Allorquando un legittimario, al fine di prevenire azioni esecutive in proprio danno da parte dei creditori, decida di rinunciare, alla azione in riduzione per l’ottenimento della quota ex lege ad egli riservata, i medesimi creditori hanno la facoltà di agire, esercitando per analogia l’azione prescritta ai sensi dell’articolo 524 c.c.
Il Tribunale di Pavia ha espressamente riconosciuto in favore di un curatore fallimentare l'applicazione analogica dell' articolo 524 c.c. all'ipotesi di rinuncia all'azione di riduzione. Il caso preso in esame inerisce ad una controversia giudiziaria sorta con la apertura di una successione testamentaria per effetto della quale il de cuius destinava in favore del genero l'unico immobile afferente l'eredità. I legittimari del dante causa nonché soci di una società di persone convenivano di rinunciare all'esercizio dell' azione di riduzione dell'eredità . In seguito, il genero, unico beneficiario dell' asset ereditario procedeva alla di questi cessione. Pochi mesi più tardi la società di persone afferente i soci astrattamente lesi era dichiarata fallita e con essa, ovviamente anche la totalità dei soci illimitatamente responsabili. Il Curatore, venuto a conoscenza della fattispecie di cui sopra, promuoveva giudizio civile eccependo, in prima istanza, la violazione della quota di legittima astrattamente spettante ai soci e, pertanto, che fosse dichiarata l'inefficacia della rinuncia così come prescritto ex articolo 524 c.c. e 66 l.fall. ovvero, in via subordinata, ex articolo 2901 c.c., giusto inquadramento della stessa come atto lesivo ed in spregio dei diritti del ceto creditorio. Il Curatore, sempre in via principale, a corollario dell'accertamento di cui sopra, chiedeva, dunque, la riduzione della quota ereditaria disposta in favore dell'unico beneficiario e la susseguente reintegrazione della legittima ex lege riservata ai legittimari pretermessi sì da ottenere l'effetto della restituzione in favore del Fallimento il valore pro quota dei beni ricevuti in eredità e poi ceduti dal genero. La questione inerente alla astratta - e talvolta concreta lesione delle ragioni creditorie - appare evidente allorquando il legittimario, concordemente pretermesso, rinunci all'azione di riduzione o resti inerte, ovvero finanche nell'ipotesi in cui il legittimario istituito quale erede e beneficiario di una quota inferiore alla legittima ex lege provveda alla accettazione dell'eredità senza instaurare alcuna di riduzione ovvero espressamente rinunciandovi. Vale la pena evidenziare, per completezza dell'opera, che in giurisprudenza, di legittimità e di merito, si sono succedute pronunce contrastanti. Invero, inizialmente, si evidenzia una prima sentenza della Suprema Corte, risalente al 2008 Cass. civ., Sez. II, 29/07/2008, numero 20562 , che statuiva come l'azione ex articolo 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità, richiedenti la autorizzazione all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non potesse essere esperita allorquando la rinuncia fosse posta in essere dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, anteriormente all'accoglimento dell'azione idonea a rimuovere l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie. In seguito, i Giudici di legittimtà, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/02/2013, numero 4005 hanno ritenuto non ammissibile l'azione ex articolo 2901 c.c. rispetto ad atti assimilabili nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non si sarebbe modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non avrebbero legittimato e consentito il conseguimento dello scopo ultima della norma assegnatale dal legislatore. Anche alcuni Giudici di primo grado si sono espressi nel senso di una sostanziale inammissibilità dell'azione in estensione analogica, come Trib. Novara 18/09/2013 e Corte di Appello di Brescia del 29/10/2019, secondo cui, la rinuncia del legittimario all'azione di riduzione risulterebbe essere atto revocabile mediante il rimedio generale previsto dall' articolo 2901 c.c. e non mediante la previsione dell' articolo 524 c.c. L'ultima pronuncia emessa dalla S.C. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/02/2016, numero 3389 in senso contrario alla sentenza pavese, si esprimeva nel senso di statuire che la rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso non presentasse profili di identità, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti. Al più concludeva la Corte, il creditore del legittimario totalmente pretermesso, intenzionato ad esperire l'azione ex articolo 524 c.c., avrebbe dovuto previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione. Più recentemente, con una rivoluzionaria pronuncia, la Corte di Appello di Napoli Corte d'Appello di Napoli, Sez. V civ., 12 gennaio 2018 ha statuito nel senso di ritenere legittima l'azione che consente al creditore ed al curatore del fallimento d'impugnare non solo la rinuncia all'eredità compiuta dal debitore o dal fallito, ma pure quella all'esercizio dell'azione di riduzione, allorché il debitore o il fallito siano non solo chiamati a succedere, ma pure legittimari. Il Tribunale di Pavia, riprendendo le fila delle motivazioni di cui alla sentenza emessa dalla corte campana, sottolinea che i profili giuridici esposti nelle pronunce richiamate, volti a negare, quasi in rito, la legittimazione in capo al creditore personale del pretermesso ovvero al curatore fallimentare di agire in riduzione di legittima, a tutela dei diritti patrimoniali spettanti al debitore, siano, invece, del tutto