In tema di opposizione all’esecuzione iniziata ex articolo 615, comma 2, c.p.c. qualora il Giudice dell’esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l’ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito o, in alternativa, avanzare istanza di integrazione dell’ordinanza stessa, ai sensi dell’articolo 289 c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all’articolo 616 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra la possibilità di contestare la liquidazione nell’ambito della fase di merito dell’opposizione ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili ne altrimenti liquidabili.
In tema di opposizione all'esecuzione iniziata ex articolo 615, comma 2, c.p.c. qualora l'ordinanza che dispone sulla sospensione ex articolo 624, comma 1, c.p.c. non contenga la statuizione sulle spese della fase sommaria e la parte vittoriosa non introduca il giudizio di merito nel termine di cui all' articolo 616 c.p.c. , né chieda tempestivamente l'integrazione dell'ordinanza ex articolo 289 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione non può provvedervi con la diversa ordinanza che pronuncia l'estinzione ai sensi dell'articolo 624, comma 3, codice di rito, giacchè le spese indicate in detta disposizione concernono il solo procedimento esecutivo e non anche quelle dell'opposizione all'esecuzione ne deriva che, in tal caso, la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare detta statuizione proponendo reclamo al collegio ex articolo 630 c.p.c. , in forza di quanto previsto dallo stesso articolo 624, comma 3, ultimo periodo c.p.c. La fattispecie . Nel caso in esame il Giudice, a seguito dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, codice di rito promossa dall'esecutato a seguito della sospensione del titolo esecutivo, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione fissando termine per l'introduzione del giudizio di merito, Nessuna delle parti promuoveva tale fase e, pertanto, il Giudice dell'Esecuzione disponeva con ordinanza l'estinzione del giudizio, stante la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, con condanna alle spese a carico del creditore opposto. Il Tribunale, in accoglimento del reclamo, modificava l'ordinanza nel senso che le spese dovevano rimanere in carico a chi le aveva anticipate in applicazione del generale criterio di riparto di cui agli articolo 632 e 310 codice di rito. La Corte d'Appello confermava la sentenza resa dal Giudice di prime cure. La vicenda è, poi, giunta al vaglio della Corte di legittimità. La liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione. La Corte, in via preliminare, ha osservato che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che il debitore-opponente è tenuto a introdurre necessariamente la fase di merito, ai sensi dell'articolo 616 codice di rito, al fine di ottenere la liquidazione delle spese di lite. Altra, e più delicata, questione è invece l'individuazione del rimedio processuale messo a disposizione della parte vittoriosa nell'ipotesi di omessa liquidazione delle spese nel corso della fase sommaria. I rimedi individuati dalla Corte nell'ipotesi di omessa liquidazione . Qualora il Giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del giudizio di opposizione nell'ordinanza con cui dispone la sospensione la tutela della parte vittoriosa è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito anche al fine di ottenere, in tale sede, la liquidazione omessa. Ma non solo la parte interessata può depositare una istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'articolo 624, comma 1, codice di rito ai sensi dell' articolo 289 c.p.c. anche se detta istanza deve essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione. Ciò al fine di garantire alle parti la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del Giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione. Decorso tale termine la liquidazione delle spese non è più possibile. Le spese liquidabili nell'ordinanza di estinzione . Le sole spese liquidabili dal Giudice dell'esecuzione, con la pronuncia di estinzione del procedimento esecutivo sono quelle di cui all'articolo 624, terzo comma, codice di rito che non comprendono quelle della fase sommaria. Ne consegue che qualora il Giudice provveda erroneamente sulle stesse l'ordinanza deve considerarsi illegittima in parte qua . Avverso tale provvedimento può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 630, ultimo comma, codice di rito.
Presidente Vivaldi – Relatore Saija Fatti di causa In seguito alla sospensione del titolo esecutivo disposta dal Tribunale di Castrovillari ex articolo 615 c.p.c. , comma 1, la debitrice esecutata omissis coop. soc. a r.l. - in seno al procedimento per pignoramento presso terzi avviato da L.P.G. nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Foggia, iscritto al numero 2141/2017 R.G.E. - propose opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi con ricorso del 25.7.2017, instando per la sospensione il giudice dell'esecuzione sospese conseguentemente la procedura con ordinanza del 15.1.2018, dando atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia del titolo su istanza della debitrice, che nella mancanza di cui infra aveva ravvisato un errore materiale, lo stesso giudice provvide ad integrare detta ordinanza, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, dapprima non fissato. Nessuna delle parti provvide a tanto, sicché la debitrice chiese ed ottenne declaratoria di estinzione ex articolo 624 c.p.c. , comma 3, disposta con ordinanza del 14.5.2018 poi ulteriormente emendata da altro errore, qualificato come materiale con successivo provvedimento del 13.6.2018 , con condanna del