La Corte di legittimità interviene su un istituto introdotto di recente, che giunge ora ad un più diffuso sindacato di ultima istanza, consentendo ad alcuni orientamenti di cominciare a consolidarsi. Al contempo, ribadisce l’importanza di apprezzare in modo rigoroso il quadro indiziario, soprattutto quando la dichiarazione di responsabilità debba fondarsi su tali prove logiche e non vi siano precisi riscontri storici alle contestazioni.
Il caso. Il procedimento origina da una serie di crimini commessi da un' associazione a delinquere dedita prevalentemente, in base alle accuse, a realizzare rapine di furgoni portavalori in viaggio tra alcune filiali bancarie della Sardegna. Sono tratte a giudizio una trentina di persone ed il processo di primo grado si era concluso con la condanna degli imputati per tutti i delitti ascritti e l'irrogazione di pene detentive prossime, per alcuni di loro, ai trent'anni di reclusione. La Corte d'Appello di Cagliari, poi, in parziale riforma della prima decisione, aveva assolto gli appellanti per alcuni dei reati fine, ritenuti non pienamente dimostrati, confermando nella sostanza l'impianto accusatorio e rigettando plurime eccezioni in diritto. Interpongono ricorso per Cassazione ben ventidue tra i condannati, denunciando ciascuno, per differenti profili, carenze motivazionali sulla ponderazione delle circostanze indiziarie emerse per taluni episodi posti a loro carico ed error in procedendo , per il mancato accoglimento delle questioni procedurali, essenzialmente afferenti la legittimità delle investigazioni compiute, per violazioni dei termini di rito e lesione del diritto di difesa, sostanziatasi nell'impossibilità di estrarre copia di tutte le intercettazioni svolte, potendole solo ascoltare presso il centro tecnico della Procura. La sentenza . Il Collegio – su parere parzialmente difforme del Procuratore generale – annulla senza rinvio la decisione di secondo grado, per taluni ricorrenti, per l'ipotesi di favoreggiamento, dichiarando prescritte alcune contestazioni minori e provvedendo, per l'effetto, a rideterminare la pena nei confronti di altri impugnanti, annullano con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Cagliari, condividendo alcune censure in tema di univoca concordanza degli indizi raccolti infine, rigettano o dichiarano inammissibili le restanti doglianze, con ogni conseguenza di rito, per i condannati, circa il versamento in favore della Cassa delle Ammende e rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite. L'Estensore, pur costretta dalla consistenza e dal numero dei ricorsi a sfiorare le 80 pagine di motivazione, adotta un'impostazione – che risolve preliminarmente le eccezioni procedurali, comuni a molti atti introduttivi – che ne semplifica la lettura. Ciò consente di individuare con minor difficoltà, peraltro, i più importanti principi in diritto ribaditi con questa pronuncia. La procedura di vaglio e motivazione dell'eventuale rigetto del concordato in appello. Quello più significativo riguarda, per chi scrive, il c.d. patteggiamento in appello, regolato dalla l. numero 103/2017 . Si tratta di un epilogo processuale destinato a ridurre il carico giudiziale che grava meglio, affligge da tempo le Corti distrettuali, prevedendo la possibilità che le parti – con udienza camerale – concordino sull'accoglimento, integrale o parziale, di taluni motivi, con contestuale rinuncia agli altri ed eventuale rimodulazione delle sanzioni – sempre su ipotesi concorde dei proponenti – quando la riforma la renda necessaria. I connotati dell'incombente, poi, determinano pure l'assenza di obbligo motivazionale per i Giudici di gravame che ritengano di non aderire alla richiesta – non essendo sottoposti il diniego di consenso del Pubblico Ministero o il rigetto ad «alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura invece che semplificarla» in proposito, si richiama, Cass. numero 20085/2021 – disponendo la prosecuzione del dibattimento. Nel caso di specie, però, ciò non era avvenuto, poiché la Corte aveva, di fatto, omesso ogni decisione sulle proposte di concordato presentate, invitando le altre parti a discutere le loro impugnazioni, ma, così, impedendo ai difensori richiedenti di esporre i propri motivi di merito. La Suprema Corte, quindi, ribadisce come debba considerarsi «nulla, ai sensi degli articolo 178, lett. b e c e 180 c.p.p., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall' articolo 602, comma primo-bis, c.p.p. , atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito» citando, sul punto, Cass. numero 47574/2019 . I connotati della valutazione di concordanza e gravità degli indizi. Ulteriore aspetto di interesse riguarda i criteri da adoperare per poter valorizzare le circostanze indiziarie a carico dei prevenuti. Ad uno tra questi, infatti, era stata attribuita una delle rapine, essenzialmente, sulla base del possesso di una singola banconota, il cui numero di serie rientrava tra quelli impressi su quelle sottratte alle guardie giurate in quell'occasione. Ad avviso del Collegio, però, il possesso di tale banconota, seppur «astrattamente è sufficiente a dimostrare la ricettazione di denaro di provenienza furtiva, costituisce un mero indizio della partecipazione del suo possessore alla rapina nel corso della quale è stata sottratta … mantiene in sé un grado di incertezza, che deve essere superato grazie ad altre emergenze processuali gravi e concordanti, che dimostrino, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione … alla rapina, nel rispetto della regola stabilita dall' articolo 192 c.p.p. ». In concreto, pertanto, tale posizione andrà rivalutata da diversa Sezione della Corte distrettuale, per comprendere se tale occorrenza, raccordata con le altre emergenze, consenta di approdare ad una pronuncia di responsabilità e, in tal caso, «verificando altresì la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta» all'imputato. Conclusioni. La sentenza in commento, poderosa nelle dimensioni, rappresenta un'utile conferma di coordinate ermeneutiche che vanno via via rafforzandosi in relazione ad alcune novità introdotte dalla c.d. Riforma Orlando. Potrà quindi costituire un'utile indicazione per il giurista pratico che debba orientare la propria strategia in simili evenienze.
Presidente Rago – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza resa l'8 marzo 2019 dal Tribunale di Lanusei - ha assolto OL.GI. dal reato contestato al capo 2 ha assolto SE.RO. dal reato contestato al capo 50 ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 38 nei confronti di O.G. e Pi.Ga. e, nel confermare il giudizio di colpevolezza nei confronti di tutti gli altri imputati in ordine ai reati loro rispettivamente e in concorso ascritti, ha rideterminato le pene inflitte a A.S., B.M., CH.MI., D.S., L.A., MA.FA., M.A., MO.FR., O.G. e SC.PA., confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2. A.S., O.G., O.C., C.S. e OL.GI., con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avv. G.P., deducono 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione e nullità dell'udienza preliminare per mancato deposito di tutte le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale numero 12247/14, nonché per il rigetto dell'istanza difensiva di accesso ed estrazione di copia delle medesime intercettazioni, con conseguente nullità derivata di tutti gli atti del dibattimento, della sentenza del tribunale e della corte di appello, nonché inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per lesione del diritto di difesa vizio di motivazione per assenza di qualsiasi argomentazione in ordine alla memoria depositata come note di udienza il 16 luglio 2020. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo cui, una volta depositate dal pubblico ministero le registrazioni delle intercettazioni, in mancanza della attivazione dell'udienza stralcio, il difensore ha il diritto all'ascolto e al rilascio di copia integrale delle intercettazioni, con la conseguenza che un eventuale diniego è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio tale nullità, che è stata eccepita tempestivamente e reiterata nelle varie fasi del giudizio, comporta la nullità della sentenza. Il provvedimento di rigetto dell'eccezione, adottato dal GUP il 24 febbraio 2017 e reiterato dal tribunale il 12 giugno 2017, ha leso il diritto tutelato dall' articolo 24 Cost. , ponendo un limite ingiustificato e arbitrario alle prerogative di conoscenza dell'intero compendio investigativo. Il ricorrente osserva che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha delineato un discrimine tra le ipotesi in cui la richiesta volta alla trasposizione su supporto informatico delle comunicazioni registrate intervenga successivamente all'attivazione da parte del pubblico ministero dello speciale iter previsto dall' articolo 268 c.p.p. , commi 6, 7 e 8, e la diversa ipotesi in cui il procedimento incidentale diretto allo stralcio non sia stato incardinato. Nel primo caso prevale la disciplina in materia di intercettazioni che prevede solo il diritto all'ascolto. Viceversa, quando il magistrato non attivi la procedura di stralcio delle intercettazioni non utili optando per la discovery totale del materiale probatorio raccolto, non può essere opposto alcun limite e condizionamento al diritto della parte privata di estrarre copia di tutto il materiale fonico acquisito ex articolo 266 e segg., del codice di rito. Sussiste pertanto un diritto pieno e intangibile dell'indagato al rilascio dei file audio acquisiti nel corso delle indagini preliminari, al fine di rileggere controllare e valutare il significato delle intercettazioni che l'accusa ha posto a fondamento dell'avviso di conclusione delle indagini. Dopo la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, in assenza della procedura stralcio, l'ufficio di Procura non può negare l'ostensione delle copie dei files audio contenuti nel fascicolo delle indagini, mentre nel caso in esame il GIP ha autorizzato esclusivamente l'ascolto dei file audio e non il rilascio di copia. Anche il GUP ha respinto la richiesta, riproposta in udienza preliminare e i difensori hanno tempestivamente eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare. Inoltre, all'udienza dibattimentale del 12 febbraio 2019 dinanzi al Tribunale di Lanusei, è emerso che gli esiti della attività captativa del fascicolo relativo alla rapina consumata il OMISSIS capi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'imputazione , autorizzato con Rit OMISSIS non sono mai stati depositati in quell'occasione il pubblico ministero ammetteva che il rit. OMISSIS , disposto dalla Procura di Nuoro e poi confluito nel fascicolo della DDA, per errore non era stato trasmesso dal Tribunale di Nuoro e, su richiesta difensiva, si è attivato per metterlo a disposizione e il Tribunale di Cagliari ne ha disposto la trascrizione, con supplemento di perizia. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per la inutilizzabilità del risultato dell'attività tecniche effettuate successivamente alla scadenza del termine previsto per le indagini preliminari, mai prorogate, identificabile nel 23 settembre 2015. Al riguardo osserva il difensore che la prima e unica iscrizione a carico degli odierni imputati è datata 24 settembre 2014 e si riferisce agli articolo 416,628 e 648 bis c.p. Alla luce di questi elementi risulta irrilevante la trasmigrazione del materiale investigativo dal fascicolo numero OMISSIS R.N.R. a quello indicato al numero OMISSIS bis R.N. R. DDA Procura della Repubblica di Cagliari, poiché i due numeri non contrassegnano due procedimenti distinti, ma il medesimo processo, sicché il termine decorre dalla prima iscrizione. 2.3 mancata assunzione di una prova decisiva di cui è stata fatta richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che tale Le.Gi., guardia giurata, già condannato in separato procedimento penale in quanto basista di un gruppo dedito a rapine in concorrenza a quello facente capo agli O., e responsabile di una rapina commessa il 21 marzo 2014, in quel periodo era sottoposto ad intercettazione telefonica ed ambientale e non ha intrattenuto alcun contatto con gli odierni imputati. Tale elemento è stato trascurato dai giudici di merito ma risulta idoneo a corroborare una ricostruzione alternativa alla prospettazione accusatoria, che vede altri soggetti responsabili delle rapine per cui si procede, e trova conferma nella trascrizione della conversazione ambientale numero OMISSIS nell'ambito del RIT OMISSIS , traccia fonica che non era mai stata depositata nel presente giudizio prima dell'udienza del 15 febbraio 2019. Gli odierni ricorrenti avevano sollecitato il tribunale e poi la corte di appello ad acquisire il progressivo numero OMISSIS , nonché gli atti afferenti all'intercettazione ambientale effettuata all'interno del furgone in uso ai dipendenti dell'istituto di vigilanza la comparazione del profilo genetico di O.G. con quelli isolati in occasione della rapina consumata il OMISSIS della tentata rapina dell' OMISSIS , della rapina del OMISSIS , della rapina dell' OMISSIS , nonché la comparazione delle impronte papillari. Il giudice di appello ha però negato questo supplemento di prova sostenendo che non risultava idoneo a dimostrare la ricostruzione alternativa della vicenda offerta dalla difesa. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione per la nullità della testimonianza resa dagli operatori di Polizia giudiziaria in ordine al contenuto delle intercettazioni, nullità tempestivamente eccepita dalla difesa che il Tribunale di Lanusei ha respinto, assumendo che in ogni caso la prova è rappresentata dalla registrazione e la deposizione degli operatori di P.G. che avevano proceduto all'ascolto si è sovrapposta alle registrazioni e alle trascrizioni per contestualizzare le conversazioni, individuando i soggetti che parlavano, e per collegarle ad altre emergenze di indagine, relative ad ogni specifico fatto contestato. 2.5 vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i diversi episodi addebitati ai ricorrenti e in particolare 1 per la rapina consumata il OMISSIS a OMISSIS capi 10, 11, 12, 13 e 14 in quanto i giudici fondano la responsabilità sulle seguenti circostanze di fatto il tenore della conversazione registrata il OMISSIS al numero progressivo OMISSIS la denunzia di furto formalizzata ad Olbia da una ragazza riguardante la sottrazione di una YY, veicolo utilizzato per perpetrare la rapina il sequestro a carico del solo O.C. di alcune banconote sottratte in occasione della rapina di OMISSIS una conversazione tra O.G. e sua moglie. Le motivazioni della corte non appaiono convincenti in quanto il collegio tenta di dimostrare il collegamento tra il ricorrente e la rapina di OMISSIS utilizzando delle mere congetture. In particolare non va trascurato che nell'abitazione dell'imputato è stata rinvenuta un'unica banconota segnalata che, per stessa ammissione degli inquirenti, era stata donata alla figlia di O.G. da suo fratello C., il quale non risulta imputato per questi fatti. Il ricorrente deduce poi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste M.M., funzionario della Banca d'Italia che ha deposto in merito ai numeri di serie delle banconote segnalate, poiché la sua deposizione è de relato in ordine ad attività svolte da soggetti estranei al suo ufficio, risulta superficiale e incompleta e non è stata corroborata da fonte diretta. In ogni caso l'accertamento richiesto dalla difesa, diretto all'escussione di colui che aveva materialmente abbinato i numeri seriali delle etichette delle scatole, avrebbe consentito di rispondere ad una serie di quesiti rimasti inevasi. 2 per la rapina commessa 1 OMISSIS a OMISSIS capi 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 in quanto, a fronte di puntuali censure formulate con l'atto di appello, la corte ha fornito una giustificazione incongrua e non ha motivato circa l'assenza di tracce delle utenze in uso agli odierni imputati gli elementi valorizzati, di contro, non risultano individualizzanti e convergenti rispetto al prospettato coinvolgimento di O.G. e, in conclusione, il giudizio di responsabilità si fonda su suggestioni e congetture. 3 per la rapina consumata al Centro commerciale OMISSIS commesso il OMISSIS capi 3 e 4 , in quanto i fatti si sarebbero consumati il OMISSIS ed essendo decorsi oltre 15 anni risultano estinti per prescrizione. Il giudizio di responsabilità è comunque affetto da vizi della motivazione, poiché si attribuisce la rapina a O.G. sulla base di una serie emergenze equivoche. 4 per il tentativo di rapina al portavalori della società OMISSIS , in località OMISSIS , commesso l' OMISSIS e contestato ai capi 26, 27, 28, 29 e 30, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda sugli esiti delle intercettazioni che risultano inutilizzabili per le ragioni prospettate con il secondo motivo di ricorso. Inoltre ricorre un'interpretazione errata del colloquio, poiché i fatti narrati al progressivo numero OMISSIS del rit. OMISSIS non riguardano il tentativo di rapina di OMISSIS ma altri episodi e il rigetto dell'istanza di comparazione del profilo genetico con i campioni biologici repertati non ha consentito di accertare la verità. Inoltre era stato segnalato alla corte di appello che A.S., dal 19 maggio 2015 al 21 dicembre 2015, era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma alle 10 di ogni giorno della settimana e quindi in occasione della rapina si trovava ad un'ora e mezza di distanza da OMISSIS . Infine, la rapina è avvenuta alle 7 30 del mattino quando il 2 dicembre c'era già luce, mentre gli interlocutori della conversazione registrata parlano di un'azione svoltasi in un momento in cui era ancora buio. 5 per il tentativo di rapina al portavalori della società OMISSIS il OMISSIS contestato ai capi 23, 24 25, addebitato a O.G. e A.S., poiché la motivazione si basa sul materiale captativo acquisito successivamente alla data di scadenza dei termini delle indagini preliminari e, quindi, inutilizzabile. Osserva inoltre che gli imputati hanno interrotto l'azione delittuosa perché hanno costatato la presenza del veicolo di un fruttivendolo e hanno deciso di desistere e abbandonare il proposito criminoso. In questo caso l'azione delittuosa non era ancora iniziata e poiché gli imputati hanno desistito volontariamente avrebbero dovuto essere mandati assolti, in forza dell' articolo 56 c.p. , comma 3. 6 per la tentata rapina al blindato della società OMISSIS capi 5, 6 e 7 avvenuto l' OMISSIS , poiché la motivazione si basa sul materiale intercettato che deve ritenersi inutilizzabile. Inoltre il contenuto della intercettazione registrata il OMISSIS al progressivo OMISSIS non può essere ricollegato alla rapina in questione, poiché vengono menzionati luoghi e tempi incompatibili con l'episodio criminoso, avvenuto il OMISSIS 7 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la condotta non aveva ancora raggiunto la soglia del tentativo punibile e comunque violazione dell' articolo 49 c.p. , che prevede il reato impossibile, in relazione al tentativo di rapina alla sede OMISSIS , contestato al capo 15 della rubrica, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda sulle intercettazioni inutilizzabili e, comunque, non sono ravvisabili nella vicenda atti idonei e univoci diretti alla commissione del delitto, ma soltanto una prima fase degli atti preparatori che non risultano, quindi, penalmente rilevanti. A sostegno di tale assunto milita il dato pacifico che non erano ancora stati sottratti a terzi i veicoli da utilizzare per l'esecuzione materiale del blocco stradale necessario per la rapina. 8 in ordine al tentativo di rapina al portavalori della società OMISSIS in OMISSIS il OMISSIS contestato al capo 31 della rubrica a O.G. e A.S. , perché fondato su un materiale intercettato inutilizzabile, per le ragioni già esposte, e comunque su un'interpretazione errata del contenuto delle conversazioni registrate. Inoltre il tribunale non ha considerato che agli atti è presente un documento rilasciato da una pubblica amministrazione che attesta che quel giorno O.G. era al lavoro. 9 in ordine al tentativo di rapina in danno del furgone portavalori il OMISSIS , contestato al capo 32 della rubrica a O.G. e A.S. in ragione della inutilizzabilità del materiale intercettato e in particolare della conversazione registrata al progressivo OMISSIS del rit. OMISSIS , su cui si fonda il giudizio di colpevolezza. Inoltre il giudicante ha affermato la responsabilità dell'imputato in quanto ha partecipato ai sopralluoghi e alla predisposizione del piano esecutivo, ma non vi è prova che abbia contribuito all'esecuzione materiale del reato. Infine è stato acquisito agli atti un documento che attesta che l'imputato quel giorno era al lavoro. 10 in ordine al tentativo di rapina del 4 gennaio 2016 contestato al capo 33 della rubrica a O.G. e A.S. perché fondato su intercettazioni inutilizzabili e su una interpretazione del loro contenuto non condivisibile. 11 in ordine al giudizio di colpevolezza per il tentativo di rapina in danno di un furgone portavalori della società OMISSIS da realizzarsi OMISSIS contestato al capo 34 a O.G. e A.S. in ragione della inutilizzabilità delle intercettazioni e della costatazione che la condotta dell'imputato non ha superato l'area degli atti preparatori e non ha integrato il tentativo punibile. Nella condotta contestata a O.G. non è ravvisabile quel quid pluris rispetto all'addebito associativo preteso dal giudice di legittimità al fine della duplicazione degli addebiti. 2.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per l'asserita disponibilità di armi in capo all'associazione, in quanto nella argomentazione giustificativa della condanna per il reato associativo è assente qualunque richiamo ad azioni e dialoghi tesi all'ideazione di un programma stabile e futuro, finalizzato alla realizzazione di un numero indeterminato di rapine, mentre emergono numerosi elementi che dimostrano un accordo ed una preparazione che coinvolge due soli soggetti, O.G. e Ma.Fa. Di contro, sussistono numerosi elementi che smentiscono la costituzione di un sodalizio stabile l'arco temporale circoscritto tra OMISSIS e OMISSIS il contenuto dei dialoghi riconducibili a singoli episodi la circostanza illogica che i fatti di maggior rilievo sarebbero esclusi dal programma associativo, l'assoluzione di molti dei presunti correi. In particolare nei confronti di O.C. il giudizio di responsabilità per il reato associativo si fonda sul progressivo OMISSIS in cui il fratello G. chiedeva la sua disponibilità a trasportare alcuni veicoli e attrezzi, ma si tratta all'evidenza di un dato inidoneo a palesare la partecipazione ad un reato associativo nei confronti di A.S. la partecipazione si sarebbe risolta nell'ipotizzato contributo preparatorio al tentativo di rapina di OMISSIS non va poi trascurato che A., comunque, sino al OMISSIS era sottoposto a misura cautelare. Anche la detenzione da parte di O.G. di un fucile berretta e di un fucile d'assalto è desunta da dialoghi frammentari che non hanno trovato conferma nella disposta perquisizione. 2.7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di favoreggiamento del latitante Sc.Pa., contestato al capo 45 della rubrica, in quanto tale imputazione si fonda sull'interpretazione di una serie di dati inidonei, in realtà, a fondare un sicuro giudizio di colpevolezza. Dopo avere esaminato in dettaglio le emergenze processuali da cui i giudici di merito desumono la colpevolezza dell'imputato e, in particolare, il rinvenimento di uno scontrino di un esercizio di Ajaccio nel corso della perquisizione personale di Sc.Pa. al momento del suo arresto i viaggi effettuati in OMISSIS da O.G., le conversazioni intercorse e il rapporto di conoscenza con C., il ricorrente lamenta che si tratta di indizi ai quali viene ascritto un particolare significato sulla scorta di supposizioni. Osserva inoltre che paradossalmente Sc.Pa. è stato assolto in via definitiva dall'imputazione di avere partecipato all'associazione costituita per agevolare la sua latitanza. Aggiunge che se il favoreggiamento è dettato dalla volontà degli O. di salvare se stessi da un grave nocumento alla libertà personale, come ipotizzato dall'accusa, ricorre la scriminante di cui all' articolo 384 c.p. 2.8 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai delitti di intestazione fittizia capo 46 contestato a O.G. e di riciclaggio contestato alla di lui moglie, C.S. capo 47 , poiché, secondo la ricostruzione dell'organo inquirente, O.G. avrebbe finanziato occultamente la società OMISSIS Srl., per il tramite della moglie che ne sarebbe divenuta azionista di maggioranza, così riciclando i proventi illeciti. L'argomento, secondo il ricorrente, è privo di un solido supporto probatorio poiché il flusso finanziario accertato e attestato dall'estratto conto è collocato temporalmente in epoca anteriore alla rapina del 14 ottobre 2014 e non poteva essere ricollegato ai proventi della stessa. La pubblica accusa, peraltro, non ha ipotizzato la consumazione di altra azione delittuosa idonea a fruttare come utile ben 90.000 Euro. Il ricorrente sottolinea che l'imputato godeva anche di proventi leciti, derivanti dalla attività della sua azienda agricola, e pertanto è verosimile che i flussi finanziari da lui utilizzati nell'investimento immobiliare provenissero da tali fonti lecite, che gli garantivano una significativa disponibilità finanziaria. 2.9 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente contestati ai capi 41, 42, 43 e 44 a O.G. e a Ol.Gi. Preliminarmente il ricorrente osserva che la corte ha dichiarato la nullità dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 38, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Eccepisce, in forza dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente al 23 settembre 2015, l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali su cui si fonda l'imputazione di cui ai capi 43 e 44. Osserva poi, nel merito, che non è stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente, nonostante l'attività di perquisizione dei locali nella disponibilità dei ricorrenti, sicché mancano gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per fondare una condanna in ordine al delitto di detenzione di sostanza stupefacente destinata alla vendita. In relazione all'affermazione di responsabilità per i capi 41 e 42 deduce, infine, un errore nell'interpretazione delle conversazioni intercettate, ferma restando la censura di inutilizzabilità. 2.10 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la pena base per il reato più grave contestato al capo 10 è stata individuata in 12 anni di reclusione, ovvero in misura prossima al massimo edittale, con aumenti di un anno per la maggior parte degli altri reati avvinti del vincolo della continuazione. La corte inoltre ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante la condizione di incensurato di O.G. e il suo comportamento processuale corretto. La corte ha poi ritenuto di irrogare la pena di quattro anni di reclusione a C.S., non considerando che si tratta di una madre di tre figli adolescenti che, come emerge dalle intercettazioni, più volte aveva manifestato il proprio dissenso rispetto all'attività illecita posta in essere dal marito, O.G., sicché avrebbe dovuto usufruire delle circostanze attenuanti generiche. O.C. è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per la sola partecipazione all'associazione e tale pena risulta spropositata, se rapportata alla sua posizione marginale. La corte, inoltre, ha negato a Ol.Gi. le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in ragione del minimo apporto prestato e dell'irrilevanza dell'aiuto da questi fornito a Sc., nonché dell'occasionalità dell'episodio di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a lui addebitato. Anche la pena inflitta a A.S. non appare condivisibile. 2.11 Con memoria trasmessa il 5 gennaio 2022 l'avv. P. ha depositato motivi nuovi deducendo vizio della motivazione e mancata acquisizione di una prova decisiva, in ragione della sopravvenienza rispetto al deposito del ricorso di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Cagliari a carico di Ca.Gr. ed altri, indagati in ordine ai medesimi episodi addebitati agli odierni ricorrenti, in una prospettiva del tutto antinomica rispetto all'affermazione di responsabilità a carico di O.G., con particolare riferimento alla rapina consumata a OMISSIS l' OMISSIS e a quella consumata a OMISSIS il OMISSIS a carico di O.C. per il delitto di associazione a delinquere e di C.S. in ordine alla fattispecie di riciclaggio. 3.L'avvocato L.F. ha depositato ulteriore ricorso nell'interesse di O.G., O.C. e C.S., che presenta motivi per lo più coincidenti con quelli oggetto del primo ricorso, deducendo 3.1 nullità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali per lesione del diritto di difesa, a causa della negata possibilità di estrarre copia di tutte le conversazioni intercettate e depositate, con conseguente nullità derivata della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare, di tutti gli atti del dibattimento e della sentenza di primo e secondo grado. 