Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-bis c.p. la condotta di soggetti che abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell’organizzazione

«Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex articolo 270-bis c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex articolo 414 c.p., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori della jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell’organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione al progetto criminoso … , sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l’autoradicalizzazione … , nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l’organizzazione di matrice islamica».

Il caso. La Corte di Assise di Appello di Bari confermava la sentenza con cui la Corte di Assise di Foggia aveva accertato la responsabilità penale in capo al ricorrente in relazione al reato di partecipazione ad associazioni sovversive di cui all' articolo 270-bis c.p., e al reato di istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 c.p. Il ricorrente era stato condannato, in particolare, per le fattispecie di partecipazione all'associazione terroristica di matrice islamica denominata ISIS e di propaganda ed esaltazione delle attività della medesima. L'imputato proponeva dunque ricorso per Cassazione lamentando che l'appartenenza all'associazione terroristica di cui all'articolo 270-bis era stata affermata puramente sulla base di una ritenuta adesione a posizioni di estremismo religioso musulmano, circostanza che di per sé non sarebbe sufficiente ad accertare responsabilità penale. D'altro canto, in relazione all'articolo 414 c.p., il ricorrente lamentava come la corte territoriale avesse omesso di motivare in ordine alla sussistenza del pericolo concreto che caratterizza la fattispecie di istigazione a delinquere. Il contesto normativo.  In relazione alla fattispecie di reato di cui all'art 270-bis, i giudici della Cassazione hanno correttamente rilevato come il legislatore abbia omesso di indicare in che cosa consista in concreto l'attività di “partecipazione”, lasciando dunque all'interprete il compito di specificare i confini entro cui tale condotta assuma rilevanza penale. A tal riguardo, la Corte ha richiamato le numerose decisioni della giurisprudenza di legittimità in materia, per mezzo delle quali sono stati individuati svariati sintomi rivelatori della partecipazione del singolo alle organizzazioni in parola. In particolare, facendo specifico riferimento al sedicente Stato Islamico e al suo modello “polverizzato”, ovvero caratterizzato da «un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria», è stata considerata come rilevante la condotta di  chi abbia posto in essere attività strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione, sia mediante atti di propaganda apologetica, sia mediatamente condotte volte ad agevolare il reclutamento di terzi, nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie a favore dell'associazione. Ulteriore sintomo di partecipazione all'ISIS è stato individuato nella condotta di chi non solo si attivi in opere di indottrinamento e proselitismo, ma realizzi altresì attività di auto-addestramento alla preparazione ed esecuzione di attentati terroristici ancora, viene considerato sintomatico di condotta partecipativa l'aiuto che venga eventualmente offerto ai “fratelli” ritenuti pericolosi, il quale può manifestarsi, in concreto, in offerte di ospitalità o preparazione di documenti di identità falsi.   Con riferimento, infine, alla fattispecie di cui all'articolo 414 c.p., la Corte ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui integra il reato di apologia di attività terroristica la condotta di chi condivida su “social network”, direttamente o tramite “link”, documenti audio e video di esaltazione dello Stato Islamico.   La soluzione offerta dalla Corte. La Corte di Cassazione, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato. Sulla base dell'impianto probatorio a carico del ricorrente, infatti, è stato rinvenuto come la “radicalizzazione” del medesimo fosse non già rimasta confinata nel foro interiore dell'agente, ma si fosse manifestata nel mondo esterno attraverso condotte variegate. In particolare, l'imputato aveva fatto uso costante e sistematico delle piattaforme “web” e “social media” al fine di condividere non solo messaggi di propaganda, ma anche video relativi a gravi episodi di violenza. Parte del materiale condiviso, peraltro, è stato reperito dall'imputato sui canali “Telegram” dello Stato Islamico, accessibili solo se si è in possesso di specifiche chiavi informatiche, le quali possono essere ottenute, evidentemente, solo grazie all'esistenza di contatti riconducibili all'organizzazione. Ulteriore e decisivo tassello nella ricostruzione della condotta partecipativa è stato rinvenuto nell'attività di sostegno prestata ad un soggetto la cui affiliazione all'ISIS è stata processualmente accertata in via irrevocabile in separato processo penale. In particolare, non solo il terrorista è stato ospitato presso il centro culturale di cui era presidente lo stesso imputato, garantendogli in tal modo la possibilità di porre in essere, nell'ambito della struttura, attività di indottrinamento finalizzata al reclutamento di nuovi adepti, ma i due soggetti si scambiavano tra loro, peraltro in forma criptica, messaggi da cui emerge la comuna conoscenza e condivisione dell'ideologia jihadista, rendendo in tal modo evidente la consapevole partecipazione del ricorrente all'attività di natura terroristica perpetuata dall'ospite. Accertata dunque la condotta partecipativa di cui all'articolo 270-bis c.p., i giudici della Corte hanno altresì confermato la sussistenza degli elementi di reato di cui all'art 414 c.p., rinvenendo nella condotta di condivisione di materiale propagandistico su piattaforme “web” il pericolo concreto che altri potessero non solo emulare gli atti di violenza condivisi, ma anche semplicemente convincersi ad aderire all'associazione terroristica in parola. Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte rigettava il ricorso in tutti i suoi punti.