creditore opposto alla rifusione delle spese di procedura, essendo anche intervenuta nelle more la declaratoria di nullità del precetto opposto dinanzi al Tribunale di Castrovillari precetto su cui si fondava l'avviata azione esecutiva . L.P.G. propose quindi reclamo ex articolo 630 c.p.c. , contestando la liquidazione delle spese il Tribunale di Foggia accolse il reclamo con sentenza del 13.9.2018, modificando l'ordinanza estintiva nel senso che le spese dovessero restare a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del generale criterio di riparto di cui agli articolo 632 e 310 c.p.c. , per il caso di estinzione della procedura. La Corte d'appello di Bari, adita dalla Saman Servizi, rigettò il gravame con sentenza del 5.4.2019 in particolare, il giudice d'appello ribadì che - ai fini dell'applicabilità del combinato disposto dell' articolo 632 c.p.c. , u.c. e articolo 310 c.p.c. , u.c. - le spese del processo esecutivo estinto non possono che essere quelle sostenute dal creditore procedente per l'avvio e il prosieguo della procedura ed eventualmente quelle sostenute dal debitore, ad eccezione delle spese di eventuali opposizioni esecutive, che sono regolate dal giudice del relativo giudizio, tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità Cass. numero 15374/2011 Cass. numero 19638/2014 , la deroga a detto principio presuppone l'accordo tra le parti per una diversa regolamentazione. La Corte barese negò, poi, la sussistenza di una perfetta equiparabilità tra l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione eventualmente proposta e quella del mancato avvio del giudizio di merito, una volta concessa la sospensione dell'esecuzione, giacché nel primo caso viene in rilievo vera e propria attività di discernimento delle doglianze, nel secondo soltanto l'esigenza di escludere il protrarsi della pendenza del processo esecutivo, a prescindere dalle ragioni che possano giustificare l'attività delle parti. Di conseguenza - chiosò il secondo giudice - il debitore opponente che intenda ottenere il riconoscimento delle spese processuali dell'opposizione ha pieno interesse a coltivare il giudizio anche nel merito, in caso contrario non potendo che applicarsi le regola generale di cui all' articolo 310 c.p.c. , u.c Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione omissis coop. soc. a r.l., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso L.P.G Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 624,632 e 310 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. La ricorrente, sulla premessa che l'ordinanza ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, che decide sulla sospensione abbia natura cautelare e che equivalga ad una cautela disposta in corso di causa, rileva che le regole sul procedimento cautelare uniforme - in qualsivoglia ipotesi di istanza proposta lite pendente - non prevedono che il giudice debba provvedere anche sulle spese di fase, trovando esse debita regolamentazione in seno al provvedimento che definisce il giudizio il che comporta che, nella situazione prevista dall' articolo 624 c.p.c. , comma 3, non possa che essere il giudice dell'esecuzione a disporre sulle spese stesse, allorquando dichiari l'estinzione del procedimento. 1.2 - Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, giacché la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale non avrebbe mai potuto reclamarsi ex articolo 630 c.p.c. , come invece fatto dal creditore opposto. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, in ulteriore subordine, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 624,632 e 310 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, laddove la Corte d'appello ha erroneamente negato l'equiparabilità - ai fini che interessano - tra l'ipotesi dell'accoglimento dell'opposizione e quella della mancata riassunzione della causa di opposizione all'esecuzione, a cagione della presunta espressione della regola di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 3, dell'esigenza di evitare che il processo esecutivo giaccia, in forza della disposta sospensione, in stato di quiescenza. La ratio della disposizione, infatti, è quella di perseguire uno scopo deflattivo del processo di opposizione, non altro. 2.1 - Deve preliminarmente osservarsi che il controricorrente L.P.G., nella memoria ex articolo 378 c.p.c. , datata 15.11.2021, depositata telematicamente, ha dedotto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 25.2.2020, ha disposto lo scioglimento della società cooperativa odierna ricorrente, conseguentemente ponendola in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2545-terdecies c.c. per l'effetto, lo stesso L.P., tra l'altro, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto da soggetto privo della capacità processuale ex articolo 75 c.p.c. e L. Fall., articolo 200 . L'eccezione è infondata. Infatti, è noto che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, compreso l'eventuale assoggettamento a procedura concorsuale ciò è tanto vero che non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo v. ex plurimis, Cass. numero 3630/2021 . Nella specie, non v'e' dubbio che il ricorso sia stato notificato ben prima dell'assoggettamento della società a liquidazione coatta ossia, in data 27.9.2019 , e quindi allorché essa era ancora in bonis, con la conseguenza che il rapporto processuale è stato validamente instaurato. D'altra parte, la pur dedotta transazione avvenuta tra lo stesso L.P. e gli organi della liquidazione non può esplicare alcun effetto nella specie, non essendosi tradotta in una corrispondente attività da parte della stessa ricorrente ossia, nel deposito della rinuncia al ricorso ex articolo 390 c.p.c. , che anzi - con la memoria ex articolo 378 c.p.c. datata 2.12.2021, depositata via PEC - ha insistito per l'accoglimento del ricorso stesso. Infine, riguardo a quanto evidenziato circa l'avvenuto inserimento dei procuratori della medesima ricorrente nello stato passivo della procedura concorsuale, anche per la remunerazione del presente contenzioso, valuteranno gli organi di quest'ultima se l'attività qui ulteriormente posta in essere si ponga o meno in contrasto con gli interessi della procedura stessa o addirittura in conflitto con eventuali direttive all'uopo impartite o con accordi intervenuti, per quanto eventualmente possa rilevare sotto il profilo deontologico. 