3.2 violazione di legge processuale conseguente all'inutilizzabilità degli esiti delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine di un anno dalla prima iscrizione, termine mai prorogato, nonché di tutti gli elementi di prova acquisiti successivamente a tale data. Deduce, in particolare, che con riferimento a O.G. sono inutilizzabili tutti gli atti d'indagine compiuti in epoca successiva al 23 settembre 2015 nei confronti di C.S. sono inutilizzabili tutti gli atti compiuti successivamente alla data del 6 novembre 2014 e nei confronti di O.C. sono inutilizzabili tutti gli atti d'indagine compiuti prima della sua iscrizione, avvenuta solo in data 7 Marzo 2016. Osserva, inoltre, che sono inutilizzabili anche le dichiarazioni rese in udienza dai testi di P.G. aventi ad oggetto i servizi di osservazione e i sopralluoghi effettuati e le intercettazioni registrate in epoca successiva a tali termini e specificamente indicati in ricorso. 3.3 vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine previsto e mai prorogato e di tutti gli altri elementi di prova acquisiti successivamente a tale data, poiché la corte ha sottolineato che, nel caso in esame, ci sarebbero state due distinte iscrizioni per fatti diversi anche se connessi, con la conseguenza che il termine delle indagini preliminari doveva rapportarsi al reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, a carico di Pi.Ga., così fornendo una motivazione illogica in quanto il pubblico ministero non ha iscritto il detto reato a carico di tutti gli altri indagati. 3.3 mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale all'udienza del 1 febbraio 2019 e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta della difesa di acquisire diverse intercettazioni registrate all'interno di un furgone e depositate nel procedimento a carico di Le.Gi., guardia giurata tratta in arresto per la rapina ad un blindato Le. non ha intrattenuto alcun contatto con gli odierni ricorrenti, ma è espressione di un gruppo antagonista su cui si concentravano le indagini a OMISSIS che aveva realizzato una rapina con modalità analoghe a quelle adottate in altri due assalti ai portavalori, uno dei quali è addebitato agli odierni imputati ai capi 16 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell'imputazione. La corte inoltre ha respinto la richiesta di comparazione del profilo genetico di O.G. e di O.C. con i profili genetici appartati nelle rapine consumate il OMISSIS , l' OMISSIS , il OMISSIS e l' OMISSIS ritenendo tale attività non necessaria, nonostante un quadro probatorio lacunoso e contraddittorio. 3.5 nullità della testimonianza resa dagli operatori di Polizia giudiziaria in ordine al contenuto delle intercettazioni, in presenza di una perizia volta a rendere intelligibile il contenuto delle bobine, e vizio di motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, poiché la corte ha affermato che il tribunale ha disposto la trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti anche sulla base delle istanze difensive scaturite dall'esame testimoniale degli operatori di P. G., ma questa circostanza non corrisponde a verità poiché l'avv. F. all'udienza del 15 febbraio 2019 aveva chiesto l'audizione dei periti R. e Pi. in relazione al progressivo OMISSIS , ritenuto di fondamentale importanza per la difesa, e il tribunale ha respinto l'istanza. 3.6 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per i reati contestati a O.G. ai capi 10, 11, 12, 13 e 14 poiché le motivazioni che attribuiscono a quest'ultimo la responsabilità del furto del veicolo X, utilizzato per la rapina in danno della vigilanza OMISSIS , sono manifestamente illogiche. La corte ha affermato, senza considerare il tenore della testimonianza del verbalizzante V., che vi è stato un errore nell'indicazione dell'orario del sistema di video sorveglianza, e trascura di considerare che il furto del veicolo X di proprietà del signor Fe. potrebbe semplicemente non essere stato ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza e che le immagini commentate dal teste V. potrebbero riferirsi ad altro veicolo. 3.7 Violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità della testimonianza resa da M.M., che ha riferito fatti di cui ha avuto conoscenza da altre persone non identificate e su atti che non ha eseguito personalmente. A dispetto di quanto sostenuto dalla corte di Appello, il teste deve ritenersi de relato e quindi le sue dichiarazioni inutilizzabili laddove le sue fonti non siano state chiamate a deporre. 3.8 Vizio di motivazione poiché il giudizio di responsabilità per la partecipazione alla rapina all' OMISSIS di OMISSIS si fonda sul rinvenimento di una banconota avente numero di serie corrispondente a quello di alcune banconote sottratte nel corso della rapina ma, in modo irrazionale e illogico, si esclude che O.G. abbia ricevuto soldi per la gestione del latitante Sc., nonostante siano state spese decine di motivazione per dimostrare la sua responsabilità al riguardo. 3.9 mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale all'udienza del 13 febbraio 2019 e vizio di motivazione del provvedimento di rigetto, poiché la corte ha illogicamente ritenuto inutile la richiesta di integrazione probatoria circa la comparazione delle tracce biologiche lasciate dai rapinatori con il DNA del ricorrente. Inoltre si afferma che le emergenze processuali dimostrano la disponibilità di armi in capo al ricorrente, ma la motivazione è illogica poiché i filmati riguardano esclusivamente la rapina di OMISSIS in sentenza non viene indicato alcun progressivo in cui sarebbe percepito il maneggio delle armi le conversazioni intercettate sono una sorta di contenitore in cui si fa riferimento a fatti del passato. Il ricorrente rileva che il percorso argomentativo della corte territoriale è illogico, laddove attribuisce valenza indiziaria ai cosiddetti telefoni silenti e al progressivo OMISSIS , successivo di un mese alla rapina di OMISSIS . Nonostante la difesa avesse evidenziato che qualche giorno prima di tale conversazione si era consumata una rapina al bancomat di OMISSIS e che le banconote macchiate portate da tale Ca. sono senz'altro riconducibili a questa rapina e non a quella di OMISSIS di un mese prima, posto che non è mai emerso che le banconote sottratte in quella rapina fossero state macchiate, la corte pone il contenuto del colloquio intercettato a sostegno della condanna per la rapina di OMISSIS affermando che, anche a volere ammettere che il denaro di Ca. sia quello proveniente dal bancomat di OMISSIS , svaligiato qualche giorno prima dell'intercettazione, nello stesso periodo altro denaro macchiato era stato consegnato al ricorrente e altro ne aveva consegnato lui stesso per farlo ripulire. Questi elementi sono gravemente indizianti. Inoltre la corte ha omesso di motivare su un dato oggettivo evidenziato dalla difesa e cioè la impossibilità che O.G. sia uscito di casa alle 5 25 del mattino e abbia potuto partecipare alla rapina consumata a OMISSIS prima delle 7 39 del mattino, in quanto il tragitto più breve prevede almeno due ore di viaggio. La corte territoriale sul punto non ha reso alcuna motivazione. 3.10 mancanza di motivazione in relazione al reato associativo con riferimento alla posizione di O.C. poiché la responsabilità di quest'ultimo per la rapina di OMISSIS del OMISSIS deve essere ancora dimostrata e la sua partecipazione all'associazione non può essere provata dalla circostanza che il tribunale ha trasmesso gli atti relativi alla sua partecipazione in Procura. L'unico elemento su cui si fonda la penale responsabilità di C. per il reato associativo è la richiesta avanzata da parte del fratello G. di trasportare mezzi e attrezzi, ma non è dato sapere se tale contributo al trasporto fu effettivamente realizzato. Non emergono altri elementi poiché le circostanze significative della sua partecipazione al sodalizio sono state smentite al dibattimento, tanto da avere condotto il tribunale ad assolvere l'imputato dai reati fine. In assenza di ulteriori elementi idonei a provare il radicamento di C. nella associazione e la sua adesione al pactum sceleris, manca anche la motivazione sulla prova della consapevolezza dell'imputato di far parte del sodalizio e del suo contributo all'attività associativa. 3.10 Contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei confronti di O.C. poiché il compendio probatorio a suo carico appare perfettamente sovrapponibile a quello nei confronti di O.G.L., che è stato assolto. 4.1 L'avvocato M.R. presenta separato ricorso nell'interesse di O.G.L., condannato per il delitto di favoreggiamento personale contestato al capo numero 45 e per l'episodio di spaccio contestato al capo numero 41, deducendo in relazione al favoreggiamento personale l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'assoluta carenza di motivazione poiché la condotta attribuita all'imputato consisterebbe in un viaggio fatto a OMISSIS , mentre il latitante Sc.Pa. si trovava in Corsica, sicché il fatto addebitato al ricorrente non rientra in alcun modo nelle condotte tipiche del delitto di favoreggiamento ma è penalmente irrilevante poiché incontrare un latitante e interloquire con lui non integra il delitto di favoreggiamento. La corte d'appello non spiega in che cosa sarebbe consistito l'aiuto concreto offerto al latitante per fuggire alle ricerche dell'Autorità e si limita ad aderire apoditticamente alle considerazioni del tribunale. Inoltre la corte sottolinea il legame tra il ricorrente e il latitante, senza considerare che il primo è stato assolto dal reato associativo. 4.2 Vizio di motivazione in ordine alla cessione illecita di sostanze stupefacenti poiché la sentenza di primo grado presenta una motivazione del tutto carente che non è stata integrata dalla sentenza impugnata, la quale si limita a ripetere pedissequamente quanto già affermato dal tribunale e non illustra le espressioni compromettenti ricavate dalle registrazioni ambientali, su cui si fonda l'affermazione di responsabilità per il concorso nell'attività di spaccio. Inoltre la sentenza impugnata non spende alcuna parola per confutare gli elementi difensivi offerti per smentire la prospettazione accusatoria e, mentre considera straordinario elemento d'accusa il ritrovamento di denaro nell'abitazione di O.G., in modo contraddittorio, non assegna alcun peso al mancato rinvenimento di denaro nella disponibilità del ricorrente. 5. S.C. condannato per il tentativo di rapina contestato al capo 15 della rubrica, con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, deduce 5.1 violazione dell' articolo 429 c.p.p. , commi 1 e 2, per genericità ed indeterminatezza dell'imputazione contestata al capo 15 e vizio di motivazione, poiché la corte ha respinto la questione preliminare, con cui era stata sollecitata la declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, sul presupposto che la descrizione del fatto fosse generica e imprecisa, in quanto il reato è contestato a nove persone, le quali avrebbero concorso a realizzarlo e nulla dice in merito ai diversi ruoli rivestiti dai singoli imputati, né menziona il contributo causale offerto al delitto dall'odierno ricorrente e le condotte che gli vengono in concreto addebitate. 5.2 violazione degli articolo 12 e 21 c.p.p. , articolo 51 c.p.p. , comma 3 bis, e articolo 179 c.p.p. , per l'incompetenza funzionale del pubblico ministero distrettuale ad esercitare l'azione penale territoriale e incompetenza territoriale del GUP di Cagliari e del Tribunale di Lanusei e vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto. La Corte di Appello, investita della questione relativa alla competenza funzionale della Procura distrettuale a procedere nei riguardi di S.C. in relazione ai reati in origine contestati, non risponde al quesito posto e si limita a valutare la doglianza relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Lanusei, così incorrendo nel vizio di assenza di motivazione. Nell'affrontare la questione della competenza territoriale il tribunale ha osservato che il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente appartiene alla Procura distrettuale e quindi il controllo giurisdizionale deve essere esercitato dal GIP o dal GUP del capoluogo distrettuale. Tuttavia, non ha mai spiegato le ragioni per cui i reati di competenza distrettuale e quelli comuni debbano ritenersi tra loro connessi e ha dato per acquisita la connessione, che invece non è mai stata motivata dai giudici. Senza dire che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è poi stato ritenuto insussistente dallo stesso tribunale. 5.3 violazione dell' articolo 415 bis e 191 c.p.p. , e inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari, che decorre dal 24 settembre 2015 e doveva terminare il 23 settembre 2015, in quanto nessuna richiesta di proroga è mai stata presentata. 5.4 violazione dell' articolo 56 c.p. , e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del tentativo di cui al capo 15 della imputazione, poiché la condotta contestata al S. e agli altri concorrenti viene indicata espressamente dalla sentenza come attività preparatoria e, tuttavia, viene ritenuta idonea ad integrare il tentativo di rapina, che ricorre quando l'agente, oltre ad avere preparato il piano criminoso, ha iniziato ad attuarlo e gli atti esecutivi sono quelli che invadono la sfera del soggetto passivo del reato e la idoneità è esclusa quando sono privi di una significativa potenzialità di danno. Ai pretesi sopralluoghi, ai contatti con una guardia giurata, alla detenzione di armi e di giubbotti antiproiettile non può essere riconosciuto né attribuito l'effetto invasivo della sfera del soggetto passivo e in essi non ricorre alcuna potenzialità di danno. 5.5 violazione dell' articolo 115 c.p. , poiché nessuno è punibile per il solo fatto dell'accordo e la sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un accordo tra i pretesi partecipanti al tentativo di rapina in danno del caveau della OMISSIS , ma non dimostra il tentativo punibile. 5.6 violazione dell' articolo 49 c.p. , poiché è certo che in seguito ad una segnalazione anonima il OMISSIS le somme depositate nel caveau della OMISSIS venivano trasferite a OMISSIS , sicché nel mese di agosto successivo nel caveau non era presente alcuna somma di denaro e l'esecuzione era divenuta impossibile. 5.7 violazione di legge e vizio di motivazione poiché nella fase degli atti preparatori non è rinvenibile alcun apporto anche minimo da parte del ricorrente, che non ha partecipato ai sopralluoghi, non detiene armi, né giubbotti antiproiettile, e non ha contatti con la persona, mai identificata, interna alla OMISSIS , che operava da basista. Nella unica conversazione registrata cui ha preso parte l'imputato, quella intercorsa nell'abitazione di O.G. il OMISSIS , è stata valorizzata la circostanza che l'imputato nel corso della conversazione abbia ridotto di colpo il volume della voce per evitare di essere ascoltato, ma la sentenza ignora totalmente che tutti gli altri passaggi registrati sono incomprensibili perché bisbigliati. Inoltre l'identificazione del Ca. partecipe alla conversazione nell'odierno ricorrente si basa su due particolari ritenuti erroneamente indizi gravi, precisi e concordanti la circostanza che poco prima della conversazione fosse caduta abbondante pioggia in OMISSIS , luogo di residenza del ricorrente, e l'apprezzamento dell'agente F., che ha dichiarato di avere riconosciuto la voce del ricorrente, non essendo però stato in grado di indicare in quale indagine il predetto fosse stato sottoposto ad intercettazione, sicché non sussiste prova certa che l'interlocutore chiamato Ca. si identifichi in S. Osserva inoltre il ricorrente che la sentenza ritiene provato il concorso del S. nel tentativo contestato, in forza di una erronea traduzione di alcune espressioni del dialetto sardo, che ne travisano il significato. E' vero che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è riservata al giudice di merito, ma la stessa deve presentare i requisiti della chiarezza, decifrabilità e mancanza di ambiguità, mentre la sentenza non offre alcuna motivazione per dimostrare che il contenuto della conversazione si riferiva al tentativo di rapina di OMISSIS . 5.8 violazione dell' articolo 133 c.p. , e vizio di motivazione in relazione alla aggravante prevista dall' articolo 99 c.p. , comma 4, poiché per respingere la richiesta di esclusione della recidiva la corte ha valorizzato la gravità del danno e del pericolo, pur non precisando quale sia stato l'apporto del S La pena inflitta è da considerarsi del tutto sproporzionata in relazione al reato contestato, in palese violazione dell'articolo 49 della carta UE. 6. D.S. ritenuto colpevole di concorso in due tentativi di rapina al furgone portavalori in località OMISSIS posti in essere il OMISSIS e il OMISSIS e i connessi reati in materia di armi, a lui ascritti ai capi 23, 24, 25 e 31, deduce 6.1 vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente poiché la prova che l'imputato fosse presente nell'ovile di Sa.Sa. il giorno OMISSIS si desume soltanto dal riconoscimento della voce da parte dei verbalizzanti. Si afferma inoltre che nei giorni OMISSIS il telefono cellulare dell'imputato non produceva traffico e agganciava la cella di OMISSIS , paese dove il medesimo abita mentre, e in maniera contraddittoria, si afferma che questi era presente nell'ovile del Sa., sito a notevole distanza dal detto comune. Nonostante lo specifico rilievo difensivo, il giudice di appello ha condiviso la motivazione del tribunale, senza fornire adeguata risposta alla censura. Agli atti del dibattimento è stata prodotta una relazione tecnica del consulente Me.El., secondo cui tra la voce accertata del D. e quella registrata nelle intercettazioni, utilizzate per confermare la presenza nell'ovile del ricorrente, non vi è coincidenza trattandosi di voci diverse nel timbro e nella intensità. Ciò nonostante, il tribunale ha preferito condividere l'affermazione apodittica del teste Z che ha attribuito al D. quella voce, come afferma a pagina 631. Inoltre i periti individuano tutti i vari dialetti dei soggetti che sono presenti al dialogo intercettato e affermano che il soggetto identificato per D. parla con dialetto logudorese, mentre il ricorrente è nativo e abita in altro territorio. Infine la corte ha condiviso l'affermazione del tribunale, secondo cui la voce è stata riconosciuta perché le utenze in uso al ricorrente vennero sottoposte ad intercettazione telefonica, ma tali intercettazioni telefoniche non sono mai state depositate, mentre il consulente tecnico ha effettuato un saggio fonico. 6.2 Vizio di motivazione sull'individuazione dell'imputato nell'episodio contestato al capo 31, relativo alla rapina tentata al portavalori della OMISSIS il OMISSIS . Anche in questo caso il giudizio di colpevolezza si fonda sull'accertata presenza del ricorrente all'interno di un'autovettura, nell'ambito di una registrazione intercettata, ma anche in questo caso la voce viene riconosciuta solo dai verbalizzanti. Di contro agli atti è presente un documento ufficiale della Regione OMISSIS da cui emerge che l'imputato era presente presso la propria azienda quel giorno tale circostanza è stata confermata dal teste P.F., sicché il OMISSIS l'imputato non poteva trovarsi presso l'ovile del Sa. perché impegnato nella propria azienda. I giudici hanno ignorato tale dato probatorio. Osserva inoltre il ricorrente che non è chiarito il ruolo che l'imputato abbia svolto e il contributo che abbia fornito nell'esecuzione del reato. 6.3. Violazione degli articolo 12 e 17 c.p.p. , poiché in ordine all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio non sussiste la competenza della Direzione Distrettuale antimafia e, in mancanza di qualunque forma di connessione soggettiva o teologica o in termini di continuazione, vale la regola ribadita da questa Suprema Corte per cui l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di reati legati eventualmente da vincolo teleologico o da continuazione non può pregiudicare l'interesse dei coimputati estranei a quel reato a non essere sottratti al giudice naturale, sicché la circostanza che alcuni dei coimputati siano accusati sia della prima che della seconda associazione non può determinare lo spostamento della competenza per territorio anche per gli altri imputati, in relazione ai capi diversi e non connessi. In questo senso si impugna l'ordinanza del 12 giugno 2017 resa nel giudizio di primo grado e richiamata a pagina 622 della sentenza di secondo grado e si eccepisce la nullità del decreto di rinvio a giudizio perché disposto da un giudice che non era competente. 6.4 Violazione degli articolo 56 e 133 c.p. , poiché l'imputato è stato condannato per i reati contestati ai capi 23, 24, 25 e 31 alla pena di anni sette mesi sei di reclusione ed Euro 500 di multa, senza offrire alcuna adeguata esposizione in ordine agli elementi utilizzati per la riduzione della pena nel rispetto dei criteri di quell' articolo 56 c.p. 7. CO.MA.RO., condannata per il reato di riciclaggio contestato al capo 52, per avere sostituito e trasferito denaro contante provento dei delitti commessi da A.L., con atto sottoscritto dall'avv. V.M., deduce 7.1 violazione di legge e vizio di motivazione e nullità dell'ordinanza e dell'udienza preliminare e di tutti gli atti derivati nonché inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per mancato deposito di tutte le intercettazioni e per il rigetto dell'istanza difensiva di estrazione di copia delle medesime. 7.2 violazione di legge e vizio di motivazione e conseguente inutilizzabilità delle attività tecniche effettuate successivamente alla scadenza del termine previsto per le indagini preliminari. 7.3 violazione dell' articolo 648 bis c.p. , per insussistenza di elementi oggettivi di riscontro e vizio di motivazione poiché si addebita all'imputata di avere sostituito e trasferito denaro contante, proveniente dai reati di rapina e in materia di stupefacenti commessi da A.L., ma si tratta di accuse indimostrate e fondate su illazioni e congetture autoreferenziali. Il giudice di seconda istanza ha aderito alla ricostruzione fatta dall'organo inquirente e condivisa dal tribunale, trascurando di considerare l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, e cioè la conoscenza da parte della ricorrente delle attività illecite attribuite a A.L. e della provenienza illecita delle somme versate sul proprio conto corrente. 7.4 mancata assunzione di una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta e vizio della motivazione, poiché l'odierna ricorrente aveva sollecitato la corte di appello all'escussione del direttore della banca OMISSIS , presso cui aveva acceso il proprio conto corrente, e del responsabile della società finanziaria, che avrebbe potuto riferire del suo continuo ricorso al credito, ma la corte ha negato tale vaglio probatorio ritenendo tale attività istruttoria superflua la stessa invece avrebbe consentito di dimostrare che non è intervenuto alcun movimento anomalo sul conto corrente della Co. e che il ricorso a finanziamenti era circostanza usuale per la stessa. Inoltre la corte non ha espresso adeguatamente le ragioni del proprio convincimento e la decisione di condanna non è sorretta da un valido ragionamento probatorio. 8. P.G.S., condannato per il tentativo di rapina all'interno del caveau dell'istituto di vigilanza OMISSIS commesso il OMISSIS e ascritto al capo 15, con atto sottoscritto dall'avvocato T.M, deduce 8.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità poiché lo stesso si fonda su due soli elementi una conversazione intercorsa tra A.L. e O.G. in cui i due interlocutori parlavano dei soggetti da coinvolgere nel progetto illecito e nell'elenco inserivano un certo Gi., identificato dagli inquirenti nell'odierno ricorrente, e la costatazione che il giorno OMISSIS P. riceveva una chiamata telefonica da parte di Sa.To., uno dei partecipanti al progetto criminoso, avente per contenuto un invito ad un appuntamento nel suo ovile, che è stata considerata la convocazione ufficiale del gruppo di fuoco selezionato per la rapina. La corte di appello, adagiandosi sulle motivazioni del primo giudice, non spiega per quale motivo ha ritenuto certo che l'appellativo GG, utilizzato solo una volta da O. e A., si riferisca all'odierno ricorrente, considerato che la individuazione operata dal teste di P.G. V. è apodittica e congetturale. In ogni caso, il ricorrente deduce che dagli elementi di prova raccolti emerge un ruolo inidoneo ad apportare un qualche contributo alla realizzazione del reato. 8.2 violazione degli articolo 56 e 133 c.p. , poiché l'imputato è stato ritenuto colpevole del tentativo contestato al capo 15, ma si ha motivo di ritenere che nel calcolo della pena l' articolo 56 c.p. , sia stato soltanto citato, ma non correttamente applicato. 8.3 violazione degli articolo 12 e 17 c.p.p. , poiché al P. risulta contestato un episodio relativo alla prima associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di delitti contro il patrimonio e poiché non vi è alcuna connessione con la seconda associazione a delinquere, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e nessuna coincidenza soggettiva, non è possibile sottrarre l'imputato al giudice naturale precostituito per legge e, considerato che risulta accusato di una tentata rapina avvenuta ad OMISSIS , la competenza territoriale era del Tribunale di Tempio Pausania. Conseguentemente si eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che ha disposto il giudizio, della sentenza di primo grado e di quella d'appello. 9. M.A., condannato per avere commesso i reati contestati ai capi 26, 27, 28, 29, 30 relativi al tentativo di rapina al furgone portavalori in località OMISSIS commesso l' OMISSIS , nonché per la detenzione di due armi da guerra, in particolare due fucili d'assalto, e altre armi comuni accertata il OMISSIS e contestata al capo 36, con atto sottoscritto dall'avvocato D.A., deduce 9.1 Violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Cagliari in luogo di quello di Lanusei, per l'assenza di connessione ex articolo 12 c.p.p. , tra i reati contestati al ricorrente e quelli di competenza distrettuale, legati all'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il tribunale rigettava l'eccezione sostenendo che unico è il procedimento e unico il processo e che vi erano ragioni di connessione legate alla continuazione tra i reati contestati ad altri imputati. Con l'appello si censurava questo ragionamento del tribunale, osservando che la continuazione è inidonea a determinare lo spostamento della competenza, quando l'identità del disegno criminoso non sia comune a tutti i compartecipi. La Corte di Appello, con una motivazione inadeguata, ha affermato che i due reati associativi sono connessi tra loro tuttavia non si comprende in che cosa consista questa connessione oggettiva e soggettiva, tenuto conto che al ricorrente è stato contestato un unico reato associativo, dal quale peraltro è stato assolto. In particolare la sentenza impugnata non supera le criticità della pronunzia di primo grado in ordine alla connessione soggettiva e si limita a valutare la posizione di Sc.Pa., ben diversa da quella di M. 9.2 violazione di legge e inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, previsto per il 23 settembre 2015 e mai prorogato, e inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova acquisiti successivamente a tale data eccezione formulata in primo grado, respinta con ordinanza del 12 giugno 2017 e riproposta con i motivi di appello. La corte di appello ha respinto la relativa eccezione sostenendo che il provvedimento con il quale il P.M. ha disposto l'iscrizione con lo stesso numero di registro seguito dal bis nel registro della DDA, pur non avendo nominativamente richiamato ciascuno degli indagati, ha di fatto provveduto ad una nuova iscrizione nei confronti di tutti. Si tratta di un'affermazione priva di senso, poiché nei confronti dell'odierno ricorrente non è mai emerso un reato diverso da quello per il quale è stato condannato. 9.3 violazione di legge e nullità dell'udienza preliminare e delle sentenze per mancato deposito, acquisizione e accesso alla copia di tutte le intercettazioni disposte nel procedimento penale numero 12247/14 R.G.N.R. e nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate per lesione del diritto di difesa. 9.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità per violazione del diritto di difesa della perizia avente ad oggetto la trascrizione e traduzione delle conversazioni intercettate, nella parte in cui la stessa è stata integrata dai testimoni del pubblico ministero, ufficiali di P. G., i quali hanno intriso la loro deposizione di valutazioni e interpretazioni. Lamenta inoltre il ricorrente che la corte non ha risposto alla specifica doglianza se si fosse in presenza di una perizia o di una mera trascrizione e, a pagina 283 della sentenza, ha affermato che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia. Ma la questione sollevata dalla difesa era diversa poiché i dialoghi sono avvenuti in lingua sarda e la perizia si è resa necessaria per tradurre i dialoghi dal sardo all'italiano, con uno specifico quesito formulato dal tribunale ai periti. Sebbene il pubblico ministero non abbia contraddetto i periti in occasione del loro esame dibattimentale, in seguito ha esaminato sul contenuto della perizia gli ufficiali di P.G. Inoltre il tribunale con ordinanza dell'11 dicembre 2018 ha disposto l'integrazione dell'incarico peritale con la trascrizione di ulteriori conversazioni, ma su queste nuove trascrizioni i periti non sono stati esaminati nel contraddittorio delle parti e ciò ha comportato la nullità a regime intermedio per violazione degli articolo 501, 508 e 511 c.p.p. , della integrazione di perizia, nullità ritualmente eccepita dalla difesa. 10. SO.MA. e so.Ma., con atto sottoscritto dai difensori di fiducia deducono violazione dell' articolo 599 bis c.p.p. , poiché nel giudizio di appello i difensori muniti di procura speciale chiedevano l'applicazione della pena concordata in favore dei loro assistiti la corte di appello dava atto del fatto che fossero pervenute due ipotesi di concordato in relazione alla quale il Procuratore Generale aveva prestato il dovuto consenso ma, dalla lettura del dispositivo, emerge che la corte aveva ignorato l'istanza di concordato senza rendere la dovuta motivazione a sostegno del diniego la sentenza deve pertanto essere annullata. 11. L.A., condannato per la partecipazione al reato associativo contestato al capo 1, nonché per sei reati di tentata rapina, con atto sottoscritto dall'avvocato P.R., deduce 11.1 violazione del diritto di difesa in relazione al rigetto della richiesta di copia delle tracce vocali contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate. La stessa Corte di appello di Cagliari, nel procedimento generato per stralcio dall'odierno e relativo agli imputati che hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, con ordinanza del 31 ottobre 2018 ha ritenuto che la compressione del diritto di difesa di ascoltare le registrazioni e di ottenere copia dei relativi files audio dopo il deposito effettuato ai sensi dell' articolo 268 c.p.p. , comma 4, dia luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio. Sicché nel procedimento parallelo, alla data della sentenza impugnata, erano state estratte le copie di tutti i files audio da parte dei difensori dei cinque imputati ammessi all'abbreviato. 11.2 violazione dell' articolo 416 c.p. , e vizio di motivazione poiché all'imputato è stato contestato di avere promosso, costituito, organizzato e diretto un'associazione finalizzata all'esecuzione di rapine in tutto il territorio della OMISSIS , senza individuare lo specifico ruolo attribuitogli. Inoltre, mentre l'associazione è stata ritenuta operativa tra ottobre 2013 e marzo 2016, al ricorrente è stato contestato come primo reato fine la tentata rapina in OMISSIS del OMISSIS , sicché la sua partecipazione è circoscritta agli ultimi otto mesi dell'associazione pertanto tra ottobre del 2013 e luglio del 2015 furono realizzate quattro rapine attribuite alla medesima associazione, che non vedono il ricorrente tra i partecipi. La sentenza impugnata non offre alcuna motivazione in ordine al ruolo di promozione e costituzione dell'associazione e sembra implicitamente escluderlo, e gli elementi che dovrebbero dimostrare il ruolo organizzativo ed apicale dell'imputato sono illogici. 11.3 Violazione degli articolo 110, 56 e 628 c.p. , e vizio della motivazione in ordine alla tentata rapina del OMISSIS , contestata al capo 31 della imputazione, poiché gli elementi posti a fondamento del giudizio di colpevolezza sono costituiti da due intercettazioni. La prima riguarda una conversazione in cui l'imputato comunica ad un avvocato che il 7 dicembre del 2015 non potrà incontrarlo perché sto lavorando giù . La corte ha ritenuto che questa affermazione si riferisse non tanto ad un'attività lavorativa lecita, ma al suo coinvolgimento in una rapina programmata per il 7 dicembre, così formulando una congettura. La seconda registrazione riguarda alcuni soggetti occupanti l'auto X al rientro dal tentativo incompiuto di rapina, tra le cui voci viene individuata quella di L.A. perché, come riferito dal teste di P. G. Z, questi afferma di dovere rientrare e in quel periodo era sottoposto all'obbligo di firma. Tale spiegazione, a giudizio del ricorrente, è illogica poiché L. non era sottoposto in quel periodo a tale obbligo. La corte incorre in un vero e proprio travisamento della prova, in quanto nella trascrizione si dà atto che le voci sono sentite in lontananza, il dialogo è perlopiù incomprensibile e la individuazione della voce del L. è affidata esclusivamente alla sensibilità incontrollata dell'ascoltatore, sulla base di criteri soggettivi e sensoriali del tutto privi di carattere scientifico. Inoltre la richiesta di perizia fonica è stata respinta con motivazione illogica. Neppure può essere condivisa la logica assunta dalla corte, secondo cui a tutti i tentativi di rapina avrebbero partecipato i medesimi soggetti, poiché nel processo celebrato con il rito abbreviato è emerso che nei diversi tentativi di rapina si sono alternati soggetti diversi. Non va poi trascurato che il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta aveva chiesto l'assoluzione del L. da detto reato per non averlo commesso. 11.4 Il 29 dicembre 2021 è stata trasmessa memoria difensiva alla quale è allegata la trascrizione integrale dell'intercettazione rit OMISSIS progr. OMISSIS . 12. B.S., condannato per avere partecipato a tre tentate rapine rispettivamente commesse il OMISSIS , l' OMISSIS e il OMISSIS e ai reati connessi, contestati ai capi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32, con atto sottoscritto dai suoi difensori di fiducia, deduce 12.1 nullità del decreto di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare e delle sentenze di merito per violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra le parti, in quanto il pubblico ministero ha respinto la richiesta avanzata all'esito della conclusione delle indagini preliminari di ottenere il rilascio di copia delle intercettazioni effettuate dalla Procura. 12.2 violazione degli articolo 468, 495 e 507 c.p.p. , e vizio di motivazione poiché sebbene la difesa avesse nella propria lista testi indicato un consulente in materia di indagine fonica, il pubblico ministero non aveva chiesto di essere ammesso a controprova, né di essere assistito da un esperto successivamente aveva chiesto di poter sentire un funzionario di Polizia scientifica, riservandosi di nominare un consulente in caso di perizia nonostante la perizia non fosse stata disposta, il tribunale consentiva al pubblico ministero di citare un consulente che non era mai stato indicato prima, in violazione delle regole processuali. Ed infatti la facoltà di dedurre a prova contraria testi o consulenti nel corso del dibattimento presuppone che si siano verificati fatti nuovi, in relazione ai quali si pone la necessità di esercitare il diritto alla controprova, ma nel caso in esame nulla è emerso che giustifichi la riviviscenza del diritto alla prova contraria, mentre ricorre solo un'irrituale pretesa di contrastare a posteriori un risultato di prova che si era sottovalutato. Il tribunale ben avrebbe potuto disporre una perizia, ma non poteva rimettere in termini una parte ormai decaduta. La corte d'appello ha respinto la specifica eccezione sollevata dalla difesa, osservando che si sarebbe trattato di una ordinaria applicazione della facoltà delle parti di presentare direttamente al dibattimento i propri consulenti, senza considerare che il pubblico ministero era ormai decaduto dal suo diritto di nominare un consulente. Inoltre, in presenza di due accertamenti scientifici che pervengono a conclusioni diverse, il giudice deve individuare quello che ritiene più attendibile e dare contezza in motivazione delle ragioni di questa preferenza, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili, mentre nel caso in esame la motivazione è del tutto mancante. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta aveva ritenuto necessario un approfondimento motivazionale che la corte d'appello ha ritenuto superfluo, poiché la voce campione su cui ha operato il consulente della difesa è stata acquisita, a giudizio del collegio, secondo modalità inaffidabili, mentre la difesa avrebbe dovuto fornire al proprio consulente proprio quei file audio, contenenti le intercettazioni telefoniche, di cui la difesa non disponeva perché non comprese nella selezione depositata. 12.3 vizio di motivazione poiché la corte di appello ha introdotto informazioni non esistenti agli atti del processo e, in particolare, per confermare il riconoscimento vocale ha evidenziato che il soggetto menzionato dei complici come S. era residente nel paese di OMISSIS , informazione che non risulta ricavabile dalle trascrizioni effettuate in dibattimento, nelle quali il nominativo S. non è mai associato al suo cognome, al luogo in cui vive o al suo luogo di nascita. Il ricorrente osserva inoltre che l'ispettore Ga., nel corso della sua audizione, ha affermato che nella conversazione intercettata il OMISSIS O.G. chiede al suo interlocutore dove stia lavorando e il soggetto identificato per B. gli risponde che sta lavorando a OMISSIS ed effettivamente in quel periodo B. lavorava a OMISSIS . Tuttavia non risulta alcun dialogo da cui si possa evincere che il ragazzo identificato come S. fa presente al suo interlocutore di svolgere attività lavorativa a OMISSIS né, al di là della generica dichiarazione del teste, sono stati effettuati ulteriori accertamenti. Si tratta di un vero e proprio travisamento, poiché si introduce nella motivazione un'informazione che non esiste nel processo. 12.4 Con memoria la difesa ha allegato gli atti a cui ha fatto riferimento nel secondo motivo di ricorso. 13. BE.NI.PA., condannato per il reato di concorso in reimpiego di denaro di provenienza illecita contestato al capo 53 e per il delitto di riciclaggio contestato al capo 55, deduce 13.1 violazione di legge in relazione al delitto di impiego di denaro di provenienza illecita previsto dall'articolo 648 ter c.p., poiché si addebita all'imputato, nella sua veste di commercialista esperto in materia di società internazionali, la costituzione della OMISSIS , società la cui funzione sarebbe stata quella di consentire a A.L. il reimpiego di denaro frutto di rapina. La sentenza non dà conto del fatto che A. non ha mai effettuato alcun conferimento in denaro sui C. della società, e i giudici hanno ritenuto di per sé sufficiente ad integrare la consumazione del delitto, la costituzione della società come primo elemento di una condotta diretta al riciclaggio, senza considerare che il mancato versamento di somme di denaro sui C. riferibili alla società avrebbe dovuto essere apprezzato per verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, che non può essere integrato dal versamento di 1000 Euro sul conto della società lettone da parte di Se.Ta. con causale quota capitale sociale per conto di A.L. e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, poiché la corte ha desunto la sussistenza del dolo, e cioè della consapevolezza della illecita provenienza del denaro, dall'esame delle intercettazioni relative al capo di imputazione 55, da cui emerge che A. era stato fittiziamente assunto come dipendente dello studio da commercialista del Be Di contro, la motivazione avrebbe dovuto evidenziare la consapevolezza dell'imputato dello scopo di far disperdere le tracce dell'origine illecita del bene, attraverso l'impiego nello svolgimento di attività economiche e finanziarie. 13.2 vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio contestato al capo 55, poiché la motivazione risulta carente anche in relazione all'elemento psicologico del delitto in questione in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, A. avrebbe una provvista di denaro presso il ricorrente, che quest'ultimo gli avrebbe restituito a titolo di retribuzione per l'attività fittiziamente svolta come dipendente. La corte non ha ritenuto verosimile l'assunto difensivo secondo cui A. faceva precedere la riscossione dei propri stipendi dal versamento dell'equivalente per il compenso dovutogli, al fine di dissimulare le provvigioni spettantigli per l'attività di procacciamento di affari svolte in favore della società OMISSIS . Né la conoscenza dei precedenti penali a carico di un individuo può comportare di per sé la presunzione di consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle risorse che questi maneggia. La corte d'appello di Cagliari ha affermato che nel caso in esame la conoscenza dei precedenti penali dell' A. dimostra la consapevolezza dell'illecita provenienza delle risorse finanziarie, ma si tratta di un'illazione che non può trovare conforto nelle testimonianze rese in dibattimento, da cui si desume il costoso tenore di vita dell' A. nel periodo successivo alla rapina perpetrata nel OMISSIS . 13.3 violazione di legge per mancato riconoscimento della clausola di sussidiarietà, con riferimento all'esclusione della responsabilità per il concorrente nel delitto di riciclaggio. Il delitto previsto dall'articolo 648 ter c.p., contiene una clausola di sussidiarietà espressa che ne esclude l'applicabilità nei confronti di chi abbia commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio e ne abbia poi reintegrato il frutto. Ma la corte territoriale ricava una relazione consequenziale tra i fatti di riciclaggio contestati al capo 55 e il delitto di reimpiego contestato al capo 53 in quanto ricostruisce la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di reimpiego dall'avere l'imputato concorso nel delitto di riciclaggio. Invece ove il ricorrente risulti attinto da responsabilità in relazione al delitto di riciclaggio, avrebbe dovuto escludersi a suo carico la sussistenza del delitto di reimpiego. 13.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute all'imputato in ragione delle difficoltà economiche in cui l'imputato versava all'epoca dei fatti e sono state, invece, respinte sostenendo che le condotte risultano obiettivamente gravi in quanto posta in essere da un soggetto dotato di elevate competenze professionali. Trattasi di considerazioni non condivisibili poiché la competenza dell'imputato potrebbe essere considerata un fattore di mitigazione della sua responsabilità e poiché la postulata conoscenza dei pregressi dell'A. integra la condotta tipica del reato in contestazione e non può essere preso in considerazione per il diniego delle attenuanti generiche. 14. A.L., condannato per avere partecipato all'associazione a delinquere finalizzata al compimento di delitti contro il patrimonio e per avere preso parte alle rapine commesse il OMISSIS e OMISSIS contestate ai capi 10 e 16 e ai connessi reati ai tentativi di rapina contestati ai capi 15, 26, 31, 32, 33, 34 e ai connessi reati, nonché per la detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestate al capo 39 per il delitto di favoreggiamento della latitanza di Sc. contestato al capo 45 e per l'intestazione fittizia contestata al capo 51, con ricorso sottoscritto dall'avvocato V.V., deduce 14.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto del primo motivo di appello relativo all'ordinanza emessa il 12 giugno 2017, con cui è stata respinta la richiesta di copia integrale di tutti gli atti di indagine depositati a seguito della discovery, e la difesa otteneva solo copia delle registrazioni posta a base della misura cautelare e non di tutte le intercettazioni. 14.2 violazione degli articolo 191, 405 e 407 c.p.p. , e vizio di motivazione poiché è stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte in epoca successiva al 23 settembre 2015, in cui è s Pi.to il termine di un anno delle indagini preliminari, in assenza del provvedimento di proroga del termine stesso. La corte ha respinto la detta eccezione sostenendo che il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione nel registro della DDA e, pur non avendo nominativamente richiamato ciascuno degli indagati, ha provveduto ad una nuova iscrizione nei confronti di tutti gli imputati, con la conseguenza che i termini utili sarebbero quelli relativi alla nuova iscrizione, ma non tiene conto che nessun altro indagato, ad eccezione di Pi.Ga., è mai stato iscritto per il reato associativo inoltre le successive intercettazioni telefoniche e ambientali hanno sempre avuto una durata di solo 15 giorni e non di 40, come previsto per il delitto di quell'articolo 74, D.P.R. citato infine non tutti gli indagati sono stati automaticamente rinviati a giudizio per il delitto associativo e tra questi proprio A.L. che non è stato rinviato a giudizio e per il quale non è stata mai chiesta l'archiviazione. Il termine di durata massima decorre per l'indagato dalla data in cui è effettivamente iscritto nel registro e la mancata iscrizione determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi all'anno. 14.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a quanto motivato dalla corte di appello in risposta alla eccepita nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio per la mancata contestazione dei capi 14, 15 e 16 di imputazione. Il GUP aveva dichiarato solo la nullità dell'avviso di udienza, invitando il pubblico ministero a contestare all' A. presente in udienza i reati connessi. Nel corso della prima udienza dibattimentale veniva eccepita la nullità dell'udienza preliminare, poiché la mancata contestazione dei capi 14, 15 e 16, trattandosi di fatti nuovi, avrebbe richiesto il consenso dell'imputato in forza del disposto normativo degli articolo 423 e 519 c.p.p. , ma il tribunale respingeva l'eccezione, assumendo che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza del procedimento nei suoi confronti anche per i reati descritti ai capi 14, 15 e 16 in quanto notificatigli con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. La corte di appello investita della questione respingeva l'eccezione, sostenendo che l'imputato era a conoscenza della contestazione, che si trattava di reati palesemente connessi e che la difesa non avrebbe avuto alcun diritto ad un termine, a seguito di una nuova contestazione. Si tratta di argomentazione che non può essere condivisa poiché il pubblico ministero non aveva chiesto il rinvio a giudizio per quelle imputazioni e quindi il ricorrente non aveva assunto la veste di imputato e l'azione penale non era pertanto mai stata esercitata e la contestazione in udienza costituisce un fatto nuovo che necessitava del consenso dell'imputato e avrebbe poi dato diritto al predetto di un termine a difesa. In quell'udienza preliminare, invece, dopo le contestazioni il giudice invitava le parti a concludere. 14.4 violazione degli articolo 628, 605 e 624 c.p. , e L. numero 497 del 1974, articolo 10, 12 e 14, e vizio di motivazione poiché il giudizio di responsabilità in ordine al concorso del ricorrente nella rapina commessa il OMISSIS capi 10, 11, 12, 13 e 14 in danno dell' OMISSIS è affetto da palesi illogicità, in quanto risulta del tutto evidente l'assoluta inconsistenza degli indizi che la corte di appello ha ritenuto idonei a supportare una sentenza di conferma della responsabilità penale dell'imputato. Dopo avere esposto dettagliatamente gli elementi indiziari ritenuti dalla corte idonei a fondare il giudizio di colpevolezza - la conversazione del 28 agosto 2013 la conversazione del 9 luglio 2015, quasi due anni dopo la rapina, e il furto di uno dei veicoli utilizzati avvenuto in zona vicina alla dimora dell'A. - il ricorrente ne censura la consistenza, e rileva che i criteri di inferenza usati dal giudice di merito non sono plausibili e idonei a fondare un sicuro giudizio di colpevolezza. Al riguardo la difesa sottolinea che A. non è mai stato trovato in possesso di banconote provento di quella rapina che l'interpretazione offerta delle conversazioni intercettate non è univoca e che la disponibilità di denaro da parte dell'imputato in quel contesto temporale non era particolarmente rilevante e, comunque, non idonea a dimostrare la provenienza illecita delle sue risorse e la sua partecipazione alla detta rapina. 14.5 violazione degli articolo 628, 605, 624 e 635 c.p. , e L. numero 497 del 1974, articolo 10, 12 e 14, e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per la rapina al furgone portavalori della OMISSIS eseguita l' OMISSIS capi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 . Anche per questo episodio non vi è alcuna prova fisica o derivante da captazioni che dimostri la partecipazione del ricorrente all'episodio criminoso che gli viene attribuito, per essersi svolto con un modus operandi riscontrato in altre rapine l'affermazione di responsabilità si fonda su due intercettazioni in una vi è un riferimento incerto alla parola OMISSIS e l'altra, intercorsa tra O.G. e Ma.Fa. l'8 febbraio 2016, è stata oggetto di una lettura congetturale di elementi indiziari generici. 14.6 violazione di articolo 56, 115 e 628 c.p. , e vizio di motivazione poiché la corte ha individuato gli estremi di un tentativo punibile con riferimento al reato contestato al capo 15 della imputazione, sebbene dalle conversazioni registrate emergesse in maniera pacifica che l'accordo tra i coimputati non veniva mai messo effettivamente in opera e pertanto non sarebbero punibili ai sensi dell' articolo 115 c.p. , in quanto nessun atto della fase esecutiva era stato compiuto. Ed infatti i soggetti avevano soltanto raggiunto un accordo di massima preceduto da sopralluoghi, ma i mezzi non erano stati recuperati, la data prevista per l'assalto era ancora incerta, così come l'indicazione dei soggetti che vi avrebbero preso parte. Il progetto si interrompe il giorno 11 luglio 2015, allorché la Questura di OMISSIS riceve una telefonata anonima che segnala un prossimo assalto al caveau di OMISSIS . Questa telefonata di fatto interrompe la progettazione prima che fosse raggiunta la fase del tentativo punibile, in quanto gli atti posti in essere per essere penalmente rilevanti devono avere un'estrinseca e oggettiva efficienza causale ai fini della commissione del reato e devono essere univoci e idonei. 14.7 violazione degli articolo 56, 115 e 628 c.p. , L. numero 497 del 1974, articolo 10, 12 e 14, e vizio di motivazione, poiché al capo 23 dell'imputazione viene contestato il tentativo di rapina al portavalori della società OMISSIS che sarebbe dovuto avvenire il OMISSIS , ma nel caso di specie ricorre un'ipotesi di desistenza volontaria. La corte di appello ha escluso tale fattispecie, osservando che gli autori avrebbero desistito dal progetto illecito in quanto avevano notato un'auto, che ritenevano potesse essere dei Carabinieri. Tale motivazione non può essere condivisa poiché dalle conversazioni intercettate non emerge tale consapevolezza, ma una scelta volontaria degli autori della condotta che avrebbero deciso di desistere dal progetto criminoso, sia pure di fronte ad una possibile alternativa, nell'incertezza sull'identità dei soggetti all'interno della vettura. 14.8 violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai capi 26, 27,28, 29,30 e 31 afferente ai tentativi di rapina commessi l' OMISSIS e il OMISSIS come conseguenza della inutilizzabilità delle intercettazioni. 14.9 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il tentativo di rapina contestato al capo 32, poiché la corte avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della desistenza volontaria prima di arrivare al tentativo punibile, come si desume dall'assenza, nell'ambito delle conversazioni registrate nei giorni immediatamente successivi al pomeriggio del OMISSIS , di esplicite manifestazioni di disappunto in merito al fallito agguato. Osserva il ricorrente che, a dispetto di quanto formulato nella sentenza, tale elemento costituisce evidente espressione del fatto che il progetto di rapina non fosse mai arrivato alla fase esecutiva. 14.10 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tentativo contestato al capo 33 dell'imputazione poiché non è emerso che il presunto tentativo progettato per il 4 gennaio 2016 avesse raggiunto la soglia di punibilità, ma la corte di appello conferma la condanna in primo grado in base ad un'interpretazione colpevolista e congetturale dei dati probatori, senza addurre elementi concreti che inducono a ritenere preferibile tale lettura rispetto a quella proposta dalla difesa. Inoltre la difesa aveva evidenziato come dall'esame delle registrazioni non risulta affatto che A.L. avesse partecipato al sopralluogo avvenuto il 28 dicembre, ma la corte ha affermato che il mancato utilizzo del telefono nella fascia oraria in cui era in programma l'incontro con i sodali e l'assalto al portavalori costituisce un grave indizio. 14.11 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 34 in cui viene contestato un tentativo di rapina che sarebbe dovuto avvenire in provincia di OMISSIS , in ragione della inutilizzabilità delle intercettazioni e della considerazione che le attività erano da considerarsi meramente preparatorie, poiché non erano ancora stati individuati i mezzi per il compimento dell'azione delittuosa, il luogo e l'obiettivo dell'assalto e il piano non era ancora stato approntato in ogni dettaglio sicché la fattispecie rientra nell'ipotesi prevista dall' articolo 115 c.p. . 14.12 violazione di legge e vizio di motivazione nell'attribuire al ricorrente la qualifica di capo e organizzatore dell'associazione contestata al capo 1 dell'imputazione. La difesa ha sottolineato come il ricorrente non ricopriva un ruolo di primo piano, non aveva capacità e autonomia decisionale e non era il leader del gruppo, ma la corte ha confermato tale ruolo apicale in ragione dello stretto legame con O.G. e del fatto che non venivano organizzati nuovi progetti criminosi senza il suo coinvolgimento tuttavia non ha adeguatamente evidenziato quali sono gli elementi di fatto a sostegno della qualifica di capo e organizzatore attribuita al ricorrente. Appare evidente, pertanto, che al predetto avrebbe dovuto attribuirsi al limite la qualifica di semplice affiliato. 14.13 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 39 dell'imputazione per violazione del principio in dubio pro reo, poiché la penale responsabilità in ordine al delitto di cessione di 10 chili di marijuana si fonda su un'intercettazione del 9 luglio 2015, nel corso della quale il ricorrente afferma in effetti di aver ceduto 10 chili di erba che non era sua e di avere perso circa 8000 Euro, ma non è certa la data di commissione del reato in quanto viene raccontato un fatto privo di riferimenti temporali, sicché la corte avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di favor rei, collo C. in epoca di molto antecedente e riconoscere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 14.14 violazione di legge e vizio di motivazione per avere confermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di favoreggiamento della latitanza del coimputato Sc.Pa., in difetto di prove adeguate, senza indicare in che cosa sarebbe consistita la condotta di agevolazione della detta latitanza. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento è necessaria la consapevole determinazione dell'agente di fuorviare con la propria condotta le investigazioni o le ricerche poste in essere dalla competente autorità. Ne consegue che la prova del favoreggiamento non può essere desunta dal solo fatto che il ricorrente in un'occasione si si è recato al porto di OMISSIS per dare un passaggio ai fratelli O. e in altra occasione si è recato in OMISSIS , in quanto la sua condotta potrebbe integrare anche una mera connivenza non punibile in conclusione i giudici di merito non hanno individuato un contributo partecipativo cioè una condotta di facilitazione della latitanza dello Sc 14.15 violazione del L. numero 356 del 1992 , articolo 12 quinquies, e L. numero 203 del 1991 , articolo 7, e vizio di motivazione poiché l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato al capo 51 dell'imputazione, si fonda su mere congetture in quanto l'autovettura Y è stata intestata a Co.Ma. soltanto per consentire l'accensione del finanziamento necessario per il pagamento, essendo la predetta una dipendente pubblica munita di busta paga, necessaria per la stipula del contratto di locazione finanziaria. A. ha firmato il contratto in qualità di coobbligato, sicché in simile ipotesi non si può parlare di intestazione fittizia il bene è stato pagato tramite un acconto di 10.000 Euro proveniente dal conto corrente della Co. anche la moto modello OMISSIS intestata a Se.Ta. è stata comprata con proventi leciti. 