«Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo […]».
La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi su una procedura di espropriazione immobiliare promossa, con pignoramento del 16 agosto 2014, da parte di una società nei confronti di alcuni creditori ed ha enunciato i seguenti principi di diritto «il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori sine titulo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex articolo 2214 c.c.» «il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo – che è disciplinato dall'articolo 499, commi 5 e 6, c.p.c. e trova un antecedente adempimento nell'onere di notifica dell'atto di intervento – costituisce requisito per l'accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché spetta ex officio al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sine titulo, disponendone la notifica a cura di una delle parti» «se il giudice dell'esecuzione omette di fissare l'udienza prevista dall'articolo 499, commi 5 e 6, c.p.c., è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte» «la contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'articolo 499 c.p.c. integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato» «in caso di intervento nell'esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza ex articolo 499, commi 5 e 6, c.p.c. del sub-procedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titulo egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere.»
Presidente De Stefano – Relatore Fanticini Fatti di causa 1. Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa, con pignoramento del 16/8/2014, da N.C. S.p.A. mandataria di A.P. S.r.l. nei confronti di Ba.Gi. e D.P.D. interveniva, tra gli altri creditori, la B.P. di C.C. di omissis e omissis . 2. In particolare, quest'ultima interveniva in forza di contratto di apertura di credito stipulato con la G& BL A.V.M. E. S.p.A. e munito di formula esecutiva dal notaio rogante , in relazione al quale gli esecutati Ba. e D.P. avevano prestato, quali terzi datori di ipoteca, garanzia reale iscritta il 27/5/2013 sui loro immobili. 3. Alienati gli immobili, veniva predisposto il progetto di distribuzione del ricavato che riconosceva alla Banca intervenuta, quale creditore ipotecario di secondo grado, la somma di Euro 279.415,86 al netto di somme già incassate ex articolo 41 TUB la omissis Banca cessionaria del credito della procedente A.P. contestava il riparto e, segnatamente, il credito della Banca Patavina, in quanto questa era intervenuta sine titulo e senza il rispetto delle modalità e delle forme prescritte dall'articolo 499 c.p.c 4. Con ordinanza del 19/7/2017, il giudice dell'esecuzione di Padova, pur dando atto che il contratto di apertura di credito non costituisce titolo esecutivo, reputava ammissibile l'intervento del menzionato istituto di credito in quanto fondato su un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, per il quale non era necessaria la produzione di estratti autentici delle scritture contabili, né la notifica dell'atto di insinuazione inoltre, il giudice riteneva che la verifica del credito non titolato si fosse svolta col tacito assenso dei debitori, che, pur presenti all'udienza ex articolo 569 c.p.c., non avevano dedotto alcunché in merito alla pretesa dell'intervenuta B.P. 5. La omissis Banca proponeva tempestiva opposizione ex articolo 512 e 617 c.p.c., ribadendo che l'avversario intervento era inammissibile, che il silenzio degli esecutati all'udienza ex articolo 569 c.p.c., non poteva essere considerato equipollente del tacito riconoscimento del credito nel sub-procedimento ex articolo 499 c.p.c., che la mancata produzione dell'estratto notarile delle scritture contabili impediva ai creditori postergati di verificare l'ammontare del credito vantato della B.P. quantomeno nella parte eccedente l'importo dell'apertura di credito concessa , il quale recava altresì errori nel conteggio degli interessi. 6. Nel giudizio di merito instaurato dopo la fase endoesecutiva, si costituivano soltanto la omissis Banca e la omissis , quale mandataria di L. S., cessionaria del credito di B.P. di C.C. di omissis e omissis . 7. Con la sentenza numero 986 del 22/5/2019, il Tribunale di Padova respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite. 8. Avverso tale decisione omissis Banca S.p.A., tramite la mandataria BPER Credit Management, proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi resisteva con controricorso la L.S. cessionaria del credito di B.P. di C.C. di [ .] e [ .] , tramite la mandataria D.V. già D.B. S.p.A. gli altri intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità. 9. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 5/4/2022 il ricorso è stato trattato e deciso in Camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dal D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione numero 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dal D.L. numero 105 del 2021, articolo 7, comma 1, convertito dalla L. numero 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. 10. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice di merito. 11. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., perché, nonostante le reiterate richieste dell'odierna ricorrente, il giudice di merito aveva omesso di acquisire il fascicolo dell'esecuzione immobiliare in cui era sorta la contestazione e di pronunciarsi sulle istanze in tal senso avanzate. 2. La censura è inammissibile per plurime ragioni. Innanzitutto, come già statuito da Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358-01, Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione . In ogni caso, anche a voler configurare un'implicita denuncia di violazione dell'articolo 186 disp. att. c.p.c., la ricorrente non ha nemmeno prospettato quale pregiudizio possa esserle derivato dalla trasgressione della succitata norma. 3. Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 499 c.p.c., commi 1 e 2, per essere stato considerato ammissibile l'intervento della B.P., la quale, pur non essendo munita di titolo esecutivo non potendosi considerare tale il contratto di apertura di credito , non aveva rispettato le modalità prescritte dalla citata disposizione, che, a pena di inammissibilità, impongono all'interveniente sine titulo di dare prova del proprio credito allegando al ricorso l'estratto autentico notarile delle scritture contabili. 4. L'articolo 499 c.p.c., ammette - in via di eccezione rispetto alla regola dell'intervento con titolo esecutivo - l'intervento nella procedura espropriativa di alcune categorie di creditori sine titulo la disposizione si riferisce, in particolare, ai creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c. . 5. La B.P. di C.C. di omissis e omissis era intervenuta nel processo esecutivo contro Ba. e D.P. quale creditrice ipotecaria iscritta nei registri immobiliari in data anteriore al pignoramento. 6. La omissis Banca ritiene che la predetta intervenuta avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare del proprio credito soprattutto perché costituito da un importo incerto, già oggetto di fido bancario e che la mera iscrizione ipotecaria non fosse sufficiente a tali fini conclude, perciò, che anche nel caso in cui il creditore intervenga in forza di ipoteca iscritta a garanzia di un credito futuro, allo stesso deve applicarsi la regola dell'articolo 499 c.p.c., comma 2, in base al quale se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al comma 1, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni . 7. La tesi, per quanto suggestiva, è infondata, perché confonde due distinti profili, l'uno relativo ai requisiti formali per l'intervento sine titulo nel processo esecutivo, l'altro attinente ai presupposti sostanziali per la partecipazione alla distribuzione del ricavato in altri termini, il fatto che il creditore privo di titolo esecutivo possa legittimamente intervenire nell'esecuzione rispettando le regole dettate nei primi tre commi dell'articolo 499 c.p.c., non vale di per sé a ritenere che lo stesso sia esonerato dall'onere di dare compiuta prova del proprio credito qualora lo stesso sia ritualmente contestato da un altro creditore concorrente o dallo stesso debitore al quale, come si dirà nel prosieguo, il legislatore ha attribuito peculiari facoltà di disconoscimento di tale credito . 8. Nel caso de quo, è pacifico che la Banca Patavina era intervenuta nel processo espropriativo senza essere munita di un titolo esecutivo, posto che il contratto di finanziamento in apertura di credito quand'anche erroneamente munito di formula esecutiva dal pubblico ufficiale stipulante difetta dei requisiti ex articolo 474 c.p.c., comma 1 tale statuizione resa nel grado di merito e non oggetto d'impugnazione è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa stessa Corte tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 41791 del 28/12/2021, Rv. 663693-01 . 9. Tuttavia, il suo intervento era certamente ammissibile poiché la citata Banca era da considerarsi creditore che, al momento del pignoramento, aveva un diritto di prelazione risultante da pubblici registri id est, l'ipoteca iscritta contro gli esecutati , senza che costituisse requisito indefettibile il deposito e la notifica all'esecutato dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prescritto per i creditori non muniti di titolo, ma titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex articolo 2214 c.c 10. Quanto ora esposto non significa affatto, come invece prospetta la ricorrente, che come sarà meglio spiegato nel prosieguo ciò determini l'esenzione del creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del suo credito, che è pure suscettibile di contestazioni da parte dell'esecutato e anche dai creditori concorrenti in sede di distribuzione del ricavato Cass., Sez. 3, Sentenza numero 7107 del 09/04/2015 . 11. Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 111 Cost., per avere il Tribunale di Padova onerato l'odierna ricorrente della contestazione del credito della Banca Patavina, pur in mancanza di prova, da parte di questa, della sussistenza stessa del suo credito la ricorrente aggiunge, peraltro, che - nei limiti della documentazione fornita dall'avversaria erano state svolte anche contestazioni inerenti al quantum. 