Il Giudice di merito ha il potere di qualificare giuridicamente l’azione proposta e di procedere ad un’autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione, indipendentemente dalla prospettazione delle parti […].
[ ] Il potere-dovere del Giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica dei fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso così pronunciandosi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte. Premessa. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la pronuncia numero 14403, depositata il 6 maggio 2022, ha affrontato la questione della richiesta di rifacimento di un muro di contenimento ubicato tra fondo inferiore e fondo superiore e della ulteriore richiesta di risarcimento. Il fatto. La proprietaria del fondo inferiore chiamava in Tribunale quella del fondo superiore asserendo di aver subito dei danni al fabbricato di sua proprietà per effetto del crollo del muro di contenimento, che avrebbe dovuto appunto dovuto contenere il superiore fondo confinante. A suo dire, tale crollo sarebbe stato provocato dai proprietari del fondo superiore che non avevano canalizzato correttamente le acque piovane, in spregio agli obblighi di cui all’articolo 913 c.c. L’azione era stata intrapresa in via cautelare per la realizzazione di un fosso di scolo lungo il confine tra i due fondi. In questa fase i proprietari resistenti venivano condannati alla realizzazione di un fosso per lo scolo delle acque nel giudizio di merito i resistenti si difendevano affermando che il dislivello esistente tra i due fondi non fosse naturale bensì provocato dall’azione dei danti causa della ricorrente, che avevano costruito il muro di contenimento assumendone anche l’obbligo manutentivo, senza mai tuttavia provvedervi, nonostante le richieste poste in essere dalla resistente. Questa, proponeva domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente alla ricostruzione del muro, ed al risarcimento del danno. La domanda principale veniva rigettata, mentre il Tribunale accoglieva quella riconvenzionale condannando la ricorrente a ricostruire a sua cura e spese il muro di contenimento, secondo le caratteristiche tecniche descritte nella relazione redatta dal CTU. La sentenza era appellata sulla scorta di più motivi, tra cui quello che contestava al Giudice di prime cure l’omessa pronuncia sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta, la contraddittorietà della pronuncia rispetto agli esiti della CTU e dell’istruttoria il vizio di ultrapetizione della sentenza che avrebbe fatto derivare in via automatica, dal rigetto della domanda principale l’accoglimento di quella riconvenzionale. La parte appellata si difendeva sostenendo che il dislivello esistente tra i due fondi non fosse naturale, bensì provocato da sbancamenti di terreno realizzati dagli antecessori della ricorrente e che la sua domanda riconvenzionale fosse stata correttamente e chiaramente proposta. Il Giudice di secondo grado confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado affermando la responsabilità della proprietaria del fondo sottoposto che, oltre ad aver realizzato un muro di contenimento inadeguato, non si era curata della sua manutenzione. La sentenza veniva quindi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla parte soccombente nei due gradi di giudizio. I motivi di ricorso per cassazione e la decisione della Suprema Corte I motivi di ricorso per cassazione e la decisione della Suprema Corte. Delle doglianze proposte, quella che desta interesse ai nostri fini concerne il profilo di violazione di giudicato interno, ovvero di extrapetizione o ultrapetizione della pronuncia con riferimento alla richiesta di ricostituzione del muro di contenimento. Il gravame veniva rigettato. Riteneva la Corte che il vizio contestato ricorresse solo nelle ipotesi in cui il Giudice avesse superato il petitum e le eccezioni proposte dalle parti, così di fatto pronunciandosi su questioni nuove, non rilevabili di ufficio e mai sollevate. Invece, nel caso di specie, il Giudice aveva contenuto la propria pronuncia nei limiti di ciò che le parti avevano richiesto, sebbene sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti. Ed ancora l’ulteriore doglianza segnalava un vizio di ultrapetizione e violazione delle norme imperative nella misura in cui la Corte aveva escluso la genericità della domanda riconvenzionale. Lamentava la ricorrente che la Corte avesse fatto mero rinvio a quanto sotto questo profilo individuato dalla ricorrente nella domanda principale, senza quindi preoccuparsi del fatto che la parte resistente in riconvenzionale non avesse individuato l’estensione e le caratteristiche del