Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui all’articolo 527, comma 2, c.p., per luogo abitualmente frequentato dai minori «non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico».
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su un ricorso presentato da un imputato che era stato condannato, in primo e in secondo grado, alla pena di quattro mesi di reclusione per aver compiuto ripetutamente degli atti osceni nella propria autovettura dopo aver richiamato l'attenzione di un minore. L'imputato ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, la violazione di legge relativamente all'articolo 527, comma 2, c.p. Egli, infatti, afferma che, per la sussistenza del reato, la suddetta norma richieda che il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori e sostiene che la strada dove la sua vettura era parcheggiata non fosse uno di quei luoghi, essendo prevalentemente percorsa da automobili. La doglianza è fondata. Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui all'articolo 527, comma 2, c.p., per luogo abitualmente frequentato dai minori «non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico» Cass. numero 30798/2016 . Quindi, i luoghi abitualmente frequentati da minori sono «quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili , ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale » Cass. numero 29239/2017 . Nel caso in esame, l'atto non risulta essere stato compiuto in un luogo abitualmente frequentato dai minori o nelle immediate vicinanze. La stessa sentenza impugnata, infatti, evidenzia come la scuola fosse a 500 metri dal luogo dei fatti, distanza che non può ritenersi tale da far integrare l'elemento oggettivo del reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Presidente Petruzzellis – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 14 giugno 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Chieti del 15 dicembre 2016, che aveva condannato D.T. alla pena di mesi 4 di reclusione relativamente al reato di cui agli articolo 81 e 527, c.p. perché compiva ripetutamente atti osceni in luogo pubblico in quanto dopo aver richiamato l'attenzione della minore G.C. si mostrava mentre si masturbava all'interno della propria autovettura omissis parcheggiata sulla pubblica via commesso nel mese di settembre ed il omissis . 2. L'imputato propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 c.p.p., comma 1, disp. att 2. 1. Violazione di legge articolo 157 c.p. prescrizione del reato. Alla data del 24 giugno 2021 si è maturata la prescrizione anche valutando la sospensione di sessanta giorni per l'astensione del difensore di cui all'udienza del 25 maggio 2016 . 2. 2. Violazione di legge articolo 96 c.p.p. . L'imputato è sordomuto dalla nascita, non svolge attività lavorativa e percepisce la pensione. In udienza gli è stato nominato un interprete. L'imputato durante il processo per seguire una ragazza appena conosciuta si è trasferito in Ungheria e non ha potuto, quindi, rendere dichiarazioni alla fine del dibattimento. Per i sordomuti caso per caso deve essere accertata la loro capacità di intendere e di volere. I giudici di merito nonostante specifica richiesta non hanno compiuto nessun accertamento, neanche per l'accertamento di un vizio parziale attenuante . 2. 3. Violazione di legge articolo 527, comma 2, c.p. . Per la sussistenza del reato la norma richiede che il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati dai minori. Invero i luoghi devono essere oggettivamente frequentati dai minori scuole, impianti sportivi, ludoteche ecc. . La vettura dell'imputato era parcheggiata in una strada e contrariamente a quanto riferito dal teste di PG la stessa non era abitualmente frequentata da minori. La palestra, inoltre, dista circa 500 metri dal luogo dei fatti e, quindi, non può ritenersi nelle immediate vicinanze. La strada risulta scarsamente illuminata e percorsa prevalentemente da auto. Del resto, la stessa minore riferiva che si stava recando da un'amica. 2. 4. Violazione di legge articolo 131 bis c.p. . Le modalità dell'azione per la Corte di appello avrebbero turbato la minore che aveva assistito agli atti di masturbazione dell'imputato. Invece, dalle stesse modalità della condotta emerge che il danno e il pericolo sono stati limitati una sola minore e per poco tempo . Il ricorrente non ha precedenti penali e, quindi, non può ritenersi abitualmente dedito a tali condotte illecite. 2. 5. Violazione di legge articolo 62 bis e 133 c.p. per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio sproporzionato ai fatti. Il ricorrente ha sicuramente una limitata capacità criminale. Il ricorrente è meritevole delle attenuanti generiche, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, per la sua condizione di sordo muto e per la sua difficile vita unitamente ai suoi familiari. La pena anche se limitata al minimo edittale risulta eccessiva e andava mitigata con il riconoscimento delle circostanze ex articolo 62 bis c.p Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato relativamente al terzo motivo, che assorbe gli altri. L'atto della masturbazione o di mostrare i genitali, infatti, deve ritenersi a contenuto evidentemente sessuale, ma nel caso in giudizio non risulta compiuto in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze dello stesso Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui all'articolo 527 c.p., comma 2 - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al comma 1, depenalizzata dal D.Lgs. numero 8 del 2016 - per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. In motivazione, la S.0 ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adoloscentì, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori Sez. 3, numero 30798 del 18/10/2016 - dep. 21/06/2017, P., Rv. 27023101 . Nel caso in giudizio già l'imputazione è generica, limitandosi a contestare l'atto della masturbazione all'interno della propria autovettura omissis parcheggiata sulla pubblica via . La stessa sentenza evidenzia che la scuola era a circa 500 metri dal luogo dei fatti. La distanza di 500 metri non può ritenersi tale da far integrare l'elemento oggettivo del reato. La norma prevede l'immediata vicinanza e non può ritenersi tale una distanza di 500 metri dalla scuola Ai fini della configurabilità del reato cui all'articolo 527 c.p., comma 2, i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili , ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale . In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all'interno dell'auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto Sez. 3, Sentenza numero 29239 del 17/02/2017 Ud., dep. 13/06/2017, Rv. 270165 - 01 . La presenza occasionale della minore nel luogo dei fatti non può, quindi, far configurare il reato. La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Copia atti al Prefetto di L'Aquila per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti al Prefetto di L'Aquila, per quanto di competenza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.