contraddittori. L'esito, infatti, quello di un connubio tra i vari principi esposti dalla Suprema Corte - il primo che ritiene quale prodromo per la instaurazione dell'azione revocatoria l'esperimento dell'azione di riduzione ed il secondo che giunge addirittura a dichiarare quest'ultima inammissibile per illegittime rinunce non abdicative del diritto de hereditate da parte di un soggetto astrattamente nemmeno chiamato - risulterebbe, per assurdo, quello di non concedere alcuna tutela al creditore soprattutto nella fattispecie in cui il debitore pretermesso consolidi i presupposti per una esclusione “concordata”. Alla luce della evidente incongruenza sistematico-giuridica dei principi poc'anzi enunciati - nonché del possibile danno esiziale che ne deriverebbe dalla applicazione - la corte pavese ha accolto le doglianze della Curatela, ritenendo esperibile, per estensione analogica, l'azione articolo 524 c.c. previsto per il caso di rinuncia all'eredità, consentendo alla massa dei creditori, rappresentato dal Curatore, di impugnare la rinuncia alla facoltà di agire in riduzione delle disposizioni del de cuius lesive della legittima. Nel prosieguo della sentenza, si evidenzia, tra le altre come, per la massa, non sussista alcuna differenza tra l'azione di rinuncia all'eredità del chiamato e quella relativa all'azione di riduzione del legittimario pretermesso, stante il fatto che sia l'una che l'altra, in astratto, risultano idonee a ledere le ragioni del ceto creditorio oltre al fatto che suddetta impugnativa, duplice, non abbia rilievo sulla posizione del debitore rinunciante, poiché nell'uno e nell'altro caso, quest'ultimo “ continua a non essere partecipe dell'eredità ”. La tutela offerta dall'applicazione in estensione dell' articolo 524 c.c. si rivela utile ai fini in quanto, in seguito all'accoglimento della relativa azione non consegue alcuna necessaria accettazione dell'eredità, né tantomeno opera con una revoca dell'atto di rinuncia da parte del debitore ma consente e legittima, in via preferenziale la soddisfazione della massa sul compendio ereditario ab initio estromesso ed oggetto di rinuncia, successivamente liquidato.
Giudice Rocchetti Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato tra il 29 e il 30 luglio 2020, la Curatela del fallimento “T. S.numero comma di omissis ” - debitamente autorizzata dal G.D. docomma 4 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, omissis esponendo, in sintesi e per quanto di interesse, che - in data 14.05.2013 si apriva in PV la successione testamentaria della sig.ra omissis vedova omissis , con testamento olografo pubblicato in data 26.11.2018 dal notaio dott. B.C. rep. numero 255304/67882 disponeva dell'unico immobile facente parte del suo compendio ereditario sito in TE alla Via C., censito come in atti, beneficiando il genere omissis istituito erede universale ne conseguiva la piena proprietà - i figli della de cuius, soci della T. 2000 S.numero c., dinanzi al medesimo notaio dichiaravano, in pari data, di rinunciare all'esercizio dell'azione di riduzione dell'eredità e provvedevano a trascrivere la rinuncia all'azione nei registri immobiliari docomma 2 - in data 7.06.2019, il omissis a terzi la proprietà dell'immobile pervenutogli per testamento al prezzo di € 18.500,00, sempre con atto di compravendita a rogito notaio dott. C. docomma 2 - con sentenza numero 80/2019 di questo Tribunale Fallimentare, pubblicata in data 16.09.2019, veniva dichiarato il fallimento della T. 2000 s.numero comma e dei soci illimitatamente Ritenuto che la rinuncia all'azione di riduzione da parte dei falliti - eredi totalmente pretermessi dalla successione materna - fosse finalizzata ad arrecare un danno ai diritti dei creditori della società, il Fallimento, in forza dei poteri spettanti al curatore ex articolo 43 L.F. , ha impugnato in questa sede la rinunzia all'azione ex articolo 524 c.comma al fine di soddisfare, almeno in parte, i diritti della massa con la reintegra della quota di legittima ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “Accertata la violazione della quota di legittima dei soci falliti e la conseguente illegittimità della rinunzia all'azione di riduzione, lesive dei diritti della massa dei creditori del Fallimento attore a Dichiarare l'inefficacia nei confronti di Fallimento T. 2000 s.numero comma omissis e C., in applicazione del combinato disposto di cui all' articolo 524 c.comma e all' articolo 66 comma 1 l.f. , o, in subordine, in forza dell' articolo 2901 c.comma , della rinuncia da parte di omissis a esercitare l'azione di riduzione a loro spettante nei confronti di omissis b Disporre la riduzione di 2/5 della quota d'eredità omissis disposto per testamento in favore omissis l'effetto, reintegrare la quota di 2/3 di tale eredità riservata per legge omissis c Per l'effetto, condanna omissis istituire a Fallimento T. 2000 s.numero comma di omissis C. i 2/3 del valore dei beni ricevuti in eredità per un equivalente pecuniario che si indica in € 12.333,33, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. In ogni caso Con il riconoscimento di spese e onorari di giudizio in caso di opposizione”. Costituendosi tempestivamente in giudizio omissis contestato la ricostruzione dei fatti “travisata e parziale” prospettata dalla curatela fallimentare, dando evidenza che - l'acquisto iure successionis dell'unico cespite esistente nell'asse ereditario fosse pienamente legittimo ed in linea con le ultime volontà della testatrice, la quale nel testamento olografo si premurava di spiegare anche le ragioni dell'istituzione a titolo di erede