È valida la clausola testamentaria che inibisce la successione per rappresentazione?

Si deve attribuire preminenza alla volontà del testatore che intenda escludere il diritto di rappresentazione purché essa «non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa».

Con l'ordinanza in esame, il Tribunale di Verona si è pronunciato su una vicenda riguardante una clausola contenuta in un testamento che inibiva la successione per rappresentazione di due nipoti. I due nipoti, infatti, convenivano in giudizio gli eredi dello zio, chiedendo di far dichiarare inefficace la clausola testamentaria con la quale il parante aveva legato alla sorella, cioè alla madre degli attori deceduta alcuni mesi dopo l'istituzione del testamento, la somma di 200.000,00 euro, manifestando così la volontà che al legato non si applicasse l'istituto della rappresentazione. La domanda è infondata. Non esiste, infatti, una norma che preveda il divieto di inserire nel testamento una clausola testamentaria come quella in esame. Secondo il Tribunale, inoltre, la posizione della dottrina richiamata dagli attori, secondo cui il testatore non potrebbe escludere l'istituto della rappresentazione se l'erede o il legatario non vuole accettare, è fragile e lacunosa. Al contrario, su di essa prevale la posizione, richiamata invece dall'erede resistente, secondo cui si deve attribuire «preminenza alla volontà del testatore che intenda escludere il diritto di rappresentazione purché essa, come nel caso di specie, non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa». Pertanto, il Tribunale di Verona rigetta la domanda.

Giudice Vaccari Rilevato che omissis ed omissis hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i soggetti indicati in epigrafe per far dichiarare inefficace la clausola con la quale omissis , nell'istituire con testamento pubblicato il 26 maggio 2015, nell'istituire propri eredi universali i convenuti, aveva legato alla sorella omissis , madre dei ricorrenti e deceduta il 13 dicembre 2015, la somma di euro 200.000,00, manifestando la volontà che a tale legato non si applicasse l'istituto della rappresentazione. Dei resistenti solo omissis si è costituito in giudizio resistendo alla domanda avversaria con puntuali deduzioni in punto di diritto. A seguito del decesso di omissis si sono costituti in giudizio in qualità di suoi eredi il marito ed i figli. La domanda è infondata e va pertanto rigettata per la decisiva considerazione che nessuna norma di legge prevede il divieto di una clausola testamentaria del predetto tenore o ne prevede la nullità o inefficacia e d'altro canto nemmeno i ricorrenti sono stati in grado di individuare il fondamento normativo della loro pretesa. Essi infatti hanno richiamato il disposto dell'articolo 467, comma 2, c.c. che però non prevede un siffatto divieto giacchè si limita a stabilire in quali ipotesi si può avere rappresentazione nella successione senza indicare le conseguenze della violazione di quanto in essa disposto. Al contempo gli attori hanno richiamato a sostegno del loro assunto la posizione di una parte della dottrina, secondo la quale il testatore non potrebbe escludere tout court l'istituto della rappresentazione se l'erede o il legatario non può o non vuole accettare ma nemmeno essa ha un valido sostegno normativo. Su una tesi così lacunosa e fragile non può che prevalere l'argomento del resistente che attribuisce preminenza alla volontà del testatore che intenda escludere il diritto di rappresentazione purchè essa, come nel caso di specie, non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa. Tale clausola integra effettivamente una implicita diseredazione di chi avrebbe potuto giovarsi dell'istituto della rappresentazione nel caso di specie i ricorrenti quali eredi legittimi di omissis ma essa risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte in punto di validità della disposizione con la quale il testatore di limiti a manifestare la volontà destitutiva di alcuni dei successibili ex lege Cass. 8352/2012 . Può anche escludersi che con la clausola in esame il testatore avesse espresso una mera volontà negativa all'applicazione della rappresentazione, senza riferirsi ad una specifica disposizione o categoria di successibili, previsione che, secondo parte della dottrina, sarebbe quella di più difficile tenuta, poiché omissis l'aveva esclusa con riguardo al legato in favore della sorella, così rendendo agevolmente individuabili nei nipoti ex sorore i successibili esclusi dal diritto. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite l'assenza di precedenti, anche solo di merito, sulla questione giuridica sulla quale è incentrato il presente giudizio vale ad evidenziarne l'assoluta novità e a giustificare quindi la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda dei ricorrenti e compensa tra le parti le spese del giudizio.