muro in via autonoma. Inoltre, sempre a giudizio della ricorrente la Corte, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, l’aveva ritenuta, sempre in maniera illogica responsabile della cattiva manutenzione del muro, venendone a rispondere quale proprietaria ai sensi dell’articolo 2051 e 2053 c.c. Anche questa censura veniva rigettata dalla Corte giacché la responsabilità extracontrattuale della proprietaria del fondo sottoposto era stata prospettata dalla resistente sin dal giudizio di primo grado. I Giudici di legittimità evidenziano che il Giudice di merito ha il potere di qualificare l’azione proposta da un punto di vista giuridico senza essere vincolato alla prospettazione offerta dalle parti. Pertanto, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il Giudice modifica gli elementi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, quando conceda o neghi un bene differente da quello rivendicato in domanda. Circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. Per queste motivazioni, il ricorso veniva rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Gorjan – Relatore Bellini Fatto e diritto Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. , presentato in data 16.6.2010, G.G. adiva il Tribunale di Lamezia Terme affermando che era proprietaria di un fabbricato e della relativa corte, siti in omissis , individuati in Catasto con le particelle omissis sul retro del fabbricato il fondo presentava un dislivello rispetto al fondo confinante di proprietà di GI.SA., GI.GI., GI.MA. la parte contigua al fabbricato non era praticabile in quanto occupata da blocchi di cemento e materiale di risulta, derivanti dal crollo di un muro di contenimento posto a sostegno del fondo superiore e confinante, causato dai proprietari del fondo superiore che non avevano canalizzato le acque piovane e scolanti da vasche di raccolta e cisterne presenti su detto fondo, contravvenendo al disposto dell' articolo 913 c.c. , e provocando danni al fabbricato sottostante la ricorrente aveva intrapreso nei confronti dei resistenti un'azione cautelare, conclusa con un provvedimento di condanna degli stessi alla costruzione di un fosso di scolo lungo il confine tra i due fondi trattandosi di fondi a dislivello, era applicabile l' articolo 887 c.c. e i proprietari del fondo superiore erano tenuti alla costruzione e alla manutenzione di un muro di contenimento, volto a evitare smottamenti. Pertanto, chiedeva che venisse riconosciuta la responsabilità dei resistenti nel crollo del muro e che gli stessi venissero condannati alla ristrutturazione o alla ricostruzione del muro, nonché al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio Gi.Gi., la quale affermava che il muro di contenimento in questione era stato costruito dai proprietari del fondo inferiore, danti causa della G., che avevano alterato il dislivello naturale esistente tra i due fondi con scavi e sbancamenti, impegnandosi a provvedere alla manutenzione del muro, realizzato nel fondo inferiore, senza poi curarla, malgrado i solleciti della Gi. i resistenti non avevano alterato lo stato dei luoghi né ostacolato il naturale deflusso delle acque, per cui non era applicabile l' articolo 887 c.c. il muro si sviluppava nel terreno contraddistinto dalla particella omissis , di proprietà dei genitori della G., G.F. e M.F., cosicché era necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti non era fondata la domanda di risarcimento del danno ed era semmai la Gi. ad aver subito un danno a causa del comportamento negligente della G. ove, in ipotesi, l'aumento del deflusso delle acque fosse dipeso dalle opere edilizie esistenti nel fondo superiore, la Gi. avrebbe, comunque, acquistato il relativo diritto di servitù. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda della G. e, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata alla ricostruzione del muro e al risarcimento del danno e, ove si fosse ritenuto che il maggior deflusso delle acque di scolo dal fondo della convenuta fosse dipeso dalle opere esistenti sul fondo, che venisse dichiarato l'avvenuto acquisto della servitù per usucapione. Gi.Sa. e Ma. non si costituivano in giudizio. Con ordinanza del 20.6.2011, il Tribunale disponeva il mutamento del rito, da sommario a ordinario. Nel corso del giudizio, deceduta Gi.Ma., veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi, GI.SA. e D.A., che non si costituivano in giudizio. Espletata prova testimoniale e CTU, all'udienza del 28.4.2015, il procuratore della Gi. dichiarava che, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno, l'azione civile promossa, a seguito di costituzione di parte civile, doveva intendersi trasferita nel processo penale, ferma restando davanti al Tribunale civile l'azione relativa alla ricostruzione del muro crollato. Con sentenza numero 4/2016, depositata in data 8.1.2016, il Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda della G. accoglieva la domanda riconvenzionale della Gi., condannando la G. ad eseguire, a sue spese, la ricostruzione del muro che divideva la sua proprietà da quella della convenuta, secondo prescrizioni e criteri indicati nella CTU redatta dall'ing. C., nell'ambito del giudizio cautelare di danno temuto condannava l'attrice al rimborso delle spese di lite e di CTU. Avverso detta sentenza proponeva appello G.G. lamentando il difetto del contraddittorio del giudizio di primo grado, atteso che a la porzione di fondo contraddistinto dalla particolo omissis non era di proprietà esclusiva della G. titolare di una quota di 1/2 , ma anche di A.G.F., Mu.Fr. e R.F. per 1/6 ciascuno , per come emergeva dalla CTU espletata nel giudizio cautelare e dall'atto di acquisto della G. b sulla porzione contraddistinta dalla particolo omissis vi era l'usufrutto, per la quota di 1/3, di Gi.Gi. fu Anumero , come risultava dalla visura storica allegata all'atto di appello c erano litisconsorti necessari anche G.F. e M.F., comproprietari del muro crollato, atteso che esso delimitava, anche, la corte del terreno indicato in Catasto con la particolo omissis . Quanto al merito censurava 1 il rigetto della sua domanda ex articolo 887 c.c. , con specifico riferimento alla porzione di muro che divideva la particolo omissis fondo inferiore da quella 398 fondo superiore , visto che le valutazioni del CTU e gli esiti dell'istruttoria sconfessavano l'assunto del Tribunale che, in tale parte, il muro fosse al servizio esclusivo del fondo inferiore e la sua costruzione fosse stata realizzata al fine di compensare il dislivello creato dai proprietari del fondo inferiore 2 l'omessa pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale della Gi., volta a ottenere la ricostruzione del muro a spese della G., in quanto generica e indeterminata 3 l'illogicità e il vizio di ultrapetizione della sentenza che, da una parte, aveva fatto discendere, per mero automatismo, dal rigetto della domanda principale l'accoglimento di quella riconvenzionale e, dall'altro, in accoglimento della domanda della Gi., aveva condannato la G. alla ricostruzione del muro nella parte che divideva le particelle omissis , secondo le indicazioni del CTU, senza che vi fosse, sul punto, una specifica richiesta della Gi. 4 l'accoglimento della domanda riconvenzionale della Gi. di ricostruzione del muro di contenimento a spese della G., sebbene essa fosse frutto di un abusivo frazionamento della domanda risarcitoria, trasferita in sede penale solo con riferimento alla parte relativa al risarcimento del danno e sebbene essa fosse, nel merito, infondata, giacché il muro, per come realizzai o, preesisteva all'acquisto da parte della G Si costituiva GI.GI., deducendo che la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di G.F. e di M.F. era stata sollevata dalla stessa Gi. nel corso del giudizio di primo grado e la G. si era opposta all'integrazione del contraddittorio parimenti, la mancata integrazione del contraddittorio in relazione al terreno di cui alla particolo omissis era dovuta alla G. che aveva agito quale unica proprietaria delle particelle omissis , salvo, con riferimento alla particolo omissis , segnalare che la mera indicazione catastale del diritto di usufrutto per 1/3 di Gi.Gi. fu Anumero era insufficiente a dimostrare la violazione del contraddittorio, gravando il relativo onere su chi solleva l'eccezione quanto al merito, l'appello era infondato poiché non era applicabile l' articolo 887 c.c. , dato che non si trattava di dislivello naturale, bensì artificiale, creato dagli sbancamenti effettuati dai proprietari del fondo inferiore, compresa, da ultimo, la G. la domanda riconvenzionale della Gi. era chiara, tanto che la G. aveva preso precisa posizione sulle questioni sollevate non vi era vizio di ultrapetizione era inammissibile, giacché nuova ex articolo 345 c.p.c. , l'eccezione di illegittimo frazionamento della domanda di risarcimento del danno della Gi. che si era limitata a trasferirla in sede penale la domanda della Gi. volta alla condanna della G. alla ricostruzione del muro era fondata atteso che la stessa, in passato, si era dichiarata proprietaria dell'opera e che, comunque, le spettava la manutenzione. Gi.Sa. e D.A. non si costituivano in giudizio. Con sentenza numero 626/2017, depositata in data 4.4.2017, la Corte d'Appello di Catanzaro condannava la G. alla ricostruzione del muro di