14.16 violazione degli articolo 133 e 62 bis c.p. , e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche negate in forza dei precedenti penali del ricorrente, senza considerare che le condotte illecite sono state poste in essere senza far ricorso ad atti di violenza o minaccia. 14.17 Con nota depositata il 10/1/2022 la difesa ha formulato motivi nuovi, deducendo 14.17.1 violazione dell' articolo 132 c.p.p. , in relazione al D.L. numero 132 del 2021, e conseguente inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti in violazione di tali disposizione entrata in vigore il 30 settembre 2021. Ritiene il ricorrente che, alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite penali di questa Corte il principio tempus regit actum deve essere riferito in tema di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova al momento della decisione. In particolare allorché il novum incide sulla inutilizzabilità sopravvenuta della prova proprio in base al criterio suindicato è di immediata applicazione, anche in sede di legittimità, e solo l'ostacolo del giudicato può impedirne l'applicazione. Si impone pertanto la dichiarazione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici e l'annullamento con rinvio della sentenza, che permetta di un nuovo giudizio di merito al netto del materiale probatorio così escluso. 14.17.2 vizio di motivazione poiché il giudizio di colpevolezza in ordine alla rapina commessa a OMISSIS e ai reati connessi si basa su una serie di inferenze non consentite e trascura di considerare che l' A. non è stato mai trovato in possesso di banconote segnate, quale sicuro provento di quella rapina, anche se è stata rinvenuta una banconota da 50 Euro segnata dalle caratteristiche macchie di inchiostro sprigionato dai dispositivi anzi rapina. Ribadisce che il veicolo utilizzato per la detta rapina era stato sottratto alla persona offesa la mattina intorno alle 10 e non alle 8 30 come risulta dai filmati e tale circostanza è oggetto di travisamento da parte dei giudici. Anche il colore dell'autovettura non è stato evidenziato poiché l'impianto di videosorveglianza trasmetteva immagini in bianco e nero. 14.17.3 violazione ed erronea applicazione dell' articolo 62 bis c.p. poiché la condotta gravemente omissiva dei responsabili dell' OMISSIS può essere preso in considerazione per contenere il trattamento sanzionatorio. 15. MO.FR., condannato per i reati previsti dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, contestati ai capi 43 e 44 della rubrica, con ricorso sottoscritto dall'avvocato A.M., deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, poiché si basa sulle risultanze dell'intercettazione ambientale registrata nell'abitazione di O.G., e l'interpretazione della conversazione è stata fuorviata dal presupposto dell'inserimento dell'O. nel traffico di sostanze stupefacenti. 16. LO.PI.PA. condannato per i delitti di cessione di sostanze stupefacenti ascritti ai capi 41, 42 e 43 della rubrica, con atto sottoscritto dall'avvocato M.C., deduce tre motivi di ricorso 16.1 violazione di legge e vizio di motivazione per la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini previsti dall' articolo 407 c.p.p. , e cioè dopo la scadenza di un anno dalla iscrizione nel registro degli indagati, avvenuto il 24 settembre 2014. A seguito della eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa il pubblico ministero spiegava che la iscrizione nel registro della DDA del reato previsto dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, vale per tutte le persone che sono iscritte in quel momento, salvo che il pubblico ministero non ritenga di duplicare il sotto fascicolo. Il pm quindi non ha ritenuto di operare la trasmigrazione con automatica proroga per tutti gli indagati ma soltanto per l'unico iscritto, e cioè Pi.Ga. La motivazione fornita dalla corte al fine di giustificare l'errore del pubblico ministero risulta contraddittoria e illogica poiché a pagina 275 afferma che il p.m. avrebbe implicitamente provveduto ad una nuova iscrizione nei confronti di tutti gli imputati già iscritti, essendo diverso non solo il titolo del reato, ma anche la competenza funzionale. 16.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché, a seguito della riqualificazione ai sensi del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, operata dal giudice di primo grado, che ha modificato la originaria contestazione di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ascritta con il capo 38 ad alcuni imputati, il ricorrente è stato assolto dal reato associativo, ma il tribunale ha ritenuto provata la sua responsabilità in ordine ai reati fine contestati ai capi 41, 42 e 43, pur in mancanza di un sequestro di sostanza stupefacente o di denaro. Va tuttavia rilevata la illogicità dei discorsi captati e la inutilizzabilità della registrazione numero OMISSIS del rit. OMISSIS del 3 ottobre 2015, su cui si basa il capo di imputazione numero 43, poiché acquisita in epoca successiva al 23 settembre 2015, data di scadenza del termine delle indagini preliminari. 16.3 violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall' articolo 114 c.p. , poiché Lo. appare solo in sporadiche occasioni e assume un ruolo non chiaro, privo di carattere propulsivo e decisionale ma da semplice gregario. 17. CH.MI., assolto dal reato associativo e condannato per i reati di tentata rapina, furto aggravato e detenzione di armi contestati ai capi 26, 27, 28, 29 e 30 relativi alla partecipazione alla tentata rapina in località OMISSIS , con atto sottoscritto dall'avv. I.L., deduce due motivi di ricorso 17.1 violazione dell' articolo 192 c.p.p. , articolo 3,24 e 111 Cost. , e vizio di travisamento della prova e di motivazione apparente, poiché il giudizio di colpevolezza si fonda su pochi elementi disorganici e contiene smagliature di ordine logico e vere congetture motivazionali in particolare, dai rapporti intercorsi tra il fratello del Ch. e i coimputati O. la corte ha desunto in via presuntiva che il ricorrente abbia partecipato a riunioni con questi ultimi. Il ricorrente fa presente che nell'indagine è emersa la presenza di altri soggetti chiamati M., e tale nome non costituisce sicuro elemento di identificazione dell'odierno ricorrente. Anche il tribunale della libertà ha ritenuto che attribuire il nome M. all'odierno ricorrente fosse un'operazione ardita e improbabile, poiché presuppone che tale M. sia sempre il soggetto proveniente da OMISSIS , comune che si trova nella provincia di OMISSIS , mentre la persona coinvolta nella conversazione del 5 dicembre 2015 chiede di essere velocemente riaccompagnata a OMISSIS . In conclusione, nell'individuare il soggetto coinvolto nelle conversazioni registrate la corte si è sottratta al suo dovere di valutare globalmente i dati fattuali emersi e non ha considerato altre emergenze evidenziate nel ricorso che smentiscono tale individuazione, tra cui la circostanza che Ch. è celibe, mentre nella registrazione si fa riferimento ad un soggetto coniugato. Inoltre la sentenza ha ignorato le prove a discarico del ricorrente, in particolare la inconciliabilità tra la sua contestuale presenza sul posto di lavoro e nel luogo in cui sono stati commessi i delitti, nonché la mancanza di rapporti con i membri del sodalizio. Così facendo la corte è incorsa nel vizio di travisamento della prova e di omessa motivazione. 17.2 violazione degli articolo 533 e 546 c.p.p. , articolo 133,62 bis e 81 c.p. , per violazione delle disposizioni sulla determinazione della pena e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, poiché la motivazione che la sentenza riserva in ordine al trattamento sanzionatorio è tanto sintetica quanto inconciliabile con una valutazione di tutti gli elementi che il giudice dovrebbe considerare. Del tutto impreciso il riferimento alle modalità della condotta tenuta. Inoltre le attenuanti sono state negate affermando che non si rinvengono ragioni che ne giustifichino la concessione, mentre è emerso che il ricorrente ha tenuto una condotta di vita irreprensibile prima e dopo i fatti contestati e un contegno processuale scevro da censure. Così facendo la corte ha trascurato di valutare la personalità del ricorrente e la condotta successiva al reato posta in essere dall'imputato. 18. MA.FA. deduce sei motivi di ricorso 18.1 violazione dell' articolo 407 c.p.p. , e inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari, nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione. 18.2 violazione del diritto di difesa e mancata assunzione di una prova decisiva, nonché vizio della motivazione in ragione della mancata audizione del teste St.Lu. sul progressivo di intercettazione numero OMISSIS del rit. OMISSIS , in riferimento all'alibi fornito dall'imputato. Espone il ricorrente che all'udienza del 25 gennaio 2019 venivano escussi alcuni testi che confermavano l'alibi dell'imputato, il quale alla data dell' OMISSIS non si trovava sul luogo della rapina a lui addebitata, ma ad un pranzo in onore del padre Gi., assassinato l' OMISSIS . In sede di controesame il pubblico ministero contestava al teste della difesa, St.Lu., il tenore di una conversazione registrata al progressivo numero OMISSIS in entrata sul telefono del ricorrente, che non era stata oggetto di debita trascrizione. Il tribunale disponeva la trascrizione del progressivo, ma con l'ordinanza emessa alla successiva udienza del 15 febbraio 2019 rigettava l'ulteriore richiesta di controesaminare il teste St.Lu. la difesa eccepiva la nullità di questa ordinanza, che la privava della possibilità di riesaminare il teste St.Lu., alla luce di questa nuova trascrizione. Il tribunale affermava che proprio l'alibi falso emerso in dibattimento costituiva prova della responsabilità dell'imputato. E giustificava il mancato riesame del teste sostenendo che la difesa avrebbe ben potuto riesaminarlo nella medesima udienza, dopo il controesame del pubblico ministero. 18.3 violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva a causa della mancata audizione del teste Pe.Ma. sui progressivi di intercettazione aventi ad oggetto chiamate SMS e conversazioni tra questi e il ricorrente. Con ordinanza del 15 febbraio 2019 il tribunale respingeva ogni richiesta istruttoria, revocando l'ordinanza ammissiva di prove non acquisite, contraddicendosi in quanto con precedente provvedimento aveva consentito la trascrizione di diversi progressivi di intercettazione, proprio al fine di esaminare il dottor Pe. e corroborare l'alibi del Ma. 18.4 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per la rapina al market OMISSIS contestato al capo 8 della rubrica e commesso il OMISSIS e il connesso reato in armi. La corte di appello, pur ritenendo errata la trascrizione operata dai periti di un passaggio del progressivo numero OMISSIS di intercettazione, ha ritenuto comunque provata la partecipazione del ricorrente, in quanto nel prosieguo del racconto questi aveva fatto uso della prima persona plurale e non ha spiegato in maniera coerente il perché nell'incipit della conversazione Ma. avesse utilizzato la terza persona plurale, descrivendo all'evidenza un fatto non vissuto ma conosciuto e appreso da terzi. La corte, poi, non ha considerato che la persona offesa di quella rapina ha fornito una descrizione dell'altezza del rapinatore incompatibile con la struttura fisica dell'imputato, e ha ritenuto totalmente irrilevanti questi elementi oggettivi. 18.5 vizio di motivazione in ordine alla rapina di OMISSIS ai danni di un furgone portavalori della società OMISSIS , in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda su tre dialoghi registrati, che sono stati erroneamente interpretati dai giudici di merito in particolare una conversazione intercorsa tra Ma. e la compagna, in cui quest'ultima afferma tanto poi magari non lo vieni mai a sapere , espressione che secondo il ricorrente è dimostrazione della sua estraneità alla rapina. A sostegno di tale assunto richiama il successivo passaggio al progressivo OMISSIS , da cui emerge che il ricorrente sapeva che un altro gruppo avrebbe realizzato il colpo. Nella sentenza della corte viene poi valorizzato un dialogo intercorso tra il ricorrente e O. La prova della estraneità del Ma. ai fatti contestati è stata fornita da una frase proferita da A.L. il OMISSIS in lingua sarda che, a giudizio del ricorrente, non corrisponde alla interpretazione offerta dai periti, e si pone in contrasto con il significato di tutta la frase e con i principi che regolano la lingua sarda. 18.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tentativo di rapina ad un furgone portavalori in servizio a OMISSIS da realizzarsi il OMISSIS , contestato al capo 34 dell'imputazione, poiché la corte ha condannato l'imputato per un tentativo che non ha mai raggiunto la soglia di punibilità, in quanto l'avere approntato un piano esecutivo rimasto poi inattuato, anche se unito alla disponibilità di armi o di automezzi, non consente di ritenere che il bene tutelato dalla norma sia stato posto in pericolo, in quanto le condotte dell'imputato non hanno superato la soglia degli atti preparatori. A sostegno di tale assunto il ricorrente osserva che al momento del fermo si trovava in luogo diverso da quello in cui sono stati fermati i coimputati, a riprova del fatto che in ogni caso aveva deciso di rimanere in OMISSIS , nonostante i solleciti ricevuti di riunirsi agli altri coimputati. 18.7 vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché l'imputato è incensurato e al momento della presunta commissione dei fatti era giovane e ha mantenuto un comportamento processuale corretto, durante la misura cautelare e anche in seguito, godendo di una serie di permessi che ha sempre rispettato. La corte, invece, per giustificare il diniego delle attenuanti generiche ha valorizzato la sussistenza di un presunto falso alibi, così contravvenendo a quell'orientamento della giurisprudenza secondo cui il diniego delle attenuanti generiche non può fondarsi sulla mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non valutabili. Di contro non è stato considerato il comportamento tenuto dal Ma. successivamente all'asserita commissione dei fatti di reato, che avrebbe consentito la concessione delle attenuanti generiche, come avvenuto in favore del coimputato Lo. 19. SC.PA. condannato per avere partecipato alla rapina in danno della vigilanza OMISSIS , commessa a OMISSIS il OMISSIS , e per i reati connessi contestati ai capi 10, 11, 12, 13 e 14, con atto sottoscritto dall'avvocato P.F. deduce 19.1 violazione di legge per la ritenuta competenza funzionale del GUP distrettuale a conoscere dei reati ascritti a Sc.Pa., attinto esclusivamente da accuse relative a reati contro il patrimonio e non interessato dalle imputazioni relative all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in assenza di ragioni di connessione con la prospettazione accusatoria a suo carico. A fronte di tale eccezione il Tribunale di Lanusei osservava che il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che rientra nella competenza della Procura distrettuale di Cagliari prevede una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri di competenza ed esercita una forza attrattiva nei confronti di tutti gli altri delitti connessi, anche se più gravi. La difesa di Sc. reiterava l'eccezione dinanzi alla Corte di Appello, sottolineando che la forza attrattiva operava soltanto nell'ipotesi di connessione, mentre nel caso di specie non esisteva alcuna connessione tra i due reati associativi. Le ipotesi di connessione che refluiscono sulla competenza sono soltanto quelle previste dall' articolo 12 c.p.p. , nel quale non rientra alcuna connessione probatoria. 19.2 violazione degli articolo 8,12,16, 24 e 51 c.p.p. , per la ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Lanusei e mancanza di motivazione in ordine all'esistenza di una connessione ex articolo 12 c.p.p. , tra i reati contestati a Sc. e il reato di cui al capo 38 dell'imputazione. La difesa aveva eccepito che giudice competente a conoscere dei reati ascritti a Sc. era il Tribunale di Nuoro, ma il giudice respingeva l'eccezione osservando che unico è il procedimento e unico è il processo, sussiste connessione di reati e in forza dell' articolo 16 c.p.p. , è stato correttamente individuato il Tribunale di Lanusei, poiché il reato più grave è quello previsto dall'articolo 74, D.P.R. numero 319/90 . La connessione tra le due associazioni ai sensi dell' articolo 12 c.p.p. , lett. B, risulta improponibile con riferimento all'odierno ricorrente, poiché questo risponde di fatti che risalgono all'ottobre 2013, mentre il delitto associativo ex articolo 74, contestato al capo 38 sarebbe stato commesso dal 2014 sino al marzo 2016. La corte di appello di Cagliari ha trattato in modo unitario le due eccezioni di incompetenza con argomentazioni erronee. 19.3 violazione dell' articolo 195 c.p.p. , in relazione alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza di M.M., il quale all'udienza del 6 settembre 2017 ha riferito che una banconota del taglio di 50 Euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulterebbe proveniente dal denaro trafugato in occasione della rapina contestata al capo 10 dell'imputazione. Tale funzionario della Banca d'Italia ha spiegato che gli elenchi non erano stati da egli predisposti, ma erano stati trasmessi da colleghi del Servizio Fabbricazione carte e valori. Le difese chiedevano, pertanto, l'esame dei responsabili del servizio, ma il tribunale respingeva la richiesta ritenendo sufficiente la prova acquisita, così cagionando la inutilizzabilità della deposizione del teste, per violazione dell' articolo 195 c.p.p. 19.4 violazione dell' articolo 192 c.p.p. , e mancanza di motivazione in ordine all'indizio costituito dalla banconota da 50 Euro, asseritamente rinvenuta addosso a Sc. in occasione del suo arresto, in quanto non esiste un verbale che attesti che tra le banconote sequestrate all'imputato in quel momento ve ne fosse una con un certo numero seriale i testimoni di P. G. citati dalla corte territoriale non hanno saputo riferire alcunché in ordine al numero seriale della banconota rinvenuta nel possesso dell'imputato e all'associazione di tale numero alla rapina il possesso della banconota comunque non è univocamente dimostrativo della partecipazione del ricorrente alla rapina, ben potendo spiegarsi in altro modo, considerato che alcuni dei coimputati sono stati condannati per il favoreggiamento della latitanza di Sc. ed altri per attività di riciclaggio ne consegue che l'indizio in questione non è certo, non è grave e non è preciso. 19.5 Violazione dell' articolo 192 c.p.p. , e vizio della motivazione poiché il secondo indizio è costituito da una interpretazione erronea e congetturale del contenuto di un'intercettazione ambientale in cui la moglie di O.G., parlando con il marito, faceva riferimento ad una banconota da 100 Euro regalata alla nipote e ne ha desunto che Sc. avesse affidato alla famiglia di O.S. il denaro provento della rapina, senza considerare che quel delitto aveva fruttato esclusivamente banconote da 50 e 20 C. A fronte di questa specifica censura la corte territoriale ammette che il provento della rapina non comprendeva banconote da 100 Euro, ma sostiene che dal tenore dell'intercettazione non può dubitarsi che i due interlocutori stessero facendo riferimento al denaro affidato da Sc. e che il riferimento al taglio da 100 Euro era una semplice imprecisione. Osserva il ricorrente che pertanto l'indizio desumibile dalla conversazione intercettata non è univoco nel collegare Sc. e il denaro di cui poteva disporre alla rapina di OMISSIS . 19.6 violazione dell' articolo 192 c.p.p. , e mancanza di motivazione sul collegamento tra il favoreggiamento della latitanza di Sc. e il concorso nella rapina di OMISSIS , poiché il favoreggiamento non costituisce necessariamente la prova del concorso di Sc. nella rapina in quanto il movente può risiedere in comuni interessi illeciti, ma sono emersi altri illeciti in concorso con gli O. per i quali si era ipotizzata una partecipazione di Sc. 19.7 violazione dell' articolo 62 c.p. , numero 5, e articolo 43 c.p. , poiché la rapina era stata resa possibile dalla complicità di guardie giurate infedeli e favorita dalla omessa manutenzione dei cancelli di ingresso alla sede che ospitava il caveau, ma la corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante del fatto doloso della persona offesa, sostenendo che il concorso di guardie giurate infedeli non integra il fatto doloso riferibile alla persona offesa, così come l'omessa manutenzione, che è al più attribuibile a colpa dei responsabili della società. Osserva il ricorrente che tale ragionamento della corte è viziato, poiché scinde la condotta dei dipendenti da quella della società di vigilanza, senza considerare che nel caso in esame può ravvisarsi in capo ai responsabili della vigilanza una condotta dolosa, sub specie di dolo eventuale, piuttosto che una mera trascuratezza. 19.8 violazione dell' articolo 62 bis c.p. , poiché la condotta gravemente omissiva della persona offesa va comunque valutata in termini di colpa grave e il concorso colposo della persona offesa nella causazione dell'illecito può essere apprezzato per contenere il trattamento sanzionatorio. 19.9 violazione dell' articolo 133 c.p. , in ordine alla individuazione della pena base irrogata all'imputato, poiché la stessa risulta la più alta rispetto a quella degli altri imputati. La corte ha respinto la questione sollevata con l'appello ritenendo che il motivo difetterebbe di specificità, poiché l'appellante si è limitato a lamentare l'elevatissima pena inflitta, senza argomentare sulla base di quali elementi avrebbe dovuto essere irrogata una pena inferiore. Così facendo la corte ha omesso di motivare in ordine alla diversità di trattamento riservata a Sc 20. SE.RO., condannato per il reato contestato al capo 49 della rubrica, per il reimpiego di denaro proveniente da attività illecita, per avere reimpiegato nella realizzazione e nella gestione dell'albergo denaro proveniente dalle attività illecite di O.G., con atto sottoscritto dall'avvocato A.D., deduce 20.1 violazione dell'articolo 648 ter c.p., per avere la sentenza omesso di motivare sulle deduzioni della difesa in ordine alla sussistenza del reato di reimpiego. La sentenza ha ritenuto privo di concreto rilievo il dato fornito dalla difesa in merito all'acquisto del terreno su cui è stato realizzato l' OMISSIS , affermando che l'acquisto di un terreno non è rilevante ai fini della realizzazione di una struttura alberghiera ha superato l'evidenza della prova offerta da riscontri documentali con una interpretazione erronea del compendio intercettivo e ha omesso di valutare le circostanze indicate nella memoria difensiva depositata in udienza. I giudici di merito ritengono di provare l'esistenza di pregresse attività delittuose poste in essere da O. sulla base di conversazioni telefoniche, in cui si farebbe riferimento ad una rapina posta in essere nel 1995, e alle lamentele della moglie in merito a presunte missioni che l'imputato continuerebbe a svolgere, ma non considera che non è stata accertata la responsabilità dell'imputato in ordine ad altri episodi criminosi precedenti alla realizzazione dell'albergo, che si colloca tra il 2006 e il 2008. Osserva il ricorrente che il giudice di appello, attraverso un generico riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate, ha ritenuto di poter eludere gli specifici rilievi difensivi fondati sulla costatazione che i fondi per la realizzazione dell'albergo sono pervenuti al Se. attraverso un mutuo e non vi è prova di versamenti in contanti da parte dell' O., oltre ai tre bonifici tratti da un conto corrente che lo stesso tribunale ha ritenuto non essere alimentato da profitti illeciti, tanto da disporne la restituzione. 20.2 Violazione dell'articolo 648 ter c.p., per la non consapevolezza del reato presupposto, poiché la corte ha valorizzato un preteso investimento effettuato da O.G. a partire dal 2006 la cui identità era talmente sproporzionata rispetto alle legittime entrate del predetto che l'odierno ricorrente non poteva ignorare che si trattasse di proventi illeciti. Ma così facendo omette di considerare che O. era un dipendente di OMISSIS e ha dichiarato di avere ricevuto premi comunitari sul bestiame ammontanti ad Euro 50.000. 20.3 violazione dell' articolo 648 quater c.p. , poiché la corte ha confermato la confisca disposta dal Tribunale di Lanusei avente ad oggetto l'albergo, il 75% delle quote sociali della OMISSIS Srl e il saldo attivo dei conti correnti intestati alla OMISSIS di SE.RO., sul presupposto che le provviste segrete del coimputato O. sarebbero servite prima per realizzarlo e poi per gestirlo. Ma la lettura del capo di imputazione dimostra che il profitto confiscabile ammonta tutt'al più a 144.000 Euro e non può comprendere il terreno ricevuto iure successionis dal Se., né la struttura dell'albergo poiché è stata realizzata attraverso forme di finanziamento lecito. Allo stesso modo la lettura del capo di imputazione esclude che possa essere confiscata la percentuale del capitale sociale della OMISSIS Srl., poiché nessuna condotta contestata riguarda la detta società. 20.4 vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche nonché al mancato riconoscimento delle ipotesi di lieve entità, nonostante la condizione di incensurato dell'imputato, sul rilievo che questi avrebbe riciclato milioni di Euro, a dispetto delle specifiche somme indicate nel capo di imputazione, di entità minima rispetto ai proventi illeciti contestati all'interno del complessivo quadro accusatorio. Considerato in diritto 1. L'odierno processo aveva per oggetto, nella prospettazione accusatoria, due associazioni a delinquere facenti entrambe capo a O.G. un sodalizio finalizzato alla commissione di una serie di rapine consumate e tentate, mediante assalto a furgoni portavalori e, in un caso, tramite l'effrazione del caveau della sede di un Istituto di vigilanza, e ai connessi reati di furto dei mezzi pesanti e delle autovetture utilizzate per eseguire i blocchi stradali ed impedire la fuga dei furgoni rapinati e di detenzione e porto di armi, anche da guerra un'associazione a delinquere dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, per la quale sono stati rinviati a giudizio tre dei soggetti imputati anche dell'associazione semplice. Alcuni familiari dell'O. e di A.L. e professionisti da costoro incaricati, rispondono invece di riciclaggio e di reimpiego dei proventi delle rapine e del traffico di stupefacenti. Il compendio probatorio è costituito soprattutto da intercettazioni, inizialmente disposte nel corso delle indagini relative all'associazione a delinquere dedita alla consumazione delle rapine, e proseguite nell'ambito delle indagini per il secondo sodalizio, nonché dai numerosi elementi di riscontro emersi nel corso delle attività di P.G. La Procura di Cagliari ha in un primo momento iscritto nel registro degli indagati alcuni degli odierni ricorrenti per i reati di cui agli articolo 416, 628 e 648 c.p. dopo circa otto mesi, sulla base del tenore delle intercettazioni, ha iscritto un altro soggetto, Pi.Ga., indagato per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, aprendo un fascicolo di competenza della DDA di Cagliari. Con apposito decreto è stata disposta la trasmigrazione dei decreti di intercettazione disposti nell'ambito delle indagini relative all'associazione semplice nel fascicolo della Procura della DDA nella richiesta di rinvio a giudizio è stata indicata la competenza del GUP del Tribunale distrettuale di Cagliari dinanzi a cui si è celebrata la prima udienza preliminare. Nel corso di questa udienza sono state sollevate una serie di eccezioni procedurali, che sono state riproposte dinanzi al tribunale e alla corte d'appello e costituiscono oggetto delle censure processuali oggi ribadite da quasi tutti i ricorrenti. Per ragioni di economia processuale sembra opportuno trattare nella parte generale le dette eccezioni ed esaminare in seguito le singole posizioni dei ricorrenti. 