Diffamazione a mezzo stampa: il giornalista deve provare la verità della notizia

«L’attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell’eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente , la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa [ ]».

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi su una vicenda riguardante la diffamazione a mezzo stampa. La Corte d'Appello, confermando la pronuncia di prime cure, aveva infatti rigettato la domanda dell'attore proposta nei confronti di un direttore di un giornale e volta ad ottenere il risarcimento per i danni patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo diffamatorio. Egli, infatti, riteneva che il giornale, oltre a riportare fatti non veri, avesse utilizzato anche delle espressioni non “continenti”, avendolo apostrofato come un “bulletto” che aveva compiuto atti osceni in una piazza e che aveva anche aggredito i Carabinieri giunti sul posto. Secondo il giudice, però, la domanda doveva essere rigettata, in quanto l'attore non era riuscito a provare che i fatti riportati nel pezzo non fossero veri. L'uomo ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell'articolo 2697 c.c. e censurando la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui attribuisce all'attore l'onere di dimostrare la falsità della notizia. La doglianza è fondata. La Corte d'Appello, infatti, ha erroneamente posto a carico dell'attore l'onere di provare che i fatti narrati non fossero veri, invertendo in questo modo la regola probatoria prevista. Sul punto, riguardo alla verità della notizia, deve ritenersi che, trattandosi di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori sia disciplinata dall'articolo 2697 c.c., quindi «l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente , la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima». Nel caso di specie, a fronte della prova fornita dall'attore della pubblicazione di un articolo effettivamente idoneo a ledere la sua reputazione, il giornalista convenuto avrebbe dovuto dimostrare almeno la verità putativa dei fatti riferiti, sulla base dell'attendibilità della fonte. Tuttavia, rispetto a ciò, la sentenza impugnata si è limitata ad indicare come fonte un comunicato della polizia giudiziaria, senza dare conto dell'esatto contenuto di tale documento al fine di consentire di verificare se sussistesse il requisito della verità assoluta o putativa in relazione ad ogni profilo della notizia, come ad esempio gli atti osceni in luogo pubblico, che il ricorrente esclude categoricamente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Presidente Travaglino – Relatore Sestini Rilevato che D.V.A. convenne in giudizio D.T. , direttore responsabile del quotidiano omissis , per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio, assumendo che lo stesso riportava fatti non corrispondenti al vero e utilizzava espressioni non continenti in particolare, l'articolo riferiva dell'arresto del D.V. e di un'altra persona, precisando che i due bulletti compivano atti osceni ed importunavano alcune persone presenti nella piazza che, infastidite dal loro atteggiamento e soprattutto dopo aver chiesto invano di mettere fine al loro comportamento inqualificabile, chiedevano l'intervento dei Carabinieri, i quali, giunti sul posto, venivano aggrediti dagli esagitati il Tribunale rigettò la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali sul gravame del D.V. , la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata, affermando che correttamente, il giudice di prime cure ha rilevato la mancanza di prova circa la non corrispondenza della notizia contenuta nel quotidiano con la verità dei fatti e con la conseguente lesione dell'immagine dell'attore l'articolo risulta espressione di legittimo esercizio del diritto di cronaca i fatti narrati rappresentano la ricostruzione di un episodio di cronaca accaduto, di rilevanza sociale , la cui notizia traeva origine da un comunicato stampa effettuato dalla polizia giudiziaria l'attore, odierno appellante, non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante, di prova circa la non corrispondenza al vero dei fatti riportati nel giornale. Spettava allo stesso provare la falsità di quanto narrato dal giornale il sig. D.V. si è limitato a contestare l'articolo, senza fornire alcun supporto probatorio in merito. Il fatto storico riportato dal quotidiano omissis , con fonte in un documento della polizia giudiziaria, è risultato fondato, in quanto non contestato. Effettivamente l'appellante era stato tratto in arresto in flagranza di reato, posto agli arresti domiciliari e condannato per i fatti, la cui qualificazione giuridica spettava all'Autorità Giudiziaria alcuna prova è stata fornita dall'attore circa il danno dallo stesso subito, nè la riconducibilità ad eventuali responsabilità del convenuto ha proposto ricorso per cassazione il D.V. , affidandosi a cinque motivi ha resistito il D. , con controricorso la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380 bis.1. c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui onera l'attore della prova della non corrispondenza al vero della notizia di stampa assume il ricorrente che è pacificamente il giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, a dover dimostrare la verità o almeno la verità putativa, di quanto proveniente da fonte pienamente attendibile dei fatti narrati, e solo una volta fornita tale prova, diventa onere dell'attore dimostrare l'inattendibilità della fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia evidenzia, in altri termini, che, a fronte della chiara contestazione della verità dei fatti narrati, compiuta dall'attore con l'atto di citazione, l'onere della prova circa la veridicità degli stessi si ribaltava sul convenuto