Bambino cade da un gioco nel parco comunale: colpevoli i genitori poco vigili

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’ente locale. Se non sono provati i difetti delle attrezzature, è impossibile non addebitare l’incidente alla scarsa attenzione prestata dagli adulti al minore.

Se un bambino si fa male cadendo da un gioco all'interno di un parco comunale , ad assumersene la responsabilità debbono essere i genitori, che avrebbero dovuto essere più attenti. Per poter porre sotto accusa l'ente locale, difatti, è necessario dare prova che la struttura utilizzata dal bambino era difettosa e, quindi, pericolosa. Scenario della vicenda è un parco comunale. All'interno di quella struttura una bambina rimane ferita a causa della caduta da un gioco. Per i genitori è evidente la responsabilità del Comune, poiché, raccontano, «sul gioco risultava presente una sostanza oleosa che impediva una presa adeguata». Consequenziale la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'ente locale, richiesta che però viene respinta sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito ritengono difatti «il Comune esente da ogni responsabilità per l'accaduto» che è invece da ascrivere, a loro parere, «agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore». Inutile il ricorso proposto in Cassazione e mirato nuovamente a porre sotto accusa il Comune. Per i Giudici di terzo grado, difatti, non è provata , innanzitutto, «la presenza sul gioco della sostanza oleosa » che, secondo i genitori, avrebbe fatto perdere la presa alla figlia. Accertato questo dettaglio, i magistrati sottolineano che «l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti» sui bambini impegnati a giocare. Di conseguenza, «in un parco giochi gli adulti debbono avere ben presenti i rischi» connessi all'utilizzo di determinate attrezzature, seppur riservate ai bambini, e per questo «non possono invocare come fonte della responsabilità dell'ente locale», una volta che si è verificato l'incidente, «l'esistenza di una situazione di pericolo» che, invece, proprio gli adulti , sottolineano i Giudici, «sono tenuti doverosamente a calcolare». Per mettere in discussione la responsabilità dei genitori sono necessarie prove certe sui difetti dei giochi utilizzati dai bambini, difetti tali da determinare «una particolare pericolosità» pur a fronte di «un utilizzo assolutamente corretto».

Presidente Scoditti – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che A.B. e A.P. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza numero 1462/20, del 2 novembre 2020, della Corte di Appello de l'Aquila, che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza numero 199/16, del 1 marzo 2016, del Tribunale di Avezzano - ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di omissis , ex articolo 2051 c.c. - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che A.G. quale genitore esercente la potestà sull'allora figlia minore B. ebbe a convenire in giudizio il Comune di omissis perché fosse condannato a risarcire i danni subiti dalla figlia, a causa della caduta da un gioco, esistente all'interno di un parco comunale, sul quale risultava presente una sostanza oleosa, che impediva una presa adeguata dello stesso - che l'adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il Comune esente da ogni responsabilità per l'accaduto, da ascrivere, invece, agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore - che il gravame proposto dall'attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, innanzi al quale interveniva A.B. , divenuta medio tempore maggiorenne - che avverso la sentenza della Corte abruzzese ricorrono per cassazione A.B. e A.P. , sulla base - come detto - di due motivi - che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 2051 c.c. , e ciò per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla condotta della bambina o degli adulti che la accompagnavano - che il motivo, da un lato, richiama il principio secondo cui, in materia di responsabilità da cose in custodia, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare solo che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse , soggiungendo, dall'altro, i ricorrenti di aver provato il rapporto eziologico tra il gioco e la caduta, nonché la presenza sullo stesso di una sostanza oleosa non percepibile agli occhi ma solo al tatto - che nulla, invece, avrebbe dimostrato il convenuto, se non -offerto indicazioni su come fosse lo stato dei luoghi a distanza di anni dall'evento e che si facesse manutenzione ordinaria sui giochi due volte l'anno , sicché ambo i giudici di merito - nell'escludere la responsabilità del Comune - avrebbero alterato la ripartizione dell'onere della prova - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 - omesso esame di un fatto decisivo , e ciò per non aver la Corte di Appello valorizzato le dichiarazioni del teste D.T.I. , avendo ella evidenziato l'assenza di sicurezza dei giochi, per la presenza, oltre che della sostanza oleosa, di radici arboree che rendevano disomogeneo il tappeto di gomma posto a protezione dalle cadute, nonché per la scarsa manutenzione della struttura - che è rimasto solo intimato il Comune di omissis - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio per il 19 gennaio 2022. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile - che il primo motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni - che, per un verso, esso dà per accertato un fatto - la presenza sul gioco della sostanza oleosa - che la sentenza ha invece ritenuto non provato, sicché la denuncia di violazione dell' articolo 2051 c.c. , sotto il profilo dell'errata ripartizione dell'onere della prova, non appare neppure astrattamente riconducibile alla previsione di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - che, infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità cfr., ex multis , Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, numero 24155 , Rv. 645538-03 Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, numero 640 , Rv. 652398-01 Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, numero 3340 , Rv. 652549-02 , e ciò in quanto il vizio di sussunzione postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata ai potere del giudice di merito Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, numero 6035 , Rv. 648414-01 - che ne consegue, quindi, che il discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa così, in motivazione, Cass. Sez., Unumero , sent. 26 febbraio 2021, numero 5442 - che, per altro verso, il presente motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dato seguito al principio affermato da questa Corte, secondo cui l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti , i quali, in un parco giochi , devono avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pencolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare così, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2014, numero 18167 - che pure il secondo motivo è inammissibile - che, al riguardo va segnalato, innanzitutto, che - avendo il gravame, già esperito dall'odierno ricorrente, avuto ad oggetto una sentenza resa in prime cure in data 1 marzo 2016 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012 - che siffatta circostanza determina l'applicazione al presente giudizio, ratione temporis , dell' articolo 348-ter c.p.c. , u. c. cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, numero 26860 , Rv. 633817-01 in senso conforme, Cass. Sez. ord. 9 dicembre 2015, numero 24909 , Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, numero 11439 , Rv. 648075-01 , norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. doppia conforme di merito , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 , salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, numero 26774 , Rv. 643244-03 Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, numero 20994 , Rv. 654646-01 - che, d'altra parte, la censura è inammissibile anche per un'altra ragione, ovvero perché il dedotto omesso esame , lungi dall'avere ad oggetto un fatto - vale a dire un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico Cass. Sez. 5, seni. 8 ottobre 2014, numero 21152, Rv. 632989-01 Cass. Sez. Unumero , sent. 23 marzo 2015, numero 5745 , non massimata , un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, numero 5133 , Rv. 629647-01 - investe le dichiarazioni della teste D.T.I. - che, tuttavia, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 , qualora il fatto storico, rilevante in causa - nella specie, la presenza della sostanza oleosa sul ciò che la Corte abruzzese ha escluso - sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. Sez. ord. 8 novembre 9019, numero 98887, Rv. 655596 01 cfr. anche Cass. Sez. 6 Lav., ord. 10 febbraio 2015, numero 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1luglio 2015, numero 13448, Rv. 635853-01 - che essendo rimasto solo intimato il comune di omissis nulla va disposto quanto alle spese - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , cent. 20 febbraio 2020, numero 4315 , Rv. 657198-01 , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.