contenimento crollato all'interno della particolo omissis secondo le prescrizioni e i criteri indicati nella CTU redatta dall'ing. C. compensava per 1/3 tra le parti le spese del grado d'appello. In particolare, la Corte d'Appello rigettava il primo motivo di gravame relativo all'integrità del contraddittorio in quanto l'azione della G. era circoscritta al muro in calcestruzzo e non anche a quello in pietrame e, segnatamente, alla porzione crollata insistente sulla particolo omissis medesime considerazioni valevano per la domanda riconvenzionale della Gi. volta alla condanna dell'attrice alla ricostruzione della sola porzione di muro crollata. Pertanto, sia la domanda principale che quella riconvenzionale erano state correttamente proposte nei confronti dei proprietari del fondo sovrastante e di quelli del fondo sottostante. Anche il secondo motivo andava rigettato domanda della G. ex articolo 887 c.c. , con riferimento alla porzione di muro che divide la particolo omissis dalla omissis della Gi. . Tale domanda non era stata proposta nel giudizio di primo grado avendo riguardato la porzione di muro di contenimento posta all'interno della particolo omissis . La Corte territoriale accoglieva, invece, il motivo relativo al vizio di ultrapetizione in merito alla domanda riconvenzionale volta alla ricostruzione del muro crollato che non riguardava anche il muro in pietrame che divide la particolo omissis dalla omissis , per come, invece, disposto in sentenza. Infine, doveva essere confermato il giudizio del Tribunale circa la responsabilità dei proprietari del fondo a valle particolo omissis nella creazione di un dislivello artificiale e nella realizzazione di un muro di contenimento inadeguato e, comunque, nell'omessa manutenzione dello stesso, posto all'interno della loro proprietà, a nulla rilevando che il muro fosse stato costruito dai danti causa della G., rispondendone quest'ultima quale proprietaria ex articolo 2051 e 2053 c.c. . Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G.G. sulla base di quattro motivi. Resiste GI.GI., con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, violazione degli articolo 112 e 342 c.p.c. e del giudicato interno in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 4 , giacché la Corte d'Appello, al fine di respingere il primo motivo di gravame relativo all'integrità del contraddittorio, aveva rideterminato - restringendolo - l'ambito oggettivo delle domande proposte in primo grado dalla G. e dalla Gi., senza che sul punto fosse stato formulato dalle parti alcun motivo di appello e benché sulla questione si fosse formato il giudicato interno. Invero, nella sentenza di primo grado viene individuato l'unitario muro di contenimento come formato da un tratto realizzato in pietrame a secco della lunghezza di circa 6 ml, posizionato sul confine che divide la particolo omissis dalla omissis e da un tratto in calcestruzzo, di cui una parte della lunghezza di circa 8 ml risulta crollata, posizionato all'interno del terreno che assolve la funzione di corte alle particolo omissis particolo quest'ultima in uso all'attrice ma catastalmente intestata a G.F. e M.F. . Con il primo motivo di gravame la G. aveva lamentato l'incompletezza del contraddittorio, mentre la Corte d'Appello aveva rigettato il motivo reinterpretando l'ambito oggettivo delle domande proposte nel giudizio di primo grado dalla G. e dalla Gi. circoscrivendo l'azione al muro in calcestruzzo e, segnatamente, alla porzione crollata insistente sulla particolo omissis medesime considerazioni valevano per la domanda riconvenzionale volta alla condanna della G. alla ricostruzione della sola parte di muro crollata. Pertanto, la Corte di merito ha limitato alle particelle omissis e omissis l'estensione del muro oggetto di controversia, quando il Tribunale, con sentenza sul punto passata in giudicato, lo aveva descritto come posizionato per un primo tratto sul confine che divide la particolo omissis dalla omissis e per un secondo tratto all'interno del terreno che assolve la funzione di corte comune alle particolo omissis . Del resto, la stessa Gi., nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, aveva aderito al motivo di appello concernente il difetto di litisconsorzio con riferimento alla particolo omissis contestato la fondatezza del medesimo motivo di appello con riferimento alla particolo omissis , asserendo che la G. non aveva dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di essere solo comproprietaria della medesima particella contestato altresì la fondatezza del medesimo motivo di appello con riferimento alla particolo omissis , deducendo che la G. non aveva dato prova del