il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 115 c.p.c., ed erronea applicazione del principio di non contestazione, in relazione al vizio di cui all'articolo 360, numero 3, e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al vizio di cui all'articolo 360, numero 5, con vizio di motivazione per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili il ricorrente rileva che, dopo aver dato atto che il D.V. aveva contestato l'articolo, la Corte aveva affermato in maniera del tutto contraddittoria che il fatto riportato dal quotidiano omissis , con fonte in un comunicato della polizia giudiziaria, è rimasto provato in quanto non contestato aggiunge - riportando ampi stralci dell'atto di citazione introduttivo del giudizio - di avere sempre affermato la non corrispondenza al vero dei fatti narrati dal giornale il terzo motivo denuncia violazione degli articolo 112,115 e 116 c.p.c., in quanto la decisione è fondata su documenti non presenti nel giudizio, in relazione all'articolo 360, numero 3 - Motivazione solo apparente, anche in violazione dell'articolo 132 c.p.c. e nullità della sentenza in relazione al vizio di cui all'articolo 360, numero 4 , evidenziando che non vi è traccia in atti del documento il comunicato della polizia giudiziaria che la Corte ha indicato come fonte della notizia col quarto motivo, viene dedotto l' omesso esame circa la portata diffamatoria per il mancato rispetto dei requisiti per esercitare il diritto di cronaca, decisivo per la risoluzione della controversia, in relazione all'articolo 360, numero 3, per violazione dell'articolo 112, e numero 5 il ricorrente lamenta che l'utilizzo dei termini bulletto , inqualificabile e atti osceni descriveva al lettore il D.V. come un bulletto che importuna le persone e si esibisce in atti osceni in luogo pubblico , con ciò riportando un fatto assolutamente falso come realmente accaduto mediante l'uso di espressioni obiettivamente travalicanti il diritto di cronaca aggiunge di aver prodotto copia di decisioni emesse, per gli stessi fatti, nei confronti di altre testate giornalistiche - che avevano accolto la domanda risarcitoria del D.V. il quinto motivo censura, sotto il profilo della violazione e della non corretta applicazione degli articolo 112,115 e 116 c.p.c., la ritenuta insussistenza della prova dei danni il ricorrente assume che, se pure il danno non dovesse ritenersi in re ipsa, è evidente che l'onere a carico del danneggiato debba essere assolto, in caso di diffamazione a mezzo stampa, soprattutto per presunzioni, allegando, come è stato fatto, la potenzialità lesiva del testo in relazione alla personalità dell'attore e a tutte le circostanze dedotte i primi tre motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti vertenti sulla non veridicità della notizia di stampa -risultano fondati, in quanto la Corte ha erroneamente posto a carico dell'attore l'onere di provare che i fatti narrati non rispondevano al vero, così invertendo la regola probatoria secondo cui la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti in virtù del principio della c.d. verità putativa . Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile Cass. numero 9458/2013 più specificamente, in punto di verità della notizia, deve ritenersi che, vertendosi in ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori resti disciplinata dall'articolo 2697 c.c., cosicché l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente , la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima nel caso di specie, a fronte di una pubblicazione di contenuto obiettivamente idoneo a ledere la reputazione del D.V. , il convenuto avrebbe dovuto dimostrare almeno la verità putativa dei fatti riferiti, sulla base della attendibilità della fonte rispetto a ciò, tuttavia, la sentenza si limita a indicare come fonte un comunicato della polizia giudiziaria, senza dare conto dell'esatto contenuto di tale documento al fine di consentire di apprezzare se sussistesse il requisito della verità assoluta o putativa in relazione ad ogni profilo della notizia segnatamente in relazione al fatto degli atti osceni in luogo pubblico, che il ricorrente esclude categoricamente la Corte ha invece ritenuto sufficiente a provare la verità del fatto storico la circostanza che lo stesso non fosse stato contestato dal D.V. , incorrendo tuttavia in un duplice errore, atteso che ha ritenuto non contestati i fatti pur a fronte dell'espresso rilievo che l'attore aveva contestato l'articolo rilievo corroborato, in ricorso, dai passaggi dell'atto di citazione che denunciano a più riprese la non corrispondenza al vero dei fatti narrati ha applicato impropriamente all'attore il meccanismo probatorio della non contestazione, che per come delineato dall'articolo 115 c.p.c., comma 1 è strutturalmente riferito alla posizione assunta dal convenuto ed è finalizzato ad individuare i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita , che non abbisognano di ulteriore prova da parte dell'attore i primi tre motivi debbono pertanto essere accolti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale che dovrà accertare se sia stata fornita in relazione all'intero contenuto della notizia di stampa la prova della verità dei fatti, ancorché putativa ove basata su fonte attendibile il quarto motivo attinente alla continenza espositiva, da valutare anche in relazione alla natura dei fatti che dovessero risultare accertati come veri o verosimili resta assorbito egualmente assorbito rimane il quinto motivo, giacché ogni valutazione sul quantum e sulla possibilità di ritenere accertato il danno in via presuntiva presuppone che venga accertato l'an debeatur la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi, dichiarando assorbiti gli altri cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione.