Bancarotta fraudolenta, no alla motivazione solo “formale” della misura “costituzionale” delle pene accessorie fallimentari

La motivazione utile a sorreggere la valutazione della misura costituzionale delle pene accessorie fallimentari non può essere solo formale , elusiva dell’obbligo di determinazione in concreto imposto al giudice sulla base dei criteri previsti dagli articolo 132 e 133 c.p., ma deve parametrarsi alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, tenuto conto della gravità della condotta, nonché di tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente, non potendo essere agganciata al mero richiamo aspecifico all'esistenza di precedenti penali.

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18444 depositata il 10 maggio 2022, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano limitatamente alla durata delle pene accessorie previste dall'articolo 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per un nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte d'Appello. Il caso. I fatti come contestati traggono origine dalle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale dei ricorrenti individuati come amministratori di fatto di una s.r.l. fallita che si occupava di gestire autorimesse. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha confermato le condanne dei ricorrenti in relazione ad alcune condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e ha rideterminato la misura delle pene accessorie fallimentari per il coimputato, nel contesto del fallimento della s.r.l. Contro la decisione della Corte d'Appello ha presentato ricorso per cassazione la difesa degli imputati rimarcando diverse censure. La soluzione giuridica. La Quinta Sezione ha ritenuto fondate le censure dei ricorrenti che deducono la sostanziale carenza motivazionale delle argomentazioni del provvedimento impugnato con le quali si è confermata la misura per le sanzioni fallimentari accessorie in esame. Ma osserva pure come la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 222/2018 - emessa, il giorno successivo a quello della decisione di primo grado del presente processo-, ha dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista ex lege in dieci anni dall'ultimo comma dell'articolo 216 l. fall. in relazione alle ipotesi di condanna relativa ai reati di bancarotta fraudolenta, ed ha rimodulato, con la suddetta sentenza manipolativa sostitutiva, la formula normativa con il disposto fino a dieci anni . Invero è la stessa Corte Costituzionale con la sentenza numero 222/2018 a tracciarne il solco per un'interpretazione finalizzata all'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 133 c.p. per la determinazione della misura oramai non più fissa delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta. Successivamente le Sezioni Unite, con la sentenza Suraci numero 28910/2019, proprio in relazione al caso delle pene accessorie decennali previste per i reati di bancarotta fraudolenta dichiarate incostituzionali dalla sentenza numero 222/2018 Corte Cost., hanno disposto, risolvendo la questione controversa loro sottoposta, e superando l'indirizzo espresso dalla precedente sentenza Sezione Unite B. numero 6240 del 2014 dep. 2015, che la rideterminazione delle pene accessorie fisse illegali debba essere operata dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex articolo 37 c.p. in dottrina v. Finocchiaro, Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte costituzionale in materia di bancarotta fraudolenta, in Dir. penumero cont. on line 3/7/2019 sulla bancarotta fraudolenta v. Carnuccio, I reati fallimentari, Padova 2016 . A conclusione del suo percorso argomentativo, la Quinta Sezione ha inteso evidenziare come nel caso di specie, la motivazione che ha confermato la misura decennale delle pene accessorie già inflitte in primo grado con il meccanismo automatico, vigente prima della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata nel 2018, ha svilito l'onere di commisurazione specifica della durata non più fissa delle pene stesse, peraltro collocate nel massimo limite previsto, ma non certo più, oramai, imposto, ancorandola ai soli precedenti penali, evocati e neppure specificamente valutati nelle loro ricadute in relazione alla natura delle sanzioni interdittive. Secondo la Corte è stato eluso l'obbligo motivazionale di individualizzazione delle predette pene accessorie fallimentari, ai sensi degli articolo 132 e 133 c.p. con ciò ponendosi in contrasto con le ragioni profonde che hanno portato ad adottare i principi individualizzanti delle sanzioni in esame, stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni Unite.

Presidente Miccoli – Relatore Brancaccio             Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 4.11.2018 del Tribunale di Milano, ha confermato le condanne di C. e T.G. in relazione ad alcune condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed ha rideterminato la misura delle pene accessorie fallimentari per il coimputato P.A., nel contesto del fallimento della società omissis s.r.l. , dichiarato il 27.10.2011, della quale i primi due imputati erano stati entrambi inizialmente individuati come amministratori di fatto, mentre il terzo aveva avuto il ruolo di amministratore legale la società si occupava di gestire autorimesse. Precisamente, all'esito del giudizio di primo grado - T.G. è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di cui al capo A bancarotta fraudolenta distrattiva di beni strumentali della fallita, e precisamente i componenti di una cucina professionale, ceduta alla omissis s.r.l. di cui l'imputato era amministratore unico, ad uso del ristorante omissis , e, successivamente, trasferita presso il nuovo ristorante di detta società, omissis , esclusa nei suoi confronti l'aggravante della recidiva contestata - T.C., ritenuta ed applicata nei suoi confronti l'aggravante della recidiva reiterata, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva avente ad