False magliette della nazionale italiana di calcio: irrilevante la dicitura “non conforme all’originale”

Confermato il provvedimento con cui sono state sequestrate centinaia di magliette nella disponibilità di una ditta individuale. Irrilevante la dicitura impressa sull’etichetta interna delle magliette poiché la norma punta a tutelare i prodotti ed il marchio originale da qualunque rischio di confusione.

Legittimo il sequestro probatorio di centinaia di false magliette della nazionale italiana di calcio. Sacrosanto parlare di prodotti contraffatti anche se ogni maglietta presenta la dicitura “non conforme all'originale”. In ballo c'è «un decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto 220 magliette e 54 accessori sportivi della nazionale di calcio italiana e di nazionali di calcio europee». A subirlo è una impresa individuale, il cui titolare si ritrova indagato per «commercio di prodotti con loghi contraffatti» e «frodi contro le industrie nazionali». Il decreto emesso dal Pubblico Ministero viene prima confermato dal Tribunale e ora sigillato dai giudici della Cassazione. Inutile il ricorso proposto dal legale che rappresenta l'imprenditore. I magistrati di terzo grado ritengono evidenti «gli elementi specifici fondanti il fumus delicti, posti a base del provvedimento di sequestro probatorio», alla luce della «piena tutelabilità dei marchi delle società calcistiche impressi sulle maglie e sugli altri accessori sportivi in sequestro», e allo stesso tempo osservano come il decreto di sequestro abbia assolto al «dovere motivazionale in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, trattandosi di capi di abbigliamento rispetto ai quali è ipotizzata la contraffazione del marchio e sui quali devono essere esperiti accertamenti specifici». E in questa ottica è irrilevante, sottolineano i giudici, «la dicitura “non conforme all'originale” impressa sull'etichetta interna delle magliette», poiché «le fattispecie incriminatrici ipotizzate vogliono tutelare i prodotti ed il marchio originale da qualunque rischio di confusione».

Presidente Sarno – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 settembre 2021 il Tribunale di Pordenone ha rigettato il riesame proposto da D.C. , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale omissis , indagato dei delitti di cui agli articolo 474 e 514 c.p., avverso il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero in data 7 luglio 2021, avente ad oggetto numero 220 magliette e 54 accessori sportivi della nazionale di calcio italiana e di nazionali di calcio Europee. 2. L'indagato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in particolare degli articolo 474 e 514 c.p., e degli articolo 253,262,263324 e 354 c.p.p., sotto il profilo dell'omessa, abnorme, arbitraria e contraddittoria ed apparente motivazione, per violazione dell'obbligo motivazionale, in quanto il pubblico ministero non ha motivato il proprio decreto indicando gli elementi materiali della ipotizzata contraffazione pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione, i cui requisiti sono stati tracciati dalla giurisprudenza di legittimità. Considerato in diritto 1. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice così, Sez. U, numero 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692 in precedenza, con la sentenza Sez. U, numero 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. omissis in proc. omissis , Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta . 2. Va ricordato che il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine ed anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti Così S.U., numero 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. omissis , Rv. 273548 - 01 . La motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti può quindi essere enunciata mediante formule sintetiche qualora sia di immediata percezione la diretta connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa in tal senso Sez. 2, numero 52619 del 11/11/2014 Djikine, Rv. 261614 . In pratica si deve tenere conto del caso concreto, per cui la motivazione deve certamente essere dettagliata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre è legittimo ricorrere ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza così Sez. 2, numero 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 , dovendo tale modulazione dell'onere motivazionale essere correlata in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare cfr. Sez. 6, numero 56733 del 12/09/2018, PM c. Macis, Rv. 274781 01 . 3. Orbene l'ordinanza impugnata ha esaustivamente spiegato le ragioni del rigetto del gravame proposto, indicando non solo gli elementi specifici fondanti il fumus delicti, posti a base del provvedimento di sequestro probatorio - richiamando la piena tutelabilità dei marchi delle società calcistiche impressi sulle maglie e sugli altri accessori sportivi in sequestro -, ma ha anche evidenziato come il decreto di sequestro abbia assolto al dovere motivazionale in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, trattandosi di capi di abbigliamento rispetto ai quali è ipotizzata la contraffazione del marchio e sui quali devono essere esperiti accertamenti specifici. 3.1. L'ordinanza impugnata ha anche fornito ampia motivazione in ordine all'irrilevanza della dicitura non conforme all'originale impressa sull'etichetta interna delle magliette, ricordando come le fattispecie incriminatrici ipotizzate vogliano tutelare i prodotti ed il marchio originale da qualunque rischio di confusione. Ciò il Collegio cautelare ha fatto non per supplire alle asserite carenze motivazionali del decreto di sequestro - che risulta disposto in linea con le sopraindicate indicazioni minime della motivazione - ma nel pieno rispetto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che, nelle ipotesi di sequestro probatorio di prodotti recanti marchi contraffatti, il controllo del giudice del riesame deve necessariamente essere esteso alla verifica degli indici fattuali che rivelino nei beni sequestrati l'avvenuta contraffazione o alterazione cfr. Sez.5, numero 57108 del 15/10/2018, Milev, Rv. 274405 - 01 . 4. Il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato, laddove censura plurimi profili di violazione di legge, nella realtà insussistenti, lamentando da un lato l'utilizzo della motivazione per relationem e dall'altro, contraddittoriamente, l'illegittima integrazione motivazionale che sarebbe stata operata dai giudici del riesame in riferimento al provvedimento di cautela reale a fini probatori, perché nella sostanza la portata censoria delle argomentazioni proposte finisce per incidere sulla congruità motivazionale, motivo non ammissibile, per l'appunto, in riferimento alle ordinanze in materia cautelare reale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.