Assegno unico e universale per genitori separati, nuclei numerosi e figli maggiorenni

L'INPS ha chiarito quale sia la gestione delle domande di Assegno unico e universale AUU in alcuni casi specifici, in particolare nelle ipotesi di genitori separati, nuclei familiari numerosi e figli che diventano maggiorenni Mess. INPS 20 aprile 2022 numero 1714 .

L'INPS fornisce chiarimenti in materia di Assegno unico e universale  AUU Mess. INPS 20 aprile 2022 numero 1714 , con riferimento a maggiorazione di € 30 mensili per i nuclei in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito dal lavoro maggiorazioni di € 85 per ciascun figlio successivo al secondo e di € 100 per i nuclei con 4 o più figli ripartizione dell'assegno tra genitori separati individuazione del nucleo di appartenenza e requisiti per la verifica del “carico” fiscale per i figli maggiorenni gestione dell'assegno nel caso in cui il figlio divenga maggiorenne dopo la presentazione della domanda di accesso all'AUU.   Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro Fermo restando che la maggiorazione per genitori lavoratori non spetta per i nuclei composti da un solo genitore, anche se lavoratore, l'INPS fornisce chiarimenti circa la platea dei beneficiari della maggiorazione, che la norma connette direttamente al possesso di redditi “da lavoro” al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno. Pertanto, rientrano in tale definizione anche gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL il reddito prodotto all'estero dal genitore che ha però la residenza fiscale in Italia il reddito dei genitori lavoratori autonomi agricoli, in considerazione della quota di reddito agrario costituita dal “lavoro di organizzazione” produttiva dagli stessi eseguito. La maggiorazione è estesa anche ai braccianti agricoli e agli altri lavoratori stagionali, in quanto le loro attività siano coperte da contribuzione annuale.   Nuclei familiari numerosi In caso di nuclei familiari in cui siano presenti figli di genitori diversi, la maggiorazione per i figli successivi al secondo  pari a € 85 mensili, progressivamente decrescenti per valori ISEE superiori a € 15.000 e fino a € 40.000, oltre i quali la maggiorazione non spetta , così come quella per i nuclei con quattro o più figli  con valore forfettario di € 100 mensili , spettano solo al genitore che può effettivamente vantare il rapporto genitoriale. In proposito, l'INPS formula il seguente esempio in un nucleo i cui sono presenti 4 figli di cui solo 3 in comune ad entrambi i genitori, la maggiorazione spetta al 100% al genitore di tutti e 4 i figli presenti nel nucleo. L'esempio, però, appare incompleto, perché sembra essere riferito solo alla maggiorazione forfettaria che scatta dal 4° figlio in poi e alla maggiorazione di € 85 per lo stesso 4° figlio non in comune , mentre si dovrebbe ritenere ma l'INPS non ne fa parola che la maggiorazione di € 85 per il 3° figlio in comune spetti anche all'altro genitore. Importante precisazione è quella per cui il numero complessivo dei figli ai fini delle maggiorazioni corrisponde al numero dei figli fiscalmente a carico appartenenti al nucleo secondo le regole ISEE, a prescindere dalla circostanza che alcuni di essi non abbiano diritto all'AUU, ad esempio perché di età superiore ai 18-21 anni. In proposito, l'INPS ha preannunciato il rilascio di una nuova funzionalità che consentirà al richiedente di indicare il numero di figli non compresi nella domanda di assegno unico, ma fiscalmente a carico e facenti parte del nucleo ai fini ISEE, riportandone il codice fiscale. Genitori separati In linea generale, l'AUU spetta in egual misura ad entrambi i genitori i genitori stessi possono, in accordo tra loro, stabilire che lo stesso sia erogato interamente ad uno solo dei due. Tuttavia, l'AUU spetta per intero al genitore che sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale o dell'affidamento esclusivo, per provvedimento giudiziale o accordo scritto tra le parti, o destinatario di un provvedimento giudiziale che lo individui come unico percettore di contributi pubblici. Poiché la relativa documentazione può essere richiesta dall'INPS ma non deve essere presentata in sede di domanda né in occasione di successive modifiche, l'Istituto previdenziale ha ritenuto di consentire al genitore interessato di richiedere il riesame della domanda trasmettendo idonea documentazione, al fine di “cristallizzare” la ripartizione dell'assegno, evitando continue modifiche della domanda da parte di genitori evidentemente in disaccordo tra loro. Successive modifiche circa la ripartizione dell'assegno sono consentite solo al richiedente, qualora le condizioni giuridiche precedentemente attestate siano cambiate. Figli maggiorenni L'AUU spetta anche ai figli di età inferiore ai 21 anni, a condizione che non siano inattivi frequenza di percorsi formativi, svolgimento di tirocini o attività lavorativa con reddito annuo inferiore a € 8.000 annui, disoccupati in cerca di lavoro iscritti ai servizi pubblici per l'impiego, svolgimento del servizio civile universale . L'INPS ricorda i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza del figlio maggiorenne secondo le regole ISEE. Pertanto, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo familiare del genitore o dei genitori con il quale convive, a prescindere dal carico fiscale. Il figlio che sia fiscalmente a carico dei genitori fa parte del loro nucleo familiare a prescindere dalla convivenza con gli stessi, a condizione che non sia coniugato e/o non abbia figli propri. In questo caso, se i genitori non fanno parte del medesimo nucleo familiare, il figlio può scegliere di quale nucleo far parte. Per verificare il carico dei figli di età non superiore a 21 anni devono essere soddisfatte congiuntamente alcune condizioni reddito complessivo lordo non superiore a € 4.000 nel secondo anno solare antecedente, reddito complessivo lordo presunto nell'anno di riferimento dell'AUU non superiore a € 8.000 quest'ultima condizione non si applica al figlio disabile. Il figlio in affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni può scegliere se fare nucleo a sé oppure far parte del nucleo dell'affidatario. Compimento della maggiore età successivamente alla presentazione della domanda Come noto, il figlio maggiorenne avente diritto può scegliere di presentare domanda e percepire direttamente la quota di assegno a lui destinata. L'INPS ha implementato la gestione delle domande nel caso in cui il figlio divenga maggiorenne in presenza di una domanda già “attiva”. In tal caso, il figlio potrà presentare la propria domanda, con l'effetto di determinare la decadenza della scheda a lui relativa all'interno della domanda presentata dai genitori. Se, invece, il figlio non presenta la domanda autonomamente, il genitore dovrà integrare la propria domanda per attestare la sussistenza delle condizioni di “attività” del figlio, in mancanza delle quali l'assegno non spetta. Dal mese di compimento del 18° anno di età del figlio, la domanda sarà posta in uno stato di “evidenza” ciò consentirà al genitore di accedere alla propria domanda online, selezionare la scheda relativa al figlio neomaggiorenne e attestare la sussistenza dei requisiti. L'integrazione della domanda, alla quale consegue la percezione degli assegni arretrati, dovrà essere tassativamente effettuata entro l'anno di riferimento della domanda stessa, ossia entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Fonte mementopiu.it

Mess. INPS 20 aprile 2022, numero 1714