diritto di usufrutto in capo a terzo soggetto. Evidentemente anche la Gi. aveva prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che il muro in oggetto investisse, oltre alla particolo omissis anche le particolo omissis , 414 e omissis . Invero, si evidenzia che la particolo omissis , lungi dall'essere di proprietà esclusiva della G., sia di proprietà della stessa solo in misura pari a 1/2, risultando in comproprietà di A.G.F., Mu.Fr. e R.F. per 1/6 ciascuno, circostanza affermata nella CTU dell'ing. C. e risultante dall'atto pubblico con cuii la G. aveva acquistato i propri immobili nel 1993, nonché dalla visura storica allegata all'atto di appello. Quanto alla particolo omissis , il CTU Ce., nominato dal Tribunale, aveva affermato che il secondo tratto del muro di contenimento, realizzato in calcestruzzo, di cui una parte della lunghezza di circa 8 ml risultava crollata, era posizionato non sul confine tra le due proprietà, ma all'interno del terreno che assolve la funzione di corte alle particolo omissis , per cui, trattandosi di muro di contenimento posto all'interno di un terreno con funzione di corte rispetto alle citate due particelle, anche i proprietari della particolo omissis , in quanto comproprietari del muro crollato e della corte di pertinenza, avrebbero dovuto essere evocati nel giudizio di primo grado quali litisconsorti necessari. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - La controricorrente deduce l'inammissibilità per difetto di interesse ex articolo 100 c.p.c. , del primo motivo e l'insussistenza della denunciata extrapetizione e violazione del giudicato interno. Infatti, sia la domanda principale che quella riconvenzionale concernevano la ricostruzione di un muro di contenimento crollato. Già nella sentenza del Tribunale la ricostruzione del muro insistente sul terreno annesso alla particolo omissis non era stata neppure considerata nel dispositivo con impossibilità di ipotizzare sul punto alcuna violazione di giudicato interno. Ne' era configurabile un vizio di extrapetizione in quanto la Corte di merito aveva correttamente contenuto la decisione nei limiti della pretesa pur fondandola su argomentazioni non prospettate dalla parte. Infatti, il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petiturn e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime. Cass. numero 21745 del 2006 conf. Cass. numero 2297 del 2011 . Nella specie, il Giudice d'appello aveva dato solamente atto che della ricostruzione del muro crollato insistente sul terreno che assolveva la funzione di corte della particolo omissis ne è onerata la proprietaria, cioè la ricorrente. Ne', peraltro, con riferimento alla detta porzione di muro ricorreva un'ipotesi di comunione anche con i proprietari dei beni in prosecuzione sulle particolo omissis in quanto il muro costruito sul terreno del fondo inferiore era da considerare di proprietà del proprietario del fondo ove insisteva, per cui le spese per la costruzione e manutenzione non dovevano essere ripartite tra i proprietari dei fondi a dislivello confinanti, ma erano a carico del proprietario del fondo inferiore per la porzione insistente sul proprio terreno. Del resto, la stessa ricorrente era consapevole di detta circostanza avendo affermato nell'atto di appello nulla quaestio nella parte in cui il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda attorea in ordine al tratto del muro di contenimento realizzato in calcestruzzo, in quanto risultato posizionato non sul confine con le proprietà dell'attrice e dei convenuti, bensì all'interno del terreno di pertinenza alle particelle omissis e, dunque, di proprietà esclusiva dei proprietari di dette particelle. Va, poi, da rilevare che, nel medesimo atto di appello, la ricorrente si era qualificata come nuda proprietaria del terreno annesso alla particolo omissis , per cui non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Essa s'era riconosciuta proprietaria del tratto di muro insistente all'interno del terreno di pertinenza della particolo omissis , della cui sola ricostruzione era stata condannata dalla Corte d'Appello. Era chiaro che risultasse carente l'essenziale presupposto dell'interesse che avrebbe consentito l'esame dell'impugnazione, atteso che la ricorrente poneva alla Corte una questione di diritto quale la mancata integrazione del contraddittorio con i proprietari di tratti di muro insistenti e comunque annessi alle particolo omissis non rilevante rispetto alla sua posizione processuale e connessa alla qualità di proprietaria della particolo omissis e del terreno annesso, ove insisteva la parte del muro crollato. Per vero, la partecipazione o meno al giudizio dei proprietari delle particolo omissis non avrebbe fatto venir meno l'obbligo della G. di ricostruire, essa sola, il tratto di muro insistente all'interno del terreno di pertinenza della particolo omissis . 