Violenza sessuale di gruppo e consenso della vittima viziato ab origine

«Lo stato di minorazione fisica o psichica della vittima non può rilevare contemporaneamente come elemento costitutivo del reato e come circostanza aggravante dello stesso, in palese violazione del principio generale dettato dall’articolo 61, comma 1, c.p., in tema di aggravanti comuni».

In seguito ad una violenza sessuale di gruppo avvenuta in una discoteca, nei confronti di una ragazza che si trovava in stato confusionale per un tasso alcolemico elevato che ne aveva compromesso le capacità cognitive, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare che «la condotta tipica della violenza sessuale di gruppo è integrata, secondo la previsione legislativa contenuta nell'articolo 609-octies, comma 1, dalla partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis» Cass. numero 11541/1999, numero 11560/2010 e che «tra le “condizioni di inferiorità psichica o fisica , previste dall'articolo 609-bis c.p., comma 2, numero 1, rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente» Cass. numero 8981/2020, numero 16046/2018, numero 45589/2017, numero 39800/2016 . Ne consegue che «l'eventuale consenso prestato dalla vittima, giacchè esso è viziato ab origine dalla condizione di menomazione della stessa, ma rileva la consapevolezza dell'agente della situazione di inferiorità psichica in cui versi la persona offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione la medesima non possa esprimere un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovi, situazione che l'autore del fatto sfrutta per accedere alla sfera sessuale della vittima». Inoltre, «lo stato di minorazione fisica o psichica della vittima non può rilevare contemporaneamente come elemento costitutivo del reato e come circostanza aggravante dello stesso, in palese violazione del principio generale dettato dall'articolo 61, comma 1, c.p., in tema di aggravanti comuni». Nel caso di specie la vittima era stata trascinata nella caldaia della discoteca, quindi un luogo interdetto al pubblico. Ciò ha favorito e facilitato l'azione degli aggressori. E secondo un orientamento della Corte di legittimità, «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 c.p., comma 1, numero 5, occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata» Cass. numero 40275/2021, numero 6608/2013, numero 18485/2020 . Anche le Sezioni Unite hanno chiarito che «la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa , essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» Cass. numero 40275/2021 . Ne consegue il rigetto del ricorso.

Presidente Ramacci – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/06/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 15/07/2020 dal Tribunale di Roma, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, P.R.G. era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'articolo 609-octies c.p. per aver partecipato, in più persone, ad atti di violenza sessuale di gruppo abusando delle condizioni di inferiorità fisica di M.B.M. al momento del fatto per abuso di sostanze alcoliche e conseguente compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile con liquidazione di provvisionale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.R.G. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di valutazione del compendio probatorio e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di violenza sessuale di gruppo. Argomenta che la persona offesa aveva reso nel tempo almeno quattro versioni degli atti di violenza sessuale subiti, tra di loro confusamente contraddittorie il Giudice di prime cure aveva privilegiato le dichiarazioni rese dalla persona offesa dinanzi al P.M., tralasciando di valutare anche le prime dichiarazioni in atti informazioni confluite nella cartella clinica di omissis , verbale di denuncia del omissis ed verbale di integrazione di denuncia del omissis , contenenti incongruenze, rilevanti ai fini del giudizio di attendibilità della dichiarante la motivazione era, poi, illogica nella parte in cui si riteneva che la ricostruzione resa dalla persona offesa fosse avvalorata dalle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia del 20/07/2021, in quanto si trattava di due ricostruzioni alternative ed inconciliabili inoltre, il Giudice di prime cure aveva errato nel valutare le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla circostanza della asserita contestuale presenza degli aggressori sul locus commissi delicti prima dell'arrivo della vittima, risultando il contrario dalle dichiarazioni rese dal teste A.N. le risultanze istruttorie consentivano di dubitare della sussistenza del dolo del reato di violenza sessuale di gruppo in capo al ricorrente, in quanto, secondo la ricostruzione del primo giudice, egli aveva compiuto per ultimo la violenza contestatagli