oggetto beni strumentali della fallita capo A bancarotta fraudolenta distrattiva di due autoveicoli di proprietà della società in decozione, nonché bancarotta fraudolenta documentale capo B, così limitata quest'ultima imputazione dal giudice di primo grado, che ha escluso la concretezza del riferimento alla bancarotta societaria da falso in bilancio, ritenendola soltanto una ripetizione della contestazione di tenuta irregolare dei libri contabili . - P.A. è stato ritenuto responsabile dei medesimi reati accertati nei confronti di T.C., ma condannato alla pena di tre anni di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta. I ricorrenti ed il coimputato sono stati assolti dalla bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di oltre due milioni e settecentomila Euro per insussistenza del fatto, contestata nella parte finale del capo B. T.G. è stato altresì assolto dalla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al citato capo B, una volta escluso il suo ruolo di amministratore di fatto nella società fallita. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati G. e T.C., tramite i difensori di fiducia, con due distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di T.G. si compone di quattro motivi. 3.1. Il primo denuncia violazione di norme processuali in relazione all'articolo 521 c.p.p., comma 2 e articolo 522 c.p.p. per essere stato condannato quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta commessa da T.C. e P.A., laddove, invece, la contestazione formalmente gli imputava il concorso nel reato per un ruolo di amministratore di fatto non dimostrato nel corso del processo ed anzi espressamente escluso. Il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di difesa e la mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, nonché l'omessa verifica da parte della Corte d'Appello delle condizioni per l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti - sia dal punto di vista dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato - nonostante l'analogo motivo di appello proposto con l'atto di impugnazione in secondo grado. 3.2. Il secondo argomento difensivo eccepisce violazione di legge in relazione alle condizioni applicative delle disposizioni penali in materia di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva da parte del soggetto estraneo , una volta eliminata la possibilità probatoria di ritenerlo concorrente primario nella qualità di amministratore di fatto. Non sono stati provati, in particolare, né il suo contributo oggettivo - materiale o morale - alla causazione dell'evento, né il dolo del reato, inteso come volontà dell'extraneus di concorrere con l'intraneus, nella consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Difatti, i beni strumentali, componenti la cucina professionale, che si assumono distratti poiché ritrovati dalla curatela nella disponibilità di altro ristorante, facente capo alla società omissis , che operava in un immobile dato in locazione dalla società fallita, erano stati concessi in leasing alla fallita e distolti dal suo patrimonio ben prima che si manifestasse lo stato di decozione. 3.3. La terza ragione di censura deduce violazione di legge in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'articolo 219, u.c., L. Fall., esclusa non tenendo conto della perdita di valore delle attrezzature da cucina professionale oggetto della bancarotta e del fatto che, trattandosi di beni in leasing, qualora fossero stati reperiti, avrebbero dovuto essere restituiti alla società proprietaria, sicché non avrebbero potuto entrare a far parte del passivo fallimentare, concretizzandosi al più un pregiudizio per i creditori fallimentari derivante dall'inadempimento delle obbligazioni verso il concedente il leasing, pregiudizio non provato nel caso di specie. 3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge per non avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo, mancante delle statuizioni in ordine alle pene accessorie fallimentari, ed aver provveduto ad integrarlo, sostituendolo e modificandolo, in misura per giunta illegale, poiché calibrata automaticamente sul massimo decennale, in violazione della pronuncia numero 222 del 2018 della Corte costituzionale che ha indicato la necessità di parametrarle alla gravità dei fatti in concreto commessi. 4. Ha proposto ricorso anche T.C., deducendo cinque motivi differenti. 4.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - sia con riguardo alla distrazione della cucina professionale Zanussi, che ai due autoveicoli di proprietà della fallita -, pur non ricorrendone i presupposti oggettivo e soggettivo. 4.2. La seconda censura evidenzia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale limitata alla irregolare tenuta della documentazione e dei libri contabili, esclusa la bancarotta societaria, il riferimento alla quale era stato ritenuto frutto di una duplicazione del richiamo da parte già del Tribunale , pur non ricorrendone i presupposti. Si lamenta la mancata corrispondenza della motivazione al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi più lieve di bancarotta prevista dall'articolo 217 L. Fall., punita a titolo di colpa, con esclusione dell'aggravante della pluralità di condotte prevista dall'articolo 219, comma 2, numero 1, L. Fall., esclusione negata nonostante l'unicità del fatto. 4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita al ricorrente, che deve essere ricollegata all'ampia condotta della gestione del patrimonio sociale , cui non corrisponde la verifica del limitato ruolo gestorio argomentata dalla Corte d'Appello e la qualità di dipendente attribuitagli dai testi. Si evoca, poi, la sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Milano numero 735 del 31.1.2013, acquisita in atti, che sarebbe contraddittoria rispetto alla decisione di condanna emessa nel presente processo. 