Necessario valutare con maggiore attenzione la condotta contestata a un uomo. In questa ottica non si può ignorare che essa sia già stata ritenuta di lieve entità in Tribunale.
Il richiamo al precedente presente nella fedina penale non può bastare per escludere la non punibilità richiesta dall'imputato beccato a tenere in macchina uno sfollagente telescopico in acciaio. Ricostruito facilmente l'episodio che è all'origine del processo un uomo è stato beccato a tenere in macchina, nella portiera della vettura , un bastone telescopico in acciaio. Egli non ha fornito alcuna giustificazione plausibile, e perciò è stato condannato in Tribunale per «porto, senza giustificato motivo, di un'arma», con sanzione fissata in 1.000 euro di ammenda. I giudici hanno anche respinto l'ipotesi della non punibilità, fatta balenare alla difesa, poiché, hanno spiegato, «il soggetto è già gravato da un precedente». Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo contesta la posizione assunta dai giudici del Tribunale e osserva che, di regola, «l'indagine giudiziale sulla particolare tenuità del fatto deve incentrarsi sulle modalità della condotta , sul grado di colpevolezza e sulla entità del danno o del pericolo», mentre «non può dirsi ostativa l'esistenza di un precedente penale». Questa obiezione viene accolta in pieno dai magistrati della Cassazione, i quali riaffidano la vicenda ai giudici del Tribunale, chiedendo loro una decisione chiara e solida sulla possibile applicazione della causa di non punibilità a fronte della condotta contestata all'imputato e, peraltro, «già ritenuta» in Tribunale «di lieve entità ». Dalla Cassazione, però, arrivano anche considerazioni destinate a fungere da riferimento in Tribunale. In particolare, i Giudici di terzo grado ribadiscono che «la particolare causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto si fonda sull'apprezzamento della esiguità del danno o del pericolo – desunta dall'analisi obiettiva delle modalità del fatto e delle sue conseguenze – e richiede che la condotta non sia abituale» e «il parametro della abitualità può fondarsi sulla constatazione della tendenza reiterativa, ove il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole». In questo quadro, però, per escludere la non punibilità non può bastare «la constatazione della esistenza di un precedente penale», peraltro «non specifico».
Presidente Mogini – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2020 il Tribunale di Caltagirone ha affermato la penale responsabilità di F.F. in riferimento al reato di cui alla L. numero 110 del 1975, articolo 4 . 1.1 In fatto, la contestazione ha ad oggetto il porto senza giustificato motivo di un bastone telescopico in acciaio, rinvenuto nella portiera della vettura condotta dal F. . Il Tribunale ritiene integrata la fattispecie contestata il controllo è avvenuto alle ore 9.25 del omissis ed applica la circostanza attenuante della lieve entità di cui al comma 3, secondo periodo, della disposizione incriminatrice, con condanna alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda. 1.2 Viene respinta la richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilità di cui all' articolo 131 bis c.p. , perché - testualmente - trattasi di soggetto già gravato da precedente. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - F.F. , deducendo apparenza di motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione dell' articolo 131 bis c.p. . 2.1 Viene evidenziato che il precedente oggetto di richiamo non è specifico e che la affermazione con cui viene sostenuto il diniego è una mera clausola di stile. Si richiamano arresti di questa Corte di legittimità tesi ad evidenziare come l'indagine giudiziale sulla particolare tenuità del fatto deve incentrarsi sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sulla entità del danno o del pericolo. Non può dirsi, in quanto tale, ostativa l'esistenza di un precedente penale. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La motivazione espressa a sostegno del diniego della causa di non punibilità è erronea in diritto. Come più volte evidenziato nelle decisioni emesse da questa Corte sul tema, la particolare causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto si fonda sull'apprezzamento dellla esiguità del danno o del pericolo desunta dall'analisi obiettiva delle modalità del fatto e delle sue conseguenze e richiede che la condotta non sia abituale. Il parametro della abitualità, per risultare integrato, può fondarsi sulla constatazione della tendenza reiterativa ove il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole ma non è certo integrato dalla constatazione della esistenza di un precedente, non specifico. Va pertanto rimessa la valutazione, in concreto, della ricorrenza o meno di caratteristiche del fatto peraltro già ritenuto di lieve entità tali da determinare l'applicazione della invocata previsione di legge, al giudice del merito previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. Il rinvio va disposto al medesimo Tribunale, ma il giudice dovrà essere diverso da quello che ha pronunziato la sentenza annullata, ai sensi dell' articolo 623 c.p.p. , comma 1, lett. d . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all 'articolo 131 bis c.p . e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone.