«La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l’utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l’aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice […]».
R.C. viene accusato di truffa, dopo aver messo in vendita online dei cerchi di un'auto, aver ricevuto, con artifici e raggiri, la somma concordata e non aver inviato e restituito né l'oggetto posto in vendita né il denaro ricevuto. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro ricorre in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, che il reato contestato all'imputato fu commesso dopo l'entrata in vigore del d.lgs. numero 36/2018, che ha modificato il 3 comma dell'articolo 640 c.p. articolo 8 ed ha inserito l'articolo 649-bis c.p. articolo 11 . Secondo il terzo comma dell'articolo citato, «il delitto di truffa è procedibile d'ufficio nel caso in cui tra l'altro, ricorra la circostanza, prevista dal precedente secondo comma dello stesso articolo 640, di cui all'articolo 61, numero 5 , c.p. c.d. minorata difesa ». Ai sensi dell'articolo 649-bis c.p., «il delitto di truffa è procedibile d'ufficio anche qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale». Secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste l'aggravante della “minorata difesa” «nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotto online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu» Cass. numero 17937/2017, numero 43706/2016 . Ne consegue che «la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi conveniente per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali». Per tutti questi motivi, il Collegio annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio.
Presidente Rago – Relatore Nicastro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/10/2021, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., numero 5 , dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.R. per il reato a lui ascritto di cui all'articolo 640 c.p., per intervenuta estinzione dello stesso per remissione accettata della querela. Al C. era stato contestato il reato, commesso in Cosenza il 17 maggio 2018, di cui all'articolo 640 c.p., commi 1 e 2, numero 2-bis , perché, dopo avere messo in vendita sul marketplace di Facebook.com dei cerchi omissis con pneumatici omissis , con artifici e raggiri consistiti nel concludere con M.G.L. la vendita del suddetti beni al prezzo di Euro 400,00 nel farsi corrispondere il prezzo concordato mediante bonifico sul proprio IBAN collegato a una carta poste-pay a lui intestata nel rassicurare subdolamente l'acquirente sulla prossima spedizione dei beni da lui acquistati nel rendersi invece inadempiente alla consegna dei beni alienati, negandosi in fine ai contatti e alle chiamate telefoniche della persona offesa inducendo così in errore M.G.L. sulla correttezza ed effettività della compravendita, si procurava un ingiusto profitto di Euro 400,00, con corrispondente danno per l'acquirente, che non riceveva nè i beni acquistati nè la restituzione del denaro. Al C. erano anche contestate a l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, circostanze costituite dalla distanza tra la persona offesa, residente in omissis , e il reo residente in , tale da impedire un efficace controllo da parte dell'acquirente in ordine all'effettiva disponibilità della merce offerta in vendita dall'offerente, nonché tale da consentire al reo di interrompere l'interlocuzione con la persona offesa dopo avere conseguito il corrispettivo della vendita b la recidiva infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza del Tribunale di Cosenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 640 c.p., comma 2, numero 2-bis , in relazione all'articolo 61, numero 5 , dello stesso codice, per avere il Tribunale di erroneamente escluso che, nella fattispecie di causa, ricorresse l'aggravante della cosiddetta minorata difesa , di cui all'articolo 61 c.p., numero 5 , la quale, a norma del comma 3 dell'articolo 640 c.p., comporta che, per il reato di truffa, si debba procedere d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 640, comma 3, e 649-bis c.p., per avere il Tribunale di Cosenza dichiarato non doversi procedere nei confronti del C. per il reato di cui all'articolo 640 c.p. per essere tale reato estinto per remissione della querela senza considerare che, allo stesso C. , era stata contestata l'aggravante a effetto speciale della recidiva infraquinquennale. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, si deve rilevare che il reato contestato al C. fu commesso in il omissis e, quindi, dopo l'entrata in vigore, il 9 maggio 2018, del D.Lgs. numero 36 del 10 aprile 2018, che ha modificato il comma 3 dell'articolo 640 c.p. articolo 8 e ha inserito l'articolo 649-bis cod. pen articolo 11 . Ai sensi del comma 3 dell'articolo 640 c.p., come modificato dal D.Lgs. numero 36 del 2018, articolo 8, il delitto di truffa è procedibile d'ufficio nel caso in cui, tra l'altro, ricorra la circostanza, prevista dal precedente comma 2 dello stesso articolo 640, di cui all'articolo 61 c.p., numero 5 , cosiddetta minorata difesa . Tale regime di procedibilità d'ufficio della truffa aggravata dalla cosiddetta minorata difesa non è, peraltro, stato modificato dal D.Lgs. numero 36 del 2018. Ai sensi dell'articolo 649-bis c.p., il delitto di truffa è procedibile d'ufficio anche qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale . 2. Ciò rammentato, il primo motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante della minorata difesa - con riferimento alle circostanze di luogo fisico , note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61 c.p., numero 5 , abbia approfittato - nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu Sez. 6, numero 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01 Sez. 2, numero 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01 . La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali. Tale era la fattispecie di causa, nella quale il C. ha approfittato della distanza tra il luogo in cui si trovava e il luogo in cui si trovava l'acquirente , in provincia di , la quale gli ha consentito di non fare sottoporre il prodotto messo in vendita ad alcun controllo preventivo e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta, rendendosi irrintracciabile dopo avere conseguito il pagamento del prezzo, interrompendo ogni interlocuzione con la persona offesa. Rispetto a tale fattispecie di causa, non è invece pertinente il richiamo, fatto dal Tribunale di Cosenza, alla sentenza di questa Corte Sez. 2, numero 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01, che ha escluso la sussistenza dell'aggravante in questione nel caso in cui, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, non ricorda la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore . Nel caso di specie, infatti, ancorché il venditore avesse reso nota la sua identità, resta pur sempre il fatto che la distanza tra il C. e la persona offesa ha consentito al primo, che ne ha approfittato, di non fare sottoporre il prodotto ad alcun controllo preventivo da parte della seconda, nonché di sottrarsi facilmente alle conseguenze della propria condotta rendendosi irrintracciabile dopo avere conseguito il pagamento del prezzo. Pertanto, escludendo che, nella fattispecie di causa, ricorresse l'aggravante della cosiddetta minorata difesa - la quale, a norma dell'articolo 640 c.p., comma 3, comporta che, per il reato di truffa, si debba procedere d'ufficio il Tribunale di ha erroneamente applicato l'articolo 61, numero 5 , c.p 3. Anche il secondo motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262-01 hanno chiarito che il riferimento alle circostanze aggravanti a effetto speciale contenuto nell'articolo 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione tra i quali, l'articolo 640 c.p. , comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'articolo 99, secondo, terzo e comma 4, c.p. La Corte ha altresì precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'articolo 69 c.p., non ne elide la sussistenza nè gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. In motivazione, le Sezioni Unite hanno spiegato che l'articolo 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio, attribuisce specifico rilievo alle circostanze aggravanti ad effetto speciale l'articolo 12 preleggi, nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore costituisce, ormai, un vero e proprio diritto vivente l'affermazione che la recidiva è una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato e che la stessa, nella sua espressione qualificata , è una circostanza aggravante a effetto speciale. Dal detto principio, affermato dalla Sezioni Unite, consegue che, col dichiarare non doversi procedere nei confronti del C. per il reato di cui all'articolo 640 c.p., per essere tale reato estinto per remissione della querela senza considerare che, allo stesso C. , era stata contestata la recidiva infraquinquennale di cui all'articolo 99 c.p., comma 2, numero 2 , - che, qualora ritenuta sussistente, avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio del reato, a norma dell'articolo 649-bis c.p. - il Tribunale di ha violato quest'ultimo articolo. 4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con la trasmissione degli atti, ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio.