Condominio: legittime le telecamere?

Per installare le telecamere occorre l’autorizzazione del Condominio? Rispondere a quesiti simili non è mai facile in quanto occorre contemperare opposte esigenze da un lato la sicurezza, dall’altra il diritto alla privacy. Una risposta e stata fornita, recentemente, dalla Corte d’Appello di Catania.

Il fatto. Il proprietario dei locali a piano terra installa due telecamere a custodia e vigilanza dell'accesso l'impianto viene ritenuto illegittimo in quanto sarebbe stato installato senza alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea. I toni si alzano, la discussione si ingigantisce e la lite finisce nelle aule di giustizia. Il proprietario dei locali chiede al giudice che venga accertato il suo diritto di installare l'impianto di videosorveglianza ma la domanda viene rigettata dal Tribunale di Catania con sentenza del febbraio 2021. Il proprietario non si arrende e propone appello basato per quello che qui interessa su due elementi violazione del d.lgs. numero 196/2003 e dell'articolo 1122- ter del codice civile. Il Codice della privacy. L'appellante richiama l' articolo 5, d.lgs numero 196/2003 che vieta la diffusione dei dati personali. Sottolinea, al riguardo, che «è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l'ingresso di un garage condominiale». Detto in altre parole, è vietato riprendere il vicino di casa all'interno del proprio domicilio, ma non mentre scende le scale o prende l'auto parcheggiata in garage. Di conseguenza, le telecamere non violano la privacy del vicinato e sono del tutto legittime. Il Codice Civile. La proprietà si lamenta in quanto, a suo parere, il giudice di primo grado avrebbe mal interpretato l'articolo 1122- ter c.c. che prevede che «le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136». La norma non potrebbe essere applicata al caso in esame in quanto le telecamere non riprendono “parti comuni dell'edificio” l'impianto, infatti, sarebbe preordinato a videosorvegliare la proprietà del singolo condòmino e le telecamere sarebbero state istallate per uso esclusivamente personale. La Corte d'Appello. La tesi della difesa fa breccia sulla Corte d'Appello di Catania che, con la sentenza del 15 febbraio 2022 numero 317 , accoglie l'appello. L'articolo 1122- ter c.c., secondo la Corte territoriale, non può trovare applicazione quando, come nel caso in esame, l'impianto di videosorveglianza sia stato installato per proteggere i beni del singolo Condominio. Fondamentale lo stato dei luoghi. Elemento focale è rappresentato dallo stato dei luoghi risultante dalla perizia del CTU disposta in primo grado. Nel caso in esame abbiamo due telecamere fisse, contrapposte, puntate in modo da sorvegliare l'ingresso dei locali a piano terra, senza possibilità di allargare la visuale agli spazi circostanti. Da non sottovalutare un ulteriore elemento i locali si trovavano su un lato decentrato dell'edificio, in zona poco frequentata, dotata di un ingresso autonomo, distinto dagli altri due - uno pedonale e l'altro carrabile - posti a servizio di tutte le unità immobiliari. L'impianto, inoltre, è costituito da telecamere fisse, che non hanno la possibilità di girare allargando l'angolo di visuale. Condominio bacchettato manca la prova. Il Condominio viene “bacchettato” in quanto non avrebbe provato la lesione della privacy. In particolare, mancherebbe la prova che le riprese siano state utilizzate per scopi diversi dalla protezione e sicurezza dei locali a piano terra. La Corte di Giustizia. Il giudice d'appello richiama la sentenza dell'11/12/2019 numero 708 emessa dalla III Sez. della Corte di giustizia UE con cui il giudice europeo ha riconosciuto la legittimità delle norme nazionali che autorizzano i sistemi di videosorveglianza installati in un immobile ad uso abitativo per garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni. Il parere della giurisprudenza. La Corte territoriale richiama anche la giurisprudenza italiana che esclude vi sia una violazione del diritto alla privacy quando l'impianto di videosorveglianza sia destinato a sorvegliare aree condominiali portone di accesso, scale, pianerottoli e aree a parcheggio che, per loro natura, sono destinati all'uso di un numero indeterminato di persone Cass. V penumero , 30/05/2017 numero 34151 e 21/10/ 2008 numero 44156 Cass. civile, I, 03/01/2013, numero 71 . Il criterio della proporzionalità. In tema di videosorveglianza e tutela della privacy in ambito condominiale, essendo necessario tutelare l'incolumità fisica personale e famigliare, trova applicazione il criterio della proporzionalità tra la sicurezza e la privacy trovando un giusto bilanciamento tra le due posizioni. Nel caso in esame, a parere della Corte, l'impianto appare del tutto legittimo in quanto le telecamere, pur riprendendo un vialetto condominiale, non riprendono l'interno della proprietà di altri condòmini per cui non sarebbe in grado di violare la privacy degli altri comproprietari. L'immagine non costituisce un “dato personale”. La Corte d'Appello introduce un altro elemento essenziale ai fini della decisione «l'immagine di una persona, …, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un “dato personale” ai sensi del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 4, lett. b ». Tale tesi troverebbe il proprio fondamento in decisioni dell'Autorità Garante 21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, numero 1623306 . Legittimo l'utilizzo della facciata? Respinta le tesi del Condominio le telecamere possono essere installate sulla facciata condominiale. La Corte d'Appello esamina un ulteriore punto della vicenda sostenendo che le telecamere di videosorveglianza possono essere installate sulla facciata condominiale. Sotto questo profilo, troverebbe applicazione l' articolo 1102 c.c. che permette al singolo condòmino di utilizzare il bene comune senza compromettere “il pari uso” agli altri comproprietari Cass., II civ., 15/09/2021 numero 24937 26/05/2021 numero 14598 VI, 06/05/2021 numero 11870 . La riforma del Condominio. Si ricorda che la l. numero 220/2012 , la c.d. riforma del Condominio, modificando il codice civile, ha introdotto l'articolo 1112- ter intitolato «Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni». Si tratta di una novità in quanto, con un'unica disposizione, si interviene su due materie diverse Condominio e tutela della privacy. Il Garante della privacy, dal suo canto, ha dettato le proprie regole con un provvedimento del 22 dicembre 2003. Gli impianti diventano legittimi a due condizioni devono essere posizionati in maniera da riprendere esclusivamente la proprietà privata evitando che vengano sorvegliati spazi condominiali e i dati acquisiti non devono essere ceduti a terzi.

Presidente Centaro – Relatore Florio Svolgimento del processo Il Tribunale di Catania, con sentenza numero … , pubblicata il 3.2.2021, rigettava la domanda proposta da … , avente ad oggetto il diritto di appore telecamere a custodia e vigilanza dei beni e dell'accesso ai medesimi, senza autorizzazione del condominio, nonché la restituzione di spese della fase cautelare, e li condannava al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore del Condominio di viale … in Catania. Avverso detta sentenza hanno proposto appello … , con citazione notificata il 19.3.2021. Si è costituito il Condominio di viale … , che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli articolo 342 e 434 c.p.c. , e comunque il rigetto, con vittoria di spese e di compensi. All'udienza dell'8.11.2021 svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Avendo parte appellante chiesto, ritualmente, la discussione orale, essa si è svolta all'udienza del 17 gennaio 2022 e la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado. Si deduce in particolare che la stesura grafica della sentenza, le conclusioni degli attori e il percorso fattuale seguito dal primo giudice sono mancanti e ciò determina la nullità della sentenza impugnata. Il motivo è infondato. In realtà, osserva la Corte, le due parti mancanti della sentenza, a cagione di problematiche concernenti la sua traslazione telematica nella fase della pubblicazione, afferiscono una alla narrativa della fase cautelare, l'altra ai contenuti del ricorso ex articolo 702 bis, introduttivo del giudizio di primo grado, il cui rito è stato mutato in quello ordinario. La parte rilevante è quella relativa al ricorso ex articolo 702 bis cpc , ma a questo, nonché ad una più completa cognizione dei fatti, soccorre sia il testo, completo, in atti, del predetto atto, che riassume anche il contenuto dell'altra parte mancante, cioè la fase cautelare, sia gli scritti difensivi del Condominio. Da tanto, inferisce la Corte, sia il primo giudice, che questa Corte, hanno avuto ed hanno a disposizione ogni elemento per conoscere adeguatamente della causa e, quindi, deciderla. Ciò si evince anche dai contenuti della sentenza impugnata, a mente della quale sono adeguatamente individuati l'oggetto della domanda liceità o meno dell'istallazione delle telecamere e l'iter logico seguito, sul punto, dal Tribunale a sostegno della decisione. Quindi, coerentemente alla giurisprudenza in materia, la sentenza qui impugnata contiene una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, da cui è possibile evincere il percorso argomentativo funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione quindi non merita la declaratoria di nullità Cass., III, 15/11/2019, numero 29721 VI, 20/01/2015, numero 920 . Il secondo ed il terzo motivo si esaminano congiuntamente, attesa la connessione logica e giuridica. Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione dell' articolo 112 cpc. Deduce parte appellante che il Tribunale ha errato nell'individuare la domanda avanzata dal Condominio, in quanto esso non aveva chiesto il risarcimento del danno, ma solo l'eliminazione delle telecamere istallate dall'odierna parte appellante e per questo il primo giudice ha confuso le domande e violato il tema di indagine. Con il terzo motivo di appello, invece, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione del D. Lgs. 30.6.2003 numero 196 e dell'articolo 1122 ter del codice civile. Quanto alla normativa sulla privacy, gli appellanti asseriscono che l'articolo 5 è inteso ad evitare la diffusione dei dati allorquando essi sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Inoltre, che è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l'ingresso di un garage condominiale. Nel caso di specie, le telecamere sarebbero state istallate per uso esclusivamente personale. Quanto all' articolo 1122 ter c.c. , sostiene parte appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere che occorreva l'autorizzazione del condominio e che quindi è stata violata la privacy, in quanto nel caso a mani le telecamere sono state istallate non già per la videosorveglianza delle parti comuni dell'edificio bensì a beneficio della proprietà del singolo condomino e richiama dottrina e giurisprudenza al riguardo. I motivi sono fondati, nei limiti di cui infra. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che è vero che il Condominio non ha avanzato domanda risarcitoria, ma ha però chiesto la rimozione delle telecamere istallate dagli odierni appellanti, i quali, nel riassumere la causa nel merito, hanno chiesto, specularmente, che l'istallazione delle due telecamere venisse accertata quale legittima e, quindi, venisse dichiarato il diritto a mantenerle. Ciò trova conferma nella sentenza, che alle pagine 4 e 5 motiva proprio sull'illegittimità dell'istallazione delle telecamere, ritenendole in violazione sia della normativa sulla privacy che dell'articolo 1123 ter del codice civile. Il riferimento all' articolo 2043 c.c. , pure contenuto a pagina 5 della sentenza, seppure estraneo alle domande spiegate, è comunque irrilevante. Tanto è vero che nel dispositivo si statuisce solo sulla menzionata domanda di merito, siccome svolta dagli odierni appellanti, come detto, speculare a quella svolta in fase cautelare dal Condominio, e sulle spese di lite, senza alcuna pronuncia in ordine al risarcimento del danno. Quindi, a mente della Corte, la sentenza, sotto il profilo sollevato con il secondo motivo di appello, non è nulla, né merita riforma. Merita accoglimento, invece, il terzo motivo di appello. Ritiene invero la Corte che nel caso di specie non possa trovare applicazione l' articolo 1122 ter c.c. , in quanto non si tratta di un impianto di videosorveglianza condominiale posto a salvaguardia di parti comuni, in quanto esso è di proprietà esclusiva ed è posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino. In punto di fatto, corre obbligo rilevare, come dedotto da parte appellante, che la conformazione dei luoghi pone chiaramente in evidenza che le botteghe, a tutela delle quali sono state istallate le due telecamere, contrapposte, ai lati degli ingressi delle botteghe medesime, si trovano, tutte, su un lato dell'edificio, dotate pure di un ingresso autonomo, seppure non esclusivo né unico, distinto dagli altri due, uno pedonale e l'altro carrabile, serventi tutte le unità immobiliari. Ciò si evince, ictu oculi, sia dalla planimetria che dalle foto prodotte dagli odierni appellanti, dalle quali ultime si può, anche, notare che le telecamere, del tipo “fisso”, sono “puntate” in posizione praticamente parallela alla facciata, quindi sugli ingressi delle botteghe, senza “allargare” la visione a spazi distanti. Ciò è confermato dal verbale manoscritto di sopralluogo in atti, del 3.10.2016, corredato da tre foto timbrate del Corpo della polizia municipale di Catania. Inoltre, tutte le botteghe insistono su un lato del perimetro condominiale, in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali, in zona poco frequentata, delimitata da una recinzione in ferro. Inoltre, altra circostanza pure rilevante, osserva ancora la Corte, è costituita dalla sentenza del Tribunale di Catania, numero … , in atti, supportata da CTU, la quale ha accertato che lo spazio immediatamente frontistante le botteghe in esame, seppure di proprietà condominiale, per la sua consistenza non è destinato a parcheggio dei condomini, ma costituisce un'area libera, che primariamente, seppur non esclusivamente, serve da accesso alle botteghe. Siffatta circostanza rafforza, ed è compatibile, a mente del Collegio, con l'istallazione delle due telecamere “de qua”. Né il Condominio ha provato che delle riprese si sia fatto un utilizzo diverso rispetto a quello strettamente indispensabile alle ragioni che ne hanno determinato l'istallazione, cioè di vigilanza e custodia delle botteghe, che si evince anche dalle modalità in concreto della collocazione dell'impianto de quo. In subiecta materia la Corte di giustizia UE sez. III, con sentenza dell'11/12/2019 numero 708 , ha avuto modo di precisare che gli articolo 6, par. 1, lett. c , e 7, lett. f , della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli articolo 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino rumeno contro una associazione di comproprietari di un immobile affinché fosse messo fuori servizio il sistema di videosorveglianza di un immobile e fossero rimosse le telecamere installate in alcune parti comuni dello stesso . Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l'istallazione delle telecamere non costituisca violazione di un diritto fondamentale dei condomini. Inoltre, la Corte osserva che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che è escluso che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all' articolo 615 bis c.p. Cass. penale, V, 30/05/2017 numero 34151 e 21.10. 2008 numero 44156 Cass. civile, I, 03/01/2013, numero 71 . Ancora, è stato deciso nel senso che l'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Nel caso di specie, la telecamera è puntata sul vialetto, facente parte di un'area comune, che consente di accedere alle abitazioni, rispettivamente, di proprietà dei ricorrenti e del resistente, ma non è in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all'interno della villetta dei ricorrenti. Dunque non risulta violato il diritto alla riservatezza degli stessi e deve essere rigettata la domanda di tutela cautelare proposta da costoro al fine di ottenere la disinstallazione di detta telecamera Tribunale Avellino sez. I, 30/10/2017 . Inoltre, osserva la Corte, l'immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un dato personale ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 4, lett. b , come indicano specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali 21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, numero 1623306 , e lo stesso Codice della privacy prevede un bilanciamento di interessi tra tutela della riservatezza e legittimo interesse di un terzo laddove non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali. Per altro verso, osserva ancora la Corte, quanto sostenuto dal Condominio, a mente del quale le telecamere dovrebbero essere rimosse anche perché istallate sulla facciata, cioè su una parte comune dell'edificio, non è fondato, in quanto sul punto soccorre l' articolo 1102 c.c. Nel caso che ci occupa, invero, l'utilizzazione del bene comune fatta dagli appellanti, peraltro del tutto coerente con la richiamata sentenza numero 3813/2002, non altera affatto la destinazione del bene né compromette il diritto al pari uso da parte dei comproprietari, né della facciata né dell'andito condominiale frontistante le botteghe, e rispetta la proprietà esclusiva tra altre, Cass., II, 15/09/2021 numero 24937 26/05/2021 numero 14598, con specifico riferimento ai poteri del conduttore VI, 06/05/2021 numero 11870 Conclusivamente, nei termini di cui sopra, l'appello deve essere accolto. Conseguentemente, deve essere accolta l'ulteriore domanda degli appellanti, intesa ad ottenere la condanna del Condominio alla restituzione delle spese di lite della fase cautelare e del relativo reclamo e, ciò, nella medesima misura corrisposta dagli odierni appellanti. Poiché i provvedimenti cautelari sono autonomi rispetto a quello di merito Cass., II - 04/02/2021 numero 2623 10/12/2020 numero 28197 sez. II, 31/08/2018 numero 21491 , la Corte non si pronuncia sulla domanda di revoca e, tuttavia, risulta evidente che il contenuto degli stessi è incompatibile con la presente decisione e ne rimane del tutto assorbito. Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art 96 cpc , avanzata pure dagli appellanti, la Corte ritiene che, tenuto conto degli argomenti difensivi e del più complessivo contenuto degli atti e documenti tutti, nonché della materia trattata, non ricorre né l'abuso dello strumento processuale, né la temerarietà della pretesa, seppure il petitum e la causa petendi siano discutibili e, dunque, non è possibile affermare che il Condominio abbia agito o resistito pretestuosamente Cass., II, 17/11/2021 numero 34818 VI, 24/09/2020 numero 20018 I, 15/11/2018 numero 29462 . Rimangono da regolare le spese dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si devono porre a carico del Condominio ed a favore di … , e … . I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 numero 55 , poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, fascia di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in ragione dell'oggetto di causa, tenuto conto dell'attività svolta. Pertanto, le spese dei due gradi di lite si liquidano, nella misura di cui sopra, per il primo grado in complessivi euro 3.318,00, di cui euro 550,00 per esborsi, euro 810,00 per la fase di studio, euro 574,00 per la fase introduttiva ed euro 1.384,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.113,00, di cui euro 805,00 per esborsi, euro 980,00 la fase di studio, euro 675,00 per quella introduttiva ed euro 1.653,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso per spese generali 15% dei compensi , CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 474/2021 R.G., sull'appello proposto da … , e … avverso la sentenza del Tribunale di Catania, numero 546/2021, pubblicata il 3.2.2021 lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli appellanti di istallare e mantenere le due telecamere poste a vigilanza delle botteghe in questione. Condanna il Condominio di viale … , in Catania, a restituire a … , e le spese del giudizio cautelare e del reclamo, nella misura da questi ultimi corrispostigli. Condanna il Condominio di viale … , in Catania, al pagamento delle spese di lite dei due gradi in favore di … , e … , come sopra quantificate in complessivi euro 3.318,00 per il primo grado e complessivi euro 4.113,00 per il secondo grado, oltre il rimborso per spese generali 15% dei compensi , CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.