1.1 L'eccezione di nullità sollevata in ragione del rigetto da parte del Gip della richiesta di rilascio copia di tutte le intercettazioni è infondata. La corte di appello l'ha respinta, osservando che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, poiché i difensori hanno potuto ascoltare tutte le registrazioni messe a disposizione dalla Procura, recandosi in quell'ufficio e provvedendo all'ascolto. Ed in effetti, secondo un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che il collegio condivide, la difesa non ha diritto alla copia indiscriminata di tutti i supporti. È stato infatti precisato che la disciplina generale di cui all' articolo 191 c.p.p. , in tema di inutilizzabilità prevede che questa consegua non alla violazione di clausole generali, qual è il diritto di difesa , bensì alla violazione di specifiche disposizioni di legge. Nell'ambito della disciplina propria delle intercettazioni vi è la norma espressa dell' articolo 271 c.p.p. , che individua i casi di inutilizzabilità di tale tipologia di prova. Tra tali casi, vi è la violazione dell' articolo 268 c.p.p. , limitatamente ai commi 1 e 3, il che testualmente esclude che tale sanzione di inutilizzabilità possa estendersi alla violazione della procedura di cui ai commi 6, 7 ed 8, o alla violazione del diritto al rilascio di copie, dopo il deposito degli atti per il giudizio. Inoltre è stato osservato che la richiesta della difesa di rilascio delle copie delle intercettazioni, laddove non sia stata espletata la procedura di selezione, stralcio e trascrizione, deve essere sostenuta da idonea motivazione, quanto alla rilevanza delle copie stesse a supporto di specifiche esigenze difensive tale richiesta è, invece, inammissibile quando sia motivata con la mera finalità di controllo sull'operato della accusa, controllo che, pur se ricollegato ad un legittimo interesse della difesa, si ritiene adeguatamente tutelato con la procedura di ascolto. Anche recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva. Fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva Sez. 6, Sentenza numero 18125 del 22/10/2019 Ud. dep. 12/06/2020 Rv. 279555 - 02 . Altre decisioni, che sembrano optare per un diverso orientamento, hanno osservato che comunque il mancato rilascio delle copie delle intercettazioni, in assenza di disposizioni che prevedano una specifica sanzione di nullità, vale a costituire una indebita compressione del diritto di difesa. L'effetto processuale, quindi, è di una nullità di ordine generale a regime intermedio, non tale, però, da incidere sulla validità della prova in sé, perché si tratta di un fatto successivo alla sua formazione Sez. 6, numero 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804 . Non ricorre, allora, una nullità quale conseguenza del generico diniego di rilascio delle copie, ma occorre dedurre la specifica compressione del diritto di difesa che ne è derivata quindi, è necessario che vi sia una puntuale indicazione delle conseguenze concrete che la mancanza di disponibilità delle registrazioni abbia avuto sull'esercizio del diritto di difesa, con effetti sostanzialmente simili quanto alle conseguenze concrete della ritenuta violazione. Ne consegue che nell'ambito di entrambi i modi di prospettare le conseguenze del mancato rilascio delle copie, non ricorre alcuna nullità nel caso di specie, in quanto dall'esame degli atti emerge che il GUP ha consentito il rilascio di copia di singole intercettazioni che sono state specificamente richieste dalla difesa, mentre ha respinto la richiesta generica e indiscriminata di copia dell'intero compendio captativo. Neppure con il ricorso la difesa espone lo specifico pregiudizio cagionato dal mancato rilascio di copia, così incorrendo nel vizio di genericità. Il secondo profilo della censura di inutilizzabilità, fondato sul rilievo che alcune intercettazioni non sono state trasmesse per l'inserimento nel fascicolo, è inammissibile perché in parte generico e in parte inconducente. In effetti dall'esame della trascrizione dell'udienza dibattimentale del 12 febbraio 2019 dinanzi al Tribunale di Lanusei emerge che il pubblico ministero dava atto che gli atti relativi al rit. OMISSIS , disposto dalla Procura di Nuoro e poi confluito nel fascicolo della DDA, non erano stati trasmessi dal Tribunale di Nuoro su richiesta della difesa il Tribunale di Cagliari ne ha disposto la trascrizione e il pubblico ministero si è attivato per mettere le registrazioni a disposizione del perito. La relativa eccezione di inutilizzabilità non è stata proposta tempestivamente e, comunque, la trascrizione dell'intercettazione non depositata è stata richiesta dalla difesa, a sostegno di una ricostruzione alternativa della vicenda oggetto del giudizio, e non è stata utilizzata dai giudici di merito per l'affermazione di colpevolezza degli imputati. Sicché la censura è inconducente e non sostenuta da adeguato interesse in ordine alla specifica conversazione indicata, mentre risulta generica e inammissibile nella parte in cui sembra fare riferimento ad altro materiale intercettato e non ritualmente depositato, che non viene meglio precisato. 1.2. L'eccezione di inutilizzabilità del risultato dell'attività tecniche effettuate successivamente allo spirare del termine indicato dalla difesa come scadenza delle indagini preliminari mai prorogate, è infondata. Al riguardo è stato osservato che la prima e unica iscrizione a carico di alcuni degli odierni ricorrenti, A.L., O.G. e Be.Ni., è datata 24 settembre 2014 e si riferisce agli articolo 416,628 e 648 bis c.p. , sicché tutte le attività di indagine svolte in epoca successiva al 23 settembre 2015 nei confronti dei predetti e degli altri coimputati sarebbero inutilizzabili. La corte ha respinto tale prospettazione, osservando che per effetto della iscrizione nel registro degli indagati di Pi.Ga. per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, in data 20 luglio 2015, è intervenuta la trasmigrazione del materiale investigativo dal fascicolo indicato con il numero OMISSIS R.N.R. a quello recante il numero OMISSIS R.N.R. DDA Procura della Repubblica di Cagliari che si tratta in sostanza dello stesso procedimento, attesa la stretta correlazione sotto il profilo probatorio, oggettivo e finalistico che per quanto la procedura sia stata bollata come abnorme e irrituale il provvedimento con cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione con lo stesso numero seguito dal bis nel registro della DDA, a carico del solo Pi.Ga., pur non avendo nominativamente richiamato ciascuno degli indagati già iscritti, ha di fatto provveduto ad una nuova iscrizione nei confronti di tutti gli imputati già iscritti, essendo diverso non solo il titolo di reato D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74 ma anche la competenza funzionale. A sostegno di questa ricostruzione ha richiamato l' articolo 335 c.p.p. , che, al comma 1, stabilisce il dovere di iscrizione della notizia di reato e, al comma 2, precisa che, se nel corso delle indagini muta la qualificazione giuridica del fatto o questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni. Ne consegue, quindi, che nel caso di iscrizione di nuovi fatti di reato, il termine decorre in modo autonomo per ciascuna iscrizione nel caso in cui si tratti di aggiornamento il termine decorre dalla prima iscrizione per quel fatto. La corte, inoltre, ha dato atto che il 7, 16 e 17 marzo 2016 il PM ha iscritto O.G., C. e G.L. per altri delitti di cui all' articolo 628 c.p. , e in materia di armi, tutti confluiti nel procedimento numero OMISSIS RNR DDA. A giudizio della corte di appello i decreti di migrazione dei decreti di intercettazione dal proc. numero OMISSIS RNR al proc. numero OMISSIS RNR DDA realizzano la sostanziale riunione dei due procedimenti che hanno ad oggetto diversi titoli di reato e determinano che i termini delle indagini decorrono dalla nuova iscrizione ex articolo 74 v. pag.278 . La motivazione fornita dalla corte di appello non è condivisibile ma, trattandosi di argomentazione in diritto su eccezione processuale questa Corte può correggerla, ai sensi dell' articolo 619 c.p.p. , in quanto le conclusioni cui perviene sono corrette. Giova ricordare che non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex articolo 619 c.p.p. , Sez. 1, Sentenza numero 49237 del 22/09/2016 Ud. dep. 26/10/2017 Rv. 271451 - 01 . Deve, in effetti, convenirsi con la difesa che nei confronti della maggior parte degli indagati non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio, né è stato emesso decreto di archiviazione per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, a riprova che nei loro confronti non vi era stata alcuna nuova iscrizione per questo diverso capo d'imputazione. Va, però, osservato che dopo la iscrizione di Pi.Ga. per il reato ex D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, i decreti sono trasmigrati nel nuovo fascicolo e le intercettazioni sono proseguite con provvedimenti del GIP che riportano nell'intestazione il riferimento del nuovo fascicolo di competenza distrettuale. Anche il termine di quindici giorni indicato nei provvedimenti di proroga delle operazioni autorizzate non smentisce tale assunto, considerato che per i reati di criminalità organizzata le registrazioni possono, ma non debbono necessariamente, essere autorizzate fino a quaranta giorni. In più passaggi del ricorso la stessa difesa sottolinea come si tratti di un unico procedimento, avente ad oggetto i due sodalizi, sicché la nuova iscrizione di un diverso reato ha determinato la decorrenza di nuovi termini delle indagini preliminari quantomeno per il D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, nei confronti di Pi.Ga. ne consegue che le intercettazioni disposte mentre questi termini erano in corso, sono utilizzabili anche nei confronti dei coimputati, trattandosi di un unico procedimento e essendo emersi reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Al riguardo giova richiamare la sentenza numero 48417 del 2012 della Prima sezione di questa Corte in cui si è affermato in relazione ad un caso analogo che, per effetto della riunione, il termine delle indagini preliminari era ancora in corso e pertanto le intercettazioni disposte nell'ambito dell'unico procedimento dovevano ritenersi utilizzabili nei confronti di tutti i soggetti già iscritti e da iscrivere. Più recentemente è stato ribadito che in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento per uno dei reati di cui all' articolo 266 c.p.p. , i suoi esiti sono utilizzabili, senza alcun limite, per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine , l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall' articolo 270 c.p.p. , e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza. Sez. 6, Sentenza numero 50261 del 25/11/2015 Ud. dep. 22/12/2015 Rv. 265757 - 01 Non va poi trascurato, sotto altro profilo, che in questo peculiare procedimento è certo che diversi tentativi di rapina e gli illeciti ad essi connessi, che costituiscono altrettanti reati fine dell'associazione a delinquere inizialmente iscritta, sono emersi nel corso delle indagini preliminari, nell'ambito delle intercettazioni già disposte in relazione ai reati per i quali vi era stata iscrizione per questi diversi episodi criminosi che si sono susseguiti nel corso del 2015 non è stata disposta alcuna iscrizione degli indagati, se non nel 2016, come ha dato atto la corte. Ma secondo giurisprudenza consolidata, che il collegio condivide, la mancata iscrizione nel registro per nuovi fatti non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle indagini preliminari, ma al più potrà determinare la intervenuta scadenza del nuovo termine delle indagini, che decorre dalla data in cui sono emersi i nuovi indizi. Con il risultato che l'eventuale inutilizzabilità non si riferisce alle emergenze processuali iniziali ma, tutt'al più, agli esiti investigativi acquisiti nella fase prossima al termine di scadenza delle indagini preliminari, che va retrodatato facendo riferimento alla data di emersione dei nuovi indizi. In conclusione gli esiti delle intercettazioni sono utilizzabili perché compiute ritualmente e l'emersione di nuovi dati probatori per nuovi fatti illeciti comporta il decorso di nuovi termini per tutti i nuovi fatti iscritti e nonumero Ed infatti gli esiti delle intercettazioni nell'ambito dell'unico procedimento in cui sono iscritti i diversi indagati devono ritenersi utilizzabili, poiché disposte quando erano ancora in corso i termini delle indagini preliminari per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, né la mancata o ritardata iscrizione degli indagati per i nuovi reati contro il patrimonio emersi determina la inutilizzabilità tout court delle intercettazioni, ma al più di quelle disposte dopo la scadenza dell'anno dall'emersione dei nuovi indizi. Alla stregua di queste considerazioni, la censura formulata con i diversi ricorsi è anche generica, poiché fa indiscriminatamente riferimento alla prima iscrizione nel registro di alcuni soltanto degli indagati, senza considerare che i nuovi episodi delittuosi sono emersi a carico di questi e di altri, in ragione delle intercettazioni ritualmente disposte nell'ambito dell'unico procedimento di competenza della DDA e che sarebbe stato necessario indicare in modo specifico, in relazione alle diverse imputazioni e ai diversi indagati, le emergenze processuali acquisite dopo la scadenza del termine di legge. 1.3 La terza eccezione è stata proposta da cinque imputati ricorrenti - Sc., D., S., P. e M. - che rispondono soltanto dei reati di associazione a delinquere di cui all' articolo 416 c.p. , e di rapine, non hanno avuto alcuna contestazione in tema di stupefacenti e hanno eccepito l'incompetenza funzionale del pubblico ministero distrettuale, del GUP di Cagliari e del Tribunale di Lanusei. La censura è inammissibile perché generica e manifestamente infondata. Nell'affrontare la questione della competenza territoriale, il tribunale ha osservato che il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, emerso dall'ascolto delle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento per i reati contro il patrimonio, appartiene alla Procura distrettuale e quindi il controllo giurisdizionale deve essere esercitato dal GUP del capoluogo distrettuale. Non va poi trascurato che tutti i ricorrenti che hanno dedotto l'eccezione sono imputati in concorso con O.G., esponente apicale delle due organizzazioni criminali che si compenetrano, e responsabile di diversi reati fine. Anche la Corte di Appello ha valorizzato la connessione soggettiva e quella probatoria tra le due associazioni, affermando che l'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti si innesta nell'associazione finalizzata alla consumazione delle rapine , poiché vi è parziale coincidenza dei soggetti partecipi e perché la fonte probatoria è la medesima ed è costituita dalle intercettazioni. Giova ricordare che l' articolo 17 c.p.p. , consente la riunione dei procedimenti nei casi previsti dall' articolo 12 c.p.p. , e dall'articolo 371 c.p.p., comma 2, lett. B, che ricorre quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. Questa Corte ha affermato che il collegamento probatorio di cui all' articolo 371 c.p.p. , comma 2, lett. b , ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento Sez. 2, numero 24570 del 14/05/2015 - dep. 10/06/2015, Torcasio, Rv. 264397 Il rapporto di connessione probatoria di cui all' articolo 371 c.p.p. , comma 2, lett. b , è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. Sez. 5, Sentenza numero 10445 del 14/12/2011 Ud. dep. 16/03/2012 Rv. 252006 - 01 Nel caso in oggetto tra le due associazioni ricorrono la connessione soggettiva, poiché alcuni degli imputati in materia di sostanze stupefacenti sono coinvolti in delitti contro il patrimonio addebitati anche a O.G., esponente apicale dei due sodalizi, e la connessione probatoria poiché la prova deriva dal tenore delle medesime intercettazioni, che spiegano la loro influenza sull'accertamento dei reati oggetto di contestazione. Ne consegue che correttamente è stata riconosciuta la competenza funzionale e territoriale del Gup distrettuale di Cagliari, in ragione del più grave tra i reati connessi, quello di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74, a nulla rilevando che, a seguito del dibattimento, l'ipotesi associativa contestata al capo 38 non abbia trovato conferma. 1.4 Quanto alle residue doglianze, deve osservarsi che molti dei ricorsi si risolvono in censure di fatto, in quanto contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione, contenuta in molti ricorsi, del testo di conversazioni intercettate, e l'allegazione delle trascrizioni delle deposizioni testimoniali, che equivalgono all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito Sez. 6, Sentenza numero 28703 del 20/04/2012 Ud. dep. 17/07/2012 Rv. 253227 . Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008 , Napolitano Sez. 6, numero 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella . L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell' articolo 606 c.p.p. , sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito Sez. 6, Sentenza numero 28703 del 20/04/2012 cit. . Passando, a questo punto, ad esaminare i diversi ricorsi, si osserva quanto segue. 2. Ricorso di O.G., A.S., O.C., C.S. e OL.GI. 2.1 L'eccezione di nullità dell'udienza preliminare e della sentenza di primo e di secondo grado in ragione del rigetto dell'istanza di rilascio copie delle intercettazioni è già stata trattata nel paragrafo 1.1. L'eccezione formulata in relazione all'omesso deposito della conversazione di cui al Rit. OMISSIS è inammissibile, poiché ha per oggetto una conversazione, la cui trascrizione è stata disposta dal tribunale su richiesta difensiva, che non è stata utilizzata a sostegno della prospettazione accusatoria ma anzi è stata invocata come prova della ricostruzione alternativa proposta dai difensori. La detta censura risulta non sorretta da adeguato interesse. 1.2 L'eccezione processuale avente ad oggetto l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte in epoca successiva alla data indicata dalla difesa come quella di scadenza dei termini delle indagini preliminari, coincidente con lo spirare dell'anno dalla prima iscrizione, è infondata per le ragioni già indicate nel paragrafo 1.2. 1.3 La terza eccezione preliminare è generica poiché il tribunale e la corte di appello hanno sul punto reso idonea ed esaustiva motivazione, osservando che la difesa ha cercato di accreditare scenari alternativi rispetto a quelli prospettati dall'accusa e accertati nel corso del dibattimento di primo grado, ma la responsabilità degli imputati si fonda su un complesso di indizi, gravi, precisi e concordanti che consentono di formulare un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Di contro, le ipotesi alternative della difesa sono costruite sulla parcellizzazione del materiale indiziario e non raggiungono la soglia della minima credibilità razionale. Su questo presupposto la corte ha concluso vedi pagina 282 che l'acquisizione del progressivo numero OMISSIS è del tutto ininfluente ai fini del decidere, né l'appellante aveva allegato specifici motivi di decisività. Alla stesse conclusioni è pervenuta in relazione alla comparazione dei profili genetici del ricorrente con quelli repertati in loco, poiché tale elemento, anche nell'ipotesi in cui risultasse negativo, non potrebbe inficiare il robusto compendio probatorio a carico. A fronte di questo esaustivo e corretto iter argomentativo il ricorrente ha riproposto la censura esposta con l'appello. 1.4 La quarta censura è stata respinta dalla corte con motivazione congrua e corretta in punto di diritto, osservando che la deposizione degli operatori di P.G. escussi nel corso del dibattimento ha avuto la funzione di contestualizzare le conversazioni registrate e trascritte, precisando l'identità dei soggetti che parlavano e collegando il contenuto alle emergenze processuali in relazione ai singoli specifici episodi. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l' articolo 271 c.p.p. , comma 1, non richiama la previsione dell' articolo 268 c.p.p. , comma 7 / tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità / e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall' articolo 178 c.p.p. Sez. 1 numero 4 1632, del 03/05/2019, Rv. 277139 - 01 Sez. 2, numero 13463 del 26/02/2013, dep. 22/03/2013, Rv.254910 - 01 Sez. 6, numero 25806 del 20/02/2014, Rv.259675 - 01 Sez. 2, numero 43606 del 10/10/2003, Rv. 227676 - 01 Sez. 1, numero 12082, del 06/10/2000, Rv. 217345 - 01 . Anche da ultimo Sez. 5, numero 12737 del 17/02/2020, Rv. 278863 - 02 si è ribadito che non è causa di nullità della sentenza l'aver proceduto all'esame dei testimoni di polizia giudiziaria sulle indagini effettuate prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni, disposte in forma peritale, essendo il diritto di difesa comunque garantito dalla possibilità per gli imputati e i loro difensori di accedere, sin dalla ostensione degli atti in sede di indagini preliminari, al contenuto originale delle conversazioni registrate sui supporti informatici. A maggior ragione non ricorre alcuna nullità nell'ipotesi in cui l'esame verta sulle conversazioni registrate per contestualizzarle ed esporre gli esiti degli accertamenti eseguiti per eventuali riscontri. 1.5. L'articolata censura sviluppata con il quinto complesso motivo è inammissibile perché si risolve in questioni di fatto, che esulano dalla competenza di questa Corte, come esplicitato al par. 1.4. Giova ribadire in questa sede che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione sez. 2, numero 9242 dell'8.2.2013, Reggio, Rv. 254988 . Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa cfr. Sez.2, 12/02/2009, numero 8619 . Tanto premesso deve osservarsi che 1 In ordine alla rapina consumata il OMISSIS a OMISSIS la corte ha ripercorso nel dettaglio e condiviso il ragionamento logico seguito dal tribunale, che ha ritenuto dimostrata la presenza di O.G. e di A.L. in occasione del furto di una delle autovetture utilizzate per l'esecuzione della rapina, in forza delle riprese effettuate da una telecamera di sorveglianza e del tenore di una conversazione registrata il 9 luglio 2015. La censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal funzionario della Banca d'Italia che ha riferito in ordine ai numeri di serie delle banconote sottratte nel corso della rapina consumata a OMISSIS il OMISSIS è manifestamente infondata in quanto la testimonianza di M.M. non può essere considerata de relato poiché la stessa, in qualità di responsabile della OMISSIS della Banca d'Italia, ha ricevuto una richiesta dal parte del verbalizzante e ha riferito di attività da egli svolte al fine di acquisire l'elenco dei numeri seriali predetti. Il ricorrente trascura di considerare che al dibattimento le copie delle mail che elencano i numeri seriali delle banconote contenute nelle scatole abbandonate su luogo del delitto sono state acquisite con il consenso della difesa e costituiscono prova documentale. Nel resto le censure formulate in ordine al giudizio di responsabilità per la rapina commessa a OMISSIS sono infondate e generiche, poiché incidono soltanto su alcuni aspetti della motivazione, che si basa invece su una complessiva valutazione delle emergenze processuali a sostegno della prospettazione accusatoria. Va ricordato che in tema di prova indiziaria il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che in presenza di indizi poco significativi può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti mentre in presenza di indizi particolarmente gravi può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. v. Cass. Sezione quinta sentenza numero 36152 del 30 Aprile 2019 RV 277529 I giudici di merito hanno effettuato una coerente ricostruzione dei movimenti delle banconote rinvenute nella disponibilità di O.C. e di G. e, valutando il tenore di alcune intercettazioni e delle videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza in occasione del furto delle auto utilizzate nella rapina, sono pervenuti alla motivata conclusione che O.G. era perfettamente consapevole della provenienza del denaro rinvenuto nel corso della perquisizione in quanto aveva partecipato alla detta rapina. 2 La censura in relazione all'affermazione di responsabilità per la rapina consumata a OMISSIS è generica, poiché non si confronta con gli specifici elementi valorizzati dalle due sentenze di merito. I giudici hanno sottolineato che dai dialoghi tra gli imputati intercorsi successivamente alla rapina emergono una serie di riferimenti a fatti specifici avvenuti nel corso dell'esecuzione di quel reato, che possono essere noti solo a coloro che vi avevano preso parte. In particolare a pagina 296 la corte ha valorizzato i commenti emersi dopo la rapina dalla registrazione ambientale del 2 settembre 2015, in cui Ma.Fa. parlando con O.G. ne rievoca alcune fasi e ancora il colloquio di Ma. con la compagna, nel corso del quale si registra la sua reazione alla notizia che le banconote forse erano state macchiate e se ne fornisce articolata e congrua interpretazione. La corte ha inoltre sottolineato la valenza accusatoria dell'orario di uscita dell'O. dalla propria abitazione, la mattina dell'1 settembre, e la percezione del rumore della zip, che gli inquirenti attribuiscono alla chiusura della custodia di un giubbotto antiproiettile analogo a quello rinvenuto in una delle auto utilizzate, rumore che viene registrato in occasione dei preparativi di ogni tentativo di rapina. 3 La censura in ordine alla rapina commessa nel 2005 a San Sperate è generica l'episodio è raccontato a pagina 311 della sentenza e la Corte di Appello esamina nel dettaglio il tenore della intercettazione numero OMISSIS registrata in ambientale il OMISSIS , nella quale il ricorrente racconta di questo crimine riferendo una serie di dettagli che coincidono con le modalità di esecuzione di questa specifica rapina. Anche la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato è manifestamente infondata, poiché i termini di prescrizione della rapina pluriaggravata sono superiori a vent'anni, anche secondo il regime della prescrizione in vigore prima della riforma del dicembre 2005, e non sono a tutt'oggi maturati. 4 Le doglianze sollevate in ordine alla rapina consumata a OMISSIS attengono a questioni di merito e non contestano la ricostruzione logica del materiale probatorio, ma si confrontano direttamente con il contenuto delle singole fonti di prova. La corte a pagina 327 ha spiegato che nel progressivo OMISSIS O.G. e A.L. discutono del mancato colpo del giorno prima, dovuto al fatto che il furgone portavalori era passato prima del loro arrivo. Anche in altro dialogo, intrattenuto con Pi.Ga. al progr. OMISSIS , G. descrive una fase dell'assalto al portavalori, sicché la frase valorizzata dalla difesa per inficiare la prospettazione accusatoria non è idonea a fornire una lettura alternativa a quella accusatoria. 5 La corte ha spiegato v. pagina 331 che la progettata rapina del OMISSIS non era stata portata a termine per l'intervento delle Forze dell'ordine, poiché gli imputati avevano visto un'auto sospetta in sosta nei pressi del luogo in cui avrebbero dovuto eseguire la rapina, mentre la presenza del fruttivendolo era nota a tutti e, pur destando le preoccupazioni dei correi, nulla ha a che vedere con la presenza imprevista che ha indotto gli imputati a desistere dal progetto in atto. In ogni caso la costatazione che gli imputati abbiano desistito a causa di un intervento esterno che esponeva a rischio di fallimento il progetto criminoso esclude che possa configurarsi la desistenza volontaria. Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa, Sez. 4, Sentenza numero 12240 del 13/02/2018 Ud. dep. 16/03/2018 Rv. 272535 - 01 mentre nel caso in esame l'imprevista presenza dell'auto rendeva l'assalto troppo rischioso. 6 La corte risponde alle censure sollevate in relazione a tale episodio a pagina 320 della sentenza, sottolineando che dalla trascrizione del progressivo OMISSIS emerge che O. parla di una collisione tra una macchina e il furgone portavalori per la mal riuscita esecuzione del blocco stradale da parte dei rapinatori. La corte spiega come il riferimento al OMISSIS non riguarda il veicolo utilizzato in quell'episodio, ma quello che avrebbero potuto utilizzare. Si tratta comunque di censure di merito che non possono essere oggetto di valutazione in questa sede e la natura fattuale della stesse, che ne comporta la inammissibilità, si desume proprio dal fatto che il ricorrente allega ampi stralci della deposizione testimoniale dei verbalizzanti. 7 Il motivo di ricorso avente ad oggetto la rapina contestata al capo 15 reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di appello e riportate dalla corte a pagina 324. Al riguardo è opportuno, per evitare inutili ripetizioni, rinviare alle considerazioni in punto di diritto sviluppate al par. 3.4. Il collegio di appello ha sottolineato che il piano era stato predisposto nei minimi particolari e si era già nella fase della convocazione per la riunione operativa, mentre solo il trasferimento di tutto il denaro contenuto nel caveau, avvenuto tre giorni prima della data fissata per l'esecuzione, aveva impedito la realizzazione del delitto, come emerge dalla intercettazione registrata. Non ricorrono pertanto gli estremi del reato impossibile, poiché è intervenuta una condotta esterna e accidentale ad impedire che il tentativo, già in corso di esecuzione, fosse portato a compimento. 8 La censura è manifestamente infondata poiché presuppone la inutilizzabilità del materiale intercettato e lamenta un'interpretazione errata delle stesse conversazioni registrate, che attiene a valutazioni di merito e risulta inammissibile in questa sede. Occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza Sez.6 numero 11794 del 11/02/2013, Melfi . 