ed avrebbe operato una postuma tacita adesione al proposito monosoggettivo altrui la Corte territoriale aveva confermato la valutazione del primo Giudice con argomentazioni contraddittorie ed illogiche, affermando in maniera apodittica e congetturale che il racconto della persona offesa era credibile, non considerando che la predetta al momento del fatto si trovava in stato confusionale per un tasso alcolemico elevato che ne aveva compromesso le capacità cognitive le differenti versioni rese dalla persona offesa non consentivano di ritenere provata la simultanea presenza dei tre aggressori sul posto e di qualificare la condotta del ricorrente quale partecipe ad una violenza sessuale di gruppo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante della minorata difesa ex articolo 61 c.p., numero 5, lamentando che gli elementi di fatto evidenziati dai Giudici di merito quale presupposti integranti l'aggravante si risolvevano negli elementi costituitivi del reato contestato stato di ebbrezza della persona offesa, compresenza di più persone al momento del fatto e, pertanto, l'aggravante doveva ritenersi assorbita in tale reato le circostanze di tempo e di luogo indicate tempo di notte e luogo isolato avevano valenza neutra perché il fatto si era verificata nel contesto di una serata organizzata in una discoteca romana estremamente popolata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. numero 176 del 2020, la trattazione orale del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando nota spese. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez. U, numero 41461 del 19/07/2012, Rv.253214 Sez. 1, numero 29372 del 27/7/2010, Rv. 248016 Sez.5, numero 1666 del 08/07/2014 . A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria cfr. Sez. 3, numero 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578 . Nella specie, la Corte di appello, nel confermare la valutazione del primo Giudice, in linea con i suesposti principi, ha effettuato il vaglio di attendibilità della persona offesa in maniera adeguata attraverso l'analisi della precisione, linearità e costanza del suo racconto ed il rilievo dell'assenza di un intento vendicativo o di rancore nei confronti dell'imputato che potessero incrinarne la credibilità soggettiva ha, quindi, evidenziato che lo stato di alterazione correlato alla pregressa assunzione di sostanze alcoliche non inficiava l'attendibilità della persona offesa, il cui racconto era preciso e puntuale in relazione ai caratteri salienti della vicenda. La Corte territoriale ha anche evidenziato i riscontri esterni al narrato della persona offesa, costituiti dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi in sede di s.i.t., dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dal referto medico in atti, dagli esiti dell'accertamento sul DNA effettuato sul campione biologico prelevato all'imputato nonché dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. La motivazione è congrua e logica nonché conforme ai principi di diritto suesposti e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Il ricorrente, in sostanza, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nelle censure mosse con il motivo di ricorso, infatti, si espongono doglianze le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione cfr. Sez. 1, 16.11.2006, numero 42369, Rv. 235507 Sez. 6, 3.10.2006, numero 36546, Rv. 235510 Sez. 3, 27.9.2006, numero 37006, Rv. 235508 . Nè coglie nel segno la dedotta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di violenza sessuale di gruppo. La Corte territoriale, nel disattendere la deduzione difensiva qui riproposta, ha correttamente ritenuto integrato il reato di cui all'articolo 690-octies c.p., rimarcato, con congrue e logiche argomentazioni, che, secondo le risultanze istruttorie, la persona offesa aveva subito violenza sessuale da parte di tre aggressori uno dei quali l'attuale ricorrente , contemporaneamente presenti sul luogo teatro dei fatti, i quali, nel giro di pochi minuti consumavano, a turno, rapporti sessuali con la vittima, in rapida sequenza e senza soluzione di continuità cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata . Va ricordato che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo 609 - octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis , in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo Sez. 3, numero 36036 del 18/07/2012, Rv. 253687 Sez. 3, numero 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Rv. 227496 Sez. 3 del 11.10.1999, numero 11541, ric. Bombaci ed altri . La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. Non è, pero, necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, atteso che esso può essere commesso a turno ovvero da uno solo dei responsabili, purché alla presenza di tutte le persone, elemento quest'ultimo idoneo a eliminare o a ridurre la forza di reazione della vittima Sez.3, numero 40121 del 23/05/2012, Rv. 253674 - 01 inoltre, neppure è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso Sez. 3 numero 29406 del 04/04/2019, Rv.276548 - 02 . 