Falso ideologico: il magistrato può essere considerato persona offesa?

In relazione alla possibile lesività dell'atto falso nei confronti del soggetto privato, e in particolare del magistrato, è necessario l'accertamento in concreto per verificarne la effettiva lesività rispetto ad esso, «non producendo il provvedimento falso, di per sé, conseguenze dirette nella sfera giuridica del medesimo».

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui agli articolo 482 e 476, comma 2, c.p., per  avere   egli,   sfruttando   le  proprie   competenze   quale avvocato, formato degli atti facenti fede fino a querela di falso, e segnatamente «copie di sentenze, di verbali di pignoramento, di provvedimento di riduzione della posizione debitoria e di verbali di sommarie informazioni, in tutto falsi ma aventi l'apparenza di atti originali». In particolare, il ricorrente lamenta che nel caso di specie il Tribunale non avesse ricompreso tra le persone offese dal reato anche i magistrati che avrebbero apparentemente emesso i provvedimenti falsi, venendo anch'essi direttamente offesi dalla condotta del privato che commette il falso in atto pubblico. A riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che  la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc., anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti, «avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto, incidenza che può estendersi fino a ricomprendere la sfera di ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità». Pertanto, anche il magistrato che risulti l'apparente formatore dell'atto falso può considerarsi persona offesa dal reato di falso, ma tale sua posizione non deriva automaticamente dalla falsità posta in essere che offende primariamente la fede pubblica la cui offesa è connaturale alla falsità. Ne deriva che in relazione alla possibile lesività dell'atto falso nei confronti del soggetto privato è necessario l'accertamento in concreto per verificarne la effettiva lesività rispetto ad esso accertamento che, rispetto al magistrato apparente autore dell'atto falso, ancor più, va condotto in concreto, avuto riguardo al caso di specie, «non producendo il provvedimento falso, di per sé, conseguenze dirette nella sfera giuridica del medesimo, inerendo esso a soggetti terzi». Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Miccoli – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9.11.2021, il Tribunale di Brescia ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 15/10/2021, impositiva della misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato per la durata di mesi 12 nei confronti di G.A. in relazione ai reati a lui provvisoriamente ascritti ai capi 1, 2, 3 e 4. Trattasi dei delitti di cui all'articolo 482 c.p., in relazione all'articolo 476 c.p., comma 2, al medesimo contestati per avere egli, sfruttando le proprie competenze quale avvocato, formato degli atti facenti fede fino a querela di falso, e segnatamente copie di sentenze, di verbali di pignoramento, di provvedimento di riduzione della posizione debitoria e di verbali di sommarie informazioni, in tutto falsi ma aventi l'apparenza di atti originali. Il Tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa ex articolo 11, osservando che se è vero che i delitti in contestazione hanno natura plurioffensiva, è altrettanto vero che l'interesse tutelato dalle norme incriminatrici dei delitti di falso in questione coincide non già con quello dei pubblici ufficiali, ovvero nel caso di specie, dei magistrati il cui nome è stato falsamente speso nella redazione dei provvedimenti falsi, bensì con quello dei privati che hanno chiesto tutela giurisdizionale dei propri diritti e nella cui sfera giuridica i provvedimenti contraffatti avrebbero dovuto produrre i loro effetti trattasi, quindi, nel caso di specie di privati che si sono rivolti all'indagato e che in tale veste hanno maturato un legittimo affidamento sull'efficacia e sulla validità di provvedimenti giurisdizionali che dovevano essere emessi nei processi in cui G. ha svolto le funzioni di difensore e nella realtà sono stati dallo stesso falsamente formati. Sicché conclude il tribunale che deve escludersi l'operatività dell'articolo 11 posto che in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati l'operatività della norma è subordinata alla condizione che il magistrato nel procedimento penale assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Ciò posto, passando al merito il tribunale osserva che, a fronte dell'analitica ricostruzione dei fatti e delle fonti di prova sulla base dei quali il g.i.p. ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la difesa si è limitata a contestare genericamente l'idoneità dei provvedimenti formati dall'indagato a ledere la fede pubblica in quanto mancanti di elementi essenziali, e ciò, nonostante dagli atti di indagine emerga chiaramente che l'indagato abbia consegnato via mail e a mani degli ignari clienti provvedimenti giurisdizionali confezionati in modo tale da indurli a confidare sulla loro genuinità, trattandosi di atti che riportavano l'intestazione del tribunale di riferimento, la parte dispositiva e motivazionale e che venivano attribuiti a magistrati realmente in servizio presso quegli stessi uffici giudiziari trattasi quindi di atti dotati di requisiti formali tali da indurre terzi in buona fede, e privi di cognizioni giuridiche specifiche, a credere alla loro autenticità. Indi conclude il tribunale che deve escludersi che gli stessi potessero integrare dei falsi grossolani. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, non contestate nei motivi di appello che limitano le censure sul punto alla durata dell'interdizione, il tribunale afferma che va confermata la scelta contenuta nel provvedimento impugnato del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato per durata di dodici mesi e ciò in ragione della peculiare gravità delle condotte ascritte all'indagato perpetrate per un'apprezzabile periodo temporale circa due anni e della negativa personalità dello stesso il quale ha continuato a confezionare atti falsi nonostante taluni fossero stati scoperti dai diretti interessati, in totale spregio delle più elementari regole di correttezza, decoro e diligenza della professione forense. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione degli articolo 476 e 482 c.p. in materia di plurioffensività dei reati di falso in atto pubblico commessi dal privato, nonché l'erronea applicazione dell'articolo 11 in materia di competenza funzionale, e quindi la conseguente nullità delle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame di Brescia e dal G.i.p. presso il tribunale di Cremona. In particolare, si dissente dall'interpretazione fornita dal giudice del riesame che potrebbe avere un fondamento solo nell'ambito dei reati di falso commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio laddove nel caso di specie si contestano episodi di falso in atto pubblico commessi da un privato rispetto alla fattispecie in esame, infatti, due sono le persone offese dal reato, il primo è il privato destinatario dell'atto, mentre il secondo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che viene anch'esso direttamente offeso dalla condotta del privato che commette il falso in atto pubblico in quanto apparente autore dell'atto pubblico. È evidente che nel caso di specie tra le persone offese dal reato vanno senz'altro ricompresi anche i magistrati che avrebbero apparentemente emesso i provvedimenti falsi, venendo senz'altro lesi il loro prestigio e il loro decoro dalla circolazione di provvedimenti fasulli emessi a loro nome. Nè risulta necessario che il nome del magistrato sia formalmente iscritto quale indagato o persona offesa la qualità di indagato e soprattutto di persona offesa del magistrato va valutata in astratto e un'effettiva partecipazione o meno del magistrato al procedimento è da ritenere irrilevante. Nè sussiste dubbio sull'applicazione dell'articolo 11 anche ai magistrati onorari. Sicché, versandosi in ipotesi di incompetenza di tipo funzionale, il vizio relativo determina la nullità assoluta di tutti gli atti, rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento, con tutto quanto ne consegue in relazione ai provvedimenti emessi nel caso di specie dal g.i.p. e dal tribunale. 2.2.Col secondo motivo deduce le, nosservanza e/o erronea interpretazione degli articolo 476 e 482 c.p., così come interpretati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia numero 35814 del 2019, alla stregua della quale la formazione di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Gli atti e provvedimenti giudiziari descritti nell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cremona sono, a differenza di quanto sostiene il tribunale del riesame, atti del tutto inidonei a ledere la fede pubblica in quanto mancanti, tra l'altro, di timbri di deposito in cancelleria e/o dei numeri di ruolo o trattasi comunque di atti redatti su supporti o fogli privi di qualsivoglia elemento che li possa ricondurre ai idonei atti giudiziari. Non basta, in tal senso, la presenza della parte motiva del provvedimento o del suo dispositivo per integrare il presupposto dell'idoneità degli atti a ledere la fede pubblica in assenza di tutti gli altri elementi timbri di deposito in cancelleria, firma del cancelliere per il depositato, numeri di ruolo dei procedimenti si è di fronte a un atto inesistente che non ha alcuna apparenza dell'atto originale che come tale non è suscettibile di essere qualificato come falso idoneo a ledere la fede pubblica. Sicché, non assumendo nel caso in esame la copia degli atti inesistenti l'apparenza di un atto originale, non sussiste il reato di cui agli articolo 476 e 482 contestati all'indagato, e di conseguenza deve essere annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi, con rinvio, il provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Con riferimento all'eccezione di incompetenza funzionale, si rileva, innanzitutto, che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato Sez. U, Sentenza numero 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855 - 01 Sez. 5, numero 39839 del 14/10/2008, Rv. 241725 Sez. 3, numero 3067 del 08/09/2016 Ud., dep. 23/01/2017, Rv. 269024 . Più precisamente, come ha avuto modo di precisare la pronuncia Pa. delle Sezioni Unite, ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. - bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento - anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto, incidenza che può estendersi