Il compenso del custode giudiziario può essere stabilito secondo gli usi locali

Per i compensi del custode di beni sottoposti a sequestro penale, occorre tenere conto, in primis, delle tariffe previste dal d.P.R. numero 115/2002 e, in difetto, degli usi locali, se esistenti.

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una s.r.l. avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso dovutole, a fronte dell’attività di custodia di alcuni beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale. In particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale avesse applicato il criterio dell’equità, estraneo alla previsione di cui all’articolo 58, comma 2, d.P.R. numero 115/2002. A riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. numero 265/2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'articolo 59 d.P.R. numero 115/2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'articolo 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali» Cass. civ., numero 1205/2020 . Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto «nella determinazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, occorre tener conto, in primis, delle tariffe previste dal d.P.R. numero 115/2002 e, in difetto, degli usi locali, se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto».

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta da […] S.r.l. avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso dovutole, a fronte dell'attività di custodia di alcuni beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione […] S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso. Ragioni della decisione Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., proposta di accoglimento del terzo motive di ricorso, con assorbimento degli altri, sul presupposto che il Tribunale avesse deciso la controversia applicando il criterio dell'equità, estraneo alla previsione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 58, comma 2. Il collegio condivide l'esito finale della proposta, ma non il percorso argomentativo ipotizzato dal relatore. Il Tribunale, infatti, ha considerato corretta la determinazione del compenso operata dal primo giudice, ritenendo che, a seguito dell'emanazione del D.M. numero 265 del 2006, non fosse più applicabile la disciplina transitoria prevista dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 276, e quindi non fosse possibile determinare l'indennità sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ma occorresse, in forza del D.M. numero 265 del 2006, articolo 5, fare riferimento agli usi locali, come previsto dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 58, e, in mancanza di usi locali, ai criteri di cui all'articolo 2233 c.c., comma 2, e dunque all'importanza dell'opera svolta dal custode. Il giudice dell'opposizione, pertanto, non ha applicato, nel caso di specie, il criterio equitativo, ma ha fatto ricorso a quelli previsti dall'articolo 2233 c.c. Con il primo motivo, […] S.r.l. censura detta decisione nella parte in cui il giudice dell'opposizione ha fatto riferimento non già alla natura dell'attività svolta dal custode, bensì a parametri esterni quali l'incidenza sulla sua complessiva attività di impresa, i costi aziendali sostenuti, il valore commerciale dei beni in custodia. Ad avviso della società ricorrente, tutti detti elementi non avrebbero alcuna attinenza con l'attività effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dalla Procura della Repubblica. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 58 e ss., perché il Tribunale non ha considerato che, in particolare, il valore commerciale del bene sequestrato nell'ambito di un procedimento penale non rappresenta elemento rilevante ai fini della determinazione del compenso dovuto al custode, poiché l'assoggettamento della res al vincolo del sequestro impone comunque di provvedere alla sua custodia. È solo il giudice penale, e non l'ausiliario, che può, valutando caso per caso, ritenere che una determinata cosa sequestrate possa essere trattata come rifiuto e smaltita ove ciò non avvenga, il custode è comunque obbligato alla custodia, anche se la res presenta valore economico nullo. Con il terzo motivo, la ricorrente censura il riferimento operato dal giudice dell'opposizione, ai criteri di cui all'articolo 2233 c.c., non applicabili all'attività del custode. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omessa ricerca, da parte del Tribunale, degli usi locali, che -ove non sia possibile applicare la tariffa prevista dal D.P.R. numero 115 del 2002, -costituiscono il criterio primario per la determinazione del compenso del custode. Le quattro censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate. Il riferimento, operato dal Tribunale, ai criteri di cui all'articolo 2233 c.c., è infatti erroneo, dovendosi, sul punto, dare continuità al principio secondo cui In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. numero 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 59, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'articolo 2233 c.c., comma 1, che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 1205 del 21/01/2020, Rv. 656843, con la quale questa Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva determinato il compenso per la custodia di un container applicando in via analogica, una volta accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, la disciplina dettata dal D.M. numero 265, articolo 1, per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti sull'impossibilità di far riferimento ai criteri di cui all'articolo 2233 c.c., che riguardano la materia delle professioni intellettuali, tra le quali non rientra l'opera prestata dal custode, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 2507 del 27/01/2022, Rv. 663815 . Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, che provvederà a riesaminare la fattispecie, determinando il compenso spettante al custode in funzione del seguente principio Nella determinazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, occorre tener conto, in primis, delle tariffe previste dal D.P.R. numero 115 del 2002, e, in difetto, degli usi locali, se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto . Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.