2.2 - Prima di entrare in medias res, sempre in via preliminare, vale tuttavia le pena evidenziare che l'originario provvedimento sulla sospensione reso dal giudice dell'esecuzione foggiano ha finito per mutare connotazione, per effetto delle iniziative processuali adottate dell'odierna ricorrente, e segnatamente della prima richiesta di correzione a suo tempo avanzata. Infatti, con l'ordinanza del 15.1.2018, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dopo aver preso atto che l'efficacia esecutiva del titolo azionato verbale di conciliazione in sede sindacale era stata sospesa dal Tribunale di Castrovillari, giudice dell'opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. , comma 1. In sostanza, il giudice dell'esecuzione aveva trattato l'istanza di sospensione avanzata da omissis come una ipotesi di sospensione esterna , ex articolo 623 c.p.c. , giacché altro giudice aveva inciso sulle esecutività del titolo azionato. Opzione senz'altro corretta, perché l'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo ex articolo 615 c.p.c. , comma 1, rientra tra quelle disposte dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo , ai sensi dell' articolo 623 c.p.c. , ed integra, quindi, sospensione esterna si veda, in proposito, Cass. numero 26285/2019 tale importante arresto - reso sul tema dei rapporti tra opposizione all'esecuzione pre-esecutiva e quella endo-esecutiva , ex articolo 615 c.p.c. , commi 1 e 2 - ha tra l'altro evidenziato che, allorché il giudice della prima abbia sospeso la portata esecutiva del titolo azionato nella seconda, il debitore esecutato non deve proporre autonoma opposizione all'esecuzione, ma deve limitarsi ad allegare l'intervenuta sospensione esterna , affinché il giudice dell'esecuzione ne prenda atto, ex articolo 623 c.p.c. , senza assegnare alcun termine per l'introduzione del giudizio di merito, del tutto superfluo ciò anche sull'essenziale rilievo che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha portata ben più ampia di quella adottata per gravi motivi dal giudice dell'esecuzione, l'una inibendo l'avvio o la prosecuzione di qualsiasi azione esecutiva fondata su detto titolo, l'altra soltanto il compimento di ulteriori atti di esecuzione all'interno di quel determinato procedimento, ex articolo 626 c.p.c. per brevità, si rinvia alla complessa motivazione di Cass. numero 26285/2019 quanto agli snodi di dettaglio . Considerazioni analoghe sono svolte anche dalla pressoché coeva Cass., Sez. Unumero , numero 19889/2019 , laddove si afferma in motivazione che la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 623 e non pure - a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti - dell' articolo 624 c.p.c. . Orbene, con l'adozione del provvedimento di correzione del 1.2.2018 e, quindi, con l'erronea assegnazione del termine per l'introduzione del merito, ex articolo 616 c.p.c. il provvedimento di sospensione in origine adottato dal Tribunale foggiano ha invece assunto la connotazione tipica di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 1, e ciò definitivamente, non essendo stato oggetto di alcuna reazione processuale da parte del L.P Detta connotazione risulta poi confermata dal provvedimento del 14.5.2018, con cui venne dichiarata l'estinzione del procedimento ai sensi dell' articolo 624 c.p.c. , comma 3, irrilevante essendo, nella prospettiva in esame, che detto provvedimento sia stato successivamente corretto con altro adottato in data 13.6.2018 con cui venne ribaltato, sempre per presunto errore materiale e ad iniziativa della medesima Saman Servizi, il carico delle spese tra le parti . Pertanto, la vicenda che occupa, ab imis correttamente trattata dal giudice dell'esecuzione foggiano nell'egida dell' articolo 623 c.p.c. , ha finito col concernere indiscutibilmente - per effetto dell'infondata iniziativa di omissis dall'esposizione del ricorso non risulta che l'opposizione del 25.7.2017 fosse basata su motivi diversi da quelli proposti dinanzi al giudice silano e della conseguente erronea correzione apportata - un'ipotesi di sospensione endo-esecutiva, con successiva estinzione tipica per mancata instaurazione del giudizio di merito, ai sensi dell' articolo 624 c.p.c. , comma 3. La mancata tempestiva reazione da parte del creditore procedente al riguardo ha dunque dato la stura ad un giudizio sulla debenza di spese quelle della fase sommaria dell'opposizione endo-esecutiva in favore dell'opponente di cui occorre ancora qui discutere soltanto per effetto dell'inoppugnabilità del provvedimento che, come s'e' visto, ha finito col rovesciare la natura della sospensione, da esterna ad interna . 