Inutile l’azione giudiziaria proposta dal Comune. Vittoria confermata per l’automobilista colto in eccesso di velocità. Decisiva la valutazione delle caratteristiche della strada.
Se la banchina – interna alla sede stradale ed esterna alla carreggiata – non consente la sosta di emergenza dei veicoli, allora è illegittimo, nonostante il decreto prefettizio, il posizionamento dell' autovelox . E ciò significa, per la gioia dell'automobilista colto in pieno eccesso di velocità, che la multa è nulla. Scenario della vicenda è la zona dell'Empolese. A finire sotto accusa è un automobilista, beccato a circolare «superando la velocità massima, pari a 50 chilometri orari, consentita sul tratto di strada». A inchiodarlo è l'esito fornito dall'autovelox. Inevitabile la multa, che però viene ritenuta non valida prima dal Giudice di pace e poi dai giudici del Tribunale. I giudici di merito osservano che «la strada in questione, nel tratto in cui era collocato l'autovelox, presenta, come emerge dalle foto, una fascia non idonea a consentire la sosta di emergenza», e aggiungono che perciò «la strada non poteva essere classificata come “ extraurbana di tipo C”». Di conseguenza, disapplicato il decreto del Prefetto relativo proprio alla classificazione della strada e al posizionamento dell'autovelox, «il verbale di contestazione della sanzione va annullato». Inutile il ricorso proposto dal Comune e mirato a censurare la valutazione compiuta in Tribunale, valutazione secondo cui «la strada in questione, essendo priva di una fascia idonea a consentire la sosta di emergenza, deve essere classificata come strada urbana di scorrimento». Il legale che rappresenta l'ente locale sostiene che «il Codice della strada non prevede affatto che la banchina sia funzionale alla sosta di emergenza, né che essa deve avere una larghezza tale da consentire le soste di emergenza, dovendo essere, piuttosto, definita in relazione alla sua funzione ordinaria, e cioè la circolazione dei pedoni». Ciò significa, sempre secondo il legale, che «il tratto di strada in questione ha tutte le caratteristiche funzionali e strutturali per essere classificata come strada extraurbana secondaria con la conseguente legittimità del decreto prefettizio che ha autorizzato l'installazione dell'autovelox». Dalla Cassazione ribattono che «tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come “di scorrimento” rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio, all'interno della sede stradale ed esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni». Ciò comporta che «è illegittimo , e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione dell' autovelox in una strada urbana che non abbia» quelle «caratteristiche minime». Corretta, di conseguenza, e condivisa ora dalla Cassazione, la valutazione compiuta in Tribunale, poiché si è appurato che sulla strada dove è stato registrato l'eccesso di velocità «la banchina non è funzionale a consentire la sosta di emergenza». Ciò significa che la multa è da considerare nulla e l'automobilista può tirare un sospiro di sollievo.
Presidente Bertuzzi – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta da M.F. avverso il verbale con il quale, nel 2017, la Polizia Municipale aveva accertato, a mezzo di dispositivo di cui al D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, che lo stesso, in violazione dell' articolo 142 C.d.S. , comma 8, circolava superando la velocità massima consentita nel tratto di strada, pari a 50 km/h. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato, in fatto, che la strada in questione, nel tratto sul quale è collocato l'autovelox, presenta, come emerge dalle foto, una fascia non idonea a consentire la sosta di emergenza secondo le necessità indicate dall' articolo 157 del C.d.S. , ha ritenuto che la stessa non poteva essere, per tale ragione, classificata, in violazione dell' articolo 2 C.d.S. , come strada extraurbana di tipo C per cui, disapplicato il decreto del prefetto di classificazione della stessa, il verbale di contestazione della sanzione doveva essere annullato. 1.3. L'Unione dei Comuni del Circondario dell'E. V., con ricorso notificato il 4/5/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.4. M.F. è rimasto intimato. Ragioni della decisione 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, a norma dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli articolo 2, 3, 157, 158 e 190 C.d.S. , in relazione al D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, e agli articolo 200 e 201 C.d.S. , censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la strada in questione, essendo priva di una fascia idonea a consentire la sosta di emergenza secondo le necessità indicate dall' articolo 157 C.d.S. , doveva essere classificata come strada urbana di scorrimento. 2.2. Il tribunale, però, così facendo, ha osservato il ricorrente, ha omesso di considerare che l' articolo 3 C.d.S. , non prevede affatto che la banchina sia funzionale alla sosta di emergenza, nè che la stessa deve avere una larghezza tale da consentire le soste di emergenza, dovendo essere, piuttosto, definita in relazione alla sua funzione ordinaria, e cioè la circolazione dei pedoni. 2.3. Il tratto di strada in questione, pertanto, ha tutte le caratteristiche funzionali e strutturali per essere classificata come strada extraurbana secondaria con la conseguente legittimità del decreto prefettizio che, a norma del D.L. numero 121 cit., articolo 4, ha autorizzato l'installazione della postazione de qua. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che - il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all' articolo 2 C.d.S. , commi 2 e 3, e non altre - tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni Cass. numero 16622 del 2019 - è, pertanto, illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento , in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d , del citato articolo 2 cit. codice Cass. numero 5532 del 2017 Cass. numero 7872 del 2011 . 3.3. Risulta, dunque, evidente che, alla luce dei rilievi esposti, una banchina non funzionale a consentire la sosta di emergenza come quella che, nel caso in esame, il tribunale, con accertamento in fatto rimasto sul punto incensurato, ha rinvenuto nel tratto stradale in questione non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come strada urbana di scorrimento . 4. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato. 5. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato. 6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.