Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di una cittadina straniera alla quale era stata negata la possibilità di ottenere una carta elettronica prepagata per il sostentamento causato dalla pandemia da COVID-19.
Il Tribunale di Roma aveva ordinato ad un'azienda italiana di servizi postali di procedere all'attivazione di una carta prepagata in favore della ricorrente cittadina straniera I.A. La vicenda nasce dalla richiesta di I.A. alla quale era stata negata l'attivazione della carta elettronica in quanto, essendo richiedente asilo avrebbe presentato come documento identificativo la ricevuta della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, anziché un valido documento di riconoscimento. L'attivazione della carta prepagata era stata riconosciuta alla ricorrente in quanto avente diritto a percepire il bouns spese COVID-19 da parte del Comune di Roma, per fronteggiare l'emergenza economica causata dalla pandemia. La XVI Sezione Civile del Tribunale capitolino ha stabilito che la società di servizi postali dovesse emettere la carta, in quanto la valida domanda di asilo costituiva per la ricorrente un regolare documento di riconoscimento, dal momento in cui rappresentava un permesso di soggiorno provvisorio. Di parere opposto l'azienda che avrebbe dovuto erogare il servizio alla cittadina straniera, adducendo che il documento presentato non costituisse una valida prova della sua identità secondo le disposizioni aziendali. Tuttavia, alla stregua delle considerazioni sopra esposte il Tribunale di Roma ha disposto il rilascio immediato della carta elettronica prepagata, al fine di consentire alla richiedente asilo la possibilità di sostentamento nel corso della pandemia da COVID-19.
Presidente Goggi Premesso che - con ricorso depositato in cancelleria in data 27.10.2021 ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., la Sig.ra omissis ha chiesto al Tribunale di Roma «In via principale ed urgente con decreto inaudita altera parte ordinare a omissis S.p.a. di procedere immediatamente all'attivazione della omissis in favore della sig.ra omissis in quanto richiedente asilo in possesso della ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale quale documento di riconoscimento costituente permesso di soggiorno provvisorio. Voglia il Tribunale adìto, provvedere altresì alla fissazione dell'udienza di comparizioni delle parti avanti a sé e del termine per la notifica a omissis Spa del ricorso e del decreto. Con vittoria delle spese, di competenze» - disattesa l'istanza di emissione di provvedimento inaudita altera parte e fissata udienza di trattazione, si costituiva la omissis s.p.a. la quale concludeva per il rigetto della domanda cautelare considerato che, a fondamento della istanza cautelare, la Sig.ra omissis rappresentava che era stata riconosciuta titolare del diritto a percepire il bonus spesa Covid – 19 da parte del Comune di Roma al fine di fronteggiare l'emergenza economica ed alimentare nella quale molti cittadini italiani e stranieri si sono ritrovati a causa delle conseguenze della pandemia in corso aveva pertanto ricevuto la carta elettronica prepagata omissis Roma Capitale , dove era stato versato il contributo riconosciuto al fine di rendere più veloci e sicure le operazioni di accreditamento del contributo, omissis e Roma Capitale avevano predisposto la ricezione presso l'indirizzo di residenza da parte dei beneficiari di una omissis Roma Capitale, la quale, previa attivazione, poteva essere utilizzata per usufruire del bonus la ricorrente si era recata numerose volte presso gli sportelli postali al fine di richiedere l'attivazione della carta, ma le era stato opposto sempre un netto rifiuto, sul presupposto che, in assenza di un documento di identità – il passaporto o la carta di identità – non era possibile attivare la carta prepagata e ciò nonostante la stessa fosse titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo più in particolare, di una ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale che costituisce permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'articolo 4, co. 3, del d.lgs. 142/2015 tale attestazione, costituendo documento di riconoscimento per tutta la durata della procedura di asilo nelle more del rilascio del “permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo”, era valido la ricorrente aveva mostrato la copia del passaporto come depositata presso gli Uffici della Questura di Roma e la titolarità già di altra omissis , a riprova della illegittimità del rifiuto opposto la richiedente asilo in possesso della ricevuta di formalizzazione della domanda, o del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, aveva diritto a svolgere regolare attività lavorativa, aprire un proprio conto corrente di base e a maggior ragione ricevere quanto riconosciuto a titolo di bonus spesa il difensore dell'attrice aveva inviato formale diffida alla controparte al fine di