Il Tribunale di Novara ha respinto il ricorso dei familiari di un ciclista amatoriale deceduto per un sinistro occorso su una strada provinciale.
Gli attori convenivano in giudizio una Provincia piemontese, proprietaria del tratto di strada nel quale un loro congiunto aveva avuto un incidente in bicicletta, che gli era costato la vita a distanza di un anno, per le gravi lesioni subito a causa del sinistro stradale. I familiari in giudizio richiedevano l'accertamento della responsabilità del Comune italiano e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'ente territoriale avrebbe dovuto installare delle barriere protettive laterali nel tratto di strada incriminato, che avrebbero evitato l'incidente dell'uomo. La Provincia aveva respinto le pretese degli attori adducendo che si trattava di una piccola strada che «consente la circolazione solo a ciclisti e agli abitanti … con un limite di velocità di 30 km/h e quindi scevra da quelle situazioni di rischio che rendono necessaria la previsione di barriere di contenzione». Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea. Sostiene infatti il Giudice che il tratto di strada nel quale era avvenuto il sinistro «si presentava pacificamente asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, asciutto e senza alcuna anomalia la mancanza di guard rail sulla strada … non può infatti ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa … ». Dunque, il Tribunale aveva anche ricordato che «le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti … » Cass. numero 15723/2021 . Alla luce di queste considerazioni risulta evidente la decisione del Tribunale, il quale confermava la non necessità di installare delle barriere protettive ai lati del tratto di strada in questione, respingendo così la domanda di risarcimento dei danni proposta dai familiari della vittima.
Presidente Casiraghi Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Novara, la Provincia di Novara chiedendo, previo accertamento della responsabilità dell'ente convenuto per il sinistro occorso a in data 21.9.2010, la condanna dello stesso, ex articolo 2051 c.comma o in subordine ex articolo 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della morte del loro congiunto intervenuta in data 30.9.2010 a causa delle lesioni riportate nel predetto sinistro. A fondamento della propria domanda, gli attori hanno allegato che , in data 21.9.2010 poco dopo le ore 11.00, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la strada provinciale S.P. omissis nel territorio del Comune di Novara, giunto all'altezza dell'incrocio con via Z., per cause rimaste ignote, deviava con la propria bicicletta verso il ciglio erboso della strada posto sulla destra rispetto al proprio senso di marcia finendo nel canale che fiancheggia la strada che, a seguito della caduta per oltre due metri, aveva subito una grave frattura delle vertebre cervicali che lo aveva reso tetraplegico, condizione dalla quale erano derivate una serie di conseguenze collaterali che lo avevano condotto alla morte in data 30.9.2011. Sul presupposto della responsabilità esclusiva della Provincia convenuta per il sinistro occorso a , in quanto custode della strada in cui si è verificato il sinistro, gli attori hanno concluso come in atti. Si è costituita in giudizio la Provincia di Novara contestando di essere proprietaria e/o custode del tratto di strada omissis ove si era verificato il sinistro per essere la strada in questione di proprietà del Comune di Novara e concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda attorea di cui evidenziava l'infondatezza non essendo note le cause che avevano portato a perdere il controllo della bicicletta e non potendosi ascrivere a responsabilità della Provincia la mancata previsione di un guard rail lungo la via M. trattandosi di stradella che consente la circolazione solo a ciclisti e agli abitanti di G. con M. con un limite di velocità di 30 km/h e quindi scevra da quelle situazioni di rischio che rendono necessaria la previsione di barriere di contenzione. La causa è stata istruita mediante escussione di alcuni testi e all'udienza del 14.5.2021 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del solo termine di sessanta per il deposito di comparsa conclusionale. Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria svolta dagli attori per il sinistro occorso al loro congiunto, , in data 20.9.2010 allorchè, secondo quanto allegato, mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la via M. in N. aveva perso il controllo del mezzo deviando la propria traiettoria verso il ciglio erboso della strada posto a destra rispetto al senso di marcia percorso e finendo la propria corsa nel fossato che costeggia la strada, posto a un dislivello di circa due metri rispetto la sede stradale. Gli attori deducono che la mancata previsione, nel punto in cui si è verificato il sinistro, di barriere protettive laterali c.d. guard rail sia stata causa efficiente della morte di , intervenuta in seguito alle complicanze derivategli dalle lesioni subite in seguito alla caduta e, pertanto, chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti invocando la responsabilità della Provincia di Novara quale ente proprietario della strada, deputato alla manutenzione della stessa e gravato dall'obbligo di manutenzione e custodia ex articolo 2051 c.comma e, in subordine, la responsabilità ex articolo 2043 c.c La Provincia di Novara si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la via M., nel punto in cui si sarebbe