Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare deve notificarsi alla persona offesa

Con articolatissima e lunghissima motivazione, pur essendo pacificamente inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse essendo passata in giudicato la condanna dell’imputato la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, ha voluto dirimere un contrasto generatosi in merito alla lettura dell’articolo 299, comma 4- bis , c.p.p.

Secondo cui, dopo la chiusura dell'indagini preliminari, la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare , nei delitti commessi con violenza alla persona , deve essere notificata , a cura del richiedente ed a pena di inammissibilità, «presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio». Il contrasto è sorto nel senso che, mentre una parte della giurisprudenza non ha mai dubitato semplicemente leggendo la disposizione che in mancanza di nomina di difensore o di elezione o dichiarazione di domicilio della persona offesa, nessuna notifica dovesse essere effettuata, una parte della giurisprudenza ha ritenuto, invece, che la notifica in questione dovesse essere sempre effettuata alla persona offesa e, dunque, anche nel caso di mancata nomina di difensore o di elezione e/o dichiarazione di domicilio, spettando in ogni caso al richiedente l'onere di individuare il soggetto destinatario della notifica ed essendo comunque possibile procedere alla notifica verso la stessa visto quanto disposto dall' articolo 154 c.p.p. . Si sono posti così due quesisti , distinti ma connessi se , nei procedimenti avanti ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare di cui all'articolo 299, comma 4- bis, c.p.p. debba essere notificata alla persona offesa anche in mancanza di dichiarazione e/o elezione di domicilio se , ai fini dell'obbligo suddetto, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificatamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di omicidio, per persone offese, a cui indirizzare le notifiche, possano intendersi anche gli eredi della vittima.   Come accennato, con una motivazione attenta ed accorta che è andata anche a “investigare” gli atti prodromici all'approvazione parlamentare della disposizione in questione, la Corte di Cassazione ha potuto così rispondere al primo quesito, nel senso che in effetti, in mancanza di nomina di difensore , la notifica debba essere effettuata alla persona offesa «a condizione che…abbia dichiarato o eletto domicilio». Relativamente al secondo quesito, si è semplicemente preso atto che ai sensi e per gli effetti dell' articolo 90, comma 3, c.p.p. «qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» e che l' articolo 307, comma 2, c.p. definisce chi siano i prossimi congiunti. Pertanto, si è affermato che la notifica in questione, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato commesso, « deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente». Ciò detto alcune considerazioni devono essere necessariamente svolte. La decisione commentata è sicuramente condivisibile per i principi espressi, ma è oltremodo incredibile constatare come siano state necessarie decine e decine di pagine per giustificare una lettura della disposizione in questione del tutto naturale, ancorché il testo legislativo sia stato scritto in maniera non chiarissima. Il punto vero è dunque che l'antica arte del saper scrivere bene e chiaramente le leggi peraltro messa in pratica pochissimo o per pochissimo tempo almeno dal legislatore nostrano , quando viene abbandonata o calpestata permette letture astruse delle norme e l'istituzione di oneri formali del tutto abnormi rispetto alle finalità prioritarie dell'atto da compiere, senza considerare l'insorgenza di prassi provinciali del tutto arbitrarie ed incontrollabili. Nello stesso tempo, di fronte a direttive che pongono obiettivi meritevoli di considerazione, la scelta della normativa difficilmente almeno in ambito processuale penale si rivolge a trovare strumenti capaci di raggiungere ragionevolmente lo scopo senza porre oneri “diabolici” alla difesa quale quello propugnato dalla giurisprudenza oggi negletta di individuare, nelle carte, chi possa essere la vittima “non espressamente identificata” o “non ancora identificabile” dall'autorità nonostante la chiusura delle indagini preliminari per giustificare l'applicazione di misure coercitive magari nel merito non più giustificabili nel caso concreto, quasi che la difesa non sia un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ma un onere pesantissimo da esplicarsi solo superando i labirinti legali e giurisprudenziali. Ma in fondo non bisogna meravigliarsi di ciò. Dopo tutto, la semplificazione della procedura e degli oneri a carico della difesa è ormai sempre più un miraggio.

Presidente Cassano – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto personalmente da G.G., ai sensi dell' articolo 310 c.p.p. , avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2020 della Corte di assise di appello d'i Napoli, che aveva rigettato la sua richiesta, del pari personale, di sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, allo stesso applicata per essere gravemente indiziato della commissione, nel 2007, dei delitti di duplice omicidio pluriaggravato, detenzione e porto di armi comuni da sparo e occultamento di cadavere. Per tali reati, successivamente, G. era stato condannato, all'esito del giudizio svoltosi con rito abbreviato, con sentenza del 27 ottobre 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, alla pena di venti anni di reclusione, confermata dalla stessa Corte con sentenza del 27 novembre 2019. 1.1. Il Tribunale ha richiamato preliminarmente le prescrizioni dettate dall' articolo 299 c.p.p. , commi 3 e 4-bis, aggiunti dal D.L.numero 93 del 14 agosto 2013, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 119 del 15 ottobre 2013 , alla cui stregua la parte che richiede la modifica dello stato cautelare è onerata, anche nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari e a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare contestualmente la richiesta al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, al fine di consentire alla vittima della violenza la presentazione di memorie ex articolo 121 c.p.p. . Ha illustrato la ratio della Direttiva 2012/29/UE e dell'indicata norma, che l'ha attuata, individuata, in linea con la Convenzione di Istanbul, nell'esigenza di assicurare, mediante la preventiva informazione, una maggiore protezione e assistenza delle persone offese, garantendone l'interlocuzione con l'autorità giudiziaria, attraverso un contraddittorio cartolare, sull'oggetto della richiesta. Ha, altresì, ricostruito le problematiche indotte dalla prescrizione normativa in ordine al concetto di violenza, all'individuazione dei reati cui è pertinente e dei destinatari della tutela, all'interpretazione del testo normativo, alla natura della patologia afferente all'atto processuale, alla sua rilevabilità di ufficio , argomentando in ordine alle ragioni della condivisione di illustrate opzioni interpretative. Ha, quindi, rilevato che l'appellante, che rispondeva di delitto commesso con violenza alla persona, non aveva notificato l'istanza ai prossimi congiunti di F.M. e L.R., che, considerati persone offese/vittime del plurimo omicidio ed occultamento dei cadaveri , non avevano nominato un difensore né eletto o dichiarato domicilio, ma i cui dati erano evincibili dagli atti del fascicolo processuale. 1.2. A ragione della decisione, il Tribunale ha ritenuto rilevabile di ufficio nel giudizio cautelare l'omessa comunicazione inducente alla nullità del provvedimento adottato e non pregiudicato il rilievo dell'inammissibilità originaria dell'istanza e di quella derivata dell'impugnazione dall'intervenuta pronuncia nel merito sulla richiesta da parte della Corte di assise di appello di Napoli. Ha, in particolare, rappresentato di aderire all'indirizzo interpretativo recepito da alcune pronunce di legittimità e ritenuto più rispettoso dei canoni di un'interpretazione sistematica e della voluntas legis, confortata dalla lettera della disposizione normativa - secondo il quale, mentre non ricorrerebbe per legge alcun obbligo della persona offesa di eleggere domicilio, sarebbe sufficiente ad attivare il contraddittorio anche una semplice dichiarazione di domicilio. Quest'ultima, per la sua natura meramente dichiarativa e per il rapporto implicato tra la persona e il luogo di notificazione degli atti, sarebbe parificabile, non richiedendosi formule sacramentali, all'indicazione della residenza, comunque ricavabile dagli atti del procedimento e generalmente contenuta nelle denunce o nei verbali di sommarie informazioni. Quindi, la notificazione sarebbe sempre dovuta, anche quando la richiesta fosse formulata direttamente e personalmente dalla parte interessata, salva l'ipotesi dell'omessa indicazione in alcun modo, da parte della persona offesa, dei propri dati anagrafici e della non emergenza dagli atti del luogo dove eseguirla. In tal modo non sarebbe aggravata la posizione dell'indagato né sarebbe pregiudicata la celerità del subprocedimento cautelare, in presenza di un invariato termine di cinque giorni per la decisione. 1.3. Il Tribunale ha rilevato, conclusivamente, che non era rispettata, nella specie, la condizione imposta relativa all'attivazione del contraddittorio, da parte dell'imputato detenuto istante, nei confronti dei prossimi congiunti delle vittime del plurimo omicidio e occultamento dei cadaveri, oggetto di contestazione. Ha rimarcato che, mentre i loro dati erano evincibili dagli atti del fascicolo processuale, nel caso di morte della vittima i diritti della persona offesa andavano esercitati dai prossimi congiunti. Ha richiamato, in tal senso, la definizione di vittima contenuta nell'articolo 2, p.1, della Direttiva 2012/29/UE, che, innovativa rispetto alla Decisione quadro 2001/220/GAI , ha compreso nel concetto di vittima, oltre alla persona che avesse subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di un reato, anche i familiari della persona la cui morte fosse stata causata direttamente da un reato e che avessero subito conseguente pregiudizio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G.G. per mezzo dei suoi difensori. Con unico motivo ha dedotto, ex articolo 606 c.p.p. comma 1, lett. c ed e , inosservanza di norme processuali previste a pena di inammissibilità, con particolare riguardo all' articolo 299 c.p.p. , commi 2-bis, 3 e 4-bis, e mancanza di motivazione con riferimento all'omesso esame degli atti processuali allegati all'appello proposto ai sensi dell' articolo 310 c.p.p. . 2.1. Il ricorrente ha premesso il richiamo al contenuto dell' articolo 299 c.p.p. , comma 3, relativo all'ipotesi in cui, nei procedimenti di cui al precedente comma 2-bis, ovvero aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona , la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare sia proposta, al di fuori dell'interrogatorio di garanzia, prima della chiusura delle indagini preliminari , esteso dall' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, all'ipotesi in cui, nei medesimi procedimenti, l'indicata richiesta sia proposta dopo la chiusura delle indagini preliminari ha osservato che i prossimi congiunti delle persone offese dell'agguato omicidiario ascritto, benché informati della pendenza del procedimento, non avevano mai esercitato il diritto di nomina di un difensore di fiducia ai sensi dell' articolo 101 c.p.p. , né eletto domicilio ha sollecitato evocando l'interpretazione letterale dell'indicata disposizione e il rilevante intervento operato dal legislatore in sede di conversione del D.L. numero 93 del 2013 , rappresentato come chiaramente funzionale a escludere l'onere della notificazione della richiesta de libertate in assenza della nomina di un difensore o di elezione di domicilio - l'applicazione dell'orientamento interpretativo opposto a quello seguito dal Tribunale, che esonera l'istante, in una situazione del genere, dall'obbligo informativo in favore della persona offesa. 2.2. Sotto concorrenti profili il ricorrente ha anche contestato la decisione che ha riferito la qualità di persona offesa dal reato ai prossimi congiunti delle vittime dell'omicidio, abilitati eventualmente a promuovere, in sede civile e secondo i canoni del diritto civile, azioni risarcitorie o riparatorie nei confronti del responsabile del reato, e privi comunque di relazione stretta o personale con l'autore del fatto e, pertanto, non attinti da concreta possibilità di vittimizzazione secondaria e ripetuta ha, inoltre, lamentato, anche segnalando che l'evocata Direttiva 2012/29/UE ha affermato solo in termini possibilistici che un danno potrebbe derivare anche ai familiari della vittima, l'eccessiva gravosità dell'onere di notificazione nei termini indicati dal Tribunale per l'imputato detenuto che avesse presentato personalmente l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare e che fosse comunque tenuto a individuare la dimora delle persone offese. 