Secondo quanto disposto dall’articolo 161, comma 7, l. fall., solo i crediti di terzi scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111, l. fall per tali atti s’intende, oltre che quelli di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal Tribunale, anche quelli di gestione dell'impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio.
Pertanto, il carattere prededucibile di un simile credito, ove scaturente da un atto legalmente compiuto dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, può essere fatto valere nella successiva procedura di amministrazione straordinaria in presenza di un rapporto di consecuzione fra la procedura concordataria in cui è sorto e quella successiva di amministrazione straordinaria. L'ordinanza tratta degli atti legalmente compiuti nel corso di preconcordato ex articolo 161, comma 7, l. fall., e della prededuzione nella successiva amministrazione straordinaria se consecutiva. Il caso. Nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, il giudice delegato, pur ammettendo al passivo il credito pari ad € 141.452,73, vantato da una società, per canoni di affitto di azienda e indennità di occupazione, ne riconosceva la prededuzione solo sull'importo di € 45.424,85, maturato dopo la nomina del commissario straordinario, e collocava in chirografo la residua somma. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, disponeva l'ammissione al passivo in prededuzione dell'ulteriore credito di € 142.563,24, ricomprendendo anche gli importi dovuti per il periodo intercorrente fra il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e la dichiarazione di insolvenza ex articolo 8, d.lgs. numero 270/1999. Da qui il ricorso per cassazione proposto dalla società in amministrazione controllata, la quale lamentava, tra gli altri, la violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale delle disposizioni di cui agli articolo 20 e 52, d.lgs. numero 270/1999, dell'articolo 111, comma 2, l. fall., nonché dell'articolo 161, commi 6 e 7, 162 e 163 l. fall. La natura prededucibile dei crediti sorti per la continuazione dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore. Gli articolo 20 e 52, d.lgs. numero 270/1999, costituiscono specifiche disposizioni di legge che, a mente dell'articolo 111, comma 2, l. fall., concorrono a integrare una particolare fattispecie di prededucibilità nel primo caso, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza a prescindere dal fatto che la gestione rimanga al debitore insolvente o venga affidata al commissario giudiziale , nel secondo, a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche laddove in seguito convertita in fallimento. Tale disciplina, applicabile alle sole fattispecie aventi le caratteristiche previste dalle due norme, in termini oggettivi e cronologici, richiede, quindi, che il credito sia sorto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, e che sia venuto in essere dopo la dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o, quanto meno, dello stato di insolvenza. Nel caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, il Tribunale non ha correttamente applicato le disposizioni appena ricordate, nella misura in cui ne ha esteso l'ambito applicativo al di fuori dell'ambito cronologico espressamente delimitato dall'intervento legislativo, a illegittimo discapito degli altri creditori anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria. Il riconoscimento del carattere prededucibile del credito ex articolo 161, comma 7, l. fall. Al riguardo, la Cassazione ricorda che occorre verificare se esso discenda da un atto legalmente compiuto, quindi a tal fine preventivamente autorizzato dal tribunale, o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, sia funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall'imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo se sussista, poi, un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e quella di amministrazione straordinaria, all'esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali. Un duplice accertamento che, secondo gli Ermellini, nel caso di specie, il collegio dell'opposizione non ha compiuto.