verificato il sinistro, è di proprietà comunale e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia si ritiene fondata. Gli attori hanno citato in giudizio la Provincia sul presupposto che la strada provinciale SP 97 è un ex via interpoderale, nel 2001 dimessa dall' omissis e trasferita in proprietà alla Regione Piemonte che, a sua volta, ne ha affidato la gestione, la cura e la manutenzione alla Provincia di Novara senza tuttavia supportare tale allegazione dal alcun tipo di documentazione comprovante la proprietà della strada in capo alla Provincia di Novara se non una relazione di un tecnico di parte ove si legge, con riferimento al tratto di strada della via M. in cui si è verificato il sinistro, che all'inizio degli anni 70 il riordino della rete stradale ha imposto il passaggio di tutte le vie extraurbane sotto la gestione della Provincie per cui la suddetta strada consortile veniva dapprima acquisita dal Comune di Novara e quindi ceduta alla Provincia di Novara che provvedeva, successivamente, ad asfaltarla docomma 3 attori . Con la prima memoria istruttoria la difesa degli attori ha evidenziato che il sinistro si sarebbe verificato in prossimità di cartellonistica indicante la scritta Provincia di Novara posta a circa sessanta metri dall'incrocio della via M. con la via Z. e che dunque tale indicazione sarebbe sufficiente a dimostrare la proprietà della strada in capo alla Provincia convenuta. Tale assunto non è condivisibile. Deve ritenersi provato sulla base della documentazione in atti e sulla base dell'istruttoria svolta che il sinistro occorso a si è verificato sì sulla via M., ma pochi metri dopo l'intersezione con la via Z. cfr. docomma 1 attori Relazione Polizia Locale . Tale circostanza è stata confermata in sede istruttoria dai testi indotti da ambo le parti il teste ha dichiarato che Il signore numero d.r. l'ho visto in prossimità della villetta di un medico dove c'è un cartello , mentre il teste , agente di Polizia Locale intervenuto il giorno del sinistro ha dichiarato Il sinistro è avvenuto appena fuori dell'abitato di T. Q. in direzione di omissis vedendo la foto 2 foto 1 di cui al docomma 2 attoreo numero d.r. posso dire che il signore venne trovato oltre il muro dell'ultima abitazione che si vede in corrispondenza della persona che viene ritratta nella foto. Il punto è indicativamente quello indicato dalla freccia recante indicazione di cartello strada km. omissis . Il punto in cui abbiamo trovato il signore sarà distante circa dalla via Z. circa trenta metri . Negli stessi termini si è espresso il teste P.M., agente di Polizia Locale anch'egli intervenuto all'epoca del sinistro, il quale ha dichiarato che Ricordo che il signore era a circa venti/trenta metri dalle ultime viette e traverse più o meno del punto indicato dalla freccia recante indicazione di cartello strada km. omissis . Il sinistro per cui è causa si è pertanto verificato, ponendosi in direzione centro/periferia, ovvero in direzione opposta a quella tenuta dall' , alcuni metri oltre il cartello recante l'indicazione del centro abitato di T. Q., cartello che si trova in prossimità dell'ultima abitazione che si incontra lasciando il centro abitato con direzione periferia e che verosimilmente non è che l'abitazione del medico cui fa riferimento il teste L Tanto chiarito, al fine di stabilire la proprietà della via M. nel tratto in cui si è verificato il sinistro così come sopra individuato, non può che farsi riferimento alla delibera della Giunta Comunale numero 1137 del 9.6.1993 con la quale si è provveduto alla delimitazione del centro abitato di Novara come previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. numero 385 del 1992 e che, con riferimento alla via M., ha stabilito che il centro abitato si estende sino a 300 metri dalla via Z. verso la periferia doccomma 2 e 3 convenuta . E poiché il sinistro per cui è causa si è pacificamente verificato pochi metri dopo l'intersezione con la via Z. deve concludersi che esso si è verificato in un tratto della via M. che, all'epoca del sinistro, rientrava nella delimitazione del cento abitato di Novara in quanto ricompreso nel raggio di 300 metri dalla via Z. e pertanto di competenza del Comune di Novara. La delibera della Giunta Comunale sopra richiamata è infatti stata superata solo dalla Delib. numero 32 del 19 maggio 2019 che ha individuato il centro abitato di Novara a filo delle recinzioni degli edifici posti sul lato sinistro di via Z. ovvero in prossimità del cartello recante l'indicazione omissis . A nulla rilevano le considerazioni di parte attrice, svolte peraltro solo in comparsa conclusionale, circa il mancato rispetto della procedura dettata per il trasferimento di proprietà di una strada dalla Provincia al Comune dal momento che l'articolo 2 co. 