4.4. La quarta ragione di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 219 L. Fall., esclusa non tenendo conto della perdita di valore delle attrezzature da cucina professionale oggetto della bancarotta e del fatto che, trattandosi di beni in leasing, qualora fossero stati reperiti, avrebbero dovuto essere restituiti alla società proprietaria, sicché non avrebbero potuto entrare a far parte del passivo fallimentare, concretizzandosi al più un pregiudizio per i creditori fallimentari derivante dall'inadempimento delle obbligazioni verso il concedente il leasing. Inoltre, il loro valore sarebbe stato negativo poiché la fallita era stata insolvente nei confronti della società omissis leasing proprietaria dei beni, quanto al pagamento dei canoni di locazione per complessivi Euro 14.394, sicché la loro distrazione non poteva essere neppure ipotizzabile, non rappresentando una risorsa positiva. Anche i due autoveicoli contestati come oggetto di bancarotta distrattiva al capo B sono stati ritenuti dallo stesso curatore fallimentare come privi di valore per la loro obsolescenza. 4.5. Infine, l'ultimo motivo di ricorso corrisponde all'ultima ragione di censura del ricorso del coimputato T.G., deducendosi violazione di legge per non avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo, mancante delle statuizioni in ordine alle pene accessorie fallimentari, ed aver provveduto ad integrarlo, sostituendolo e modificandolo, in misura per giunta illegale, poiché calibrata automaticamente sul massimo decennale, in violazione della pronuncia numero 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha indicato la necessità di parametrarle alla gravità dei fatti in concreto. Si chiariscono i contorni della censura il dispositivo della sentenza di primo grado non faceva alcun riferimento alla condanna alle pene accessorie previste dall'articolo 216, u.c. L. Fall. la Corte d'Appello ha ritenuto, ai fini della condanna, che fosse sufficiente l'indicazione di esse contenuta nella parte motiva e riferita alla loro misura massima decennale sulla base di tale deduzione, i giudici di secondo grado hanno rivalutato le pene accessorie fallimentari alla luce della sentenza numero 222 del 2018 della Corte costituzionale e hanno ritenuto che fosse congrua tale misura decennale nei confronti dei due odierni ricorrenti, alla luce della gravità dei precedenti penali desumibili dal certificato penale degli imputati. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado non ha il potere di modificare e sostituire il dispositivo carente riguardo ad una pena emesso dal primo giudice, essendosi determinata, invece, una nullità della sentenza. 5. Il PG Dr. omissis ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati limitatamente al denunciato vizio di motivazione relativo alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, previste dall'articolo 216, u.c., L. Fall., mentre devono essere rigettati nei rimanenti motivi. Per comodità espositiva, si analizzeranno, pertanto, separatamente i ricorsi, nei motivi diversi da quello comune e fondato, riferito alla determinazione delle pene accessorie. 2. Le censure contenute nei primi due motivi dell'impugnazione di T.G. sono complessivamente infondate. Il ricorrente punta a destrutturare l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia sul piano strettamente processuale della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stabilito dall'articolo 521 c.p.p., comma 2 e articolo 522 c.p.p., per essere stato condannato quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta commessa da T.C. e P.A., laddove, invece, la contestazione formalmente gli imputava il concorso nel reato per un ruolo di amministratore di fatto non dimostrato nel corso del processo ed anzi espressamente escluso sia sotto il profilo sostanziale della mancanza di prova certa del suo ruolo collaborativo esterno alla commissione del reato. Le osservazioni difensive sono, tuttavia, prive di pregio. 2.1. Quanto all'eccezione processuale, il Collegio condivide il consolidato orientamento, enunciato da queste Corte regolatrice, secondo cui non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta Sez. 5, numero 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 Sez. 5, numero 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 analogamente, nel caso in cui la rimodulazione del contributo concorsuale trasli dalla posizione di amministratore di diritto alla qualità di amministratore di fatto, cfr. Sez. 5, numero 36155 del 30/4/2019, Meoli, Rv. 276779 . La condizione per ritenere insussistente una violazione delle norme processuali poste a salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, che deve poter conoscere gli elementi fondamentali di fatto dell'accusa che gli viene mossa, è quella dell'immutata azione distrattiva ascrittagli qualora la condotta concreta che gli viene attribuita nel corso del processo, e rispetto alla quale egli ha potuto difendersi, quindi, rimanga sostanzialmente identica, non può ritenersi configurata una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Nella specie, una volta esclusa sin dal primo grado la valenza gestoria propria, benché di fatto, della condotta di T.G., sono stati esaminati i medesimi elementi di prova quale piattaforma utile ad individuare il coinvolgimento del ricorrente come concorrente estraneo nel delitto di bancarotta distrattiva commesso dal padre egli risulta, precisamente, essere stato beneficiario della distrazione dei componenti di una cucina professionale omissis acquisita in leasing dalla fallita e ceduta gratuitamente alla omissis s.r.l., di cui l'imputato era amministratore unico, ad uso - dapprima - del ristorante omissis , omissis al piano superiore del medesimo immobile ove era allocata la fallita, e, successivamente, del nuovo ristorante di detta società, omissis , sito in un diverso e vicino stabile, ove il bene era stato completamente trasferito. La cucina non è stata mai rinvenuta dalla curatela, nonostante le ricerche seguite alle procedure di recupero del credito di alcuni canoni non pagati quelli dal luglio 2009 e di rivendica dei beni esercitate dalla società di leasing omissis leasing il suo valore è stato indicato nel prezzo pagato per l'acquisto da parte del lessor, e cioè nella somma di Euro 36.410 Euro. Orbene, il nucleo centrale della contestazione è rimasto sempre identico e si identifica nella condotta poco sopra descritta, con cui il ricorrente ha potuto confrontarsi sin dal primo grado di giudizio e che è stata analizzata in modo così accurato, insieme agli altri fattori indicativi del possibile suo coinvolgimento come amministratore di fatto nella gestione della fallita società - ruolo quest'ultimo poi escluso -, da determinare esiti differenziati e ragionatamente assolutori per le altre contestazioni di bancarotta documentale e distrattiva mosse anche al ricorrente. Può, dunque, concludersi, in ossequio all'opzione di legittimità già richiamata, nel senso di escludere la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per la cui configurabilità è necessario che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa la violazione non può ritenersi sussistente, viceversa, là dove esista un rapporto di continenza tra la fattispecie originariamente contestata e quella ritenuta, essendo quest'ultima della stessa natura giuridica ma più circoscritta in punto di fatto, con una conseguente delimitazione del tema di prova. Del resto, anche le Sezioni Unite che, con la pronuncia Sez. U, n, 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051, hanno puntualizzato i caratteri che un mutamento della contestazione inizialmente proposta deve assumere per poter incorrere nel difetto di correlazione tra accusa e sentenza, confermano la correttezza della soluzione prescelta nel caso di specie per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Il primo motivo di ricorso, pertanto, si rivela infondato. 2.2. Le considerazioni difensive volte a sostenere che mancherebbero elementi di prova in grado di fondare l'accusa concreta del contributo concorsuale del ricorrente, come extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva contestata al capo a, sono inammissibili. Il ricorso punta a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione di fatto del tessuto ricostruttivo che ha portato alla condanna, dimenticando che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rive no fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione di quanto in concreto accertato, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito cfr., tra le più recenti, Sez. 6, numero 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 Sez. 6, numero 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 . Ed invece, la sentenza impugnata - coerentemente con le concordi affermazioni del giudice di primo grado - ha ben spiegato i punti essenziali sulla base dei quali ha fermato la sua convinzione circa la sussistenza del reato, sia quanto al profilo oggettivo della realizzazione di un contributo alla distrazione della cucina professionale acquisita in leasing dalla fallita, sia avuto riguardo al coefficiente soggettivo di consapevolezza e generica volontà di sottrarre il bene al patrimonio della società. Si sono messe in risalto, infatti, quali elementi sintomatici di entrambi gli aspetti essenziali del reato il valore della cucina composta da arredi ed elettrodomestici professionali , inutilmente svalutato dagli imputati, laddove l'acquisto piuttosto recente quattro anni prima del fallimento è stato ritenuto ragionevolmente un tempo congruo ad inferire uno scarso deprezzamento il mancato ritrovamento di essa da parte del fallimento e l'assenza di qualsiasi indicazione al riguardo da parte del ricorrente o del padre coimputato la commistione di beni anche dell'immobile sede e non soltanto della cucina oggetto di distrazione da parte della fallita e della società omissis , per un lungo periodo temporale di alcuni anni prima del fallimento, intensificatosi nel tempo in cui si stava conclamando la crisi d'impresa, allorché vi è stato un rutilare di iniziative , incisive ed esiziali nell'assetto economico della fallita - sottolineano i giudici d'appello - che dimostrano sia l'intatta funzionalità e l'interesse economico dei beni facenti parte della cucina, destinata alla società del ricorrente, sia la volontaria sottrazione di essi alla fallita, vista la loro cessione gratuita ai due ristoranti aperti, l'uno dopo l'altro, da T.G., nell'orbita societaria della omissis , anch'essa fallita successivamente. Infine, un ulteriore ed evidente indicatore degli elementi essenziali di fattispecie è costituito dalla stretta, palese connessione familiare e professionale delle vicende delle società coinvolte nel fallimento al centro delle imputazioni, da cui la Corte d'Appello ha tratto la logica conclusione che il ricorrente, beneficiario e artefice con il padre dell'operazione distrattiva che lo avvantaggiava, ne avesse piena consapevolezza. Ne' paiono fondati i rilievi del ricorrente circa la distanza temporale tra la distrazione in favore della società da lui amministrata e il fallimento della società omissis , che non costituisce una cesura temporale significativa si tratta di circa due anni, dal 2008 al 2010, anno in cui vi fu la messa in liquidazione della fallita . Alla luce di tali considerazioni, non resta che richiamare la piana coerenza dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di concorso in bancarotta distrattiva contestatogli al capo a relativamente ai beni della fallita omissis s.r.l. , rispetto agli arresti interpretativi consolidati di questa Corte regolatrice in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale. E difatti, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere - come noto - desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore ed evidentemente del concorrente esterno ex articolo 110 c.p. , della destinazione dei beni suddetti ed infatti, la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex articolo 87 L. Fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficienti generiche asserzioni difensive Sez. 5, numero 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710 Sez. 5, numero 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204 . Nella specie, i coimputati non hanno fornito alcuna spiegazione utile a ritrovare la cucina sparita nel nulla. La prova del dolo del reato di bancarotta distrattiva in capo al ricorrente, poiché il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, prescinde, poi, dal fatto che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né richiede che egli abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori Sez. 5, numero 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932 , essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte cfr. per tutte, Sez. U, numero 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805 . Più specificamente, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' intraneus , con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori Sez. 5, numero 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156 Sez. 5, numero 38731 del 17/5/2017, Bolzoni, Rv. 271123 Sez. 5, numero 12414 del 26/1/2016, Morosi, Rv. 267059 . Tutti i numerosi indicatori concreti già evidenziati concorrono a fondare il consistente convincimento della piena consapevolezza da parte del ricorrente di come la sottrazione della cucina professionale, dal valore nient'affatto trascurabile, dal patrimonio della società paterna , in crisi e poi fallita, ne determinasse un evidente depauperamento delle risorse economiche. 2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché svolto secondo direttrici di censura in fatto , sottratte al sindacato di legittimità, per le ragioni già esposte al par. 2.2., e perché manifestamente infondato. Si è già messo in risalto come il valore della cucina professionale oggetto della distrazione composta da arredi ed elettrodomestici professionali del marchio omissis sia stato inutilmente svalutato dagli imputati, laddove l'acquisto piuttosto recente quattro anni prima del fallimento è stato ritenuto ragionevolmente un tempo congruo ad inferire uno scarso deprezzamento dei beni. La società di leasing omissis , peraltro, tramite il teste Fermi, sentito in dibattimento, ha dettagliatamente esposto tali conclusioni, dal punto di vista economico-commerciale, a riprova del suo interesse alla rivendica ed all'insinuazione nel fallimento, con istanza respinta proprio per la destinazione ignota dei beni al momento della formazione dell'attivo fallimentare. Dalle precedenti considerazioni discende, quindi, la manifesta infondatezza della censura afferente al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'articolo 219, u.c. L. Fall 3. Il primo ed il terzo motivo del ricorso di T.C. sono inammissibili perché svolti secondo direttrici di censura in fatto , sottratte al sindacato di legittimità, per le ragioni già esposte al par. 2.2., e perché manifestamente infondati. Le ragioni difensive rappresentate attraverso le enunciate censure possono essere trattate in modo unitario poiché strettamente collegate il ricorrente si oppone, da un lato, all'accertamento giudiziale relativo alla sua qualifica di amministratore di fatto della fallita dall'altro, omissis della riconducibilità delle condotte ascrittegli, anche per la carenza probatoria che lamenta, al paradigma della bancarotta distrattiva. 3.1. Ebbene, il ruolo di amministratore di fatto riconosciuto al ricorrente dai giudici di merito è fortemente e saldamente agganciato alla prova dibattimentale, anzitutto dichiarativa - per le concordi testimonianze di diretti protagonisti della vita della fallita ex soci, dipendenti, il commercialista incaricato , i quali hanno descritto le sue capacità di interlocuzione con i terzi per conto della società omissis , l'esistenza di reciproci rapporti di garanzia tra l'imputato e la fallita cfr. la sentenza di primo grado, pag. 22 , la capacità di decidere incarichi professionali per suo conto come quello dal commercialista G. - ma anche documentale, rispetto alla relazione del curatore ed agli accertamenti riferiti da quest'ultimo, quanto, anzitutto, alla delega ad operare sui conti della fallita di cui era titolare il ricorrente. Viene fuori, dalla logica ricostruzione concorde dei giudici di merito, un ruolo gestorio centrale e decisivo del ricorrente in relazione alla fallita, addirittura prevalente rispetto a quello dell'amministratore di diritto e socio di maggioranza, P Le deduzioni difensive non si confrontano che apoditticamente con il quadro ricostruttivo poc'anzi delineato, rimanendo, pertanto, anche confinate in un ambito di insuperabile genericità. Il Collegio rammenta, poi, che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli articolo 216 e 223 L. Fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta cfr., ex multis, Sez. 5, numero 27264 del 10/7/2020, Fontani, Rv. 279497 Sez. 5, numero 41793 del 17/6/2016, Ottobrini, Rv. 268273 . La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve essere effettuata sulla scorta delle concrete attività dispiegate in riferimento alla società oggetto di analisi, riconducibili secondo validate massime di esperienza, ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie di impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Ciò perché la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'articolo 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, con la precisazione che significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione Sez. 5, numero 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534 Sez. 5, numero 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540 . La verifica della fattispecie concreta sottoposta al Collegio, operata sulla base dei criteri ermeneutici predetti, conduce a ritenere la censura prospettata dal ricorrente manifestamente infondata, oltre che volta a prospettare una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori già valutati dal giudice di merito, secondo parametri motivazionali che non risultano afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. 