3. Con ordinanza del 4 maggio 2021 la Sezione Prima penale ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite a norma dell' articolo 618 c.p.p. . 3.1. La Sezione rimettente ha individuato le ragioni della rimessione nel contrasto di orientamenti insorto e radicatosi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo all'estensione e alle modalità di adempimento dell'obbligo di notificazione, alla persona offesa da delitto commesso con violenza alla persona , dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata all'indagato o all'imputato. In particolare, ha evidenziato la peculiarità del caso concreto in cui sono morte le persone offese e, pertanto, la notificazione dovrebbe essere effettuata ai loro prossimi congiunti ovvero alle persone a esse legate da relazione affettiva e con esse stabilmente conviventi. Nel percorso argomentativo seguito, l'ordinanza ha anzitutto rappresentato le coordinate fattuali pacifiche e univoche della vicenda sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare della custodia in carcere per delitti commessi con violenza alla persona omessa notificazione dell'istanza di sostituzione di detta misura con altra misura meno afflittiva ai prossimi congiunti delle vittime del duplice omicidio omessa nomina del difensore di fiducia e omessa elezione o dichiarazione di domicilio da parte dei prossimi congiunti presenza nel fascicolo di causa delle informazioni necessarie per eseguire l'adempimento. Ha, inoltre, richiamato la ratio dell'intervento normativo che ha modificato, tra l'altro, l' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, e la genesi della sua attuale formulazione, evidenziando come la stessa derivi da una modifica, intervenuta in sede di conversione del D.L. numero 93 del 2013 e segnatamente della L. numero 119 del 2013, articolo 2, comma 1, lett. b, numero 3 . Ha rimarcato che il punto interpretativo controverso è rappresentato dall'inciso finale della disposizione richiamata che prevede l'obbligo della notificazione dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio . 3.2. La Sezione rimettente ha, quindi, rappresentato che la questione ermeneutica controversa è stata affrontata dalla prassi giudiziaria secondo direttrici diversificate che si esprimono, salvo le opportune specificazioni, in due orientamenti contrapposti. 3.2.1. Secondo un primo indirizzo, che si pone in una prospettiva di ampia ed estesa tutela delle facoltà della vittima del reato, alla stessa deve essere riservata piena e costante partecipazione a ogni fase del processo, in linea con le previsioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e con i principi della sottesa Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica c.d. Convenzione di Istanbul . In detta ottica l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare coercitiva - ex articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, ovvero del precedente comma 3 - deve essere sempre notificata alla persona offesa, spettando all'indagatolimputato instaurare, a pena di inammissibilità dell'istanza, il contraddittorio con essa, a prescindere dalla sua attiva partecipazione al processo e, in particolare, dall'intervenuta nomina di un difensore ovvero dall'elezione o dichiarazione di domicilio, non potendo da ciò desumersi un suo disinteresse all'evoluzione del procedimento e alla conoscenza della vicenda cautelare dell'istante Sez. 2, numero 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv. 280999 Sez. 5, numero 4485 del 08/01/2020, L., Rv. 278141 Sez. 3, numero 31191 del 21/07/2020, P., Rv. 280363 Sez. 2, numero 4877 del 28/10/2020, Castiglione, Rv. 280613 Sez. 6, numero 8691 del 14/11/2017, A., 272216 Sez. 6, numero 18565 del 08/01/2016, Secci, Rv. 267292 Sez. 2, numero 19704 del 01/04/2016, Machì, Rv. 267295 . A sostegno della soluzione indicata si evocano gli esiti dell'interpretazione letterale dell'articolo 299, comma 4-bis, cod. proc . penumero e di quella sistematica degli altri commi dell' articolo 299 c.p.p. , anche specificandosi Sez. 6, numero 8691 del 14/11/2017, A., Rv. 272216 Sez. 2, numero 25135 del 25/05/2016, Grosso, Rv. 267236 che l'obbligo posto a carico dell'istante trova limite nella inesigibilità del suo adempimento, correlata alla materiale indisponibilità, negli atti di causa, delle generalità e dell'indirizzo del destinatario della notifica. 3.2.2. Un secondo e opposto orientamento, che si colloca in una prospettiva restrittiva, ritiene che, nel caso in cui la persona offesa non abbia nominato un difensore, né abbia eletto o dichiarato domicilio, la notificazione nei suoi confronti dell'istanza ex articolo 299 c.p.p. non sia necessaria e la sua omissione non determini l'inammissibilità dell'istanza Sez. 1, numero 1460 del 24/11/2020, Pipitone, Rv. 280219 Sez. 1, numero 5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483 . Rilevano in tal senso il tenore letterale della pertinente previsione normativa concorrenti ragioni fondate sul dato esegetico dell'evoluzione del procedimento legislativo che ha portato alla formulazione finale della norma, tenuto conto del disposto dell'articolo 12 delle disp. genumero e dell'intenzione del legislatore espressa con i lavori parlamentari, durante l'iter di conversione del decreto, e con la modifica introdotta con il provvedimento legislativo ragioni di ordine logico e sistematico, fondate sul ravvisato necessario contemperamento di due diversi ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti libertà e diritto di difesa delle persone indagate o imputate vita privata e incolumità personale delle persone offese , anche al fine di valorizzare il diritto dell'indagatolimputato e il suo interesse a non dover adempiere all'incombente della notificazione, che, nella ricerca del domicilio della persona offesa, potrebbe essere eccessivamente oneroso e determinare sospensioni o ritardi nell'esame della richiesta cautelare Sez. 5, numero 14028 del 12/02/2021, Pasca, Rv. 280828 Sez. 2, numero 26506 del 22/07/2020, Napoli, non mass. Sez. 2, numero 12325 del 03/02/2016, Spada, Rv. 266435 . 4. Con decreto del 10 giugno 2021 il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali ai sensi dell' articolo 610 c.p.p. , comma 2, fissando per la sua trattazione l'odierna udienza camerale ai sensi dell' articolo 127 c.p.p. . 5. Il 9 settembre 2021 il Sostituto Procuratore generale ha depositato memoria scritta, nella quale osserva che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dall' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, non è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio sia presso il suo difensore che in altri luoghi , ma e' sufficiente che la parte offesa abbia indicato un domicilio presso il quale notificare l'istanza, fermo l'onere di avvisare le parti in ipotesi di cambio di domicilio, non sussistendo, di conseguenza, alcun onere di ricerca a carico dell'indagato l'imputato . Ad avviso del Sostituto Procuratore generale, inoltre, devono intendersi persona offesa anche gli eredi della vittima deceduta . 6. L'udienza odierna si è svolta a trattazione orale in assenza del difensore e in presenza del solo Sostituto Procuratore generale, che ha esposto la requisitoria assumendo le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, in applicazione delle forme ordinarie codicistiche, stante la deroga alle disposizioni di cui al D.L.numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 176 del 18 dicembre 2020 , prevista, per i giudizi di legittimità la cui udienza di trattazione fosse fissata tra il 1 agosto e il 30 settembre 2021, dal D.L. numero 105 del 23 luglio 2021, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, numero 126 Sez. F, numero 31200 del 03/08/2021, Colella, Rv. 281708 . Considerato in diritto 1. Le questioni di diritto per le quali il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite sono formulate nei seguenti termini Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di dichiarazione ed elezione di domicilio . Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese, cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima . 2. Innanzitutto, si deve evidenziare che l'esame dei motivi del ricorso è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione che valuti l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di modifica della sua posizione cautelare. Il processo di merito, nel quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata, è stato, infatti, definito con sentenza del 15 settembre 2021 della Corte di cassazione, che, decidendo, tra gli altri, nei confronti del ricorrente, ha rigettato il ricorso da lui proposto come da comunicazione della Sezione Prima penale e da informativa del Dipartimento Amministrazione penitenziaria , rendendo esecutiva la sentenza di condanna deliberata il 27 novembre 2019 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, cui fanno riferimento il provvedimento impugnato e il ricorso. 2.1. Le Sezioni Unite hanno enunciato al riguardo principi condivisi, che vanno qui ribaditi. Si e', in particolare, affermato che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall' articolo 568 c.p.p. , comma 4, quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si è sollecitato il riesame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 . Pertanto, il criterio di misurazione dell'interesse a impugnare e' un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione . L'interesse deve essere, in particolare, connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e sussistere, oltre che al momento della proposizione dell'impugnazione, anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione Sez. U, numero 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 Sez. U, numero 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169 Sez. U, numero 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 Sez. U, numero 10782 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 . Sotto tale profilo si è presa in considerazione la categoria della carenza di interesse sopraggiunta , individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694 . 2.2. Con specifico riferimento alle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, cui è ritenuta pacificamente applicabile la norma di carattere generale di cui all' articolo 568 c.p.p. , comma 4, le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che, con il passaggio in giudicato della sentenza di merito che afferma la colpevolezza dell'imputato con condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione, viene meno ogni aspetto riguardante la custodia cautelare , con la conseguente strutturale impossibilità di provvedere ulteriormente su aspetti pertinenti alla cautela personale , dovendo l'interesse alla definizione dell'impugnazione cautelare persistere fino al momento della decisione Sez. U, numero 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167 . Resta ferma la disciplina di raccordo, prevista, dall' articolo 656 c.p.p. , per le sole misure coercitive custodiali operandosi di diritto la caducazione immediata delle misure coercitive non custodiali Sez. U, numero 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249480 - al fine di non creare soluzioni di continuità tra l'applicazione delle stesse e l'esecuzione della condanna e di rendere la restrizione insensibile alla dinamica ordinaria delle esigenze di cautela, a prescindere dall'emissione dell'ordine di carcerazione, e, comunque, riservata alla competenza del giudice dell'esecuzione o della sorveglianza, secondo i casi. In altri termini, con il passaggio in giudicato della sentenza di merito non vi è più spazio logico e sistematico per discutere della concreta applicazione ovvero della modifica delle misure cautelari, secondo le problematiche proprie di queste gravità indiziaria, esigenze cautelari in concreto, adeguatezza e proporzionalità, legittimità , in quanto - aprendosi la fase esecutiva del processo - allo stato di custodia cautelare subentra l'espiazione della pena in forza del titolo detentivo definitivo, che assorbe la misura cautelare. Invero, la complessiva disciplina delle misure cautelari personali appare indiscutibilmente improntata ad una funzione strumentale rispetto al processo di cognizione Sez. U, numero 18353 del 31/03/2011, Maida, citata, Rv. 249480, e in motivazione Sez. U, numero 20 del 09/10/1996, Vitale, citata . 2.3. Alla luce degli indicati principi, costituenti ius receptum nella giurisprudenza delle Sezioni semplici tra le altre, Sez. 15, numero 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 Sez. 1, numero 33913 del 23/06/2015, Fondino, Rv. 264758 Sez. 1, numero 42525 del 03/10/2014, Mazzeo, non mass. Sez. 3, numero 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267 , trovandosi il ricorrente, a seguito dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, detenuto in espiazione della pena definitiva e non in stato di custodia cautelare suscettibile di autonoma valutazione, e difettando, per l'effetto, il suo interesse attuale peraltro neppure specificamente e motivatamente rappresentato - a coltivare l'impugnazione cautelare proposta per sopravvenuta ragione in rito, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell' articolo 591 c.p.p. , comma 1, lett. a . 