Presidente Pezzullo – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di assise di appello di Bari confermava la sentenza con cui la corte di assise di Foggia, in data 9.12.2019, aveva condannato O.A.R.M.E.M. alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati ex articolo 270 bis c.p., comma 1 e 2, e articolo 81 c.p., comma 2, articolo 414 c.p., comma 3 e 4, in rubrica ascrittigli ai capi numero 1 e numero 2 dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando 1 violazione di legge con riferimento agli articolo 1 e 187, c.p.p., in quanto la corte territoriale, nel respingere l'eccezione difensiva sul punto, ha affermato che la visione di un video di matrice jihadista da parte dell'imputato è prova idonea della radicalizzazione nei confronti della citata organizzazione terroristica che la radicalizzazione dell' o. esula dalla contestazione e che la legge penale, ai sensi del disposto dell'articolo 1, c.p., non punisce la radicalizzazione, in quanto l'adesione a un'ideologia seppur brutale non è sottoposta a sanzione penale 2 vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto la corte di appello ha fondato la sua decisione sulla ritenuta adesione dell'imputato al gruppo terroristico stato islamico, sul presupposto che l' o. ha reperito materiale propagandistico sui canali omissis , travisando al riguardo il contenuto della deposizione testimoniale del D.S., operatore di p.g. in ambito informatico, il quale ha in realtà riferito che non è stato possibile risalire all'identità, né degli utenti che avrebbero consentito all'imputato tale accesso, né di coloro che hanno creato quei documenti e li hanno inseriti per la prima volta nel web 3 violazione di legge, con riferimento all'articolo 270 bis, c.p., in quanto l'appartenenza dell'imputato all'associazione terroristica di cui si discute è stata affermata senza che sia stato dimostrato un contributo di natura causale fornito dall' o. alla suddetta associazione, ma solo sulla base di una ritenuta adesione a posizioni di estremismo religioso musulmano, desunta dalla circostanza che l'imputato avrebbe visionato e conservato nella memoria del suo p.c. i video estratti dalla rete internet, attività ritenuta indirizzata all'auto-indottrinamento in vista dell'adesione alla menzionata organizzazione terroristica 4 violazione di legge, con riferimento agli articolo 43 e 270 bis c.p., in quanto la corte territoriale ha del pari fondato la sua decisione sulla circostanza di fatto che l'imputato ha ospitato presso di sé il cittadino ceceno B.E., condannato per i reati di cui agli articolo 270 bis e 302, c.p., dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, con sentenza, resa in sede di giudizio abbreviato, confermata dalla corte di assise di appello di Bari, senza, tuttavia, procedere ad una congrua verifica dell'elemento soggettivo del reato, costituito dalla volontà di realizzare lo scopo tipico del reato di cui si discute attraverso l'ospitalità data al suddetto B. 5 violazione di legge, con riferimento all'articolo 270 bis, in quanto, premesso che per insegnamento della Suprema Corte la partecipazione all'associazione terroristica di cui si discute non può essere desunta dalla mera condivisione con altri di filmati e di documenti inneggianti al jihaad su chat e socia/ network, ma solo sulla scorta di specifiche condotte atte a proiettare all'esterno l'effettiva messa a disposizione dell'organizzazione, al fine di realizzarne gli scopi criminali, l'affermazione di responsabilità del ricorrente non può essere fondata su di una serie di visualizzazioni effettuate dall'imputato sul canale telematico youtube, aventi ad oggetto alcuni video ovvero su di un semplice scambio di messaggi mediate l'applicativo whatsapp, né risulta dimostrato, come pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, una scelta autonoma da parte del prevenuto quanto alla individuazione del luogo di commissione di atti violenti, degli strumenti di commissione del fatto e delle vittime da colpire 6 vizio di motivazione con riferimento all'articolo 414 c.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del pericolo concreto che caratterizza la fattispecie, ritenendolo insito nella natura dell'uditorio cui erano destinate le affermazioni dell'imputato, costituite da lezioni impartite a bambini, sermoni, tweet destinati a tredici followers, laddove la giurisprudenza di legittimità richiede che, in tema di apologia riguardante delitti di terrorismo, previsto dall'articolo 414 c.p., comma 4, sia dimostrato il pericolo concreto, derivante dalla condotta dell'agente di consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato, come nel caso di diffusione su internet di documenti con cui venga sollecitata l'adesione dei potenziali lettori allo stato islamico . 3. Con requisitoria scritta del 27.12.2021, da valere come memoria, essendosi celebrata l'udienza odierna in forma orale, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni. 5. Al ricorrente vengono contestate, come da capo di imputazione, una serie di condotte riconducibili al paradigma normativo, di cui agli articolo 270 bis c.p., comma 1 e 2, per avere partecipato alla associazione terroristica di matrice islamica denominata omissis gruppo jihadista attivo principalmente in omissis e omissis capo numero 1 , e agli articolo 81, cpv., articolo 414 c.p., comma 3 e articolo 4 c.p., per avere fatto apologia del delitto di cui all'articolo 270 bis c.p., attraverso una molteplicità di iniziative, volte a propagandare ed esaltare le attività della suddetta associazione terroristica capo numero 2 . 