12. E' collegato a tale censura il quarto motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., per avere il giudice di merito posto a fondamento della propria decisione una circostanza - l'omessa contestazione da parte di BPER Banca riguardo alla sussistenza e all'ammontare del credito dell'opposta - non ricavabile dagli atti di causa. 13. Le predette censure, che possono essere esaminate congiuntamente e che sono connesse anche al quinto motivo col quale si sostiene essere posta la procedura di riconoscimento del credito nell'interesse anche degli altri creditori, che possono così contestare l'ammissibilità di un intervento anche in sede distributiva , sono complessivamente fondate. 14. In primo luogo, si osserva che le contestazioni della BPER Banca - trascritte nel ricorso - riguardavano anche l'entità della pretesa creditoria avanzata dalla Banca Patavina e, poi, è evidente che la dedotta inammissibilità dell'intervento - volta all'esclusione dal riparto del creditore concorrente per la mancata prova del proprio credito e per difetto dei requisiti prescritti - costituisse un'idonea contestazione distributiva. 15. Inoltre, e soprattutto, il principio di non contestazione è configurabile nella fase distributiva del processo di espropriazione forzata solo nel caso in cui non vengano poste questioni in ordine all'ammontare dei crediti o alla collocazione dei creditori nel riparto in tal caso, il progetto viene approvato col consenso anche tacito ex articolo 597 c.p.c. delle parti. 16. Nella fattispecie, invece, l'odierna ricorrente ha svolto le proprie contestazioni proprio nella fase del processo a ciò deputata, l'unica nella quale sorge, per il creditore concorrente, l'interesse a contrastare i crediti degli altri soggetti ammessi al riparto Cass., Sez. 3, Sentenza numero 7107 del 09/04/2015 . 17. Peraltro, è particolarmente ampia la natura delle contestazioni che possono essere avanzate dai concorrenti nei confronti del creditore non munito di titolo esecutivo quand'anche riconosciuto dal debitore nell'apposita udienza di verifica dei crediti , posto che a quest'ultimo spetta l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi del proprio credito. 18. E' errata, dunque, la statuizione del Tribunale di Padova che, da un lato, ha onerato il creditore postergato dell'onere di contrastare la pretesa creditoria della Banca Patavina sebbene questa non fosse consacrata in un titolo esecutivo ed abbisognasse quindi di idoneo supporto probatorio e, dall'altro, ha mancato di rilevare che la ricorrente aveva contestato l'an e il quantum del predetto credito. 19. Con la quinta censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 499 c.p.c., commi 3, 5 e 6, e 111 Cost., per avere il Tribunale statuito che la verifica del credito dell'intervenuto sine titulo è funzionale ad un controllo del debitore e che, dunque, eventuali doglianze su tale sub-procedimento non possono essere sollevate da un soggetto un altro creditore nel cui interesse esso non è disciplinato. In altre parole, la ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia considerato la verifica dei crediti non sorretti da titolo esecutivo alla stregua di un adempimento volto all'esclusivo interesse del debitore il cui silenzio all'udienza ex articolo 569 c.p.c., avrebbe addirittura rilevanza sostitutiva del sub-procedimento , anziché un presidio del giusto processo di esecuzione forzata, la cui mancanza può essere denunciata anche dai creditori concorrenti nella fase distributiva. 20. In relazione alla predetta censura, si rileva che la sentenza impugnata contiene plurime erronee statuizioni. 21. In primis, si afferma che il procedimento di cui all'articolo 499 c.p.c., comma 5, volto al riconoscimento del debito da parte del debitore . sia funzionale a consentire al debitore stesso un controllo sull'an e sul quantum del credito vantato dall'intervenuto . se allora il procedimento in questione è funzionale a tutelare un interesse della parte debitrice, non si può non evidenziare che eventuali doglianze di carattere procedimentale non possono che essere sollevate dal debitore medesimo , non già dal creditore concorrente in quanto soggetto altro e diverso da colui nel cui interesse il procedimento in questione è disciplinato . 22. Si deve, al contrario, affermare che il sub-procedimento di verifica dei crediti - disciplinato dell'articolo 499 c.p.c., commi 5 e 6 e che trova un antecedente adempimento nell'onere, prescritto dal comma 3 della disposizione, di notifica al debitore dell'intervento sine titulo - costituisce un incombente necessario, un passaggio obbligato ed anzi indefettibile, per il soddisfacimento del creditore intervenuto senza titolo esecutivo, tanto nella forma più diretta dell'accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell'accantonamento, tant'e' che, qualora il momento dell'intervento successivo all'udienza deputata alla verifica dei crediti o all'udienza in cui questa deve essere fissata precluda la possibilità di disconoscimento del credito non titolato, il creditore sine titulo deve ritenersi equiparato a quello disconosciuto Cass., Sez. 3, Sentenza numero 774 del 19/01/2016 . 