Manomissione del contachilometri e risoluzione del contratto di compravendita di un’auto usata

Ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’articolo 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. E tale onere non può essere richiesto al compratore.

La Corte di Cassazione si è espressa su una controversia inerente la risoluzione di un contratto di compravendita di un'auto usata, in seguito alla non facile riconoscibilità della manomissione del contachilometri, non incombendo sulla società operante nel settore dell'acquisto e della vendita di autoveicoli l'onere di verificare la condizione della merce con apposite attrezzature. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il ricorrente in questione deve indicare «il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» Cass. numero 8053 e numero 8054/2014, numero 14324/2015 . Inoltre, secondo l'articolo 1491 c.c., «non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi». L'articolo 1494 c.c. aggiunge che «in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa», prevedendo così l'esenzione da ogni responsabilità per difetti “facilmente riconoscibili”, in quanto l'acquirente li avrebbe potuti appurare con una “verifica della relativa condizione eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”. Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, sempre l'articolo 1491 c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. E tale onere non può essere richiesto al compratore Cass. numero 14277/1999 . Nel caso di specie il vizio lamentato, costituito dall'alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico. Quindi non poteva escludersi l'operatività della garanzia ex articolo 1491 c.c., in quanto tale eventualità può verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione non verificatasi al momento della compravendita, ma solo successivamente.

Presidente Di Virgilio – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che - il Tribunale di Taranto, con sentenza numero 2542 del 2013, in accoglimento della domanda proposta dalla s.p.a. nei confronti di S.R., dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita di autovettura usata, con condanna del venditore al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 12.099,52, oltre ad interessi e spese di lite inoltre, in accoglimento della domanda di rivalsa formulata dal convenuto nei confronti della società Radicchio a r.l., condannava quest'ultima al pagamento in favore del convenuto delle somme che lo stesso avrebbe corrisposto all'attrice - sul gravame interposto dalla Radicchio, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, costituiti gli appellati e proposto dalla anche appello incidentale quanto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore, rigettava l'impugnazione principale e accoglieva quello, incidentale, riformando la sentenza del giudice di prime cure limitatamente alla mancata previsione, nella regolazione delle spese di lite, degli oneri borsuali , confermando la non facile riconoscibilità da parte della della manomissione del contachilometri, che pure operava nel settore dell'acquisto e della vendita di autoveicoli, non incombendo sulla stessa parte, in maniera automatica, l'onere di verificare la condizione della merce con apposite attrezzature. Concludeva nel senso che la mera possibilità di svolgere tali indagini non trasformava i vizi non riconoscibili in vizi apparenti - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ricorre la Radicchio, sulla base di un unico motivo - resistono con separati controricorsi il S. e la . Atteso che - preliminarmente va esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso formulata dalla ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, assorbito quella relativa all'articolo 360 bis c.p.c., comma 1, numero 1 e all'articolo 360 c.p.c Per orientamento consolidato di questa Corte, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, e dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., sez. unumero , numero 8053 e numero 8054 del 2014 Cass. numero 14324 del 2015 . Nella specie, la società ricorrente ha assolto il suddetto onere, avendo dedotto l'omesso esame di un fatto storico , ossia la particolare competenza della società acquirente nell'ambito del mercato delle auto usate, per cui il ricorso sotto siffatto profilo è ammissibile - passando al merito, con l'unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione e la omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall'articolo 1491 c.c. e articolo 1176 c.c., comma 2, per avere la Corte distrettuale affrontato sbrigativamente le censure alla sentenza di primo grado riguardanti le questioni dell'agevole riconoscibilità del vizio redibitorio e dell'onere di peculiare diligenza imposto all'operatore professionale nel settore della commercializzazione di autoveicoli usati. Ad avviso della ricorrente l'articolo 1491 c.c., costituendo esplicazione del principio di autoresponsabilità, predicherebbe l'osservanza di un onere di diligenza a carico del compratore, il cui grado non potrebbe essere definito in astratto, ma andrebbe valutato ed apprezzato in concreto, avendo riguardo alle peculiari circostanze della compravendita, alla natura e alle caratteristiche del bene che ne sia oggetto e alle qualità personali dell'acquirente. Aggiunge la Radicchio che la operando proprio nel settore dell'acquisto e della vendita di veicoli usati aveva tutte le caratteristiche per effettuate essa stessa controlli di routine , che invece ha fatto eseguire solo subito dopo il perfezionamento dell'acquisto. Il motivo è infondato e con esso il ricorso. Appare necessario e preliminare l'inquadramento della fattispecie all'interno del quadro normativo di riferimento l'articolo 1491 c.c., rubricato Esclusione della garanzia , dispone che Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. inoltre, l'articolo 1494 c.c., in ordine al Risarcimento del danno aggiunge che In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa . L'articolo 1491 c.c., dunque, prevede l'esenzione da ogni responsabilità per i difetti facilmente riconoscibili , in quanto l'acquirente li avrebbe potuti appurare con una verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica . L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'articolo 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità - come esposto dalla medesima ricorrente - e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Per costante giurisprudenza - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente - è tuttavia da escludere laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio Cass. 27 febbraio 2012 numero 2981 . Inoltre, ai tini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'articolo 1491 c.c., non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'articolo 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio Cass. 18 dicembre 1999 numero 14277 Cass. 27 febbraio 2012 numero 2981 . In questo caso, il ricorso all'esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la motivazione della sentenza impugnata che si profila adeguata e logica in relazione alla valutazione degli accertamenti di fatto operati e, perciò, si prospetta incensurabile nella presente di legittimità e, del resto, non ha costituito nemmeno oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente , ha congruamente rilevato che, a seguito della stipula del contratto di compravendita intervenuto il omissis fra la , quale acquirente, e S.R. il quale l'aveva a sua volta acquistata dalla Radicchio s.r.l. il omissis , era rimasto comprovato che il vizio lamentato, costituito dalla importante alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico, avvalendosi dell'opera di esperti e di macchinari altamente tecnologici né la Radicchio aveva sconfessato i dati riportati nella scheda esibita, avendo scelto di rimanere contumace. Oltretutto, la Corte territoriale ha evidenziato che la natura di tale vizio il quale non era immediatamente percepibile dagli acquirenti nella loro effettiva e sostanziale portata all'atto della compravendita era rimasta riscontrata all'esito delle stesse risultanze della consulenza. Orbene, sulla scorta delle appurate circostanze di fatto, la Corte distrettuale ha esattamente ritenuto, in punto di diritto, che, nella fattispecie, non poteva escludersi l'operatività della garanzia ex articolo 1491 c.c., poiché tale eventualità può verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione e, quindi, abbia l'immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi approfondimenti tecnici effettuati dall'ultima acquirente. In tal senso, perciò, la Corte distrettuale si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte cfr., ad es., Cass. numero 1427 del 1999 e, da ultimo, Cass. numero 2981 del 2012 , la quale ha, in materia, statuito che il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell'utilizzazione dell'esperto per l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'articolo 1491 c.c Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell'acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell'acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici, come, in effetti, verificatosi nel caso di specie, senza, che peraltro, i venditori avessero reso edotta l'acquirente finale delle reali condizioni del bene. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.