3. La conclusione cui si è pervenuti, pur di carattere decisivo per il ricorrente, non preclude l'esame delle questioni di diritto rimesse, per il rilevato contrasto interpretativo, alla valutazione delle Sezioni Unite. 3.1. In passato le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che, nelle ipotesi in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione possa, nell'ambito del processo penale, enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, dep. 2C 12, Marinaj, citata, Rv. 251692 . Tale affermazione muoveva dal rilievo che nel sistema processuale penale non fosse presente una disposizione simile a quella di cui all' articolo 363, comma 3, c.p.c. , che, valorizzando la funzione nomofilattica del giudice di legittimità, consente alla Corte di cassazione, pur quando dichiara inammissibile il ricorso, di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, anche se tale pronuncia non è destinata a spiegare alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito . Si riteneva, quindi, che non fosse concretamente praticabile l'estensione analogica di tale disciplina nell'ambito del sistema processuale penale, attraverso l'auto-attribuzione del relativo potere . In tal senso si sono espresse, sia pure implicitamente, anche altre decisioni che, a fronte della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, si sono limitate al relativo rilievo, giudicato impeditivo ovvero assorbente rispetto all'esame della questione che aveva indotto alla rimessione del ricorso alle Sezioni Unite tra le altre, Sez. U, numero 19046 del 29/03/2012, Peroni Sez. U, numero 31524 del 14/07/2004, Litteri Sez. U, numero 42 del 13/12/1995, Timpani, tutte non massimate sul punto . Al contrario, la dottrina, valorizzando il ‘carattere unitario della funzione di nomofilachia svolta dalla Corte di cassazione e le comuni esigenze di regolazione e stabilizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, ha rimarcato la prospettabilità dell'estensione per via analogica dell'intervento di ufficio del giudice di legittimità nell'enunciazione del principio di diritto con il superamento delle differenziazioni tra modello civile e modello penale, non giustificabile con l'evocazione della portata maggiormente garantista che connota in materia penale l'obbligo di motivazione delle sentenze ovvero la stessa struttura del sistema delle impugnazioni. 3.2. L'ampiezza della sfera cognitiva delle Sezioni Unite penali, esercitabile anche di ufficio, prescindendo dall'iniziativa di parte, trova ora espresso riconoscimento nel nuovo disposto dell' articolo 618 c.p.p. , comma 1-ter, introdotto dal L. numero 103 del 23 giugno 2017, articolo 1, comma 66, secondo cui il principio di diritto può essere enunciato dalle Sezioni Unite, anche di ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta . La collocazione della previsione nell' articolo 618 c.p.p. , riferito per espressa indicazione nella rubrica alle decisioni delle Sezioni Unite , mentre conferma che nel processo penale l'inammissibilità per causa sopravvenuta non è in sé preclusiva dell'enunciazione del principio di diritto, che in sede civile richiede l'apprezzamento della particolare importanza della questione vedi rubrica , si connota per la volontà del legislatore, che esprime, di rafforzare, ricorrendone i presupposti, il ruolo delle Sezioni Unite. Tale opzione, che si traduce nella facoltatività dell'enunciazione del principio di diritto attestata dalla locuzione impiegata il principio di diritto può essere enunciato , è coerente con quanto previsto anche dall' articolo 618 c.p.p. , comma 1-bis, pure introdotto - in conformità a quanto dettato per il processo civile dall' articolo 374 c.p.p. , comma 3, e in termini di obbligatorietà della rimessione Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Bicchiri, Rv. 273549 - dall'indicato articolo 1, comma 66, secondo cui se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso . Da tale premessa discende che l'inammissibilità del ricorso per causa sopravvenuta costituisce il presupposto, espresso nel vigente articolo 618 c.p.p. , comma Iter, - a differenza del testo previgente dell' articolo 618 c.p.p. che non lo prevedeva -, dell'esercizio di ufficio da parte delle Sezioni Unite, come espressione del loro controllo nomofilattico, del potere discrezionale di enunciare il principio di diritto, che, restando indifferente rispetto al ricorso sub iudice, sia volto a superare il contrasto insorto nella giurisprudenza e a chiarire la corretta portata e lettura della normativa di riferimento rispetto a casi analoghi o simili. 3.3. In tale prospettiva si ravvisa come necessaria la soluzione dei quesiti giuridici ora sottoposti al vaglio delle Sezioni Unite, avuto riguardo ai diritti fondamentali implicati dalle vicende cautelari cui essi sono pertinenti, alle ragioni sottese ai segnalati orientamenti interpretativi contrapposti, e non componibili autonomamente, e alle congiunte esigenze di certezza del diritl o e di regolazione e stabilizzazione della giurisprudenza su problematiche che involgono principi costituzionali e convenzionali e fonti normative interne e sovrarazionali. 4. Le questioni devolute attengono sostanzialmente all'ambito applicativo del vigente articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, secondo periodo, aggiunto, unitamente al secondo periodo del precedente D.L. numero 93 del 14 agosto 2013, articolo 2 comma 3, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province , convertito,, con modificazioni, dalla L. numero 199 del 15 ottobre 2013, sotto correlati profili inerenti alla delimitazione dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca ovvero di modifica in me/ius del regime cautelare avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e, in particolare, alle caratteristiche della notifica, alle sue possibili modalità attuative, ai limiti e ai destinatari della previsione. La loro disamina richiede, presupponendola, una sintetica ricognizione del quadro normativo che viene in rilievo nel caso di specie. 5. Si deve, in primo luogo, annotare che l' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, aggiunto dall' articolo 14 D.Lgs. 14 gennaio 1991, numero 12 , recante Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate - norma secondo cui, se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura con altra meno afflittiva o di sua applicazione con modalità meno gravose, avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari, non è presentata in udienza il giudice ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste - è stato oggetto di modifica legislativa attuatasi, con il suddetto decreto-legge, con l'aggiunta di un secondo periodo che ha introdotto il nuovo istituto della notifica obbligatoria dell'indicata richiesta, ove pertinente alle misure previste dagli articolo 282-bis e 282-ter a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità . L'aggiunta di un secondo periodo di analogo contenuto ha riguardato anche il comma 3 dello stesso articolo 299, che prevede la notifica della richiesta di revoca o di sostituzione delle indicate misure, non proposta in sede di interrogatorio di garanzia e presentata, a differenza di quella di cui al comma 4-bis, prima della chiusura delle indagini preliminari. Dette modifiche, previste dal D.L. numero 93 del 2013, articolo 2, comma 1, lett. b , punti 2 e 3, rubricato Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all' articolo 572 del codice penale , seguivano nel testo normativo il punto 1, relativo all'inserimento, nell' articolo 299 c.p.p. , e dopo il comma 2, del comma 2-bis, secondo cui I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articolo 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati i3I difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio . 5.1. Gli indicati incombenti, pertanto, nella prospettiva della decretazione di urgenza, si imponevano con specifico riferimento, nelle fasi procedimentale e processuale, alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare articolo 282-bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa articolo 282-ter c.p.p. , che trovano elettiva applicazione nei procedimenti per reati commessi nell'ambito di relazioni familiari e affettive, in linea con le leggi che le hanno previste rispettivamente, L. numero 154 del 5 aprile 2001 , recante Misure contro la violenza nelle relazioni familiari , e D.L. numero 11 del 23 febbraio 2009 , recante Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 38 del 23 aprile 2009 . In sede di conversione è stato modificato il testo del decreto-legge, che, nell'intento di incrementare la repressione e la prevenzione dei reati commessi in danno di donne o con violenza di genere e di garantire maggiore ed effettiva tutela alle persone offese, ha apportato anche ulteriori modifiche di natura sostanziale e processuale a istituti codicistici. 5.2. Le modifiche rilevanti, per quanto attiene al predetto articolo 299 c.p.p. , hanno riguardato, sostanzialmente, la notificazione dei provvedimenti di revoca o di sostituzione e delle relative richieste delle misure cautelari personali, ampliate rispetto all'iniziale circoscritta previsione, e i procedimenti nel cui ambito si richiedono, a pena di inammissibilità, gli innovativi adempimenti in dipendenza di emendamenti introdotti durante i lavori parlamentari sul disegno di L. numero 1540/C di conversione del decreto-legge. La prospettiva applicativa delle nuove previsioni, invero, era stata ritenuta, nella Commissione giustizia della Camera dei deputati, di ridotta portata in rapporto alle indicazioni della Direttiva 2012/29/UE recante Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato , che imponevano un più ampio riconoscimento del diritto della persona offesa alla comunicazione dei dati procedimentali rilevanti per i suoi interessi, sì da rendere necessario l'ampliamento delle misure cautelari di riferimento da estendere alle misure previste dagli articoli 283, 284, 285 e 286 , applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo , ovvero ai procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona . Inoltre, a seguito di proposta emendativa approvata in data 1 ottobre 2013 e trasfusa poi nel testo definitivo dopo il ritiro di precedenti proposte emendative volte a porre a carico della cancelleria l'obbligo della notificazione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare , si è modificata la previsione che detta notificazione dovesse essere effettuata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa . Si e', infatti, previsto che la stessa debba essere effettuata presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa , e, in chiusura dell'ultimo periodo, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio . 6. La disamina dei quesiti giuridici posti rende necessaria, dopo l'analisi dell'evoluzione normativa, la ricostruzione del contesto in cui si colloca l'indicata previsione e attinge il tema più generale della posizione della persona offesa ovvero vittima, secondo le ricorrenti indicazioni dei testi internazionali all'interno del processo penale in rapporto alla normativa sovranazionale e a quella interna. 6.1. Quanto alla prima, si deve procedere dal richiamo alla, già indicata, Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, rivedendo e integrando i principi enunciati nella Decisione-quadro 2002/220 GAI, ha impegnato, con maggiore efficacia operativa, gli Stati membri dell'Unione a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali , assicurando alle stesse il diritto a ricevere informazioni dettagliate anche in relazione allo statc del procedimento, oltre a dettare, in genere, in loro favore norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione . La Direttiva è stata attuata in Italia con il D.Lgs. numero 212 del 15 dicembre 2015 . Essa si è posta quale strumento di unificazione legislativa per tutte le vittime, attribuendo solo posizione di particolare rilievo, ma non di esclusività, alle vittime di violenza di genere, sì da essere considerata come vero e proprio statuto delle vittime del reato e snodo per le politiche criminali, di natura sostanziale e processuale, delle legislazioni nazionali. Hanno avuto, invece, elettivo riferimento a specifiche categorie di vittime vulnerabili due rilevanti strumenti internazionali, e segnatamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, entrata in vigore il 1 luglio 2010 e ratificata in Italia con L. numero 172 del 1 ottobre 2012 , e la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1 agosto 2014 e ratificata dall'Italia con L. numero 77 del 27 giugno 2013 . 