richiedere l'attivazione della omissis Roma Capitale senza documentazione aggiuntiva, la quale si presenta come una richiesta del tutto esorbitante rispetto a quanto previsto dalla normativa l'ufficio reclami di omissis aveva risposto confermando di aver avviato le necessarie analisi, essendo emersa la necessità di ulteriori e più approfondite verifiche nonostante un ulteriore sollecito la resistente non aveva più risposto, né attivato la omissis Roma Capitale, così determinando una situazione di grave inadempimento e acuendo la condizione di disagio economico in cui la odierna istante si trovava che tale illegittima condotta di omissis Spa stava procurando un grave pregiudizio alla cittadina straniera richiedente asilo la quale non poteva godere delle prestazioni assistenziali che le erano state riconosciute a fronte di una accertata condizione di grave indigenza rilevato che la parte resistente ha eccepito che per l'attivazione del prodotto omissis non era sufficiente la sola ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, permesso di soggiorno provvisorio, in quanto, in base a quanto stabilito dalla COI Comunicazione Interna n 129 del 7.6.19 allegata, non costituisce documento di identificazione per nessun prodotto/servizio omissis l'“attestato nominativo per richiedenti protezione internazionale” che le Questure rilasciano ai richiedenti protezione internazionale nel caso di loro trattenimento nei centri di permanenza temporanea, in quanto non certifica l'identità di tali soggetti ha altresì dedotto che i soggetti richiedenti protezione internazionale possono richiedere l'apertura soltanto di un Conto di Base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio, senza l'obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di identità ha infine contestato la sussistenza del periculum in mora considerato che la contestazione mossa dalla resistente si fonda su due presupposti errati 1 la ricorrente è titolare di un permesso provvisorio per richiesta asilo che costituisce, ai sensi dell'articolo 4, co. 1 del d.lgs. 142/2015, documento di riconoscimento, in quanto, a mente dell'articolo 1, comma 1, lettera c , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare. Non è dunque applicabile alla fattispecie l'articolo 4 co. 2 del d.lgs. 142/2015, previsto, invece, per i cittadini stranieri trattenuti presso il centro per il rimpatrio, ai quali è rilasciato l'“attestato nominativo per richiedenti protezione internazionale”, che non certifica l'identità di tali soggetti 2 è improprio il richiamo effettuato dalla resistente a quanto stabilito dalla COI Comunicazione Interna n 129 del 7.6.19, ossia alla circostanza che il permesso di soggiorno provvisorio può essere accettato come unico e valido documento di riconoscimento per l'apertura di un Conto di Base o per effettuare operazioni, sia occasionali che a valere su rapporto continuativo e non, invece, quale documento attestante la regolarità del soggiorno di soggetti che richiedono l'apertura di tutte le altre tipologie di conto corrente, carte prepagate nominative, carte prepagate nominative dotate di IBAN, in quanto trattasi di disposizioni interne emesse per l'apertura di prodotti postali in favore di soggetti richiedenti protezione internazionale col solo permesso di soggiorno e non, come nel caso di specie, per l'attivazione di una carta elettronica prepagata omissis già emessa da Roma Capitale, nella quale è stato già accreditato il contributo riconosciuto bonus spesa Covid – 19 , a seguito di una valutazione effettuata a monte dall'ente locale erogatore del beneficio, il quale, quindi, ha già verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per il rilascio – e, quindi, per la conseguente attivazione - della Carta prepagata, tra i quali la titolarità della cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno valido ritenuta, dunque, la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall'articolo 700 c.p.c. per l'emissione della misura cautelare invocata in funzione anticipatoria del provvedimento da adottarsi nell'eventuale giudizio di merito fumus boni iuris e periculum in mora essendo insito, in particolare, quest'ultimo, nel riconoscimento del diritto della ricorrente alla erogazione e, quindi, alla percezione, del bonus spesa Covid – 19, misura emergenziale volta a garantire proprio le primarie necessità dei cittadini italiani e stranieri maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria considerato che le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 P.Q.M. - ordina a omissis S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere all'immediata attivazione della carta elettronica prepagata omissis Roma Capitale in favore della ricorrente omissis - condanna parte resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese della presente procedura che liquida in € 358,00 per compensi ed in € 70,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.