Si rifiutano di accettare trasfusioni di sangue da persone non vaccinate contro il COVID-19: il Tribunale respinge la richiesta

Il Tribunale di Modena ha respinto la richiesta di due genitori che avevano rifiutato la trasfusione di sangue al figlio malato per paura che provenisse da persone non vaccinate e pertanto “dannoso”.

  Il Giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso di un ospedale bolognese relativamente al rifiuto da parte di due genitori di sottoporre il figlio malato alle necessarie trasfusioni di sangue. Nello specifico, il bambino, affetto da cardiopatia, doveva essere trasfuso con sangue certificato dall'ospedale, ma i medici avevano incontrato l'ostacolo dei genitori del minore che avevano rifiutato le cure. In primo luogo, i genitori avevano addotto motivi di ordine religioso, per poi dichiarare di non volere che il loro bambino ricevesse sangue da eventuali donatori non vaccinati contro il COVID-19. Nella delicata vicenda quello che emerge sono le dichiarazioni degli esperti in materia di immunoematologia che assicurano che le vaccinazioni anti COVID-19 del donatore di sangue non costituiscono in alcun modo un rischio per il ricevente. Secondo infatti l'Istituto Superiore di Sanità non ci sarebbe alcuna differenza fra il sangue delle persone vaccinate e quelle delle persone che non hanno ricevuto il vaccino. Specifica la comunità scientifica che «una trasfusione trasmette una quantità significativa dell'mRna vaccinale o della proteina Spike, l'uno distrutto dall'organismo in pochi giorni, l'altra dopo la vaccinazione non entrante nel circolo sanguigno se non accidentalmente e le concentrazioni sono tali secondo la statistica da non essere dannose». Pertanto, non sussisterebbe alcun ostacolo alla cura del paziente minore, non potendo essere prese in considerazioni le obiezioni dei genitori. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha deciso di accogliere il ricorso dell'azienda ospedaliera affinché vengano fornite le dovute cure chirurgiche al paziente minore con le eventuali trasfusioni di sangue a scelta dell'ospedale necessarie per la sopravvivenza del bambino.

Giudice Rovatti Fatto e diritto Il giudice tutelare, decidendo sul ricorso del 3 febbraio 2022 dell'AA contro il rifiuto dei genitori del minore BB non ricoverato, a prestare consenso informato a cure mediche proposto per il minore stesso dai sanitari del CC di omissis , sentiti i genitori assistiti da difensore in udienza 7 febbraio 2022, considerato che - le cure proposte comprendevano eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale, cosicché il consenso condizionato a diverso “modus operandi” equivale a rifiuto, ebbene è stato depositato ricorso a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge 22 dicembre 2017, la fattispecie astratta corrisponde alla situazione concreta - nel ricorso viene esposto che il minore, dell'età di circa due anni, è affetto da “atresia polmonare con difetto interventricolare ed arterie polmonari confluenti e ipoplasiche, doppia vena cava superiore”, quindi appropriato e necessario intervento chirurgico salvavita di connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente, intervento che potrebbe comportare trasfusioni di sangue ed emoderivati - i genitori hanno giustificato il rifiuto con la non certezza della provenienza del sangue di eventuali trasfusioni da donatori non vaccinati anti Covid 19, deducendo in primo luogo motivi di ordine religioso, giacché il magistero della Chiesa cattolica consentirebbe l'obiezione di coscienza rispetto a sostanze ricavate come alcune che comporrebbero i vaccini usati in Italia, da cellule di feti abortiti volontariamente - è da notare, per quanto occorrer possa, che l'invocato documento 21 dicembre 2021 della Congregazione AB non parla di obiezione di coscienza, menzionata sì nel documento 5 giugno 2005 della Pontificia XX riferito a specifici vaccini di allora, ma indicazioni probabilmente superata, quando da vaccinare bambini, da nota congiunta con Cei e Associazione medici cattolici del luglio 2017 - in ogni caso, si ritiene che nel contrasto tra la salute o la vita del figlio e la libertà di coscienza o di religione dei genitori debbano sempre prevalere, nel bilanciamento, le prime, conformemente al diritto di vita e sopravvivenza riconosciuto al minore dall'articolo 6 della Convezione di New York nello stesso senso giudice tutelare Firenze 12 aprile 2019 e parere del Parlamento europeo in Documento seduta 1-970/83 - i genitori hanno anche giustificato il rifiuto deducendo in secondo luogo motivi di ordine sanitario, poiché solamente eventuali trasfusioni di sangue proveniente da donatori non vaccinati anti Covid 19, e possibile l'individuazione di donatori da parte loro, impedirebbe l'inoculazione del minore tessuto ematico contenente farmaco la cui somministrazione evidenzia un marcato numero di complicanze cardiovascolari - è da osservare che la prodotta attestazione 3 febbraio 2022 del direttore Servizio immunoematologia e Medicina trasfusionale, ove ribadito, che la vaccinazione anti Covid 19 del donatore non costituisce rischio per il ricevente, trova riscontro in dichiarazioni al proposito altamente qualificate per gli enti di appartenenza, da mesi riportate dalla stampa o dall'informazione elettronica - in particolare, risulta che da tempo ZZ, direttore del Centro Nazionale omissis presso l' omissis abbia dichiarato come “non c'è nessuna differenza tra il sangue di vaccinati e quello di non vaccinati” e ZY, presidente dell' omissis , dichiarato come “donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid non comporta alcun rischio…per i pazienti a cui trasfuso” - oltre di ciò e nel merito, la comunità scientifica in maggioranza reputa non verosimile che una trasfusione trasmette una quantità significativa dell'mRna vaccinale o della proteina Spike, l'uno distrutto dall'organismo dopo pochi giorni, l'altra dopo la vaccinazione non entrante nel circolo sanguigno se non accidentalmente e le concentrazioni tali secondo statistica da non essere dannoso - per l'ipotesi di individuazione di donatori da parte dei genitori, bisogna muovere dalla constatazione che l'ordinamento italiano ed europeo è evoluto nella direzione univoca di prevedere esclusivamente la donazione periodica e anonima, non “dedicata” o “sostitutiva” salute.gov.it/Ministero della salute/Rete trasfusionale e articolo 5.1 lettera e raccomandazione del Consiglio d'Europa del 29 giugno 1998 - dal punto di vista logico, comunque, non si vede perché, a oggi attendibile la nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, sarebbe nell'interesse del minore introdurre il rischio, grande o piccolo che sia, derivante da trasfusioni al di fuori di protocolli e scelta dell'ospedale, in contrasto alla direzione dell'ordinamento e con il solo fine di evitare un pericolo che appare non esistente - il rifiuto dei genitori alle cure proposte dunque non giustificato e accolto il ricorso con rigetto di loro domande, è nominato curatore speciale, essendo indispensabile giuridicamente l'atto di prestazione di consenso informato, ed è concessa efficacia immediata del provvedimento giacché l'intervento chirurgico, pur definito non di emergenza nel ricorso, è soggetto a programmazione con prossima scadenza. Per queste ragioni applicato l'articolo 3, quinto comma, della legge 22 dicembre 2017, numero 219, accoglie il ricorso 3 febbraio 2022 dell'AA e dispone che il minore BB sia sottoposto a intervento chirurgico do connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente con eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale, nominando curatore speciale del minore, quale suo rappresentante autorizzato alla prestazione di consenso informato la dott.ssa WW. Sperse del procedimento compensate per intero stante l'assoluta novità della questione trattata.