolare, il ricorrente espone quanto segue - “veniva tratto a giudizio avanti” il su indicato Tribunale per rispondere dei capi di imputazione riassuntivamente qualificabili in “- omissis -” capi G-H-L-M-N , “- omissis -” capi O-P-Q e “- omissis -” capi R-S-T-U-V-Z , “il tutto avvenuto con riferimento a vari episodi” risalenti all'epoca in cui il predetto “rivestiva la - omissis -” - con sentenza numero 491 del 19 marzo 2007 il GUP lo assolveva per le imputazioni di cui ai capi R-S-T-U, per i capi O-P-Q in quanto ritenuti assorbiti nei precedenti, e, ancora, per le imputazioni di cui ai capi V-Z-G-H-I-L-M-N per insufficienza di prove - passata in giudicato tale sentenza, presentava domanda di rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'articolo 18 legge numero 135 del 1997 - tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione con il provvedimento in epigrafe, in ragione del rilievo che “dai fatti oggetto del processo penale emergono elementi di responsabilità i quali, al contempo, non sono sufficiente a sostenere l'accusa in giudizio”. Avverso tale provvedimento di rigetto e, dunque, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso in trattazione il ricorrente – dopo avere posto in evidenza che la sentenza emessa nei suoi confronti è da ritenersi “di piena assoluzione” a differenza di quanto disposto dal giudice penale per gli altri imputati - insorge, deducendo i seguenti motivi di diritto PALESE CONTRADDITTORIETA' CON LA SENTENZA DEL GUP numero 491 DEL 2007, atteso che l'espressione “non vi è sufficiente prova che abbiano commesso i fatti” riguarda solo una parte dei capi di imputazione G-H-I-L-M-N-V-Z , cioè otto capi su 15, e, comunque, per gli stessi capi, “contestati anche agli altri imputati, è stata dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione”. Tenuto poi conto che le contestazioni di cui ai capi G-H-I-L-M-N-V-Z avevano “quale presupposto i fatti contestati ai capi A-B-C-D-E-F”, deve ancora rilevarsi che “nessuna delle contestazioni di riferimento” gli è stata contestata, sicché la decisione assunta è sicuramente basata su rilievi erronei, risultando estesa a capi di imputazione per i quali lo stesso GUP “aveva emesso una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste”. < < A tutto voler concedere … il diniego di rimborso doveva riguardare solo quella parte dei capi di imputazione, in ordine ai quali la sentenza assolutoria poteva ritenersi “dubitativa”> > . EVIDENTE CONTRADDITTORIETA' CON LA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA DEL GUP, in quanto un'attenta analisi di tutta la motivazione della sentenza in esame doveva portare a concludere per una totale inesistenza di prove “e non già per la esistenza di prove, ritenute non sufficienti”. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO SU CUI IL PROVVEDIMENTO SI FONDA, in ragione della palese insussistenza di “aspetti” utili a configurare un “conflitto di interessi” rectius “una accertata responsabilità penale” “una responsabilità di tipo disciplinare” . CONTRADDITTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO E DEL PARERE ESPRESSO DALLA AVVOCATURA DELLO STATO, CON ANALOGA FATTISPECIE, RELATIVAMENTE AD ALTRA SENTENZA DEL GUP la numero 2783 del 2006 . In conclusione, il ricorrente chiede che il provvedimento impugnato sia dichiarato “nullo ed illegittimo” e, comunque, agisce perché questo Tribunale disponga l'annullamento dello stesso, “accertando conseguentemente il” suo “diritto ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti dal medesimo per la propria difesa nel procedimento penale, secondo il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma”. Con atto depositato in data 8 febbraio 2013 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – il successivo 14 ottobre 2021 – ha prodotto una memoria, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto - il GUP ha disposto nei confronti del ricorrente il “non luogo a procedere” per i reati di “- omissis -” e di “- omissis -” in quanto “assorbiti in quelli di cui alle imputazioni per - omissis -” estinte per intervenuta prescrizione e “perché non vi è sufficiente prova che l'imputato abbia commesso i fatti di cui agli altri capi di imputazione” - a seguito dell'istanza di rimborso inoltrata dal ricorrente “per l'importo complessivo di euro 18.608,54 pro capite come da fattura redatta dall'avv. -OMISSIS-e nota spese relativa all'attività processuale svolta nell'interesse dei due coimputati” sig. - omissis -l'Avvocatura dello Stato ha espresso parere sfavorevole con nota numero 211963P del 24 giugno 2010, “poiché, nel caso di specie, risultavano elementi di responsabilità e non vi erano sufficienti motivi per sostenere l'accusa in dibattimento” - a seguito della conferma di tale parere con nota del 18 febbraio 2012, il Ministero adottava il