Presidente Genovese – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di omissis s.r.l. ammetteva al passivo il credito di Euro 141.452,73 per canoni di affitto di azienda e indennità di occupazione vantato da omissis s.r.l Riconosceva, però, la prededuzione solo sull'importo di Euro 45.424,85, maturato dopo la nomina del commissario straordinario, e collocava in chirografo la residua somma, non ravvisando una consecuzione fra la procedura di concordato preventivo con riserva a cui omissis s.r.l. aveva dato avvio dichiarata inammissibile omissis dell'apertura per mancato deposito nei termini della necessaria documentazione, e la procedura di amministrazione straordinaria disposta in seguito , né una gestione diretta da parte del commissario. Non ammetteva, invece, al passivo l'ulteriore credito vantato da omissis s.r.l. a titolo di penale contrattuale da ritardo nella restituzione dell'azienda, per riduzione ad equità . 2. Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta da omissis s.r.l., disponeva l'ammissione al passivo in prededuzione dell'ulteriore credito di Euro 142.563,24, ricomprendendo anche gli importi dovuti per il periodo intercorrente fra il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e la dichiarazione di insolvenza D.Lgs. numero 270 del 1999, ex articolo 8. Osservava in proposito che l'avvenuta apertura dell'amministrazione straordinaria, procedura con finalità conservativa ed avviabile solo in presenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività di impresa, implicava che l'impresa fosse stata di fatto gestita e mantenuta in funzione, maturando debiti gestori, sì da poterne ancora consentire la continuazione sotto l'egida dell'amministrazione straordinaria. Riteneva, di conseguenza, che il carattere prededucibile spettasse a tutti i debiti contratti per la continuazione dell'impresa insolvente, non ostando a ciò il tenore letterale del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 20 e 52, i quali indicano la sussistenza, a monte, di un principio generale secondo cui nell'ambito dell'amministrazione straordinaria il carattere prededucibile spetta a tutti i debiti contratti per la continuazione dell'impresa del debitore insolvente, anche se sorti in un'altra, precedente, procedura concorsuale minore. Aggiungeva che è espressione del medesimo principio il disposto della L. Fall., articolo 161, comma 7, a mente del quale i crediti di terzi sorti per effetto della gestione interinale dell'impresa dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva sono comunque prededucibili nell'eventuale e successivo fallimento, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di consecuzione fra le procedure, venendo in rilievo soltanto il fatto che le spese siano collegate alla gestione dell'impresa, trasmessa ancora funzionante e risanabile alla procedura maggiore. Reputava, infine, che la penale contrattualmente prevista per il ritardo nella restituzione dell'azienda non potesse essere completamente annullata ex articolo 1384 c.c., in presenza di uno spettro di pregiudizi differenti e ulteriori rispetto a quello ristorato dall'indennità di occupazione, ma dovesse essere ridotta nella misura del 50% dell'ammontare pattuito, con conseguente ammissione al passivo della somma di Euro 189.704,7, in prededuzione. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 18 settembre 2015, ha proposto ricorso omissis s.r.l. in amministrazione straordinaria prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso omissis s.r.l Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 20 e 52, poiché tali norme le quali riconoscono la natura prededucibile dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza articolo 20 , con collocazione da confermare anche nel successivo fallimento articolo 52 - non fanno riferimento all'ipotesi in cui l'amministrazione straordinaria sia preceduta da un'altra procedura minore, né contengono il principio secondo cui tutti i crediti funzionali all'esercizio dell'impresa e alla gestione del patrimonio del debitore insolvente, anche se sorti nel corso di un'altra precedente procedura concorsuale, vanno soddisfatti in prededuzione perché hanno consentito di mantenere l'impresa funzionante e aprire l'amministrazione straordinaria. Seguendo una simile interpretazione si verrebbe a riconoscere la prededuzione a tutti i crediti sorti omissis della dichiarazione di insolvenza, posto che l'amministrazione straordinaria, a mente del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 27, può essere ammessa soltanto se l'impresa sia risanabile, con palese violazione della ratio dell'istituto, costituito dalla garanzia per i soli crediti sorti in corso di procedura di un trattamento preferenziale per effetto dell'esclusione del concorso con la massa dei creditori. 4.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 111, comma 2, D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 20 e 52 il principio secondo il quale tutti i crediti funzionali all'esercizio dell'impresa e alla gestione del patrimonio del debitore insolvente sono soddisfatti in prededuzione, anche se sorti in altra precedente procedura concorsuale, non è ricavabile, nemmeno implicitamente, dal contenuto letterale del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 20 e 52, che non rinviano alla L. Fall., articolo 111, comma 2, e al principio di consecuzione fra procedure. Ne' può trovare applicazione al caso di specie il disposto della L. Fall., articolo 111, comma 2, che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, fra cui non rientra l'amministrazione straordinaria. 4.3 Il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 111, comma 2, articolo 161, commi 6 e 7, articolo 162 e 163, D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 20 e 52 il tribunale ha erroneamente ritenuto che la collocazione in prededuzione fosse riconoscibile a prescindere dal fatto che si potesse ravvisare una consecuzione fra procedure, quando invece solo l'esistenza di un simile rapporto avrebbe consentito di attribuire l'appostazione richiesta. Nel caso di specie mancavano, tuttavia, i requisiti essenziali perché si potesse ravvisare una consecuzione fra procedure, dato che non sussistevano due procedure concorsuali, non essendo stato aperto il concordato, né le stesse erano state causate dal medesimo stato di insolvenza, essendo intercorso più di un anno tra il venir meno dell'una e l'avvio dell'altra. Ne' a conclusioni opposte poteva condurre il disposto della L. Fall., articolo 161, comma 7, che trova applicazione - a dire del ricorrente soltanto nell'ipotesi in cui il concordato venga aperto. 5. I motivi appena illustrati, da cui occorre prendere le mosse in applicazione del principio della ragione più liquida, sono fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 La L. numero 270 del 1999, articolo 20, stabilisce che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma della L. Fall., articolo 111, comma 1, numero 1 . Il successivo articolo 52, dispone che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma della L. Fall., articolo 111, comma 1, numero 1 , anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria . Le due norme prevedono, all'unisono, il riconoscimento della natura prededucibile, a norma della L. Fall., articolo 111, comma 1, numero 1, dei crediti sorti per la continuazione dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, nell'un caso dalla dichiarazione dello stato di insolvenza a prescindere dal fatto che la gestione rimanga al debitore insolvente o venga affidata al commissario giudiziale , nell'altro a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima venga in seguito convertita in fallimento ai sensi del D.Lgs. numero 270 del 1999, articolo 69 e 70 . Queste regole disciplinano la gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza, obbligatoria fin dal periodo cd. di osservazione, con il chiaro intento di agevolare la continuazione della loro attività, fugando i timori di potenziali terzi contraenti che i crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l'impresa a seguito dell'avvio della procedura possano subire una falcidia concorsuale. 5.2 Le due norme appena richiamate costituiscono specifiche disposizioni di legge che, a mente della L. Fall., articolo 111, comma 2, concorrono a integrare una particolare fattispecie di prededucibilità voluta dal legislatore in favore di determinati creditori. Questa peculiare disciplina, conseguendo da previsioni normative eccezionali e di stretta interpretazione in deroga ai principi generali di cui agli articolo 2740 e 2741 c.c., trova applicazione alle sole fattispecie che abbiano le caratteristiche previste dalle due norme, in termini oggettivi e cronologici, occorrendo quindi, da un lato, che il credito sia sorto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, dall'altro che lo stesso sia venuto in essere dopo la dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria D.Lgs. numero 270 del 1999, ex articolo 30 o, quanto meno, dello stato di insolvenza ai sensi del precedente articolo 23 . L'ammissione disposta all'interno del decreto impugnato prescinde all'indispensabile elemento cronologico previsto dalle due norme e finisce per riconoscere natura prededucibile a fattispecie che non trovano suffragio per sua stessa ammissione nell' argomento letterale evincibile dalla normativa di settore, onde premiare i crediti nascenti da quelle spese collegate alla gestione dell'impresa che abbiano consentito di mantenerla funzionante e risanabile, creando così i presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Il risultato di questo sforzo interpretativo viene, però, a confliggere con la natura eccezionale delle norme evocate e finisce per estendere la precedenza processuale, in cui consiste la prededuzione, al di fuori dell'ambito cronologico espressamente delimitato dall'intervento legislativo, a illegittimo discapito degli altri creditori anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria. 5.3 Non vale a giustificare il riconoscimento della prededuzione il riferimento fatto dal tribunale al disposto della L. Fall., articolo 161, comma 7. Questa norma non codifica affatto il principio, pure individuato dal tribunale, secondo cui in caso di concordato preventivo con riserva i crediti di terzi sorti per effetto degli atti di ordinaria amministrazione compiuti al fine di assicurare la gestione interinale dell'impresa, poi trasmessa ancora funzionante e risanabile