23. Detto altrimenti, il sub-procedimento de quo costituisce requisito per l'accesso del creditore - in mancanza di un titolo esecutivo - alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione va rilevato, infatti, che gli effetti dell'eventuale accantonamento ex articolo 510 c.p.c., comma 3 al quale ha diritto l'intervenuto sine titulo il cui credito sia stato disconosciuto nel sub-procedimento, a condizione che abbia tempestivamente avviato l'azione per ottenere il titolo esecutivo incidono sulla durata del processo esecutivo interesse pubblicistico di rango costituzionale , oltre che sulla soddisfazione dei creditori concorrenti, anch'essi legittimati come il debitore esecutato a dolersi della mancata effettuazione della prescritta udienza di verifica. 24. A riprova di quanto ora affermato e contrariamente a quanto opinato dal giudice dell'esecuzione di omissis secondo cui la verifica del credito non titolato poteva darsi per effettuata in ragione del silenzio dei debitori, presenti all'udienza ex articolo 569 c.p.c., che non avevano contestato la pretesa della B.P. , l'instaurazione del procedimento ex articolo 499 c.p.c., commi 5 e 6, non avviene su impulso di parte e spetta invece al giudice - ex officio e con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione - fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. 25. Quanto al momento processuale in cui il creditore concorrente può dolersi dell'irritualità dell'intervento non titolato o della sua collocazione nel riparto, si richiama quanto già statuito da questa Corte Cass., Sez. 3, Sentenza numero 7107 del 09/04/2015 , secondo cui La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'articolo 499 c.p.c., integra invece - a meno che non sia insorta prima della distribuzione specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo - una controversia distributiva. Così, tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato a seconda delle peculiarità del processo esecutivo cui afferisce, finché il giudice dell'esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l'intervento non titolato od equiparato. del resto, solo al momento della distribuzione del ricavato può sorgere l'interesse articolo 100 c.p.c. del creditore a tale contestazione, poiché in precedenza non vi è un pregiudizio che gli possa concretamente derivare. 26. L'indefettibilità dell'udienza di verifica dei crediti va affermata anche nella peculiare fattispecie in esame e, cioè, in un'espropriazione forzata nella quale il creditore sine titulo sia intervenuto in virtù di una garanzia prestata a favore di un soggetto estraneo al processo esecutivo l'esecuzione de qua, infatti, era stata intrapresa da A.P. dante causa di [ .] Banca nei confronti di Ba.Gi. e D.P.D., i quali avevano garantito, quali terzi datori di ipoteca sui loro immobili, il credito di B.P. di C.C. di omissis e omissis dante causa di L.S. nei confronti di G& BL A.V.M. E. S.p.A. soggetto terzo in relazione al concesso fido bancario. Nella sentenza impugnata e nel controricorso si sostiene, invece, che, nel caso in esame, la celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti non si sarebbe comunque potuta svolgere perché nessuno degli esecutati, in quanto terzi datori d'ipoteca e privi di un debito nei confronti dell'interveniente, avrebbe ivi potuto esercitare le prerogative ex articolo 499 c.p.c., comma 6, e', cioè, dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte . 27. In proposito si osserva che la menzionata norma stabilisce che il giudice fissa . udienza di comparizione davanti a sé del debitore . All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti . egli intenda riconoscere in tutto o in parte . Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti . . Già sotto il profilo letterale, dunque, la disposizione prevede, l'esigenza di un'apposita udienza e di una specifica notificazione al debitore, posto che a questo spetta il potere processuale di riconoscere o disconoscere , totalmente o parzialmente, i crediti degli intervenuti privi di titolo esecutivo. 28. All'udienza del sub-procedimento di verifica dei crediti, pertanto, devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale se diverso dall'esecutato legittimato ad esercitare il potere processuale di riconoscimento/disconoscimento, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 604 c.p.c., comma 2, per l'esecuzione contro il terzo proprietario in proposito, v. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 10808 del 05/06/2020 . 29. Il Collegio non ritiene condivisibile l'opinione del Procuratore Generale che - pur condividendo l'affermazione sull'indefettibilità del sub-procedimento di verifica dei crediti ai fini dell'accesso al riparto ipotizza che nel caso de quo il creditore non titolato intervenuto contro il terzo datore di ipoteca vada equiparato al creditore disconosciuto o intervenuto tardivamente e che, come tale, per partecipare alla distribuzione del ricavato o conseguire l'accantonamento, debba munirsi necessariamente di un titolo esecutivo contro il debitore principale. 