Provvede alla riparazione urgente del tetto dello stabile: il Condominio lo deve risarcire

Accolta dalla Corte d’Appello di Genova la domanda di un Condomino che aveva richiesto il rimborso delle spese urgenti effettuate per mettere in sicurezza il tetto deteriorato di proprietà dello stabile.

Un proprietario di un appartamento al primo piano di un Condominio aveva citato di fronte al Giudice di Pace i proprietari di un'altra abitazione ubicata al piano terra dello stesso stabile, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per lavori urgenti di riparazione del tetto condominiale. Il Giudice di Pace aveva poi dichiarato la propria incompetenza in materia a favore del Tribunale che aveva disposto immediatamente la CTU, all'esito della quale erano state respinte le domande dalla parte attrice. La sentenza veniva pertanto impugnata in secondo grado per ottenerne l'integrale revisione. Secondo l'appellante la decisione del Tribunale di primo grado era illogica, innanzitutto per il fatto che il tetto è un bene comune a tutto il Condominio e per la circostanza per la quale i condomini erano a conoscenza della situazione e non si erano mai opposti ai lavori necessari per la messa in sicurezza del tetto. L'Appello è fondato. Ricorda la Corte d'Appello che è un principio pacifico in materia condominiale che «anche nel caso di Condominio minimo, il Condominio che ha anticipato le spese per la gestione dei beni condominiali ha diritto di rimborso nel caso in cui dimostri non solo trascuranza degli altri condomini, ma anche l'urgenza» Cass. numero 2046/2006 . Viene specificato che le spese urgenti sono quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile danno per la cosa comune o per le singole proprietà. Quest'ultima specifica considerazione ricorre anche nel caso in esame, dal momento in cui da una parte non era avvenuta alcuna contestazione da parte dei convenuti per quanto riguardava l'urgenza dei lavori e dall'altra anche per la presa visione dalle immagini fotografiche che dimostravano le infiltrazioni nella proprietà dell'appellante. Per tutti questi motivi la Corte d'Appello di Genova ha accolto la domanda in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado.