5.1. Iniziando ad affrontare i rilievi formulati dal ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo numero 1 dell'imputazione, va innanzitutto rilevato che l' o. non contesta la natura terroristica dell'associazione a delinquere denominata omissis , ma esclusivamente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito e, in particolare, dalla corte territoriale, per giungere alla conclusione della partecipazione a pieno titolo dell'imputato a tale sodalizio criminoso. Si tratta di un profilo di particolare complessità ermeneutica, in quanto, secondo una tecnica di tipizzazione della fattispecie associativa già sperimentata nello stesso codice penale, il Legislatore non ha indicato in cosa consista l'attività di partecipazione ovvero il prendere parte a un'associazione di natura criminale come quella prevista dall'articolo 270 bis c.p., Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico , lasciando, dunque, all'interprete il non facile compito di riempire di concreto contenuto espressioni che possono apparire indefinite, proprio perché idonee a ricomprendere in sé una serie potenzialmente infinita di condotte. Sarebbe un errore di prospettiva, ad avviso del Collegio, pretendere di pervenire a una nozione astratta di partecipazione , valevole per ogni tipo di reato associativo. Partecipare significa prendere parte o essere parte rispetto a qualcosa di diverso dal soggetto che partecipa ne consegue che il modo con cui si declina la partecipazione non può non essere determinato dalle caratteristiche proprie della entità alla quale si partecipa . Se è vero, pertanto, che, alla luce di un'ovvia esigenza di coerenza sistematica, non sembra esercizio sterile rinvenire un minimo comune denominatore delle diverse condotte partecipative penalmente rilevanti, è altrettanto vero che ogni condotta di partecipazione presenta dei connotati peculiari, in ragione della particolare natura e struttura della associazione a delinquere cui si partecipa . Ciò vale massimamente nel caso che ci occupa, tenuto conto delle peculiarità dell'organizzazione criminale in esame, che si manifestano, come si dirà in seguito, sia sul piano organizzativo, sia su quello culturale, trattandosi di un'organizzazione le cui attività terroristiche sono finalizzate alla realizzazione di un disegno di eversione dell'ordine internazionale e di singoli Stati, sostenuto da una teologia politica , in cui gioca un ruolo determinante la condivisione, da parte dei singoli aderenti, della religione islamica nella sanguinaria interpretazione fornitane dall' omissis , quale fondamento del jihad guerra santa , che conduce e, in parte, ha storicamente condotto in alcune zone della omissis e dell' omissis alla nascita di un omissis ovvero di una nuova entità statuale, nota come stato islamico . 5.2. Così delimitato il perimetro della questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio, appare opportuno svolgere lo sguardo, sia pure sinteticamente, alla elaborazione maturata in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni. Punto di partenza dell'excursus proposto, si individua in un orientamento affermatosi in passato, secondo cui in relazione al delitto di associazione con finalità di terrorismo, che è reato di pericolo presunto, per la configurabilità della responsabilità del partecipe non è sufficiente l'adesione a un'astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le istituzioni democratiche, ma è necessaria l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, da intendersi come proposito concreto ed attuale di atti di violenza cfr. Cass., Sez. 1, numero 30824 del 15/06/2006, Rv. 234182 . Non è sufficiente, dunque, per tale orientamento, successivamente ripreso, la sola adesione ideale al programma criminale o la comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo invece l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale cfr. Cass., Sez. 1, numero 22719 del 22/03/2013, Rv. 256489 . Già in passato era ben chiaro alla giurisprudenza di legittimità come giocassero un ruolo determinante per definire la nozione di partecipazione al reato associativo ex articolo 270 bis c.p., da un lato, la struttura dell'associazione criminale dall'altro, il valore da attribuire alla dimensione politico-culturale, che permea lo scopo del sodalizio, fungendo da forza di attrazione nei confronti dei singoli aderenti. A tale ultimo proposito, si è osservato che la costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'articolo 270 bis, c.p., non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso cfr. Cass., Sez. 2, numero 669 del 21/12/2004, Rv. 230432, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, numero 50189 del 13/07/2017, Rv. 271646 . Costante, come si è accennato, è stata, inoltre, l'attenzione della giurisprudenza di legittimità nel costruire il significato della partecipazione al reato associativo, muovendo proprio dalla particolare struttura del delitto di cui si discute, secondo un percorso che nel corso degli anni si è affinato proprio in ragione di una migliore comprensione delle forme organizzative assunte dai gruppi del terrorismo internazionale strutturati secondo il modello dell' omissis . Si è così evidenziato che il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270 bis c.p., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale cfr. Cass., Sez. 2, numero 24994 del 25/05/2006, Rv. 234345 Cass., Sez. 2, numero 14704 del 22/04/2020, Rv. 279408 . In altri termini il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto, è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche cfr. Cass., Sez. 1, numero 34989 del 10/07/2007, Rv. 237630 Cass., Sez. 5, numero 2651 del 08/10/2015, Rv. 265924 . In questo solco interpretativo si