6.2. Quanto alla normativa nazionale, il D.L. numero 93 del 2013 ha dettato disposizioni urgenti in materia di sicurezza e di contrasto della violenza di genere, sull'affermato presupposto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale rendevano necessarie - oltre a interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti - misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica , anche mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario con interventi strutturati e condivisi, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo. Il citato decreto-legge ha modificato il già indicato articolo 299 c.p.p. , quanto alla revoca o sostituzione delle sole misure cautelari di cui agli articolo 282-bis e 282-ter, c.p.p. , e ha apportato, pure al fine del contrasto ai reati di violenza di genere e della protezione della persona da essi offesa, novità processuali riferite, tra l'altro, alle misure pre-cautelari e cautelari, agli avvisi della richiesta di archiviazione e di chiusura delle indagini preliminari, all'esame testimoniale, alla priorità di trattazione dei fascicoli e al patrocinio a spese dello Stato. La L. numero 119 del 2013 , che ha convertito detto decreto, si è mossa in una diversa ottica. Nel corso dell'iter parlamentare, invero, l'evocata eccessiva limitatezza dell'intervento riformatore in rapporto ai profili informativi dei dati procedimentali rilevanti per la persona offesa è sembrata incoerente rispetto alle indicazioni della suindicata Direttiva 2012/29/UE, pur non ancora entrata in vigore a livello comunitario né attuata con legge nell'ordinamento interno. Nella prospettiva di riservare maggiore attenzione alle persone offese, nell'ambito della più ampia categoria dei reati commessi con violenza alla persona, si sono introdotte le già segnalate modifiche nel testo riformato dell' articolo 299 c.p.p. . Tra le ulteriori modifiche, si è inserito analogo riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona anche nel nuovo articolo 408 c.p.p. , comma 3-bis, quanto all'avviso della richiesta di archiviazione, e si è integrato l' articolo 101 c.p.p. , comma 1, aggiungendo, alla generale possibilità della persona offesa dal reato di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti , l'obbligo di informazione della persona offesa, gravante sul pubblico ministero e sulla polizia giudiziaria, di tale possibilità e di quella di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Va, inoltre, richiamato, per la valenza dei suoi contenuti in relazione alle questioni rimesse, il D.Lgs. numero 212 del 2015, che, come rilevato, ha attuato la Direttiva 2012/29/UE. In particolare, esso ha rafforzato gli strumenti informativi in favore, tra l'altro, delle persone offese dai delitti commessi con violenza alla persona. Dopo l'articolo 90 è stato inserito l'articolo 90-bis, che elenca dalla lettera a alla lettera p le informazioni da fornirsi alla persona offesa, in lingua a essa comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente. E' stato anche introdotto l'articolo 90-ter, che prevede, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, l'immediata comunicazione alla persona offesa, che ne faccia richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Con l'articolo 90-quater è stata pure definita la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e sono stati enunciati gli indici da cui è desumibile, in vista dell'adozione delle pertinenti disposizioni processuali di protezione. Da ultimo, la L. numero 69 del 19 luglio 2019 , introducendo ulteriori modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ha aggiunto nell' articolo 90-ter c.p.p. , il comma 1-bis. Questa disposizione stabilisce che le comunicazioni previste al comma 1 da farsi alla persona offesa su richiesta per delitti commessi con violenza alla persona sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato , se si procede per specificati delitti a sfondo sessuale o riconducibili al genus della violenza domestica e di genere. La medesima legge - nella ribadita ottica di rendere effettiva, sotto il profilo informativo, la tutela della persona offesa nei procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona - ha anche novellato il cornma 2-bis dell' articolo 299 c.p.p. , prevedendo, in aggiunta ai servizi socio-assistenziali, quali destinatari dell'immediata necessaria comunicazione dei provvedimenti di revoca o di modifica delle misure cautelari, in via prioritaria la persona offesa e, solo ove nominato, il suo difensore, laddove il testo originario prevedeva la loro comunicazione al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa . 7. Così delineato il contesto normativo, è possibile procedere a un esame disgiunto e progressivo dei quesiti di diritto oggetto di analisi. Con riguardo alla prima questione si contrappongono, come segnalato con l'ordinanza di rimessione, distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 7.1. Un primo orientamento estensivo procede da una prospettiva di ampia tutela delle facoltà della vittima del reato in rimarcata coerenza con la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che persegue la finalità di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali e prevede che Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale articolo 1 . Inoltre, l'orientamento in esame valorizza i principi sottesi alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e domestica , giudicando le modifiche normative, intervenute per effetto del D.L. numero 93 del 2013 e della relativa legge di conversione numero 119 del 2013 , specificamente o innovative in punto di partecipazione della persona offesa al procedimento incidentale, alla stessa riconoscendo il diritto a una interlocuzione cartolare sulla permanenza o meno dei presupposti della misura cautelare, prima della decisione del giudice sull'istanza volta alla sua modifica. Secondo questo orientamento, l' articolo 299 c.p.p. , comma 3, al pari del successivo comma 4-bis , individua nella sua prima parte l'obbligo, a pena di inammissibilità, della notificazione presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa della richiesta de libertate a cura della parte richiedente. Contestualmente, disciplina, senza mettere in discussione il previsto obbligo, modalità alternative della notifica , a seconda che la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia nel qual caso si considera domiciliata presso di lui ex articolo 33 disp. att. c.p.p. , o non lo abbia nominato nel qual caso la notifica deve essere eseguita personalmente nel domicilio evincibile ex actis ai sensi dell' articolo 154 c.p.p. , comma 1 . Nella diversa ipotesi in cui la persona offesa abbia eletto o dichiarato domicilio, la notifica, invece, deve sempre essere eseguita nel domicilio dichiarato o eletto, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore Sez. 2, numero 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv. 280999 Sez. 3, numero 31191 del 21/07/2020, P., Rv. 280363 Sez. 2, numero 4877 del 28/10/2020, Castiglione, Rv. 280613 Sez. 6, numero 8691 del 14/11/2017, A., 272216 Sez. 2, numero 19704 del 01/04/2016, Machì, Rv. 267295 . Le citate decisioni argomentano che tale esito è imposto da convergenti ragioni di natura letterale e sistematica, coerenti con i parametri convenzionali, e tali da rendere soccombenti soluzioni interpretative diverse. Sul piano letterale - si osserva - l'inciso, contenuto nell'ultima parte della norma salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare un domicilio , si pone quale eccezione alla regola secondo cui la persona offesa che ha nominato il difensore è domiciliata presso di lui, ritenendosi in tale caso prevalente la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato, senza che possa ricavarsi, dall'omessa indicazione del dornicilio o dalla mancata nomina del difensore, la decadenza della parte offesa dal diritto di ricevere la notifica dell'istanza e a prendere parte alla vicenda cautelare Sez. 2, numero 19704 del 01/04/2016, Machì, Rv. 267295 . Esso si riferisce, invero, solo al luogo, e non già all'obbligo, della notifica, cui corrisponde il diritto dell'offeso alla informazione sulla possibile modifica dello status libertatis del suo offensore , deponendo in questa direzione in modo inequivoco anche l‘esegesi sistematica, ovvero l'interesse specifico tutelato dalla norma incriminatrice Sez. 2, numero 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv. 280999 . Secondo questo orientamento, sul piano sistematico rileva anche l'esame dell'intero articolo 299 c.p.p. , dovendo leggersi i suoi cornmi 3 e 4-bis in relazione al precedente comma 2-bis, che prevede la comunicazione immediata dei provvedimenti relativi alle misure previste dagli articolo 282-bis , 282-ter , 283,284,285 e 286 c.p.p. , a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore , senza indicare modalità di comunicazioni. Risulterebbe dunque affetta da strabismo divergente e, persino, canzonatoria - si aggiunge - una immediata comunicazione alla persona offesa o al suo difensore del provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare in corso nei confronti del suo offensore, senza la previa e più efficace notifica dell'istanza volta alla revoca o alla sostituzione , laddove è solo la notifica dell'istanza volta alla modifica o alla revoca della misura cautelare che allerta la vittima e la rende soggetto partecipato del procedimento cautelare Sez. 2, numero 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv. 280999 . La considerazione congiunta del criterio letterale e del criterio sistematico che supporta l'affermazione sostanziale che l'istante non è esonerato dall'obbligo di informazione in caso di mancata elezione o dichiarazione di domicilio della persona offesa, non espressiva di per sé di disinteresse della stessa alle vicende pertinenti al suo regime cautelare - si connota, inoltre, per la coerenza della disposizione di cui all' articolo 299 c.p.p. , commi 3 e 4-bis, con le sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea volte alla creazione di un vero e proprio statuto della vittima del reato e, in particolare, con le norme minime , contenute nella Direttiva 2012/29/UE, volte ad assicurare alla vittima del reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nella fase di accesso e di partecipazione al processo, sia al di fuori di esso Sez. 2, numero 19704 del 01./04/2016, Machì, citata . A conforto ulteriore dell'analisi, Sez. 3, numero 31191 del 21/07/2020, P., Rv. 280363 ha annotato che l'indicata Direttiva neppure prevede alcun onere per la vittima di nominare un difensore o di dichiarare o eleggere, domicilio per le notifiche, riconoscendo alla stessa semplicemente un diritto a essere informata, sì che le prerogative di informazione riconosciute a coloro che hanno subito reati connotati da violenza personale, allo scopo di assicurarne una tutela ed assistenza effettiva, devono avere caratteristiche di completezza ed estendersi fino ai dettagli, come espressamente desumibile dalla normativa UE di riferimento e dalle norme interne che ne hanno dato concreta attuazione . Pretendere, invece, dalla vittima un comportamento positivo quale la nomina del difensore, sin dalle indagini, o la dichiarazione o l'elezione di domicilio per i diritti d'informazione è fuori dal sistema. Completamente fuori ratio, e per di più si potrebbe sottoporre la vittima ad un concreto pericolo altrimenti evitabile con l'opportuna notifica dell'istanza . 7.2. Nell'ambito di questo orientamento si sostiene anche l'opzione ermeneutica che, procedendo dal criterio della esigibilità dell'adempimento dell'obbligo a carico dell'istante, ritiene necessaria la compiuta ed effettiva identificabilità della persona offesa sulla base dei dati ricavabili dagli atti presenti nel fascicolo processuale, a prescindere dalla nomina di un difensore di fiducia ovvero dalla dichiarazione o elezione di domicilio. In tal senso si è espressa Sez. 2, numero 19704 del 01/04/201E1, Machì, citata, che ha puntualizzato che la rappresentata individuazione dei destinatari della notifica, mentre consente di superare le opposte preoccupazioni circa l'eccessiva onerosità dell'incombente rispetto ai diritti di libertà e di difesa dell'indagatolimputato, in relazione soprattutto a procedimenti caratterizzati da una pluralità di persone offese, garantisce il positivo soddisfacimento di detti diritti e delle contrapposte esigenze di tutela della vittima di reato commesso con violenza alla persona. Hanno concordato su detta analisi anche Sez. 2, numero 25135 del 25/05/2016, Grosso, Rv. 267236, e Sez. 2, numero 36167 del 03/05/2017, Adelfio, Rv. 270690, che hanno correlato l'incolpevolezza, ovvero la scusabilità, dell'omessa notifica alla persona offesa all'impossibilità di adempimento dell'obbligo informativo per non essere la stessa né identificata né identificabile, in esito alla verifica demandata al giudicante, che dovrà, in dette ipotesi, valutare l'istanza senza avviso alla persona offesa nel merito, e non dichiararla inammissibile. Nello stesso senso, e con riferimento a fattispecie specifiche, si sono espresse Sez. 2, numero 7186 del 28/01/2021, Sanna, Rv. 280885 Sez. 5, numero 4485 del 08/01/2020, L., Rv. 278141 Sez. 6, numero 27601 del 22/03/2019, Pascale, Rv. 276077 Sez. 5, numero 43103 del 12/06/2017, Urso, Rv. 271009, e più recentemente Sez. 2, numero 12377 del 10/02/2021, Castagna, citata, che, riaffermato il richiamo al criterio della diligenza esigibile quale limite ai fini della notifica, ha sottolineato che tale limite è segnato dalla pratica notiziabilità della persona offesa , ovvero, laddove essa non abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, dalla evidenza dei dati identificativi del domicilio dagli atti del fascicolo . 