9 Anche in ordine al reato contestato al capo 32 il motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione dei motivi di appello. La corte a pagina 332 fornisce esaustiva e articolata motivazione, esaminando il tenore delle conversazioni intercettate da cui emerge che O.G. era senza dubbio sul luogo dell'assalto il OMISSIS era uscito da casa poco prima di mezzogiorno e la sua voce era stata identificata mentre il gruppo rientrava all'ovile, dopo il mancato assalto. La corte ha altresì dato atto della nota dell'Ente OMISSIS del OMISSIS , ma l'ha considerata inidonea a smentire gli altri elementi di segno contrario, sottolineando che è stato dimostrato che in altre occasioni O., pur risultando presente al lavoro, si recava in visita dal latitante Sc.Pa. 10 La corte, a pagina 337, dopo avere evidenziato i numerosi elementi a sostegno della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato contestato al capo 33, desumibili dalle diverse intercettazioni effettuate, sottolinea come solo la massiccia presenza delle Forze dell'ordine, notata da tutti i componenti della banda, aveva indotto gli imputati ad abbandonare l'azione già in corso. Facendo corretta applicazione della giurisprudenza al riguardo, ha conseguentemente escluso che ricorrano i presupposti della desistenza. 11 Il tentativo contestato al capo 34 è stato ritenuto penalmente rilevante, poiché se non fosse intervenuto il 18 marzo 2016 il fermo di P.G. dei correi, l'assalto programmato per il 21 marzo successivo sarebbe stato effettuato. O.G. non aveva potuto partecipare alla spedizione in continente, ma era informato di tutto e si era adoperato nella predisposizione dei mezzi necessari per l'operatività del gruppo d'assalto, sicché correttamente è stato ritenuto corresponsabile del delitto. 1.6. Le censure in ordine alla stabilità dell'accordo criminoso e del vincolo associativo e alla disponibilità di armi da parte del sodalizio sono manifestamente infondate. Da pagina 352 della sentenza la corte ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle doglianze formulate dai ricorrenti e, a conferma della prospettazione accusatoria ha osservato che dal tenore delle intercettazioni emerge che il gruppo aveva commesso tra luglio OMISSIS e marzo OMISSIS una molteplicità di rapine e di tentativi di rapina, usufruendo di basi logistiche comuni, di mezzi e armi e di luoghi per la loro custodia sussisteva, inoltre, l'evidente consapevolezza dei sodali di partecipare con il loro contributo al perseguimento di un obiettivo comune e quella affectio societatis che distingue il reato associativo dall'istituto della continuazione. La Corte ha, in particolare, riportato il tenore della conversazione registrata nell'ovile di F. il OMISSIS , nel corso della quale uno dei coimputati faceva espressamente riferimento all'esistenza di un gruppo ristretto di persone, che garantiva la continuità della struttura e la permanenza del vincolo, nonostante la necessità di coinvolgere di volta in volta nell'esecuzione materiale delle singole iniziative criminose altri soggetti esterni al nucleo stabile dell'organizzazione. E tra questi sodali certamente rientrano a pieno titolo O.G., Sergio e A.L., L.A. e lo stesso Sa., presenti a questa conversazione. La censura relativa all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo per O.C. è generica, poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla corte, la quale, a pagina 358, ha sottolineato come dal tenore di numerose intercettazioni, riportate in sentenza, emerge che il contributo reso dall'imputato alla organizzazione alla banda era continuativo e significativo e non si limitava a quella specifica condotta di reperimento di mezzi evidenziata dalla difesa. Al riguardo La Corte ha richiamato anche il rinvenimento nella sua abitazione di un numero rilevante di banconote provenienti dalla rapina di OMISSIS consumata nel OMISSIS , rinvenimento indicativo della sua piena conoscenza e adesione all'attività svolta dal fratello e del contributo apprezzabile offerto all'attività del gruppo, anche solo di supporto logistico. La doglianza in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata è manifestamente infondata poiché, a pagina 360, la corte di appello ha riportato il tenore di alcuni passaggi delle intercettazioni registrate al progressivo OMISSIS del OMISSIS e al progressivo OMISSIS del OMISSIS , da cui si evince la detenzione di armi da parte di O.G., armi utilizzate per le rapine di OMISSIS , di OMISSIS e di OMISSIS . 1.7 II motivo relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento del latitante Sc. è fondato. Giova ricordare che il reato di favoreggiamento personale articolo 378 c.p. , è un reato di pericolo e deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale, all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere Sez. 6, Sentenza numero 9 del 05/02/2015 Cc. dep. 09/03/2015 Rv. 262799 - 01 Pur non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorre tuttavia individuare concretamente l'aiuto offerto alla persona per sottrarsi alle investigazioni e/o alle ricerche dell'autorità di polizia o comunque una qualche collaborazione nella cura dei suoi interessi ed affari, offrendogli così il modo e la copertura per attendere a ciò, senza esporsi all'attenzione dell'autorità di Polizia. Sez. 6, Sentenza numero 9415 del 16/02/2016 Ud. dep. 07/03/2016 Rv. 267276 - 01 . Dalla lettura del capo di imputazione numero 45 emerge che si contesta a O.G. e a Ol.Gi. di avere, in concorso tra loro e con A.L., aiutato Sc.Pa. a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria, fornendogli supporto logistico a OMISSIS Strisaili, in OMISSIS e da lì ad OMISSIS , fornendogli ospitalità e provvedendo alle sue esigenze quotidiane. Per rispondere alla specifica censura sollevata con i motivi di appello, la corte richiama le argomentazioni del tribunale osservando che O.G. si è recato per ben tre volte in OMISSIS nel periodo in cui Sc., all'epoca latitante, vi dimorava, adottando modalità indicative della volontà di occultare il suo viaggio e aggiunge, in modo apodittico, che gli O. avevano agevolato Sc. nel reperimento di un'abitazione a OMISSIS in tal modo formula una motivazione che non trova riscontro nella sentenza di primo grado e in nessuna delle emergenze processuali dettagliatamente esposte nella sentenza di secondo grado. Il tribunale infatti non ha mai fatto specifico riferimento al reperimento di un'abitazione a OMISSIS per Sc. e si è limitato a sottolineare che il latitante è stato arrestato ad OMISSIS , località vicina alla residenza degli O. In conclusione la corte non espone gli elementi che dimostrano quel supporto logistico e quotidiano del latitante ascritto nell'imputazione. L'unico elemento che avrebbe potuto essere valutato dalla Corte quale indizio di un concreto aiuto economico fornito dagli O. al latitante è costituito dal rinvenimento nella disponibilità di Sc. al momento dell'arresto di una banconota segnata e risalente alla rapina commessa nel 2013, anche se tale specifica condotta non è stata oggetto di contestazione. Va, tuttavia, osservato che l'origine di questa banconota si presta a diverse ricostruzioni in quanto in altra parte della sentenza si afferma che Sc. intratteneva una relazione sentimentale con T.N., nipote dell'O., che incontrava regolarmente durante la latitanza, ad insaputa dello zio G., e dalla quale aveva ricevuto una scheda telefonica intestata al nonno inoltre il possesso della banconota è stato valorizzato dai giudici come prova del coinvolgimento dell'imputato Sc. nella commissione della detta rapina, i cui proventi, come verrà meglio esposto in seguito, Sc. avrebbe affidato alla famiglia di O.S., madre della T.N. Secondo questa ricostruzione accusatoria, è allora logicamente coerente ritenere che la banconota non sia stata consegnata da O.G. Inoltre la sentenza afferma che Ol.Gi. si è recato in OMISSIS una sola volta, unitamente al fratello G., il OMISSIS , e in quell'occasione A.L. aveva accompagnato i due fratelli al porto e li aveva attesi al loro rientro, ma non chiarisce in alcun modo il contributo che Ol.Gi. avrebbe fornito al latitante, né indica le condotte in cui si sarebbe concretizzata l'ospitalità offerta al latitante. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di favoreggiamento, peraltro prossimo alla prescrizione, perché non è stato dimostrato con adeguato grado di certezza che le visite degli O. al latitante fossero finalizzate a fornirgli quel supporto logistico precisato nel capo di imputazione, al fine di agevolare la sua volontà di sottrarsi alle ricerche delle autorità. Ne consegue l'eliminazione dell'aumento di pena in continuazione applicato per detto reato, che è stato determinato per Ol.Gi. in sei mesi di reclusione e 500 Euro di multa e per O.G. in tre mesi di reclusione e 500 Euro di multa, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 1.8 I motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità per i delitti di intestazione fittizia e di riciclaggio sono generici. Occorre premettere che al capo 46 si contesta a O.G. di avere attribuito la proprietà dell'albergo OMISSIS a Se.Ro. e la titolarità del 75% delle quote sociali della società OMISSIS Srl, preposta alla gestione dell' OMISSIS , alla moglie C.S. La corte a pagina 369 ha riportato le intercettazioni da cui emerge che O. era il reale gestore dell'albergo, solo formalmente di proprietà di Se.Ro. È vero che è irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità penale per il delitto di intestazione fittizia di beni la dimostrazione che le risorse investite fossero provento illecito, ma è necessario dimostrare che la fraudolenta intestazione dell'intera proprietà dell'hotel in favore del Se., fosse finalizzata ad agevolare il riciclaggio e l'impiego di denaro proveniente da fonti illecite. E la corte ha adeguatamente evidenziato, valorizzando gli elementi probatori emersi nel corso di questo giudizio, e in particolare il tenore di alcune conversazioni intercettate, che O.G., nonostante la sua condizione di incensurato, era dedito ad attività criminose già in epoca precedente ai versamenti in favore del Se. e all'acquisto del detto immobile, avvenuto nel 2006. La difesa non ha confutato in modo specifico le emergenze processuali e le argomentazioni, del tribunale prima e della corte poi, così incorrendo nel vizio di genericità. Anche in ordine al riciclaggio contestato a C.S., moglie di O.G., la corte ha condiviso le argomentazioni rese sul punto dal tribunale, secondo cui la risalente attività criminale di O.G. non è frutto di una congettura, ma della valutazione congiunta di una serie di elementi raccolti anche in altri procedimenti penali, che trovano inequivoca conferma in quella conversazione registrata al progressivo numero OMISSIS , in cui l'imputato rievoca rapine commesse negli anni ‘90 ed ancora nell'ammonimento della moglie che il OMISSIS lo rimprovera, perché nonostante l'età e i dolori derivanti dalla sua patologia continua a partecipare alle missioni , con inequivoco riferimento agli assalti ai furgoni blindati. Il ricorrente solleva censure che reiterano i motivi di gravame, senza confrontarsi con le dette motivazioni, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.9 Le censure proposte con il nono motivo di ricorso sono manifestamente infondate e generiche poiché ripropongono pedissequamente le medesime doglianze sollevate con i motivi di appello, ai quali la corte ha reso adeguata ed esaustiva risposta, dando atto che effettivamente nel corso delle indagini non sono stati effettuati sequestri di stupefacente e di strumenti utilizzati per lo spaccio di stupefacenti, ma che la responsabilità degli imputati si evince dalla lettura complessiva e coordinata delle conversazioni registrate il ricorrente non si confronta con tale ricostruzione in modo specifico, limitandosi a reiterare l'assunto difensivo secondo cui le conversazioni si riferivano a un particolare prodotto caseario prettamente sardo, costoso perché di nicchia. Giova ricordare che in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza Sez. 6 numero 11794 del 11/02/2013, Melfi , mentre oggetto della valutazione di questa Corte è costituita dalla coerenza logica della ricostruzione offerta dai giudici di merito che, nel caso di specie, deve ritenersi immune dai vizi denunciati. 1.10 I motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili poiché mirano ad introdurre censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, poiché la sentenza ha esposto al riguardo esaustive considerazioni che lo stesso ricorrente non censura come assenti o manifestamente illogiche. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono stati né con i motivi di appello, né con il ricorso evidenziati elementi specifici che avrebbero dovuto indurre la corte a riconoscere il detto beneficio. Anche nei confronti di C.S. la circostanza che la stessa sia madre di tre figli adolescenti non costituisce un elemento idoneo a giustificare la concessione dell'istituto di cui all' articolo 62 bis c.p. , considerato, peraltro, che il trattamento sanzionatorio si è attestato al minimo edittale. 1.11 I motivi nuovi sono inammissibili poiché la difesa deduce vizi della motivazione, ma nella sostanza invoca una ricostruzione alternativa della vicenda che fa riferimento ad un altro gruppo di soggetti antagonisti e responsabili dei medesimi episodi addebitati ai ricorrenti e, in particolare, della rapina commessa a OMISSIS nel 2013 e della rapina a OMISSIS . Tale prospettazione difensiva è stata oggetto di adeguata valutazione da parte della Corte che, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha respinto l'assunto difensivo. Peraltro il provvedimento cautelare richiamato dalla difesa non si palesa incompatibile con la ricostruzione condivisa dalle sentenze di merito oggetto dell'odierno giudizio. 1.12 II ricorso proposto nell'interesse di O.G., O.C. e C.S. da parte dell'avvocato F. propone le medesime eccezioni processuali e le censure dedotte con il primo ricorso esaminato sicché è sufficiente richiamare le considerazioni già formulate in ordine alle diverse questioni. In merito alla posizione di O.C. il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. In conclusione si impone l'annullamento della sentenza limitatamente al reato contestato al capo 45 nei confronti di G. e Ol.Gi. e l'eliminazione della pena di tre mesi di reclusione ed Euro 500 di multa e il rigetto nel resto dei ricorsi. Vengono, pertanto, in rilievo le cause estintive maturate nelle more del giudizio di Cassazione ad oggi si sono estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati a O.G. e a A.S. al capo 6 della rubrica, limitatamente alla detenzione e porto di armi comuni da sparo, commessi il OMISSIS . Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di O.G. e A.S. anche per le suindicate condotte contestate al capo 6 della rubrica, perché estinte per intervenuta prescrizione. Ne consegue l'eliminazione di una parte della relativa pena, stabilita complessivamente, anche per le armi da guerra, in tre mesi di reclusione 500 Euro di multa nel rispetto del principio del favor rei, si ritiene di eliminare la metà di questo aumento, che va calcolato in mese uno, giorni 15 di reclusione ed Euro 250 di multa. La pena complessiva applicata a O.G., a seguito dei due annullamenti relativi al capo 45 e al capo 6 della rubrica va pertanto rideterminata in anni 27, mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed Euro 23.250 di multa anche la pena complessivamente applicata a Ol.Gi. va ridotta nella misura di anni sei di reclusione ed Euro 6000 di multa. 2. Ricorso Ol.Gi. 2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato poiché, come già esposto nel paragrafo 1.7, deve convenirsi con il ricorrente che la Corte d'appello non spiega in che cosa sarebbe consistito l'aiuto concreto offerto al latitante Sc. e richiama le motivazioni del tribunale, che sul punto non spende argomenti adeguati, limitandosi a sostenere apoditticamente che i viaggi in OMISSIS avevano lo scopo di agevolare il latitante. A ciò si aggiunga che è provata la partecipazione del ricorrente ad una sola trasferta in OMISSIS , in compagnia del fratello maggiore O.G Peraltro le emergenze probatorie esposte nella sentenza non confortano la prospettazione accusatoria della ospitalità offerta dai fratelli O. al latitante Sc. Come già esposto nel paragrafo precedente l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di favoreggiamento perché il fatto non sussiste comporta la eliminazione della pena inflitta all'imputato, quale aumento in continuazione sul più grave reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e la determinazione della pena residua in anni sei di reclusione ed Euro 6000 di molta. 2.2 La censura relativa all'addebito in tema di sostanze stupefacenti è infondata poiché la corte ha osservato che nella intercettazione del OMISSIS , riportata per ampi stralci da pagina 378, il coimputato C.G. informa O.G. di avere reperito gli acquirenti per un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A questa discussione partecipa anche Gi. che dimostra il suo pieno e consapevole coinvolgimento nell'attività illecita oggetto del colloquio e le sue conoscenze del mercato clandestino, dei suoi operatori e dei prezzi praticati. 3. Il ricorso di S.C., condannato per il tentativo di rapina contestato al capo 15 della rubrica in concorso con O.G., A.L., L.A., Ma.Fa., Pi.Ma., P.G.S., è infondato e va rigettato. 3.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa reitera l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione sollevata in tribunale e reiterata in appello, che è stata respinta con argomentazioni esaustive e pienamente condivisibili. La corte ha osservato al riguardo che la descrizione della condotta contestata al capo 15 della rubrica appare adeguata poiché, trattandosi di un tentativo di rapina, era sufficiente descrivere l'obiettivo che i coimputati intendevano perseguire e le attività effettivamente compiute e cioè i sopralluoghi, il contatto con la guardia giurata che forniva le informazioni necessarie e la disponibilità delle armi e dei giubbotti antiproiettili. La circostanza che nel capo di imputazione non sia stata specificamente indicata la condotta addebitata al S. non rileva ai fini della validità della contestazione, poiché è sufficiente indicare il suo coinvolgimento nell'esecuzione del progetto criminale, rimasto nella fase del tentativo. Giova ricordare che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito Sez. 2, Sentenza numero 2741 del 1 OMISSIS Ud. dep. 21/01/2016 Rv. 265825 - 01 3.2 L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata per le ragioni esposte al par 1.3 la corte ha sottolineato che i reati per i quali gli imputati sono stati rinviati a giudizio risultano connessi in forza dell'articolo 12, lett. A, poiché tutti gli imputati concorrevano con O.G., promotore dell'associazione a delinquere concernente il traffico di sostanze stupefacenti e di quella dedita alla commissione di reati contro il patrimonio. Il tribunale ha sottolineato che i detti reati sono tutti unificati dal vincolo della continuazione, perché perseguivano l'unico disegno criminoso dell'arricchimento personale degli imputati, pur dando atto che il vincolo della continuazione è idoneo a spostare la competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. La corte ha ribadito i rapporti di stretta connessione soggettiva e probatoria tra i delitti di rapina e tentata rapina addebitati al gruppo facente capo ai fratelli O. e il reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, che è emerso dal tenore delle conversazioni intercettate e che ha esercitato la sua vis attractiva sugli altri reati connessi. 3.3 L'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere dopo il 23 settembre 2015 non può trovare accoglimento, poiché, come esposto al par. 1.2 l'indagine ha avuto uno sviluppo progressivo, sia in ordine alla individuazione dei soggetti indagati, che all'emersione delle diverse molteplici ipotesi di reato nell'ambito di un unico procedimento in cui è intervenuta anche l'iscrizione per Pi. per il reato ex D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74 . Va osservato, peraltro, che il tentativo addebitato all'imputato è stato accertato grazie alle intercettazioni in corso ritualmente autorizzate, sicché gli elementi di reato acquisiti possono essere pienamente utilizzati nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 266 c.p.p. , nonostante la tardiva iscrizione nel registro degli indagati. 3.4. Il motivo con cui si lamenta la violazione dell' articolo 56 c.p. , è manifestamente infondato e generico, poiché al riguardo la Corte ha fornito adeguata ed esaustiva motivazione facendo corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte di legittimità. Per quanto concerne il requisito della idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante ed in concreto c.d. criterio della prognosi postuma , ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell' articolo 49 c.p. , in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso cfr. Cass. Sez.I, sent. numero 36726/2015 Rv. 264567 . Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi c.d. soggettiva, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto cfr. Cass. Sez. II, sent. numero 40702/2009 , Rv. 245123 la prova del requisito dell'univocità dell'atto da considerare quale parametro probatorio può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti preparatori che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questa giurisprudenza sottolineando come per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. Sez. 2, Sentenza numero 46776 del 20/11/2012 Ud. dep. 04/12/2012 Rv. 254106 - 01 . Nel merito a pagina 434 e seguenti, ha esposto nel dettaglio gli elementi probatori che confermano lo stato molto avanzato del progetto criminoso, che era in procinto di essere attivato. La rapina al caveau di OMISSIS era già stata organizzata nei minimi dettagli e dal tenore di alcune intercettazioni e, in particolare di quella registrata il 19 agosto 2015, intercorsa tra Ma.Fa. ed il fratello, emerge che l'azione delittuosa era stata interrotta soltanto perché, appena tre giorni prima di quello previsto per l'assalto, il caveau era stato svuotato. 3.5 Per le ragioni già esposte in relazione alla sussistenza del tentativo punibile certamente non ricorre alcuna violazione dell' articolo 115 c.p. . 3.6 II motivo è manifestamente infondato poiché come correttamente evidenziato dalla Corte l'azione criminosa è stata interrotta esclusivamente per lo spostamento del denaro contenuto nel caveau, mentre il reato impossibile ricorre quando l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - è assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente. Sez. 1 -, Sentenza numero 870 del 17/10/2019 Ud. dep. 13/01/2020 Rv. 278085 . 3.7 Le censure formulate con il settimo motivo di ricorso, in ordine all'identificazione dell'imputato e al suo apporto concorsuale, attengono al merito e non si confrontano con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte di Appello, la quale ha valutato nel complesso tutti gli elementi concordanti che concorrono nell'indicare l'imputato come uno dei partecipi alla progettata rapina, con lo specifico ruolo di procacciare i mezzi da utilizzare nell'assalto. In particolare la corte ha valorizzato l'intercettazione ambientale del OMISSIS in cui l'imputato parlando con O.G. esprime le sue preoccupazioni in merito ad una eventuale fuga di notizie, all'origine dell'imprevisto svuotamento del caveau. 3.8 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate poiché la corte ha correttamente riconosciuto l'aggravante della recidiva, applicata in quanto i precedenti penali del S. dimostrano la sua maggiore pericolosità sociale in relazione all'episodio contestato. La pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale, in ragione di questa aggravante e delle complessive modalità dell'azione criminosa, trattandosi di un tentativo di rapina che avrebbe dovuto essere realizzato con armi pesanti e affrontando un elevato rischio di cagionare un conflitto a fuoco col personale armato della società di vigilanza. 4. Il ricorso di D.S., condannato per due tentativi di rapina al furgone portavalori in località OMISSIS posti in essere il OMISSIS e il OMISSIS e ai connessi reati in materia di armi contestati ai capi 23, 24, 25 e 31 della imputazione, è inammissibile. 4.1 II motivo con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per la partecipazione di D. al tentativo di rapina commesso il OMISSIS è manifestamente infondato e generico, poiché ripropone le medesime censure già sollevate con l'atto di gravame, cui la Corte ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. La Corte ha spiegato che dal tenore delle intercettazioni eseguite nell'abitazione di O.G. emerge che gli interlocutori si stavano predisponendo ad eseguire l'ennesimo assalto ad un blindato e che erano già stati sottratti i veicoli necessari per la rapina e predisposte le armi. La rapina non veniva intrapresa per la constatata presenza di un'autovettura sospetta. La voce dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta con assoluta certezza da diversi testi di P.G. e non emergono ragioni specifiche che possano inficiare l'attendibilità di tale riconoscimento. La Corte di appello ha dato atto che il consulente della difesa Me. ha riferito che le frasi captate attraverso le intercettazioni erano timbricamente differenti rispetto alla registrazione del saggio fonico e ha sostenuto che non era possibile attribuire la voce registrata al D., in quanto la stessa era sussurrata e disturbata. Tali conclusioni del consulente non sono state ritenute idonee ad inficiare l'attendibilità del riconoscimento operato dagli agenti di PG., con argomentazioni non manifestamente illogiche che esulano dal sindacato di questa Corte, poiché non si pongono in contrasto con disposizioni di legge e criteri di logica. È vero che la Corte non ha risposto all'ulteriore profilo della censura relativo alla cadenza del soggetto intercettato che parlava in dialetto OMISSIS a dispetto delle origini del D., ma anche tale osservazione non risulta dirimente e idonea ad inficiare l'attendibilità della valutazione operata dai testi di P.G che avevano ascoltato l'imputato in altre occasioni. Inoltre la cadenza di una persona non è elemento caratterizzante la sua identità, in quanto è massima di esperienza che può essere condizionata da fattori ambientali e familiari, che possono prevalere sull'influenza determinata dal luogo di residenza. Giova ricordare che la motivazione della sentenza di appello è congrua se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte sez. 6, numero 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, Rv. 223061 . 4.2 La censura di incompetenza territoriale è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par.1.3. La corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione a pagina 624, ribadendo quanto peraltro già evidenziato in relazione ad altri appellanti, in ordine alla sussistenza dei vincoli di connessione soggettiva e probatoria previsti dall' articolo 12 c.p.p. , che non avrebbero consentito alcuna estrapolazione di posizioni singole, senza menomare il quadro probatorio, trattandosi di reati realizzati in concorso di più persone e comprovati dal medesimo compendio probatorio costituito da attività di intercettazione ambientale e telefoniche a carico dei vari imputati. 4.3 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la specifica motivazione resa a pagina 635 dalla Corte di Appello, che ha valorizzato ai fini sanzionatori la particolare gravità e l'allarme sociale cagionato dalle azioni criminose progettate, con l'inevitabile possibilità di progressione criminosa. La pena base per il più grave tentativo di rapina è stata determinata in sei anni di reclusione e non risulta né illegale né sproporzionata rispetto alle sanzioni applicate ai coimputati. 5. Il ricorso di CO.MA.RO., condannata per il reato di riciclaggio contestato al capo 52, è inammissibile. 5.1 Le doglianze di carattere processuale relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione del rigetto della richiesta di rilascio di copia delle stesse vanno disattese in quanto infondate, come già evidenziato nel paragrafo 1.1. La Corte di appello rende sul punto ampia ed esaustiva motivazione a pagina 613. 5.2 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni successive alla data di ritenuta scadenza del termine previsto per le indagini preliminari è infondata per le ragioni già evidenziate al paragrafo 1.2. 5.3 Le censure articolate con il terzo motivo, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge, tendono ad introdurre questioni di fatto e risultano generiche poiché non si confrontano con le esaustive argomentazioni articolate dalla corte di appello che ha desunto da una serie di elementi di fatto, attraverso valutazioni logicamente ineccepibili, la piena conoscenza da parte dell'imputata della provenienza non lecita delle somme di denaro ricevute da A. e reinvestite nell'acquisto di un'autovettura di lusso. 