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il Travisamento delle prove acquisite in giudizio e segnatamente delle CTU circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 . Si evidenzia che - mentre la Corte d'Appello sosteneva che tra le particolo omissis sarebbe esistito un muro in pietrame non crollato e che il muro in calcestruzzo, nonché crollato, insisteva sulla particolo omissis di proprietà della ricorrente - il CTU ing. C. affermava esattamente il contrario il muro lungo il tratto di confine tra la particella omissis e la particella omissis crollato, mentre quello in pietrame a secco, a tergo dei fabbricati appalesa solo vari spanciamenti e segni di sensibile degrado . Laddove, anche la CTU dell'ing. Ce. non aveva mai affermato che il tratto di muro indicato dalla Corte di merito sorgesse nella particolo omissis della G., avendo invece precisato che, oltre al tratto di muro posto sul confine tra le particolo omissis e omissis , esisteva un tratto di muro all'interno del terreno che assolveva la funzione di corte comune alle particolo omissis . Inoltre, si sottolinea che l'affermazione del Giudice di secondo grado risulta illogica in quanto la particolo omissis identifica il fabbricato di proprietà della G 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - La descrizione del muro operata dalla Corte territoriale era integralmente attinta dalla CTU dell'ing. Ce., svolta nel giudizio a cognizione piena in primo grado Il tratto di muro di contenimento realizzato in calcestruzzo, di cui una parte, della lunghezza di circa 8 ml, risulta crollato, è posizionato non sul confine tra le due proprietà, ma all'interno del terreno che assolve la funzione di corte alle particelle omissis . Il fatto che il muro in calcestruzzo fosse quello crollato e posizionato all'interno della proprietà G., era circostanza ammessa in appello dalla stessa ricorrente. Anche nella sentenza di primo grado il tratto di muro crollato era individuato in maniera conforme alla CTU richiamata e tale circostanza non era mai stata oggetto di specifica impugnativa in appello con formazione di giudicato interno e inammissibilità del motivo di ricorso con riferimento alla diversa descrizione del muro che, secondo la ricorrente, emergerebbe dalla CTU dell'ing. C Palesemente pretestuosa era, poi, l'ulteriore doglianza relativa all'illogicità della condanna alla ricostruzione del muro come operata dalla Corte d'Appello poiché il muro non poteva trovarsi all'interno della particolo omissis in quanto identificante un fabbricato. Invero, il dispositivo della sentenza impugnata, nell'ordinare la ricostruzione del muro, si riferiva al muro insistente sul terreno annesso alla particolo omissis . Nella motivazione della sentenza di secondo grado era specificato che nelle particelle numero omissis e 414, segnatamente, nella corte retrostante i fabbricati esistenti, vi è un muro in calcestruzzo che, per alcuni metri, nella parte corrispondente alla particella numero omissis , è crollato pag. 6 sentenza impugnata . Nella fattispecie, il contrasto tra dispositivo e motivazione non da luogo a nullità della sentenza non incidendo sull'idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale Cass. numero 19111 del 2015 . 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la Nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà, apparenza ed illogicità della motivazione, per vizio di ultrapetizione e per violazione delle norme imperative di cui all' articolo 111 Cost. , comma 6, articolo 132 c.p.c. , comma 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 112 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 4 . La Corte d'Appello aveva escluso che la domanda riconvenzionale presentasse profili di genericità o indeterminatezza, come lamentato dalla G., in quanto l'estensione e le caratteristiche del muro erano state individuate nella domanda principale dell'attrice e in quanto con la suddetta domanda riconvenzionale la Gi. affermava che era stato il comportamento negligente della G. a violare l' articolo 913 c.c. e ad arrecare danno al fondo della resistente. In modo incongruente e illogico con la predetta premessa e sconfinando dalla predetta interpretazione della domanda riconvenzionale, la Corte territoriale aveva rigettato il sesto motivo di appello con cui si censurava la sentenza del Tribunale per aver accolto la domanda riconvenzionale e condannato la G. alla ricostruzione del muro, benché quest'ultimo