7.3. L'opposto orientamento, che esclude - nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - l'inammissibilità dell'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione o elezione di domicilio, risulta consapevolmente espresso da Sez. 1, numero 5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483. Muovendo dall'interpretazione letterale della norma di riferimento, si evidenzia l'assoluta chiarezza dell'inciso salvo che , che precede il riferimento all'ipotesi in cui la persona offesa, in mancanza di difensore, non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio , annotando che esso non può essere inteso, a meno di non stravolgere la lingua italiana, nel senso che serve a distinguere le modalità di notifica dell'istanza . Rilevano al riguardo, nell'analisi svolta, il disposto dell'articolo 12 delle disp. genumero , alla cui stregua, nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore , e il significato e il valore attribuiti a detta norma dalla concorde dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la lettera della legge è esplicita e quando la intenzione del legislatore è fatta palese e inequivocabile attraverso i lavori parlamentari durante i quali il testo della legge sia stato ampiamente discusso, ogni diversa interpretazione, se può servire a rilevare inconvenienti o lacune, non vale certamente ad immutare il senso della legge stessa in guisa da farle dire cosa profondamente diversa da quanto ha voluto dettare articolo 12 disp. genumero , sovrapponendosi alla volontà del costituente e del legislatore ordinario, con grave pregiudizio della certezza del diritto e delle prerogative parlamentari Sez. 6, numero 126 del 26/01/1967, Tinelli, Rv. 103410 . Il dato testuale trova, inoltre, coerente riscontro nelle significative indicazioni traibili dall'evoluzione dell'intervento riformatore, esplicitate nel procedimento legislativo che ha portato all'introduzione, in sede di conversione del decreto-legge, dell'indicato inciso salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio . Ne' tale aggiunta - si rimarca può essere intesa come volta solo a prescrivere la prevalenza della notificazione nel luogo eventualmente eletto sulla notifica diretta, poiché l'eventuale elezione di domicilio da parte della persona offesa sarebbe stata destinata, comunque, anche nell'ipotesi prevista nella versione originaria del decreto-legge, a prevalere sulle altre forme di notificazione. La tesi affermata è poi riscontrata da ragioni di ordine logico e sistematico. Si evidenzia, in particolare, che l'onere dell'avviso condiziona l'istanza de libertate e quindi - in concreto - l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato o dell'imputato, oltre al loro interesse a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l'esame delle richieste in una materia così delicata quale quella della libertà personale, con la conseguente necessità di un contemperamento di due diversi ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti , e specificamente dei diritti di libertà e difesa delle persone indagate o imputate e dei diritti di tutela della vita privata, dell'incolumità personale e dell'esercizio delle proprie facoltà da parte delle persone offese. Il punto di equilibrio è ravvisato, nella ripercorsa decisione, nel compimento, da parte della persona offesa dal reato, degli adempimenti previsti dall' articolo 299 c.p.p. , attraverso i quali nomina di un difensore ovvero dichiarazione o elezione di domicilio la stessa mostra interesse a conoscere le vicende processuali di colui che ha esercitato, e può continuare a esercitare, violenza nei suoi confronti e, al contempo, mette l'indagato o l'imputato nelle condizioni di effettuare celermente le notifiche necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale de libertate che lo riguarda . In tal senso l'aggiunta dell'inciso salvo che in quest'ultimo caso essa la parte offesa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio sarebbe conseguita alle perplessità, rappresentate da parte della dottrina, in ordine all'eccessiva onerosità dell'adempimento rispetto ai diritti dell'imputato, onerato della necessità di reperire il domicilio della persona offesa che non lo avesse eletto o dichiarato. Detto percorso interpretativo è ripreso da Sez. 1, numero 1460 del 24/11/2020, dep. 2021, Pipitone, Rv. 280219, che, nel dar conto delle soluzioni non univoche date dalla giurisprudenza di legittimità alla questione di diritto, lo ha ribadito in fattispecie analoga, evocando a sua volta la confluenza nella medesima direzione ermeneutica della lettera della legge, della volontà del legislatore espressa dai lavori preparatori e di ragioni di ordine logico e sistematico. In questo orientamento si collocano anche più recenti pronunce, e, in particolare, due conformi sentenze della Sezione Quinta penale Sez. 5, numero 14028 del 12/02/2021, Pasca, e numero 14029 del 12/02/2021, Mazzanares, non massimate sul punto , che hanno affermato, previa ampia analisi della locuzione delitti commessi con violenza alla persona , che l'onere informativo posto a carico dell'indagato deve essere ritenuto operante solo laddove la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia dichiarato o eletto domicilio nell'ambito del procedimento. Si sottolinea, inoltre, che, in tale prospettiva, assume rilievo la manifestazione, sottesa agli indicati adempimenti, da parte della persona offesa del suo concreto interesse per le sorti del procedimento che giustifichi l'imposizione degli oneri stessi e che, sotto concorrente profilo, l'indicata limitazione dell'onere informativo, correlato al ridetto interesse, consente di escludere che la condivisa indiscriminata subordinazione della ammissibilità dell'istanza cautelare al previo adempimento dell'onere informativo in favore della persona offesa in relazione a tutti i reati caratterizzati da violenza alla persona possa tradursi in una irrazionale ed ingiustificata compressione del diritto di difesa anche in quei casi in cui, come nella resistenza a pubblico ufficiale, non vi è alcun pericolo che l'autore del reato torni ad aggredire, fisicamente o moralmente, la persona . Si annota, infine, che, già prima che il descritto contrasto interpretativo si delineasse espressamente, Sez. 2, numero 12325 del 03/02/2016, Spada, Rv. 266435 ha osservato, in linea con la rilevata necessaria manifestazione da parte dell'offeso del suo interesse all'esercizio del diritto alla partecipazione al procedimento incidentale cautelare attraverso l'intervento nel contraddittorio che precede l'emissione del provvedimento sulla cautela , che tale interesse si esprime attraverso la nomina di un difensore o l'elezione di domicilio, incombenti entrambi che assicurano la speditezza delle notifiche ed il contenimento dei tempi di emissione del provvedimento sulla cautela . Essendo, invero, l'offeso soggetto processuale la cui partecipazione non condiziona la progressione processuale , il suo diritto di partecipazione - si puntualizza - dipende dalla volontaria attivazione da parte sua delle condizioni del suo esercizio, consistenti, segnatamente, nella fase procedimentale, nella nomina del difensore o nell'elezione di domicilio e, nella fase processuale, nella partecipazione alle udienze, anche senza la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in assenza di una manifestazione di volontà partecipativa, l'offeso decade dal diritto alla notifica dell'istanza di revoca, fermo il suo diritto a conoscere l'esito della eventuale revoca o sostituzione della misura previsto dall' articolo 299 c.p.p. , comma 2-bis, ed ora anche dall' articolo 90-ter c.p.p. , introdotto dal D.Lgs. numero 212 del 2016 . 8. Il Collegio ritiene che meriti adesione il secondo orientamento con le integrazioni e precisazioni che seguono. 8.1. Punto di partenza dell'analisi è l'apprezzamento della formulazione testuale dell' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, - nel testa vigente a seguito della L. numero 199 del 2013, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. numero 93 del 2013 - e segnatamente dell'inciso salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio contenuto nell'ultima parte del secondo periodo della norma, così, per l'intero, formulato La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articolo 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio . Il dibattito interpretativo, conseguito alla presenza dell'indicato inciso, si è sviluppato, oltre che nella giurisprudenza di legittimità e prima ancora in quella di merito , anche nella dottrina. Si e', in particolare, segnalato - evocando studi linguistici anche dedicati alla traduzione dei contratti internazionali e dei testi normativi dell'Unione Europea e procedendo dalla valenza del significato linguistico e dall'importanza nella linguistica testuale della classe dei connettivi comprensiva delle congiunzioni coordinanti e subordinanti e delle espressioni avverbiali o congiuntive - che la costruzione semantica fondata sull'espressione salvo che potrebbe ricondursi alla tradizione di tecnica legislativa, che, sulla base di regole riconducenti all'ablativo assoluto latino, le riconosce un valore eccettuativo o limitativo corrispondente a tranne, eccetto che , e quindi una funzione delimitativa /condizionante, rispetto a individuate situazioni, della portata della previsione principale. Si e', allo stesso tempo, anche rappresentato che l'indicata espressione potrebbe essere intesa con valore condizionale, corrispondente all'espressione a condizione che , e con funzione incidente, rispetto all'avvenimento in essa introdotto, sulla produzione degli effetti tipici della disposizione normativa. Trasponendo tali rilievi nella fattispecie, deve rilevarsi che la detta ambiguità del connettivo salvo che , per il suo possibile diverso valore eccettuativo ovvero condizionale, è suscettibile di dar luogo a una lettura discordante, se non opposta, dell'analogo termine utilizzato nella predetta norma, rendendo ragione della variabilità delle ipotesi interpretative formulabili e dell'insufficienza del testo della norma per fondare la condivisione di opzioni interpretative, come quelle espresse dagli orientamenti in contrasto, che valorizzino l'uno o l'altro significato. 8.2. Le Sezioni Unite, che sotto diversi aspetti si sono occupate del tema dell'interpretazione della legge, hanno sottolineato che l'interpretazione letterale rappresenta il canone ermeneutico prioritario per l'interprete e hanno puntualizzato che l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi , senza potere, tuttavia, servire per andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa Sez. U, numero 46688 del 29/09/2016, Schirru, non mass. sul punto . Anche la Corte costituzionale, investita di questioni di legittimità costituzionale coinvolgenti profili interpretativi delle norme denunciate, ha affermato che la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme Corte Cost., sent. numero 219 del 2008 , non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre Corte Cost., sent. numero 110 del 2012 . In altra pronuncia ha ribadito la rilevanza centrale, rispetto alla materia penale incidente sui diritti fondamentali dell'individuo, e segnatamente sulla libertà personale, della riserva di legge nell'accezione recepita dall' articolo 25 Cost. , comma 2, Corte Cost., sent. numero 230 del 2012 . L'esame delle connotazioni testuali della norma Sez. U, numero 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone , che, quindi, rappresentano l'oggetto prioritario dell'attività interpretativa e ne segnano il limite esterno , indicato, in ambito civile, come il limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale Sez. U civ., numero 15144 del 11/07/2011 Sez. U civ., numero 27341 del 23/12/2014 , da individuarsi in termini rigorosi nella materia penale, non esonera, tuttavia, il giudice dalla ricerca dei possibili e coerenti significati attribuibili al testo della disposizione, la cui possibile pluralità è desumibile, ad esempio, dall'intrinseca polisemia dello stesso dato testuale, così come dalla sua lettura nel contesto delineato dal sistema normativo in cui si colloca e, prima di tutto, dalla disciplina legale dell'istituto di cui la norma è parte Sez. U, numero 409E6 del 19/07/2018, Pittalà, non mass. sul punto . Del resto, anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha rimarcato, in recenti pronunce concernenti l'ordinamento italiano, che, in ragione del carattere generale delle leggi, il loro testo non può presentare una precisione assoluta e deve servirsi di formule più o meno vaghe, la cui applicazione dipende dalla pratica, con la conseguenza che in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, anche in materia penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria , essendo, del resto, solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte della Convenzione che la giurisprudenza contribuisce necessariamente all'evoluzione progressiva del diritto penale Corte EDU 08/12/2009, Previti c. Italia Corte EDU 17/09/2009, Scoppola c. Italia . Ne' all'interpretazione della legge è estraneo l'esame delle connotazioni testuali della norma alla luce dell'intento del legislatore quale emerge dai lavori preparatori Sez. U, numero 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, non mass. sul punto . In tal senso le Sezioni Unite sono intervenute da tempo, affermando che il pensiero espresso dagli artefici della legge nella fase del travaglio legislativo può e deve essere tenuto presente dall'interprete, purché, peraltro, sussista un duplice presupposto 1 - che la dizione della norma non implichi un significato già di per sé chiaro ed univoco, nel quale caso ogni eventuale diversità cli intenzione deve cedere di fronte alla manifestazione di volontà risultante dalla formula concretata 2 - che il pensiero espresso dai parlamentari si riferisca proprio al contenuto del disposto che richieda più penetranti mezzi interpretativi a causa del suo oscuro dettato Sez. U, numero 16 del 10/12/1957, Faccini, Rv. 097831 . 