alla procedura maggiore , sono comunque prededucibili nel successivo fallimento, a prescindere dal fatto che si possa discorrere nella fattispecie di consecuzione di procedure cfr. pag. 5 . Il disposto legislativo in discorso, invece, stabilisce la regola che solo i crediti di terzi scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco sono prededucibili ai sensi della L. Fall., articolo 111 per tali atti dovendosi intendere, oltre che quelli di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal tribunale, anche gli atti di gestione dell'impresa computi senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio con la precisazione che la necessità di valutare l'atto in coerenza con la situazione nella quale lo stesso è stato posto in essere impone al debitore l'onere di fornire informazioni sul tipo di proposta o anche sul contenuto del piano in via di formazione, in difetto dovendo essere considerato come di straordinaria amministrazione si veda in questi termini, ex multis, Cass. 14713/2019 . Il carattere prededucibile di un simile credito, ove scaturente da un atto legalmente compiuto dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, può essere fatto valere nella successiva procedura di amministrazione straordinaria in presenza di un rapporto di consecuzione fra la procedura concordataria in cui è sorto e la successiva procedura di amministrazione straordinaria. Un collegamento di tale natura sussiste, infatti, fra concordato preventivo e amministrazione straordinaria al pari di quanto avviene fra concordato preventivo e fallimento, a prescindere dal mancato richiamo del disposto della L. Fall., articolo 111, comma 2, all'interno del D.Lgs. numero 270 del 1999 giacché la consecuzione fra procedure concorsuali è un fenomeno di correlazione fra procedimenti che non può essere confuso con uno dei suoi effetti, costituito dalla traslazione dall'una all'altra procedura della precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, sicché non rimane influenzato dalla disciplina di quest'ultima ed a condizione che ricorra il medesimo presupposto, costituito dal fatto che le due procedure siano volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa. Il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione del disposto della L. Fall., articolo 161, comma 7, presupponeva, quindi, un duplice accertamento, che il collegio dell'opposizione ha mancato di compiere. Occorreva verificare i in primo luogo, se esso discendesse da un atto legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale L. Fall., ex articolo 161, comma 7, o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, fosse funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall'imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo ii inoltre, se sussistesse un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all'esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali. 6. Rimangono assorbiti il secondo e il quinto motivo, espressamente presentati in via subordinata per l'ipotesi in cui le censure in precedenza illustrate non avessero trovato accoglimento. 7. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1384 c.c. il tribunale - a dire del ricorrente - ha erroneamente escluso l'azzeramento della penale contrattualmente prevista per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell'azienda, a dispetto dell'inesistenza in capo al creditore di un pregiudizio ulteriore rispetto all'indisponibilità del bene, già remunerata con l'ammissione al passivo dell'indennità di occupazione. 8. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice di merito, ove ritenga di procedere alla riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti nel senso previsto dall'articolo 1384 c.c., deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle contrapposte prestazioni e dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sulla situazione contrattuale concreta, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito v. Cass. 17731/2015 . Il tribunale, attraverso un'indagine correttamente orientata a valutare l'interesse del creditore all'adempimento e l'incidenza dell'inadempimento dell'affittuaria sull'equilibrio delle prestazioni, ha ritenuto che l'opponente, avendo concesso in affitto un bene produttivo, avesse interesse non solo a percepire un'indennità di occupazione, ma anche a tutelare il proprio possibile ulteriore pregiudizio, derivante dall'impossibilità di utile riallocazione del bene e dall'obsolescenza dello stesso in attesa della restituzione, attraverso la pattuizione di un'apposita penale. Un simile apprezzamento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione cfr. Cass. 23750/2018, Cass. 2231/2012, Cass. 6158/2007 . 9. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Udine, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il sesto e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.