3.2. Quanto all'eccezione specificamente dedicata alla sussistenza del reato di bancarotta distrattiva di cui al capo a , relativamente alla cucina professionale acquisita in leasing e ceduta , di fatto, alla società omissis gestita dal figlio, ed a sua volta fallita di lì a poco, si richiamano le considerazioni già svolte nell'esame della posizione processuale di T.G., con la precisazione che l'intera operazione relativa alla cessione del bene predetto risulta con evidenza fraudolentemente controllata dal ricorrente, il quale, nel suo ruolo di amministratore di fatto e reale gestore della società Milano omissis , ha deciso le sorti di quest'ultima, prima del suo fallimento, stabilendo trasferimenti di sedi e ricollocazione dei suoi componenti, peraltro mai ritrovati. 3.3. Avuto riguardo alla bancarotta distrattiva degli autoveicoli oggetto del reato contestato al capo b perché mai ritrovati dal curatore, nonostante le visure al PRA abbiano consentito di appurarne la titolarità da parte della fallita, il Collegio rileva anzitutto la genericità e l'inammissibilità del motivo di appello il terzo analogamente proposto genericità sottolineata anche dalla sentenza impugnata, che riporta pedissequamente l'erronea prospettiva in cui si muoveva già allora il ricorrente, secondo cui non era suo compito fornire indicazioni più precise circa la destinazione dei due autoveicoli mai ritrovati. Si è già evidenziato, invece, come l'obbligo dell'amministratore della società fallita sia proprio quello di conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, cui si accompagna quello di verità, penalmente sanzionato, gravante ex articolo 87 L. Fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa. Tali obblighi giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficienti generiche asserzioni difensive Sez. 5, numero 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710 Sez. 5, numero 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204 . La suddetta genericità, rispetto al principio consolidato, derivato dagli arresti citati, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, ovviamente anche di quello di fatto , della destinazione dei beni suddetti, si riverbera direttamente sull'ammissibilità del ricorso in parte qua cfr. Sez. 3, numero 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700, nonché Sez. 3, numero 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 in motivazione , dovendosi ribadire che non è deducibile dinanzi al giudice di legittimità il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado in ordine a motivi d'appello a loro volta generici pur se proposti in concorso con altri motivi specifici , i quali restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. Il legislatore ha confermato il percorso interpretativo della Corte di cassazione che attiene alle regole procedurali utili ad instaurare un reale e leale rapporto di impugnazione tra chi si duole di un provvedimento decisorio emesso nei suoi confronti ed il giudice chiamato a risolvere la questione cfr. anche Sez. U, numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 . La nuova formulazione dell'articolo 581 c.p.p. - norma che dispone la forma delle impugnazioni in generale, sia in appello che in cassazione - voluta dalla novella del 2017 I. 23 giugno 2017, numero 103 richiama fortemente le parti al dovere di specificità nell'impugnazione, attraverso indicazioni più precise sui contenuti dell'atto, la mancanza dei quali determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c . 3.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, a tratti generico e in parte formulato in fatto. La condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ascritto al ricorrente, nella sua qualità di socio di fatto della fallita, è stata ampiamente giustificata dai due provvedimenti di merito, che hanno messo in risalto anzitutto il dato oggettivo della mancanza dei libri inventari e dei libri giornale successivi al 2002 quindi, l'assenza di qualsiasi documentazione contabile successiva alla cessazione del rapporto professionale con il commercialista G., incaricato per un periodo di gestire la contabilità societaria, e la diffusa incompletezza di quella parziale documentazione ritrovata. Sono state esaminate, altresì, le diverse proiezioni psicologiche del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione, distruzione od omessa tenuta delle scritture contabili specifico e nella bancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta generico cfr. Sez. 5, numero 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904 Sez. 5, numero 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650 Sez. 5, numero 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 . La Corte d'Appello ha ritenuto entrambi i profili soggettivi adeguatamente provati nel corso del giudizio, in relazione alla duplice categoria di condotte di reato enucleate. Soprattutto quanto al dolo specifico, si è acutamente sottolineato come le marcate anomalie rinvenibili nello scostamento dall'oggetto sociale, la sproporzione delle iniziative economiche assunte l'acquisto di immobili e beni , il coinvolgimento gestorio di soggetti estranei all'assetto societario di diritto e formale - ed ovviamente, le distrazioni costituiscano indicatori che colorano le omissioni e gli artifici contabili riscontrati dell'intenzionalità di arrecare pregiudizio ai creditori. L'esclusione dell'ipotesi di bancarotta documentale semplice è logicamente derivata, dunque, dalle considerazioni sopradette, esplicitamente ricordate nella sentenza impugnata cfr. pagg. 13 e 14 , valevoli a superare anche l'obiezione, invero generica, del mancato superamento del canone b.a.R.D. beyond any reasonable doubt di affermazione della responsabilità, previsto dall'articolo 533 c.p.p Infine, è manifestamente infondata l'eccezione riferita alla mancata esclusione dell'aggravante della pluralità delle condotte di bancarotta contestate all'imputato. Da tempo questa Corte regolatrice ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'articolo 219, comma 2, numero 1, L. Fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'articolo 81 c.p. cfr. per tutte Sez. U, numero 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665 e la giurisprudenza conforme successiva . 3.5. Il quarto argomento difensivo, che denuncia la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in parte, ricalca le obiezioni del terzo motivo di ricorso di T.G., quanto al valore della cucina professionale oggetto di distrazione si sono già evidenziate le ragioni di manifesta infondatezza e inammissibilità della censura, sicché sarà sufficiente richiamare quanto argomentato al par. 2.3. Il ricorrente aggiunge, tuttavia, un ulteriore e differente argomento difensivo attraverso cui omissis della possibilità di ritenere fondata la stessa distrazione di beni in leasing, poiché essi, qualora fossero stati reperiti, avrebbero dovuto essere restituiti alla società proprietaria, sicché non avrebbero potuto entrare a far parte del passivo fallimentare, precisando, altresì, che, a suo giudizio, il loro valore sarebbe stato negativo poiché la fallita era stata insolvente nei confronti della società omissis leasing proprietaria dei beni, quanto al pagamento dei canoni di locazione per complessivi Euro 14.394, sicché la loro distrazione non poteva essere neppure ipotizzabile, non rappresentando una risorsa positiva. Il motivo è privo di pregio e deve essere rigettato. La Cassazione ha avuto modo di interrogarsi sul rapporto tra beni in leasing e reati di bancarotta distrattiva che li vedano al centro della contestazione si è affermato, al riguardo, che, nell'ipotesi in cui il bene sia nel patrimonio dell'Impresa per effetto di contratto di leasing , qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato, poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente Sez. 5, numero 21933 del 17/4/2018, Farrugio, Rv. 272992 . Sino a ritenere che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing , anche se il contratto stesso sia stato risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare Sez. 5, numero 15403 del 13/2/2020, Ceravolo, Rv. 279212 . Nel caso di specie, è evidente il pregiudizio derivante dalla perdita secca di un bene di non poco valore, quale era la cucina professionale omissis , secondo le stime della società di leasing, che ha manifestato tutto il suo interesse all'insinuazione nel passivo ed alla rivendica dei suoi componenti, poi mai rinvenuti, proprio in considerazione della loro utilità economica, a dispetto della valenza negativa che il ricorrente intende attribuire loro, basandosi sulla considerazione del debito relativo ai canoni di leasing non pagati, i quali - si badi - comunque entrano a far parte del passivo fallimentare e non certo si dissolvono per la scomparsa del bene oggetto di leasing. In definitiva, deve essere affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing , anche se i canoni di locazione sono stati solo parzialmente corrisposti dalla fallita prima della dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare, a prescindere dalla sorte del debito derivante dalla mancata corresponsione dei canoni. Le obiezioni, infine, riferite alla mancanza di valore commerciale dei due autoveicoli oggetto della contestazione di distrazione di cui al capo b , sono generiche e apodittiche la valutazione di merito circa l'inconfigurabilità dell'attenuante invocata è complessiva ed attiene all'entità della distrazione di entrambi i cespiti, tanto che la motivazione del provvedimento impugnato esalta il peso ostativo alla concessione dell'attenuante del valore della cucina professionale omissis . 4. Devono essere accolti, invece, gli ultimi motivi di censura dei due ricorsi, alla stregua delle successive osservazioni. Invero, i ricorrenti denunciano, anzitutto, la mancanza di indicazione relativa alla condanna alle pene accessorie previste dalla L. Fall., articolo 216, u.c., nel dispositivo della sentenza di primo grado, colmata illegittimamente dalla sentenza d'appello che, invece, avrebbe dovuto rilevare una nullità della sentenza. Orbene, è evidente la manifesta infondatezza di tale censura, poiché il dispositivo della pronuncia di primo grado, inequivocabilmente, reca l'indicazione della condanna di tutti gli imputati, tra l'altro, alle pene accessorie di cui all'articolo 216, u.c. L. Fall. cfr. pag. 34 della sentenza del Tribunale , specularmente all'indicazione in parte motiva della misura di tale condanna per la durata di dieci anni, all'epoca della pronuncia obbligatoria per legge. Nessuna integrazione, dunque, è avvenuta da parte della Corte d'Appello, che si è limitata a confermare l'indicazione del primo grado, chiaramente evincibile per quanto detto, ed a ritenere congrua la durata, evidentemente decennale, siccome risultava dalla diretta applicazione della legge al momento dell'emanazione della sentenza del Tribunale, il 4.12.2018. Ciò anche all'esito di una valutazione costituzionalmente orientata, sulla base della sentenza numero 222 del 2018, richiamata dai giudici di secondo grado, tenuto conto del profilo soggettivo di G. e T.C., quale emerge dal certificato penale in atti . La Corte milanese ha differenziato, invece, la posizione del coimputato P., al quale le sanzioni accessorie interdittive previste dall'articolo 216, u.c., L. Fall. sono state ridotte alla durata di cinque anni. I ricorrenti si lamentano, tuttavia, anche della sostanziale carenza motivazionale, ed incoerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, delle argomentazioni del provvedimento impugnato con le quali si è confermata la misura massima oggi determinabile per le sanzioni fallimentari accessorie in esame. Il motivo è fondato. Il Collegio ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 222 del 5 dicembre 