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è infondato, per quanto la motivazione della sentenza impugnata - laddove si sostiene che, qualora il debitore opponente abbia interesse ad ottenere la rifusione delle spese dell'opposizione all'esecuzione comprese quelle della fase sommaria , egli è comunque tenuto ad instaurare il giudizio di merito ex articolo 616 c.p.c. , così rinunciando alla possibile estinzione del procedimento esecutivo ex articolo 624 c.p.c. , comma 3, per il caso di inerzia del creditore opposto - meriti di essere corretta e/o integrata, ai sensi dell' articolo 384 c.p.c. , u.c Anche al di là di quanto si dirà infra v. par. 5.1 circa la ratio sottesa all'estinzione di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 3, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato - benché non preso in considerazione dalla Corte d'appello di Bari - quello secondo cui Nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell' articolo 615 c.p.c. , comma 2, articolo 617 e 619 c.p.c. , emergente dalla riforma di cui alla L. 24 febbraio 2006, numero 52 , il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito così, Cass. numero 22033/2011 conf., ex multis, Cass. numero 15082/2019 . Pertanto, erra la Corte barese nel ritenere che il debitore opponente sia in ogni caso tenuto ad introdurre il giudizio di merito, ex articolo 616 c.p.c. , al fine di ottenere la rifusione delle spese di lite, spettando invece al giudice dell'esecuzione provvedervi ovviamente, solo quanto alla fase sommaria, che è ciò di cui qui si discute col provvedimento con cui la sospensione interna venga concessa o negata. Altra questione e', invece, l'individuazione di quale rimedio abbia la parte vittoriosa nel caso in cui il giudice ometta di provvedere sulle spese della fase sommaria, ma di ciò si dirà infra v., in particolare, par. 3.5 , non prima di aver affrontato alcune questioni, logicamente preliminari, poste dal ricorso. 3.2 - Così emendata la motivazione della sentenza d'appello e ferma restando la condivisibilità di fondo della complessa motivazione della stessa Cass. numero 22033/2011 sul punto, va evidenziato che il ricorso non offre spunti utili a sostegno dell'anelato revirement. La ricorrente, infatti, mostra essenzialmente di sposare, sul punto, la motivazione che la Corte d'appello di Napoli - in altro contenzioso - parrebbe aver adottato il condizionale è d'obbligo con sentenza del 25.5.2017, prendendo le distanze in modo argomentato dall'orientamento di legittimità sopra riportato. Ora - premesso che la giurisprudenza di merito contrariamente a quanto fatto dalla ricorrente nell'invocare l'indicato arresto deve essere citata in modo tale da conferire alla citazione stessa i canoni della precisione e della certezza, in assenza di banche dati ufficiali che univocamente consentano di rinvenire il precedente, per quanto d'interesse possa essere - l'opzione ermeneutica così propugnata non è in ogni caso condivisibile. La tesi di fondo, infatti, muove da una pretesa corrispondenza biunivoca tra natura cautelare del provvedimento di sospensione ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, e piana applicabilità delle norme del c.d. rito cautelare uniforme, ex articolo 669-bis c.p.c. e segg., alle relative controversie. Si sostiene, in particolare, che la struttura bifasica delle opposizioni esecutive non ne esclude il carattere unitario, con la conseguenza che la controversia è pendente già dal momento in cui il ricorso viene depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione conseguentemente, il provvedimento sulla sospensione ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, deve intendersi comunque adottato in corso di causa, donde la non applicabilità - per di più in via di interpretazione analogica - delle disposizioni di cui agli articolo 669-septies e 669-octies c.p.c. , che prevedono che il giudice debba provvedere alla liquidazione delle spese di lite nel solo caso di cautela richiesta ante causam, in ambito esecutivo dovendo anzi trovare spazio la contraria regola per cui detta liquidazione deve effettuarsi soltanto in seno al provvedimento di merito che definisce il giudizio. Senonché, come anche osservato da autorevole dottrina, la natura cautelare del provvedimento sulla sospensione consente senz'altro il rinvio alle norme sul procedimento cautelare uniforme, ma solo nel senso che esse possano trovare ingresso, nella fase sommaria delle opposizioni esecutive, nei limiti della compatibilità con la struttura e la funzione di queste ultime, in quanto le disposizioni di cui agli articolo 615 c.p.c. e segg., costituiscono ius speciale. Ebbene, premesso che il procedimento di opposizione all'esecuzione c.d. endo-esecutiva è tendenzialmente unitario Cass. numero 5608/2017 , benché a struttura necessariamente bifasica Cass. numero 25170/2018 , va anzitutto evidenziato che ai fini della cautela, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione tout court, la dicotomia ante causam - lite pendente è mal posta, perché - per evidenti ragioni positivo-strutturali - l'adozione di un provvedimento sulla sospensione non può che essere adottato in corso di causa la questione può forse atteggiarsi in modo parzialmente differente quanto all'opposizione agli atti esecutivi ante executionem, ex articolo 617 c.p.c. , comma 1, ma tale differenza - per quanto non sposti comunque l'esito dell'indagine che si sta svolgendo - non rileva in questa sede . Infatti, ove si tratti di opposizione all'esecuzione pre-esecutiva , ex articolo 615 c.p.c. , comma 1, per effetto della modifica apportata a detta disposizione dalla riforma del 2005 D.L. numero 35 del 2005, articolo 2, comma 3-quater, conv. in L. numero 80 del 2005 , come modificato dal D.L. numero 115 del 2005 , conv. in L. numero 168 del 2005 , la sospensione di esecutività del titolo che, col precetto, si è minacciato di azionare in executivis non può che essere disposta dal giudice della causa già iniziata, non essendovi oramai spazio per la tutela cautelare innominata e residuale di cui all' articolo 700 c.p.c. v. amplius la già citata Cass. numero 26285/2019 . L'adozione del provvedimento di sospensione si innesta di necessità, infatti, in un procedimento di cognizione avviato nelle forme ordinarie, che segue le relative regole, salvo quanto previsto dallo stesso articolo 615 c.p.c. , comma 1 d'altra parte, l'indubbia natura cautelare del provvedimento stesso giustifica la proponibilità del reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c. , secondo quanto previsto dall' articolo 624 c.p.c. , comma 2, e a prescindere dalla sua collocazione sistematica si veda al riguardo Cass., Sez. Unumero , numero 19889/2019 . Ove invece si tratti sospensione ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, l'adozione del provvedimento presuppone necessariamente la pendenza del giudizio di opposizione ad esecuzione iniziata , determinata appunto dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 615 c.p.c. , comma 2 o articolo 619 c.p.c. nel caso di opposizione di terzo all'esecuzione . In altre parole, in subiecta materia, è scorretto interrogarsi sul se il provvedimento sulla sospensione sia reso ante causam o in corso di causa, perché la risposta all'interrogativo è obbligata in tale ultimo senso ciò a testimonianza della specialità dell'opposizione all'esecuzione, rispetto ad un normale giudizio di cognizione, il che già di per sé giustifica l'assoluta insostenibilità della soluzione propugnata dall'odierna ricorrente. Focalizzando comunque l'attenzione sull'opposizione ad esecuzione iniziata, ex articolo 615 c.p.c. , comma 2, reputa pertanto la Corte doversi ribadire che, con l'adozione dell'ordinanza di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 1, il giudice dell'esecuzione deve provvedere sulle spese della relativa fase sommaria, perché all'indubbia natura cautelare dell'ordinanza non può che aggiungersi la specialità del procedimento e l'attitudine al consolidamento degli effetti della stessa sospensione, in caso di mancata attivazione del giudizio di merito nel termine di cui all' articolo 616 c.p.c. , in virtù di quanto disposto dall' articolo 624 c.p.c. , comma 3 su quest'ultimo aspetto, si rinvia per brevità all'ampia e condivisibile motivazione della citata Cass. numero 22033/2011 , par. 4.4 in particolare . 3.3 - D'altra parte, non possono condividersi neppure gli ulteriori argomenti che la Corte napoletana parrebbe aver speso v. supra a sostegno della tesi sostenuta nel citato provvedimento. Infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione e della mancata introduzione del giudizio di merito da parte del debitore opponente, la liquidazione delle spese in favore del creditore opposto - per la fase sommaria dell'opposizione - giammai potrebbe effettuarsi ex novo in sede di distribuzione, ai sensi dell' articolo 95 c.p.c. , perché detta liquidazione attiene alle spese proprie dell'esecuzione in senso stretto a tacer d'altro, se dovesse seguirsi tale opzione, non sarebbe neppure necessaria la liquidazione delle spese da parte del giudice dell'opposizione in sede decisoria, il che ovviamente non e'. In realtà, l' articolo 95 c.p.c. , si riferisce esplicitamente alle spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, ma ha come presupposto la fruttuosità dell'esecuzione ex multis, Cass. numero 18638/2014 e Cass. numero 24571/2018 e la relativa liquidazione non ha alcuna attitudine al giudicato, essendo destinata a spiegare i suoi effetti nel solo ambito endo-esecutivo, in caso di incapienza restando le spese stesse irripetibili Cass. numero 24571/2018 , cit. . Si tratta, insomma, di quelle spese che il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 8, definisce atti necessari al processo v. Cass. numero 12877/2016 , nonché dei compensi dei difensori dei creditori ammessi alla distribuzione salva, appunto, l'incapienza , e non già delle spese inerenti alle opposizioni esecutive. D'altra parte, in relazione alle vicende che investono l'esecuzione - e che la rendono più o meno complessa a cagione dell'atteggiamento del debitore esecutato, che ad esempio proponga plurime istanze di riduzione o conversione nei limiti di quanto oggi possibile, per quest'ultima, ai sensi del vigente articolo 495 c.p.c. , o comunque adotti altre iniziative tese a rallentare o impedire in parte il normale corso del procedimento, pur senza assurgere a vere e proprie opposizioni - rientra nella discrezionalità del giudice dell'esecuzione procedere alla liquidazione dei compensi,optando in aumento o in diminuzione dai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento v. in particolare D.M. numero 55 del 2014, articolo 4 e succ. modd. quanto precede non riguarda, però, le parentesi di cognizione del processo esecutivo, che seguono regole proprie. Ciò è confermato anche dal fatto che i provvedimenti decisori dell'opposizione, nella parte in cui dispongono sulle spese, hanno vera e propria natura di titolo esecutivo, ex articolo 474 c.p.c. ciò vale indubbiamente per i relativi capi delle sentenze o ordinanze rese all'esito del giudizio di merito, quand'anche di natura meramente dichiarativa Cass. numero 10826/2020 , ma è stato anche affermato per le ordinanze rese all'esito della fase sommaria Cass. numero 20593/2015 , a differenza di quelle liquidate ai sensi dell' articolo 95 c.p.c. , che lo sono soltanto nella misura in cui la legge esplicitamente lo preveda ad es., per i decreti di liquidazioni delle spettanze degli ausiliari, come si dirà tra breve . Pertanto, le spese della fase sommaria dell'opposizione come anche quelle definitive devono certamente trovare idonea collocazione nel progetto di distribuzione ex articolo 596 c.p.c. , se del caso col rango privilegiato ex articolo 2755 o 2770 c.c. , qualora effettuate anche nell'interesse comune dei creditori concorrenti Cass. numero 3020/2020 , ma in quanto rivenienti da provvedimenti adottati nei relativi procedimenti, non già ex novo in sede distributiva, quasi a rimedio o recupero di una mancata adozione nella pertinente sedes materiae. 