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La questione posta dal ricorrente attiene alla configurabilità, nella specie, della contestata aggravante di cui all'articolo 61 c.p., numero 5. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante evidenziando, quali elementi di fatto che avevano favorito l'azione degli aggressori, l'ora notturna e il luogo isolato, alla luce della condizione di alterazione psichica della ragazza determinata dalla volontaria assunzione di bevande alcoliche. È vero che lo stato di alterazione alcolica della persona offesa costituisce elemento costitutivo del contestato reato di violenza sessuale di gruppo. Va ricordato, infatti, che la condotta tipica della violenza sessuale di gruppo è integrata, secondo la previsione legislativa contenuta nell'articolo 609-octies, comma 1, dalla partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis . Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità Sez. 3, 3 giugno 1999, numero 11541, Rv 215149 Sez. 3, numero 11560 del 11/03/2010, Rv. 246448 - 01, in motivazione l'articolo 609-octies c.p., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti gli atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis c.p., e, quindi, non solo alle ipotesi previste dal comma 1, commesse mediante violenza o minaccia o abuso di autorità, ma anche alle ipotesi previste dal comma 2, di detta norma tra cui - ipotesi che qui rileva la violenza compiuta abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. E la situazione di approfittamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, e comunque per causa non imputabile all'agente, è ritenuta idonea ad integrare il reato di violenza sessuale. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica , previste dall'articolo 609-bis c.p., comma 2, numero 1, rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente Sez. 3, numero 8981 del 05/12/2019, dep. 05/03/2020, Rv. 278401 - 01 Sez. 3, numero 16046 del 13/02/2018, Rv. 273056 - 01 Sez. 3, numero 45589 del 11/01/2017, Rv. 271017 - 01 Sez. 3, numero 39800 del 21/06/2016, Rv. 267757 - 01 . Non rileva, quindi, l'eventuale consenso prestato dalla vittima, giacché esso è viziato ab origine dalla condizione di menomazione della stessa, ma rileva la consapevolezza dell'agente della situazione di inferiorità psichica in cui versi la persona offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione la medesima non possa esprimere un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovi, situazione che l'autore del fatto sfrutta per accedere alla sfera sessuale della vittima. Lo stato di minorazione fisica o psichica della vittima, dunque, non può rilevare contemporaneamente come elemento costitutivo del reato e come circostanza aggravante dello stesso, in palese violazione del principio generale dettato dall'articolo 61 c.p., comma 1, in tema di aggravanti comuni. Nella specie, però, la circostanza aggravante in questione è stata contestata con riferimento al fatto che la vittima era stata trascinata in piena notte in luogo isolato e nascosto e la Corte territoriale ha dato rilievo preponderante a tali circostanze di tempo e di luogo è stato, infatti, accertato dai Giudici di merito che le condotte illecite venivano poste in essere in tempo di notte e in un'area della discoteca locale caldaia interdetta al pubblico e situata in un luogo appartato della struttura tali circostanze, alla luce della condizione di alterazione psichica della ragazza incapace di opporre resistenza agli aggressori e di chiedere aiuto , sono state ritenute elementi che avevano concretamente favorito e facilitato l'azione degli aggressori. Va ricordato che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 c.p., comma 1, numero 5, occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata Sez. U, numero 40275 del 15/07/2021, Rv.282095 - 01 Sez. 2, numero 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Di Guida, Rv. 258337 Sez. 6, numero 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302 . Ed è stato chiarito dalle Sezioni Unite che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa , essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto Sez. U, numero 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01, cit. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorrente va, inoltre, condannato in base al disposto dell'articolo 541 c.p.p., in via generica alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 83 Sez. U, numero 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 277760 - 01 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.