del genero anziché dei figli, puntualizzando che lo stesso l'aveva curata ed assistita in vita e dichiarando che “ai miei figli ho già dato la quota di legittima” docomma 1 . omissis hanno dato piena adesione ed acquiescenza al testamento olografo della omissis rinunciando ad ogni eccezione o riserva e abdicando espressamente ad ogni azione di riduzione - l'immobile si presentava in “pessimo stato” ed è stato venduto, per il tramite di un procuratore speciale omissis i terzi acquirenti omissis dietro pagamento del prezzo di € 18.500,00, incassato — tuttavia — omissis ancora non riversato nelle mani del convenuto”. Sul piano giuridico, invece, il convenuto ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia di successioni e comunque contestato l'ammissibilità dell'azione revocatoria ex articolo 2901 c.comma ed a fortiori quella contemplata dall' articolo 66 L. Fall . rispetto ad atti che si sostanziano in una rinuncia ad una facoltà non modificativa del patrimonio del debitore, nonché l'inapplicabilità dell' articolo 524 c.comma evocato dal Fallimento, poiché la norma sarebbe riferita ad una situazione rinuncia all'eredità diversa dalla rinuncia all'azione di riduzione ed incompatibile con lo status di legittimari totalmente pretermessi, in quanto mai chiamati all'eredità della de cuius. Neppure coglierebbe nel segno - secondo la tesi difensiva - l'ipotesi di estendere, oltre i confini degli “eredi e aventi causa”, la legittimazione attiva dell'azione di riduzione ex articolo 557 c.comma , né potrebbe essere utilmente invocata da parte dei creditori o del curatore, un'azione surrogatoria ex articolo 2900 c.comma nei diritti del fallito, in quanto la stessa presuppone l'inerzia del titolare del diritto, nel caso di specie insussistente, essendo stata manifestata espressamente la volontà di “rinunciare ad ogni azione”. In ogni caso, quand'anche fosse ammissibile l'azione di riduzione da parte della curatela fallimentare, essa non risulterebbe meritevole di accoglimento, atteso che la de cuius avrebbe compiuto in vita cospicue liberalità in favore dei legittimari che hanno soddisfatto ed esaurito la quota di riserva, come è stato “apertis verbis” riconosciuto dalla testatrice nell'atto di ultime volontà. Sulla base di questi articolati motivi, il convenuto ha concluso, nel merito, per sentir “dichiarare l'inammissibilità o comunque il rigetto di tutte le domande attoree, siccome improponibili ovvero destituite di qualsiasi fondamento, sia in fatto, che in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio ”. In prima udienza ud. 16.12.2020 , procedendo in contumacia dei convenuti omissis regolarmente citati, in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, è stato assegnato al Fallimento il termine di legge per introdurre la mediazione obbligatoria ex articolo 5 D.lgs numero 28/2010 , con rinvio al 1.04.2021 per la verifica della procedibilità della domanda e per l'eventuale prosieguo. Quindi, esperita la mediazione con esito negativo ed assegnati i termini per le articolazioni istruttorie, la causa è stata istruita ord. 1.07.2021 con la rituale acquisizione delle produzioni documentali e con l'escussione di due testi di parte convenuta alle udienze del 6.10.2021 e 17.11.2021. All'esito, ritenuta non percorribile la via di un “accordo di reintegrazione di legittima” ord. 18.11.2021 , la causa è stata rinviata per discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.comma , con termine fino a dieci giorni prima per il facoltativo deposito di foglio di p.comma e di breve memoria conclusionale. Entrambe le parti hanno discusso oralmente all'udienza del 3.02.2022, riportandosi alle conclusioni rassegnate. Ragioni giuridiche della decisione Sul piano fattuale, deve ritenersi pacifica, giacché documentata e comunque non in contestazione tra le parti, la circostanza che omissis deceduta il omissis a PV - abbia con l'atto di ultime volontà scritto di proprio pugno e datato “Voghera 15 settembre 2007”, disposto dell'immobile sito nel Comune di TE , via C., del quale deteneva originariamente la comproprietà col marito, omissis devolvendo la propria quota a quest'ultimo ovvero prevedendo, in caso di sua premorienza lo stesso risulta deceduto in data anteriore alla testatrice, precisamente il 14.06.2011 vds. nota di trascrizione, “sez. D”, docomma 2 fascomma att. , la nomina ad “erede universale” del omissis tale scelta perché “mi ha curato e assistito in vita in quanto ai miei figli ho già dato in vita la quota di legittima” docomma 1 fascomma conv. . Parimenti è provato dai certificati storici di famiglia in atti oltre che non contestato il legame di parentela di primo grado tra la testatrice ed i convenuti contumaci, nonché lo status di questi ultimi quali soci della T. 2000 s.numero comma omissis , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pavia numero 80 del 16.09.2019 docomma 1 fascomma att. . Sul piano degli effetti giuridici, non può revocarsi in dubbio e deve considerarsi provata la lesione della quota riservata ai legittimari sul patrimonio relitto della de cuius, non cogliendo nel segno le difese avanzate dal convenuto - peraltro sollevate tardivamente, solo in sede conclusionale pag. 13 della memoria autorizzata depositata il 24.01.2022 - circa la mancata ricostruzione dell'intero patrimonio relitto della testatrice e della logicamente preventiva “riunione fittizia” ex articolo 556 c.comma ad opera di parte attrice. Infatti, una tale ricostruzione è stata specificamente svolta sin dall'atto introduttivo dalla curatela fallimentare, la quale ha individuato