3.4 - Ne' può sostenersi, come ancora parrebbe doversi desumere dall'invocato arresto di merito, che le spese dell'opposizione quand'anche limitatamente alla fase sommaria devono liquidarsi con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento, giacché la disposizione di cui allo stesso articolo 624 c.p.c. , comma 3 laddove si prevede che . il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese non concerne dette spese. La disposizione sopra riportata, infatti, nel testo modificato dalla L. numero 69 del 2009 , altro non è che la iterazione, nell'ambito specifico, della regola generale di cui all' articolo 632 c.p.c. , comma 1, secondo cui il giudice dell'esecuzione, allorché dichiara l'estinzione, liquida le spese sostenute dalle parti. Sul punto, non v'e' ragione di discostarsi dall'insegnamento di Cass. numero 19638/2014 e, prim'ancora, da Cass. numero 15374/2011 , come anche evidenziato dal giudice d'appello salvo diverso accordo tra creditore e debitore nella specie, pacificamente mancante , non può che applicarsi la regola per cui, in caso di estinzione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in conformità al combinato disposto dell' articolo 632 c.p.c. , u.c. e articolo 310 c.p.c. , u.c., il che è quanto la Corte d'appello ha correttamente affermato. In proposito, va però precisato - anche a correzione ed integrazione della motivazione della qui gravata sentenza, ex articolo 384 c.p.c. , u.c., recando essa una qualche ambiguità riguardo al regime delle spese sostenute dal debitore p. 6 della sentenza impugnata - che la liquidazione effettuata dal giudice dell'esecuzione dauno è illegittima non già per aver questi applicato la regola della soccombenza ad un caso, invece, regolato dal detto combinato disposto e, quindi, per aver posto a carico del creditore opposto le spese richieste dall'opponente per la fase sommaria dell'esecuzione, che quest'ultimo, stante l'estinzione del procedimento, avrebbe invece dovuto definitivamente sopportare, in virtù dell' articolo 632 c.p.c. , u.c. e articolo 310 c.p.c. , u.c. , bensì per aver liquidato con l'ordinanza ex articolo 624 c.p.c. , comma 3, spese diverse da quelle disciplinate da detta disposizione. Ciò chiarito, va anche evidenziato che, seppur sia vero come sostenuto dalla ricorrente che il debitore, di regola, non sostiene spese che debbano essere liquidate dal giudice dell'esecuzione all'atto dell'estinzione, ciò non implica affatto che le spese di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 3, debbano identificarsi con quelle che gli spettano in caso di vittorioso esperimento dell'opposizione all'esecuzione, che come già visto vanno invece liquidate nella pertinente sede processuale né può dirsi che le spese prese in considerazione dalla superiore disposizione siano di incerta identificazione. Infatti, occorre anzitutto provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice esperto stimatore, custode, professionista delegato su cui eventualmente non si sia ancora provveduto, con indicazione anche del soggetto obbligato al relativo pagamento di regola, appunto, il creditore procedente, tenuto ad anticipare i relativi esborsi ex articolo 95 c.p.c. . Non è un caso, del resto, che l' articolo 632 c.p.c. , comma 1 di cui, come detto, la disposizione dell' articolo 624 c.p.c. , comma 3, costituisce iterazione, sul punto , sia stato introdotto proprio dalla L. numero 302 del 1998 , istitutiva delle delega delle operazioni di vendita dapprima, ai soli notai in ambito esecutivo, ex articolo 591-bis c.p.c. , prevedendosi che, allorché il giudice dichiari l'estinzione della procedura, debba anche disporre la liquidazione dei compensi del delegato la generalizzazione della disposizione, dunque, esprime anche la necessità che il giudice, dichiarando l'estinzione del procedimento, liquidi le spettanze dei propri ausiliari, ove non l'abbia già fatto. Fermo restando che, in caso contrario, egli non perde comunque il potere di provvedere, pur dopo l'estinzione o la chiusura atipica del procedimento si veda, di recente, Cass. numero 12434/2021 , e la cospicua giurisprudenza ivi richiamata, in particolare al par. 1.2 . L'attività liquidatoria in questione, poi, può anche concernere le spese sostenute dai singoli creditori, dagli esborsi sostenuti per il compimento di singoli atti esecutivi ai compensi spettanti ai rispettivi difensori, per l'attività professionale svolta nel processo. Tuttavia, a differenza dei decreti di liquidazione in favore degli ausiliari, che costituiscono veri e propri titoli esecutivi ex articolo 474 c.p.c. , per espressa previsione normativa così, ad es., per il professionista delegato prevede l' articolo 179 disp. att. c.p.c. , in caso di estinzione la liquidazione delle spese in favore dei creditori ha una valenza sostanzialmente ricognitiva e, al più, valevole nei rapporti tra difensore e creditore rappresentato, non potendo essa fondare un autonomo titolo esecutivo in favore di alcuno, come già visto, sul piano generale, per l' articolo 95 c.p.c. , quanto alle spese da collocare nel progetto di distribuzione. In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste alcun indefettibile collegamento tra le spese di cui all'ordinanza ex articolo 624 c.p.c. , comma 3, e quelle della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione. 3.5 - Quanto precede