preesistesse all'acquisto da parte della G. del fondo inferiore e la stessa fosse estranea a qualsivoglia ipotetica opera di impedimento di scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, ritenendo che la ricorrente ne rispondesse quale proprietaria ai sensi degli articolo 2051 e 2053 c.c. . La Corte d'Appello nel mentre asseriva che la domanda riconvenzionale aveva individuato la causa petendi nel comportamento negligente della G. rispetto all'obbligo previsto a carico del proprietario del fondo inferiore ex articolo 913 c.c. , anziché limitarsi a verificare se il suddetto obbligo fosse stato inadempiuto, confermava la sentenza di primo grado affermando una responsabilità della G. per violazione del ben diverso obbligo di custodia articolo 2051 c.c. e di manutenzione articolo 2053 c.c. . La sentenza impugnata sarebbe stata dunque viziata da ultrapetizione, essendo stata riscontrata una responsabilità extracontrattuale dalla Gi. non prospettata in giudizio. 3.1. - Il motivo è inammissibile. 3.2. - Quanto alla censura di pretesa genericità e indeterminatezza della domanda riconvenzionale, il motivo si era tradotto in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del Giudice d'appello. Ma le censure, così articolate, risultano eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall'evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale ri valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello Cass. numero 1885 del 2018 . Il motivo è altresì infondato in quanto le caratteristiche del muro erano già state descritte dall'attrice e le ragioni giuridiche e il titolo in base al quale la G. doveva ritenersi obbligata alla ricostruzione erano state identificate nelle circostanze che il suddetto muro sorgeva in parte sul terreno della G. e che si trattava di dislivello artificiale con conseguente deroga alle previsioni di cui all' articolo 887 c.c. . Si evidenzia che nei due gradi di merito la G. ha preso posizione ed ha esplicato le proprie difese in relazione alla domanda riconvenzionale e ciò è sufficiente a escludere la dedotta nullità. Ne' sussiste il vizio di ultrapetizione laddove la Corte d'Appello ha dichiarato fondata la domanda riconvenzionale per responsabilità extracontrattuale articolo 2051 e 2053 c.c. mentre, secondo la ricorrente, la Gi. non avrebbe mai prospettato in giudizio una siffatta forma di responsabilità. Invero, la ricorrenza di responsabilità ex articolo 2051 c.c. , era stata sostenuta dalla resistente sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Tuttavia, non si sarebbe mai ipotizzato un vizio di ultrapetizione in quanto il Giudice di merito ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere a un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione indipendentemente dalla prospettazione delle parti. Invero, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione petitum o causa petendi , emetta un provvedimento diverso da quello richiesto petitum immediato , oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso petitum mediato , così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori Cass. numero 18868 del 2015 conf. Cass. numero 9002 del 2018 Cass. numero 8048 del 2019 . 4. - Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la Violazione e falsa applicazione degli articolo 1350 e 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 . Secondo la Corte d'Appello la G. rispondeva del muro in quanto proprietaria dello stesso muro là dove la CTU avrebbe chiarito che il muro si trova all'interno della particolo omissis . Osserva la ricorrente che la sentenza avrebbe violato l' articolo 1350 c.c. , in base al quale la prova dell'acquisto della proprietà immobiliare deve sempre emergere da un atto scritto, di cui nella fattispecie non vi è traccia. Inoltre, alla luce di quanto previsto dall' articolo 2697 c.c. , la Gi. avrebbe dovuto allegare e dimostrare per tabulas la proprietà del muro in capo alla ricorrente, mentre nessuna allegazione e prova era stata fornita. 4.1. - Il motivo è infondato. 4.2. - La resistente non aveva alcuna necessità di provare che la G. fosse proprietaria del fabbricato particolo omissis e del terreno annesso, trattandosi di fatto pacifico e non contestato. Il fatto che la particella omissis ed il terreno annesso fossero di proprietà della ricorrente è sempre stato sostenuto dalla medesima, provato e prodotto, ma soprattutto mai contestato. Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza Cass. numero 13830 del 2004 Cass. numero 5488 del 2006 . 5. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. numero 115 del 2002. ex articolo 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.