inseriscono una serie di importanti decisioni, che hanno approfondito la particolare natura delle organizzazioni terroristiche di matrice islamica di recente costituzione, individuando molteplici sintomi rivelatori della partecipazione del singolo a tali organizzazioni. Al riguardo si è sottolineato come, ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture cellulari proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell' affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio cfr. Cass., Sez. 5, numero 31389 del 11/06/2008, Rv. 241175 . Sul tema specifico della struttura organizzativa alcuni recenti e condivisibili arresti hanno evidenziato come l' omissis e altre analoghe organizzazioni terroristiche siano conformi a un modello polverizzato di articolazione cfr. Cass., Sez. 5, numero 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750 , in quanto è l' omissis , insieme al sedicente stato islamico che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi, con la conseguenza che ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica della suddetta organizzazione non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici cfr. Cass., Sez. 2, numero 14704 del 22/04/2020, Rv. 279408 . Il medesimo schema si rinviene nella organizzazione facente capo ad omissis , che assume una struttura peculiare, proprio perché, al pari dell' omissis , non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule figlie che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione madre , un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione. Nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula figlia ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti internet realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione madre , e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti cfr. Cass., Sez. 2, numero 7808 del 04/12/2019, Rv. 278680 . Su tali presupposti, come si diceva, è stata costruita dalla giurisprudenza di legittimità, con indubbia coerenza logica, la nozione di partecipazione all' omissis . Si è affermato, invero, che integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex articolo 270-bis c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex articolo 414 c.p., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso nella specie, uso del web e dei social media con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista adesione espressa alla rivista on line omissis che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico , sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione nella specie, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste , nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica cfr. Cass., Sez. 2, numero 22163 del 21/02/2019, Rv. 276065 . Si è del pari evidenziato che la partecipazione all' omissis o ad analoghe associazioni internazionali, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. In motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e aperte , non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche mediatamente e flebilmente riconducibili alla casa madre , purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione cfr. la già citata Cass., Sez. 5, numero 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750 . Principi ribaditi in una recente e condivisibile decisione della Suprema Corte, in cui si è evidenziato come la partecipazione all' omissis o ad analoghe associazioni internazionali rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, può essere desunta dall'individuazione di proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di conferma della custodia cautelare applicata all'indagato per la condotta di partecipazione all' omissis , desunta, tra l'altro, dalle seguenti condotte l'aver fornito assistenza ad un associato l'aver svolto attività di apologia del terrorismo su omissis mediante un profilo aperto e condiviso da tredici follower la detenzione di materiale jihadista di propaganda, indottrinamento ed arruolamento, acquisito nel cd. deep ovvero nel dark web attraverso canali accessibili soltanto mediante specifiche chiavi informatiche l'aver compiuto attività di propaganda e proselitismo su omissis e nel corso di lezioni di religione in un centro culturale cfr. Cass., Sez. 1, numero 51654 del 09/10/2018, Rv. 274985 . Ulteriore sintomo di partecipazione all' omissis è stato individuato nella condotta di chi travalicando i confini della mera adesione interiore ed ideologica alla causa della jihad , per essa si attivi fattivamente, seppur singolarmente, non solo prodigandosi in un'opera di indottrinamento e proselitismo, ma realizzando, altresì, un'attività di auto-addestramento c.d. lupo solitario , sia pure teorica, alla preparazione ed esecuzione di attentati terroristici, nonché intrattenendo contatti operativi con persone intranee al network internazionale del terrore. Nella specie, era emerso che l'indagato aveva accesso al canale segretissimo omissis ed alla consultazione della rivista omissis , elementi ritenuti indicativi del grado di intraneità e dell'esistenza di pregnanti contatti con la struttura reticolare dell'associazione terroristica, in quanto caratterizzati da contenuti immediatamente operativi rivolti a soggetti già radicalizzati e pienamente disponibili alla lotta jihadista cfr. Cass., Sez. 5, numero 1970 del 26/09/2018, Rv. 276453 . Ovvero nella condotta di chi, offrendo ospitalità ai fratelli ritenuti pericolosi, preparando documenti d'identità falsi e propagandando all'interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi per i mujaeddin ed i familiari dei cd. martiri , esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della stessa associazione terroristica ed assicura un concreto intervento in favore degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto jiadista cfr. Cass., Sez. 