provvedimento gravato - ciò detto, il gravame è da ritenersi infondato, in quanto l'articolo 18 del decreto legge numero 67 del 1997 condiziona per il riconoscimento del diritto “la verifica della conclusione del giudizio di responsabilità con sentenza o provvedimento che escluda responsabilità del dipendente” e, nell'ipotesi in trattazione, “non è stata pronunciata alcuna sentenza assolutoria a favore dello - omissis - - ribadito che l'articolo 18 in esame si pone come < < disposizione sostanzialmente ricognitiva del principio generale … secondo il quale chi agisce “diligentemente” nel perseguimento di interessi altrui – ed in particolare dei fini pubblici – non deve sopportare le conseguenze svantaggiose o dannose che derivano a causa dell'attività svolta”, è, peraltro, evidente “che l'operato dell'imputato in sede penale è risultato tutt'altro che conforme alle norme di diligenza e di buona amministrazione” e, anzi, configura “un'ipotesi di conflitto di interessi” - in sintesi, non corrisponde al vero che la sentenza del GUP “abbia escluso ogni responsabilità dello - omissis -” e la mancata attivazione in sede disciplinare è stata determinata esclusivamente dal decorso del termine fissato dalla legge per l'avvio del procedimento. A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi e di richieste di passaggio in decisione ad opera delle parti in causa, all'udienza di smaltimento del 10 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 2. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al rimborso delle spese legali, formulata dal ricorrente, atteso che il sindacato del giudice amministrativo in materia investe – sempre e comunque – la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e non si estende, quindi, all'accertamento di per sé della spettanza del beneficio. In linea con numerose decisioni, anche recenti, del Consiglio di Stato cfr. Sez. IV, numero 8139/2019 numero 8144/2019 , si ribadisce, infatti, che l'articolo 18 del decreto legge numero 67 del 1997, come convertito nella legge numero 135 del 1997, “attribuisce un peculiare potere valutativo all'Amministrazione con riferimento all'an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano tali presupposti – se siano congrue le spese di cui si è chiesto il rimborso – con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, numero 1266 Sez. IV, 8 luglio 2013, numero 3593 ”. Preso atto di ciò e, segnatamente, della “presenza di un potere valutativo dell'Amministrazione”, in applicazione dei principi generali “la posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo pur se è stata talvolta definita come di ‘diritto condizionato' all'accertamento dei relativi presupposti Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, numero 6194 Sez. VI, 21 gennaio 2011, numero 1713 ” cfr. C.d.S., nnumero 8139 e 8144 del 2019, già cit. . Da ciò necessariamente consegue che gli atti di cui si discute sono esclusivamente sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità, limitatamente ai vizi di “errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità e per violazione delle norme di settore”, con l'ulteriore doverosa precisazione che, “qualora il diniego totale o parziale di rimborso risulti illegittimo, il suo annullamento” comporta l'obbligo per l'Amministrazione di ripronunciarsi sulla questione, “in sede di emanazione degli atti ulteriori” e non certo il potere del giudice di definire autonomamente la controversia . In conclusione, la domanda di accertamento del diritto è inammissibile. 3. Ciò detto, è da valutare l'azione di annullamento del decreto con cui, in data 12 novembre 2012, il Ministero della Difesa – tenuto conto dei pareri sfavorevoli resi dall'Avvocatura Generale dello Stato con note del 24 giugno 2010 e del 18 febbraio 2011 – ha rigettato l'istanza di rimborso delle spese legali presentata il 22 luglio 2008 dal ricorrente. L'azione in esame è infondata e, pertanto, va respinta. 3.1. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che, ai sensi del già menzionato articolo 18, comma 1, del decreto legge numero 67 del 1997, come convertito nella legge numero 135 del 1997, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”. Per quanto riguarda i presupposti indefettibili per l'applicazione dell'articolo 18, si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo cfr., ex multis. C.d.S., Sez. IV, numero 8139 e 8144 del 2019, già cit. . Tali presupposti sono ordinariamente identificati con i seguenti a la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente b la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Quanto alla pronuncia definitiva sull'esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando - in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell'articolo 18 - sia stato applicato l'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, numero 