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, recante il Nuovo Codice della Strada, rubricato definizione e classificazione delle strade , precisa espressamente che le strade urbane di cui al e 2, lett. D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti . Dunque le strade statali regionali e provinciali situate all'interno di un centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti qual è Novara sono sempre comunali. Disposizione che, peraltro, risulta in linea di continuità con la previgente disciplina dettata dall'articolo 7 della L. 12 febbraio 1958, numero 126, richiamata dalla L. 28 febbraio 1967, numero 105, secondo cui giusta la lettera c dell'articolo 7 della L. 12 febbraio 1958, numero 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani, comunque interferenti con i suddetti tratti di strada , adempimenti tra i quali sono stati da sempre annoverati l'apposizione o rimozione della segnaletica, le opere di ripristino del manto viario, l'adeguata collocazione e manutenzione delle luminarie. E ciò a prescindere dall'esistenza di un atto di trasferimento dal momento che il tratto di strada in questione, all'epoca del sinistro, attraversando un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti era classificato come comunale. Lo stesso articolo 4 del D.P.R. numero 495 del 1992 regolamento di esecuzione del codice della strada precisa che I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima . Sebbene quanto evidenziato sia già sufficiente per respingere la domanda svolta nei confronti della Provincia di Novara, per completezza espositiva si osserva come, alla luce della dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti intervenuti e dagli stessi attori nonché delle condizioni della strada, anche volendo ritenere la Provincia custode del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, nessuna responsabilità potrebbe esserle ascritta per quanto accaduto al sig. A Gli attori infatti deducono in capo all'ente custode della strada una responsabilità omissiva unicamente per non aver provveduto a collocare un guard rail nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro e ciò sul presupposto che la presenza di una barriera di contenzione avrebbe evitato o quantomeno limitato le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Tale ricostruzione si reputa inesatta dal punto di vista fattuale e giuridico. Il tratto di strada teatro del sinistro in questione si presentava pacificamente asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, asciutto e senza alcuna anomalia la mancanza di guard rail sulla strada omissis non può infatti ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa tanto più che il D.M. numero 223 del 1992, pure invocato dalla difesa attorea, si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi e, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la strada scenario dell'incidente è una strada extraurbana, una stradella con limite massimo di velocità pari a 30 km/h ove la circolazione è consentita solo a ciclisti e ai residenti, circostanze peraltro nemmeno contestate. L'insussistenza di un obbligo di posizionare delle barriere stradali sulla strada omissis risulta ribadito dalla direttiva del 25 agosto 2004 numero 3065, emessa dall'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti denominata Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali , la quale conferma la non obbligatoria applicazione del D.M. numero 293 del 1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento. Inoltre, una circolare chiarificatrice del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - protocollo numero del 21 luglio 2010 avente ad oggetto Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi nelle costruzioni stradali al punto 3 intitolato Campo di applicazione del D.M. numero 223 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'ambito di applicazione del D.M. numero 223 del 1992 è stabilito dall'articolo 2 dello stesso Decreto ministeriale e pertanto non si applica nel caso di specie, venendo in considerazione una strada extraurbana con limite di velocità massimo pari a 30 km/h. Nessun obbligo di legge dunque imponeva la presenza di un guard rail lungo la strada SP 97 omissis . Se è vero inoltre che l'obbligo di apporre il guard rail non deve necessariamente discendere da una normativa esecutiva amministrativa di rango inferiore ma può discendere anche da valutazioni di buon senso e opportunità, è anche vero che la necessità di collocare un guard rail va valutata in concreto e dipende dalle caratteristiche intrinseche del tratto di strada e dall'utilità che tale strumento potrebbe avere. E, nel caso in esame, proprio le caratteristiche della via M. ne escludono la pericolosità tale da giustificare la necessità della previsione di barriere di contenimento trattandosi di strada di campagna, pressochè rettilinea e pianeggiante, priva di dislivelli significativi e con una buona visuale ove il transito è peraltro limitato ai ciclisti e ai residenti con la previsione di un limite di velocità di 30 km/h. A parere del Tribunale, quindi, l'ente preposto alla manutenzione della strada non solo non era tenuto per legge all'installazione di un guard rail nel punto di uscita di strada del ciclista, ma nemmeno ragioni di buon senso ed opportunità ne avrebbero resa necessaria l'installazione. In tal senso si è espressa a più riprese, con orientamento che questo Tribunale condivide, la stessa Corte di Cassazione evidenziando che Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti. Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell' omissis , in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente Cassazione civile , sez. III , 18/07/2011 richiamata anche da Cassazione civile sez. VI numero 15723, 12/10/2021 . Per quanto argomentato, la domanda attorea va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri dettati dal D.M. numero 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta. P.Q.M. Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede - Rigetta la domanda - Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia di Novara che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00 oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie oltre IVA e CPA.