5, numero 2651 del 08/10/2015, Rv. 265925 . Va, infine, segnalato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pone particolare attenzione al valore sintomatico da attribuire alle condotte dei singoli, consistenti in attività di proselitismo e di indottrinamento. Partendo dal principio più volte ribadito, secondo cui per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, si è sottolineato come non siano sufficienti al riguardo semplici attività di proselitismo e indottrinamento, che possono comunque ben rappresentare precondizione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, finalizzate a inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome cfr. Cass., Sez. 5, numero 48001 del 14/07/2016, Rv. 268164 . Sul piano della partecipazione del singolo, si e', altresì, sostenuto che, in tema di associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica, l'adesione a un sodalizio operante sul territorio nazionale che sia solo servente rispetto all'associazione internazionale, implica la partecipazione anche all'organizzazione internazionale madre a condizione che risultino contatti effettivi e reali, non potendosi attribuire di per sé rilevanza, ai fini della configurazione della condotta partecipativa, né a condotte di supporto ad una generica finalità terroristica, quali la preparazione di documenti di identità falsi ovvero la propaganda all'interno di luoghi di culto, né a quelle relative ad una generica messa a disposizione unilaterale cfr. Cass., Sez. 6, numero 51218 del 12/06/2018, Rv. 274290 . In questa prospettiva, l'inserimento del singolo in una struttura associativa locale non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo madre internazionale, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un contatto anche indiretto ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza numero 14503 del 19/12/2017, Rv. 272731 . 5.3. Orbene ritiene il Collegio che, ai fini della integrazione della condotta di partecipazione all'associazione terroristica internazionale nota come omissis , sia decisiva l'attività di propaganda, indottrinamento e proselitismo sistematicamente rivolta a terzi, svolta in nome e nell'interesse del sodalizio in questione. Appare quasi ovvio ribadire, a tale proposito, che la convinta adesione del singolo al progetto politico-religioso dell' omissis , definita in dottrina anche come radicalizzazione , che rimanga confinata nel foro interiore dell'agente, risulta del tutto priva di rilevanza penale, non essendo perseguibile ciò che rimane circoscritto in una dimensione tale da esaurirsi nel semplice pensiero, senza concretizzarsi in azione esterna. Diversamente, oltrepassa i limiti della mera adesione interiore e ideologica alla causa del jihad, entrando a pieno titolo nel territorio del penalmente rilevante, come forma affatto originale di partecipazione a un'organizzazione a delinquere, a sua volta, come si è visto, strutturalmente diversa dalle tradizionali associazioni criminali contemplate dal Legislatore, la condivisione del menzionato progetto politico-religioso, che presenti determinate caratteristiche. Che si traduca, in particolare, in un'attività rivolta a diffondere sistematicamente verso i terzi, attraverso scritti e immagini, provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili all' omissis , anche utilizzando gli strumenti della moderna comunicazione planetaria , un ampio ventaglio di informazioni intimamente attinenti alla vita del gruppo terroristico. Come, a titolo esemplificativo, i contenuti e i proclami ideologici e politico-religiosi gli obiettivi, di volta in volta perseguiti o raggiunti dall' omissis , con l'esecuzione, anche da parte di cd. lupi solitari , degli attentati programmati ovvero con il conseguimento dei successi militari contro i nemici negli scontri diretti sul teatro di guerra l'esaltazione dei suoi martiri e dei suoi combattenti, tra cui numerosi sono i foreign fighters, provenienti da paesi non musulmani, corsi a combattere sui campi di battaglia del Medio Oriente, accogliendo il richiamo del jihad le crudeli punizioni inflitte ai traditori e agli infedeli le ferree regole imposte alla popolazione nei territori occupati dallo stato islamico . Non si tratta, occorre rimarcare per eliminare ogni possibile dubbio sul punto, di plurime forme di manifestazione di un pensiero politico-religioso, sia pure estremo, in quanto tale oggetto di possibile tutela ai sensi della previsione dell'articolo 21 della Costituzione, ma di un concreto e variegato atteggiarsi nel mondo esterno della interiore condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in relazione alla quale assumono valore centrale i principi dell'integralismo religioso musulmano di matrice sunnita e di ispirazione salafita, la cui applicazione si traduce in un'inevitabile e, nella prospettiva dell' omissis , necessaria lesione del bene giuridico protetto dall'articolo 270 bis, c.p. In tale condivisione, come si è detto, si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il relativo rapporto con il gruppo criminale, che viene rafforzato nel perseguimento del suo fine strategico la creazione, il mantenimento e l'espansione dello stato islamico , attraverso la partecipazione dei sodali alla guerra santa , intorno al quale si costruisce e si irrobustisce I'affectio societatis, mediante la sistematica reiterazione di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica, rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che si abbia l'inizio di una materiale esecuzione del programma criminale. Tale conclusione trova conforto nel complesso, invero notevole, del materiale propagandistico riconducibile al ricorrente o da lui visionato, indicato in dettaglio nella motivazione di entrambe le sentenze dei giudici di merito, che conferma i risultati cui sono