5.4. Anche in ordine alla superfluità della richiesta di escussione del direttore della banca OMISSIS la corte ha reso adeguata motivazione, evidenziando a pagina 621 come la richiesta istruttoria sia meramente defatigatoria, poiché il giudizio di colpevolezza si fonda sulla documentazione acquisita, che l'assunzione di una testimonianza relativa alle operazioni bancarie in genere effettuate dall'imputata non può inficiare. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 6. Il ricorso di P.G.S., condannato per il tentativo di rapina all'interno dell'istituto di vigilanza OMISSIS commesso il OMISSIS e contestato al capo 15 della imputazione, è fondato. 6.1 La corte a pagina 689 sostiene che il soggetto indicato come Gi., e inserito da O.G. nell'elenco dei soggetti che avrebbero aderito alla convocazione per prendere parte alla rapina, deve essere identificato nell'odierno ricorrente, in quanto P. riceve una telefonata da parte di Sa.To. il OMISSIS con cui, secondo la prospettazione accusatoria, viene convocato a OMISSIS per partecipare ad una riunione operativa del gruppo selezionato per eseguire la rapina. Si tratta, a ben vedere, di un unico elemento indiziario da cui la Corte fa discendere la dimostrazione dell'adesione dell'imputato al progetto criminoso, non essendo emersi altri dati relativi alla presenza dell'imputato nei luoghi dove avvenivano gli incontri prodromici alla realizzazione del delitto. Inoltre va rilevato che dalla conversazione registrata in casa O. il OMISSIS emerge che Gi., pur essendo indicato dall' O. come uno dei soggetti da coinvolgere, a quella data non era ancora stato contattato infine deve osservarsi che, anche a volere valorizzare la telefonata del Sa. quale effettiva convocazione per una riunione preparatoria, non vi è alcun elemento di fatto da cui desumere che l'imputato abbia aderito alla chiamata e abbia partecipato alla successiva riunione. Deve pertanto convenirsi con il ricorrente che non vi è prova che l'imputato abbia attivamente partecipato alla progettazione e preparazione della rapina, poi non eseguita. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'affermazione di responsabilità poiché le emergenze processuali esaminate dalla Corte non consentono di ritenere che l'imputato abbia fornito un contributo funzionale all'esecuzione del progetto criminoso, poi abbandonato. 6.2 Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo. 6.3 L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata per le motivazioni già esposte al paragrafo 1.3. 7. Il ricorso di M.A., condannato per i reati contestati ai capi 26, 27, 28, 29 e 30 relativi ai tentativi di rapina commessi in località OMISSIS e al delitto di detenzione di due armi da guerra accertato il OMISSIS e contestato al capo 36, è infondato. 7.1 La censura relativa alla incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al paragrafo 1.3. 7.2 L'eccezione di inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine del 23 settembre 2015 è infondata per le ragioni già esposte al par. 1.2. 7.3 L'eccezione di nullità relativa al mancato deposito e al rilascio di copia di tutte le intercettazioni è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par.1.1. 7.4 L'eccezione formulata con il quarto motivo, relativa alla inutilizzabilità delle trascrizioni poiché i periti non sono stati esaminati nel contraddittorio delle parti e perché il contenuto delle conversazioni intercettate è stato di fatto provato tramite la deposizione dei testi di P.G. è generica, poiché neppure vengono indicate le registrazioni oggetto di questa integrazione della perizia che sarebbero inutilizzabili, né vengono esposte le ricadute che sotto il profilo probatorio tale dichiarazione di inutilizzabilità avrebbe sul giudizio di responsabilità. È noto invece che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza , in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo . Sez. 2, numero 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921801 . 8. SO.MA. e so.Ma. La censura formulata dalla difesa è fondata. Dal verbale di udienza emerge che è stata depositata una proposta di concordato sulla pena ex articolo 599 bis c.p.p. , in relazione alla quale il procuratore generale aveva prestato il dovuto consenso, ma né in dispositivo, né in motivazione la Corte fa un minimo accenno a tale richiesta, esplicitando un eventuale rigetto di tale proposta. Giova ricordare che mentre per il rito alternativo disciplinato dall' articolo 444 c.p.p. , sono soggetti a revisione ex articolo 448 c.p.p. , comma 1, sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti. In materia la Corte costituzionale - pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato prima della sua abrogazione - ha chiarito che il patteggiamento in appello si differenzia dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento articolo 444 c.p.p. e ss. , poiché il giudice già investito del merito può valutare la congruità della pena concordata, in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. È stato infatti chiarito che il concordato sulla pena in appello interviene in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e la ratio deflattiva dell'istituto non esclude che sia sottoposto all'ineludibile - e insindacabile - vaglio di congruità da parte del giudice il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di Appello sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla. in questo senso Sez. 7, Ordinanza numero 20085 del 02/02/2021 Cc. dep. 20/05/2021 Rv. 281512 - 0 Secondo quest'orientamento, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento Sez. 4, numero 16195 del 22/01/2019, Rv. 275581 . Si tratta di un orientamento che ha ripreso e condiviso quanto già affermato nella vigenza del precedente patteggiamento in appello al cui proposito si era già affermato che, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell' articolo 599 c.p.p. , comma 4, non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata Sez. 5, numero 29896 del 01/07/2002, Rv. 2223869 . Nelle nuove previsioni normative introdotte dalla L. numero 103 del 2017 , l'assenza di obbligo motivazionale per il giudice di appello che rigetti la richiesta trova fondamento proprio nella lettera delle disposizioni dettate dall' articolo 599 bis c.p.p. , comma 3, e articolo 602 c.p.p. , comma 1 bis, nelle quali viene espressamente riferito che il giudice di appello, ove ritenga di non dovere accogliere la richiesta di concordato dispone la prosecuzione del dibattimento. E tuttavia non va trascurato che questa Corte ha precisato che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi dell' articolo 178 c.p.p. , lett. b e c , e articolo 180 c.p.p. , la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall' articolo 602 c.p.p. , comma 1 bis, atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito Sez. 5, Sentenza numero 47574 del 02/07/2019 Ud. dep. 22/11/2019 Rv. 277546 - 01 . Nel caso di specie, trattandosi di un processo nei confronti di diversi imputati, la corte non poteva accogliere immediatamente la proposta di concordato avanzata nell'interesse dei due ricorrenti, ma omettendo ogni decisione in ordine alla detta proposta, ha di fatto impedito ai difensori di formulare conclusioni nel merito dell'appello proposto. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. 6, 21/10/1991, Diomede, rv. 189412 Sez. 3, 21/3/1997, Guarila, rv. 207610 Sez. 3, 15/10/1999, P.M. e Antonioli, rv. 214816 Sez. 5, 30/11/2005 numero 2711/06, Agostinelli, rv. 233050 , l'inosservanza della citata disposizione comporta la nullità della sentenza, per violazione dei diritti della difesa, che non ha formulato le opportune conclusioni nel merito. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei predetti ricorrenti con trasmissione degli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio, che tenga conto della proposta di concordato sulla pena e ne espliciti l'eventuale rigetto, per consentire alle parti l'esercizio del proprio diritto di difesa. 9. Il ricorso di L.A. è infondato. 9.1 L'eccezione relativa al rigetto della richiesta di copia delle intercettazioni è infondata per le ragioni esposte al par.1.1. 9.2 La censura in ordine al ruolo di promotore e organizzatore attribuito a L. è generica poiché reitera quanto lamentato con l'atto di appello, sebbene la corte a pagina 656 della sentenza abbia reso sul punto esaustiva e adeguata motivazione. Il collegio ha osservato che non è affatto necessario che ciascuno partecipe del sodalizio abbia preso parte sin dal primo momento del suo operare, ma è sufficiente un contributo anche in segmenti temporali determinati della sua esistenza, nella consapevolezza di fornire un vantaggio in vista della realizzazione del comune progetto criminoso. Il predetto è responsabile di ben sette diversi tentativi consecutivi a furgoni portavalori commessi in OMISSIS e anche nel continente e non ha rivestito il ruolo di gregario, ma di organizzatore, al pari del più anziano O.G. Correttamente la corte ha osservato che il ruolo di organizzatore non compete soltanto a colui che ha dato vita alla organizzazione, ma anche a colui che ha provocato nuove ulteriori adesioni o abbia compiti esecutivi rispetto ai quali tuttavia assuma un ruolo decisionale autonomo. Deve, peraltro, osservarsi che in relazione al reato associativo la Corte di Appello ha ridotto nei confronti del L. l'aumento sanzionatorio in continuazione, determinandolo in appena sei mesi di reclusione ed Euro 500 di multa, pari a quello applicato ad altri coimputati, A.L. e S., che hanno rivestito il ruolo di meri partecipi, ed inferiore a quello applicato a O.G. Sicché nel caso in esame non sussiste neppure un apprezzabile interesse della difesa ad impugnare la detta statuizione, che non si è tradotta in un aumento del trattamento sanzionatorio. 9.3 La terza censura tende ad introdurre valutazioni di merito che esulano dal sindacato di questa Corte e incorre anche nel vizio di genericità. La sentenza ha valorizzato la testimonianza dell'ispettore Z, il quale ha dichiarato di aver riconosciuto senza incertezza la voce del L. come uno dei soggetti presenti il 7 dicembre all'interno dell'autovettura Z ne ha desunto la prova della presenza del L. il pomeriggio del OMISSIS nel luogo in cui il gruppo di rapinatori si è riunito, prima e dopo il mancato assalto al furgone portavalori a pagina 644, ha evidenziato che l'imputato si preoccupò di non assumere impegni per la giornata del OMISSIS , in previsione della programmata rapina, osservando che la difesa non ha dimostrato, come era suo onere, che L. effettivamente avesse per quella data un improrogabile impegno di lavoro infine ha valorizzato la costatazione che il giorno 7 dicembre il telefono dell'imputato era rimasto fuori uso per tutta la giornata mentre, qualora L. avesse rinviato l'incontro con l'avvocato per un impegno lavorativo, certamente sarebbe stato registrato un qualche traffico telefonico. A ciò si aggiunga che il ricorso incorre nel vizio di genericità poiché non si confronta con la valutazione complessiva delle emergenze probatorie, da cui risulta che L. aveva preso parte al tentativo precedente, posto in essere il OMISSIS , ai vari sopralluoghi e ai numerosi incontri preparatori in cui si discusse delle modalità d'assalto, emergenze che non sono state contestate dalla difesa. In conclusione, la corte ha formulato una motivazione non manifestamente illogica che valorizza il complessivo compendio indiziario e si sottrae alle censure difensive. 10. Il ricorso di B.S. è infondato. 10.1 La prima eccezione relativa al rigetto del rilascio di copia delle intercettazioni è stata trattata al par.1.1. a cui si rinvia. 10.2 La seconda censura, avente ad oggetto l'escussione del consulente tecnico del pubblico ministero, è stata respinta a pagina 578 della sentenza, evidenziando che l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero in ordine al riconoscimento vocale dell'odierno appellante è riconducibile ai poteri istruttori previsti dall' articolo 468 c.p.p. , comma 4, che consente di presentare i testi e i consulenti tecnici in controprova, pur non compresi nella lista testi originale, direttamente al dibattimento. Nel caso di specie poiché il consulente della difesa, basandosi su una registrazione vocale del ricorrente ottenuta mediante la registrazione di una conversazione telefonica tra quest'ultimo e la fidanzata, ha concluso per la non compatibilità della voce del ricorrente così registrata e quella captata durante le intercettazioni ambientali, il pm ha chiesto di poter esaminare sul punto il proprio consulente tecnico della Polizia scientifica, nell'ambito del suo diritto alla controprova. Si tratta di considerazioni corrette in punto di diritto e conformi alla giurisprudenza consolidata in tema secondo cui il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest'ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale. Sez. 3, Sentenza numero 15368 del 03/03/2010 Ud. dep. 22/04/2010 Rv. 246613 - 01 . 10.3 La censura relativa all'identificazione del ricorrente come il S. presente e citato dagli altri sodali durante la preparazione delle azioni criminose contestate è manifestamente infondata. La corte ha valorizzato non soltanto la testimonianza dell'ispettore di polizia che ha riconosciuto la voce del B., poiché lo aveva ascoltato in altre precedenti intercettazioni telefoniche, come esposto dal tribunale a pagina 152 della sentenza ma anche il parere del consulente tecnico del pubblico ministero che, in aperto contrasto con quello della difesa, ha confermato la compatibilità della voce del ricorrente con quella registrata nell'intercettazione ambientale e sostenuto la inidoneità della registrazione vocale acquisita a costituire elemento di adeguata comparazione. Inoltre, dopo avere sottolineato la infondatezza della censura, la corte ha individuato altri elementi che avvalorano questo sicuro riconoscimento vocale, e cioè la residenza nel Comune di Fonni e il rapporto di comparato con tale M. Coccolone, proprietario di un ovile. La corte si è confrontata anche con quegli elementi, che sono stati valorizzati dalla difesa a sostegno della pretesa erroneità della identificazione, e li ha ritenuti infondati e poco rilevanti, con argomentazioni non manifestamente illogiche e immuni dai vizi dedotti. 11. Il ricorso di BE.NI.PA. è inammissibile. 11.1 La prima censura, relativa all'elemento materiale del reato di impiego di denaro di provenienza illecita contestato al capo 53, per avere nella sua veste di commercialista, costituito la società OMISSIS con sede in Lettonia, è inammissibile poiché con i motivi di appello il ricorrente non aveva contestato l'integrazione dell'elemento materiale del reato nella condotta di costituzione della società, ma aveva affermato che il commercialista non aveva assunto un ruolo attivo nella detta costituzione all'estero della detta società, essendosi limitato a istruire la pratica. In sostanza il ricorrente non aveva dedotto la specifica censura sollevata con il ricorso e non può formulare la detta censura per la prima volta in questa sede. La censura è, comunque, manifestamente infondata poiché ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 648 ter c.p., non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita. Sez. 2, Sentenza numero 24273 del 18/02/2021 Ud. dep. 21/06/2021 Rv. 281626 - 01 . È certo infatti, e lo stesso ricorrente lo conferma, che la compagna dell'A. ha conferito la somma di 1.000 Euro sul conto della società lettone, con causale quota capitale sociale per conto di A.L. 11.2 La seconda censura, in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, è manifestamente infondata e inammissibile poiché la difesa tenta di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, che non si confronta con le esaustive argomentazioni formulate dalla Corte di Appello, logicamente ineccepibili. Il dolo del delitto di cui all'articolo 648 ter c.p., è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. In motivazione la Corte ha sottolineato che, se il legislatore avesse ritenuto necessaria la sussistenza del dolo specifico, collegato alla finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate, lo avrebbe espressamente previsto . Sez. 2, Sentenza numero 43387 del 08/10/2019 Ud. dep. 23/10/2019 Rv. 277997 - 03 . Be. ha confermato di avere avuto conoscenza dei precedenti penali dell'A. e dal compendio intercettivo è emerso in modo inequivocabile che riceveva denaro contante ad opera di quest'ultimo, per poi effettuare dei bonifici, simulando il pagamento di stipendi dovuti in ragione di un rapporto di lavoro fittizio. È di tutta evidenza che, secondo una massima di esperienza, il ricorrente non poteva ignorare l'obiettivo perseguito dal suo finto dipendente, che con la sua attività professionale ha contribuito a rendere possibile. 11.3 La terza censura è manifestamente infondata. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 648 ter c.p., non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita. Sez. 2, Sentenza numero 24273 del 18/02/2021 Ud. dep. 21/06/2021 Rv. 281626 - 01 . L'articolo 648 ter c.p., contiene una clausola di sussidiarietà, che prevede la non applicabilità della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultano realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio. Questa Corte di legittimità ha osservato che il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie di cui all'articolo 648 ter c.p., sia quello di ipotizzare che i reati di cui agli articolo 648 e 648 bis c.p. , prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre si riconosce solo il delitto di cui all'articolo 648, ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego. La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'articolo 648 ter c.p., Sez. 2, Sentenza numero 4800 del 11/11/2009 Ud. dep. 04/02/2010 Rv. 246276 - 01 . In tale contesto, la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive. Le condotte contestate al Be. sono ben distinte e la condotta di reimpiego è costituita e integrata dalla realizzazione di una società estera operante nel settore energetico delle energie alternative al fine di effettuare investimenti, mentre la condotta di riciclaggio invece è stata realizzata attraverso la fittizia assunzione dell'A. nell'ambito dello studio di commercialista del ricorrente, il quale riceveva la provvista dall'A., al precipuo scopo di restituirgliela sotto forma di simulati stipendi. Trattandosi di condotte diverse e distinte, la clausola di sussidiarietà non opera. 11.4 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate poiché la corte ha reso a pagina 605 adeguata motivazione, evidenziando come proprio le elevate conoscenze professionali dell'imputato non consentono di concedere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, in quanto costituiscono un elemento sintomatico della maggiore intensità del dolo. Il ricorrente nella sostanza invoca una diversa valutazione del medesimo elemento di fatto, ma neppure deduce la manifesta illogicità delle argomentazioni svolte dalla corte. 12. Il ricorso di A.L. è in parte fondato. 12.1. La prima censura, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per il rigetto del rilascio di copia integrale di tutti gli atti di indagine, è già stata trattata al par.1.1 12.2 La seconda censura con cui si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in epoca successiva al 23 settembre 2015 è infondata, per le ragioni indicate al par.1.2. La censura è comunque generica poiché non individua le specifiche intercettazioni che dovrebbero ritenersi inutilizzabili, né effettua alcuna prova di resistenza in ordine alle refluenze che tale prospettata inutilizzabilità avrebbe sul giudizio di colpevolezza. 12.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha respinto l'eccezione, a pagina 400 della sentenza impugnata, con motivazione corretta, osservando che in forza dell' articolo 423 c.p.p. non è necessario, ai fini della contestazione di reati connessi a norma dell' articolo 12 c.p.p. , comma 1, il consenso dell'imputato, né è prevista alcuna concessione di un termine a difesa. Il ricorrente reitera le medesime osservazioni già formulate e non critica le argomentazioni esaustive e corrette in punto di diritto esposte dalla Corte. 12.4 Il quarto motivo di ricorso, pur deducendo vizi della motivazione e violazione di legge, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Sul punto la corte ha reso ampia e articolata motivazione, a pagina 407 della sentenza impugnata, sottolineando come l'interpretazione della intercettazione del OMISSIS dimostra la partecipazione dei due interlocutori al furto di un'autovettura in OMISSIS , ai danni di una ragazza che stava entrando da un tabacchino gli inquirenti hanno accertato che in quel luogo il OMISSIS venne sottratta un'autovettura che venne poi utilizzata per la rapina del 10 ottobre successivo. In quella medesima giornata venne rubata nei pressi dell'abitazione dell'odierno ricorrente anche l'altra vettura utilizzata per la rapina, un X a questi indizi si aggiunge la constatazione che il OMISSIS l'imputato si trovava a OMISSIS , in compagnia di O.G., verosimilmente per effettuare un sopralluogo, in quanto dalle intercettazioni emerge la chiara volontà di tenere nascosta la sua presenza. La Corte ha poi evidenziato le significative spese per acquisti voluttuari e viaggi e anche per investimenti effettuati dall'imputato nei mesi immediatamente successivi alla detta rapina, a riprova della sua anomala e ingiustificata disponibilità di denaro, considerato che l'imputato era stato detenuto per 7 anni, non svolgeva alcun lavoro stabile e sino a dicembre 2013 non era neppure titolare di un conto corrente. Deve convenirsi con la Corte che tutti questi elementi indiziari, che individualmente considerati mantengono un grado di incertezza e di equivocità, se complessivamente valutati, concorrono nel palesare la responsabilità dell'imputato per la rapina a lui addebitata in concorso con O.G. 12.5 Con il quinto motivo di ricorso la difesa introduce censure di merito, peraltro generiche. La corte, con articolata ed esaustiva motivazione, ha affrontato tutte le questioni sollevate dalla difesa, ribadendo il giudizio di colpevolezza fondato sul tenore inequivoco di un'intercettazione. Nell'ambito di questa conversazione i coimputati O.G. e Ma.Fa. chiamano in causa l'odierno ricorrente e Sa.Sa., quali soggetti coinvolti in un episodio criminoso, nell'ambito del quale una guardia giurata, che aveva abbozzato una reazione, era stata bloccata e minacciata dal Sa., che gli aveva chiesto se volesse fare l'eroe. Si tratta di dinamica del tutto identica a quella riferita da una delle guardie giurate che aveva subito la rapina a OMISSIS . 12.6 Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. La corte a pagina 421 affronta in maniera analitica la censura in ordine alla configurabilità del tentativo punibile che viene sollevata dalle difese in relazione a tutti gli episodi di tentata rapina contestati nell'odierno procedimento e, dopo avere ricostruito l'evoluzione dell'istituto nella giurisprudenza conclude che il tentativo è penalmente rilevante non soltanto quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha posto in essere uno o più atti non necessariamente esecutivi che indichino in modo inequivoco la volontà di voler compiere un determinato delitto, anche se ancora non sia arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto. Al riguardo si rimanda alle argomentazioni sviluppate al par. 3.4. Nel caso di specie poi, a pagina 435, la corte ha sottolineato come la rapina ai danni del caveau di OMISSIS contestata al capo 15 della rubrica, era stata scongiurata soltanto poiché tre giorni prima di quello previsto per l'assalto, ormai programmato e organizzato in tutti i dettagli, il denaro ivi custodito era stato spostato. A sostegno di tale assunto la corte ha evidenziato come a quella data erano stati effettuati sopralluoghi che avevano consentito di studiare l'obiettivo con le sue particolari caratteristiche erano stati reperiti i mezzi e le armi, nonché stabilito il percorso che i malviventi avrebbero seguito, mentre solo il reperimento del mezzo era rinviato ai momenti immediatamente precedenti l'assalto era stata stabilita la composizione del gruppo armato e pertanto può dirsi che l'azione preparatoria era giunta ad uno stato di avanzamento tale per cui vi era un'elevata probabilità che venisse portata a compimento. 15.7 Le censure dedotte con il settimo motivo sono manifestamente infondate poiché dal contenuto della conversazione di cui al progressivo OMISSIS registrata nell'ovile di Sa., emerge chiaramente che gli imputati avevano desistito dall'assalto in quanto venne osservata la presenza di un'autovettura M sospetta, con due persone a bordo, che, peraltro, erano effettivamente appartenenti alle Forze dell'Ordine. Ne consegue che l'azione criminosa è stata interrotta a causa di una presenza esterna tale da impedire la prosecuzione dell'azione, sicché non ricorrono i presupposti della desistenza volontaria. 15.8 II rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, per le ragioni già evidenziate al par. 1.1. comporta il rigetto di questo motivo di ricorso. 15.9 La corte ha fornito ampia ed esaustiva motivazione a pagina 444, in ordine al giudizio di colpevolezza per il tentativo di rapina contestato al capo 32, sottolineando come dalle intercettazioni ambientali emerge che il gruppo armato aveva già stabilito la data dell'assalto per il OMISSIS e l'operazione era già stata preparata in tutti i dettagli con l'indicazione dei partecipi, la ripartizione dei ruoli, il reperimento dei mezzi da utilizzare e le modalità esecutive. A fronte di questa specifica ed esaustiva motivazione resa a pagina 448, il ricorrente si limita ad una censura del tutto generica che non si confronta e non contesta in modo specifico le articolate argomentazioni della corte 15.10 Anche in questo caso la doglianza è manifestamente infondata poiché la corte ha respinto la prospettazione difensiva con argomentazioni non manifestamente illogiche e corrette in punto di diritto, affermando che la difesa opera una lettura parcellizzata dei diversi indizi, gravi e concordanti, emersi dal compendio delle intercettazioni in particolare vengono in rilievo il dialogo del OMISSIS tra O.G. e la moglie, da cui è agevole desumere che quest'ultimo era in procinto di partecipare ad un assalto i servizi di osservazione che hanno accertato la presenza nei pressi del luogo del progettato assalto dei coimputati O., Ma. e Sa. il prolungato silenzio dei telefoni dei coimputati nell'arco dell'intera giornata la conversazione del 2 gennaio 2014 tra O.G. e Ma.Fa., in cui quest'ultimo ripassando le fasi salienti del piano parla del ruolo di L. la costatazione che questi rappresenta uno dei membri del gruppo ristretto, che ha preso parte ai diversi episodi delittuosi posti in essere dalla banda, secondo il suo sperimentato modus operandi. Le censure difensive sul punto appaiono del tutto generiche, anche perché la difesa non si confronta con l'ulteriore elemento indiziario costituito dall'accertata presenza di A.L. e del cugino S. alle 20 34 nei pressi della stalla di O.G., in attesa degli altri coimputati al ritorno dalla missione fallita. 15.11 Il motivo è manifestamente infondato poiché in ordine al tentativo di rapina contestato al capo 34 la corte ha reso ampia ed esaustiva motivazione, ribadendo come nel caso in esame dalle numerose prove raccolte è emerso che il piano criminoso era già stato predisposto in ogni dettaglio e si trovava in piena fase esecutiva, in quanto era già stato effettuato lo spostamento dei membri più esperti dalla OMISSIS era stato individuato il percorso e stabilita la data più proficua in cui effettuare l'assalto. Deve pertanto ritenersi che il tentativo fosse già nella fase esecutiva e sia stato concretamente interrotto solo perché le Forze dell'Ordine hanno proceduto all'arresto di A.L., L.A., A.S. e dei due fratelli S. 15.12 Il motivo di ricorso è generico la corte di appello a pagina 462 ha respinto la censura mossa con i motivi di impugnazione ritenendola generica, in quanto la difesa non si era confrontata con gli specifici elementi evidenziati dal tribunale e in particolare con il contenuto della conversazione del OMISSIS da tale dialogo emerge la posizione di A.L. come membro del gruppo ristretto e originario dei sodali, che di volta in volta, in relazione ai diversi progetti criminosi intrapresi, aveva il compito di coinvolgere altri soggetti, così promuovendo l'ampliamento del sodalizio. La corte ha inoltre sottolineato che l'imputato rivestiva un ruolo pari ordinato a quello di O.G., e si poneva al vertice del gruppo anche sotto il profilo organizzativo. Il ricorso non si confronta con queste motivazione e reitera le censure formulate in appello. A ciò si aggiunga che nell'ambito della ritenuta continuazione tra i diversi reati addebitati al ricorrente, il tribunale ha applicato un aumento di pena di sei mesi di reclusione, analogo a quello stabilito per i meri partecipi, ed inferiore a quello applicato a O.G., sicché la censura risulta di fatto priva di effettivo interesse. 