4176, cit. Ad. Genumero , 29 novembre 2012, numero 20/13 Sez. IV, 21 gennaio 2011, numero 1713, cit. . L'articolo 18, invece, non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell'estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, numero 4176, cit. Sez. VI, 2005, numero 2041 . Oltre alla pronuncia del giudice che espressamente abbia escluso la responsabilità del dipendente, l'articolo 18 ha disciplinato un ulteriore presupposto per la spettanza del beneficio, e cioè la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali l'articolo 18 si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse della Amministrazione e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il ‘nesso di immedesimazione organica' . Tale connessione sussiste - sia pure in modo peculiare - qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l'assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di - omissis -, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una - omissis - . Sotto tale profilo, l'articolo 18 tutela senz'altro - col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale - esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato. Qualora in tali casi il giudice penale disponga il proscioglimento del dipendente statale, non rileva pertanto la natura attiva od omissiva della condotta oggetto della contestazione, perché ciò che conta è l'accertamento da parte del giudice penale dell'estraneità del dipendente ai fatti contestati, nonché il carattere diffamatorio o calunnioso delle dichiarazioni altrui. A parte l'ipotesi del coinvolgimento del dipendente estraneo ai fatti, ma vittima di una illecita condotta altrui, quanto alla “connessione” tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte estrinsecatesi in atti o comportamenti che di per sé siano riferibili all'Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l'imputazione dei relativi effetti Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, numero 3427 Sez. IV, 5 aprile 2017, numero 1568 Sez. IV, 26 febbraio 2013, numero 1190 la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all'adempimento dei suoi fini istituzionali. L'articolo 18 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per l'aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva , e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “in occasione” dell'attività lavorativa Cass., 3 gennaio 2008, numero 2 Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, numero 1154 Sez. III, 8 aprile 2016, numero 1406 Sez. IV, 26 febbraio 2013, numero 1190 Sez. IV, 14 aprile 2000, numero 2242 o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, numero 1190 . Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che a di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, numero 3427 b sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e “in occasione” dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, numero 3026 Sez. lav., 6 luglio 2018, numero 17874 Sez. lav., 3 febbraio 2014, numero 2297 Sez. lav., 30 novembre 2011, numero 25379 Sez. lav., 10 marzo 2011, numero 5718 Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, numero 1816 Sez. III, 2013, numero 4849 Sez. IV, 26 febbraio 2013, numero 1190 , ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell'ambiente di lavoro Cons. Stato, Sez. V, 2014, numero 6389 Sez. II, 15 maggio 2013, numero 3938/13 , o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l'accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all'esito del giudizio non sia stata qualificata come reato c sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, numero 2055 Sez. IV, 4 settembre 2017, numero 4176, cit. Sez. IV, 2013, numero 1190 Sez. IV, 2012, numero 423 . Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese - per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio - è quella di “evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere” occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, numero 2735 Sez. IV, 11 aprile 2007, numero 1681 e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio commesso per la qualità di dipendente dello Stato . In materia non rilevano di per sé le disposizioni del codice civile sul contratto di mandato, proprio perché l'articolo 18 sopra riportato ha indicato i presupposti – sostanziali e procedimentali – indefettibili per la spettanza del rimborso. 