giunti numerosi studi storici e politologici, riconducibili ormai alla categoria del fatto notorio, avendo dato vita sul tema a una comune cognizione storica cfr. Cass., Sez. 3, numero 30720 del 18/09/2020, Rv. 280020 , secondo cui lo stato islamico dotatosi, addirittura, di un apposito organo per la gestione dei media e della propaganda, il Consiglio per i Media , ha speso e spende molte energie in un'attività di propaganda di portata globale , utilizzando con grande competenza e diffusività i social networks e i canali di comunicazione via internet. Tale attività costituisce un aspetto fondamentale del conflitto in cui è impegnatò? Questa campagna di promozione serve diversi scopi legittimare la propria autorità reclutare militanti e fiancheggiatori e motivare i simpatizzanti intimidire e condizionare i nemici. Quello che lo distingue dai gruppi terroristici precedenti sono la sofisticazione e la professionalità con le quali persegue tali obiettivi. L'attività di propaganda mediatica dello stato islamico si rivolge a pubblici differenti, tanto ai nemici quanto agli amici, modulando opportunamente la prospettiva, il registro e il linguaggio utilizzati. Tra i molti nemici figurano gli sciiti, gli yazidi, i curdi e i cristiani del Levante, gli apostati murtaddin del mondo sunnita e gli infedeli kuffar occidentali. Gli amici comprendono militanti inclusi i cosiddetti foreign fighters, provenienti anche dall'Europa , fiancheggiatori, potenziali reclute e simpatizzanti , ciascuno dei quali, giova evidenziare, è autorizzato , anzi sarebbe più corretto dire, è esortato dal credo jihadista, a compiere atti di violenza contro i nemici della fede, in nome dell' omissis sulla possibilità di tenere conto dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità associativa, con particolare riferimento alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, cfr. Cass., Sez. 5, numero 47574 del 07/10/2016, Rv. 268403 . Se, dunque, la pubblicità a livello globale della propria ideologia e delle proprie imprese rappresenta elemento costitutivo dell' omissis , a differenza di quanto accade per le associazioni a delinquere di stampo mafioso, che fanno della segretezza una condizione essenziale del loro agire, appare evidente che il contributo sistematico fornito alla diffusione del progetto dello stato islamico , nelle forme in precedenza elencate, rappresenta una delle tipiche forme di partecipazione all'associazione a delinquere prevista dall'articolo 270 bis, c.p., attestando una dinamica messa a disposizione del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, da cui è lecito desumere lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione cfr., sul punto, sia pure con riferimento al modello dell'associazione di stampo mafioso, Cass., Sez. U., numero 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 . 5.4. Orbene non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, risultando, nel contempo, le censure difensive infondate, anzi tali da collocarsi ai confini della inammissibilità, in quanto in gran parte meramente reiterative delle doglianze prospettate in sede di appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione immune da vizi. Ed invero il giudice di appello ha desunto la partecipazione all' omissis del ricorrente, da una serie di elementi di fatto dal valore indiscutibilmente sintomatico di tale partecipazione, alla luce dei principi esposti nelle pagine precedenti. Ha formato, infatti, oggetto di specifico accertamento giudiziale il sistematico e costante uso da parte dell' o. del web e dei socia media come omissis omissis omissis e omissis con condivisione, attraverso la pubblicazione sui suddetti strumenti della comunicazione globale, non solo di messaggi di propaganda e di indottrinamento, incentrati sulla esaltazione del credo dello stato islamico , ma anche di video relativi a gravi episodi di violenza, spesso riportanti esecuzioni cruente, anche mediante sgozzamento, anche ad opera di bambini , per divulgare la chiamata al jihad. Particolarmente significativa in questo contesto, rileva con logico argomentare la corte territoriale, è la circostanza che parte del materiale condiviso è stato reperito dall'imputato sui canali omissis dello stato islamico , dotati di un elevato livello di sicurezza che le altre piattaforme non sono in grado di assicurare, nonché nel cd. deep web , accessibile solo se si è in possesso di specifiche chiavi informatiche. La possibilità di entrare in piattaforme protette, riconducibili all' omissis , alle quali non tutti possono accedere, ma solo coloro che sono in possesso delle relative credenziali informatiche, come quelle del deep web , assume un duplice rilievo. Da un lato, come evidenziato dalla corte territoriale, la necessità di ricorrere al Deep Web - per entrare nel quale ricorrono, come ribadito, non solo cognizioni tecniche particolari, ma anche la precipua volontà di accedervi - nonché la conseguente condizione di maggiore segretezza che tutela tale parte del panorama informatico, forniscono contezza della volontà e della consapevolezza di accedere e poi di condividere materiale di propaganda terroristica . Dall'altro, l'utilizzazione di specifiche chiavi informatiche, senza le quali non sarebbe stato possibile accedere al materiale poi diffuso in rete, dimostra l'esistenza di contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche mediatamente e flebilmente riconducibili all' omissis cfr. la già citata Cass., Sez. 5, numero 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750 , perché solo da ambienti anche solo indirettamente riconducibili all'organizzazione terroristica potevano provenire le suddette credenziali informatiche, sicché appare infondato, oltre che di natura meramente fattuale, il rilievo difensivo, con cui si deduce il vizio di travisamento della prova, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni del teste D.S Come rilevato, inoltre, dalla corte di appello, l' o. ha fatto specifica ricerca, sul sito omissis , del giuramento di fedeltà ad A.B. , capo riconosciuto dell' omissis , e, allo stesso tempo, nei dispositivi elettronici in uso all'imputato sono presenti diversi documenti che chiariscono l'importanza di questo giuramento nell'ambito dell'ideologia radicale propugnata dall' omissis . Il che rende evidente, sul piano logico, come tutte le attività di propaganda e diffusione del verbo dello stato islamico , siano state poste in essere dall'imputato in osservanza del giuramento di fedeltà all'organizzazione terroristica, per il tramite della sua massima autorità politico-religiosa, dimostrando in tal modo la propria consapevole e volontaria adesione all' omissis . Ulteriore e decisivo tassello nella ricostruzione della condotta partecipativa del ricorrente è rappresentato, infine, dall'attività di sostegno prestata al B.A., terrorista omissis , che l' o. ha ospitato in diverse occasioni presso il centro culturale omissis di omissis , di cui era presidente lo stesso imputato, alloggiandolo nella sede associativa -moschea tra il 2014 e il 2015 e, ancora, nei primi mesi del 2017, quando questi dopo essersi recato in omissis , fece ritorno a omissis per rinnovare il permesso di soggiorno . Orbene risulta processualmente accertato in maniera irrevocabile che il B.A. è un affiliato all' omissis . La Quinta sezione penale della Corte di cassazione, infatti, con sentenza numero 34499 del 12.7.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da quest'ultimo avverso la sentenza con cui la corte di assise appello di Bari, in data 20.11.2019, aveva riformato, limitatamente al profilo delle pene accessorie, la sentenza con cui, in data 23.4.2018, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale del suddetto B. per il reato di cui all'articolo 270 bis, c.p., ritenendolo un componente della menzionata organizzazione terroristica, anche per aver posto in essere, all'interno dell'associazione culturale omissis di omissis , una reiterata attività di indottrinamento finalizzata al reclutamento di nuovi adepti . Osserva al riguardo la Suprema corte Dopo essersi trasferito dal omissis a omissis , ospite dell'associazione culturale omissis , il ricorrente si sarebbe reso autore del processo di radicalizzazione dei fratelli Kamel e di Boubaker Sadraoui, che si sono avvicinati all' omissis dopo essere stati indottrinati alla Jihad dal B Il B. ha avuto rapporti pure con il concittadino omissis K.M., anche lui simpatizzante dell' omissis , e con L.M. e O.M Inoltre, si sottolinea nella sentenza impugnata in questa sede, rileva il contenuto delle conversazioni, oggetto di intercettazione, che il ricorrente intratteneva con K.M In esse il B. afferma di avere avuto un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione terroristica cecena di matrice islamica operante in omissis , autrice dell'attentato a omissis e di non poter tornare in quel Paese, temendo di essere catturato ed ucciso, e che alcuni suoi cugini erano stati catturati e non si sapeva quale fosse stata la loro sorte. Secondo la Corte di appello, inoltre, la partecipazione del B. alla associazione terroristica si ricava anche dalla disponibilità, da lui dichiarata a K.M. in altra conversazione intercettata, ad offrirsi in operazioni terroristiche suicide in detta conversazione egli afferma di essere pronto se un domani mi devono chiamare per offrire me stesso a sacrificare la propria vita nel compimento di simili azioni e di non essere interessato a vivere sino a settanta o ottanta anni, avere un alloggio fisso, un lavoro o una famiglia, preferendo egli morire giovane sacrificandosi per Allah, che, essendo misericordioso, benedirebbe i suoi cari che rimarrebbero in vita su domanda della sua interlocutrice il B. afferma di non avere ancora ucciso nessuno solo perché non ne ha ancora avuto l'occasione. Da altra conversazione intercettata all'interno dell'associazione culturale omissis il B. afferma di avere la disponibilità di armi da guerra in particolare, viene citato un kalashnikov e di occuparsi del loro commercio. Tale conclusione trova riscontro in altra conversazione intercettata all'interno del carcere tra il B. e suo fratello, in cui il primo rivela al secondo che le forze dell'ordine non sono riusciti a trovare l'arma che era nella sua disponibilità. Infine, sul profilo omissis T.A. in uso al cittadino omissis K.Z., con il quale il B. è in contatto tramite il suddetto socia/ network, risultano pubblicate diverse foto in cui lo K. mostra di avere la disponibilità di armi da guerra. Quindi il B. è in contatto con persone appartenenti al mondo del fondamentalismo religioso di matrice islamica che sono schierati a favore dell'impiego della violenza contro i miscredenti e sono anche concretamente attivi in tal senso, tanto da avere la disponibilità di armi. Egli stesso dichiara di essere partecipante ad un'associazione terroristica e di temere, per tale motivo, di essere catturato ed ucciso in caso di suo rientro in omissis inoltre, dichiara di essere disponibile a compiere azioni terroristiche che comportino la perdita della vita dell'attentatore e di non avere ucciso sinora solo perché non ne ha avuto la disponibilità, non essendo stato ancora chiamato a farlo. Inoltre, ha anch'egli la disponibilità di armi per compiere simili azioni. Infine, il B. ha istigato K.M. a partecipare al Jihad anche invitandola ad offrirsi quale shahidka, ossia come donna che, indossando una cintura esplosiva, compie azioni terroristiche che implicano il suicidio di chi le realizza. Tale circostanza trova conferma nella conversazione che il B. ha intrattenuto in carcere con il fratello, in cui afferma di avere