Ai fini della concessione del permesso di soggiorno, è necessario tenere conto della effettività dei vincoli familiari e della clausola di coesione familiare che, anche a prescindere da una formale domanda di ricongiungimento, «può comunque giustificare, ove riscontrata, l’inespellibilità a condizione di una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui all’articolo 13, comma 2-bis, d.lgs. numero 286/1998».
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione presentata da una cittadina straniera soggiornante in Italia con i figli minori al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Il ricorso è fondato, in quanto il Giudice di Pace non ha tenuto conto, ai fini della tutela rafforzata richiesta, della effettività dei vincoli familiari, né della clausola di coesione familiare che, anche a prescindere da una formale domanda di ricongiungimento, può comunque giustificare, ove riscontrata, l'inespellibilità a condizione di una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui all'articolo 13, comma 2-bis, d.lgs. numero 286/1998. Il Collegio, infatti, ricorda che «in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2-bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi sicché, il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base dell'esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva, che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva Cass. civ., numero 11955/2020 ». Nel caso in esame, risulta di palmare evidenza che il giudice abbia del tutto trascurato la presenza in Italia del legame della ricorrente con i figli, nonché la presenza del padre dei minori legittimamente soggiornante in Italia, il che giustifica l'accoglimento del ricorso.
Presidente De Chiara – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. D.B. impugna il decreto 24 marzo 2021 del Giudice di pace di Ferrara, in R.G. numero 2335/2019, che ne ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara il 4.9.2019, seguito da provvedimento dello stesso giorno con cui il Questore di Ferrara ordinava alla ricorrente di lasciare il territorio nazionale 2. il giudice di pace ha premesso che a il provvedimento di espulsione era stato emesso perché la opponente, cittadina straniera, era entrata in Italia ivi intrattenendosi in violazione della L. numero 68 del 2007, articolo 1, comma 3, avendo solo conseguito un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto il 28.2.2019 e da cui erano trascorsi altri 60 giorni b non sussistevano i requisiti per un provvedimento di rimpatrio volontario, poiché la ricorrente dichiarava di non voler far ritorno in […] e di non essere interessata alla concessione del relativo termine c una prima pronuncia del G.d.P. veniva cassata con ordinanza di questa Corte numero 29853 del 2020 per carenza di motivazione ed ivi dandosi atto che era stata trattata la questione della inespellibilità della richiedente perché madre di minorenni 3. il giudice di pace ha ritenuto che a la ricorrente, in stato di gravidanza, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, non ha fatto richiesta di protezione internazionale, nè ha fornito prova di un reddito minimo al sostentamento b non è stata provata la stabile convivenza con il padre dei figli minori o un rapporto di coniugio , nè il radicamento in Italia e così difettando la coesione familiare 4. il ricorrente propone tre motivi di ricorso, accompagnati da un'istanza di rimessione in termini il 14.5.2021. Ragioni della decisione Considerato che 1. con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 113 c.p.c., D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 2 bis, avendo il G.d.P. disatteso la ordinanza di cassazione, non avendo dato conto, a fini concessivi della tutela rafforzata richiesta, della effettività dei vincoli familiari, oltre che della difficoltà conseguente di dar corso all'espulsione decretata e confermata, in particolare invocando una nozione di vita familiare che può prescindere dalla coabitazione 2. con il secondo motivo viene censurata la pronuncia ove, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 8 CEDU, articolo 19, comma 2, lett. c TUI e sul piano della motivazione, non ha considerato la situazione familiare della ricorrente, con la presenza in Italia dei figli minori e il relativo diritto a crescere con i genitori 3. con il terzo motivo viene reiterata la censura in ordine alla carenza di motivazione sulla mancata decisione circa la durata del divieto di reingresso 4. l'istanza di rimessione in termini risulta superata dalla generazione di un primo messaggio di avvenuta accettazione, da parte del sistema della Corte di cassazione, dell'atto di deposito, secondo la risultanza del 4.5.2021, dunque in data compatibile con il requisito di procedibilità del deposito nei venti giorni di cui all'articolo 369 c.p.c., apparendo il ricorrente aver notificato il ricorso al Prefetto di Ferrara in via telematica il 19.4.2021 5. i primi due motivi, da trattare in via congiunta perché connessi, sono fondati, con assorbimento del terzo a seguito della cassazione con rinvio, decisa da Cass. 29853/2020, il giudice di pace, adito in sede di riassunzione, era