15.13 Anche in questo caso la censura è generica poiché non considera le argomentazioni della corte che a pagina 464, rivedendo e riesaminando il tenore della conversazione intercettata, ha escluso che la stessa possa fare riferimento ad una cessione molto risalente nel tempo, proprio per alcune specifici riferimenti temporali formulati dall'imputato, che consentono di retrodatare il momento della cessione di qualche mese rispetto al OMISSIS , ma non certo di anni. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, che si sottrae alle censure difensive. 15.14 II motivo è fondato poiché la corte non spiega in che cosa sia consistito il concreto contributo agevolatore della latitanza di Sc.Pa. ad opera dell'imputato e dello stesso O.G., che A. in un'occasione ha accompagnato al porto, per andare poi a riprenderlo al rientro dalla OMISSIS , e in altra occasione ha accompagnato in OMISSIS , facendo rientro nella medesima giornata. Al riguardo si rinvia alle considerazioni già formulate in ordine alla posizione dell'O. L'annullamento della sentenza limitatamente a questo addebito comporta l'eliminazione dell'aumento di pena stabilito in relazione al reato di favoreggiamento, pari a tre mesi di reclusione ed Euro 500 di multa e la conseguente rideterminazione della pena in anni ventinove, mesi nove di reclusione ed Euro trentaquattromilacinquecento di multa. 15.15 Le censure formulate in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di valori avente ad oggetto l'autovettura intestata a CO.MA.RO. e al trattamento sanzionatorio sono generiche poiché non si confrontano con le specifiche argomentazioni resa dalla corte appello a pagina 468 e 469 della sentenza, in cui dettagliatamente espone gli elementi documentali a sostegno della prospettazione accusatoria. La constatazione che l'imputato abbia firmato il contratto di finanziamento in qualità di coobbligato non incide in alcun modo sulla titolarità del veicolo, fittiziamente intestato alla madre della sua compagna, all'evidente scopo di agevolare il riciclaggio di somme di denaro di provenienza illecita. 15.16 II motivo di ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché a pagina 471 la corte ha sottolineato che la richiesta delle attenuanti generiche si basava sulla costatazione che l'imputato fosse padre di due bambini in tenera età, ma tale condizione familiare non può assumere alcuna rilevanza, ove si considerino i numerosi precedenti penali definitivi dell'imputato, che ha già scontato una lunga detenzione di oltre 10 anni e, ciononostante, continua a persistere nella commissione di crimini molto gravi. 15.16 II primo motivo introdotto con i motivi nuovi con cui si eccepisce l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici alla stregua della nuova normativa introdotta con il decreto L. numero 132 del 2021, è manifestamente infondato. Il D.L. 30 settembre 2021, numero 132 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2021, numero 178 , ha modificato il D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 132, comma 3, prevedendo che i dati relativi al traffico telefonico e telematico possono essere acquisiti se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell' articolo 4 c.p.p. , e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti. Secondo la nuova previsione, inoltre, tali dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Al successivo comma 3 bis è stata, inoltre, introdotta una specifica disciplina per le ipotesi in cui ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. La L. numero 178 del 2021, articolo 1, comma 1 bis, ha, infine, previsto una disciplina transitoria consentendo l'utilizzabilità a carico dell'imputato dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto L. numero 132 del 2021, a condizione che questi siano valutati unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Recentemente la sesta sezione di questa Corte ha confermato che in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima della modifica del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 132, comma 3, conseguente al D.L. numero 132 del 2021 , conv., con modif., in L. numero 178 del 2021 , la gravità dell'ingerenza sulla vita privata conseguente all'accesso ai dati di traffico va esclusa alla stregua di quanto affermato dalla sentenza CGUE del 2 marzo 2021, H.K., nella causa C-746/18 - ove l'acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l'utente interessato e, in ogni caso, è consentita nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 in base alla disciplina transitoria introdotta, in sede di conversione, dal D.L. numero 132 del 2021, articolo 1, comma 1 bis, cit., per l'accertamento di reati di particolare gravità, come individuati secondo i nuovi criteri edittali, con utilizzabilità a carico dell'imputato solo unitamente agli altri elementi di prova. Il secondo motivo nuovo è manifestamente infondato e generico poiché reitera censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, con motivazione non manifestamente illogica. Il terzo motivo nuovo è manifestamente infondato poiché, come correttamente esposto dalla Corte di appello, il concorso colposo della persona offesa nella causazione dell'evento lesivo può incidere ai fini del risarcimento del danno e sulle statuizioni civili, ma non ai fini del trattamento sanzionatorio poiché tra le circostanze attenuanti l' articolo 62 c.p. , prevede il fatto doloso della persona offesa e non quello colposo tale elemento non viene neppure preso in considerazione dell' articolo 133 c.p. , che indica i criteri cui il giudice deve attenersi nell'esercizio del potere sanzionatorio. 16. MO.FR. Il ricorso di Mo. è inammissibile perché aspecifico, in quanto non indica adeguatamente le ragioni poste a sostegno delle censure, che non deducono la manifesta illogicità o la contraddittorietà del giudizio di responsabilità, come consentito dall'articolo 606 codice di rito, ma lamentano l'iter semplicistico e carente tenuto dalla corte, che per meglio spiegare il tenore delle conversazioni in cui è coinvolto l'odierno ricorrente ha ritenuto necessario premettere che dalle stesse emerge che il coimputato O.G. era dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente censura tale premessa argomentativa, ritenendola contraddittoria e illogica, e contesta l'interpretazione della conversazione registrata il 3 ottobre 2015, che a giudizio della Corte sarebbe riferita al commercio di sostanze stupefacenti ma, nel contempo, come correttamente evidenziato anche dalla corte, non ha mai avanzato un'ipotesi alternativa o ragioni di altro tipo idonee a giustificare la consegna di 12.000 Euro da parte dell'odierno ricorrente e la successiva spartizione tra i due interlocutori e altri soggetti presenti. Non va poi trascurato che dal contenuto delle conversazioni emerge chiaramente l'utilizzo di alcuni termini, come tagliare, che notoriamente hanno ad oggetto sostanze stupefacenti e che consentono di superare i dubbi espressi dal ricorrente. 17. Il ricorso di LO.PI.PA. è infondato. 17.1 La censura in merito alla intervenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari è infondata per le ragioni già evidenziate al par. 1.2. 17.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché per un verso presuppone la inutilizzabilità delle intercettazioni e per altro verso valorizza l'assenza di sequestri di sostanza stupefacente. Tuttavia è noto che in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata Sez. 4, Sentenza numero 20129 del 25/06/2020 Cc. dep. 08/07/2020 Rv. 279251 - 01 . 17.3 II terzo motivo è generico poiché non si confronta con le argomentazioni della corte, che dopo avere ricostruito nel dettaglio il tenore delle conversazioni intercettate e il ruolo del Lo., ha escluso che nel caso in esame ricorra l'ipotesi del minimo apporto causale del ricorrente, in quanto ha partecipato in modo determinante alle condotte di spaccio addebitategli in concorso. 18. Il ricorso di CH.MI. condannato per i reati di tentata rapina furto aggravato e detenzione di armi contestati ai capi 26, 27, 28, 29 e 30 relativi alla sua partecipazione alla tentata rapina in località OMISSIS , è inammissibile. 18.1 Occorre premettere che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell' articolo 192 c.p.p. , riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. c , ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Sez. 1, numero 42207 del 20/10/2016 - dep. 15/09/2017, Pecorelli e altro, Rv. 27129401 . Inoltre va ricordato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell' articolo 192 c.p.p. , comma 3, se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. Sez. 6, numero 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, De Angelis e altro, Rv. 26692401 . In ordine all'identificazione del Ch. la corte di appello spiega che O.G. nell'indicare uno degli elementi del gruppo di azione faceva riferimento al luogo di residenza, il comune di OMISSIS , precisando che era il fratello della persona con cui si era incontrato e di cui aveva il recapito telefonico. Nel corso di una intercettazione ambientale precedente viene registrata la presenza di due fratelli, uno dei quali è certamente Ch.Gi.Anumero , il quale fornisce il proprio numero di cellulare. Tali considerazioni non lasciano residuare dubbi in ordine alla identificazione dell'imputato e certamente nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova. Inoltre in altra conversazione successiva O. faceva riferimento a quello di OMISSIS , indicandolo col nome di M. e come fratello di G. 18.2 La censura in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché con l'atto di appello la difesa non ha spiegato le ragioni per cui l'imputato avrebbe dovuto meritare le circostanze attenuanti generiche e si è limitata a richiamare la pretesa marginalità del ruolo. La corte ha reso comunque adeguata motivazione evidenziando come il ruolo particolarmente attivo svolto dall'imputato nell'ambito della grave vicenda criminosa cui ha preso parte, tale da meritarsi l'apprezzamento del coimputato O., come emerge dalle intercettazioni, giustifica la determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale. Va infine ribadito che la condizione di incensurato e il contegno processuale, che non sia esitato in qualche forma di collaborazione attiva con gli inquirenti, non risultano sufficienti a giustificare la concessione dell'invocato beneficio. 19. Il ricorso di MA.FA. è infondato e deve essere respinto. 19.1 La prima censura relativa alla inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la ritenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari è stata ampiamente trattata al par. 1.2, cui si rinvia. 19.2 La seconda censura è inammissibile. La corte ha spiegato che all'esito del controesame del pubblico ministero la difesa poteva riesaminare il teste da lei indicato sulle osservazioni e le domande proposte dal pubblico ministero e, invece, ha scelto di non procedere, in attesa della trascrizione della conversazione registrata e utilizzata nel corso del controesame dal pubblico ministero. Non avendo fatto ricorso a questa sua facoltà, non poteva pretendere che il suo teste venisse ricitato per essere esaminato su quanto emerso nel corso del controesame. Il ricorrente osserva che, prima di ascoltare il teste, era necessario conoscere il tenore complessivo della conversazione registrata che il P.M. aveva utilizzato nel corso del controesame, ma non considera che la intercettazione utilizzata dal P.M. era depositata unitamente alle altre il tribunale ha disposto la trascrizione della stessa su richiesta della difesa, ma la perizia trascrittiva non costituisce prova nuova e non consente alla parte di indicare testi a controprova. La corte ha osservato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite una nuova escussione del teste St. non era assolutamente necessaria e il ricorrente, in effetti, non specifica quali elementi di fatto emersi dalla trascrizione della conversazione non fossero noti al momento dell'esame e quali refluenze il mancato esame del teste su tali circostanze di fatto ha avuto sul giudizio di colpevolezza, così incorrendo nel vizio di genericità. 19.3 La corte territoriale non ha esplicitamente respinto la richiesta della difesa di riapertura dell'istruttoria per escutere il teste Pe.Ma., ma a pag. 529 ha formulato articolata ed esaustiva motivazione in ordine alla superfluità delle prove richieste dalla difesa a sostegno dell'alibi del Ma. Inoltre dal tenore della censura si desume che il teste non era inserito nella lista testi della difesa e pertanto non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. Neppure con il ricorso la difesa espone le ragioni per cui ritiene tale assunzione assolutamente necessaria e quali refluenze la stessa avrebbe avuto sulla prova dell'alibi del Ma., così incorrendo nel vizio di genericità. 19.4 Il motivo è infondato. Il compendio probatorio è costituito dalla trascrizione della conversazione intercorsa con O.G. in cui i due interlocutori rievocavano alcuni episodi criminosi ai quali avevano preso parte e, in particolare, l'odierno ricorrente raccontava di avere eseguito una rapina a Tortolì e ne riferiva alcuni aspetti salienti che coincidevano con la dinamica di una rapina consumata in danno del supermercato OMISSIS il 5 maggio 2012. La circostanza che alcuni particolari di infima rilevanza nel racconto del Ma. non coincidano effettivamente con la realtà non inficia l'evidenza della prova a suo carico e trova giustificazione negli erronei ricordi che possono sopraggiungere in forza del decorso del tempo. 19.5 La censura è inammissibile poiché non deduce la manifesta irragionevolezza delle argomentazioni della corte, ma propone una diversa ricostruzione ed interpretazione delle intercettazioni che la corte ha respinto formulando considerazioni non illogiche e coerenti con il compendio probatorio. Va detto peraltro che il riferimento alla località di OMISSIS è stato confermato dall'ascolto diretto della registrazione da parte del collegio giudicante, come precisato a pagina 334 della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea come la interpretazione fornita dai verbalizzanti si inserisca logicamente nell'andamento della conversazione, a dispetto di quella proposta dal consulente della difesa. 19.6 La corte ha respinto motivatamente la censura, che viene reiterata con il ricorso, con argomentazioni esaustive e corrette in punto di diritto a pagina 551 della sentenza, sottolineando come il contributo del Ma. è andato ben oltre l'accordo per commettere il delitto e la circostanza che questi non fosse ancora arrivato a OMISSIS e si trovasse in OMISSIS non dimostra la sua estraneità al progetto criminoso o la sua volontaria desistenza, tanto che aveva già contattato uno zio chiedendogli di prenderlo al suo arrivo in aeroporto. 19.7 La censura è manifestamente infondata poiché a pagina 554 la corte conferma la correttezza della motivazione del tribunale che ha negato le attenuanti generiche in ragione della assenza di elementi positivi nel comportamento dell'imputato e del tentativo di prospettare un alibi falso in ordine alla sua partecipazione alla rapina di OMISSIS . 19.8 II rigetto del ricorso comporta la rilevanza delle cause estintive del reato intervenute nelle more del giudizio di Cassazione. Deve pertanto prendersi atto che il reato contestato al capo 9 della rubrica avente ad oggetto il concorso nella detenzione di una pistola accertato il OMISSIS si è nelle more del processo estinto per intervenuta prescrizione. Si impone di conseguenza la eliminazione della relativa pena e la rideterminazione della pena complessiva in anni 16 mesi sei di reclusione ed Euro 8000 di multa. 20. SC.PA. Il quarto motivo di ricorso è in parte fondato e impone l'annullamento della sentenza. 20.1 Le prime due censure reiterano le eccezioni di natura processuale di cui si è già ampiamente trattato al paragrafo 1.1 e 1.2, nella parte generale, alla quale si rimanda. 20.2 La terza censura è manifestamente infondata e al riguardo occorre non soltanto richiamare le argomentazioni esaustive fornite dalla Corte di Appello, ma considerare che la difesa ha consentito l'acquisizione dell'elenco in cui sono indicati i numeri seriali delle banconote sottratte in quella rapina, come attestato a pagina 327 della sentenza di primo grado, e la prova dei numeri seriali è stata, quindi, legittimamente acquisita al dibattimento, a prescindere dalla testimonianza della T. 20.3 La censura formulata con il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondata nella parte in cui deduce l'assenza di prova del rinvenimento della banconota segnata nella disponibilità dell'imputato al momento del suo arresto, e del suo collegamento alla rapina consumata a OMISSIS nel 2013. Il tribunale ha dato atto in sentenza che la sovrintendente Pi.Mo. ha riferito sulle circostanze dell'arresto del latitante Sc. avvenuto in OMISSIS il OMISSIS , precisando che questi venne trovato in possesso tra l'altro di una banconota ricompresa nell'elenco di quelle sottratte in occasione della rapina di OMISSIS . Il tema della piena utilizzabilità di questo elenco è già stato trattato. Deve tuttavia convenirsi con il ricorrente che il possesso di tale banconota, che astrattamente è sufficiente a dimostrare la ricettazione di denaro di provenienza furtiva, costituisce un mero indizio della partecipazione del suo possessore alla rapina nel corso della quale è stata sottratta. In quanto indizio, tale elemento mantiene in sé un grado di incertezza, che deve essere superato grazie ad altre emergenze processuali gravi e concordanti che dimostrino, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione dello Sc. alla rapina, nel rispetto della regola stabilita dall' articolo 192 c.p.p. Nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuto di valorizzare il rinvenimento di altre banconote provento della medesima rapina nella disponibilità di O.C. e, soprattutto, il contenuto di una intercettazione ambientale la numero OMISSIS del OMISSIS , avente ad oggetto una conversazione intercorsa tra O.G. e la moglie, nel corso della quale quest'ultima faceva riferimento ad una banconota segnata da 100 Euro che era stata regalata alla nipote, figlia di C., dalla cognata O.S., e commentava che quest'ultima aveva verosimilmente iniziato a spendere una somma di denaro che le era stata affidata in custodia. Secondo la prospettazione accusatoria la somma di denaro di cui si parla nella intercettazione sarebbe il provento della rapina consumata nel 2013 e in particolare la parte spettante al latitante Sc. in ragione della sua partecipazione Sc. l'avrebbe affidata alla famiglia di O.S., sorella di G. e madre di T.N., con cui intratteneva una relazione sentimentale costei avrebbe iniziato a spenderla, tanto da avere regalato una banconota segnata alla nipote. Per quanto è dato desumere dalla motivazione, che riporta solo alcuni passaggi della intercettazione, si tratta di un'interpretazione piuttosto forzata del dialogo, a sua volta basata non su elementi certi ma su dati ambigui e non univoci, che non sembrano idonei a eliminare l'incertezza propria del primo indizio, costituito dal rinvenimento della banconota segnata, e a palesare la partecipazione di Sc. alla rapina contestatagli. Va peraltro considerato che non emerge con adeguata chiarezza se la relazione tra Sc. e la T.N. fosse nota e accettata dalla famiglia di quest'ultima e tale da indurre il latitante ad affidare in custodia il provento di una rapina alla madre dell'amante. Non viene peraltro chiarito se, nella prospettazione accusatoria, la banconota rinvenuta nel possesso dello Sc. fosse stata a lui consegnata da O.G., e in questo caso dovrebbe desumersi che non faccia parte della somma custodita da Si., o dalla T.N. che ne avrebbe avuto la disponibilità in ragione del rapporto di fiducia con l'amante. In conclusione il secondo elemento indiziario costituito dall'interpretazione della conversazione registrata non sembra sufficientemente preciso e non risulta essere concordante rispetto al primo, seppure grave, costituito dal rinvenimento della banconota. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine alla partecipazione alla rapina e ai reati connessi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, che rivaluterà le emergenze processuali acquisite nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dall' articolo 192 c.p.p. , verificando altresì la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta a Sc. 21. Il ricorso di SE.RO. non può trovare accoglimento. 21.1 II primo motivo di ricorso di Se. è infondato e non si confronta con l'articolata motivazione della corte. In particolare da pagina 502 il collegio di secondo grado ha riportato per ampi stralci il tenore di numerose intercettazioni in cui O.G. rivendica la proprietà della struttura alberghiera e riferisce che aveva quasi finito di pagare le rate del leasing richiesto per la realizzazione della struttura, a riprova che era il soggetto che aveva effettuato l'investimento e su cui gravava l'onere di pagarne l'importo. La corte ha altresì osservato che nel curriculum vitae inviato da O.G., certamente con il suo consenso, questi viene indicato come comproprietario dell'hotel e ha valorizzato altre intercettazioni da cui si evince il coinvolgimento dell'O. nella gestione dell'albergo e il suo diretto interessamento anche in questioni di ordinaria e quotidiana rilevanza. Tra queste basta richiamare quella del OMISSIS tra O. e Se.Ro., in cui il primo si lamenta della mancata corresponsione da parte di T.W. della residua quota di 150.000 Euro del canone annuale dovuto per la gestione dell'albergo e ribadisce al Se. che W. deve pagare, a riprova del suo diretto interesse. La corte ha inoltre sottolineato che la tesi difensiva secondo cui il resort sarebbe stato realizzato esclusivamente con fondi presi a prestito lecitamente dal Se., che peraltro all'epoca era un giovane quasi nullatenente, è smentita dalla circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato nel giugno 2007, mentre le opere edilizie erano state iniziate circa un anno prima dall'erogazione dei fondi. L'impiego da parte del Se. di somme illecite consegnategli dall'O. è peraltro comprovata dalla situazione economica di quest'ultimo, che non aveva la disponibilità delle ingenti risorse necessarie per pagare le rate del mutuo contratto e del contratto di leasing. La corte ha ben spiegato che i passaggi di denaro oggetto di specifica contestazione non possono rappresentare l'integralità degli investimenti di O., in quanto la prova dell'apporto alla realizzazione del resort si raggiunge sulla base dell'imponente compendio captato, che raccoglie inequivoche dichiarazioni confessorie. Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni e incorre nel vizio di genericità. 21.2 La seconda censura è infondata. Il dolo del delitto di cui all'articolo 648 ter c.p., è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. In motivazione la Corte ha sottolineato che, se il legislatore avesse ritenuto necessaria la sussistenza del dolo specifico, collegato alla finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate, lo avrebbe espressamente previsto . Sez. 2, Sentenza numero 43387 del 08/10/2019 Ud. dep. 23/10/2019 Rv. 277997 03 Al riguardo è sufficiente richiamare quella conversazione telefonica del OMISSIS in cui il ricorrente rimprovera O.G. perché da anni non spende nulla degli stipendi che gli vengono accreditati direttamente sul conto corrente, a riprova della sua piena consapevolezza della provvista illecita nella disponibilità dell'O., che non spende le risorse lecite accreditategli, potendo avvalersi di altre risorse non dichiarate. 21.3 La terza censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte esaustivamente dalla Corte di Appello, la quale ha sottolineato come la confisca dell'albergo, della società e dei C. dell'imputato è pienamente legittima poiché i costi di realizzazione e in particolare il pagamento delle rate del mutuo e del leasing, nonché la gestione dell'albergo erano frutto di un flusso di denaro contante proveniente dalle provviste segrete di O.G., effettivo proprietario. Va peraltro osservato che la corte ha ribadito che la confisca è stata disposta sia ai sensi dell'articolo 648 quater, che ha per oggetto il prodotto o il profitto del delitto di reimpiego, in questo caso costituito dalla struttura alberghiera realizzata con il reinvestimento dei proventi illeciti della effettivo proprietario, sia in forza dell' articolo 240 bis c.p. , che prevede la confisca obbligatoria nel caso di accertata responsabilità in ordine al delitto di impiego di fondi di provenienza illecita, del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito. Il ricorrente contesta soltanto la confisca diretta e non contesta i presupposti della confisca allargata, su cui, il ricorso è silente. E' allora appena il caso di ribadire che deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti cfr., Cass. Penumero , 3, 6.12.2017 numero 2.754, Binnonte Cass. penumero , 3,14.7.2011 numero 30.021, F. . 21.4 La doglianza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondata, poiché la Corte a pagina 521 ha fornito sul punto adeguata e non manifestamente illogica motivazione, sottolineando l'intensità del dolo manifestata dall'imputato e la gravità della condotta posta in essere e che ha consentito al coimputato O. di reinvestire milioni di Euro in un'attività apparentemente lecita e ha sottolineato che l'elevato livello socio culturale aggrava la scelta di dedicarsi ad attività illecita. Va, peraltro, ricordato in questa sede che la mera condizione di incensurato non è sufficiente per giustificare la concessione del beneficio invocato dalla difesa. 22. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di D.S., CO.MA.RO., BE.NI.PA., MO.FR. e CH.MI. comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Il rigetto dei ricorsi di A.S., O.C., C.S., S.C., M.A., L.A., B.S., LO.PI.PA., e SE.RO. comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Si impone inoltre la condanna di O.G. e A.L. alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dal Fallimento della società cooperativa OMISSIS , che si ritiene congruo liquidare nella misura di Euro 5.000 oltre accessori di legge. Infine O.G., A.L., A.S., MA.FA., S.C., O.C., D.S., B.S., M.A. e CH.MI. vanno condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dall' OMISSIS , che si ritiene congruo liquidare in complessivi Euro 5000, oltre accessori di legge. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di O.G. limitatamente al capo sub 45, perché il fatto non sussiste, e per il capo 6 - limitatamente ai delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo - perché estinti per prescrizione, rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni ventisette, mesi sette, giorni quindici di reclusione ed Euro ventitremiladuecentocinquanta di multa annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OL.GI., limitatamente al capo sub 45 perché il fatto non sussiste, rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni sei di reclusione ed Euro seimila di multa annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.G.S. per non aver commesso il fatto annulla la sentenza impugnata nei confronti di SO.MA. e so.Ma. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.L. limitatamente al capo sub 45 perché il fatto non sussiste rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni ventinove, mesi nove di reclusione ed Euro trentaquattromilacinquecento di multa annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA.FA. limitatamente al reato di cui al capo 9 per prescrizione rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni sedici, mesi sei di reclusione ed Euro ottomila di multa annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC.PA. per i reati ascrittigli con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio rigetta i ricorsi di A.S., O.C., C.S., S.C., M.A., L.A., B.S., LO.PI.PA., SE.RO. che condanna al pagamento delle spese processuali dichiara inammissibili i ricorsi di D.S., CO.MA.RO., BE.NI.PA., MO.FR. e CH.MI. e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna O.G. E A.L. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal fallimento Società Coop VV, in persona dei curatori fallimentari, che liquida in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge condanna O.G., A.L., A.S., MA.FA., S.C., O.C., D.S., B.S., M.A. e CH.MI. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'istituto di vigilanza OMISSIS spa , che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di legge.