3.2. Tenuto conto dei principi sopra evidenziati, le censure formulate sono infondate. Il Collegio non ravvisa, infatti, dubbi e/o perplessità nell'affermare che - non risulta essere stata accertata la totale assenza di responsabilità del ricorrente - le condotte contestate in sede penale allo stesso ricorrente non hanno riguardato un atto o un comportamento posto in essere dal militare nel corso dello svolgimento del servizio e imputabile alla Amministrazione di appartenenza. Come si trae dalla sentenza del Tribunale di Roma, nella specie i fatti contestati al ricorrente riguardavano la partecipazione di quest'ultimo ad un “sistema - omissis -ldino”, concernente “- omissis - ”, atte a configurare numerose imputazioni in particolare, falso, - omissis - e - omissis - , in relazione alle quali il GUP ha sì affermato che “per nessuno degli imputati la domanda di giudizio appare, allo stato e dato il tempo trascorso , giustificata” ma esclusivamente perché ha riscontrato l'applicabilità dei “più favorevoli termini prescrizionali introdotti dalla legge 251/05” e, dunque, ha accertato che la scadenza di tali termini era “abbondantemente maturata”, aggiungendo, ancora, la possibilità per gli - omissis - di una pronuncia “più favorevole…. dovendosi ritenere l'assorbimento nei reati di - omissis -e, soprattutto, di - omissis -” e affermando poi che “per quanto concerne il Cap.- omissis - già Capo Gestione del Denaro e l'Aiut. -- omissis - già Cassiere la pronuncia più favorevole si giustifica anche con riferimento agli altri reati diversi dagli- omissis - ai medesimi contestati, e ciò in conformità alle mansioni dagli stessi in concreto disimpegnate, che verosimilmente non consentivano loro di sindacare il merito di procedure che potevano sembrare, e sono apparse, regolari. L'esistenza di ambigui rapporti con il - omissis - che ad entrambi i suddetti imputati ha consegnato del denaro evidenzia tuttavia degli elementi di sospetto, che non consentono di andare al di là dell'applicazione dell'articolo 425, comma 3, del c.p.p. inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio ”, giungendo – in ultimo – a statuire, per quanto di rilevanza in questa sede, che “Visti gli articolo 424 e 425, commi 1 e 3, del c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di- omissis -e -- omissis -in ordine alle imputazioni loro ascritte, perché i fattoi di cui alle imputazioni di cui ai capi R, S, T ed U non sussistono in quanto assorbiti nei fatti di cui ai capi O, P e Q della rubrica, e perché non vi è sufficiente prova che abbiano commesso i fatti di cui agli altri capi di imputazione loro contestati”. Stante quanto riportato, in ragione dei principi sopra affermati la valutazione dell'Amministrazione, inerente all'esclusione della sussistenza dei presupposti di cui “all'articolo 18 della legge 25 maggio 1997, numero 135, in quanto dai fatti oggetto del processo civile emergono elementi di responsabilità”, non può che rivelarsi corretta, precisando – per completezza e, comunque, per fornire compiuto riscontro ai rilievi formulati – che - il tenore della sentenza emessa dal GUP non consente di convenire con il ricorrente circa l'accertamento da parte del giudice penale dell'“insussistenza dei fatti” di cui ai capi “O-P-Q-R-S-T-U” in relazione al predetto. Come già in precedenza rilevato, in tale sentenza è, infatti, dato leggere che “per nessuno degli imputati” - e, dunque, anche per il ricorrente – la “domanda di giudizio appare … giustificata” in ragione dell'abbondante maturazione dei termini di prescrizione. Nel prosieguo, si dà semplicemente conto di elementi atti a giustificare “una pronuncia più favorevole”, tra gli altri, per il ricorrente anche per i reati diversi dall'abuso di ufficio ma – in ogni caso – si riscontrano “elementi di sospetto, che non consentono di andare al di là dell'applicazione dell'articolo 425, comma 3, del c.p.p.” rubricato – come noto – “sentenza di non luogo a procedere” - è, dunque, lo stesso giudice penale a statuire – non l'inesistenza di prove, bensì - l'“inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio” tanto che la sentenza è emessa “visti gli articolo 424 e 425, comma 3, c.p.p.” - attesi i fatti contestati, la sussistenza di un conflitto di interessi si palesa – in verità – incontestabile - come posto in evidenza anche dalla difesa erariale, le condotte ascritte al ricorrente potevano essere oggetto di procedimento disciplinare il quale risulta non essere stato avviato esclusivamente a causa della decorrenza dei termini all'uopo prescritti , mentre la sentenza del GUP numero 2783 del 2006 era connotata da un ben diverso contenuto in quanto disposta nei confronti del sig. - omissis - “per non aver commesso il fatto” . 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso in parte va dichiarato inammissibile e in parte va respinto, ai sensi e nei termini di cui sopra. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, Sez. II, 22 marzo 1995 numero 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, Sez. V, 16 maggio 2012 numero 7663 . Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Stralcio , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, ai sensi e nei termini di cui in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.