tenuto a superare il vizio motivazionale riscontrato nella prima pronuncia, in particolare osservando il principio desumibile dal passaggio in cui si è precisato che in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi sicché, il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base dell'esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva, che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva Cass. 4 marzo 2020, numero 11955 6. nella specie, il giudice di merito ha accertato che a la ricorrente, priva di un valido titolo di soggiorno, è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e non ha mai fatto richiesta di protezione internazionale b non dispone di un reddito minimo idoneo al sostentamento c non è coniugata, nè convive more uxorio con il padre dei figli minori, nè risulta depositato alcunché che dimostri il radicamento sul territorio italiano la stessa ordinanza dà poi conto, per l'ipotesi di rimpatrio della ricorrente e dei figli in […], della non eccessiva difficoltà di coltivazione della relazione affettiva con il padre 7. in realtà, la clausola di coesione familiare che, anche a prescindere da una formale domanda di ricongiungimento, potrebbe comunque giustificare, ove riscontrata, l'inespellibilità a condizione di una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 2 bis, non appare considerata, come richiesto dalla più ampia regola di riesame indicata dalla citata ordinanza di cassazione, in relazione alla convivenza in Italia della madre con almeno due figli e tenuto conto della effettività del rispettivo rapporto anche con l'altro genitore 8. nella motivazione della pronuncia impugnata si ammette infatti che in Italia vivono i figli minori della ricorrente oltre che il loro padre non convivente e, a tale stregua, si riconosce come accertata l'esistenza di un legame della ricorrente, nel nostro Paese, di carattere chiaramente familiare, tale dovendo qualificarsi quello con i propri figli tale relazione non sembra controbilanciata, per come riepilogata nella motivazione espressa dal giudice di pace, da analoghi o paragonabili legami familiari della ricorrente nel Paese di origine ne deriva l'apparente irrazionalità, o comunque incomprensibilità, della giustificazione dell'esito negativo della valutazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, cit., demandata al giudice di pace dalla ordinanza di cassazione con rinvio non è invero intelligibile per quale ragione, nella valutazione predetta, il giudice abbia del tutto trascurato la presenza in Italia del legame della ricorrente con la prole, pur a fronte, peraltro, della mancata valorizzazione di legami della ricorrente nel Paese di origine, in una apparente prospettiva presupposta per cui i figli della ricorrente debbano necessariamente seguirla in caso di rimpatrio 9. si tratta di prospettiva tuttavia non condivisibile, essendo sempre salva la facoltà dei figli minori di restare in Italia e non seguire il genitore rimpatriato v. articolo 19, comma 2, lett. a , t.u.imm., che prevede il diritto - non già il dovere - dei minori di seguire il genitore espulso , oltre che priva di motivazione in punto di fatto, essendo pacifico, al contrario, che in Italia legittimamente soggiorna il padre dei minori stessi per altro verso, la motivazione del decreto impugnato viola anche il mandato conferito al giudice di rinvio dalla ordinanza di cassazione, omettendo appunto di valutare la sussistenza di legami familiari - quali, si ripete, i legami con i figli - in Italia, valorizzando invece elementi, riconducibili al diverso profilo dell'integrazione sociale in Italia, espressamente subordinati o accessori rispetto ai citati legami essenziali, secondo detto mandato come espressamente chiarito nell'ordinanza di cassazione con rinvio, che esclude sia consentito, fuori della valorizzazione in concreto degli elementi caratterizzanti i legami familiari, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il paese di origine 10. nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla circostanza, cui fa vago cenno la pronuncia impugnata, della gravidanza della ricorrente in corso all'epoca del giudizio di rinvio si tratterebbe infatti, con tutta evidenza, di una nuova gravidanza, successiva all'espulsione qui in esame la stessa ricorrente, nel ricorso originario al giudice di pace, dava espressamente atto che il figlio era nato e che erano decorsi i sei mesi dalla nascita alla data dell'espulsione, nè, del resto, in quel ricorso si faceva questione della violazione dell'articolo 19, lett. d , t.u.imm. e, come tale, non incidente sulla legittimità della stessa, oltre che di una circostanza nuova non deducibile per la prima volta nel giudizio di rinvio 11. il ricorso va dunque accolto quanto ai primi due motivi, con assorbimento del terzo e la conseguente cassazione della pronuncia del giudice di pace, cui è demandato di ottemperare al principio già fissato con ordinanza di questa Corte numero 29853 del 2020. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l'impugnato decreto del giudice di pace di Ferrara 24.3.2021, con rinvio allo stesso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.