conferma, quindi, la piena condivisibilità dell'indirizzo affermato dalla ripetuta Cass. numero 22033/2011 , cui la Corte intende dare continuità. Può dunque affermarsi, quale ulteriore corollario, che qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del processo di opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta. In linea generale, non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 1, ai sensi dell' articolo 289 c.p.c. , similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all' articolo 616 c.p.c. , pretermesso quanto, cioè, ha fatto l'odierna ricorrente tuttavia, detta istanza di integrazione deve comunque essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione Cass. numero 22503/2011 . Dopo che detto termine sia scaduto, infatti, la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché - non essendo stato introdotto il giudizio di merito - la parentesi di cognizione è definitivamente estinta, ex articolo 307 c.p.c. , comma 3 Cass. numero 12170/2016 . A tal punto, quindi, le sole spese liquidabili dal giudice dell'esecuzione, con la pronuncia di estinzione del procedimento esecutivo, sono quelle di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 3, che non comprendono, come s'e' visto, le spese della fase sommaria dell'opposizione v. par. 3.4 pertanto, nel caso in cui il giudice erroneamente provveda sulle stesse, l'ordinanza è da considerare illegittima in parte qua, come già s'e' detto ibidem . Tornando al caso che occupa, in definitiva - al netto della singolare genesi che, nella specie, ha condotto alla trasformazione di una sospensione esterna in sospensione interna v. par. 2.2 - l'odierna ricorrente, al fine di ottenere le spese della fase sommaria dell'opposizione a quel punto, erroneamente pretermesse dal giudice dell'esecuzione , avrebbe dovuto assolvere l'onere di introdurre il giudizio di merito nel termine assegnato ex articolo 616 c.p.c. , o almeno chiedere l'integrazione dell'ordinanza di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 1, prima della scadenza dello stesso termine non avendo a ciò provveduto, ne deriva che dette spese, non potendo essere liquidate con l'ordinanza di estinzione, né altrimenti, restano ovviamente irripetibili ed il relativo carico risulta immodificabile ad opera di qualunque ulteriore provvedimento del giudice dell'esecuzione o in sede di reazione avverso le sue determinazioni. 4.1 - Anche il secondo motivo, proposto in subordine, è infondato. Il mezzo muove dall'affermazione di Cass. numero 23733/2017, secondo cui - fermo restando che le spese della fase sommaria dell'opposizione devono essere liquidate dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, e che esse sono riesaminabili nel giudizio di merito dell'opposizione stessa - qualora detta liquidazione sia disposta, per errore, in seno all'ordinanza di estinzione ex articolo 624 c.p.c. , comma 3, avverso la stessa non sarebbe ammissibile il reclamo ex articolo 630 c.p.c. , proponibile solo riguardo alla pronuncia di estinzione tout court e alla liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto, non anche di quelle della fase sommaria dell'opposizione, che è giudizio diverso, benché al primo collegato. Una tale affermazione, che consiste in un mero obiter dictum, comunque non giova alla ricorrente infatti, non mancano ulteriori pronunce in cui - in applicazione del principio secondo il quale i provvedimenti del giudice dell'esecuzione devono essere impugnati a seconda della loro natura e a prescindere dalla veste formale nel cui ambito il giudice stesso li abbia eventualmente inseriti - questa Corte ha talvolta affermato, sempre in obiter, che il reclamo ex articolo 630 c.p.c. , può investire soltanto il provvedimento che pronunci l'estinzione tipica e l'eventuale liquidazione delle spese in esso contenuta, ove esse riguardino quelle del processo esecutivo estinto, nei rapporti tra le parti dello stesso, diversamente opinandosi in relazione ad una liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione che in detto provvedimento sia erroneamente contenuta v. Cass. numero 27614/2020 Cass. numero 12434/2021 , cit. Cass. numero 21874/2021 , tutte in motivazione . Peraltro, si rinvengono anche ulteriori pronunce che, più genericamente, affermano che avverso l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, . è esperibile il reclamo al collegio ex articolo 630 c.p.c. , u.c. Cass. numero 27031/2014 . In via dirimente, tuttavia, non occorre prendere posizione in favore dell'una o dell'altra opzione ermeneutica, né farsi carico di una ricostruzione complessiva e di sistema, per la peculiarità della fattispecie che occupa, affatto diversa da tutte quelle che hanno originato le suddette decisioni. Infatti, come può evincersi dalla mera lettura del provvedimento del 14.5.2018 come emendato con provvedimento del 13.6.2018 , riportato in ricorso, il giudice dell'esecuzione foggiano lo ha scientemente adottato ai sensi dell' articolo 624 c.p.c. , comma 3, pronunciando l'estinzione e liquidando le spese contenziose, ma trattandole come fossero spese interne al procedimento esecutivo. Nella sostanza, detto giudice ha dapprima errato nel non provvedere, al riguardo, in seno all'ordinanza con cui aveva disposto la sospensione ed ha poi reiterato l'errore, tentando di recuperare l'omissione nell'inerzia della parte interessata che, solo, avrebbe potuto attivarsi nel senso già visto nel par. 3.5, e non già instando per la liquidazione a tempo scaduto , liquidando le spese in questione secondo un regime dettato per altra tipologia di queste. Si tratta, insomma, di una erroneità che può dirsi tutta interna al provvedimento di estinzione adottato, sicché del tutto correttamente il creditore opposto ha inteso porvi rimedio mediante il reclamo ex articolo 630 c.p.c. , come del resto previsto dallo stesso articolo 624 c.p.c. , comma 3, ult. Periodo. 