fatto convertire K.M. e che egli la stata preparando a diventare una shahidka. Sulla base di tali elementi, la Corte di assise di appello ha desunto una condotta non di mera adesione all'ideologia dell' omissis o in genere del radicalismo musulmano, ma una condotta di vera e propria partecipazione, caratterizzata anche da contatti con altri aderenti alla medesima associazione, da un'attività di istigazione in favore di terzi soggetti, tra i quali K.M., affinché si rendano responsabili di atti terroristici e dalla disponibilità di armi occorrenti a dare attuazioni a tali propositi. Risulta, dunque, dimostrato con accertamento definitivo, che il B., non solo aveva trovato ospitalità presso il centro omissis di omissis , ma aveva trasformato tale luogo in una base operativa per la sua attività di propaganda e proselitismo in nome dell' omissis . Sicché appare manifestamente illogico ritenere che di tale attività e della statura terroristica del B., l'attuale ricorrente fosse del tutto all'oscuro, non tanto per la sua qualità di presidente del centro omissis , quanto piuttosto per l'ovvia considerazione, fatta propria dalla corte territoriale con argomentare, questo sì dotato di intrinseca coerenza logica, che l' o., come dimostrato dalla sua condotta, condivideva la stessa ideologia del B. e, al pari di quest'ultimo, si era prodigato, per diffondere il credo dello stato islamico . Ad integrazione di tale robusto argomento di ordine logico, la corte territoriale evidenzia correttamente anche come sia il Bombatliev, che l' o., avessero accesso al sito telematico di propaganda jihadista omissis , di cui si è già parlato conservassero sui propri supporti informatici materiale audiovisivo in cui si esalta il suicidio dei martiri si scambiassero tra loro, peraltro, in forma criptica, messaggi da cui emerge la comune conoscenza e condivisione dell'ideologia jihadista. Il rapporto tra i due, peraltro, insieme con l'accesso dell' o. al materiale dell' omissis rinvenibile solo nel deep web , consente di ritenere integrato nei confronti del ricorrente anche l'ulteriore requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità pe ritenere configurabile la condotta partecipativa e, precisamente, l'esistenza di contatti operativi con componenti o soggetti comunque riconducibili, anche per via mediata, all' omissis , purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione cfr., sul punto, oltre alle già citate decisioni della giurisprudenza di legittimità, anche Cass., Sez. 6, numero 13421 del 05/03/2019 Cc. dep. 27/03/2019 Rv. 275983, secondo cui occorre dimostrare l'esistenza di un contatto concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente . 6. Anche con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 414 c.p., il ricorso non può essere accolto. L' o. è stato condannato per avere fatto apologia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dell'associazione terroristica denominata stato islamico , essenzialmente mediante la diffusione sulla rete internet di documenti audio e video di esaltazione della formazione terroristica stato islamico , nonché mediante la condivisione di link che rimandavano a siti comunque riferibili alla predetta organizzazione. Al riguardo appare sufficiente richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, al quale si è conformata la corte territoriale, secondo cui integra il reato di apologia riguardante delitti di terrorismo la condotta di chi condivide su social network come omissis e omissis link a materiale jihadista di propaganda, senza pubblicarli in via autonoma, ovvero diffonde documenti di contenuto apologetico mediante il loro inserimento su piattaforme internet, come Soundcloud , in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'articolo 270-bis, c.p., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tali modalità comunicative. In tal modo, infatti, potenziando la diffusione di detto materiale, si accresce concretamente il pericolo, non solo di emulazione di atti di violenza, ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all'associazione terroristica che li propugna cfr. Cass., Sez. 5, numero 1970 del 26/09/2018, Rv. 276453 Cass., Sez. 1, numero 51654 del 09/10/2018, Rv. 274985 . Ritiene il Collegio, in particolare, di condividere le osservazioni svolte dalla Prima Sezione di questa Corte nella sentenza numero 51654 del 09/10/2018, che nel confermare la decisione resa in sede cautelare dal tribunale del riesame, sfavorevole all' o., si esprimeva nei seguenti termini. Poco importa, ai fini dell'integrazione del reato, che il ricorrente abbia condiviso link a materiale già esistente sulle piattaforme in cui ha pubblicato e non già abbia postato e cioè pubblicato in via autonoma i link medesimi. In ogni caso ha potenziato la diffusione del materiale propagandistico, accrescendo il pericolo che altri potesse non solo emulare atti di violenza, il martirio e l'adesione alla jihad, ma anche solo che potesse aderire, in quelle forme aperte e fluide di cui si è già detto, all'associazione terroristica. Non ha poi rilievo che i cd. followers sulla piattaforma omissis fossero in numero modesto, appena tredici, sol che si consideri che il profilo socia/, su cui il ricorrente condivideva e in qualche caso postava i link, era aperto, nel senso di accessibile a chiunque e non solo alla ristretta cerchia dei followers In ogni caso, come il Tribunale ha precisato, quell'attività di esaltazione delle pratiche violente dell' omissis è stata compiuta nei riguardi di almeno tredici persone, concretizzandosi così il pericolo che costituisce il profilo offensivo della fattispecie . Anche in questo caso, dunque, i rilievi difensivi non colgono nel segno. 7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, aì sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022.