Sono applicabili al difensore d’ufficio solo quelle previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano «le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali».
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione si è espressa su una vicenda riguardante la liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio spettante ad un avvocato. La Corte d'Appello, infatti, aveva respinto l'istanza di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore perché il ricorso in Cassazione era stato dichiarato inammissibile. L'avvocato aveva poi impugnato il decreto di rigetto, ma il giudice distrettuale aveva confermato il provvedimento. L'avvocato ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli articolo 31 disp. att. c.p.p., 82, 106 e 116 d.P.R. numero 115/2002. Egli, infatti, afferma che l'articolo 106 d.P.R. numero 115/2002, il quale dichiara non liquidabili gli onorari ai difensori per i ricorsi che sono stati dichiarati inammissibili, non si applichi ai difensori d'ufficio. La doglianza è fondata. L'articolo 106 d.P.R. numero 115/2002, infatti, non si applica al difensore d'ufficio perché riguarda solo ed esclusivamente «il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato». La Suprema Corte, inoltre, afferma che l'articolo 116 d.P.R. numero 115/2002 dispone che «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio», circoscrivendo quindi il novero delle disposizioni applicabili alla difesa d'ufficio, senza annoverare il suddetto articolo 106. Pertanto, al difensore d'ufficio sono applicabili solo quelle previsioni del patrocinio a spese dello stato che regolano «le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali» Cass. numero 32764/2019 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Presidente Bertuzzi – Relatore Fortunato Ragioni in fatto in diritto della decisione 1. L'Avv. A.P. ha chiesto la liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio di Am.Ba. , nel giudizio penale numero 13054/2010 R.G. svoltosi dinanzi a questa Corte di Cassazione. La ricorrente aveva agito dinanzi al giudice di pace, ottenendo la condanna dell'assistita al pagamento del compenso, ed aveva esperito senza esito una procedura esecutiva. Aveva poi proposto un'istanza di liquidazione dell'onorario che la Corte d'appello di Torino ha respinto, rilevando che il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile. L'avv. A. ha impugnato il decreto di rigetto ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170, ma il giudice distrettuale ha confermato il provvedimento, affermando che il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106, che dichiara non liquidabili gli onorari ai difensori per ricorsi dichiarati inammissibili, si applica anche al difensore di ufficio. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. A. con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio. 2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 31 disp. att c.p.p., del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82,106 e 116, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, sostenendo che la norma che vieta di riconoscere il compenso in caso di inammissibilità del ricorso, dettata in tema di gratuito patrocinio, non si applica al difensore d'ufficio. Il motivo è fondato. Il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106, prevede, che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili . Questa Corte ha già chiarito che la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio. In primo luogo, del D.P.R. numero 115 del 2002, il Titolo III, della parte III, prevede l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo del citato decreto, articolo 116, si limita a disporre che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio , circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche il citato decreto, articolo 106. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali Cass. numero 32764/2019 . È quindi accolto l'unico motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.