nell'immobile pervenuto omissis unico bene dell'asse ereditario omissis eludendo al contempo la sussistenza di altri beni immobili, mobili o crediti vds. atto di citazione a pag. 2 ed indicato l'istituzione di erede a titolo universale quelle disposizione testamentaria lesiva dei diritti dei legittimari pretermessi, oggetto di riduzione. La “totale pretermissione” dei figli della testatrice con l'atto di ultime volontà, peraltro, non è stata contestata in fatto dal convenuto che, anzi, nelle premesse alla propria comparsa di costituzione e risposta ha confermato che, proprio in forza del titolo mortis causa, egli ha “acquistato “jure hereditatis” la piena ed esclusiva proprietà dell'unico cespite esistente nell'asse ereditario e cioè dell'immobile adibito ad abitazione sito a , in via C. ” pag. 2, numero 2 della comparsa di risposta e si è difeso, in diritto, contestando l'ammissibilità dell'impugnazione della rinuncia all'azione “ai sensi dell' articolo 524 c.comma ” da parte del curatore del fallimento anche sostenendo - tra gli altri motivi - che i falliti, in qualità di “legittimari totalmente pretermessi”, non sarebbero mai stati chiamati all'eredità materna. Così implicitamente confermandone la totale pretermissione. Quanto alla determinazione del patrimonio relitto, a fronte dell'affermazione dell'inesistenza di altri beni dell'attivo ereditario e di donazioni ad opera di parte attrice, il convenuto si è limitato ad accennare, nella comparsa di risposta all'esistenza di libertà compiute in vita dalla de cuius in favore dei legittimari a tacitazione delle quote riservate, non per affermare un aumento del relictum, ma in vista dell'imputazione “ex se” di cui all' articolo 564, co. 2 c.comma a norma del quale “il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”. Inoltre, nessuna delle parti ha allegato o eccepito né risulta altrimenti dagli atti l'esistenza di passività ereditarie o di debiti personali della de cuius alla data di apertura della successione, tali da dover essere scomputati dall'attivo ereditario “lordo” ai fini della riunione fittizia e del calcolo dell'attivo netto, che è e rimane un'operazione meramente contabile. Infine, anche il valore dell'immobile e lo stato di conservazione del medesimo descritto come “pessimo” dal convenuto non risultano specificamente contestati tra le parti, né la curatela attrice ha allegato una perizia di stima o altro dato da cui poter trarre l'eventuale “simbolicità” o “irrisorietà” del prezzo di alienazione dell'immobile a terzi da parte dell'erede testamentario, avendo rinunciato ad avvalersi di una CTU estimativa. Deve ritenersi, pertanto, pacifico il valore indicato nell'atto di compravendita del 7.06.2019 di €18.500,00 docomma 2 fasc.att. come valore che il bene - unico componente attivo del relictum della omissis - aveva anche al momento dell'apertura della successione. Dunque, entro questi limiti e confini va valutata la domanda promossa dalla curatela fallimentare. Certamente suggestive sono le argomentazioni in diritto portate dalla difesa del convenuto per contrastare l'ammissibilità e/o la fondatezza delle domande attoree, offrendo una sintesi dell'attuale panorama giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in ordine alla dubbia legittimazione dei creditori del legittimario pretermesso e quindi anche del curatore del fallito ad agire in riduzione per la tutela dei diritti patrimoniali spettanti a quest'ultimo, nonché alla difficile individuazione degli strumenti di tutela effettivamente invocabili allorquando il legittimario non sia rimasto “del tutto inerte” dinanzi dia lesione totale o parziale di legittima, ma abbia manifestato - espressamente o implicitamente, attraverso comportamenti inequivoci - la volontà di rinunciare a far valere i diritti sull'eredità che la legge gli riserva. Vari sono gli strumenti di tutela delle ragioni dei creditori e/o della curatela fallimentare dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non univoci e talvolta anche in aperto contrasto, che possono essere riassunti nel modo che segue 1. Azione revocatoria ordinaria e fallimentare secondo un certo orientamento, se la finalità perseguita dal creditore o dal curatore fallimentare con l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.comma è e non può essere diversa da quella di ottenere l'inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole per il patrimonio del debitore, a garanzia del credito azionato, comportando il rientro del diritto di proprietà pro quota sui beni caduti in successione, la stessa non potrebbe colpire ed avere ad oggetto un atto di “rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione”, atteso che “ sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal “de cuius”, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione Cass. Civ., sez. III, numero 4005/2013 , nonché, in materia di revocatoria di altre tipologie di atti abdicativi, Cass. numero 1979/1966 e Cass. numero 10879/2007 conf. Trib. Trento, 31/08/2020, numero 510 e Corte App. Reggio Calabria, sez. I, 30/06/2021, numero 414 proprio in un caso di “adesione ed acquiescenza a testamento” da parte dei legittimari pretermessi . Ciò si spiega, in quanto, se da un lato è pacifico che possano essere oggetto di revocatoria “non solo gli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possano comprometterne la consistenza nel futuro, come gli atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali”, per gli “atti abdicativi”, invece, sarebbe necessario operare una distinzione secondo risalente Cass. 21 luglio 1966, numero 1979, richiamata da Cass. numero 18079/2007 cit. e Cass. numero 4005/2013 cit. tra quelli che colpiscono una “posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante e quelli invece che “si sostanzino nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore”. Nel primo caso come sarebbe, rispetto alla materia successoria, per la rinunzia all'eredità ex articolo 519 e ss c.comma , l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile, in quanto coerente con le finalità recuperatorie nel secondo caso al quale viene ricondotta la rinuncia all'azione di riduzione , l'atto di rinunzia del debitore non consente l'esercizio dell'azione revocatoria, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata e diretta della mancanza di rinunzia, ma dipende “dallo svolgersi di una situazione giuridica ancora in fieri”, rimanendo lontano dal suo scopo ex articolo 2902 c.comma . Come a dire che, anche ove mancasse l'atto di rinuncia alla facoltà di agire per il recupero in tutto o in parte della legittima, non vi sarebbe comunque un incremento del patrimonio del debitore, in quanto per l'eredità e a differenza del legato l'acquisto non è automatico o ex lege, ma dipende dalla volontà di accettare la chiamata ereditaria e, in caso di totale pretermissione, dal preliminare e vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, in funzione recuperatoria di quest'ultima nel caso affrontato da Cass. numero 4005/2013 , l'effetto incrementativo era ulteriormente impedito dalla sussistenza di un legato in sostituzione di legittima ex articolo 551 c.comma che, come noto, va a sua volta rinunciato - in forma scritta ove si tratta di beni immobili - per consentire al legittimario di agire in riduzione . 2. Azione surrogatoria articolo 2900 c.comma dottrina e giurisprudenza prevalenti, nonostante il tenore letterale dell' articolo 557 co. 1 c.comma , che limita la legittimazione ad agire in riduzione ai soli “legittimari e dai loro eredi o aventi causa”, si sono mostrate favorevoli a riconoscere la possibilità per i creditori dei legittimari di agire in riduzione, in via surrogatoria, qualora questi trascurino di farlo con loro pregiudizio, argomentando che si tratta di far valere un diritto di contenuto prettamente patrimoniale e non personale cfr. ad esempio, Trib. Parma 27.04.1974, Trib. Cagliari, 14.02.2002 . D'altronde, se sono positivamente contemplati gli “aventi causa” dai legittimari che legittimari non sono e nemmeno subentrano in universum ius quali “eredi” , non si vede perché non debbano esserlo anche i suoi creditori, tant'è che il comma terzo dell' articolo 557 c.comma esclude solamente i “creditori del defunto' e non i creditori del legittimario, quando questi abbia accettato con beneficio di inventario, evitando al contempo la confusione tra i patrimoni cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, 20.06.2019, numero 16623 . “L'azione surrogatoria” — motiva la S.C. nella sentenza da ultimo richiamata - “non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonchè contro lo stesso debitore inerte ai sensi dell' articolo 2900, comma 2, c.comma , in qualità di litisconsorte necessario. A tal proposito è stato chiarito cfr. Cass. numero 4213/1974 che, in tema di azione surrogatoria, poichè il creditore deve, a norma dell' articolo 2900, comma 2, c.comma , citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilità della causa a cui devono partecipare, sicchè risulta superflua ogni altra indagine sulla necessità di tale partecipazione ai fini dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunziata”. Ne deriva che, ove non ricorra il presupposto ex articolo 2900 c.comma della “completa inerzia” dei legittimari pretermessi, per avere gli stessi espressamente o implicitamente rinunciato alla legittima compiendo atti esecutivi delle disposizioni lesive, incompatibili con la volontà di farne valere l'inefficacia, non vi sarebbe possibilità per i creditori personali di surrogarsi nell'esercizio dell'azione di riduzione. In linea con tale argomentare si pone anche Cass. numero 1996/2016 , secondo cui “L'esperibilità dell'azione surrogatoria postula, invero, l'inerzia del debitore, cioè un comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, al quale non può parificarsi un comportamento positivo, ancorchè pregiudizievole per le ragioni del creditore, giacchè tale comportamento positivo, quale atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante al debitore, non è un indice di trascuratezza nell'esercizio del proprio diritto e non consente, perciò, interferenze da parte del creditore, salvo a costituire oggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell' articolo 2901 c.comma Non può quindi mai pensarsi all'azione ex articolo 2900 c.comma qualora il debitore abbia posto in essere condotte sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, in quanto il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica, o per contestarne le scelte e manifestazioni di volontà Cass. 12 aprile 2012, numero 5805 Cass. 4 agosto 1997, numero 7187 Cass. 28 maggio 1988, numero 3665 . 3. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori articolo 524 c.comma anche a volere assimilare la rinuncia all'azione di riduzione ad una rinuncia dei diritti sulla legittima i.e. rinuncia all'eredità sottesi al vittorioso esperimento della stessa, secondo un certo orientamento, in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, non sarebbe concepibile per il legittimario totalmente pretermesso che non è chiamato all'eredità la “rinuncia all'eredità” su una delazione non ancora recuperata e dunque la stessa rinunzia rimarrebbe priva di effetto per i suoi creditori, non potendosi tentare la via dell'applicazione analogica alla tutela prevista dall' articolo 524 c.comma , attesa la radicale diversità tra la rinuncia all'eredità e la rinuncia all'azione di riduzione cfr. Cass. civ. numero 20562/2008 . Non si può non notare come, nonostante ciascun orientamento rimanga al suo interno apparentemente coerente con il fondamento del singolo istituto inammissibilità dell'azione surrogatoria in caso di non inerzia del titolare inammissibilità della revocatoria di una facoltà ad effetti non dispositivo-depauperativi divieto di applicazione analogica dell' articolo 524 c.comma , il sistema finisce inevitabilmente per scontrarsi e contraddirsi laddove il primo ritiene necessario il previo esperimento dell'azione di riduzione e il secondo arriva a dichiarare quest'ultima inammissibile per rinunce non abdicative del diritto all'eredità da parte di colui che non è neanche chiamato. A tali indirizzi, che negano - vuoi per un motivo, vuoi per un altro - la possibilità per il creditore personale del pretermesso ovvero del curatore fallimentare di agire in riduzione di legittima in funzione recuperatoria non tanto della chiamata all'eredità, quanto piuttosto dei diritti patrimoniali spettanti al debitore, non sono mancate critiche da alcune Corti di merito si cita la recente Corte App. Napoli, sez. V, 12.01.2018 numero 118 , richiamata dalla difesa attorea , le quali si sono fatte carico di superare, in via interpretativa, gli ostacoli frapposti dalla giurisprudenza di legittimità, in nome di una lettura costituzionalmente allineata ai principi di uguaglianza e di difesa ex articolo 3 Cost. e 24 Cost., ritenendo che la lacuna normativa dell' articolo 557 c.comma sia solo apparente e che, in realtà, al curatore fallimentare del legittimario totalmente pretermesso sia già riconosciuto, in forza di quanto disposto dall' articolo 43 L.Fall. citando la massima di Cass.civ. numero 11737/2013 e dal combinato tra gli articolo 66, co. 1 L. Fall . e 524 c.c., il potere di impugnare la rinunzia all'azione di riduzione ai fini della revocatoria dell'atto abdicativo in danno delle legittime aspettative di tutela dei diritti della massa dei creditori. Non risparmia critiche anche Trib. Piacenza, 15/05/2019, numero 306 , che, valorizzando l'interesse prettamente patrimoniale che muove il creditore ad impugnare la rinuncia all'azione di riduzione del legittimario pretermesso o acquiescenza tacita alle disposizioni totalmente lesive della sua quota , evidenzia il “muro” che si troverebbe davanti, allorché si segua uno dei citati precedenti di legittimità cfr. in motiv. “In definitiva, il creditore che vuole semplicemente incrementato il patrimonio debitore con i beni che avrebbero composto la quota di legittima, ove si segua cass. numero 20562/2008 e cass. numero 3386/2016 , finisce per essere onerato di una tanto barocca quanto fragile architettura a rischio di inammissibilità come dimostra il citato precedente del 2013 , sol perché si vuole inestensibile analogicamente un istituto che il legislatore, miscelando revocazione negli effetti e quasi surrogazione nel presupposto, l'omissio adquirendi essendo equiparata all'inerzia , ha, invece, congegnato onde raccordare i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale alla specificità del diritto successorio” . Orbene, questo Tribunale ritiene che non sia accettabile che la volontà di rimanere “a tutti i costi” rigidamente ancorati ai tradizionali principi della materia successoria, possa avere quale unico sbocco quello del rigetto della domanda per inammissibilità o per difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare, poiché, altrimenti, si finirebbe per negare giustizia in situazioni analoghe sotto il profilo dell'interesse tutelato squisitamente patrimoniale e ciò in base al solo comportamento del debitore legittimario pretermesso si arriverebbe al paradosso che, se il legittimario è ingenuo e omette di interessarsi ai suoi diritti ereditari, i creditori hanno una chance di soddisfare i propri crediti agendo in via surrogatoria se, invece, si è dinanzi ad un debitore astuto e ben consigliato, il quale non rimane inerte, ma costruisce i presupposti per una “pretermissione amica”, i creditori così come il curatore non potrebbero fare alcunché, perché “bloccati” dalla mancanza di una norma che, similmente a quanto previsto dall' articolo 524 c.comma in caso di rinuncia all'eredità, dovrebbe consentire loro di impugnare la rinuncia alla facoltà di agire in riduzione delle donazioni o disposizioni testamentarie lesive della legittima. Infatti, pur se inserita nel capo VII, Titolo I del Libro II della “rinunzia all'eredità”, l' articolo 524 c.comma privilegia una funzione prettamente strumentale al soddisfacimento del credito del rinunziante Cass. numero 1470/1964 , diretta soltanto a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del debitore e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, come se la rinuncia non ci fosse stata. Sosteneva già Cass.civ., sez. II, 25.03.1995, numero 3548 che “Tale risultato viene perseguito con detto rimedio senza mirare - come avviene con l'azione surrogatoria - a far entrare i beni dell'eredità rinunciata nel patrimonio del debitore Cass. 10.08.1974 numero 2394 o a rendere inefficace - come nell'azione revocatoria - un atto di disposizione di beni, in realtà mai entrati nel patrimonio del debitore chiamato all'eredità Cass. 18.01.1982 numero 310 ”. E si concentra anche la recente Cass. numero 16623/2019 sopra citata sul ruolo ibrido assunto dalla disposizione dell' articolo 524 c.comma , che, in accordo con la “dottrina specialistica”, osserva come la norma preveda “nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve”. La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata e, quindi, impropria locuzione accettare in nome e in luogo del rinunciante , deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex articolo 524 c.comma non consegue alcuna accettazione dell'eredità, nè viene revocata la rinuncia da parte del debitore si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia. Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori. Se è quindi del tutto condivisibile che “L' articolo 524 c.comma non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, nè da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunziato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto il nomen iuris utilizzato accettazione eccede al solo scopo di , in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all'adempimento ” e se “detta norma - anche quando la rinuncia all'eredità abbia costituito effetto dell'actio interrogatoria contemplata dall' articolo 481 c.comma esperibile da chiunque vi ha interesse - non implica l'acquisizione, in capo al creditore che l'ha esercitata e, poi, ha impugnato l'intervenuta rinuncia ai sensi del citato articolo 524 c.comma , della qualità di erede ma comporta solo l'attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunciante ancorchè lo abbia fatto senza frode per l'ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria”, allora questo Tribunale non rinviene elitre valide ragioni per escludere eguale tutela anche agli “sfortunati” creditori di un legittimario non chiamato all'eredità, in quanto totalmente pretermesso, che ha comunque rinunciato, in modo esplicito o implicito ed inequivoco, alla tutela dei diritti che la legge gli riserva su un'eredità, spegnendo le ragionevoli aspettative ancorché lo abbia fatto senza frode, quindi a prescindere dalla pretermissione “amica o nemica” dei suoi creditori personali o della massa rappresentata dalla curatela. È lo scopo che imprime la norma e non il senso già non felice letterale delle parole, sicché a parità di interesse e funzione, strumentali e limitate al soddisfacimento di ragioni creditizie v. Cass. numero 1470/1964 e la motiv. di Cass.civ., sez. trib., numero 6237/2008 , non v'è differenza, per i creditori, tra la rinuncia all'eredità del chiamato e rinuncia all'azione di riduzione del legittimario pretermesso, in quanto entrambe sono potenzialmente dannose per le ragioni creditorie/legittime aspettative di diritto e l'impugnazione delle rinunce, nell'uno come nell'altro caso, non muta la posizione del debitore rinunciante, atteso che in entrambe le ipotesi egli “continua a non essere partecipe dell'eredità” nell'ipotesi del chiamato che “ha rifiutato di accettare”, nel caso deciso da Cass. numero 3548/1995 ma non diversamente da chi, totalmente pretermesso, si è rifiutato di “recuperare la chiamata', nel caso di rinuncia all'azione di riduzione . In definitiva, l'azione esperita dal curatore del Fallimento T. 2000 s.numero comma ex articolo 43 L.Fall. e 524 c.comma deve dirsi ammissibile in quanto i falliti, attraverso la formalizzata rinuncia ad agire in riduzione, prestando acquiescenza alle ultime volontà della testatrice, hanno inteso consolidare l'acquisto in capo all'erede ist omissis in danno della massa dei creditori. Nella tutela degli interessi patrimoniali di questi ultimi e nei limiti della concorrenza dei loro crediti la disposizione lesiva della quota di riserva va, perciò, ridotta la disposizione testamentaria per la quota dei due terzi, riservata ai discendenti della de cuius ai sensi dell' articolo 537, co. 2 c.comma Indimostrata è rimasta la causa delle elargizioni in denaro corrisposte, in vita, omissis non possono essere né considerate quali “donazioni” incrementative del relictum ai fini della riunione fittizia ex articolo 556 c.comma , né possono concorrere all'imputazione ex sé ai fini della riduzione quantitativa della lesione sulla legittima ex articolo 564, co. 2 c.comma . Non ha pregio probatorio il richiamo alla dichiarazione che la omissis a chiusura del testamento olografo e cioè di avere “già dato” ai figli in vita “la quota di legittima”, anzitutto perché non viene specificato come e con quali atti dispositivi ella abbia personalmente tacitato le loro quote con donazioni? con legati in sostituzione? , né è consentito al testatore di ottenere il risultato della pretermissione attraverso la mera enunciazione di avere già tacitato il legittimario per la quota di riserva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con donazioni costituisce dichiarazione che neppure potrebbe essere assimilata ad una confessione stragiudiziale ex articolo 2935 c.comma in quanto nell'azione di riduzione il legittimario è terzo e tale dichiarazione sarebbe invece favorevole al testatore e ai suoi eredi e, invece, sfavorevole al legittimario” cfr. Cass. numero 11737/2013 e a maggior ragione deve sostenersi per coloro che non sono né eredi, né aventi causa dal legittimario, ma suoi creditori. Se, dunque, è provato che la disposizione testamentaria istitutiva del genero quale unico omissis della legittima dei soci falliti, sarebbe stato onere del convenuto beneficiato, interessato a negare la violazione dei loro diritti, provare l'esistenza di donazioni idonee ad escludere la lesione, in quanto “la pretermissione del legittimario non è esclusa per effetto