Presidente Alparone – Relatore Pelosi Fatto e diritto AA, proprietario dell'appartamento sito al piano primo del condominio di Via omissis , ha citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Massa, BB, CC e AB, comproprietari dell'altro appartamento facente parte del complesso immobiliare, sito al piano terra, per sentirli condannare al rimborso, pro quota millesimale, delle spese dallo stesso sostenute per lavori urgenti di riparazione del tetto comune. Il Giudice di Pace, con ordinanza del 21 agosto 2015, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, a favore del Tribunale di Massa, dinnanzi al quale AA ha riassunto la causa. Costituitisi i convenuti, il Tribunale ha disposto ctu, all'esito della quale, la causa è stata decisa con la sentenza 526/19, che ha respinto le domande proposte da AA, con compensazione delle spese di lite e spese di ctu a carico di parte attrice. In motivazione, il Tribunale ha sostenuto che, “pur volendo nella specie ritenere sufficientemente riscontrate le connotazioni proprie dell'urgenza nell'adozione degli interventi ivi indicati sotto il profilo della indifferibilità degli stessi onde evitare un possibile nocumento alla cosa comune”, egualmente la domanda era infondata, per difetto delle altre condizioni del rimborso che imponevano di provvedere senza ritardo e “che impedivano di provocare l'intervento degli altri condomini”. AA ha impugnato la sentenza in esame e ne ha chiesto l'integrale riforma, con condanna degli appellati al pagamento a suo favore dell'importo di euro 3.947,40. Nessuno si è costituito per gli appellati. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 2 novembre 2021 sulle conclusioni di parte appellante come riportate in epigrafe. Secondo l'appellante, la decisione del Giudice di primo grado era erronea, in quanto contraddittoria ed illogica a Il tetto era bene comune, circostanza mai contestata ed affermata dallo stesso ctu che aveva accertato che i rispettivi appartamenti si trovavano a piano terra quello degli appellati ed al piano primo quello dell'appellante , uno sopra l'altro b Le spese sostenute erano urgenti ex articolo 1134 c.c., dal momento che l'immobile sottostante la copertura era interessato da infiltrazioni sin dal 2011. Per l'inerzia dei convenuti, la situazione si era trascinata fino al settembre 2014, quando si era reso necessario l'intervento di riparazione, onde evitare un ulteriore aggravarsi dei danni. Lo stesso conduttore dell'immobile di parte appellante aveva minacciato di abbandonare l'abitazione. Tale circostanza non era stata oggetto di contestazione ad opera delle controparti nel giudizio di primo grado e lo stesso Tribunale nella sentenza impugnata aveva riconosciuto l'urgenza dei lavori eseguiti Inoltre, il Giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che dovesse darsi prova dell'intervenuta convocazione degli altri condomini, requisito, questo previsto dall'articolo 1110 c.c., mentre per il condominio si applica l'articolo 1134 c.c. che richiede unicamente l'urgenza dell'opera. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto. È principio pacifico che, in materia condominiale, anche nel caso di condominio minimo Cass. 2046/06 , il condomino che ha anticipato le spese per la gestione dei beni condominiali ha diritto di rimborso nel caso in cui dimostri non solo la trascuranza degli altri condomini, ma anche l'urgenza. In linea generale, il condomino non può sostituirsi alla maggioranza condominiale nella gestione dei beni comuni, neppure nel caso di trascuranza da parte degli organi condominiali, potendo, al più rivolgersi al Giudice in tale circostanza ex articolo 1105 c.c. Potrà farlo, avendo diritto al rimborso di quanto anticipato, solo in 2 casi a se ha interpellato gli altri condomini o l'amministratore, ottenendo il loro consenso b nel caso di spese urgenti, secondo quanto previsto dall'articolo 1134 c.c. Secondo parte appellante ricorre, appunto, tale seconda ipotesi. Secondo il Tribunale, invece, il condomino, prima di intervenire a proprie spese, esautorando l'assemblea dai propri compiti, avrebbe dovuto convocarla. Tuttavia, a parte il fatto che i convenuti erano stati notiziati prima della necessità dei lavori prod. 4 di parte appellante e poi del fatto che, nel caso di ulteriore inerzia, questi sarebbero stati intrapresi ad iniziativa dell'appellante prod. 17 e 18 parte appellante , si osserva che nessuna norma imponeva ulteriori adempimenti a carico del condomino, dal momento che la giurisprudenza afferma che è consentito l'intervento diretto del condomino anche senza l'autorizzazione degli organi condominiali, e anche senza azionare lo strumento previsto dall'articolo 1105 c.c., per rimediare all'inerzia/opposizione da parte da parte dell'altro condomino Cass. 19254/21 Cass. 15548/17 Cass. 4616/12 . Per giurisprudenza costante, sono spese urgenti quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento, per la cosa che ricorresse tale ipotesi è confermato a Dalla mancata contestazione da parte dei convenuti in ordine all'urgenza dei lavori ed in ordine all'aggravamento delle infiltrazioni, già in essere dal 2011, al momento dell'intervento finanziato dall'attore b Le foto in atti dimostrano che l'immobile di proprietà dell'appellante all'epoca occupato da un conduttore era interessato da copiose infiltrazioni che rendevano lo stesso insalubre. Per giurisprudenza costante, sono spese urgenti quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento, per la cosa comune o per le proprietà esclusive. Nel caso di specie, l'appartamento stava perdendo la sua abitabilità, con conseguente possibile azione risarcitoria da parte degli occupanti e dello stesso proprietario, ragion per cui non era possibile attendere l'intervento dell'assemblea. Ne discende che la domanda proposta deve essere accolta nei termini formulati da parte appellante. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. In accoglimento dell'appello proposto da AA e in riforma della sentenza del Tribunale di Massa 526/19 condanna CC, BB e AB a pagare a AA in solido fra loro € 3.947,40 oltre interessi dalla domanda condanna CC, BB e AB in solido fra loro a rifondere a AA le spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in euro 2.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e quelle del giudizio di appello che liquida in euro 1.830,00 per compensi, oltre euro 217,58 e spese generali al 15% e accessori di legge. Spese di ctu a carico di parte appellata.