2018 - emessa, dunque, il giorno successivo a quello della decisione di primo grado del presente processo -, ha dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista ex lege in dieci anni dall'articolo 216, u.c. L. Fall. in relazione alle ipotesi di condanna relativa ai reati di bancarotta fraudolenta, ed ha rimodulato, con la suddetta sentenza manipolativa sostitutiva, la formula normativa con il disposto fino a dieci anni . Le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, numero 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, proprio in relazione al caso delle pene accessorie decennali previste per i reati di bancarotta fraudolenta dichiarate incostituzionali dalla sentenza numero 222 del 2018 Corte Cost., hanno disposto, risolvendo la questione controversa loro sottoposta, che la rideterminazione delle pene accessorie fisse illegali debba essere operata dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex articolo 37 c.p In generale, infatti, con un principio che travalica la materia dei soli reati fallimentari, le Sezioni Unite hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex articolo 37 c.p Del resto, la stessa Corte costituzionale con la sentenza numero 222 del 2018 aveva tracciato il solco per un'interpretazione che conducesse all'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 133 c.p. per la determinazione della misura oramai non più fissa delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta. Di seguito a tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la motivazione utile a sorreggere la rivalutazione della misura costituzionale delle pene accessorie fallimentari non può essere solo formale , sostanzialmente elusiva del suddetto obbligo motivazionale, ma deve parametrarsi, con specifica ed adeguata argomentazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse Sez. 5, numero 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 . Ancor più l'obbligo motivazionale, specifico ed individualizzante della misura delle pene accessorie, deve essere osservato ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo Sez. 5, numero 1947 del 3/11/2020, Maddem, Rv. 280668 . Ciò posto, il Collegio intende ribadire che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente Sez. 5, numero 15252 del 19/1/2021, Amorello, Rv. 280898, in una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva valorizzato sia l'entità delle spoliazioni accertate, sia la non occasionalità del coinvolgimento dell'imputato - già condannato per fatti di bancarotta fraudolenta - quale concorrente, in un meccanismo collaudato di distrazione di denaro dalla fallita, mediante un sistema di false fatturazioni e di riscossione di assegni in assenza di prestazione . Inoltre, non vi è dubbio che sia insindacabile, in sede di legittimità, il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli articolo 132 e 133 c.p., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale Sez. 5, numero 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice fondata sulla reiterazione delle condotte di frode in danno dei creditori, sul pregiudizio per la massa dei creditori e sui precedenti penali dell'imputato . Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione che ha confermato la misura decennale delle pene accessorie già inflitte in primo grado con il meccanismo automatico, vigente prima della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata nel 2018, risulta svilire eccessivamente l'onere di commisurazione specifica della durata non più fissa delle pene stesse, peraltro collocate nel massimo limite previsto, ma non certo più, oramai, imposto, ancorandola ai soli precedenti penali, evocati e neppure specificamente valutati nelle loro ricadute in relazione alla natura delle sanzioni interdittive. Di talché è stato eluso l'obbligo motivazionale di individualizzazione delle predette pene accessorie fallimentari, ai sensi degli articolo 132 e 133 c.p Ed infatti, ci si porrebbe sicuramente in contrasto con le ragioni profonde che hanno portato ad adottare i principi individualizzanti delle sanzioni in esame, stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni Unite, ritenendo che, con un automatismo altrettanto inaccettabile quanto lo era quello della misura decennale fissa delle pene accessorie previste dall'articolo 216, u.c., L. Fall., chiunque sia recidivo, poiché gravato da precedenti penali, di qualsiasi natura ed a qualsiasi distanza temporale dai fatti per i quali si procede, meriti di essere condannato alle sanzioni accessorie fallimentari interdittive nella misura massima. Questo è ciò che sembra emergere dalla carente motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto, deve essere annullato nei confronti dei ricorrenti, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie previste dall'articolo 216, u.c. L. Fall., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame, in cui il giudice del rinvio si atterrà alla valutazione complessa e specifica nella suddetta determinazione, dandone conto con adeguata motivazione, tenendo a mente, altresì, nell'assolvere a detto obbligo motivazionale, la misura della sanzione principale inflitta a ciascuno dei due ricorrenti. Nel giudizio di rinvio, varrà, pertanto, il seguente principio di diritto la motivazione utile a sorreggere la valutazione della misura costituzionale delle pene accessorie fallimentari non può essere solo formale , elusiva dell'obbligo di determinazione in concreto imposto al giudice sulla base dei criteri previsti dagli articolo 132 e 133 c.p., ma deve parametrarsi alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, tenuto conto della gravità della condotta, nonché di tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente, non potendo essere agganciata al mero richiamo aspecifico all'esistenza di precedenti penali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie previste dall'articolo 216, u.c., L. Fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.