della mera dichiarazione del testatore di averlo già soddisfatto, laddove manche la prova che ciò sia avvenuto” Cass. numero 11737/2013 . La documentazione prodotta è totalmente carente di donazioni di denaro o legati in sostituzione di legittima e non è da meno l'esito della prova orale, concentratasi con l'escussione dei testi indicati da parte convenuta sig.ra omissis regime di separazione dei beni e sig. omissis del convenuto , che hanno sì confermato talune dazioni di denaro in vecchie lire in vita, ad esempio, in occasione delle nozze omissis di impiegati per la ristrutturazione della casa e l'arredamento o per “l'aiuto in periodi di difficoltà omissis è emersa, né è stato precisato in alcun modo da chi provenisse quel denaro, riferendosi i testi indistintamente ad entrambi genitori omissis , né si spiega se e come non possa operare l'esonero da imputazione per le liberalità in occasione di nozze o in favore di discendenti richiamate dall' articolo 564, u.comma cod.civ. La domanda è dunque fondata e merita integrale accoglimento. In quanto pacificamente non più titolare del bene, alienato a terzi, il beneficiario della disposizione testamentaria ridotta va condannato al pagamento dell'equivalente monetario alla curatela del Fallimento T. s.numero comma in luogo dei legittimari falliti, fino alla reintegra delle quote di riserva, pari a due terzi del patrimonio relitto di omissis articolo 7, co. 2 c.comma e dunque al pagamento di una somma di importo pari a quella oggetto di domanda, quantificato in € 12.333,33, assumendo il valore di € 18.500,00 quale valore dell'unico cespite ereditario al momento dell'apertura della successione. Non conseguendo l'oggetto originario in natura, ma il versamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote, il relativo credito - secondo il costante orientamento di legittimità Cass. 17.03.1953, numero 653 Cass. 26.02.1992, numero 2383 Cass. 5.06.2000, numero 7478 Cass. 19.05.2005, numero 10564 Cass. 19.03.2010, numero 6709 Cass. 9.02.2011, numero 3187 - è qualificabile come credito di valore e dunque va rivalutato, nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all'atto della decisione. Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita Cass., Sez. Unumero , 17.02.1995. numero 1712 Cass. 08.05.1998, numero 4677 e su tale somma vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. In punto spese, la sussistenza di obiettive incertezze e di contrasti interpretativi sulla questione di diritto sottesa alla domanda promossa dalla curatela fallimentare rappresentano, ad avviso di questo Giudice, “gravi ed eccezionali ragioni” dopo Corte Cost. numero 77/2018 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in deroga alla soccombenza, ai sensi dell' articolo 92 c.p.comma Si precisa che la decisione è resa dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale ex articolo 50 bis, numero 6 c.p.comma , in quanto la tutela domandata dal fallimento è esclusivamente di tipo patrimoniale e la sentenza ha natura costitutiva. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone - accoglie la domanda promossa dal Fallimento T. 2000 S.numero comma di omissis e ai sensi e per gli effetti degli articolo 43 L.Fall . e 524 c.comma dichiara inefficace nei confronti dei creditori concorsuali l'atto pubblico del 26.11.2018 numero rep. 255305/67883 e numero rep. 255303/67881 di “piena adesione ed acquiescenza a detto testamento, rinunciando ad ogni eccezione o riserva, ed espressamente rinunciando ogni azione di riduzione e quindi riconoscendo l'eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo” dei falliti omissis la successione testamentaria di omissis in PV il 14.05.2013, come da note di trascrizione del 29/11/2018 - Registro Particolare numero 11386 - Registro Generale numero 16502 e Registro Particolare numero 11387 e Registro Generale numero 16503 dei RR.II. sugli immobili censiti al C.F. del Comune di TE al fg. omissis , particolo omissis - accertato che la de omissis testamento olografo pubblicato il 26.11.2018 per notaio dott. B. C. in Sant'Egidio alla Vibrata rep. numero 255304, raccomma numero 67882, registrato a Giulianova TE , in data 28.11.2018, numero 6797, serie 1 T , ha istituito erede universale il sig. omissis pretermettendo i discendenti con lesione dei loro diritti successori, dispone la riduzione della disposizione testamentaria istitutiva fino alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari pretermessi, pari ai due terzi del patrimonio relitto dal valore di € 18.500,00 al momento dell'apertura della successione e, per l'effetto, con omissis pagamento in favore della curatela del “Fallimento T. 2000 S.numero comma di omissis di un importo per equivalente pari a € 12.333,33, oltre agli interessi legali sulla somma, rivalutata anno per anno dalla data di apertura della successione 14.05.2013 secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, sino al deposito della sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza maturano gli interessi al saggio legale sino al soddisfo. - Ai sensi dell 'articolo 92 c.p.c ., compensa integralmente tra le parti le spese di lite, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni come in motivazione - Ordina alle conservatorie dei RR.II. competenti, su richiesta degli interessati, la trascrizione della sentenza e/o le conseguenziali annotazioni a margine, con esonero da ogni responsabilità. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c ., pubblicata mediante lettura alle parti presenti in udienza e con contestuale deposito telematico in cancelleria.