30. Si osserva, infatti, che - pur se in via eccezionale rispetto alla regola dell'intervento cum titulo - il creditore che vanta diritti di prelazione risultanti da pubblici registri sul cespite pignorato può intervenire nel processo espropriativo e anche fruire del riconoscimento del proprio credito nel sub-procedimento ex articolo 499 c.p.c., commi 3, 5 e 6, oppure ottenere, sussistendone i presupposti, l'accantonamento ex articolo 510 c.p.c., comma 3 sarebbe contraddittorio ammettere l'intervento sine titulo nell'esecuzione contro il datore d'ipoteca e, poi, non attribuire a quell'intervento alcuno dei potenziali effetti vantaggiosi per il creditore interveniente, che sarebbe sempre e non soltanto nel caso di disconoscimento del suo credito costretto a procurarsi un titolo esecutivo contro il debitore principale estraneo al processo per accedere al riparto. 31. Nella fattispecie in esame è pacifico che l'udienza ex articolo 499 c.p.c., comma 6, non si sia svolta, né in confronto degli esecutati Ba. e D.P., né con la convocazione del debitore principale G& BL A.V.M. Engineering S.p.A., debitrice, in forza del contratto di apertura di credito, della Banca Patavina . 32. Va poi valutato che la controricorrente ha reiteratamente avanzato sin dalla fase distributiva dell'espropriazione e finanche col controricorso istanza di rimessione in termini per provvedere all'udienza di verifica dei crediti e agli adempimenti ad essa connessi . 33. Si è già affermato che alla fissazione di detta udienza deve provvedere ex officio il giudice dell'esecuzione ed è evidente che ad un'eventuale sua mancanza la parte interessata id est, il creditore sine titulo possa porre rimedio avanzando una richiesta ad hoc. Tuttavia, è onere del creditore interessato - e, quindi, del creditore che dispiega l'intervento - avanzare tempestivamente la predetta istanza affinché l'udienza si possa svolgere durante la fase liquidativa del processo esecutivo e tanto non solo perché l'articolo 499 c.p.c., comma 5, ne prescrive la celebrazione entro 60 giorni dall'ordinanza di vendita, ma soprattutto perché la verifica dei crediti è - si ripete - funzionale alla regolarità e celerità della ripartizione. 34. Ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né l'istanza di fissazione dell'udienza per la verifica, né quella volta ad una rimessione in termini del creditore rimasto inerte, in disparte la considerazione della ardua configurabilità della sussistenza dei rigorosi presupposti per detta rimessione, attesa la libertà e volontarietà della scelta di condotta processuale - omissione dell'istanza di fissazione dell'udienza - cui si intendeva porre rimedio. 35. In conclusione, si devono formulare i seguenti principi di diritto Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori sine titulo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex articolo 2214 c.c. Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo - che è disciplinato dall'articolo 499 c.p.c., commi 5 e 6, e trova un antecedente adempimento nell'onere di notifica dell'atto di intervento - costituisce requisito per l'accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché spetta ex officio al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sine titulo, disponendone la notifica a cura di una delle parti Se il giudice dell'esecuzione omette di fissare l'udienza prevista dall'articolo 499 c.p.c., commi 5 e 6, è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'articolo 499 c.p.c., integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato In caso di intervento nell'esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza ex articolo 499 c.p.c., commi 5 e 6, del sub-procedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titulo egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere . 36. In applicazione dei principi sopra riportati, la sentenza impugnata dev'essere cassata. 37. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito l'opposizione ex articolo 512 e 617 c.p.c., promossa da BPER Banca va accolta e il credito dell'intervenuta sine titulo escluso dal riparto per il noto carattere meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, compete al giudice dell'esecuzione, definitivamente annullato - con la presente decisione nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. - il provvedimento di approvazione di quel riparto che contemplava il credito dell'interventrice, adottarne altro in linea coi qui affermati principi di diritto. 38. Per la novità delle questioni trattate e per la peculiarità della fattispecie esaminata, il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il secondo motivo accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione distributiva promossa da BPER Banca compensa le spese dell'intero giudizio.