5.1 - Il terzo motivo, proposto in via ancor più gradata, è inammissibile per difetto di specificità e decisività, una volta corretta, in relazione al primo mezzo di censura, la sentenza impugnata. E' ben vero, da un lato, che la Corte barese non ha correttamente individuato la ratio della fattispecie estintiva di cui all' articolo 624 c.p.c. , comma 3. Infatti, lo scopo dell'istituto - che, contrariamente a quanto pure assume Saman Servizi, si inquadra nel più ampio ambito dell'estinzione tipica per inattività delle parti ex articolo 630 c.p.c. - non è certo quello di evitare l'inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, a prescindere dalle ragioni che giustifichino l'inattività delle parti stesse, come ritenuto dal giudice d'appello, bensì, per un verso, quello di consentire alla parte soccombente nella fase sommaria di prestare acquiescenza in prospettiva , ove le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione o dal Collegio, in sede di reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c. paiano in qualunque modo convincenti o difficilmente ribaltabili nel prosieguo, così pure evitando il rischio del carico delle spese anche del giudizio di merito dell'opposizione per altro verso, nel caso di disposta sospensione, quello di far perseguire immediatamente al debitore opponente il bene della vita , ossia il subitaneo arresto della procedura esecutiva a suo carico, anticipando gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione. Si tratta quindi, di una chiara finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria che secondo la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza per tutte, la più volte citata Cass. numero 22033/2011 , nonché Cass. numero 7043/2017 , in motivazione la sospensione interna ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, ha assunto per effetto delle modifiche di sistema apportate dalla L. numero 69 del 2009 , che ha appunto modificato l' articolo 624 c.p.c. , comma 3, nonché diverse disposizioni del c.d. procedimento cautelare uniforme. Tuttavia, le errate considerazioni del giudice d'appello sono sostanzialmente innocue e non preludono ad ulteriori statuizioni in danno della ricorrente che non siano già ricomprese tra quelle già esaminate, con esito complessivamente non favorevole per Saman Servizi sicché quelle, pur doverosamente espunte dall'iter motivazionale, non rivestono alcuna decisività sul finale risultato della conformità a diritto della soluzione cui è pervenuta la Corte territoriale, sia pure per le ragioni qui esplicitate. Ne', infine, può dirsi che le soluzioni adottate dal giudice d'appello - debitamente emendate ut supra - implichino una sostanziale mancata remunerazione del difensore dell'opponente, come anche alluderebbe la ricorrente, giacché le spese del procedimento esecutivo e della fase sommaria dell'opposizione trovano la loro regolamentazione nei termini più volte evidenziati. Insomma, il motivo in esame, più che proporre censure idonee ad ottenere lo spostamento dell'esito della lite censure dotate, cioè, di decisività , finisce col risolversi in una dissertazione astratta sulle questioni già esaminate, sicché assume la connotazione di un non-motivo , donde l'inammissibilità. 6.1 - In relazione alla vicenda processuale in esame, possono quindi affermarsi i seguenti principi di diritto - In tema di opposizione all'esecuzione iniziata, ex articolo 615 c.p.c. , comma 2, qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito, o in alternativa avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell' articolo 289 c.p.c. , prima della scadenza del termine di cui all' articolo 616 c.p.c. , anche allo scopo di garantire alle altre parti previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra la possibilità di contestare la liquidazione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili - In tema di opposizione all'esecuzione iniziata, ex articolo 615 c.p.c. , comma 2, qualora l'ordinanza che dispone sulla sospensione ex articolo 624 c.p.c. , comma 1, non contenga statuizione sulle spese della fase sommaria e la parte vittoriosa non introduca il giudizio di merito nel termine di cui all' articolo 616 c.p.c. , né chieda tempestivamente l'integrazione dell'ordinanza ex articolo 289 c.p.c. , il giudice dell'esecuzione non può provvedervi con la diversa ordinanza che pronuncia l'estinzione ai sensi dell' articolo 624 c.p.c. , comma 3, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo procedimento esecutivo e non anche quelle dell'opposizione all'esecuzione ne deriva che, in tal caso, la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare detta statuizione proponendo reclamo al collegio ex articolo 630 c.p.c. , in forza di quanto previsto dallo stesso articolo 624 c.p.c. , comma 3, ult. periodo . 7.1 - In definitiva, previa correzione della motivazione, ut supra, il ricorso è rigettato. Il complessivo dipanarsi del giudizio, che ha visto susseguirsi improprie iniziative della debitrice esecutata, plurimi errori del giudice dell'esecuzione, non pertinenti reazioni processuali del creditore procedente fatta eccezione per la proposizione del reclamo ex articolo 630 c.p.c. e l'adozione di affermazioni talvolta errate o ambigue da parte dello stesso giudice d'appello, giustificano ampiamente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. In relazione alla data di proposizione del ricorso successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 . P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.