fino a ricomprendere la sfera di ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità. Sicché, a rigore, non può escludersi che anche il magistrato che risulti l'apparente formatore dell'atto falso possa assurgere a persona offesa o meglio a danneggiato dal reato di falso, ma tale sua posizione non deriva automaticamente dalla falsità posta in essere che offende primariamente - salva la mancanza di offensività per le caratteristiche dell'atto - la fede pubblica la cui offesa è connaturale alla falsità sia che essa inerisca a un atto pubblico che a uno di tipo privatistico differenziandosi le due categorie di delitti di falso, in atto pubblico o privato, sotto il profilo del rilievo che l'offesa assume per l'ordinamento, cui il codice penale annette diversa risposta sanzionatoria e in alcuni caso diverso regime di procedibilità . Ne discende che in relazione alla possibile lesività dell'atto falso nei confronti del soggetto privato necessita l'accertamento in concreto per verificarne la effettiva lesività rispetto ad esso accertamento che rispetto al magistrato apparente autore dell'atto falso, ancor più, va condotto in concreto, avuto riguardo al caso di specie, non producendo il provvedimento falso, di per sé, conseguenze dirette nella sfera giuridica del medesimo, inerendo esso a soggetti terzi con la ulteriore conseguenza che ai fini della valutazione della ricorrenza del presupposto della incompetenza funzionale di cui all'articolo 11, non è sufficiente che l'atto falso sia apparentemente riferibile ad un magistrato, che effettivamente eserciti le funzioni nel distretto, ma occorre innanzitutto che la qualifica di danneggiato abbia trovato espresso riconoscimento nell'ambito del procedimento penale previa verifica, evidentemente, da parte dell'autorità procedente, della situazione in concreto delineatasi . D'altronde, questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare - in ragione della ratio sottesa all'eccezionale operatività del meccanismo di cui all'articolo 11 c.p.p. - che in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'articolo 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato Sez. 5, numero 21128 del 01/03/2018, Rv. 273168 - 01 . 2.Quanto poi al secondo profilo che afferisce all'idoneità degli atti in questione a ledere la fede pubblica, è solo il caso di osservare che i giudici di merito hanno dato conto delle caratteristiche degli stessi. In particolare, il G.i.p. nell'ordinanza genetica, compatibilmente con la fase cautelare nel cui ambito il provvedimento è stato emesso e con la moltitudine di atti falsi riscontrati nonostante un inconferente iniziale riferimento, non del tutto in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia numero 35814 del 28 marzo 2019, Pg/Marcis, Rv. 276285 di cui si dirà a breve, all'orientamento finalistico dell'agente che ha utilizzato l'atto per ingannare la fede pubblica proponendolo come originale e conforme al reperto autentico ha comunque precisato, quanto all'idoneità degli atti in questione ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, che essi sono dotati di requisiti formali che terzi in buona fede, privi di nozioni giuridiche, potevano credere conformi agli originali ad esempio, la sentenza della dottoressa L.P. aveva l'intestazione Repubblica italiana in nome del popolo italiano, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto, la sottoscrizione del giudice vergata a penna, così come i provvedimenti inviati al B. che recavano l'intestazione ordinanza oltre all'indicazione di un numero di procedimento e la sottoscrizione a penna del giudice G.L. anche il provvedimento consegnato alla P. recava l'emblema della Repubblica, l'intestazione Tribunale Ordinario e la sottoscrizione del giudice vergata a penna. Si aggiunga poi che tutti i suddetti provvedimenti risultavano emessi da magistrati effettivamente in servizio presso i tribunali in intestazione, sicché anche il terzo in buona fede avrebbe potuto agevolmente controllare l'esistenza degli stessi mediante accesso al sito del relativo tribunale così testualmente il G.i.p. nel provvedimento genetico . Tale ricostruzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Ed invero, le Sezioni Unite, nella sentenza numero 35814 del 28 marzo 2019, Pg/Marcis, Rv. 276285, richiamata dallo stesso ricorrente, hanno di recente affermato che La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale . Apparenza di un documento originale di cui danno atto i giudici di merito e che non può ritenersi smentita alla luce degli argomenti meramente confutativi indicati in ricorso tenuto anche conto che il tecnicismo proprio dei provvedimenti giudiziari, che si estrinseca in forme peculiari i cui dettagli sono noti solo agli addetti del settore, comporta che un atto giurisdizionale, o comunque riconducibile ad un processo, sia esso penale che civile, ben può essere lesivo della fede pubblica anche nel caso in cui non riproponga pedissequamente tutti i requisiti formali dell'atto che intende simulare, perché ciò che rileva è l'impatto che quell'atto è idoneo ad avere sulla generalità dei soggetti che con esso possono entrare in contatto. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex articolo 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.