8.3. In questa prospettiva assume, quindi, peculiare rilievo, ai fini della ricostruzione dei contenuti dell' articolo 299, comma 4-bis, c.p.p. , l'esame delle connotazioni testuali della sua ultima parte avendo riguardo alle indicazioni emergenti dai lavori che hanno connotato il percorso parlamentare di conversione del D.L. numero 93 del 2013 , definito, per quanto qui rileva, con l'innovativa introduzione, rispetto al testo del decreto, di detta parte. Come già rilevato sub 5, l'indicata conversione ha inciso sul testo del D.L. numero 93 del 2013 e, segnatamente, sulle modifiche che detto decreto ha apportato all' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis e analogamente al precedente cornma 3 , consistite, tra l'altro, nell'aggiunta di un secondo periodo, attinente all'adempimento - del quale è onerata, a pena di inammissibilità, la parte che richiede la revoca o la sostituzione della misura cautelare - rappresentato dalla notifica della stessa richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità . A detta previsione si è ulteriormente aggiunto, a chiusura del periodo, l'inciso, oggetto di disamina, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio . Nel dar conto della proposta emendativa 2.33, fatta, nella pendenza dell'esame del disegno di legge presentato il 16 agosto 2013, in Commissione giustizia della Camera dei deputati pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 settembre 2013 , riformulata con la sostituzione delle parole al difensore di quelle presso il difensore e approvata in data 1 ottobre 2013, il relatore ha sottolineato che, attraverso i previsti obblighi di comunicazione alla persona offesa o al difensore della richiesta di modifica o di sostituzione delle misure cautelari e coercitive, riguardanti tutti ii delitti commessi con violenza alla persona, che sono un novum sistematico all'interno del nostro codice di procedura penale , e in attesa di una riforma più organica che valorizzi l'offeso in fase investigativa, in linea con la Direttiva 2012 /29 / UE, si è cercato di realizzare l'inizio del riconoscimento di un diritto di partecipazione consapevole al procedimento penale dell'offeso , consentendo allo stesso non solo di essere a conoscenza delle vicende cautelari che attengono all'autore delle violenze, ma di poter interloquire mediante memorie . Nel Dossier di documentazione della Camera dei deputati XVII Legislatura, predisposto dal Servizio Studi della Camera D13093A - 2 ottobre 2013 , e', inoltre, descritto l'intervento delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, nel corso dell'esame in sede referente del progetto della legge di conversione, anche sui profili del convertendo decreto-legge pertinenti alla disposta integrazione dei commi 3 e 4-bis dell' articolo 299 c.p.p. in punto di obbligo di notifica a pena di inammissibilità, per il richiedente, della domanda all'autorità giudiziaria di revoca o sostituzione delle misure coercitive avanzata sia nel corso delle indagini preliminari comma 3 che dopo la loro chiusura comma 4-bis . Nello stesso Dossier e', altresì, rappresentato il contenuto dei disposti emendamenti, secondo cui la notifica deve essere effettuata alla persona offesa, eventualmente presso il suo difensore, e non direttamente al difensore stesso, come previsto dal decreto-legge, e la notificazione alla persona offesa, quando la stessa non abbia indicato il difensore, non è dovuta, se la stessa non ha neanche provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. L'indicato emendamento, unitamente agli altri approvati, risulta trasfuso nel testo definitivo della, già citata, L. 15 ottobre 2013, numero 119 , pubblicata sulla G.U. in pari data ed entrata in vigore il 30 ottobre 2013. 8.4. Gli univoci dati, traibili da specifici passaggi dei lavori preparatori della legge di conversione e dal confronto tra le previsioni normative di detta legge e quelle del decreto-legge che la stessa ha convertito con modificazioni, esprimono in termini netti l'intenzione del legislatore e la specifica portata dell'intervento riformatore. Si è già detto sub 6.2. che la L. numero 119 del 2013 ha proceduto alla conversione del decreto-legge, seguendo più ampi parametri di riferimento nell'affermata e ribadita prospettiva di conferire coerenza all'intervento riformatore, attuato in sede di decretazione di urgenza, con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE, che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e stabilito, tra l'altro, che gli Stati membri garantiscono alla vittima di reati commessi con violenza alla persona specifiche informazioni circa le vicende cautelari attinenti all'autore del reato. In tal senso, nella relazione in Commissione giustizia della Camera dei deputati è evidenziato che il previsto ampliamento degli obblighi di comunicazione, alla persona offesa, alla vittima, al suo difensore e ai servizi sociali nel caso di adozione, della richiesta di modifica e sostituzione delle misure cautelari e coercitive, che riguardano tutti i delitti commessi con violenza alla persona , consente alla persona offesa non solo la conoscenza delle vicende cautelari che attengono all'autore delle violenze, ma anche l'interlocuzione mediante memorie, e instaura, quale unicum sistematico nel sistema codicistico, l'inizio del riconoscimento di un diritto di partecipazione consapevole della vittima al procedimento penale riguardante l'autore del reato. Il richiamato Dossier di documentazione, riportando le precisazioni date dalle Commissioni riunite su profili pertinenti alle modifiche proposte in sede di conversione del decreto-legge, sottolinea che l'alternativa della notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o modifica delle misure cautelari considerate presso il difensore è solo quella presso il domicilio da essa dichiarato ed eletto. 8.5. La correlazione a dette affermazioni dell'emendamento 2.33, poi approvato, attinente al tema in esame, assume rilievo sotto concordanti profili. La riforma si è mossa, invero, secondo una linea direttiva volta a un rafforzamento del ruolo della persona offesa nel processo penale, sì da essere ritenuta in dottrina espressione di un nuovo umanesimo del diritto penale la riconosciuta valenza, accanto al perseguimento dell'interesse collettivo alla punizione dell'autore del reato con l'esercizio dell'azione punitiva, della tutela multilivello degli interessi personali della persona offesa, non più limitati all'individuazione e alla condanna del proprio offensore, ma estesi anche alla garanzia della protezione dei suoi diritti nel processo ovvero nel subprocedimento cautelare. In questo contesto, e considerando il particolare meccanismo previsto - per la revoca o la modifica, nei procedimenti relativi a reati commessi con violenza alla persona, delle misure cautelari in esecuzione - a carico del richiedente, tenuto in via preventiva alla informazione della persona offesa, pena l'inammissibilità dell'istanza, emerge chiaramente, sotto un primo profilo, la delineazione di un ruolo attivo, e non più solo passivo, della persona offesa, titolare del detto diritto di informazione, funzionale all'esercizio del diritto partecipativo per offrire, mediante eventuale interlocuzione, nella procedura de libertate, elementi utili e pertinenti al profilo delle esigenze cautelari. Il rinnovato ruolo delle persone offese e il loro diritto di partecipazione consapevole al procedimento penale si pongono, sotto un secondo profilo, quale premessa dell'approvato emendamento che attribuisce il diritto a ricevere, nella fase cautelare, la notifica dell'istanza alla persona offesa che abbia nominato un difensore ovvero, in caso negativo, abbia eletto o dichiarato domicilio, compiendo, per l'effetto, adempimenti positivamente rappresentativi della volontà ovvero dell'interesse di essere parte consapevole del procedimento penale e delle sue parentesi cautelari. L'emendata limitazione dei destinatari della notifica, rispetto alle originarie indicazioni del decreto-legge il difensore della persona offesa o, in sua mancanza, la persona offesa , traduce, infine, all'evidenza, un'esigenza, segnalata anche in dottrina, di limitazione, nella peculiare fase cautelare, dell'ampiezza dei destinatari della prescritta notifica dell'istanza, che, correlata agli adempimenti demandati alla persona offesa, esprime, sotto ulteriore profilo, la coerenza dell'emendato intervento alle finalità perseguite dal legislatore della riforma. 8.6. La disamina delle emergenze dei lavori parlamentari, che hanno consegnato il testo definitivo della L. numero 119 del 2013 e, con esso, dell' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, consente, quindi, una lettura delle connotazioni testuali dell'ultima parte di detto comma, che, non prescindendo dal dato testuale che limita l'attività interpretativa, conduce all'attribuzione di un significato al testo della disposizione coerente con la intenzione del legislatore nei termini delineati, come statuito dall'articolo 12 delle disp. genumero . L'inciso salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio , contenuto nell'ultima parte del secondo periodo dell' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, si correla, invero, all'ipotesi in cui la persona offesa, già indicata nella stessa disposizione come destinataria della notifica presso il difensore, non abbia provveduto a tale nomina. Alla stessa, titolare di diritti informativi, partecipativi e interlocutori, si demanda, come precisato dai lavori preparatori, un atto formale e specifico alternativo, ugualmente atto a tradurne la volontà di essere parte del procedimento, rappresentato dalla dichiarazione o dall'elezione di domicilio, la cui natura di atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell' articolo 162 c.p.p. , è stata affermata da Sez. U, numero 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905, e successivamente ribadita da ultimo, Sez. 2, numero 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247 . Tali adempimenti, pertanto, nel quadro della riforma, condizionano l'esercizio, da parte della persona offesa, del suo diritto all'informazione e alla partecipazione al sub-procedimento cautelare introdotto dalla richiesta di revoca o di modifica in me/ius della misura cautelare, poiché alla mancanza della specifica manifestazione della volontà in tal senso segue la decadenza dal diritto alla notifica della richiesta e alla conseguente interlocuzione sui profili cautelari, con essa devoluti, ad opera della persona offesa, che, pur nello spazio riconosciutole nel processo penale, rimane, come è stato annotato in dottrina, un soggetto processuale la cui partecipazione non condiziona la progressione processuale. 8.7. Si deve poi osservare, su un piano di logica argomentativa, che presenta profili di incoerenza sistematica l'interpretazione che fonda sull'inciso, salvo che in quest'ultimo caso la persona offesa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio , la previsione di modalità alternativa della notifica rispetto a quelle presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa , e afferma la prevalenza della dichiarazione o elezione di domicilio, ove intervenute, anche ove vi sia già stata la nomina di un difensore. Essa, invero, prospetta nella sostanza un'equiparazione - quanto agli effetti tra la notifica presso il difensore e quella personale e la loro subvalenza rispetto alla notifica nel domicilio eventualmente dichiarato o eletto, che, oltre a non emergere dal testo normativo e a creare non definiti rapporti di valenza tra atti processuali tipici, è contraria alla finalità dell'intervento riformatore volto a riconoscere alla persona offesa una posizione partecipativa consapevole nel contesto del processo, che passa attraverso il compimento di atti funzionali alla sua identificazione e all'esplicitazione della sua volontà partecipativa. Non deve, poi, trascurarsi che la ritenuta previsione della necessità della notifica dell'istanza alla persona offesa, indipendentemente da un suo comportamento positivo, pone problemi - non risolti con il richiamo all'opzione, pure sostenuta, della necessaria desumibilità dal fascicolo processuale dei suoi dati identificativi - di effettiva reperibilità e tempestiva conoscibilità da parte dell'istante delle notizie necessarie per adempiere all'obbligo assistito da sanzione. Ne' può prescindersi dal rilevare che rispondono alla stessa ottica di riconosciuta centralità e maggiore tutela dei diritti della persona offesa nel processo la sua individuabilità con atti specifici, volti a creare il suo collegamento con un luogo o con una persona, e controllabilli e certamente ostensibili, e la non sovrapponibilità della scelta - ove possibile negli atti processuali - del luogo di notificazione da parte dell'istante alla volontà della persona offesa, non tradottasi o non ancora tradottasi, per ragioni alla stessa riferibili, in atti di positivo intento partecipativo, anche alla luce dell'ampia categoria dei delitti commessi con violenza alla persona , cui la norma si riferisce. La soluzione interpretativa, fondata sulla formulazione della norma e sull'intenzione del legislatore, peraltro, si salda coerentemente al dato evidente che l'adempimento di cui si tratta, correlato al diritto informativo/partecipativo della persona offesa, cade in una parentesi cautelare del processo penale, che coinvolge diritti di difesa e della libertà personale dell'indagatolimputato, e risponde, nella rigorosa individuazione della posizione della persona offesa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, alla necessità di bilanciamento di tutela degli opposti diritti di matrice costituzionale e convenzionale. 8.8. Sorreggono le considerazioni esposte anche concordanti e decisive ragioni di natura sistematica calate nel contesto normativo nel quale l' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, si colloca e al quale contribuisce a dare organicità e completezza. La L. numero 119 del 2013 , in sede di conversione del D.L. numero 93 del 2013 , come rilevato sub 6.2., ha, tra l'altro, integrato l' articolo 101 c.p.p. , comma 1, aggiungendo all'unico periodo, che prevede la generale possibilità della persona offesa dal reato di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti , di due periodi, alla cui stregua grava sul pubblico ministero e sulla polizia giudiziaria, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, l'obbligo di informarla dei diritti a essa spettanti. Con detta integrazione del testo normativo in espressa intrapresa attuazione della Direttiva 2012/29/UE , costituente, secondo le risultanze dei lavori parlamentari, un innesto sistematico , è reso evidente il fine di consentire alla persona offesa una conoscenza effettiva e concreta del suo diritto alla partecipazione al procedimento, con i correlativi obblighi di comunicazione da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria informano , cui corrisponde un diritto informativo della destinataria persona offesa a prescindere dalla natura del reato , funzionale all'esercizio dei diritti e delle facoltà a essa attribuiti dall'ordinamento giuridico. Il D.Lgs. numero 212 del 2015 , che ha attuato la Direttiva 2012/29/UE a seguito della legge-delega 6 agosto 2013, numero 96 , ha, poi, introdotto nel codice di procedura penale come rilevato sub 6.2. ulteriori modifiche per rafforzare, nel rispetto dello spirito e dei principi della Direttiva e in termini di effettività, il diritto costante all'informazione delle persone offese in generale e di quelle offese da delitti commessi con violenza alla persona in particolare, oltre a individuare, nella più ampia prospettiva di protezione attraverso strumenti di natura processuale, i parametri della particolare vulnerabilità della persona offesa legittimanti la loro applicazione. Le innovazioni attengono specificamente, per quanto qui rileva, all'inserimento - dopo l' articolo 90 c.p.p. , rubricato diritti e facoltà della persona offesa dal reato , che prevede al suo comma 1 non solo l'esercizio dei diritti e delle facoltà espressamente riconosciuti dalla legge, ma anche la facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e di indicare elementi di prova - dell'articolo 90-bis contenente la specifica indicazione, del pari riferita alla persona offesa, delle informazioni che devono essere fornite alla stessa, in lingua a essa comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente. 8.9. Il Collegio ritiene che, ferma restando la norma generale in tema di facoltà della persona offesa di nominare un difensore e di diritto della stessa alla informazione in ordine ai propri diritti, l' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, debba essere letto in relazione con l' articolo 90-bis c.p.p. , del quale condivide l'omologa ratio. Quest'ultima norma enuncia, invero, plurimi obblighi informativi preventivi ovvero preliminari , da adempiersi, nell'ambito del procedimento penale, nei confronti della persona offesa sin dal suo primo contatto con l'autorità procedente , cui possono conseguire determinate iniziative partecipative processuali della stessa. L'articolo 299, comma 4-bis, prevede, a sua volta, un obbligo informativo preventivo ovvero preliminare verso la persona offesa, gravante sulla parte richiedente la revoca o la sostituzione di una delle misure cautelari elencate, applicate in procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona, in vista dell'esercizio da parte della persona offesa del suo diritto alla partecipazione alla vicenda cautelare e all'interlocuzione, anche con la presentazione di memorie in ogni caso, sempre possibile in ogni stato e grado del procedimento ex articolo 90, comma 1, c.p.p. , nel sub procedimento cautelare. Nel ragionevole coordinamento delle norme, demandato all'interprete, emerge che la seconda previsione si pone come integrativa della prima, in quanto introduce, in attinenza a una fase incidentale ed eventuale, une regola informativa specifica e aggiuntiva rispetto a quella generale contenuta nell'articolo 90-bis, la cui applicazione rimane, pertanto, presupposta. D'altra parte, la parentesi cautelare è parte del procedimento penale e i principi specializzanti che la governano non escludono, assorbendoli, quelli generali che regolano la posizione delle parti processuali e i loro diritti, facoltà, obblighi nel procedimento principale. Può, quindi, affermarsi che - l' articolo 90-bis c.p.p. , in sede di rituale attuazione - con il D.Lgs. numero 212 del 2015 - della Direttiva 2012/29/UE, ha specificamente elencato, ripetendone le diffuse indicazioni, le informazioni immediate da fornirsi sin dal primo contatto con l'autorità procedente alla persona offesa - l' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, nel testo definitivo introdotto con la L. numero 199 del 2013, che ha convertito con modificazioni il D.L. numero 83 del 2013 successivo alla ratifica con L. numero 77 del 2013 della Convenzione di Istanbul, ha previsto, nel più limitato ambito cautelare riferito ai procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona , un'informazione, innovativa nel sistema processuale, da fornirsi alla persona offesa, alla quale ha nel contempo rappresentato le condizioni - correlate all'esercizio di specifiche facoltà a essa riconosciute quali la nomina del difensore ovvero la dichiarazione o l'elezione di domicilio - cui ha subordinato la stessa ricevibilità dell'informazione. Si deve, invero, rilevare che, con il contestuale intervento, operato in sede di conversione del D.L. numero 93 del 2013 , sull'articolo 101 c.p.p., comma 1, si è prevista l'informazione alla persona offesa, da fornirsi dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, della facoltà di avvalersi dell'assistenza legale anche eventualmente accedendo al patrocinio a spese dello Stato. Si rimarca, inoltre, che fanno parte del sistema processuale penale, e sono oggetto di puntuale disciplina e ripetuta lettura per la posizione dell'indagato e dell'imputato, l'istituto della dichiarazione e quello dell'elezione di domicilio, la cui assimilazione quanto agli effetti è costantemente operata dalla legge processuale e la cui equipollenza funzionale è fissata dall' articolo 164 c.p.p. , a norma del quale il domicilio dichiarato e quello eletto sono il domicilio legale per tutto il corso del procedimento. Il riferimento a tali istituti, che - quanto alla loro specifica struttura ed efficacia - sono stati anche assimilati a dichiarazioni di volontà aventi valore negoziai-processuale , risponde, quindi, a una precisa scelta del legislatore nazionale, che, nel prevedere un'apertura di tutela informativa della persona offesa, alla stessa richiede di esprimere la volontà di essere parte della vicenda cautelare attraverso il ricorso agli indicati istituti, in alternativa al facoltativo ricorso alla tutela legale. Peraltro, anche la Direttiva 2012/29/UE, che è alla base degli interventi riformatori, valorizza, all'articolo 6, la richiesta della vittima, che precede il suo diritto a ricevere notizie sul procedimento avente ad oggetto un reato da essa subito, e puntualizza che la volontà della vittima di ottenere o meno informazioni, modificabile in qualunque momento, vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale . A tanto si aggiunge che la notificazione dell'istanza ex articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, è prevista in una fase processuale successiva alla chiusura delle indagini preliminari e comunque quando la persona offesa, destinataria tra l'altro delle informazioni di cui agli articolo 90 e 90-bis c.p.p. e, in ogni caso, a processo già avviato e proseguito nei suoi gradi, ha avuto la possibilità di confrontarsi con lo stesso e apprezzare la sua volontà di farne parte. Discende da quanto detto che il raccordo negli indicati termini tra gli articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, e articolo 90-bis c.p.p. , nei testi consegnati dalle successive novelle normative e ora contestualmente vigenti, risponde a criteri di organica rappresentazione della coerenza interna del sistema. 8.10. Concorre con le considerazioni svolte un'ulteriore annotazione di chiusura di ordine sistematico. La Corte costituzionale ha precisato in più occasioni che, in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali Li, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali Corte Cost., sent. numero 356 del 1966 , specificando che i giudici non possono abdicare all'interpretazione adeguatrice Corte Cost., ord. numero 451 del 1994 e che, nell'adempimento del compito di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme a Costituzione Corte Cost., ord. numero 121 del 1994 . Le Sezioni Unite, pronunciandosi incidentalmente sul tema dell'interpretazione della legge da applicare in concreto, hanno già affermato che l'interpretazione adeguatrice dei giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere polisenso e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l'impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articolo 12 e 14 delle disp. genumero di talché, nell'impossibilità di conformare la norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio del Giudice delle leggi Sez. U, numero 23016, del 31/03/2004, Pezzella, non mass. sul punto più recentemente Sez. U, numero 40986 del 19/07/2018, Pittalà, non mass. sul punto . Tali principi sono condivisi, e il riferimento a essi assume pieno rilievo nella definizione del percorso interpretativo svolto con la necessaria verifica della conformità costituzionale della soluzione interpretativa rappresentata. Come già rappresentato su un piano logico, l'apprezzamento del diritto informativo/partecipativo della persona offesa non può, invero, essere scisso da quello contrapposto dell'imputato, anche assistito da presunzione di innocenza, che è di difesa e in fatto volto a vedere risolta in senso migliorativo e in durata ragionevole la sua posizione cautelare, che riflette la sua libertà personale. Deve aggiungersi che la stessa Direttiva prevede nel considerando 12 che i diritti previsti a favore della vittima fanno salvi i diritti dell'autore del reato, tale inteso la persona condannata per un reato, ma anche la persona indagata o imputata prima della eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna , fatta salva la presunzione di innocenza. L'opzione interpretativa che, nel contemperamento degli interessi opposti, correla - secondo criteri di proporzionalità ed equo bilanciamento in contesto cautelare connotato da esigenze di tutela della libertà personale e dei diritti di informazione, di celerità della decisione, di chiarezza, di certezza e di esigibilità degli adempimenti - il diritto informativo della persona offesa, funzionale a quello partecipativo, alla manifestazione di un effettivo interesse, esplicato con gli adempimenti detti, alla partecipazione anche al subprocedirnento cautelare, appare, di certo, compatibile con i precetti costituzionali, oltre che conforme ai canoni interpretativi emergenti dalla Direttiva. 9. Deve, conseguentemente essere enunciato, a norma dell' articolo 173 c.p.p. , comma 3, disp. att., il seguente principio di diritto sulla prima questione rimessa Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio . 10. Composto il contrasto sulla prima questione, può procedersi all'esame del secondo quesito. Esso si articola in due sotto-quesiti. Il primo attiene alla necessità o meno, ai fini dell'obbligo della notificazione della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, dell'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima ovvero della sussistenza di un concreto pericolo di recidiva riguardante specificamente quest'ultima, e il secondo è riferito all'individuabilità delle persone offese, alle quali deve farsi la già menzionata notificazione, negli eredi della vittima. 10.1. La Sezione rimettente ha rappresentato, a conforto della rimessione della relativa questione, che si imponeva un chiarimento del tema concernente la peculiarità della fattispecie in esame, attenendo la vicenda cautelare a un addebito omicidiario e avendo il Tribunale del riesame affermato, sulla base della ritenuta coerenza tra il disposto dell' articolo 90 c.p.p. , comma 3, e le indicazioni traibili dalla Direttiva 2012/29/UE, che la nozione di vittima comprende, non solo la persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato, ma anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano patito conseguente analogo pregiudizio. L'ordinanza, illustrate anche le opposte deduzioni del ricorrente, alla cui stregua i prossimi congiunti delle vittime del duplice omicidio, a lui addebitato, si sono disinteressati del procedimento, e gli interessi di natura risarcitoria e/o riparatoria, al più da essi vantati, non sono presidiati, a differenza degli interessi legati al pericolo di recidiva, dalle disposizioni che riguardano la notificazione alla persona offesa dell'istanza de libertate, ha segnalato anche la sussistenza di profili di connessione tra il tema dell'individuazione della persona offesa negli eredi della vittima deceduta e quello pertinente alla possibilità di configurare un pericolo di recidiva riferito specificamente alla vittima in assenza di preesistenti relazioni qualificate, anche di natura affettiva. 10.2. Il primo sotto-quesito suppone un preliminare richiamo all'operata ricognizione del quadro normativo di riferimento articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis e dell'articolato contesto normativo, nazionale e sovranazionale, in cui l'indicata norma si colloca sub 5 e 6 e relativi sottoparagrafi e all'esito di tale ricognizione conducente all'individuazione del riferimento - contenuto nella seconda parte dell' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, laddove è detto che la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo - alla categoria dei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona , introdotta nel codice dalla L. numero 119 del 2013 per indicare le persone offese destinatarie di specifici diritti informativi nell'ambito del procedimento cautelare. 10.2.1. La problematica relativa alla delimitazione dell'indicata categoria di procedimenti è stata esaminata dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265983 , chiamate, nell'occasione, a risolvere il contrasto riguardante, in tema di obbligo di comunicazione della richiesta di archiviazione, l'estensione dell'espressione normativa delitti commessi con violenza alla persona , contenuta, tra l'altro, nel comma 3-bis dell' articolo 408 c.p.p. , aggiunto dal D.L. numero 93 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 119 del 2013 , e l'inclusione in essa delle sole condotte di violenza fisica o anche di quelle di minaccia e, per l'ipotesi specifica esaminata, del reato di cui all' articolo 612-bis c.p. . La questione è stata risolta positivamente dalle Sezioni Unii e. Attraverso un iter argomentativo che ha attinto le fonti normative interne e internazionali, si è dapprima esaminato il concetto di violenza alla persona in esse accolto nel tempo. Le Sezioni Unite hanno, poi, segnalato che l'espressione utilizzata dal legislatore, in realtà, non individua con immediatezza e certezza una specifica categoria di delitti . hanno aggiunto che le fonti sovranazionali hanno sempre inteso l'espressione violenza alla persona in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche hanno, inoltre, sottolineato che le indicazioni, derivanti da tali fonti, recepite nell'ordinamento, costituiscono un fondamentale riferimento per addivenire ad una interpretazione delle norme interne conforme al diritto Europeo . 10.2.2. Detti condivisi snodi argomentativi vengono riaffermati anche con riferimento alla fattispecie di cui all' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, omologa nel riferimento alla categoria dei delitti commessi con violenza alla persona , intesa, per l'effetto, come comprensiva di tutti i delitti aventi quale caratteristica elemento del reato ovvero circostanza aggravante la violenza alla persona, come descritti nell'indicata disposizione e nelle stesse fonti sovranazionali. Il riferimento all'esistenza di pregresso rapporto interpersonale della persona offesa con l'autore del reato, ovvero alla vittima occasionale, o al pericolo di recidiva specificamente riferito alla persona offesa e', invece, frutto di non condivise opzioni interpretative, espresse - sin dalla data di entrata in vigore della L. numero 119 del 2013 - dalla giurisprudenza tra le altre, da ultimo, Sez. 6, numero 9529 del 05/11/2020, dep. 2021, Scalici, Rv. 281045 Sez. 2, 1735 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953 Sez. 2, numero 46996 del 08/06/2017, Bruno, Rv. 271153 e dalla dottrina, e poste in relazione alla tentata delimitazione - nell'ampia categoria dei delitti commessi con violenza alla persona - degli oneri informativi in favore della persona offesa e dei soggetti destinatari del previsto adempimento. Il dato letterale della norma e la ratio del relativo intervento normativo non consentono, invero, classificazioni o limitazioni incidenti sull'ampiezza della previsione, la cui finalità e', come già detto, eminentemente informativa e partecipativa, e non protettiva, della persona offesa, cui è rimessa la valutazione dell'interesse e dell'opportunità di interloquire nel processo nominando un difensore ovvero, in mancanza, depositando un atto di dichiarazione o di elezione di domicilio. 10.3. Il secondo sotto-quesito, relativo agli eredi della persona offesa, rinviene la sua soluzione in quanto fin qui detto e nella previsione dell' articolo 90 c.p.p. , comma 3, nel testo vigente a seguito dell'inserimento della sua seconda parte ad opera del D.Lgs. numero 212 del 2015, articolo 1, lett. a , numero 2. 10.3.1. Detta norma, nella sua iniziale formulazione, prevedeva che, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti , attribuendo, pertanto, i poteri tipici della persona offesa, in via originaria, ai prossimi congiunti della persona deceduta a seguito della commissione di un delitto, e non agli eredi quale conseguenza di rapporti di natura successoria. La Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, nel rappresentare l'esigenza perseguita con l'introduzione, nella topografia del nuovo progetto, di un titolo appositamente dedicato alla persona offesa e volta allo scopo di attribuir le uno spazio, anche sistematicamente, autonomo rispetto alle parti private diverse dall'imputato , ha evidenziato che in tal modo si è inteso sottolineare il ruolo peculiare assegnato all'offeso dal reato rispetto al danneggiato, poiché mentre all'uno, quale titolare dell'interesse leso dalla norma di diritto sostanziale violata, sono riconosciuti facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari, all'altro nei casi in cui non sia anche persona offesa è potenzialmente assegnato un ruolo processuale solo in quanto il procedimento sia pervenuto alla fase indicata nell'articolo 78, così da consentire la possibilità della costituzione di parte civile . La stessa Relazione ha, quindi, posto l'accento sulla ratio della prevista attribuzione ai prossimi congiunti dei poteri propri della persona offesa, ravvisata nell'improrogabile necessità di apprestare forme di tutela delle c.d. vittime del reato nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato stesso. Essa ha, inoltre, esplicato l'intervenuta riformulazione del comma 3 dell'articolo 90 del Progetto del 1978 nel nuovo testo allora comma 3 dell'articolo 89 , rappresentando che, attraverso l'introduzione di una clausola generale, si consente, sin dalla fase delle indagini preliminari, ai prossimi congiunti della persona offesa, deceduta in conseguenza del reato, di esercitare gli stessi diritti e le stesse facoltà attribuiti al loro dante causa . La norma è stata integrata dal predetto D. Lgs. numero 212 del 2015 con l'aggiunta, alla previsione che le facoltà e i diritti dopo la morte della persona offesa sono esercitati dai prossimi congiunti, delle parole o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente . 10.3.2. L'indicato decreto legislativo è stato emesso in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, il cui articolo 2 include, tra le vittime del reato, anche i familiari di una persona la cui morte è stata determinata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona , intesi i familiari come il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima . Nell'ordinamento italiano una definizione dei prossimi congiunti, già previsti nell' articolo 90 c.p.p. , comma 3, è contenuta nell' articolo 307 c.p. , comma 2, che, con disposizione di carattere generale, li descrive agli effetti penali , ricomprendendovi gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti , ed escludendo in ogni caso gli affini, ove sia morto il coniuge e non vi sia prole. I dati testuali del vigente articolo 90 c.p.p. , comma 3, congiunti alla definizione di diritto penale sostanziale dei prossimi congiunti, evidenziano quindi una preesistenza, nel testo normativo di produzione interna, di norma non confliggente con quella sovranazionale e una interpolazione aggiuntiva data dal riferimento a persona legata alla parte offesa da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente , mancante nella originaria norma interna, di adeguamento ai contenuti della Direttiva e, segnatamente, al riferimento a persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo , sì che la completezza dei dati rende l'interpretazione della norma interna univoca e convenzionalmente conforme. 10.3.3. Se questa è la lettura da farsi, non c'e' dubbio che i prossimi congiunti della persona offesa e la persona legata alla stessa da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente, in quanto legittimati a esercitare diritti e facoltà della persona offesa deceduta, sono anche titolari del diritto all'adempimento informativo con i limiti e le modalità riservati alla persona offesa, e, come tali, sono aventi diritto alla notificazione, prevista dall'articolo 299, comrna 4-bis, cod proc. penumero , della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, in atto a carico dell'indagatolimputato, solo se abbiano nominato un difensore ovvero dichiarato o eletto domicilio. La rilevata ampiezza del riferimento alla categoria dei delitti commessi con violenza alla persona, contenuto nella norma di riferimento articolo 299 c.p.p. , comma 2-bis , e la ratio, essenzialmente informativa e partecipativa, della notifica della richiesta articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis , già rilevate, escludono, infine, la sussistenza di ragioni limitative dell'indicato diritto - in favore dei prossimi congiunti della vittima di omicidio volontario, come nella specie, e delle persone legate alla stessa da relazione affettiva e con essa stabilmente conviventi - in dipendenza dell'intervenuta definitiva interruzione di ogni pregresso rapporto personale tra autore del reato e persona offesa per effetto della morte di quest'ultima. 11. Si afferma, conclusivamente, il seguente principio di diritto sulla seconda questione rimessa In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all' articolo 299 c.p.p. , comma 4-bis, essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente . 12. All'inammissibilità del ricorso, che si dichiara per sopravvenuta carenza di interesse, ricollegabile unicamente a ragioni in rito correlate all'intervenuta definitività della sentenza di condanna, senza che possa muoversi alcun addebito al ricorrente, non consegue la condanna dello stesso al pagamento né delle spese del procedimento né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza tra le altre, Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, Mariaj, non massimata sul punto Sez. U, numero 3124 del 14/07/2004, Littteri, Rv. 228168 Sez. U, numero 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 Sez. U, numero 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.